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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 139-bis del TUIR regola gli effetti del recupero delle perdite già compensate nell'ambito del consolidato mondiale in caso di interruzione o revoca della tassazione di gruppo.
  • Dopo l'uscita dal consolidato, i dividendi e le plusvalenze percepiti dalla controllante sulle partecipazioni nelle società consolidate, per la parte esclusa o esente, concorrono a formare il reddito.
  • La tassazione opera fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che sono state dedotte nel consolidato e i redditi della stessa società già inclusi nel perimetro.
  • La medesima regola si applica anche durante il periodo di consolidamento qualora si verifichi una riduzione della percentuale di possesso senza che venga meno il controllo.
  • Le disposizioni attuative sono rimesse al decreto previsto dall'articolo 142 del TUIR, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138, che disciplinano gli effetti dell'interruzione e della revoca del consolidato mondiale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 139 bis TUIR – Recupero delle perdite compensate.

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

“1. Nell’ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa’ consolidate, percepiti o realizzate dall’ente o societa’ consolidante dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della societa’ estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa societa’ inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo (1).

2. Con il decreto di cui all’articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.”

(1) Comma cosi’ modificato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a) decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225.

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In sintesi

  • L'articolo 139-bis del TUIR regola gli effetti del recupero delle perdite già compensate nell'ambito del consolidato mondiale in caso di interruzione o revoca della tassazione di gruppo.
  • Dopo l'uscita dal consolidato, i dividendi e le plusvalenze percepiti dalla controllante sulle partecipazioni nelle società consolidate, per la parte esclusa o esente, concorrono a formare il reddito.
  • La tassazione opera fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che sono state dedotte nel consolidato e i redditi della stessa società già inclusi nel perimetro.
  • La medesima regola si applica anche durante il periodo di consolidamento qualora si verifichi una riduzione della percentuale di possesso senza che venga meno il controllo.
  • Le disposizioni attuative sono rimesse al decreto previsto dall'articolo 142 del TUIR, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138, che disciplinano gli effetti dell'interruzione e della revoca del consolidato mondiale.
Indice dei contenuti

Il consolidato mondiale e il problema delle perdite estere

L'articolo 139-bis si inserisce nel meccanismo del consolidato mondiale, disciplinato dagli articoli 130 e seguenti del TUIR. Tale regime consente alla società controllante italiana di includere nel proprio imponibile gli utili e le perdite delle controllate estere, in proporzione alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla loro distribuzione. La possibilità di dedurre immediatamente le perdite estere costituisce uno dei principali vantaggi del regime, ma crea anche il rischio di un «doppio beneficio»: la perdita riduce subito il reddito consolidato e in seguito i medesimi flussi reddituali esteri potrebbero rientrare in Italia sotto forma di dividendi o plusvalenze parzialmente esenti.

La regola di recupero (recapture)

L'articolo 139-bis chiude proprio questa potenziale falla. In caso di interruzione o di revoca del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società già consolidate, percepiti o realizzati dalla consolidante a partire dal periodo d'imposta successivo all'ultimo anno di consolidamento, concorrono a formare il reddito per la parte che ordinariamente sarebbe stata esclusa o esente (per esempio il 95 per cento dei dividendi ex articolo 89 o la quota PEX ex articolo 87). La tassazione, però, opera solo fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera dedotte nel consolidato e i redditi della stessa società già inclusi.

Un esempio pratico

Si immagini il Gruppo Tizio S.p.A., consolidante italiana, che ha incluso nel proprio consolidato mondiale la controllata estera Caio Ltd. Durante gli anni di consolidamento, Caio Ltd ha generato perdite per 100 e successivamente redditi per 60, già rifluiti nell'imponibile della consolidante. La perdita netta dedotta nel gruppo è quindi 40. Successivamente il consolidato viene revocato e, l'anno dopo, Tizio incassa da Caio dividendi per 80, che secondo le regole ordinarie (articolo 89) sarebbero esclusi al 95 per cento, cioè per 76. L'articolo 139-bis impone di riprendere a tassazione la parte normalmente esclusa fino a concorrenza dei 40 di perdite nette dedotte: dunque, sui 76 ordinariamente esclusi, 40 concorreranno comunque al reddito, mentre solo i restanti 36 resteranno esenti.

L'applicazione durante il consolidamento

La norma estende la stessa logica anche al periodo di vigenza del consolidato, qualora si verifichi una riduzione della percentuale di possesso nella controllata estera senza che venga meno il rapporto di controllo. In questo caso la quota «ceduta» di partecipazione genera una plusvalenza che, per la parte esente in base alle ordinarie regole (articolo 87), è comunque attratta a tassazione fino a concorrenza della differenza tra perdite dedotte e redditi già inclusi. L'obiettivo è impedire monetizzazioni indirette delle perdite estere già godute, anche quando il controllo formale rimane.

Le disposizioni di attuazione

Per il dettaglio operativo, il comma 2 rinvia al decreto previsto dall'articolo 142 del TUIR, che deve assicurare anche il coordinamento con gli articoli 137 e 138. Questi ultimi disciplinano rispettivamente gli effetti dell'interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio e quelli della revoca dell'opzione, con il loro corredo di obblighi dichiarativi, ricalcoli e meccanismi di recapture analoghi a quelli previsti per il consolidato nazionale.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare

n. 20/E del 4 novembre 2024

Illustra la nuova disciplina della residenza fiscale dopo il D.Lgs. 209/2023 anche per gli enti non commerciali: chiarisce i criteri di sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale, rilevanti ai fini dell'art. 139-bis TUIR per individuare l'ambito soggettivo di applicazione del Titolo II Capo III TUIR (enti non commerciali non residenti).

Domande frequenti

A quale regime si riferisce l'articolo 139-bis?

Al consolidato mondiale, disciplinato dagli articoli 130 e seguenti del TUIR, che consente alla controllante italiana di includere proporzionalmente nel proprio reddito utili e perdite delle controllate estere.

Qual è lo scopo della norma?

Evitare il doppio beneficio: la deduzione immediata delle perdite estere durante il consolidato e, in seguito, l'esenzione o esclusione di dividendi e plusvalenze relativi alle stesse partecipazioni dopo l'uscita dal regime.

Quali componenti reddituali sono coinvolti?

I dividendi e le plusvalenze sulle partecipazioni nelle società già consolidate, percepiti o realizzati dalla consolidante a partire dal periodo successivo all'ultimo anno di consolidamento, per la parte che sarebbe stata esclusa o esente in base alle regole ordinarie.

Fino a che importo opera il recupero a tassazione?

Fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che sono state dedotte nel consolidato e i redditi della stessa società già inclusi nell'imponibile del gruppo.

La regola vale anche durante il consolidato?

Sì: il medesimo meccanismo si applica anche durante la vigenza del consolidato in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del controllo, in coordinamento con gli articoli 137 e 138 e con il decreto di attuazione dell'articolo 142.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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