Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 139 T.U.B. – Partecipazioni in banche, in societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

“1. L’omissione delle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonche’ la violazione delle disposizioni dell’articolo 24, commi 1 e 3, dell’articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 e dall’articolo 114.13.

2. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall’articolo 20, commi 2 e 2-bis, anche in quanto richiamati dall’articolo 110 fornisce false indicazioni e’ punito con l’arresto fino a tre anni.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa’ di partecipazione finanziaria e nelle societa’ di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell’articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa’ di partecipazione finanziaria e nelle societa’ di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2.”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

In sintesi

  • L'art. 139 TUB sanziona l'omissione delle domande di autorizzazione ex art. 19 TUB per l'acquisto di partecipazioni qualificate in banche e intermediari finanziari.
  • Sanziona inoltre la violazione degli obblighi di comunicazione ex artt. 20 commi 2 e 2-bis, 24 commi 1 e 3, e 25 comma 3 TUB.
  • La sanzione amministrativa pecuniaria va da 5.000 a 5 milioni di euro; per società o enti da 30.000 euro fino al 10% del fatturato.
  • È prevista la sanzione penale dell'arresto fino a tre anni per false indicazioni nelle domande di autorizzazione o nelle comunicazioni obbligatorie.
  • Le medesime sanzioni si applicano alle violazioni relative a società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo (artt. 60-bis, 69.1 e 69.2 TUB).
  • Norma aggiornata al 14 agosto 2024 dal D.Lgs. 30 luglio 2024 n. 116, che ha recepito la CRD VI.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico dell'art. 139 TUB

L'articolo 139 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) costituisce il presidio sanzionatorio a tutela del sistema di controllo dell'assetto proprietario delle banche e degli intermediari finanziari vigilati. La norma presidia in via diretta gli obblighi di autorizzazione preventiva e di comunicazione stabiliti dagli artt. 19, 20, 24 e 25 TUB, che formano il nucleo del regime di vigilanza sulle partecipazioni qualificate introdotto in recepimento della CRD IV (Dir. 2013/36/UE) e, da ultimo, aggiornato dalla CRD VI (Dir. 2024/1619/UE) mediante il D.Lgs. n. 116/2024.

Struttura dell'apparato sanzionatorio

Il comma 1 dell'art. 139 TUB delinea un doppio binario sanzionatorio amministrativo: per le persone fisiche, la sanzione pecuniaria oscilla tra 5.000 e 5.000.000 di euro; per le persone giuridiche, la sanzione è parametrata al fatturato, con un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10% del fatturato. Tale parametrazione al fatturato è stata introdotta per allineare il sistema italiano alle soglie previste dal diritto europeo, che privilegia sanzioni proporzionali alla dimensione economica del soggetto sanzionato, rendendole effettivamente dissuasive anche nei confronti di grandi gruppi finanziari.

Il comma 1-bis estende l'operatività delle medesime sanzioni alle violazioni commesse in ambito di intermediari finanziari ex art. 106 TUB e di istituti di pagamento ex art. 114.13 TUB, in forza del richiamo che tali disposizioni operano agli obblighi sulle partecipazioni qualificate.

Violazioni sanzionate

Le condotte punite possono essere ricondotte a tre categorie principali:

  • Omissione della domanda di autorizzazione ex art. 19 TUB: l'acquisizione di partecipazioni che raggiungano o superino le soglie rilevanti (10%, 20%, 33%, 50%) deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia o, nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), dalla BCE per le banche significative ai sensi del Reg. UE 1024/2013. L'omissione integra la fattispecie illecita anche quando l'acquisizione avviene attraverso patti parasociali o strutture indirette.
  • Violazione degli obblighi di comunicazione ex artt. 20, 24 e 25 TUB: riguarda le comunicazioni obbligatorie in caso di variazioni delle partecipazioni già detenute, nonché le comunicazioni relative all'esercizio del diritto di voto e alle disposizioni impartite agli amministratori.
  • False indicazioni nelle domande o comunicazioni: il comma 2 configura una fattispecie penale residuale (arresto fino a tre anni) per la trasmissione di dati falsi nelle domande di autorizzazione o nelle comunicazioni obbligatorie, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Ambito soggettivo: estensione alle holding finanziarie

Il comma 3 amplia l'ambito applicativo dell'art. 139 TUB alle partecipazioni detenute in società di partecipazione finanziaria (SPF) e società di partecipazione finanziaria mista (SPFM) che assumano la qualifica di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis TUB, ovvero che siano autorizzate ai sensi degli artt. 69.1 e 69.2 TUB. Questa estensione è funzionale alla supervisione consolidata del gruppo bancario e risponde all'esigenza, emersa con forza dopo la crisi finanziaria del 2008, di assoggettare al controllo prudenziale anche le strutture di controllo intermedie che si interpongono tra i soci finali e la banca.

Profili procedurali

Le sanzioni amministrative previste dall'art. 139 TUB si applicano secondo le procedure di cui all'art. 145 TUB, che disciplina il procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della L. 24 novembre 1981, n. 689 (legge sulle sanzioni amministrative), in quanto compatibili. In ambito MVU, per le banche significative, la competenza sanzionatoria può spettare alla BCE ai sensi dell'art. 18 del Reg. UE 1024/2013, che consente alla BCE di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino al triplo dei profitti realizzati o delle perdite evitate, ovvero fino al 10% del fatturato annuo totale.

Domande frequenti

Quando scatta l'obbligo di autorizzazione preventiva ex art. 19 TUB per l'acquisto di quote in una banca?

L'obbligo scatta al raggiungimento o superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% o 50% del capitale o dei diritti di voto della banca target. Anche gli incrementi successivi che attraversano una soglia superiore richiedono nuova autorizzazione. Per le banche significative vigilate dalla BCE nell'ambito del MVU (Reg. UE 1024/2013), l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE previa istruttoria congiunta con la Banca d'Italia.

Quali sono le conseguenze dell'omessa autorizzazione oltre alla sanzione pecuniaria?

Oltre alla sanzione amministrativa da 5.000 a 5 milioni di euro (o 10% del fatturato per enti), la Banca d'Italia può ordinare la sospensione del diritto di voto e la cessione della partecipazione entro un termine stabilito ai sensi dell'art. 24 TUB. Il socio non autorizzato non può esercitare il voto e i relativi atti possono essere impugnati.

La sanzione penale dell'arresto fino a tre anni può concorrere con quella amministrativa?

No, il comma 2 dell'art. 139 TUB è formulato come clausola di riserva ('salvo che il fatto costituisca reato più grave'), quindi opera solo in via residuale. Qualora le false indicazioni integrino reati più gravi (es. falsità in atti ex artt. 476 ss. c.p. o truffa), si applica il titolo più grave e la sanzione amministrativa pecuniaria cede al principio del ne bis in idem sostanziale.

L'art. 139 TUB si applica anche alle partecipazioni in intermediari finanziari non bancari?

Sì, per effetto del comma 1-bis, le sanzioni si applicano alle medesime violazioni commesse nell'ambito degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e degli istituti di moneta elettronica ex art. 114.13 TUB, i quali richiamano gli obblighi di autorizzazione e comunicazione previsti per le banche.

Quali novità ha introdotto il D.Lgs. 116/2024 sull'art. 139 TUB?

Il D.Lgs. 30 luglio 2024 n. 116, che recepisce la CRD VI (Dir. 2024/1619/UE), ha aggiornato i riferimenti normativi interni e rafforzato il coordinamento con la disciplina delle società di partecipazione finanziaria capogruppo. In particolare, ha chiarito l'applicazione delle sanzioni alle SPF e SPFM autorizzate ex artt. 69.1 e 69.2 TUB, estendendo la vigilanza sanzionatoria all'intera catena di controllo del gruppo bancario.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.