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Art. 140 bis T.U.B. – Esercizio abusivo dell’attivita’.
In vigore dal 19/09/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 25
“1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attivita’ di agente in attivita’ finanziaria senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e’ punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attivita’ di mediatore creditizio senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, e’ punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Natura e finalità dell'art. 140-bis TUB
L'articolo 140-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, disciplina il presidio penale contro l'esercizio abusivo delle attività di intermediazione del credito al dettaglio. La norma si inserisce nel quadro della riforma del mercato del credito ai consumatori, attuata in recepimento della Direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, che ha inteso professionalizzare e vigilare più strettamente il settore degli agenti finanziari e dei mediatori creditizi.
È fondamentale chiarire che l'intitolazione della norma non ha nulla a che vedere con azioni collettive o class action bancarie: l'art. 140-bis TUB riguarda esclusivamente la tutela del mercato contro l'operatività non autorizzata nel settore dell'intermediazione creditizia al dettaglio.
Agenti in attività finanziaria: chi sono e cosa fanno
L'agente in attività finanziaria è il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto di banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB o istituti di pagamento. L'iscrizione nell'elenco ex art. 128-quater TUB, tenuto dall'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), è condizione costitutiva per l'esercizio legittimo dell'attività. L'OAM verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e organizzativi richiesti dalle disposizioni della Banca d'Italia.
L'esercizio dell'attività in assenza di iscrizione configura l'abusivismo finanziario nella sua forma più grave per questa categoria, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.065 a 10.329 euro. La natura di reato a condotta reiterata ('chi esercita professionalmente') implica che sia necessaria la sistematicità e la professionalità della condotta, mentre atti isolati potrebbero non integrare la fattispecie.
Mediatori creditizi: profilo e obbligo di iscrizione
Il mediatore creditizio è il soggetto che mette in relazione banche o intermediari finanziari con la clientela per la concessione di finanziamenti, senza essere legato da mandato ad alcuna delle parti. L'iscrizione nell'elenco ex art. 128-sexies TUB, anch'esso tenuto dall'OAM, è prescritta a pena di illiceità penale dell'attività. Il mediatore creditizio opera, a differenza dell'agente, in modo imparziale tra le parti, con obblighi specifici di trasparenza e di consegna delle informazioni precontrattuali al cliente.
Profili penali: dolo e concorso di persone
Entrambe le fattispecie dell'art. 140-bis TUB richiedono il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza di esercitare l'attività professionalmente senza la necessaria iscrizione. Non è richiesta la conoscenza specifica della norma violata (ignorantia legis non excusat). Il concorso di persone nel reato è possibile: il mandante o committente che affida sistematicamente incarichi a soggetto non iscritto potrebbe rispondere in concorso.
Le pene previste (reclusione fino a 4 anni) sono significativamente più severe rispetto a molte altre sanzioni penali del TUB, riflettendo la scelta legislativa di colpire con rigore il fenomeno dell'abusivismo nel credito al dettaglio, che espone i consumatori a rischi di sfruttamento e li priva delle tutele garantite dalla disciplina degli intermediari autorizzati.
Rapporto con altri reati di abusivismo finanziario
L'art. 140-bis TUB si affianca ad altre norme sull'abusivismo finanziario nel TUB: l'art. 130 TUB sanziona l'esercizio abusivo dell'attività bancaria, l'art. 131 TUB l'abusiva raccolta del risparmio, e l'art. 132 TUB l'esercizio abusivo del credito. Il sistema sanzionatorio del TUB forma così un presidio penale complessivo contro l'operatività non autorizzata nei vari segmenti del mercato finanziario e creditizio, con pene graduate in funzione della pericolosità sistemica delle diverse attività.
Domande frequenti