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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 140 bis T.U.B. – Esercizio abusivo dell’attivita’.

In vigore dal 19/09/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 25

“1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attivita’ di agente in attivita’ finanziaria senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e’ punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attivita’ di mediatore creditizio senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, e’ punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.”

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In sintesi

  • L'art. 140-bis TUB non riguarda le class action bancarie, ma sanziona l'esercizio abusivo dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
  • Chi esercita professionalmente l'attività di agente in attività finanziaria senza iscrizione nell'elenco ex art. 128-quater TUB è punito con reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 2.065 a 10.329 euro.
  • La medesima pena si applica a chi esercita professionalmente l'attività di mediatore creditizio senza iscrizione nell'elenco ex art. 128-sexies TUB.
  • La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 (art. 25), che ha riformato la disciplina degli intermediari del credito.
  • L'iscrizione agli elenchi OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) è condizione necessaria per lo svolgimento legittimo di entrambe le attività.
  • La norma è in vigore dal 19 settembre 2010 senza successive modifiche nel testo.
Indice dei contenuti

Natura e finalità dell'art. 140-bis TUB

L'articolo 140-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, disciplina il presidio penale contro l'esercizio abusivo delle attività di intermediazione del credito al dettaglio. La norma si inserisce nel quadro della riforma del mercato del credito ai consumatori, attuata in recepimento della Direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, che ha inteso professionalizzare e vigilare più strettamente il settore degli agenti finanziari e dei mediatori creditizi.

È fondamentale chiarire che l'intitolazione della norma non ha nulla a che vedere con azioni collettive o class action bancarie: l'art. 140-bis TUB riguarda esclusivamente la tutela del mercato contro l'operatività non autorizzata nel settore dell'intermediazione creditizia al dettaglio.

Agenti in attività finanziaria: chi sono e cosa fanno

L'agente in attività finanziaria è il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto di banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB o istituti di pagamento. L'iscrizione nell'elenco ex art. 128-quater TUB, tenuto dall'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), è condizione costitutiva per l'esercizio legittimo dell'attività. L'OAM verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e organizzativi richiesti dalle disposizioni della Banca d'Italia.

L'esercizio dell'attività in assenza di iscrizione configura l'abusivismo finanziario nella sua forma più grave per questa categoria, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.065 a 10.329 euro. La natura di reato a condotta reiterata ('chi esercita professionalmente') implica che sia necessaria la sistematicità e la professionalità della condotta, mentre atti isolati potrebbero non integrare la fattispecie.

Mediatori creditizi: profilo e obbligo di iscrizione

Il mediatore creditizio è il soggetto che mette in relazione banche o intermediari finanziari con la clientela per la concessione di finanziamenti, senza essere legato da mandato ad alcuna delle parti. L'iscrizione nell'elenco ex art. 128-sexies TUB, anch'esso tenuto dall'OAM, è prescritta a pena di illiceità penale dell'attività. Il mediatore creditizio opera, a differenza dell'agente, in modo imparziale tra le parti, con obblighi specifici di trasparenza e di consegna delle informazioni precontrattuali al cliente.

Profili penali: dolo e concorso di persone

Entrambe le fattispecie dell'art. 140-bis TUB richiedono il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza di esercitare l'attività professionalmente senza la necessaria iscrizione. Non è richiesta la conoscenza specifica della norma violata (ignorantia legis non excusat). Il concorso di persone nel reato è possibile: il mandante o committente che affida sistematicamente incarichi a soggetto non iscritto potrebbe rispondere in concorso.

Le pene previste (reclusione fino a 4 anni) sono significativamente più severe rispetto a molte altre sanzioni penali del TUB, riflettendo la scelta legislativa di colpire con rigore il fenomeno dell'abusivismo nel credito al dettaglio, che espone i consumatori a rischi di sfruttamento e li priva delle tutele garantite dalla disciplina degli intermediari autorizzati.

Rapporto con altri reati di abusivismo finanziario

L'art. 140-bis TUB si affianca ad altre norme sull'abusivismo finanziario nel TUB: l'art. 130 TUB sanziona l'esercizio abusivo dell'attività bancaria, l'art. 131 TUB l'abusiva raccolta del risparmio, e l'art. 132 TUB l'esercizio abusivo del credito. Il sistema sanzionatorio del TUB forma così un presidio penale complessivo contro l'operatività non autorizzata nei vari segmenti del mercato finanziario e creditizio, con pene graduate in funzione della pericolosità sistemica delle diverse attività.

Domande frequenti

Cosa distingue l'agente in attività finanziaria dal mediatore creditizio ai fini dell'art. 140-bis TUB?

L'agente in attività finanziaria (art. 128-quater TUB) promuove e conclude contratti per conto di una banca o intermediario, agendo quindi in nome o per conto di una parte. Il mediatore creditizio (art. 128-sexies TUB) mette invece in relazione banche e clientela senza mandato da nessuna delle parti, operando in modo indipendente. Entrambi devono essere iscritti nei rispettivi elenchi OAM; l'assenza di iscrizione configura il reato ex art. 140-bis TUB in entrambi i casi, con la medesima pena.

Qual è la procedura per iscriversi all'OAM e quali sono i requisiti principali?

L'iscrizione all'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) richiede il possesso di requisiti di onorabilità (assenza di condanne penali), di professionalità (superamento di un esame o possesso di titoli equipollenti), e organizzativi per le società. Le domande si presentano sul portale OAM. L'OAM, vigilato dalla Banca d'Italia, verifica i requisiti e delibera sull'iscrizione. Esiste anche l'obbligo di formazione continua per il mantenimento dell'iscrizione.

Un'attività occasionale di mediazione creditizia senza iscrizione OAM integra il reato dell'art. 140-bis TUB?

No. Il testo dell'art. 140-bis TUB richiede che l'attività sia svolta 'professionalmente nei confronti del pubblico'. Un'attività occasionale, priva del carattere della sistematicità e della professionalità, non integra la fattispecie penale. Tuttavia, il confine tra occasionalità e professionalità è valutato caso per caso dai giudici, tenendo conto della ripetitività degli atti, del compenso percepito e dell'organizzazione dei mezzi impiegati.

Quali conseguenze civili può avere la stipula di un contratto di finanziamento tramite un agente o mediatore non iscritto?

I contratti conclusi tramite soggetti non iscritti all'OAM possono essere soggetti a contestazioni di nullità parziale o inefficacia di alcune clausole, in particolare quelle relative alle commissioni del mediatore o agente abusivo. Il cliente che abbia corrisposto compensi a un soggetto non iscritto potrebbe agire in ripetizione dell'indebito. La banca finanziatrice, se a conoscenza dell'abusivismo, potrebbe essere esposta a responsabilità solidale.

Il reato ex art. 140-bis TUB può essere contestato anche a socie e società mandanti che si avvalgono di agenti non iscritti?

Sì, in linea di principio. Se la banca o l'intermediario finanziario affida sistematicamente attività di promozione a soggetti consapevolmente non iscritti all'OAM, i soggetti apicali dell'ente potrebbero rispondere in concorso nel reato ex art. 140-bis TUB. Inoltre, le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia impongono alle banche di avvalersi esclusivamente di agenti e mediatori regolarmente iscritti, con conseguente responsabilità amministrativa dell'ente vigilato in caso di violazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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