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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 141 T.U.B. – False comunicazioni relative a intermediari finanziari.

In vigore dal 01/09/1996 al 19/09/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64

Soppresso dal 19/09/2010 da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

“1. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, per le comunicazioni previste dall’articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell’arresto fino a tre anni.”

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In sintesi

  • L'art. 141 TUB nella sua versione originaria (1996-2010) sanzionava penalmente le false comunicazioni relative agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB con arresto fino a tre anni.
  • La norma è stata soppressa dal 19 settembre 2010 dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 (art. 8), a seguito della riforma degli intermediari finanziari non bancari.
  • Riguardava specificamente le false indicazioni nelle comunicazioni periodiche obbligatorie degli intermediari finanziari ex art. 106 commi 6 e 7 TUB, nella versione vigente fino al 2010.
  • La soppressione ha seguito la riforma dell'albo unico degli intermediari finanziari e la ridefinizione dei relativi obblighi informativi.
  • Le condotte un tempo presidiate dall'art. 141 TUB sono oggi sanzionate da altre disposizioni del TUB aggiornate, in particolare dagli artt. 139 e 140 TUB come riformati.
  • La norma ha rilevanza storica per la comprensione dell'evoluzione del sistema sanzionatorio degli intermediari finanziari non bancari in Italia.
Indice dei contenuti

Contesto storico e finalità originaria dell'art. 141 TUB

L'articolo 141 del Testo Unico Bancario, nella sua versione originaria introdotta dal D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (art. 64) e rimasta in vigore fino al 19 settembre 2010, rappresentava il presidio penale contro le false comunicazioni degli intermediari finanziari non bancari iscritti nell'elenco speciale ex art. 106 TUB. La norma fu soppresso dall'art. 8 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che ha attuato la riforma della disciplina degli intermediari del credito al dettaglio in recepimento della Dir. 2008/48/CE.

Contenuto della norma soppressa

Il testo dell'art. 141 TUB prevedeva che, salvo che il fatto costituisse reato più grave, per le comunicazioni previste dall'art. 106 commi 6 e 7 TUB (nella versione antecedente alla riforma del 2010) contenenti indicazioni false si applicasse la pena dell'arresto fino a tre anni. Le comunicazioni presidiate riguardavano le segnalazioni periodiche che gli intermediari finanziari erano tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli intermediari non bancari.

La fattispecie era strutturata come reato proprio degli intermediari finanziari iscritti, poiché solo i soggetti tenuti alle comunicazioni ex art. 106 commi 6 e 7 TUB potevano violare l'obbligo. Il dolo richiesto era quello generico, ovvero la consapevolezza di trasmettere comunicazioni false all'Autorità di vigilanza. La clausola di riserva ('salvo che il fatto costituisca reato più grave') coordinava la fattispecie con i reati più gravi del codice penale eventualmente concorrenti.

Ragioni della soppressione

La soppressione dell'art. 141 TUB nel 2010 è avvenuta nel quadro di una più ampia riorganizzazione del sistema degli intermediari finanziari non bancari. Il D.Lgs. 141/2010 ha profondamente riformato il Titolo V del TUB, istituendo l'albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (con procedura di iscrizione più rigorosa e vigilanza prudenziale rafforzata) e ridefinendo gli obblighi di segnalazione. La ridefinizione degli obblighi comunicativi ha reso obsoleto il riferimento specifico ai commi 6 e 7 dell'art. 106 TUB nella versione previgente, rendendo necessaria la soppressione della norma sanzionatoria.

Le condotte di falsa comunicazione degli intermediari finanziari trovano oggi presidio nelle disposizioni generali sulle false comunicazioni alle Autorità di vigilanza, nonché nelle fattispecie degli artt. 139 e 140 TUB come riformati, che coprono anche gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB grazie al richiamo dell'art. 110 TUB.

Rilevanza attuale della norma storica

Sebbene soppressa, l'art. 141 TUB mantiene una rilevanza pratica residuale per i procedimenti penali e amministrativi relativi a condotte commesse prima del 19 settembre 2010, termine di entrata in vigore della soppressione. In osservanza del principio di legalità penale e del favor rei (art. 2 c.p.), i fatti commessi sotto la vigenza dell'art. 141 TUB devono essere valutati alla luce della norma vigente al momento della condotta, con applicazione della disciplina più favorevole in caso di successione di leggi.

La storia di questa norma illustra la continua evoluzione del sistema sanzionatorio bancario italiano, sempre più integrato con il framework europeo di vigilanza prudenziale, che ha progressivamente sostituito presidi sanzionatori settoriali con un sistema più coerente e armonizzato.

Quadro sanzionatorio attuale per gli intermediari finanziari

Dopo la soppressione dell'art. 141 TUB, le false comunicazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB alle Autorità di vigilanza sono presidiate principalmente dall'art. 139 comma 2 TUB (false indicazioni nelle domande di autorizzazione e nelle comunicazioni obbligatorie sulle partecipazioni), dall'art. 140 comma 2 TUB (false comunicazioni nelle segnalazioni periodiche), nonché dall'art. 144 TUB per le violazioni di carattere amministrativo. A ciò si aggiungono le norme penali del codice civile sulla falsità dei documenti contabili e le disposizioni del T.U.F. laddove applicabili.

Domande frequenti

L'art. 141 TUB è ancora in vigore?

No. L'art. 141 TUB è stato soppresso con effetto dal 19 settembre 2010 dall'art. 8 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141. La norma si applicava alle false comunicazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 commi 6 e 7 TUB nella versione previgente alla riforma del 2010. Oggi la pagina dell'art. 141 TUB ha esclusivamente rilevanza storica e documentale.

Quale norma ha sostituito l'art. 141 TUB per i false comunicazioni degli intermediari finanziari?

Dopo la soppressione dell'art. 141 TUB, le false comunicazioni degli intermediari finanziari alle Autorità di vigilanza trovano presidio penale principalmente nel comma 2 dell'art. 140 TUB (arresto fino a tre anni per false comunicazioni nelle segnalazioni obbligatorie), nonché nelle norme penali generali del codice penale in materia di falsità documentale. L'art. 110 TUB garantisce l'applicazione delle norme sanzionatorie anche agli intermediari finanziari non bancari.

Perché il D.Lgs. 141/2010 ha soppresso l'art. 141 TUB?

La soppressione è conseguita alla riforma del Titolo V del TUB, che ha ridefinito l'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e riformulato gli obblighi di segnalazione alla Banca d'Italia. I riferimenti specifici ai commi 6 e 7 dell'art. 106 TUB nella versione previgente, su cui si basava l'art. 141 TUB, sono diventati obsoleti, rendendo necessaria la soppressione della norma sanzionatoria correlata. Le condotte rilevanti sono oggi presidiate da disposizioni di portata più ampia.

Si applica il principio del favor rei per i fatti commessi quando l'art. 141 TUB era in vigore?

Sì. Per i fatti commessi prima del 19 settembre 2010, si applica il principio di cui all'art. 2 comma 2 c.p. (successione di leggi penali nel tempo): se la norma incriminatrice è stata abrogata, il fatto non è più punibile. Tuttavia, occorre verificare se le condotte siano assorbite da altre norme penali tuttora vigenti. Per le sanzioni amministrative vale il principio analogo desumibile dall'art. 1 L. 689/1981: si applica la legge vigente al momento della violazione salvo che quella successiva sia più favorevole.

Quali obblighi di comunicazione erano previsti dall'art. 106 commi 6 e 7 TUB nella versione previgente?

Nella versione in vigore fino al 2010, l'art. 106 TUB prevedeva che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale trasmettessero alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa, nonché comunicazioni straordinarie al verificarsi di eventi rilevanti. Il contenuto specifico era dettagliato nelle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. L'art. 141 TUB puniva le false indicazioni in tali comunicazioni con l'arresto fino a tre anni.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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