Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 126 septies T.U.B. – Recesso

In vigore dal 01/03/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 34

“1. L’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facolta’ di recedere dal contratto quadro senza penalita’ e senza spese di chiusura.

2. Il prestatore di servizi di pagamento puo’ recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se cio’ e’ previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia.

3. In caso di recesso dal contratto dell’utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.”

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In sintesi

  • Recesso libero dell'utilizzatore senza penali né spese (comma 1). L'utilizzatore ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro di servizi di pagamento senza penalità e senza spese di chiusura: si tratta di un diritto indisponibile, non derogabile contrattualmente, che garantisce la libertà di uscita dal rapporto in qualsiasi momento.
  • Recesso del PSP con preavviso minimo di 2 mesi (comma 2). Il PSP può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato solo se il contratto lo prevede e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità BdI. Il recesso del PSP non può essere esercitato in modo arbitrario: serve una base contrattuale e il rispetto del preavviso a tutela dell'utilizzatore.
  • Proporzionalità delle spese fatturate (comma 3). In caso di recesso (da qualunque parte), le spese periodiche sono dovute solo in proporzione al periodo di effettivo utilizzo fino al recesso; se già pagate anticipatamente, devono essere rimborsate pro rata per il periodo residuo non goduto.
  • Coordinamento con l'art. 126-sexies TUB. Il recesso gratuito dell'utilizzatore è il rimedio principale in caso di modifica non accettata del contratto quadro (art. 126-sexies, c. 2 TUB): la norma sul recesso garantisce che il rifiuto della modifica abbia un effetto contrattuale concreto e accessibile senza ostacoli economici.
Indice dei contenuti

1. Collocazione sistematica: il recesso nel sistema PSD2

L'art. 126-septies T.U.B. disciplina il recesso dal contratto quadro di servizi di pagamento, completando il trittico normativo (forma, modifica, recesso) che struttura la vita contrattuale del rapporto tra PSP e utilizzatore nel Capo II-bis del Titolo VI TUB. La norma è entrata in vigore il 1° marzo 2010 con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (art. 34), in recepimento dell'art. 45 della direttiva 2007/64/CE (PSD1), ed è rimasta sostanzialmente invariata nel testo attuale, a testimonianza della stabilità del principio fondamentale da essa espresso: la libertà di uscita dal contratto per l'utilizzatore senza oneri economici.

Nel contesto del mercato dei pagamenti europeo, la gratuità del recesso dell'utilizzatore assolve una funzione pro-concorrenziale essenziale: se l'uscita dal contratto quadro fosse onerosa, la mobilità degli utenti tra i diversi PSP sarebbe compressa e il mercato tenderebbe verso strutture oligopolistiche con scarsa pressione competitiva sui prezzi. La facilità di recesso, combinata con la portabilità del numero di conto di pagamento prevista dalla direttiva PAD (2014/92/UE, art. 10) per i conti di pagamento di base, costituisce uno dei pilastri del progetto di mercato unico dei pagamenti europeo.

2. Recesso dell'utilizzatore: diritto assoluto e gratuità (comma 1)

Il comma 1 sancisce un diritto di recesso assoluto e incondizionato per l'utilizzatore: "ha sempre la facoltà di recedere... senza penalità e senza spese di chiusura". La locuzione "sempre" esclude qualsiasi limitazione contrattuale: non è possibile introdurre nel contratto quadro clausole che subordinino il recesso dell'utilizzatore a condizioni particolari (preavviso minimo, raggiungimento di una soglia di utilizzo, ecc.). Tali clausole sarebbero nulle ai sensi dell'art. 127 TUB (nullità di protezione dell'inderogabilità della disciplina a sfavore del cliente) e, nei contratti con consumatori, abusive ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

Il divieto di "penalità" riguarda le clausole penali che sanzionano il recesso anticipato: il PSP non può prevedere importi forfettari da corrispondere in caso di chiusura del contratto prima di una certa scadenza. Il divieto di "spese di chiusura" riguarda invece le commissioni amministrative per la gestione della pratica di chiusura (es. spese per la produzione della documentazione di chiusura, commissioni per il trasferimento del saldo residuo). Entrambi i divieti operano indipendentemente dalla durata del contratto e dall'entità del saldo.

Va tuttavia precisato che la gratuità del recesso riguarda le spese di chiusura, non le spese maturate fino al momento del recesso: i servizi effettivamente utilizzati fino alla data di recesso sono regolarmente dovuti secondo il contratto (cfr. comma 3). La norma non impedisce quindi al PSP di addebitare le commissioni periodiche maturate pro rata fino al giorno del recesso, o di detrarre dal saldo le spese per operazioni già eseguite. Il confine tra "spese di chiusura" (vietate) e "spese per servizi già resi" (ammesse) è stato precisato dalle Disposizioni BdI e dall'ABF, che ha dichiarato illegittima l'addebitabilità di qualsiasi importo riconducibile all'atto stesso del recesso (es. "commissione di disdetta contratto").

3. Recesso del PSP: limiti e presupposti (comma 2)

Il comma 2 riconosce al PSP la facoltà di recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato, ma con due condizioni cumulative: (a) che il contratto quadro preveda tale facoltà e (b) che venga rispettato un preavviso minimo di due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. L'asimmetria rispetto al comma 1 è deliberata e sistematicamente coerente: l'utilizzatore può recedere liberamente in qualsiasi momento, mentre il PSP, che nella struttura del mercato dei pagamenti ha una posizione dominante rispetto all'utilizzatore, è vincolato a condizioni più stringenti.

L'obbligo di previsione contrattuale del diritto di recesso del PSP significa che, in assenza di una clausola contrattuale che lo attribuisca, il PSP non può sciogliere unilateralmente il contratto quadro a tempo indeterminato. Questa impostazione differisce dall'art. 1373 c.c. (recesso unilaterale nei contratti a esecuzione continuata o periodica), che in linea di principio consentirebbe il recesso anche in assenza di pattuizione contrattuale per i contratti a tempo indeterminato: la norma speciale del Capo II-bis TUB prevale sulla disciplina codicistica. La ratio è di tutela: l'utilizzatore deve poter fare affidamento sulla continuità del rapporto contrattuale e non può essere esposto al rischio di interruzione improvvisa dei servizi di pagamento.

Il preavviso di due mesi deve decorrere dalla comunicazione al cliente secondo le modalità del contratto quadro (di norma canale digitale). Durante il periodo di preavviso, il contratto rimane in vigore e il PSP deve continuare a erogare i servizi alle condizioni originarie. Un recesso immediato o con preavviso inferiore a due mesi sarebbe giuridicamente inefficace e comporterebbe la responsabilità del PSP per i danni causati dall'interruzione del servizio (es. pagamenti non eseguibili, commissioni per sconfinamenti conseguenti alla chiusura del conto). La Banca d'Italia, nelle proprie Disposizioni, ha precisato che il recesso del PSP deve avvenire con modalità che garantiscano all'utilizzatore un tempo adeguato per aprire un nuovo rapporto con un altro PSP.

4. Proporzionalità delle spese in caso di recesso (comma 3)

Il comma 3 regola la sorte delle spese periodiche in caso di recesso: esse sono dovute "solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso". Questo principio di proporzionalità (pro rata temporis) si applica sia al recesso dell'utilizzatore sia a quello del PSP, garantendo l'equità economica in entrambi i casi. Se le spese sono state pagate anticipatamente per un periodo futuro (es. canone annuale pagato all'inizio dell'anno), la parte eccedente il periodo di utilizzo effettivo deve essere rimborsata all'utilizzatore.

La regola del pro rata ha implicazioni pratiche significative per i conti di pagamento con canone periodico (mensile, trimestrale, annuale). Se Tizio recede dal contratto quadro il 15 del mese dopo aver pagato il canone mensile intero, ha diritto al rimborso del 50% del canone (ca. 15 giorni su 30). Se ha pagato un canone annuale anticipato il 1° gennaio e recede il 1° luglio, ha diritto al rimborso del 50% del canone annuale. Il PSP non può opporre la clausola di canone "forfettario non rimborsabile": tale clausola contrasterebbe con il comma 3 e sarebbe nulla ai sensi dell'art. 127 TUB.

Il termine per il rimborso non è fissato dalla norma primaria, ma è stato disciplinato dalla BdI nelle proprie Disposizioni: di norma, il saldo residuo e le somme di rimborso dovute devono essere accreditate entro i termini ordinari per l'esecuzione dei bonifici (art. 20 D.Lgs. 11/2010: un giorno lavorativo). Ritardi nel rimborso espongono il PSP al pagamento di interessi di mora e, in caso di comportamento sistematico, a sanzioni amministrative della BdI.

5. Raccordo con la disciplina PAD e prospettiva PSD3

Il diritto di recesso dell'art. 126-septies TUB si raccorda con il diritto alla mobilità bancaria e alla portabilità del conto di pagamento di base disciplinata dalla direttiva PAD 2014/92/UE (recepita in Italia con D.Lgs. 6 febbraio 2017, n. 37). L'art. 10 PAD prevede un servizio di trasferimento del conto (switching service) che obbliga il PSP di destinazione ad assistere l'utilizzatore nel trasferimento di ordini permanenti, addebiti diretti e saldo dal vecchio conto al nuovo entro 12 giorni lavorativi. Il recesso gratuito dall'art. 126-septies TUB e il servizio di switching PAD sono strumenti complementari: il primo garantisce la libertà di uscita, il secondo facilita la transizione verso un nuovo PSP senza perdita di dati operativi.

La proposta PSD3 (COM/2023/366) prevede di rafforzare ulteriormente questi diritti: in particolare, è prevista la riduzione del periodo di switching a 5 giorni lavorativi e l'introduzione del diritto al numero IBAN virtuale (IBAN "portabile" che segue l'utilizzatore anche in caso di cambio di PSP). Il proposto regolamento PSR (COM/2023/367) introduce inoltre l'obbligo per i PSP di fornire all'utilizzatore che recede un summary document contenente tutti i dati operativi del rapporto (mandati di addebito diretto, ordini permanenti, beneficiari abituali) per facilitare il trasferimento. In Italia, la BdI ha anticipato alcuni di questi sviluppi nei propri orientamenti per gli IP/IMEL (Provv. BdI 2019), prevedendo già la documentazione di chiusura standardizzata come buona prassi di settore.

Prassi e linee guida

Banca d'Italia

Circ. Banca d'Italia n. 229/1999 - Istruzioni di vigilanza per le banche

La Circolare 229/1999 fornisce istruzioni operative in materia di trasparenza bancaria e tutela del cliente, in attuazione delle disposizioni del T.U.B.

Domande frequenti

L'utilizzatore di un conto di pagamento può recedere in qualsiasi momento senza pagare nulla?

Sì. L'art. 126-septies, c. 1 TUB garantisce all'utilizzatore la facoltà di recedere dal contratto quadro di servizi di pagamento sempre, senza penalità e senza spese di chiusura. Eventuali clausole contrattuali che impongano commissioni di disdetta o penali per il recesso anticipato sono nulle ai sensi dell'art. 127 TUB. L'utilizzatore dovrà comunque pagare le spese per i servizi già utilizzati fino alla data del recesso, proporzionalmente al periodo (comma 3).

Il PSP può chiudere unilateralmente il conto di pagamento senza il consenso del cliente?

Sì, ma solo se il contratto quadro prevede espressamente tale facoltà e con un preavviso di almeno due mesi (art. 126-septies, c. 2 TUB). In assenza di una clausola contrattuale che attribuisca il diritto di recesso al PSP, quest'ultimo non può sciogliere unilateralmente il contratto. Durante il periodo di preavviso, il PSP deve continuare a erogare i servizi alle condizioni originarie.

Se recedo a metà mese, devo pagare l'intero canone mensile del conto di pagamento?

No. L'art. 126-septies, c. 3 TUB prevede che le spese periodiche siano dovute solo in proporzione al periodo di utilizzo effettivo fino al recesso. Se il canone mensile è di 10 euro e si recede il 15 del mese, si pagano circa 5 euro (15 giorni su 30). Se il canone era già stato pagato anticipatamente per l'intero mese, il PSP deve rimborsare la quota proporzionale al periodo non goduto.

Cosa devo fare praticamente per recedere da un contratto quadro di servizi di pagamento?

È necessario comunicare il recesso al PSP secondo le modalità previste dal contratto quadro (di norma raccomandata, comunicazione scritta sull'home banking o in filiale). Il contratto quadro non può imporre procedure eccessivamente onerose per l'esercizio del recesso. Dopo la comunicazione, il PSP chiuderà il rapporto, liquiderà le spese pro rata e trasferirà il saldo residuo. Per il trasferimento dei mandati di addebito diretto e degli ordini permanenti, è possibile avvalersi del servizio di switching previsto dalla direttiva PAD (D.Lgs. 37/2017).

Cosa cambia con la proposta PSD3 rispetto alle norme sul recesso attualmente vigenti?

La proposta PSD3 (COM/2023/366) e il proposto regolamento PSR (COM/2023/367) prevedono di: (i) ridurre il periodo di switching a 5 giorni lavorativi (dagli attuali 12 previsti dalla PAD); (ii) introdurre un IBAN 'portabile' che segue l'utilizzatore in caso di cambio PSP; (iii) obbligare il PSP che riceve il recesso a fornire un documento riepilogativo di tutti i dati operativi del rapporto (mandati, ordini permanenti, beneficiari). I diritti fondamentali dell'art. 126-septies TUB (recesso gratuito, proporzionalità delle spese) sono confermati e rafforzati nel nuovo quadro.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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