Testo dell'articoloVigente
Art. 126 sexies et vicies T.U.B. – Educazione finanziaria (1).
In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell’articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilita’ di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie.
2. La Banca d’Italia puo’ promuovere la redazione di codici di condotta per l’offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l’orientamento della clientela e l’assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.”
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione di educazione finanziaria nel sistema PAD
L'art. 126-sexies-et-vicies TUB, introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 in attuazione della Direttiva 2014/92/UE (PAD, Payment Accounts Directive), attribuisce alla Banca d'Italia un ruolo attivo nella promozione dell'educazione finanziaria dei consumatori in relazione al conto di base. La norma si colloca all'interno del capo II-bis del titolo VI TUB, dedicato ai conti di pagamento, e si affianca alle disposizioni della Direttiva PSD2 (2015/2366/UE), recepita con D.Lgs. 218/2017, che valorizza la trasparenza e la comparabilità come strumenti di empowerment del consumatore nei servizi di pagamento.
Le iniziative informative della Banca d'Italia
Il comma 1 dell'articolo demanda alla Banca d'Italia la promozione di iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli «vulnerabili» identificati ai sensi dell'art. 126-vicies quater TUB, informazioni chiare e comprensibili su tre profili fondamentali: (a) il conto di base e le sue caratteristiche essenziali; (b) le relative condizioni generali di prezzo; (c) le procedure per accedere al conto di base e le possibilità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie (ADR). Il riferimento alle procedure ADR richiama direttamente l'art. 128-bis TUB e l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), strumento deflattivo del contenzioso giudiziario promosso dalla Banca d'Italia stessa.
I consumatori vulnerabili come target prioritario
L'art. 126-vicies quater TUB, cui la disposizione fa espresso rinvio, individua i soggetti che hanno diritto al conto di base a condizioni agevolate o senza spese, vale a dire: persone fisiche che percepiscono trattamenti di quiescenza o prestazioni sociali entro determinate soglie reddituali; soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità economica. Per questi consumatori, le asimmetrie informative nel mercato dei servizi di pagamento sono più accentuate, rendendo essenziale un'azione pubblica di supporto all'alfabetizzazione finanziaria che vada oltre i canali commerciali degli intermediari.
I codici di condotta per l'educazione finanziaria indipendente
Il comma 2 introduce uno strumento di soft regulation: la Banca d'Italia può promuovere la redazione di codici di condotta da parte degli intermediari per l'offerta «indipendente» di iniziative di educazione finanziaria. L'aggettivo «indipendente» è centrale: esclude che l'educazione finanziaria possa essere strumentalizzata come veicolo di marketing o di induzione all'acquisto di prodotti specifici. I codici di condotta devono quindi garantire la neutralità dei contenuti e l'assenza di conflitti di interesse, perseguendo il duplice obiettivo di favorire l'orientamento della clientela e assistere i consumatori nella gestione responsabile delle finanze personali.
Il raccordo con le iniziative nazionali di educazione finanziaria
La norma si inserisce nel più ampio quadro istituzionale dell'educazione finanziaria in Italia, che vede come attori principali: il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (istituito dalla L. 232/2016); la Banca d'Italia, che partecipa attivamente con pubblicazioni, campagne e strumenti interattivi (es. «I quaderni di educazione finanziaria»); le associazioni di categoria degli intermediari. Il coordinamento tra questi soggetti è essenziale per evitare sovrapposizioni e massimizzare l'efficacia delle iniziative, particolarmente per i consumatori che accedono al conto di base come prima forma di bancarizzazione.
Rilievo pratico per l'accesso al sistema bancario
L'educazione finanziaria prevista dall'art. 126-sexies-et-vicies TUB non è un adempimento meramente formale: risponde all'obiettivo di politica pubblica di aumentare il tasso di bancarizzazione in Italia, ancora inferiore alla media europea, e di ridurre il fenomeno dell'esclusione finanziaria. L'informazione adeguata sul conto di base, in termini di gratuità (o basso costo), accessibilità e tutele contrattuali, è presupposto indispensabile perché i soggetti più vulnerabili possano esercitare concretamente i diritti riconosciuti dalla Direttiva PAD e dal TUB.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia
La Circolare 229/1999 fornisce istruzioni operative in materia di trasparenza bancaria e tutela del cliente, in attuazione delle disposizioni del T.U.B.
Domande frequenti
Qual è il ruolo della Banca d'Italia nell'educazione finanziaria sul conto di base?
Ai sensi dell'art. 126-sexies-et-vicies, comma 1, TUB, la Banca d'Italia promuove iniziative informative per fornire ai consumatori informazioni chiare sul conto di base, sulle sue condizioni di prezzo, sulle modalità di accesso e sulle procedure di ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie come l'ABF.
Chi sono i consumatori vulnerabili che la norma tutela in via prioritaria?
I consumatori vulnerabili sono individuati dall'art. 126-vicies quater TUB: si tratta principalmente di soggetti che percepiscono trattamenti di quiescenza o prestazioni sociali entro determinate soglie reddituali, nonché persone in condizioni di particolare vulnerabilità economica, ai quali è riconosciuto il diritto al conto di base a condizioni agevolate.
Cosa sono i codici di condotta previsti dal comma 2 dell'art. 126-sexies-et-vicies TUB?
Sono strumenti di autoregolamentazione che la Banca d'Italia può promuovere tra gli intermediari per disciplinare l'offerta di iniziative di educazione finanziaria in modo indipendente, cioè senza finalità commerciali o di promozione di prodotti specifici, con l'obiettivo di assistere i consumatori nella gestione responsabile delle loro finanze personali.
L'educazione finanziaria prevista dalla norma è obbligatoria per le banche?
No. Il comma 2 dell'art. 126-sexies-et-vicies TUB attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà (non l'obbligo) di promuovere la redazione di codici di condotta tra gli intermediari. Si tratta quindi di soft law: i codici, una volta adottati, acquisiscono forza vincolante per gli aderenti, ma la partecipazione è su base volontaria.
Dove posso trovare informazioni sul conto di base e sulle mie tutele come consumatore?
La Banca d'Italia pubblica guide e materiali informativi sul conto di base sul proprio sito istituzionale. Inoltre, gli intermediari sono tenuti a fornire informazioni precontrattuali standardizzate (FID, Foglio Informativo Dettagliato) ai sensi delle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia. In caso di controversie, è possibile adire l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ex art. 128-bis TUB.