Testo dell'articoloVigente
Art. 126 sexies decies T.U.B. – Spese applicabili per il servizio di trasferimento (1).
In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
“1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.
3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione da parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l’accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l’esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.
4. Se nell’ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l’articolo 126-septies, commi 1 e 3.”
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. c) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il regime di gratuità nel trasferimento del conto di pagamento
L'art. 126-sexies-decies TUB, introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37, attuativo della Direttiva 2014/92/UE (PAD, Payment Accounts Directive), disciplina in modo puntuale il regime delle spese applicabili nell'ambito del servizio di trasferimento del conto di pagamento tra due prestatori di servizi di pagamento (PSP) diversi. La norma si inserisce nel più ampio corpus delle disposizioni a tutela dei consumatori nei servizi di pagamento, la cui architettura regolamentare è stata progressivamente arricchita dalla Direttiva PSD2 (2015/2366/UE), recepita in Italia con il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, nonché dalle relative norme tecniche dell'EBA (Regulatory Technical Standards e Guidelines).
Il contenuto obbligatorio del trasferimento a titolo gratuito
Il comma 1 della disposizione stabilisce che il PSP trasferente è tenuto a fornire al PSP ricevente, senza alcun addebito di spese a carico del consumatore o dello stesso PSP ricevente, un set informativo completo riguardante: (a) l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici; (b) le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto; (c) i bonifici ricorrenti in entrata; (d) gli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi. La scelta del legislatore europeo di ancorare la finestra storica a tredici mesi risponde alla logica di coprire un intero ciclo annuale di movimentazioni, incluse eventuali operazioni con cadenza annuale (canoni, assicurazioni, abbonamenti), garantendo così al consumatore la continuità operativa del conto presso il PSP ricevente senza lacune informative.
Il divieto generale di addebito di spese
Il comma 2 fissa il principio cardine dell'intera disciplina: il divieto assoluto per entrambi i PSP, trasferente e ricevente, di addebitare qualsivoglia spesa al consumatore per il servizio di trasferimento. Fa eccezione quanto previsto dai commi 1 e 4, vale a dire rispettivamente le spese correlate alla trasmissione informativa (già coperte dal regime di gratuità del comma 1) e le spese connesse alla chiusura del conto di origine nel caso in cui il consumatore la richieda esplicitamente. Si noti che il termine «spese» deve essere interpretato in senso lato, ricomprendendo commissioni, oneri fissi, penali contrattuali e qualsiasi altra voce che possa tradursi in un costo per il consumatore in relazione al processo di cambio di PSP.
Accesso gratuito alle informazioni per sei mesi
Il comma 3 introduce un obbligo di accessibilità informativa che si protrae per un periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione al trasferimento da parte del consumatore. Entrambi i PSP devono consentire, gratuitamente, l'accesso alle informazioni rilevanti per l'esecuzione del servizio, relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti. Tale previsione mira a tutelare il consumatore da eventuali disallineamenti operativi nella fase transitoria successiva al trasferimento, periodo nel quale possono emergere operazioni non ancora registrate dal PSP ricevente o contestazioni riguardanti il conto di origine.
Coordinamento con la disciplina del recesso ex art. 126-septies TUB
Ai sensi del comma 4, qualora il consumatore richieda, nell'ambito del servizio di trasferimento, anche la chiusura del conto di pagamento di origine, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 126-septies, commi 1 e 3, TUB. Tali commi regolano, rispettivamente, il diritto di recesso unilaterale del consumatore senza penali e con preavviso minimo (comma 1) e le modalità operative di chiusura del conto, inclusa la restituzione del saldo residuo (comma 3). Il rinvio interno assicura la coerenza sistematica tra il regime del trasferimento e quello del recesso, evitando duplicazioni o antinomie normative.
Profili sanzionatori e di vigilanza
La violazione degli obblighi di gratuità previsti dall'art. 126-sexies-decies TUB è suscettibile di integrare una condotta rilevante ai fini delle sanzioni amministrative previste dall'art. 144 TUB, applicabili dalla Banca d'Italia nei confronti dei PSP vigilati. In sede di ricorso, il consumatore può attivare la procedura di reclamo ex art. 128 TUB e, in caso di esito insoddisfacente, adire l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ai sensi dell'art. 128-bis TUB. L'ABF ha competenza per tutte le controversie relative alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari, incluse quelle inerenti al trasferimento del conto di pagamento.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia
Domande frequenti
Il PSP trasferente può addebitare spese per fornire le informazioni sugli addebiti diretti?
No. Ai sensi dell'art. 126-sexies-decies, comma 1, TUB, il PSP trasferente deve fornire gratuitamente al PSP ricevente tutte le informazioni rilevanti sugli ordini permanenti e sugli addebiti diretti degli ultimi 13 mesi, senza alcuna spesa a carico del consumatore o del PSP ricevente.
Per quanto tempo ho diritto di accedere gratuitamente alle informazioni del mio vecchio conto dopo il trasferimento?
Per sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione al trasferimento, entrambi i PSP, trasferente e ricevente, sono obbligati a consentire l'accesso gratuito alle informazioni relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti, ai sensi del comma 3 dell'art. 126-sexies-decies TUB.
Se chiedo di trasferire il conto e contestualmente chiudere quello vecchio, si applicano costi di chiusura?
La chiusura del conto di origine nell'ambito del servizio di trasferimento è disciplinata dall'art. 126-septies, commi 1 e 3, TUB (rinvio del comma 4 dell'art. 126-sexies-decies). Il comma 1 dell'art. 126-septies garantisce il diritto di recesso senza penali, ma possono applicarsi spese per i servizi eventualmente connessi alla chiusura se contrattualmente previste.
Quali informazioni deve trasmettere il PSP trasferente a quello ricevente?
Il PSP trasferente deve trasmettere: l'elenco degli ordini permanenti per bonifici in essere, le informazioni sugli ordini di addebito diretto trasferiti, i bonifici ricorrenti in entrata e gli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti nei precedenti 13 mesi sul conto del consumatore.
A chi posso rivolgermi se il mio PSP mi addebita spese per il trasferimento del conto?
Puoi presentare un reclamo scritto al PSP ai sensi dell'art. 128 TUB. Se il reclamo non viene accolto entro 30 giorni, puoi adire l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ex art. 128-bis TUB, che ha competenza per le controversie sui servizi bancari e di pagamento, incluso il trasferimento del conto.