Art. 126 sexies T.U.B. – Modifica unilaterale delle condizioni
In vigore dal 13/01/2018
Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1
“1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), e’ proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta .
2. Il contratto quadro puo’ prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall’utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l’utilizzatore, e’ necessario che cio’ sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore e’ informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.
4-bis. Se il cliente e’ un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.
5. Abrogato [Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.]”
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In sintesi
1. Collocazione sistematica e ratio della norma
L'art. 126-sexies T.U.B. disciplina la modifica unilaterale del contratto quadro da parte del PSP — potere che la struttura contrattuale dei servizi di pagamento continuativi rende indispensabile per consentire l'adeguamento delle condizioni all'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato. La norma è stata introdotta nel testo attuale dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, in recepimento dell'art. 54 della direttiva 2015/2366/UE (PSD2), ed è stata integrata dal comma 4-bis — aggiunto dal D.Lgs. 15 dicembre 2023, n. 207 — che ha rafforzato la tutela dei consumatori introducendo il requisito del giustificato motivo per le modifiche nei rapporti B2C.
La disciplina si inscrive nel quadro più ampio della modifica unilaterale dei contratti bancari regolata dall'art. 118 TUB per il Capo I (trasparenza bancaria). La coesistenza di due regimi — l'art. 118 TUB per i contratti bancari e l'art. 126-sexies TUB per i contratti quadro di pagamento — ha sollevato in dottrina questioni di coordinamento, risolte dalla BdI nel senso della specialità del secondo rispetto al primo per i contratti esclusivamente qualificabili come contratti quadro di servizi di pagamento. Per i contratti ibridi (es. conto corrente bancario che include anche servizi di pagamento), si applica una disciplina combinata.
2. Il preavviso di due mesi: natura giuridica e portata (comma 1)
Il comma 1 prevede un preavviso minimo di due mesi, calcolato dalla comunicazione della proposta di modifica alla data indicata per l'applicazione della modifica stessa. Il termine è qualificato come minimo, il che consente al PSP di fissare un preavviso più lungo ma non più breve. La BdI, nell'esercizio del potere regolamentare attribuito dalla norma, ha ulteriormente specificato i requisiti di forma e contenuto della comunicazione di modifica: il canale di comunicazione deve essere quello previsto dal contratto quadro (di norma il canale digitale per i contratti online) o un canale equivalente che garantisca la ricezione effettiva da parte dell'utilizzatore.
La proposta di modifica deve indicare con precisione: (a) la data di applicazione della modifica; (b) il contenuto della modifica (non è sufficiente un rinvio generico alle condizioni generali aggiornate); (c) il diritto dell'utilizzatore di recedere senza spese se non accetta la modifica (nei casi in cui il contratto preveda il silenzio-assenso). L'omissione anche di uno solo di questi elementi rende la proposta di modifica invalida, con la conseguenza che la modifica non produce effetto contrattuale: il PSP rimane vincolato alle condizioni originarie. L'ABF ha consolidato una giurisprudenza rigorosa su questo punto, dichiarando l'inefficacia di modifiche unilaterali comunicate in modo incompleto o non conforme alle disposizioni BdI.
La norma si applica sia alle modifiche peggiorative per l'utilizzatore (aumento di commissioni, riduzione di servizi) sia a quelle migliorative o neutre. Questo è un elemento di differenziazione rispetto all'art. 118 TUB, che — nella lettura evolutiva dell'ABF e della giurisprudenza di merito — è stato interpretato come applicabile solo alle modifiche potenzialmente svantaggiose per il cliente. La ragione della disciplina onnicomprensiva dell'art. 126-sexies è di natura sistematica: garantire che l'utilizzatore sia sempre informato delle condizioni effettive del contratto quadro, indipendentemente dalla direzione della modifica.
3. Silenzio-assenso e tutele dell'utilizzatore (comma 2)
Il comma 2 regola il meccanismo del silenzio-assenso (o opt-out): se il contratto quadro lo prevede, la mancata risposta dell'utilizzatore entro la data indicata vale come accettazione della modifica. Questo meccanismo è ammissibile a condizione che la comunicazione di modifica specifichi espressamente (i) la regola del silenzio-assenso e (ii) il diritto dell'utilizzatore di recedere senza spese prima della data di applicazione. Entrambi gli elementi devono essere comunicati in modo chiaro e visibile: una clausola che preveda il silenzio-assenso senza evidenziare il diritto di recesso è da ritenersi non conforme alle disposizioni BdI e potenzialmente abusiva ai sensi dell'art. 36 CDC nei contratti con consumatori.
Il diritto di recesso in caso di modifica non accettata è gratuito e senza penali (comma 1 dell'art. 126-septies TUB): l'utilizzatore non deve pagare spese di chiusura del contratto quadro se esercita il recesso a seguito della comunicazione di una modifica non gradita. Questa previsione è essenziale per la funzione deterrente del meccanismo di modifica: se il recesso fosse costoso, il PSP potrebbe agire in modo strategico, introducendo modifiche peggiorative sapendo che il costo del recesso scoraggerebbe il cliente dall'uscire dal contratto.
4. Modifiche dei tassi di interesse e di cambio: regime speciale (commi 3 e 4)
Il comma 3 introduce un regime derogatorio per le variazioni dei tassi di interesse o di cambio: tali variazioni possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso, anche se sfavorevoli per l'utilizzatore, purché (a) il contratto quadro lo preveda espressamente e (b) la modifica sia la conseguenza di una variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto (es. EURIBOR, BCE refi rate, tassi di cambio ufficiali BCE). In questo caso, il PSP è tenuto a informare l'utilizzatore della modifica secondo le modalità stabilite dalla BdI (tipicamente attraverso il canale digitale o il rendiconto periodico successivo).
La ratio della deroga è di carattere tecnico-finanziario: i tassi di interesse e di cambio di mercato variano in tempo reale e i PSP devono poter applicare tali variazioni senza dover attendere due mesi (termine che renderebbe la condizione contrattuale distaccata dalla realtà di mercato per il periodo di preavviso). Tuttavia, la deroga è circoscritta: si applica solo se la modifica deriva da una variazione del tasso di riferimento convenuto contrattualmente — non qualsiasi tasso di riferimento, ma quello specificamente indicato nel contratto quadro. Una variazione discrezionale del tasso di interesse non ancorata a un indice di riferimento contrattuale rimane soggetta al regime ordinario del preavviso bimestrale.
Il comma 4 aggiunge il principio di non discriminazione nelle modifiche dei tassi: le variazioni devono essere applicate e calcolate in modo non discriminatorio tra gli utilizzatori, prevenendo pratiche di price discrimination basate su caratteristiche personali dell'utilizzatore non contrattualmente rilevanti. Questo principio si raccorda con le disposizioni anti-discriminazione del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (parità di trattamento in materia di occupazione) e con il divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità nei servizi finanziari ex art. 20 Reg. (UE) 2018/302.
5. Giustificato motivo per le modifiche ai consumatori (comma 4-bis) e prospettiva PSD3
Il comma 4-bis — introdotto dal D.Lgs. 15 dicembre 2023, n. 207 in recepimento di un obbligo implicito nella PSD2 e reso esplicito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. CGUE, causa C-587/21, Volkswagen Bank, su profili analoghi nel credito al consumo) — prevede che, nei rapporti con i consumatori, il contratto quadro o le condizioni collegate possano essere modificati solo se sussiste un giustificato motivo. Questa previsione non richiede il consenso del consumatore alla modifica specifica, ma impone al PSP di poter allegare una ragione oggettiva (normativa, tecnologica, di mercato) che giustifichi la modifica.
Il "giustificato motivo" — nozione già nota all'art. 118 TUB per i contratti bancari — comprende: variazioni normative o regolamentari che impongono la modifica del contratto; evoluzione dei costi di gestione del servizio documentata; modifiche tecnologiche che rendono obsoleto o impossibile l'erogazione del servizio nelle condizioni originarie. Non costituisce giustificato motivo la mera volontà commerciale del PSP di migliorare i propri margini. La verifica del giustificato motivo è rimessa all'ABF e ai giudici ordinari, con l'onere della prova a carico del PSP (art. 126-bis, c. 4 TUB). La proposta PSD3 (COM/2023/366) prevede di rendere obbligatorio il giustificato motivo per le modifiche contrattuali in tutti i rapporti con gli utilizzatori, non solo i consumatori, allineando il regime europeo al più elevato standard di tutela già presente in alcuni ordinamenti nazionali.
Domande frequenti