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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 126 duodevicies T.U.B. – Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario (1)

In vigore dal 14/04/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

“1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario puo’ richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore di servizi di pagamento di origine:

a) fornisce gratuitamente al consumatore le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento, nonche’ quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti e agli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti tredici mesi. Il prestatore di servizi di pagamento di origine informa altresi’ il consumatore che tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre;

b) trasferisce l’eventuale saldo positivo del conto di origine verso il conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purche’ la richiesta del consumatore identifichi con precisione il prestatore di servizi di pagamento e il conto di destinazione;

c) chiude il conto di pagamento di origine.

2. Salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che impediscono la chiusura del conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di origine esegue le operazioni previste dal comma 1 alla data specificata dal consumatore nella richiesta. La data e’ fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento di origine comunica immediatamente al consumatore l’eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di pagamento.”

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. c) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Disciplina il diritto del consumatore di ricevere assistenza dal PSP di origine quando intende aprire un conto in un altro Stato dell'UE.
  • Il PSP di origine fornisce gratuitamente l'elenco degli ordini permanenti, bonifici ricorrenti e addebiti diretti attivi negli ultimi 13 mesi.
  • Prevede il trasferimento del saldo positivo verso il nuovo conto e la chiusura del conto di origine su richiesta.
  • Le operazioni devono essere eseguite entro la data indicata dal consumatore, con un termine minimo di 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
  • Introdotto dal D.Lgs. 37/2017 in recepimento della Direttiva PAD (2014/92/UE), applicabile ai servizi di pagamento transfrontalieri intra-UE.

Commento all'art. 126-septies decies TUB — Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario

Denominazione e collocazione sistematica

L'articolo reca nel testo vigente la rubrica «Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario» e disciplina una fattispecie distinta — ancorché parallela — al servizio di trasferimento del conto previsto dall'art. 126-terdecies TUB per i trasferimenti interni. La norma è stata inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37, in attuazione dell'art. 11 della Direttiva 2014/92/UE (PAD), con applicazione regolata dall'art. 2, comma 1, lett. c) del medesimo decreto.

Il diritto all'assistenza transfrontaliera (comma 1)

Il consumatore che intende aprire un conto di pagamento in un altro Stato membro dell'UE può richiedere l'assistenza del proprio PSP. La norma non impone l'obbligo di trasferimento automatico del conto, come invece previsto per i trasferimenti nazionali: si limita a garantire un servizio di assistenza facilitata per la mobilità transfrontaliera. Questo regime differenziato riflette la maggiore complessità operativa e giuridica dei trasferimenti internazionali, dove il PSP di destinazione opera in un ordinamento diverso.

Il PSP di origine, se richiesto dal consumatore, deve: (a) fornire gratuitamente l'elenco degli ordini permanenti attivi, dei bonifici ricorrenti in entrata e degli addebiti diretti ordinati dal debitore negli ultimi 13 mesi; (b) trasferire l'eventuale saldo positivo verso il nuovo conto, previa identificazione precisa del destinatario; (c) chiudere il conto di origine.

La gratuità dell'informazione e il perimetro temporale

La gratuità dell'elenco delle operazioni ricorrenti è un elemento qualificante della norma: il consumatore non può essere disincentivato dall'esercitare il proprio diritto alla mobilità bancaria da costi informativi. Il perimetro temporale di 13 mesi corrisponde a quello previsto per il trasferimento interno (art. 126-terdecies TUB) e consente di coprire l'intero ciclo annuale più un mese di sicurezza, assicurando che nessuna ricorrenza stagionale sia esclusa dall'elenco.

Il PSP di origine è tenuto anche a informare il consumatore che l'elenco non costituisce un obbligo per il nuovo PSP di attivare servizi che esso non offre: una precisazione importante per gestire le aspettative del consumatore, che potrebbe attendersi una continuità operativa non sempre garantita in contesti transfrontalieri.

Trasferimento del saldo e chiusura del conto (comma 2)

Il secondo comma disciplina le tempistiche: il PSP di origine deve eseguire le operazioni richieste alla data indicata dal consumatore, con un termine minimo di sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Il termine minimo garantisce al PSP il tempo tecnico necessario per verificare l'assenza di obblighi pendenti (finanziamenti in corso con addebito diretto, scoperti di conto, fideiussioni) che potrebbero impedire la chiusura.

In presenza di obblighi pendenti, il PSP è tenuto a comunicare immediatamente la loro esistenza al consumatore, senza poter semplicemente rifiutare la richiesta o ignorarla. Questo obbligo di comunicazione tempestiva consente al consumatore di prendere decisioni informate (estinguere l'obbligazione pendente, rinunciare alla chiusura, trovare un accordo con il nuovo PSP).

Coordinamento con PSD2 e mercato unico dei pagamenti

La norma si inserisce nel quadro più ampio del mercato unico europeo dei pagamenti, la cui architettura è definita dalla Direttiva 2015/2366/UE (PSD2), recepita in Italia con il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. La mobilità bancaria transfrontaliera è uno degli obiettivi del mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio e il meccanismo di assistenza previsto dall'art. 126-septies decies TUB è uno dei mattoni istituzionali che lo rendono praticabile per i consumatori ordinari.

Domande frequenti

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