Testo dell'articoloVigente
Art. 126 decies T.U.B. – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni.
In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
“1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilita’ delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.
2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l’esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.
3. Ai fini del presente capo, l’espressione:
a) “servizi collegati al conto” indica tutti i servizi connessi all’apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l’apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
b) “servizio di trasferimento” indica il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell’eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d’origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine;
c) “operazioni in numero superiore” indica le operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell’articolo 126-vicies semel, comma 1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del medesimo articolo;
d) “operazioni aggiuntive” indica, in relazione al conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell’articolo 126-vicies semel, comma 1, che il consumatore puo’ richiedere sul conto di base. Si applicano le definizioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dall’articolo 121, comma 1, lettera i);
e) “consumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
f) “prestatori di servizi di pagamento” indica le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attivita’ di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
g) “conto di base” indica un conto di pagamento denominato in euro con le caratteristiche di cui alla sezione III.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2014/92/UE.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo II-bis.
6. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente capo, in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilita’ delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilita’, agevolare l’accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l’articolo 126-bis, comma 5.
7. La Banca d’Italia e’ designata quale autorita’ competente per lo svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE.
8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento eventualmente in essere presso la Banca d’Italia e la Cassa Depositi e Prestiti.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
1. La direttiva 2014/92/UE (PAD) e il suo recepimento in Italia
L'art. 126-decies T.U.B. (nel testo vigente dal 14 aprile 2017, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37, di recepimento della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014) apre il Capo II-ter del Titolo VI TUB, dedicato alla trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, al trasferimento del conto e all'accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.
La direttiva PAD (Payment Accounts Directive) è stata adottata in risposta a una frammentazione del mercato europeo dei conti di pagamento al dettaglio che rendeva difficile per i consumatori comparare le offerte tra banche diverse o cambiare banca (switching). I tre pilastri della PAD sono: (1) comparabilità, attraverso documenti informativi standardizzati (FID e Cost Statement); (2) mobilità, attraverso il servizio di trasferimento obbligatorio del conto entro 15 giorni lavorativi; (3) inclusione finanziaria, attraverso il diritto al conto di pagamento con caratteristiche di base (conto base) per tutti i consumatori residenti nell'UE, inclusi quelli senza fissa dimora e i richiedenti asilo.
In Italia, il D.Lgs. 37/2017 ha recepito la PAD integrando il TUB con gli artt. 126-decies ss., mentre la normativa secondaria è stata adottata con: il D.M. 28 settembre 2018 (MEF) che stabilisce la lista standardizzata dei servizi connessi al conto di pagamento più comuni in Italia (necessaria per la compilazione del FID); la Disposizione BdI 28 settembre 2018 che disciplina il FID, il Cost Statement e il documento di confronto per i consumatori; le istruzioni operative della Banca d'Italia per il conto base (Provv. BdI 9 febbraio 2012, più volte aggiornato). Il sistema è pienamente operativo dal 1° ottobre 2018.
2. Ambito di applicazione soggettivo: soli consumatori e conti operativi (comma 2)
Il comma 2 dell'art. 126-decies delimita l'ambito di applicazione del Capo II-ter sotto un duplice profilo: soggettivo e oggettivo.
Sul piano soggettivo, il capo si applica ai conti di pagamento "offerti a o sottoscritti da consumatori". La doppia formula ("offerti a" e "sottoscritti da") amplia l'ambito rispetto ai soli contratti conclusi: anche la mera offerta commerciale di un conto di pagamento a un consumatore è soggetta agli obblighi di trasparenza del Capo II-ter. Il concetto di consumatore è quello dell'art. 3, lett. a), D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo): persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. I conti intestati a imprese o liberi professionisti sono esclusi dall'ambito del Capo II-ter.
Sul piano oggettivo, la norma richiede che il conto di pagamento consenta almeno le seguenti operazioni: (a) versamento di fondi (inclusi versamenti in contanti e bonifici in entrata); (b) prelievo di contanti (tramite sportelli ATM o allo sportello bancario); (c) esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento (includendo bonifici, domiciliazioni bancarie/addebiti diretti, pagamenti con carta). I conti che non consentono queste operazioni, ad esempio i puri conti di risparmio o i depositi a termine, sono esclusi dall'ambito applicativo del Capo II-ter.
3. Le definizioni operative del comma 3: servizi collegati, switching e conto base
Il comma 3 dell'art. 126-decies introduce quattro definizioni fondamentali per l'intera disciplina del Capo II-ter.
"Servizi collegati al conto" (lett. a): tutti i servizi connessi all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, inclusi l'apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni elencate all'art. 2, c. 2, lett. g), D.Lgs. 11/2010 (pagamenti con carte, bonifici, addebiti diretti, ecc.). Questa definizione ampia è rilevante ai fini della compilazione del Fee Information Document (FID), che deve coprire tutti i servizi collegati al conto secondo la lista standardizzata del D.M. 28 settembre 2018.
"Servizio di trasferimento" (lett. b): il trasferimento, su richiesta del consumatore, di ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti da un PSP a un altro (c.d. switching), e/o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo, con o senza la chiusura del conto di origine. Il servizio di switching è disciplinato in dettaglio dagli artt. 126-quinquiesdecies ss. TUB: il PSP ricevente deve completare il trasferimento entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta del consumatore, ed eventuali errori o ritardi nella procedura di switching danno diritto al risarcimento del danno patito.
"Operazioni in numero superiore" (lett. c): operazioni delle tipologie individuate ai sensi dell'art. 126-vicies semel, c. 1 TUB (operazioni base incluse nel conto base) eseguite oltre i limiti numerici stabiliti. Per il conto base (artt. 126-vicies semel ss. TUB), il Provv. BdI 9 febbraio 2012 e s.m.i. stabilisce un numero massimo annuo di operazioni incluse nel canone del conto base (ad es. bonifici in uscita, addebiti diretti); le operazioni eccedenti questa soglia costituiscono "operazioni in numero superiore" soggette a commissioni aggiuntive.
"Operazioni aggiuntive" (lett. d): in relazione al conto base, i servizi e le operazioni di tipologie diverse da quelle incluse nel pacchetto base (es. operazioni in valuta estera, ordini di borsa, cassette di sicurezza). Si applicano le definizioni del D.Lgs. 11/2010.
4. Il Fee Information Document (FID) e il Cost Statement: strumenti di comparabilità
Il principale strumento operativo della disciplina PAD è il Fee Information Document (FID), denominato in Italia "documento informativo sulle spese", che ogni PSP deve consegnare al consumatore prima della conclusione del contratto. Il FID, basato sulla lista standardizzata di servizi del D.M. 28 settembre 2018, elenca le commissioni e le spese associate a ciascun servizio connesso al conto nella terminologia comune stabilita a livello europeo (cfr. Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione e Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33). Questa standardizzazione consente ai consumatori di confrontare le offerte di banche diverse usando un formato uniforme.
Il Cost Statement (riepilogo delle spese) è invece un documento consuntivo che il PSP invia gratuitamente al consumatore almeno una volta all'anno, con il riepilogo di tutte le spese effettivamente addebitate nell'anno precedente per i servizi connessi al conto. Il Cost Statement utilizza la stessa terminologia standardizzata del FID, consentendo al consumatore di verificare se il profilo di utilizzo del conto è coerente con le condizioni contrattuali sottoscritte e di valutare se cambiare banca. Il documento di confronto è uno strumento aggiuntivo che consente al consumatore, in qualsiasi momento, di valutare le offerte disponibili sul mercato rispetto alle condizioni del proprio conto attuale.
5. Il conto di pagamento con caratteristiche di base (conto base) e l'inclusione finanziaria
Il terzo pilastro della PAD, l'inclusione finanziaria, è attuato dagli artt. 126-vicies semel ss. TUB e dalla Convenzione ABI-MEF-BdI sul conto base (da ultimo aggiornata nel 2022). Il conto base è un conto di pagamento con funzionalità standardizzate minime, offerto obbligatoriamente da tutti gli intermediari che offrono conti di pagamento ai consumatori, a un canone annuo contenuto (gratuito o a costo ridotto per determinate categorie di utenti). Hanno diritto al conto base a condizioni agevolate (gratuità o canone ridotto a massimo 1 euro al mese) i consumatori con ISEE inferiore a determinate soglie (attualmente 11.600 euro per le famiglie, con aggiornamenti periodici) e i soggetti che percepiscono prestazioni assistenziali o previdenziali, secondo i parametri fissati dal Decreto MEF 6 ottobre 2022 e dal Provv. BdI.
L'art. 126-decies, fornendo le definizioni di base, è la porta di ingresso all'intera disciplina del conto base: le nozioni di "operazioni in numero superiore" e "operazioni aggiuntive" (comma 3, lett. c e d) determinano il confine tra le prestazioni incluse nel canone del conto base e quelle soggette a commissioni aggiuntive. Una corretta applicazione di queste definizioni è essenziale per garantire che il conto base sia effettivamente accessibile a tutti i consumatori, compresi quelli economicamente vulnerabili.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia
Domande frequenti
A cosa serve il Capo II-ter TUB introdotto dall'art. 126-decies?
Il Capo II-ter TUB (artt. 126-decies ss.), recependo la direttiva PAD 2014/92/UE, persegue tre obiettivi: (1) trasparenza e comparabilità delle spese dei conti di pagamento attraverso il Fee Information Document (FID) standardizzato; (2) mobilità bancaria attraverso il servizio di trasferimento del conto (switching) in 15 giorni lavorativi; (3) inclusione finanziaria attraverso il diritto al conto di pagamento con caratteristiche di base (conto base) per tutti i consumatori residenti nell'UE.
Il Capo II-ter TUB si applica anche ai conti correnti bancari ordinari?
Sì, se il conto corrente consente almeno versamento di fondi, prelievo contanti ed esecuzione/ricezione di operazioni di pagamento, e se è offerto a consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei ad attività professionali). La disciplina si applica sia ai conti correnti bancari tradizionali che ai conti di pagamento tenuti presso istituti di pagamento. I puri conti di risparmio o depositi a termine non operativi sono esclusi.
Cosa deve contenere il Fee Information Document (FID) per i conti di pagamento?
Il FID (documento informativo sulle spese) deve elencare le commissioni e le spese per ciascun servizio connesso al conto, utilizzando la terminologia standardizzata del D.M. 28 settembre 2018 (lista dei servizi più comuni in Italia) e dei Regolamenti UE 2018/32 e 2018/33. Il FID deve essere consegnato al consumatore prima della conclusione del contratto e deve consentire la comparazione diretta tra offerte di banche diverse.
Cos'è il 'servizio di trasferimento' del conto e in quanto tempo deve completarsi?
Il 'servizio di trasferimento' (switching, art. 126-decies, c. 3, lett. b TUB) è il trasferimento, su richiesta del consumatore, degli ordini permanenti di bonifico, degli addebiti diretti ricorrenti e dei bonifici in entrata da un PSP a un altro, con eventuale trasferimento del saldo. Il PSP ricevente deve completare la procedura di switching entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. Ritardi o errori danno diritto al risarcimento del danno.
Chi ha diritto al conto di pagamento con caratteristiche di base (conto base) a condizioni agevolate?
Tutti i consumatori residenti nell'UE hanno diritto al conto base. Le condizioni agevolate (gratuità o canone ridotto) spettano ai consumatori con ISEE inferiore a circa 11.600 euro (soglia aggiornata periodicamente) e a chi percepisce prestazioni sociali, pensionistiche o di invalidità, secondo il Decreto MEF 6 ottobre 2022 e le disposizioni BdI. Il conto base include un pacchetto minimo di operazioni gratuite; le operazioni eccedenti (operazioni in numero superiore) sono a pagamento.