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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 126 quater T.U.B. – Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

In vigore dal 23/01/2026 con effetto dal 19/06/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 209 Articolo 2

“1. La Banca d’Italia disciplina:

a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d’Italia;

b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento .

2. Non si applica l’articolo 59-quater, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa), del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .

Abrogato [ 3. Prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato:

a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento;

b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.]”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Potestà regolamentare della Banca d'Italia su contenuto e modalità (comma 1, lett. a). La BdI disciplina i contenuti e le modalità delle informazioni e condizioni che il PSP deve fornire o rendere disponibili all'utilizzatore, al pagatore e al beneficiario: le informazioni devono essere chiare, leggibili e facilmente comprensibili. Per strumenti di pagamento a basso importo o a limiti di spesa, sono previsti obblighi semplificati.
  • Comunicazioni periodiche sulle operazioni (comma 1, lett. b). La BdI disciplina casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche, incluse le operazioni disposte tramite PISP (prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento / third party providers): aspetto centrale dell'open banking PSD2.
  • Deroga al Codice del Consumo (comma 2). Le norme degli artt. 59-quater ss. CDC (D.Lgs. 206/2005) sulla trasparenza dei contratti a distanza non si applicano per i servizi di pagamento disciplinati da questo articolo: si applica la disciplina speciale TUB/BdI, più settoriale e dettagliata.
  • Obbligo di informazione pre-operazione abrogato (ex comma 3). Il testo originario prevedeva che pagatore/utilizzatore venissero informati delle spese prima dell'operazione; tale comma è stato abrogato dal D.Lgs. 209/2025 con effetto dal 19/06/2026, razionalizzando il quadro informativo.
1. Collocazione sistematica e evoluzione testuale

L'art. 126-quater T.U.B. disciplina il regime informativo delle operazioni di pagamento e dei contratti quadro, collocandosi nel Capo II-bis del Titolo VI (trasparenza servizi di pagamento). La norma ha subito molteplici modifiche nel tempo: introdotta dal D.Lgs. 11/2010 in recepimento della PSD1, riscritta dal D.Lgs. 218/2017 (recepimento PSD2 — direttiva 2015/2366/UE), ulteriormente modificata dal D.Lgs. 15 dicembre 2023, n. 207 e, da ultimo, dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, il cui art. 2 ha introdotto il testo vigente con effetto dal 19 giugno 2026. Questa stratificazione normativa riflette l'evoluzione del mercato dei pagamenti europeo, che ha visto l'emergere del modello open banking con i TPP (Third Party Providers) come elemento centrale della PSD2.

La scelta di attribuire alla Banca d'Italia la potestà regolamentare su contenuto e modalità delle informazioni — anziché definirle direttamente in sede legislativa — risponde a una logica di flessibilità tecnica: la normativa secondaria si adatta più rapidamente all'evoluzione tecnologica e agli orientamenti EBA (cfr. EBA/GL/2022/14 sulla Strong Customer Authentication) rispetto alla fonte legislativa primaria. La BdI ha esercitato questo potere con le Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 29 luglio 2009, aggiornato al 2023) e con le specifiche Disposizioni per gli IP/IMEL (Provvedimento del 23 luglio 2019).

2. Informazioni agli utilizzatori: contenuto e principi (comma 1, lett. a)

Il comma 1, lettera a) pone tre principi fondamentali per il regime informativo: (i) chiarezza, (ii) leggibilità e (iii) facilità di comprensione. Questi criteri, mutuati dall'art. 44 PSD2, costituiscono uno standard di qualità del contenuto informativo che travalica la mera completezza formale: non è sufficiente che l'informazione sia tecnicamente fornita, ma occorre che sia comprensibile a un utilizzatore medio privo di competenze tecniche specifiche. L'EBA ha sviluppato orientamenti specifici sulla standardizzazione del linguaggio nelle comunicazioni (EBA/GL/2020/06 sui requisiti informativi PSD2).

Particolare rilievo ha la previsione degli obblighi informativi semplificati per strumenti di pagamento a basso importo o a limiti di spesa ridotti (es. carte prepagate monouso, micropagamenti contactless sotto soglia). La ratio è di proporzionalità: un acquisto contactless da 2 euro non necessita della medesima documentazione contrattuale di un bonifico internazionale di 50.000 euro. Questa flessibilità è conforme all'art. 42 PSD2 e agli orientamenti EBA sulla proporzionalità degli obblighi informativi. Le soglie specifiche sono fissate dalla Banca d'Italia con provvedimento regolamentare.

Il riferimento alle spese dovute al PSP e alla loro suddivisione garantisce la trasparenza tariffaria: l'utilizzatore deve essere informato in modo disaggregato dei costi — commissione del PSP del pagatore, commissione del PSP del beneficiario, eventuale costo di conversione valutaria — in modo da poter confrontare le offerte sul mercato. Questa previsione si raccorda con il Reg. (UE) 2021/1230 sulla parità tariffaria nei pagamenti transfrontalieri in euro, che impone ai PSP di non applicare commissioni di conversione superiori a quelle applicabili ai pagamenti domestici equivalenti.

3. Comunicazioni periodiche e operazioni via PISP (comma 1, lett. b)

La lettera b) del comma 1 introduce un profilo innovativo rispetto alla PSD1: le comunicazioni periodiche devono includere anche le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP), cioè un TPP che, su autorizzazione dell'utilizzatore, dispone ordini di pagamento accedendo direttamente al conto di pagamento presso un'altra banca o istituto (cfr. art. 114-terdecies TUB per la definizione di PISP nel diritto italiano). Questa previsione è essenziale per il modello open banking: se Tizio autorizza un'app di pagamento terza (es. un aggregatore o wallet) a disporre pagamenti dal suo conto corrente, la rendicontazione periodica che gli viene inviata dalla banca (ASPSP — Account Servicing Payment Service Provider) deve includere anche queste operazioni, con identificazione del PISP che le ha disposte.

La disciplina delle comunicazioni periodiche si interseca con il diritto all'informazione post-operazione (ex artt. 126-quinquies ss. TUB nel testo ante D.Lgs. 209/2025) e con le norme sulla rendicontazione del conto di pagamento di base (art. 126-decies ss. TUB e dir. PAD 2014/92/UE, recepita con D.Lgs. 37/2017). La BdI ha previsto che la rendicontazione periodica sia fornita almeno una volta al mese (di norma con il rendiconto del conto corrente) e che includa per ciascuna operazione: data di esecuzione, importo, valuta, identificativo dell'operazione e — appunto — eventuale identificativo del PISP. La violazione degli obblighi di comunicazione periodica è sanzionata ai sensi dell'art. 145 TUB (sanzioni amministrative della BdI).

4. Deroga al Codice del Consumo (comma 2)

Il comma 2 esclude l'applicabilità di un'ampia serie di disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) sui contratti a distanza e fuori dai locali commerciali (artt. 59-quater ss. CDC). La deroga si giustifica con la specialità della disciplina PSD2/TUB rispetto alla normativa consumeristica generale: il Capo II-bis TUB contiene già un regime informativo precontrattuale e contrattuale più specifico e più dettagliato di quello previsto dal CDC per i contratti di servizi finanziari a distanza (dir. 2002/65/CE, recepita con D.Lgs. 190/2005). L'applicazione cumulativa delle due discipline creerebbe ridondanze informative e oneri sproporzionati a carico dei PSP.

La deroga non è tuttavia assoluta: alcune disposizioni del CDC (in particolare quelle in materia di clausole abusive ex artt. 33-38 CDC) rimangono applicabili ai contratti B2C tra PSP e consumatori, in quanto non espressamente derogate e in quanto attuative di direttiva CE non abrogata dalla PSD2. La giurisprudenza dell'ABF ha confermato che la nullità di protezione per clausole abusive (art. 36 CDC) può essere fatta valere dal consumatore titolare di un contratto quadro di pagamento, indipendentemente dalla specialità della disciplina TUB.

5. Abrogazione del comma 3 e prospettiva PSD3

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 (art. 2), con effetto dal 19 giugno 2026, ha abrogato il comma 3 dell'art. 126-quater TUB, che prevedeva l'obbligo di informazione pre-operazione sulle spese: sia da parte del beneficiario (lett. a: spese imposte o riduzioni per l'uso di determinati strumenti), sia da parte del PSP o di un terzo (lett. b: spese per l'utilizzo di determinati strumenti). L'abrogazione razionalizza il regime informativo, eliminando una duplicazione con le norme contrattuali sulla disclosure tariffaria (già incorporate nel contratto quadro e nelle comunicazioni periodiche), in linea con il principio di semplificazione normativa che pervade la fase di transizione verso PSD3.

La proposta di PSD3 (COM/2023/366) e il proposto regolamento PSR (COM/2023/367) prevedono un ulteriore rafforzamento del regime informativo: in particolare, l'introduzione del dashboard di controllo per gli utilizzatori che hanno autorizzato l'accesso di TPP ai propri conti (con possibilità di revocare i consensi in modo granulare), l'obbligo di notifica in tempo reale per tutte le operazioni di pagamento (non solo quelle sopra soglia), e standard tecnici unificati per il formato delle comunicazioni periodiche. In Italia, la BdI partecipa attivamente ai tavoli EBA di preparazione agli atti tecnici attuativi di PSD3 (cfr. EBA Discussion Paper EBA/DP/2023/02 sul futuro del quadro informativo PSD).

Domande frequenti

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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