Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 126 octies T.U.B. – Denominazione valutaria dei pagamenti

In vigore dal 13/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

“1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

2. Se al pagatore e’ offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sara’ utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.”

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In sintesi

  • Principio di libertà valutaria (comma 1). I pagamenti devono essere eseguiti nella valuta concordata dalle parti nel contratto. Il PSP non può, di propria iniziativa, effettuare la conversione in una valuta diversa da quella pattuita.
  • Obbligo di trasparenza preventiva nella conversione dinamica della valuta, DCC (comma 2). Chi offre al pagatore un servizio di conversione valutaria (Dynamic Currency Conversion), sia il beneficiario, sia l'operatore di uno sportello ATM o di un punto vendita, deve comunicare, prima dell'esecuzione dell'operazione, tutte le commissioni e il tasso di cambio che saranno applicati. Il pagatore deve esplicitamente accettare il servizio su queste basi.
  • Tutela contro la conversione forzata. La disciplina mira a eliminare le pratiche di DCC non trasparente: il cliente non può essere surrettiziamente indotto a pagare in una valuta diversa da quella del proprio conto senza conoscerne i costi.
  • Raccordo con il Regolamento (UE) 2021/1230. Per i pagamenti transfrontalieri in euro verso uno Stato membro non appartenente all'Eurozona, si applica il Reg. (UE) 2021/1230, che impone ai PSP di comunicare al pagatore le commissioni di conversione comparando il tasso del PSP con il tasso di riferimento BCE prima dell'operazione.
  • Fonti: D.Lgs. 218/2017 e orientamenti EBA. La norma attua l'art. 45 PSD2 (dir. 2015/2366/UE), recepita in Italia con D.Lgs. 15/12/2017 n. 218 (art. 1). Gli Orientamenti EBA/GL/2022/02 sulla DCC specificano le modalità di presentazione delle informazioni sui tassi di cambio ai clienti.
Indice dei contenuti

1. Contesto normativo: la denominazione valutaria tra PSD2 e disciplina contrattuale

L'art. 126-octies T.U.B. recepisce l'art. 45 della direttiva 2015/2366/UE (PSD2), introdotto nel T.U.B. dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 (in vigore dal 13 gennaio 2018). La norma si inserisce nel Capo II-bis del Titolo VI T.U.B., dedicato alla trasparenza dei servizi di pagamento, e affronta uno specifico profilo di tutela del pagatore: il diritto a effettuare pagamenti nella valuta convenuta contrattualmente e, qualora sia proposta una conversione valutaria, il diritto a essere pienamente informato dei costi prima di acconsentire.

Il tema della denominazione valutaria dei pagamenti rileva in molteplici scenari pratici: il turista italiano che, all'estero, utilizza la propria carta di debito in valuta locale e si vede proporre la conversione in euro (c.d. Dynamic Currency Conversion, DCC); l'e-commerce che in fase di check-out visualizza il prezzo in euro anziché nella valuta locale del sito; l'utilizzo di un ATM straniero che propone automaticamente la conversione. In tutti questi casi, la norma impone un'informativa preventiva obbligatoria e il consenso esplicito del pagatore.

La disciplina si coordina con il Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 (che ha sostituito il Reg. (CE) 2560/2001 e il Reg. (UE) 924/2009 sui pagamenti transfrontalieri), il quale, all'art. 3-bis, impone ai PSP di comunicare al pagatore, prima dell'esecuzione di un'operazione transfrontaliera in euro verso un Paese UE non Eurozona, il markup di cambio applicato rispetto al tasso di riferimento BCE, consentendogli una scelta informata. I due testi normativi sono complementari: l'art. 126-octies TUB si applica in generale a qualunque operazione di pagamento con conversione valutaria offerta da un terzo (beneficiario o gestore di ATM/punto vendita), mentre il Reg. 2021/1230 si concentra sui pagamenti transfrontalieri intra-UE.

2. La regola della valuta concordata (comma 1)

Il comma 1 enuncia la regola fondamentale: i pagamenti si effettuano nella valuta concordata tra le parti. La norma è di immediata applicazione: il PSP è tenuto a eseguire l'operazione nella valuta prevista dal contratto con l'utilizzatore, senza poterla convertire unilateralmente in una valuta diversa. Questa disposizione è coerente con il principio generale di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la regola della certezza dell'esecuzione delle operazioni di pagamento (artt. 126-quater ss. TUB).

La "valuta concordata" va intesa come la valuta del conto di pagamento dell'utilizzatore o quella espressamente pattuita per una specifica operazione. Per i pagamenti internazionali, il contratto quadro (art. 126-quinquies TUB) deve specificare quale valuta sarà utilizzata. Qualora il contratto taccia sul punto, occorre fare ricorso ai criteri generali di interpretazione del contratto (artt. 1362 ss. c.c.) e, per i consumatori, al principio di interpretazione a favore del consumatore (art. 1469-bis, ora art. 34, D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo).

3. La Dynamic Currency Conversion (DCC): obbligo informativo e consenso (comma 2)

Il comma 2 regola specificamente la pratica commerciale della DCC (Dynamic Currency Conversion), che consiste nell'offrire al pagatore la possibilità di effettuare un pagamento in valuta estera nella propria valuta di conto (tipicamente euro per i clienti italiani), mediante conversione effettuata non dal PSP del pagatore bensì dal soggetto che gestisce il terminale di pagamento (beneficiario, gestore ATM, venditore). Questa conversione viene tipicamente effettuata a tassi meno favorevoli rispetto a quelli interbancari, con conseguenti maggiori costi per il pagatore.

La norma impone a chi propone il servizio di DCC un duplice obbligo preventivo: (i) comunicare tutte le spese connesse alla conversione (commissioni di cambio, markup) e (ii) il tasso di cambio che sarà effettivamente applicato. Solo una volta ricevuta questa informativa, il pagatore può prestare il proprio consenso e procedere all'operazione in valuta locale. Il consenso deve essere libero e informato: non è ammessa la pre-selezione automatica della conversione né l'inversione del meccanismo di opt-in in opt-out.

Gli Orientamenti EBA/GL/2022/02 del 16 marzo 2022 sulla comunicazione delle informazioni relative ai costi di conversione valutaria (pubblicati ai sensi dell'art. 59, par. 2 PSD2) specificano le modalità pratiche di presentazione di tali informazioni: il PSP che offre DCC deve mostrare un confronto chiaro e leggibile tra il tasso di cambio della BCE del giorno e il tasso applicato dalla DCC, in modo che il pagatore percepisca immediatamente il costo aggiuntivo della conversione. In caso di ATM, le informazioni devono essere mostrate a schermo prima della conferma dell'operazione; in caso di punto vendita POS, prima di premere il tasto di conferma.

La violazione degli obblighi informativi del comma 2 integra un inadempimento contrattuale del soggetto offerente il servizio DCC e, ove ricorrano i presupposti, può configurare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21 e 22 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), per omissione di informazioni rilevanti, con conseguente applicabilità delle sanzioni amministrative previste dall'art. 27 Codice del Consumo da parte dell'AGCM, oltre alle sanzioni di cui all'art. 144 TUB irrogabili dalla Banca d'Italia nei confronti dei PSP soggetti alla sua vigilanza.

4. Raccordo con il Regolamento (UE) 2021/1230 sui pagamenti transfrontalieri

Per i pagamenti transfrontalieri in euro intra-UE, la norma di riferimento parallela è il Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, che ha riformato profondamente la disciplina della parità tariffaria. Il Regolamento prevede, all'art. 3-bis (introdotto dal Reg. 2019/518), che qualora il pagatore utilizzi uno strumento di pagamento in valuta estera rispetto alla valuta del proprio Paese e il PSP offra la possibilità di conversione prima dell'inizializzazione dell'operazione, tale PSP sia tenuto a comunicare al pagatore: (i) il tasso di cambio applicato, (ii) il markup rispetto al tasso di riferimento BCE più recente e (iii) l'importo totale dell'operazione nella valuta del conto del pagatore.

L'art. 126-octies TUB e il Reg. 2021/1230 sono cumulativamente applicabili ai pagamenti internazionali in Europa: il primo tutela il pagatore da conversioni non trasparenti operate da terzi (beneficiario o gestore ATM), il secondo tutela il pagatore nelle conversioni operate dal proprio PSP. La Banca d'Italia, nelle proprie Disposizioni di trasparenza (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successivi aggiornamenti), ha integrato queste previsioni nel quadro informativo complessivo che i PSP devono garantire ai propri clienti, prevedendo l'aggiornamento dei fogli informativi e dei contratti quadro per includere informazioni sui tassi di cambio e sulle modalità di conversione valutaria.

5. Profili applicativi e rimedi per l'utilizzatore

In caso di violazione del comma 2 da parte del beneficiario o del gestore del terminale di pagamento, il pagatore può: (i) rifiutare l'operazione DCC e richiedere l'addebito nella valuta locale del Paese in cui si trova; (ii) presentare un reclamo al proprio PSP ai sensi dell'art. 125 TUB, il quale è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione; (iii) in caso di esito insoddisfacente del reclamo, adire l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ai sensi dell'art. 128-bis TUB; (iv) qualora l'importo in contestazione lo giustifichi, agire in giudizio ordinario.

L'ABF ha adottato nel tempo orientamenti utili in materia di operazioni di pagamento transfrontaliere non autorizzate o contestate: in linea generale, il Collegio ABF verifica se il PSP abbia rispettato gli obblighi di informativa e autenticazione SCA (art. 126-decies ss. TUB) prima di pronunciarsi sulla distribuzione della responsabilità. Per le controversie specifiche sulla DCC, la competenza principale è dell'AGCM per il profilo delle pratiche commerciali scorrette e della Banca d'Italia per il profilo di vigilanza prudenziale sul PSP.

Il quadro normativo è destinato a evolvere con l'adozione del pacchetto PSD3/PSR (proposta di direttiva COM/2023/366 e proposta di regolamento COM/2023/367), che rafforza ulteriormente gli obblighi informativi sulla DCC e introduce nuove previsioni sulla protezione dagli scam e dalle frodi nei pagamenti digitali, con particolare attenzione ai pagamenti istantanei, disciplinati oggi dal Reg. (UE) 2024/886, che per loro natura non consentono i tempi di verifica tipici dei bonifici ordinari.

Prassi e linee guida

Domande frequenti

Cosa significa che i pagamenti devono essere effettuati 'nella valuta concordata'?

Significa che il PSP deve eseguire l'operazione di pagamento nella valuta prevista dal contratto con l'utilizzatore. Se il conto è in euro, il pagamento deve avvenire in euro, salvo diversa pattuizione. Il PSP non può convertire unilateralmente la valuta senza il consenso del cliente.

Cos'è la Dynamic Currency Conversion (DCC) e quando è lecita?

La DCC è il servizio di conversione valutaria offerto al pagatore da un terzo (beneficiario, gestore ATM o punto vendita) prima di effettuare un pagamento in valuta estera. È lecita solo se, prima dell'operazione, il pagatore viene informato di tutte le spese e del tasso di cambio che sarà applicato, e presta esplicitamente il proprio consenso su questa base (art. 126-octies, c. 2 TUB).

Posso rifiutare la DCC se non mi piacciono le condizioni proposte?

Sì. Il pagatore ha sempre il diritto di rifiutare il servizio DCC e richiedere l'addebito nella valuta locale del Paese in cui si trova l'ATM o il punto vendita. In questo caso, la conversione sarà effettuata dal proprio PSP (banca/istituto di pagamento) ai tassi contrattuali previsti.

Cosa succede se un ATM converte automaticamente il pagamento in euro senza chiedermi il consenso?

Si tratta di una violazione dell'art. 126-octies, c. 2 TUB e degli Orientamenti EBA/GL/2022/02 sulla DCC. Il pagatore può presentare un reclamo al proprio PSP e, in caso di esito insoddisfacente, ricorrere all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario). In relazione al soggetto che gestisce l'ATM, può rilevare anche la normativa sulle pratiche commerciali scorrette (art. 22 D.Lgs. 206/2005).

Qual è la differenza tra la tutela dell'art. 126-octies TUB e quella del Regolamento (UE) 2021/1230?

L'art. 126-octies TUB tutela il pagatore da conversioni non trasparenti operate da terzi (beneficiario, gestore ATM/POS) indipendentemente dalla natura transfrontaliera del pagamento. Il Reg. (UE) 2021/1230 si concentra sui pagamenti transfrontalieri in euro intra-UE e impone al PSP del pagatore (non al beneficiario) di comunicare il markup rispetto al tasso BCE quando offre la conversione valutaria. Le due norme sono complementari e cumulativamente applicabili.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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