Art. 126 quater decies T.U.B. – Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti.
In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
“1. Quando il conto di pagamento e’ offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all’articolo 126-decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se l’acquisto del conto di pagamento e’ condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso in cui sia consentito l’acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformita’ alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi e specificando almeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.
2. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dall’articolo 120-octiesdecies.”
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In sintesi
1. La vendita abbinata dei conti di pagamento: contesto e ratio normativa
L'art. 126-quaterdecies T.U.B. recepisce l'art. 8 della direttiva 2014/92/UE (PAD), introdotto nel T.U.B. dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 (in vigore dal 14 aprile 2017). La norma affronta il fenomeno della package selling (o "vendita a pacchetto"), pratica diffusissima nel settore bancario: le banche tendono a offrire il conto corrente non come prodotto isolato, ma abbinato a polizze assicurative, linee di credito revolving, servizi di gestione del risparmio, piani di accumulo, carte di credito, fideiussioni, ecc. Questo tipo di offerta può avvantaggiare il consumatore (sconti su prodotti correlati, gestione unitaria del rapporto bancario) ma può anche danneggiarlo, se il condizionamento all'acquisto del pacchetto lo induce a sottoscrivere prodotti non necessari o a condizioni svantaggiose.
La ratio del'art. 126-quaterdecies è quella di garantire al consumatore consapevolezza del legame tra il conto di pagamento e gli altri prodotti del pacchetto: deve sapere se può acquistare il conto da solo (e a quale prezzo) o se è costretto ad acquistare il pacchetto nella sua interezza. Se la scomposizione è possibile, deve ricevere informazioni separate sui costi di ciascun componente, in modo da poter valutare comparativamente il valore del pacchetto rispetto all'acquisto individuale dei prodotti.
La norma si colloca in un framework più ampio di contrasto al tying (abbinamento obbligatorio) e alla bundling (abbinamento facoltativo) nei mercati finanziari: il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), richiamato dal comma 2, vieta le pratiche commerciali scorrette nelle offerte abbinate (art. 21, c. 3-bis); la direttiva 2014/17/UE sui mutui immobiliari (MCD), recepita dagli artt. 120-quinquies ss. TUB e richiamata dal comma 2 dell'art. 126-quaterdecies attraverso l'art. 120-octiesdecies TUB, disciplina specificamente l'abbinamento di polizze assicurative ai mutui. L'art. 126-quaterdecies TUB crea raccordo tra queste norme nel contesto specifico dei conti di pagamento.
2. L'obbligo informativo sul condizionamento: fattispecie e adempimenti (comma 1)
Il comma 1 si applica quando il conto di pagamento è offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi come parte di un pacchetto, con esclusione dei servizi già disciplinati dall'art. 126-decies, c. 3, lett. a) TUB (che riguarda specificamente i servizi di pagamento di base collegati al conto di pagamento di base). Il PSP deve innanzitutto comunicare al consumatore se l'acquisto del conto di pagamento è condizionato alla sottoscrizione degli altri prodotti del pacchetto. Questa informazione è binaria e deve essere resa in modo chiaro: il consumatore deve sapere se ha la libertà di acquistare solo il conto o se la banca lo obbliga a sottoscrivere l'intero pacchetto.
Qualora sia consentito l'acquisto separato di uno o più componenti del pacchetto, scatta un secondo obbligo: il PSP deve fornire al consumatore informazioni separate sui prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformità alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi. Il riferimento alla "disciplina eventualmente applicabile" è importante: una polizza vita abbinata al conto seguirà anche le regole informative del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e dei regolamenti IVASS; un prodotto di investimento seguirà le regole MiFID II (D.Lgs. 58/1998 e regolamenti Consob); un contratto di credito seguirà le regole del credito al consumo (artt. 125 ss. TUB) o del credito immobiliare (artt. 120-quinquies ss. TUB). L'art. 126-quaterdecies non sostituisce queste normative settoriali, ma impone in aggiunta la specificazione dei costi e delle spese relativi a ciascun prodotto separatamente acquistabile.
La logica dell'obbligo informativo separato è quella della decomposizione del prezzo del pacchetto: il consumatore deve poter confrontare il costo del pacchetto complessivo con la somma dei costi dei singoli componenti acquistati separatamente, per valutare se il pacchetto offre effettivamente un vantaggio economico o se maschera un costo aggiuntivo per prodotti non desiderati. Le Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia specificano le modalità concrete di presentazione di queste informazioni: tipicamente, attraverso il Documento informativo sulle spese (FID, art. 126-duodecies TUB) per il conto di pagamento e documenti precontrattuali specifici per ciascun altro prodotto del pacchetto.
3. Il raccordo con il Codice del Consumo: pratiche commerciali scorrette nelle vendite a pacchetto (comma 2)
Il comma 2 fa espressamente salvo l'art. 21, c. 3-bis, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). Questa disposizione, introdotta dal D.Lgs. 21/2014 in recepimento della direttiva 2011/83/UE, prevede che le pratiche di vendita abbinata siano scorrette quando: (i) il consumatore non è informato in modo chiaro e comprensibile che l'offerta principale è condizionata all'acquisto di altri prodotti; (ii) il consumatore non è adeguatamente informato dei costi specifici dei prodotti abbinati; (iii) l'abbinamento ha carattere coercitivo o sfrutta una condizione di dipendenza del consumatore dal PSP.
Il raccordo tra l'art. 126-quaterdecies TUB e l'art. 21, c. 3-bis Codice del Consumo produce un sistema di tutele cumulative: da un lato, la Banca d'Italia può applicare sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 144 TUB per violazione delle disposizioni di trasparenza; dall'altro, l'AGCM può applicare sanzioni per pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 27 Codice del Consumo. In caso di controversia individuale, il consumatore può esperire i rimedi privatistici (nullità di protezione, risarcimento del danno) e ricorrere all'ABF ex art. 128-bis TUB per le controversie che rientrano nella competenza di tale organo.
Va segnalato che il divieto di tying (abbinamento obbligatorio di prodotti non correlati) è un principio generale della disciplina antitrust (art. 102 TFUE per le imprese dominanti; art. 9 D.Lgs. 287/1990 per le imprese con posizione dominante nel mercato nazionale) e della normativa settoriale di vigilanza (le Disposizioni BdI richiedono che i PSP documentino le ragioni economiche dei pacchetti e verifichino che non vi sia condizionamento della concessione del conto a prodotti non necessari). L'art. 126-quaterdecies TUB si inscrive in questo contesto come norma speciale di trasparenza informativa, senza sostituire i rimedi antitrust o di vigilanza prudenziale.
4. Il raccordo con l'art. 120-octiesdecies TUB: i pacchetti con il mutuo ipotecario
Il comma 2 richiama altresì l'art. 120-octiesdecies TUB, che recepisce l'art. 12 della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (Mortgage Credit Directive — MCD). Questa norma disciplina specificamente la pratica del tying e del bundling nel credito immobiliare: in linea generale, il creditore non può condizionare l'erogazione del mutuo alla sottoscrizione di un contratto assicurativo con una compagnia da esso indicata, a meno che la compagnia rispetti garanzie di solidità finanziaria equivalenti a quelle del mercato concorrenziale. Il mutuatario ha inoltre il diritto di scegliere un'assicurazione equivalente da un diverso fornitore.
Il raccordo tra l'art. 126-quaterdecies TUB (conti di pagamento in pacchetto) e l'art. 120-octiesdecies TUB (conti abbinati a mutui) è rilevante in un caso pratico molto frequente: la banca che eroga il mutuo richiede l'apertura del conto corrente con accredito dello stipendio come condizione per le condizioni migliori del tasso, abbinando al conto polizze vita, assicurazioni sul credito (CPI), carte di credito e altri prodotti. In questo scenario, le regole del'art. 126-quaterdecies TUB si applicano al conto di pagamento e ai prodotti a esso abbinati, mentre l'art. 120-octiesdecies TUB si applica alla polizza e agli altri prodotti assicurativi abbinati al mutuo. Le due norme, coordinate, garantiscono una tutela complessiva del consumatore nell'ambito di questo "pacchetto integrato".
5. Profili pratici: come si adempie all'obbligo informativo nei pacchetti
Nella prassi operativa dei PSP, l'adempimento dell'art. 126-quaterdecies TUB si traduce tipicamente in: (i) indicazione nel Documento informativo sulle spese (FID, art. 126-duodecies TUB) del fatto che il conto è offerto nell'ambito di un pacchetto, con esplicitazione della natura facoltativa o obbligatoria degli altri prodotti; (ii) predisposizione di un "documento di pacchetto" separato che illustra tutti i componenti del pacchetto con i rispettivi costi individuali; (iii) formazione del personale di vendita sulle regole di trasparenza nelle offerte abbinate, con particolare attenzione a evitare dichiarazioni ambigue sulla necessità di sottoscrivere prodotti accessori; (iv) revisione delle condizioni contrattuali dei pacchetti per verificare che le clausole di condizionamento siano chiaramente enunciate e non oscurate da formulazioni generiche.
Le Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia (Provvedimento 29 luglio 2009, come aggiornato in recepimento della PAD) contengono prescrizioni specifiche sulle modalità di presentazione delle offerte a pacchetto. In caso di ispezione della Banca d'Italia, i PSP devono essere in grado di dimostrare di aver rispettato l'obbligo informativo del comma 1: tipicamente attraverso la conservazione dei documenti precontrattuali consegnati ai consumatori, dei moduli di accettazione separata del conto e degli altri prodotti del pacchetto, e dei registri delle comunicazioni rese ai clienti. La violazione dell'art. 126-quaterdecies TUB espone il PSP alle sanzioni amministrative dell'art. 144 TUB.
Domande frequenti