Art. 114.13 T.U.B. – Rinvio.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia. L’autorizzazione prevista nell’articolo 19 è rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell’articolo 25, secondo quanto previsto al comma 3.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l’articolo 26, commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5, 5-bis, 6 e 6-bis.
3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in gestori di crediti in sofferenza si applica l’articolo 25, a eccezione del comma 2, lettera b).
4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7.
5. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.”
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In sintesi
Funzione del rinvio normativo
L'art. 114.13 del Testo Unico Bancario, nella versione risultante dalla modifica apportata dall'art. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (in vigore dal 9 gennaio 2026), svolge una funzione di rinvio normativo selettivo: anziché replicare disposizioni già presenti nel TUB per altri intermediari, estende ai gestori di crediti in sofferenza un insieme organico di regole già collaudate per banche, SIM e intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
La tecnica del rinvio, con le clausole di compatibilità («in quanto compatibili») e di adattamento previste dai singoli commi, consente di costruire un regime di governance e vigilanza coerente per i gestori NPL senza duplicare il corpo normativo, mantenendo al contempo le specificità del settore.
Le disposizioni applicabili: partecipazioni qualificate e autorizzazione
Il comma 1 richiama gli artt. 19-24 TUB, che disciplinano il regime delle partecipazioni qualificate negli intermediari finanziari. Per i gestori di crediti in sofferenza, le disposizioni si applicano con un adattamento rilevante: i provvedimenti ex art. 19 (autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni rilevanti) sono adottati dalla Banca d'Italia, che valuta esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'art. 25, senza applicare i criteri di stabilità finanziaria previsti per le banche.
Questa semplificazione riflette la natura non bancaria dei gestori NPL e il minor rischio sistemico associato alle loro attività rispetto agli enti creditizi.
Requisiti degli esponenti aziendali
Il comma 2 stabilisce che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i gestori di crediti in sofferenza devono essere «idonei allo svolgimento dell'incarico». A tale fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza.
Il rinvio all'art. 26, comma 3, TUB è selettivo: si applicano le lettere a) e b) limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), nonché i commi 5, 5-bis, 6 e 6-bis. L'esclusione parziale della lettera b) (requisiti di onorabilità in senso stretto) e di alcune lettere suggerisce che il legislatore abbia calibrato i requisiti sulla peculiarità dei gestori NPL, soggetti a un rischio operativo diverso da quello bancario.
Partecipazioni qualificate: regime reputazionale
Il comma 3 estende ai titolari delle partecipazioni qualificate nei gestori l'applicazione dell'art. 25 TUB (valutazione della reputazione del socio), con l'eccezione del comma 2, lettera b), che riguarda la solidità finanziaria. Anche qui emerge la logica differenziata: per i gestori NPL conta soprattutto l'integrità reputazionale del socio, non la sua capacità patrimoniale, che è rilevante invece per gli azionisti di banche.
Rinvio agli obblighi informativi e di vigilanza
Il comma 4 estende ai gestori di crediti in sofferenza gli artt. 78, 82, 113-bis e 113-ter TUB (escluso il comma 7 di quest'ultimo), che disciplinano rispettivamente:
Potere regolamentare della Banca d'Italia
Il comma 5 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni attuative per l'applicazione delle norme richiamate dall'art. 114.13 TUB. Questo potere regolamentare è essenziale per adattare alle specificità dei gestori NPL le disposizioni pensate originariamente per banche e intermediari diversi, garantendo proporzionalità e coerenza del sistema.
Domande frequenti