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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 114.12 TUB disciplina la cooperazione tra autorità di vigilanza nazionali ed europee nel sistema NPL introdotto dal D.Lgs. 116/2024.
  • La Banca d'Italia coopera con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del gestore e dello Stato di origine del credito, scambiando informazioni su strutture organizzative, tutela dei debitori e misure sanzionatorie.
  • Recepisce l'art. 19 della Direttiva 2021/2167/UE (SMD) sullo scambio di informazioni nel mercato secondario transfrontaliero dei crediti deteriorati.
  • Evita duplicazioni di sanzioni e garantisce un'applicazione coordinata della vigilanza su base europea.
  • Si raccorda con l'art. 7 TUB (cooperazione generale tra autorità di vigilanza bancaria e finanziaria).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114.12 T.U.B. Scambio di informazioni e cooperazione.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

“1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, coopera, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita’ competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l’applicazione coordinata dell’azione di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni nell’applicazione di sanzioni o misure correttive. In particolare, la Banca d’Italia informa le autorita’ competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui e’ stato concesso il credito, se diverse:

a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell’esito delle valutazioni in merito all’adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti;

b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del presente capo e del titolo VI.”

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In sintesi

  • L'art. 114.12 TUB disciplina la cooperazione tra autorità di vigilanza nazionali ed europee nel sistema NPL introdotto dal D.Lgs. 116/2024.
  • La Banca d'Italia coopera con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del gestore e dello Stato di origine del credito, scambiando informazioni su strutture organizzative, tutela dei debitori e misure sanzionatorie.
  • Recepisce l'art. 19 della Direttiva 2021/2167/UE (SMD) sullo scambio di informazioni nel mercato secondario transfrontaliero dei crediti deteriorati.
  • Evita duplicazioni di sanzioni e garantisce un'applicazione coordinata della vigilanza su base europea.
  • Si raccorda con l'art. 7 TUB (cooperazione generale tra autorità di vigilanza bancaria e finanziaria).
Indice dei contenuti

Contesto normativo e ratio

L'art. 114.12 del Testo Unico Bancario, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 in recepimento della Direttiva 2021/2167/UE (Secondary Market Directive, SMD), disciplina il meccanismo di cooperazione tra la Banca d'Italia e le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza (NPL servicers) che operano in ambito transfrontaliero.

La norma si inserisce nell'architettura del mercato europeo dei crediti deteriorati, che la Direttiva SMD intende costruire come spazio regolatorio armonizzato, in cui un gestore autorizzato in uno Stato membro possa operare anche negli altri Stati attraverso il regime del passaporto europeo previsto dagli artt. 114.6 e 114.7 TUB.

Il meccanismo di cooperazione

Il comma unico dell'art. 114.12 TUB stabilisce che la Banca d'Italia, ferme restando le regole generali di cooperazione dell'art. 7 TUB, coopera con le autorità competenti degli altri Stati membri nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea. La cooperazione avviene sia su richiesta sia d'iniziativa della Banca d'Italia, quando lo ritenga opportuno.

In particolare, la Banca d'Italia ha l'obbligo di informare:

  • L'autorità competente dello Stato ospitante del gestore, ovvero dello Stato membro in cui il gestore esercita la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o attraverso una succursale;
  • L'autorità competente dello Stato in cui è stato originariamente concesso il credito, qualora diverso dallo Stato ospitante del gestore.

Oggetto dello scambio informativo

Le informazioni che la Banca d'Italia è tenuta a condividere riguardano due ambiti distinti:

  1. Valutazioni sull'adeguatezza organizzativa: esito delle verifiche sulle strutture organizzative e sulle procedure adottate dal gestore per la tutela dei debitori ceduti, con particolare riferimento agli obblighi di trattamento equo e trasparente previsti dagli artt. 114.8 e 114.9 TUB;
  2. Misure sanzionatorie e correttive: sanzioni amministrative irrogate e misure adottate ai sensi del Capo V-bis (artt. 114.1-114.14 TUB) e del Titolo VI TUB (trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza nelle relazioni con i clienti).

Finalità del coordinamento

Il legislatore persegue due obiettivi attraverso questo meccanismo:

  • Prevenire duplicazioni sanzionatorie: evitare che lo stesso gestore sia colpito da sanzioni parallele da parte di più autorità per la medesima condotta, garantendo il principio del ne bis in idem in chiave amministrativa transfrontaliera;
  • Garantire un'applicazione coordinata della vigilanza: assicurare che i gestori che operano in più Stati membri siano soggetti a standard di supervisione equivalenti e che le informazioni rilevanti circolino tempestivamente tra le autorità competenti.

Raccordo con l'art. 7 TUB e con il quadro europeo

La norma si colloca in continuità con l'art. 7 TUB, che prevede la cooperazione generale della Banca d'Italia con le autorità di vigilanza nazionali e straniere. Rispetto all'art. 7, l'art. 114.12 introduce obblighi informativi specifici per il settore NPL, coerentemente con quanto previsto dall'art. 19 della Direttiva 2021/2167/UE, che impone agli Stati membri di designare autorità competenti e di assicurare meccanismi di cooperazione efficaci per la vigilanza transfrontaliera sui gestori.

Il sistema è ulteriormente integrato dalle disposizioni di attuazione che la Banca d'Italia è legittimata a emanare ai sensi del Capo V-bis, le quali potranno specificare le modalità operative dello scambio informativo, i termini, i formati e le procedure di trasmissione.

Implicazioni operative per i gestori

Per i gestori di crediti in sofferenza che operano in regime di passaporto europeo, l'art. 114.12 TUB implica che la loro attività è soggetta a una vigilanza de facto multi-giurisdizionale: la Banca d'Italia e le autorità degli Stati ospitanti condividono informazioni in modo strutturato, rendendo impraticabile qualsiasi tentativo di arbitraggio regolatorio tra sistemi nazionali di vigilanza.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 114.12 TUB?

Disciplina la cooperazione tra la Banca d'Italia e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri UE per la supervisione coordinata dei gestori di crediti in sofferenza che operano in regime transfrontaliero.

Quali informazioni scambia la Banca d'Italia con le autorità estere?

L'esito delle valutazioni sull'adeguatezza organizzativa dei gestori per la tutela dei debitori, nonché le sanzioni amministrative e le misure correttive adottate ai sensi del Capo V-bis e del Titolo VI TUB.

Con quali autorità coopera la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114.12 TUB?

Con le autorità competenti dello Stato in cui il gestore opera (Stato ospitante) e dello Stato in cui è stato originariamente concesso il credito, se diversi.

Perché l'art. 114.12 TUB prevede il coordinamento sulle sanzioni?

Per evitare che lo stesso gestore sia sanzionato in parallelo da più autorità nazionali per la stessa condotta, garantendo il principio del ne bis in idem nel contesto transfrontaliero NPL.

Qual è la direttiva europea che ha ispirato l'art. 114.12 TUB?

L'art. 19 della Direttiva 2021/2167/UE (Secondary Market Directive), recepita in Italia dal D.Lgs. 116/2024, che impone meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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