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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114.10 T.U.B. Informativa ai debitori ceduti.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

“1. In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 nominato dall’acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell’articolo 114.3, comma 2, da’ notizia individualmente al debitore ceduto dell’avvenuta cessione mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell’avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione.

2. L’informativa di cui al comma 1 e’ effettuata anche ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto.

3. La Banca d’Italia stabilisce il contenuto e le modalita’ della informativa di cui al presente articolo e delle successive comunicazioni con il debitore.

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 114.2, il presente articolo si applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 e da organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche’ a quelle effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. L’informativa e’ effettuata rispettivamente dalla banca acquirente, dall’intermediario finanziario acquirente, dal gestore come definito all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca d’Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, puo’ identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto e’ destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalita’ e contenuti della comunicazione.

6. L’informativa di cui al presente articolo e’ effettuata ferme restando le disposizioni dell’articolo 58, per le cessioni soggette all’applicazione dello stesso, nonche’ le disposizioni previste dal codice civile e da leggi speciali, in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi.”

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In sintesi

  • Il gestore di crediti in sofferenza deve informare individualmente il debitore ceduto dell'avvenuta cessione, prima di avviare azioni di recupero.
  • L'informativa e dovuta anche su richiesta del debitore in qualsiasi momento successivo alla cessione.
  • La Banca d'Italia stabilisce contenuto e modalita dell'informativa e delle comunicazioni successive.
  • La norma si applica anche a banche, intermediari ex art. 106 TUB, OICR e operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999.
  • L'art. 114.10 si coordina con l'art. 58 TUB (cessione in blocco) e con la disciplina civilistica sulla cessione del credito.

La ratio dell'obbligo informativo al debitore ceduto

L'art. 114.10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), introdotto dal D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, disciplina l'informativa obbligatoria al debitore ceduto in caso di acquisto di crediti in sofferenza. La norma da attuazione all'art. 20 della Direttiva (UE) 2021/2167 (Direttiva NPL) e risponde a una doppia esigenza: tutelare il debitore — spesso soggetto vulnerabile — e garantire la trasparenza del mercato secondario dei crediti deteriorati.

Chi deve effettuare l'informativa e quando

Il comma 1 individua i soggetti obbligati: il gestore di crediti in sofferenza iscritto all'albo ex art. 114.5 TUB, oppure la banca o l'intermediario ex art. 106 TUB nominato dall'acquirente per svolgere l'attivita di gestione ai sensi dell'art. 114.3, comma 2. Il momento dell'informativa e duplice: (i) dopo la cessione, su supporto cartaceo o durevole; (ii) in ogni caso prima dell'avvio di azioni di recupero successive alla cessione. Il requisito "prima del recupero" garantisce che il debitore sappia con chi sta trattando prima di ricevere intimazioni o azioni legali.

Il supporto durevole

La norma richiama il concetto di supporto durevole mutuato dalla disciplina della trasparenza bancaria (art. 116 ss. TUB) e dalla Direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario. Il supporto durevole include la posta elettronica, i messaggi su piattaforme digitali sicure e la documentazione cartacea, purche consenta al debitore di conservare le informazioni e di accedervi in futuro senza che il mittente possa modificarle unilateralmente.

Informativa su richiesta

Il comma 2 prevede un diritto del debitore ceduto a richiedere l'informativa in qualsiasi momento successivo alla cessione. Questo diritto e azionabile indipendentemente dall'obbligo spontaneo del comma 1 e rafforza la posizione del debitore: anche a distanza di anni dalla cessione, il debitore puo esigere di sapere chi e il titolare del credito e chi lo gestisce.

La competenza regolamentare della Banca d'Italia

Il comma 3 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare il contenuto e le modalita dell'informativa. Questa delega regolatoria e coerente con il ruolo dell'Autorita nella disciplina della trasparenza bancaria (Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche) e consente di adeguare le prescrizioni alle evoluzioni tecnologiche del mercato.

L'ambito di applicazione allargato: deroga all'art. 114.2

Il comma 4 introduce una deroga significativa: l'art. 114.10 si applica anche alle operazioni escluse dal campo di applicazione generale del Capo II-quater (art. 114.2), vale a dire: acquisti da parte di banche; acquisti da parte di intermediari ex art. 106 TUB; acquisti da parte di OICR; operazioni di cartolarizzazione ex L. 30 aprile 1999, n. 130. In questi casi, l'informativa e effettuata rispettivamente dalla banca o dall'intermediario acquirente, dal gestore dell'OICR come definito dall'art. 1, co. 1, lett. q-bis) TUF, o dal servicer della cartolarizzazione. La ratio e chiara: la tutela del debitore ceduto non puo dipendere dalla tipologia giuridica dell'acquirente.

Coordinamento con l'art. 58 TUB e il diritto civile

Il comma 6 coordina la disciplina dell'art. 114.10 con l'art. 58 TUB (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le cessioni in blocco di rapporti giuridici) e con le norme civilistiche sulla cessione del contratto (art. 1406 c.c.) e del credito (art. 1264 c.c., efficacia nei confronti del debitore). Le due discipline si applicano cumulativamente, salvo che il rispetto dell'una non esoneri dall'altra.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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