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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114.1 T.U.B. Definizioni.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

“1. Ai fini del presente capo, si definisce:

a) «crediti in sofferenza»: i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d’Italia;

b) «gestione di crediti in sofferenza»: lo svolgimento di una o piu’ delle seguenti attivita’ in relazione a crediti in sofferenza:

1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;

2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attivita’ di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106; a tali fini non costituisce attivita’ di concessione di finanziamenti l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente numero 2) l’attivita’ svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);

3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;

4) l’informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;

c) «gestori di crediti in sofferenza»: le societa’ iscritte nell’albo di cui all’articolo 114.5 che svolgono l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;

d) «gestori di crediti dell’Unione europea»: le imprese autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia all’esercizio dell’attivita’ di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;

e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell’esercizio della propria attivita’ commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;

f) «Stato di origine del gestore di crediti»: lo Stato dell’Unione europea in cui il gestore di crediti e’ stato autorizzato all’esercizio dell’attivita’;

g) «Stato di origine dell’acquirente di crediti in sofferenza»:

lo Stato dell’Unione europea in cui l’acquirente di crediti in sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi, il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 114.3, comma 3, ha la residenza, il domicilio o la sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato nel quale e’ situata la sua sede principale;

h) «Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza»: lo Stato dell’Unione europea nel quale il gestore di crediti in sofferenza ha una succursale o presta attivita’ di gestione di crediti in sofferenza e, in ogni caso, dove ha domicilio il debitore ceduto;

i) «Stato in cui e’ stato concesso il credito»: lo Stato dell’Unione europea nel quale il credito in sofferenza e’ stato concesso.

2. Se non diversamente disposto, le disposizioni del presente capo che fanno riferimento all’acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza si applicano anche all’acquisto e alla gestione dei contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza e’ stato concesso.

3. Le definizioni indicate al comma 1 si applicano anche ai fini dei titoli VI e VIII.”

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In sintesi

  • L'art. 114.1 TUB definisce le nozioni fondamentali applicabili alla disciplina dei gestori e acquirenti di crediti in sofferenza.
  • I crediti in sofferenza sono i crediti bancari classificati come tali secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia.
  • La gestione di crediti in sofferenza comprende riscossione, rinegoziazione, gestione reclami e informativa al debitore.
  • I gestori di crediti in sofferenza sono le societa iscritte all'albo ex art. 114.5 TUB che agiscono per conto degli acquirenti.
  • Le definizioni si applicano anche ai Titoli VI e VIII del TUB e ai contratti sottostanti ai crediti ceduti.

Contesto normativo: il recepimento della Direttiva NPL

L'art. 114.1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), introdotto dal D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 in vigore dal 14 agosto 2024, recepisce la Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, nota come Direttiva NPL (Non-Performing Loans), relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti. La norma pone le definizioni fondamentali del nuovo Capo II-quater del Titolo V TUB, che regola un mercato secondario dei crediti deteriorati di dimensione rilevante per la stabilita del sistema bancario europeo.

Crediti in sofferenza: la nozione

La lettera a) del comma 1 definisce i crediti in sofferenza come i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti che siano classificati come tali secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia. Il rinvio alle circolari di Banca d'Italia — in particolare alla Circolare 272 per la matrice dei conti — e tecnico e dinamico: la qualificazione segue gli standard EBA di classificazione degli NPE (Non-Performing Exposures), che prevedono la sofferenza come la categoria di deterioramento piu grave, corrispondente allo stato di insolvenza o situazione equiparabile del debitore.

Le quattro attivita di gestione

La lettera b) elenca in modo tassativo le attivita che integrano la gestione di crediti in sofferenza: (1) riscossione e recupero dei pagamenti; (2) rinegoziazione dei termini contrattuali con il debitore, purche non costituisca concessione di finanziamenti ex art. 106 TUB, con espressa esclusione dell'estinzione anticipata e della posticipazione dei termini di pagamento nonche dell'attivita degli intermediari del credito; (3) gestione dei reclami dei debitori; (4) informativa al debitore sulle variazioni di tassi e oneri. L'enumerazione tassativa delimita con precisione il perimetro dell'attivita riservata, evitando sovrapposizioni con l'attivita bancaria e finanziaria.

I soggetti: gestori e acquirenti

La lettera c) definisce i gestori di crediti in sofferenza come le societa iscritte nell'albo previsto dall'art. 114.5 TUB, sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia. Distinti da questi sono gli acquirenti di crediti in sofferenza (lett. e)), che comprendono le persone fisiche o giuridiche diverse da una banca che acquistano crediti in sofferenza nell'esercizio di attivita commerciale o professionale.

La dimensione europea: gestori UE e passaporto

La lettera d) definisce i gestori di crediti dell'Unione europea come le imprese autorizzate in un altro Stato UE ai sensi della Direttiva 2021/2167. Questo consente l'operativita transfrontaliera mediante il passaporto europeo, con la distinzione tra Stato di origine (lett. f)) e Stato ospitante (lett. h)) del gestore, rilevante per l'allocazione dei poteri di vigilanza tra Banca d'Italia e autorita estere.

Ambito di applicazione esteso

Il comma 2 chiarisce che la disciplina si applica anche all'acquisto e gestione dei contratti sottostanti ai crediti in sofferenza, non solo al credito in se ma anche al contratto di finanziamento che lo ha originato. Il comma 3 estende le definizioni ai Titoli VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali) e VIII (Sanzioni) del TUB, garantendo coerenza sistematica con la tutela del consumatore e il regime sanzionatorio applicabile.

Rilevanza pratica per il mercato NPL italiano

La norma e di importanza strategica per il mercato italiano dei crediti deteriorati, che ha visto negli ultimi anni importanti operazioni di cessione di portafogli NPL da parte di banche verso veicoli di cartolarizzazione e fondi specializzati. La chiara definizione delle categorie soggettive — gestori, acquirenti, gestori UE — e delle attivita riservate e funzionale a garantire la tutela del debitore ceduto e la stabilita del sistema.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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