Testo dell'articoloVigente
Art. 114.4 T.U.B. – Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione.
In vigore dal 14/08/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1
“1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilita’ di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente e’ una banca.
2. Le banche trasmettono alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorita’ competente dello Stato ospitante, con periodicita’ almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d’Italia puo’ prevedere una frequenza maggiore.
3. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea.
4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106.
5. La Banca d’Italia puo’ estendere l’applicazione del comma 1 anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilita’ di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza e disciplinando modalita’ e contenuti dell’informativa.”
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In sintesi
Art. 114.4 TUB: informativa ai potenziali acquirenti NPL e obblighi di comunicazione, commento
L'art. 114.4 TUB, inserito dal D.Lgs. 116/2024 in recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD), disciplina i flussi informativi obbligatori che le banche cedenti devono mettere a disposizione dei potenziali acquirenti di crediti in sofferenza, nonché le comunicazioni periodiche verso la Banca d'Italia.
Informativa precontrattuale ai potenziali acquirenti
Il comma 1 stabilisce che le banche sono obbligate a fornire ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza tutte le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e stimare la probabilità di recuperarne il valore. L'obbligo opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza, bilanciando così la trasparenza del mercato secondario con la protezione dei dati personali dei debitori.
Un elemento qualificante è che l'obbligo si applica anche quando il potenziale acquirente è a sua volta una banca: si evita così che il rapporto tra istituti bancari sottragga il mercato alle garanzie di trasparenza previste dalla SMD.
Il contenuto e il formato delle informazioni da fornire sono dettagliati dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva, garantendo uniformità a livello europeo. In pratica, le banche devono rendere disponibili dati granulari sul portafoglio ceduto (dati del debitore, caratteristiche del contratto originario, garanzie, storico dei pagamenti, stato delle procedure di recupero in corso), in modo da consentire al potenziale acquirente una due diligence adeguata.
Trasmissione periodica alla Banca d'Italia
Il comma 2 impone alle banche di trasmettere alla Banca d'Italia, e, se del caso, all'autorità competente dello Stato ospitante, informazioni periodiche (con frequenza almeno semestrale) relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d'Italia può stabilire una frequenza maggiore. Questo flusso informativo ha una duplice funzione: consente alle autorità di monitorare l'entità e la composizione del mercato secondario degli NPL e di valutare i potenziali rischi sistemici derivanti dalla concentrazione dei portafogli.
Conformità alla Direttiva SMD e alle norme tecniche europee
Il comma 3 prevede che la Banca d'Italia disciplini le disposizioni attuative dell'articolo in conformità alla Direttiva (UE) 2021/2167 e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (RTS e ITS) emanate dalla Commissione europea. Questo rinvio dinamico alla normativa secondaria europea garantisce che le regole italiane si aggiornino automaticamente con l'evoluzione della disciplina UE, senza necessità di ulteriori interventi legislativi nazionali.
Estensione agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB
Il comma 4 estende esplicitamente gli obblighi di trasmissione periodica alla Banca d'Italia, previsti al comma 2, anche agli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB. Tale estensione è coerente con il fatto che anche questi soggetti possono cedere crediti in sofferenza e partecipare attivamente al mercato secondario degli NPL.
Potere di estensione della Banca d'Italia
Il comma 5 attribuisce alla Banca d'Italia un potere regolamentare di estensione: l'Autorità può ampliare l'applicazione dell'obbligo informativo precontrattuale (comma 1) anche a soggetti diversi dalle banche, individuando i casi e disciplinando le modalità e il contenuto dell'informativa. Questo strumento consente di adeguare la disciplina all'evoluzione del mercato, in cui anche soggetti non bancari possono avere un ruolo di cedenti rilevante.
Protezione dei debitori e mercato efficiente
Nel complesso, l'art. 114.4 TUB persegue un duplice obiettivo: da un lato, migliorare l'efficienza del mercato secondario degli NPL, riducendo le asimmetrie informative che storicamente ne hanno limitato lo sviluppo; dall'altro, tutelare i debitori ceduti, garantendo che il passaggio del credito da un soggetto all'altro avvenga in modo trasparente e nel rispetto dei loro diritti. Il rispetto delle normative sulla riservatezza dei dati personali costituisce un limite inderogabile all'ampiezza dell'informativa da fornire.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia
Domande frequenti
Quali informazioni devono fornire le banche ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza?
Le banche devono fornire tutte le informazioni necessarie per valutare il credito e stimare la probabilità di recuperarne il valore, nel rispetto della normativa sulla riservatezza. Il contenuto specifico è disciplinato dalle norme tecniche europee adottate dalla Commissione ai sensi della Direttiva (UE) 2021/2167 (SMD).
Con quale frequenza le banche devono trasmettere informazioni sui crediti ceduti alla Banca d'Italia?
Con periodicità almeno semestrale. La Banca d'Italia ha tuttavia la facoltà di stabilire una frequenza maggiore nelle proprie disposizioni attuative.
L'obbligo di informativa precontrattuale si applica anche se il potenziale acquirente è una banca?
Sì. L'art. 114.4, comma 1 TUB precisa espressamente che l'obbligo informativo si applica anche quando il potenziale acquirente è a sua volta una banca, garantendo l'uniformità delle regole di trasparenza sul mercato secondario degli NPL.
Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB sono soggetti agli obblighi di comunicazione periodica alla Banca d'Italia?
Sì. Il comma 4 dell'art. 114.4 TUB estende espressamente gli obblighi di trasmissione semestrale anche agli intermediari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 TUB, in aggiunta alle banche.
La Banca d'Italia può estendere gli obblighi informativi anche a soggetti non bancari?
Sì. Il comma 5 dell'art. 114.4 TUB attribuisce alla Banca d'Italia il potere di estendere l'obbligo di informativa precontrattuale ai potenziali acquirenti anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi e disciplinando le modalità e il contenuto dell'informativa.