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Ultimo aggiornamento: 25 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 114.2 TUB delimita il perimetro soggettivo e oggettivo della disciplina NPL introdotta dal D.Lgs. 116/2024.
  • Si applica all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza da parte di soggetti non bancari e non già vigilati ex art. 106 TUB.
  • Tre categorie escluse: gestori di OICR (per i crediti dei fondi), banche, intermediari ex art. 106 TUB per l'attività svolta in Italia.
  • Le operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999 con SPV ai sensi del Reg. UE 2017/2402 restano fuori dall'ambito, salvo quanto previsto dall'art. 114.10 TUB.
  • L'articolo recepisce l'art. 2 della Direttiva 2021/2167/UE (Secondary Market Directive) che stabilisce il campo di applicazione armonizzato a livello europeo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114.2 T.U.B. Ambito di applicazione.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

“1. Le disposizioni del presente capo si applicano all’acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:

a) gestori, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio;

b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;

c) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l’attivita’ e’ esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia se autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6, comma 5.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.10, le disposizioni del presente capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza e’ una societa’ veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.”

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In sintesi

  • L'art. 114.2 TUB delimita il perimetro soggettivo e oggettivo della disciplina NPL introdotta dal D.Lgs. 116/2024.
  • Si applica all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza da parte di soggetti non bancari e non già vigilati ex art. 106 TUB.
  • Tre categorie escluse: gestori di OICR (per i crediti dei fondi), banche, intermediari ex art. 106 TUB per l'attività svolta in Italia.
  • Le operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999 con SPV ai sensi del Reg. UE 2017/2402 restano fuori dall'ambito, salvo quanto previsto dall'art. 114.10 TUB.
  • L'articolo recepisce l'art. 2 della Direttiva 2021/2167/UE (Secondary Market Directive) che stabilisce il campo di applicazione armonizzato a livello europeo.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico

L'art. 114.2 del Testo Unico Bancario, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, costituisce la norma che definisce il perimetro applicativo dell'intero Capo V-bis del Titolo V TUB, dedicato agli acquirenti e ai gestori di crediti in sofferenza (Non-Performing Loans, NPL). La disposizione recepisce l'art. 2 della Direttiva 2021/2167/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, nota come Secondary Market Directive (SMD), che mira a creare un mercato secondario europeo dei crediti deteriorati efficiente e armonizzato.

Ambito soggettivo: chi rientra nella disciplina

Il comma 1 stabilisce che le regole del Capo V-bis si applicano a due categorie di soggetti:

  1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza (NPL buyers), ovvero soggetti che acquistano sul mercato secondario esposizioni classificate in sofferenza ai sensi della disciplina di vigilanza bancaria;
  2. I gestori di crediti in sofferenza (NPL servicers), ovvero soggetti che, per conto degli acquirenti, gestiscono il recupero dei crediti stessi.

La norma si rivolge dunque a operatori che, pur non essendo banche o intermediari finanziari vigilati, entrano nel mercato del credito deteriorato acquisendo o amministrando portafogli ceduti da enti creditizi.

Esclusioni soggettive: i soggetti già vigilati

Il legislatore ha scelto di non duplicare regimi di vigilanza già esistenti. L'art. 114.2, comma 1, lettere a), b) e c), esclude quindi dall'applicazione del Capo V-bis:

  • I gestori di OICR (ex art. 1, comma 1, lett. q-bis), D.Lgs. 58/1998, TUF), limitatamente ai crediti dei fondi da essi gestiti. I gestori di fondi alternativi che acquistano NPL per conto di FIA o OICVM sono già assoggettati alla disciplina di settore;
  • Le banche, che rimangono soggette al regime prudenziale ordinario del TUB e alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, incluse le regole sul trattamento dei crediti deteriorati;
  • Gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB per l'attività svolta in Italia, già sottoposti a vigilanza rafforzata della Banca d'Italia. Tali intermediari possono tuttavia svolgere attività di gestione NPL in altri Stati UE previa autorizzazione specifica ai sensi dell'art. 114.6, comma 5, TUB.

Esclusione oggettiva: la cartolarizzazione ex L. 130/1999

Il comma 2 introduce una significativa esclusione di carattere oggettivo: le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla L. 30 aprile 1999, n. 130, nelle quali l'acquirente sia una società veicolo per la cartolarizzazione (SPV) ai sensi dell'art. 2, punto 2), del Reg. UE 2017/2402 (Regolamento sulla cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata, STS), non rientrano nell'ambito di applicazione del Capo V-bis, fatto salvo quanto disposto dall'art. 114.10 TUB.

Questa esclusione risponde a una logica di coerenza sistematica: le cartolarizzazioni di NPL sono già disciplinate da un quadro normativo articolato (L. 130/1999, Reg. UE 2017/2402, disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia), e una doppia applicazione delle regole NPL avrebbe generato sovrapposizioni regolatorie distorsive.

Raccordo con la Direttiva SMD

L'art. 2 della Direttiva 2021/2167/UE prevede espressamente che gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per i soggetti già vigilati. Il D.Lgs. 116/2024 ha quindi correttamente scelto di escludere banche e intermediari finanziari dall'ambito della nuova disciplina, evitando di creare un doppio regime normativo per soggetti che già rispondono a standard di vigilanza equivalenti o superiori a quelli richiesti dalla SMD.

Implicazioni pratiche

L'art. 114.2 TUB ha conseguenze operative rilevanti per gli operatori del mercato NPL:

  • Le società di recupero crediti (servicer) non iscritte all'albo ex art. 106 TUB devono ottenere l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114.3 TUB prima di svolgere attività di gestione NPL;
  • Gli investitori istituzionali che intendono acquistare portafogli NPL da banche italiane devono verificare se rientrano nelle categorie escluse o se sono tenuti a rispettare gli obblighi di notifica e trasparenza del Capo V-bis;
  • Le piattaforme di intermediazione NPL devono mappare attentamente i propri servizi per determinare se svolgano attività di gestione in senso tecnico, con i conseguenti obblighi regolatori.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

A chi si applica l'art. 114.2 TUB?

Si applica agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai gestori di crediti in sofferenza non già soggetti ad altri regimi di vigilanza, come banche, intermediari ex art. 106 TUB o gestori di OICR per i crediti dei rispettivi fondi.

Le banche che acquistano NPL devono rispettare la disciplina del Capo V-bis TUB?

No. Le banche sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 114.2 TUB, comma 1, lett. b), e restano soggette alle ordinarie disposizioni di vigilanza bancaria e prudenziale.

Le operazioni di cartolarizzazione NPL rientrano nel Capo V-bis TUB?

No, salvo quanto previsto dall'art. 114.10 TUB. Le cartolarizzazioni con SPV ai sensi del Reg. UE 2017/2402 e della L. 130/1999 sono escluse dall'ambito della disciplina NPL.

Quale direttiva europea ha ispirato l'art. 114.2 TUB?

La Direttiva 2021/2167/UE (Secondary Market Directive, SMD), recepita in Italia con il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, il cui art. 2 stabilisce il perimetro armonizzato a livello europeo.

Un fondo di investimento alternativo (FIA) che acquista crediti in sofferenza è soggetto all'art. 114.2 TUB?

Solo il gestore del fondo (SGR/GEFIA) è escluso, limitatamente ai crediti dei fondi gestiti. Se l'acquirente agisce direttamente e non tramite un gestore vigilato, potrebbe rientrare nell'ambito della disciplina NPL.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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