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Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • La Banca d'Italia esercita la vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza attraverso segnalazioni periodiche, ispezioni e poteri di intervento.
  • Puo convocare organi aziendali, ordinare l'assunzione di decisioni e adottare provvedimenti specifici in caso di necessita.
  • Il regime di vigilanza si estende ai soggetti ai quali i gestori hanno esternalizzato funzioni aziendali.
  • Sono disciplinate la cooperazione con le autorita estere degli Stati ospitanti e dei Paesi di origine dei gestori UE.
  • I gestori di crediti dell'Unione europea operanti in Italia sono soggetti ai controlli della Banca d'Italia per le attivita svolte nel territorio nazionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114.11 T.U.B. Vigilanza.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

“1. I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche’ ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita’ e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

2. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale dei gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi.

3. La Banca d’Italia puo’ chiedere, per il tramite dei gestori di crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti le informazioni utili all’esercizio della vigilanza ai sensi del presente capo e del titolo VI.

4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

5. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza aventi a oggetto: il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, e i controlli interni.

6. La Banca d’Italia puo’:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei gestori di crediti in sofferenza per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate al comma 5, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori di crediti in sofferenza riguardanti anche: la restrizione delle attivita’ o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure per la gestione dei rapporti con i debitori.

7. La Banca d’Italia puo’ altresi’ convocare gli amministratori, i sindaci o i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

8. La Banca d’Italia puo’ effettuare ispezioni presso i gestori di crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e chiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorita’ competente dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui e’ stato concesso il credito, se diverse, l’intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest’ultimi nei confronti di gestori di crediti in sofferenza o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali. La Banca d’Italia richiede la collaborazione delle autorita’ competenti dello Stato ospitante ovvero richiede alle autorita’ competenti dei medesimi Stati di effettuare tali accertamenti. Queste ultime possono specificare, caso per caso, le modalita’ con cui ottemperare alla richiesta di collaborazione.

9. Le autorita’ competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali o i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, che operano nel territorio della Repubblica. Le medesime autorita’ richiedono altresi’ la collaborazione della Banca d’Italia, che puo’ specificare, caso per caso, le modalita’ con cui ottemperare alla richiesta, comunicando senza indugio gli esiti degli accertamenti. Se le autorita’ competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia puo’ procedere direttamente agli accertamenti. Gli esiti degli accertamenti sono comunicati senza indugio all’autorita’ competente dello Stato di origine.

10. La Banca d’Italia esercita i controlli sulle attivita’ svolte nel territorio della Repubblica dai gestori di crediti dell’Unione europea e sui soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, con le modalita’ da essa stabilite per le finalita’ previste dal presente capo e dal titolo VI. Su questi soggetti, la Banca d’Italia, d’iniziativa, puo’ effettuare verifiche, ispezioni e indagini, anche informative, sulle attivita’ di gestione di crediti svolte nel territorio della Repubblica. I risultati dei controlli sono comunicati senza indugio all’autorita’ competente dello Stato di origine.

11. Quando risulta la violazione, da parte di gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 114.9, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo, la Banca d’Italia ne da’ comunicazione all’autorita’ dello Stato di origine affinche’ quest’ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarita’. Restano fermi i poteri della Banca d’Italia ai sensi del titolo VI.

12. In caso di continuazione della violazione, quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti, anche sanzionatori, dell’autorita’ dello Stato di origine, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi collettivi dei debitori, la Banca d’Italia puo’ adottare nei confronti dei gestori di crediti dell’Unione europea le misure necessarie, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere ulteriori attivita’ di gestione di crediti in sofferenza, dandone comunicazione all’autorita’ dello Stato di origine. Il divieto di intraprendere ulteriori attivita’ di gestione di crediti in sofferenza cessa di avere effetto quando le autorita’ dello Stato di origine abbiano adottato provvedimenti adeguati, ovvero il gestore di crediti dell’Unione europea abbia intrapreso le azioni necessarie per porre rimedio alla violazione.

13. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d’Italia osserva criteri di proporzionalita’, avuto riguardo anche alla complessita’ operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche’ alla natura specifica dell’attivita’ svolta.”

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Commento

Indice dei contenuti

Il sistema di vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza

L'art. 114.11 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), introdotto dal D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 in recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167, costruisce un apparato di vigilanza articolato affidato alla Banca d'Italia sui gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo ex art. 114.5 TUB. La norma rispecchia l'approccio generale del TUB in materia di vigilanza bancaria e finanziaria, adattandolo alle specificita del mercato NPL.

Obblighi informativi e segnalazioni

Il comma 1 impone ai gestori di crediti in sofferenza di trasmettere alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche, dati, documenti e bilanci secondo le modalita e i termini da essa stabiliti. La norma ricalca l'impianto delle segnalazioni di vigilanza previste per le banche (art. 51 TUB) e per gli intermediari finanziari (art. 108 TUB), garantendo alla Banca d'Italia un flusso informativo continuo per il monitoraggio del settore. Il comma 2 prevede il potere di richiedere informazioni direttamente al personale, anche per il tramite dei gestori.

I poteri di intervento

Il comma 6 elenca i poteri di intervento della Banca d'Italia, che possono essere graduati in funzione della gravita della situazione: (a) convocazione di amministratori, sindaci e dirigenti per esaminare la situazione; (b) ordine di convocazione degli organi collegiali con fissazione dell'ordine del giorno e proposta di determinate decisioni; (c) convocazione diretta degli organi collegiali in caso di inottemperanza; (d) provvedimenti specifici che possono arrivare alla restrizione delle attivita o della struttura territoriale, al divieto di effettuare determinate operazioni e alla regolazione delle procedure di gestione dei rapporti con i debitori.

La vigilanza sull'outsourcing

I commi 4 e 7 estendono gli obblighi di segnalazione e i poteri ispettivi ai soggetti ai quali i gestori abbiano esternalizzato funzioni aziendali. Questa estensione e coerente con il principio generale della vigilanza consolidata e riflette la prassi del mercato NPL, in cui i gestori spesso si avvalgono di soggetti terzi per attivita di recupero, gestione documentale e customer service. La norma evita che l'outsourcing costituisca uno schermo per sottrarre attivita al controllo regolamentare.

Le ispezioni: procedura e cooperazione internazionale

Il comma 8 disciplina le ispezioni della Banca d'Italia presso i gestori italiani e i loro soggetti esternalizzati, prevedendo che, nel caso in cui queste debbano svolgersi nel territorio di un altro Stato UE, la Banca d'Italia notifichi previamente l'intenzione all'autorita competente di quello Stato e ne richieda la collaborazione. Il comma 9 regola la situazione speculare: le autorita competenti dello Stato di origine dei gestori possono ispezionare le succursali italiane, informando previamente la Banca d'Italia e richiedendone la collaborazione.

La vigilanza sui gestori UE in Italia

Il comma 10 disciplina il controllo della Banca d'Italia sui gestori di crediti dell'Unione europea che operano in Italia in regime di passaporto europeo. La Banca d'Italia puo effettuare verifiche, ispezioni e indagini anche informative, comunicando i risultati all'autorita di origine. Il comma 11 introduce il meccanismo di enforcement: se un gestore UE viola le norme italiane, la Banca d'Italia ne da comunicazione all'autorita di origine affinche adotti i provvedimenti necessari, nel rispetto del principio della home country control temperato dal controllo dell'host country sulle attivita svolte nel territorio nazionale.

Il quadro normativo di riferimento

L'art. 114.11 TUB si inserisce in un framework di vigilanza che coinvolge: la Direttiva 2021/2167/UE (artt. 21-25 sui poteri di vigilanza); le norme generali del TUB sulla vigilanza bancaria (Titolo III); il Reg. UE 1024/2013 (MVU) per i profili di interazione con la vigilanza BCE sulle banche cedenti. La Banca d'Italia esercita questa funzione con piena indipendenza, come confermato dall'art. 4 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Prassi e linee guida

Banca d'Italia · Banca d'Italia – Vigilanza sugli intermediari

Leggi il documento su www.bancaditalia.it

Domande frequenti

Quali obblighi informativi hanno i gestori di crediti in sofferenza verso la Banca d'Italia?

Devono trasmettere segnalazioni periodiche, dati, documenti e bilanci secondo le modalita e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia (art. 114.11, co. 1 TUB). Gli stessi obblighi si applicano ai soggetti che svolgono funzioni in outsourcing.

La Banca d'Italia puo vietare a un gestore di effettuare determinate operazioni?

Si. Il comma 6, lett. d) dell'art. 114.11 TUB attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare provvedimenti specifici che includono il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e la restrizione delle attivita.

La vigilanza della Banca d'Italia si estende alle societa a cui i gestori affidano in outsourcing le attivita?

Si. I commi 4 e 7 dell'art. 114.11 TUB estendono gli obblighi di segnalazione e i poteri ispettivi della Banca d'Italia ai soggetti a cui i gestori abbiano esternalizzato funzioni aziendali.

Come funziona il controllo sui gestori di crediti UE che operano in Italia?

La Banca d'Italia esercita i controlli sulle attivita svolte nel territorio nazionale dai gestori UE, puo effettuare ispezioni e deve comunicare i risultati all'autorita di origine. In caso di violazioni, informa l'autorita estera affinche adotti provvedimenti (art. 114.11, co. 10-11 TUB).

Un'autorita di vigilanza straniera puo ispezionare succursali di gestori esteri operanti in Italia?

Si, ma solo dopo aver informato previamente la Banca d'Italia e richiesto la sua collaborazione (art. 114.11, co. 9 TUB). La Banca d'Italia puo anche procedere direttamente agli accertamenti su richiesta dell'autorita estera.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.