Indice
In sintesi
- L'art. 114.14 TUB introduce un sistema di tutela dei debitori ceduti mediante reclami ed esposti, nell'ambito della disciplina NPL del D.Lgs. 116/2024.
- La Banca d'Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza devono adottare per la gestione dei reclami presentati dai debitori ceduti.
- I debitori ceduti possono presentare esposti alla Banca d'Italia nei confronti di acquirenti, gestori NPL e soggetti cui sono state esternalizzate funzioni di gestione del credito.
- Recepisce il regime di protezione dei debitori previsto dagli artt. 10 e 20 della Direttiva 2021/2167/UE (SMD).
- Si raccorda con il Titolo VI TUB (trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela) applicabile ai gestori ex art. 114.13 TUB.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114.14 T.U.B. – Reclami ed esposti.
In vigore dal 14/08/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.
2. I debitori ceduti possono presentare alla Banca d’Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.”
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Ratio e inquadramento sistematico
L'art. 114.14 del Testo Unico Bancario, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, chiude il Capo V-bis del Titolo V TUB con una norma di tutela procedurale dei debitori ceduti, completando il quadro di protezione sostanziale già delineato dagli artt. 114.8 e 114.9 TUB (trattamento equo e trasparente dei debitori). La disposizione recepisce in particolare gli artt. 10 e 20 della Direttiva 2021/2167/UE (Secondary Market Directive, SMD), che impongono agli Stati membri di assicurare procedure di reclamo accessibili e meccanismi di vigilanza efficaci a tutela dei debitori nel mercato secondario dei crediti deteriorati.
Le procedure di reclamo: il potere regolamentare della Banca d'Italia
Il comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le procedure che i gestori di crediti in sofferenza devono adottare per la gestione dei reclami dei debitori. Si tratta di un potere regolamentare secondario che si aggiunge ai poteri generali della Banca d'Italia in materia di trasparenza (Titolo VI TUB) e di vigilanza sui gestori NPL (artt. 114.11-114.13 TUB).
La scelta di rimettere alla Banca d'Italia la disciplina di dettaglio è coerente con l'approccio basato su principi del TUB: la legge stabilisce il quid (obbligo di avere procedure di reclamo), mentre la Banca d'Italia determina il quomodo (termini, forme, contenuti minimi, criteri di risposta). Le disposizioni attuative potranno ispirarsi alle procedure già previste per banche e intermediari finanziari, adattandole alle specificità dei gestori NPL.
I reclami sono lo strumento di primo livello di risoluzione delle controversie: il debitore ceduto si rivolge prima al gestore, il quale è tenuto a rispondere entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. Solo se insoddisfatto, il debitore potrà ricorrere agli ulteriori strumenti di tutela (esposto, arbitro, ricorso giudiziario).
Gli esposti alla Banca d'Italia
Il comma 2 introduce il diritto dei debitori ceduti di presentare esposti alla Banca d'Italia nei confronti di tre categorie di soggetti:
L'esposto è uno strumento di segnalazione alla vigilanza: non attribuisce al debitore un diritto soggettivo a un provvedimento specifico della Banca d'Italia, ma innesca l'attività di controllo dell'autorità, che potrà disporre ispezioni, richiedere informazioni e adottare misure correttive ai sensi dell'art. 114.11 TUB.
La procedura pubblicata dalla Banca d'Italia
Il comma 2 precisa che gli esposti devono essere presentati «secondo la procedura dalla stessa pubblicata». Questo rimando alla procedura ufficiale garantisce:
Tutela dell'esternalizzazione
L'inclusione dei soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali tra i destinatari degli esposti è particolarmente significativa: riconosce che nella pratica del mercato NPL la gestione operativa dei crediti è spesso affidata a soggetti terzi (servicer sub-delegati, società di recupero giudiziale, ecc.), che diventano il principale punto di contatto con il debitore. Estendere la possibilità di esposto anche a questi soggetti impedisce che l'esternalizzazione diventi uno strumento per aggirare le tutele del debitore.
Raccordo con il sistema di tutela complessivo
L'art. 114.14 TUB si inserisce in un sistema di tutela multilivello: i reclami al gestore (comma 1) costituiscono il primo livello; gli esposti alla Banca d'Italia (comma 2) il secondo; l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e il ricorso giudiziario i livelli successivi. Questo schema è coerente con la struttura di tutela già prevista dal Titolo VI TUB per banche e intermediari finanziari, estesa ora ai gestori NPL.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia · Banca d'Italia – Vigilanza sugli intermediari finanziari
Banca d'Italia
Leggi il documento su www.bancaditalia.itDomande frequenti
Cosa prevede l'art. 114.14 TUB per i debitori ceduti?
Prevede che i gestori NPL adottino procedure di reclamo disciplinate dalla Banca d'Italia e che i debitori ceduti possano presentare esposti alla Banca d'Italia nei confronti di acquirenti, gestori e soggetti cui sono esternalizzate funzioni di gestione del credito.
Qual è la differenza tra reclamo ed esposto nell'art. 114.14 TUB?
Il reclamo si presenta al gestore NPL ed è il primo strumento di tutela. L'esposto si presenta alla Banca d'Italia e attiva la funzione di vigilanza dell'autorità, senza attribuire un diritto soggettivo a un provvedimento specifico.
I debitori possono fare esposto alla Banca d'Italia anche contro i servicer sub-delegati?
Sì. Il comma 2 dell'art. 114.14 TUB include espressamente i soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali di gestione del credito tra i destinatari possibili degli esposti.
Chi disciplina le procedure di reclamo per i gestori NPL?
La Banca d'Italia, ai sensi del comma 1 dell'art. 114.14 TUB, nell'esercizio del suo potere regolamentare secondario. I gestori devono adottare le procedure da essa stabilite.
Quale direttiva europea ha introdotto l'obbligo di reclami ed esposti per i gestori NPL?
Gli artt. 10 e 20 della Direttiva 2021/2167/UE (Secondary Market Directive), recepita in Italia dal D.Lgs. 116/2024, impongono procedure di reclamo accessibili e meccanismi di vigilanza efficaci a tutela dei debitori.
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