Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 131 bis T.U.B. – Abusiva emissione di moneta elettronica.

In vigore dal 13/05/2012

Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 2

“1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-bis senza essere iscritto nell’albo previsto dall’articolo 13 o in quello previsto dall’articolo 114-bis, comma 2, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.”

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In sintesi

  • L’art. 131-bis TUB punisce l’abusiva emissione di moneta elettronica, ossia l’emissione senza essere iscritti nell’albo previsto dall’art. 13 TUB (banche) o nell’albo degli istituti di moneta elettronica ex art. 114-bis, comma 2.
  • La condotta illecita consiste nel violare la riserva di attività prevista dall’art. 114-bis TUB, che riserva l’emissione di moneta elettronica a soggetti autorizzati dalla Banca d’Italia.
  • La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 2.066 a 10.329 euro.
  • La norma tutela la stabilità del sistema dei pagamenti e la fiducia nella moneta elettronica come strumento di pagamento regolamentato.
  • Il reato si coordina con la disciplina degli istituti di moneta elettronica (IMEL) e con la normativa antiriciclaggio.

Art. 131-bis TUB, Abusiva emissione di moneta elettronica

L’articolo 131-bis del Testo Unico Bancario introduce una fattispecie penale speciale a tutela della riserva di attività sull’emissione di moneta elettronica, punendo chiunque emetta moneta elettronica in violazione delle disposizioni autorizzative previste dal TUB.

Il bene giuridico tutelato

La norma tutela in via primaria la stabilità e l’integrità del sistema dei pagamenti e la fiducia del pubblico nella moneta elettronica come strumento sottoposto a vigilanza. L’emissione abusiva può alterare i meccanismi di controllo della circolazione monetaria, facilitare operazioni di riciclaggio e compromettere la tutela dei detentori di moneta elettronica emessa da soggetti non vigilati.

La condotta tipica

La condotta punita è l’emissione di moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall’art. 114-bis TUB, che attribuisce in via esclusiva questo potere ai seguenti soggetti:

  • Le banche iscritte nell’albo previsto dall’art. 13 TUB;
  • Gli istituti di moneta elettronica (IMEL) iscritti nell’albo previsto dall’art. 114-bis, comma 2, TUB, autorizzati dalla Banca d’Italia.

Il reato si configura quando chiunque emette moneta elettronica senza essere in possesso di una delle predette autorizzazioni, indipendentemente dal volume dell’attività svolta.

La moneta elettronica: inquadramento normativo

La moneta elettronica è definita dal D.Lgs. 45/2012 (che ha recepito la Direttiva 2009/110/CE, c.d. EMD2) come il valore monetario memorizzato elettronicamente, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso dietro ricevimento di fondi e utilizzato per effettuare operazioni di pagamento. Rientrano in questa categoria le carte prepagate, i wallet digitali e altri strumenti di pagamento elettronico.

Il trattamento sanzionatorio

Il reato è punito con:

  • Reclusione da sei mesi a quattro anni: pena detentiva che denota la gravità attribuita dal legislatore alla violazione della riserva di attività nel settore dei pagamenti;
  • Multa da 2.066 a 10.329 euro: sanzione pecuniaria cumulativa rispetto alla pena detentiva.

Coordinamento sistematico

L’art. 131-bis si inserisce nel più ampio sistema delle fattispecie penali del TUB a tutela delle riserve di attività nel settore bancario e finanziario. Si coordina con:

  • L’art. 130 TUB (esercizio abusivo dell’attività bancaria);
  • L’art. 131 TUB (esercizio abusivo dell’attività finanziaria ex Titolo V);
  • L’art. 132 TUB (abusivismo nell’intermediazione del credito, riguardante agenti e mediatori non iscritti all’OAM);
  • La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Profili di attualità: criptovalute e asset digitali

La norma assume crescente rilevanza nel contesto della diffusione degli asset digitali. Sebbene le criptovalute tradizionali non configurino moneta elettronica ai sensi del TUB, alcune stablecoin o token di pagamento denominati in valuta fiat potrebbero rientrare nella definizione normativa, rendendo applicabile l’art. 131-bis TUB in caso di emissione non autorizzata. Il Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR) e le sue norme sugli e-money token forniscono il quadro di riferimento europeo per questi strumenti ibridi.

Domande frequenti

Cosa si intende per moneta elettronica ai fini dell’art. 131-bis TUB?

La moneta elettronica è il valore monetario memorizzato elettronicamente, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso a fronte di fondi ricevuti e utilizzato per effettuare pagamenti (es. carte prepagate, wallet digitali). La definizione è stata introdotta dal D.Lgs. 45/2012, che ha recepito la Direttiva EMD2.

Chi è autorizzato a emettere moneta elettronica in Italia?

Solo le banche iscritte nell’albo ex art. 13 TUB e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) autorizzati dalla Banca d’Italia e iscritti nell’albo ex art. 114-bis, comma 2, TUB. Qualsiasi altro soggetto che emetta moneta elettronica viola la riserva di attività e commette il reato di cui all’art. 131-bis TUB.

Qual è la pena per l’emissione abusiva di moneta elettronica?

La reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 2.066 a 10.329 euro, applicate cumulativamente. Si tratta di un reato di media gravità, in linea con le altre fattispecie di abusivismo nel settore bancario e finanziario previste dagli artt. 130-132 TUB.

Le criptovalute rientrano nella disciplina dell’art. 131-bis TUB?

In linea generale no: le criptovalute tradizionali non costituiscono moneta elettronica ai sensi del TUB. Tuttavia, alcune stablecoin o token di pagamento denominati in valuta fiat potrebbero rientrare nella definizione, rendendo applicabile l’art. 131-bis. Il Regolamento MiCAR (UE 2023/1114) fornisce il quadro europeo specifico per gli e-money token.

L’art. 131-bis TUB riguarda anche l’intermediazione abusiva del credito tramite agenti non iscritti?

No. L’art. 131-bis punisce specificamente l’abusiva emissione di moneta elettronica. L’intermediazione abusiva del credito da parte di agenti o mediatori non iscritti all’OAM è invece disciplinata dall’art. 132 TUB. Le due fattispecie tutelano riserve di attività distinte.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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