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Art. 131 ter T.U.B. – Abusiva attivita’ di prestazione di servizi di pagamento
In vigore dal 13/05/2012
Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 2
“1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 114-novies e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ambito di applicazione e ratio della norma
L'art. 131-ter TUB presidia la riserva di attività relativa alla prestazione di servizi di pagamento, introdotta nell'ordinamento italiano in attuazione della Prima Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD1, Direttiva 2007/64/CE) e successivamente aggiornata con la PSD2 (Direttiva 2015/2366/UE). La norma punisce chiunque, senza essere autorizzato ai sensi dell'art. 114-novies TUB, presti servizi di pagamento in violazione della riserva di cui all'art. 114-sexies TUB. La ratio è quella di tutelare l'integrità del sistema dei pagamenti, la fiducia degli utenti e la stabilità finanziaria, impedendo che soggetti non vigilati operino in un settore ad alto rischio sistemico.La riserva di attività e i soggetti legittimati
L'art. 114-sexies TUB stabilisce che la prestazione a titolo professionale nei confronti del pubblico dei servizi di pagamento è riservata a: banche, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP) autorizzati dalla Banca d'Italia, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea, le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'UE, e altri soggetti espressamente esentati. Operare al di fuori di questi soggetti autorizzati integra il reato previsto dall'art. 131-ter TUB. I servizi di pagamento rilevanti includono i bonifici, i pagamenti tramite carte, le rimesse di denaro, i servizi di disposizione di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti.Il trattamento sanzionatorio penale
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni congiunta alla multa da 2.066 euro a 10.329 euro. Il carattere congiunto delle due pene, detentiva e pecuniaria, riflette la gravità che il legislatore attribuisce all'abusivismo nel settore dei servizi di pagamento. La pena detentiva può essere sospesa condizionalmente in presenza dei presupposti di cui all'art. 163 c.p., mentre la multa è soggetta alle ordinarie regole sulla conversione in caso di insolvibilità del condannato.Concorso con altre fattispecie e rapporti con la L. 689/1981
L'art. 131-ter TUB può concorrere con altre fattispecie penali, tra cui la truffa (art. 640 c.p.) qualora l'attività abusiva sia accompagnata da artifici o raggiri, o il riciclaggio (art. 648-bis c.p.) se i flussi di pagamento gestiti illecitamente sono collegati ad attività criminose. Sul piano del concorso apparente di norme, la fattispecie penale si distingue dalle sanzioni amministrative previste dagli artt. 144 ss. TUB, che si applicano agli intermediari già autorizzati per le violazioni delle norme di vigilanza. La L. 689/1981 trova applicazione per le sanzioni amministrative accessorie eventualmente irrogate, mentre il processo penale segue le regole del c.p.p.Evoluzione normativa e contesto europeo
L'introduzione dell'art. 131-ter TUB ad opera del D.Lgs. 45/2012 ha colmato un vuoto normativo nella disciplina sanzionatoria dei servizi di pagamento. Con l'entrata in vigore della PSD2 e del D.Lgs. 218/2017 di recepimento, il perimetro dei servizi di pagamento si è ampliato includendo i nuovi servizi digitali. Il quadro sanzionatorio è destinato a ulteriori evoluzioni in relazione all'attuazione del Regolamento UE 1024/2013 sul Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) e alla CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE), che rafforzano il coordinamento tra autorità nazionali ed europee nel contrasto all'abusivismo finanziario.