Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 131 ter T.U.B. – Abusiva attivita’ di prestazione di servizi di pagamento
In vigore dal 13/05/2012
Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 2
“1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 114-novies e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.”
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Vedi anche
→TUB art. 131-bis - Art. 131 bis T.U.B.: Abusiva emissione di moneta elettronica→TUB art. 132 - Art. 132 T.U.B.: Abusiva attivita’ finanziaria→TUF art. 1 - Art. 1 TUF - Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 120 sexies decies T.U.B.: Osservatorio del mercato immobiliare→Art. 120 sexies T.U.B.: Ambito di applicazione→Art. 120 quinquies T.U.B.: Definizioni→Art. 120 quinquies decies T.U.B.: Inadempimento del consumatore→Art. 120 quater T.U.B.: Surrogazione nei contratti di finanziamento→Art. 120 quater decies T.U.B.: Finanziamenti denominati in valut→Art. 120 ter decies T.U.B.: Servizi di consulenza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ambito di applicazione e ratio della norma
L'art. 131-ter TUB presidia la riserva di attività relativa alla prestazione di servizi di pagamento, introdotta nell'ordinamento italiano in attuazione della Prima Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD1, Direttiva 2007/64/CE) e successivamente aggiornata con la PSD2 (Direttiva 2015/2366/UE). La norma punisce chiunque, senza essere autorizzato ai sensi dell'art. 114-novies TUB, presti servizi di pagamento in violazione della riserva di cui all'art. 114-sexies TUB. La ratio è quella di tutelare l'integrità del sistema dei pagamenti, la fiducia degli utenti e la stabilità finanziaria, impedendo che soggetti non vigilati operino in un settore ad alto rischio sistemico.La riserva di attività e i soggetti legittimati
L'art. 114-sexies TUB stabilisce che la prestazione a titolo professionale nei confronti del pubblico dei servizi di pagamento è riservata a: banche, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP) autorizzati dalla Banca d'Italia, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea, le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'UE, e altri soggetti espressamente esentati. Operare al di fuori di questi soggetti autorizzati integra il reato previsto dall'art. 131-ter TUB. I servizi di pagamento rilevanti includono i bonifici, i pagamenti tramite carte, le rimesse di denaro, i servizi di disposizione di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti.Il trattamento sanzionatorio penale
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni congiunta alla multa da 2.066 euro a 10.329 euro. Il carattere congiunto delle due pene, detentiva e pecuniaria, riflette la gravità che il legislatore attribuisce all'abusivismo nel settore dei servizi di pagamento. La pena detentiva può essere sospesa condizionalmente in presenza dei presupposti di cui all'art. 163 c.p., mentre la multa è soggetta alle ordinarie regole sulla conversione in caso di insolvibilità del condannato.Concorso con altre fattispecie e rapporti con la L. 689/1981
L'art. 131-ter TUB può concorrere con altre fattispecie penali, tra cui la truffa (art. 640 c.p.) qualora l'attività abusiva sia accompagnata da artifici o raggiri, o il riciclaggio (art. 648-bis c.p.) se i flussi di pagamento gestiti illecitamente sono collegati ad attività criminose. Sul piano del concorso apparente di norme, la fattispecie penale si distingue dalle sanzioni amministrative previste dagli artt. 144 ss. TUB, che si applicano agli intermediari già autorizzati per le violazioni delle norme di vigilanza. La L. 689/1981 trova applicazione per le sanzioni amministrative accessorie eventualmente irrogate, mentre il processo penale segue le regole del c.p.p.Evoluzione normativa e contesto europeo
L'introduzione dell'art. 131-ter TUB ad opera del D.Lgs. 45/2012 ha colmato un vuoto normativo nella disciplina sanzionatoria dei servizi di pagamento. Con l'entrata in vigore della PSD2 e del D.Lgs. 218/2017 di recepimento, il perimetro dei servizi di pagamento si è ampliato includendo i nuovi servizi digitali. Il quadro sanzionatorio è destinato a ulteriori evoluzioni in relazione all'attuazione del Regolamento UE 1024/2013 sul Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) e alla CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE), che rafforzano il coordinamento tra autorità nazionali ed europee nel contrasto all'abusivismo finanziario.Domande frequenti
Cosa punisce l'art. 131-ter TUB sull'abusiva prestazione di servizi di pagamento?
L'art. 131-ter TUB sanziona penalmente chiunque presti servizi di pagamento al pubblico senza essere autorizzato ex art. 114-novies TUB, in violazione della riserva di attività di cui all'art. 114-sexies TUB. La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni congiunta alla multa da 2.066 a 10.329 euro. La norma, introdotta dal D.Lgs. 45/2012 in attuazione della PSD1 (Direttiva 2007/64/CE), tutela l'integrità del sistema dei pagamenti, la fiducia degli utenti e la stabilità finanziaria, impedendo che soggetti non vigilati operino in un settore ad alto rischio sistemico.
Quali soggetti possono legittimamente prestare servizi di pagamento al pubblico?
L'art. 114-sexies TUB riserva la prestazione professionale di servizi di pagamento a: banche, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP) autorizzati dalla Banca d'Italia, Poste Italiane S.p.A., la BCE e le banche centrali nazionali UE, oltre ad altri soggetti espressamente esentati. I servizi di pagamento rilevanti includono bonifici, pagamenti con carte, rimesse di denaro, servizi di disposizione di ordini di pagamento (PISP) e servizi di informazione sui conti (AISP) introdotti dalla PSD2. Operare al di fuori di questi soggetti autorizzati integra il reato dell'art. 131-ter.
Come si combina la pena detentiva con quella pecuniaria?
Le due pene sono congiunte: la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 2.066 a 10.329 euro si applicano cumulativamente, riflettendo la gravità che il legislatore attribuisce all'abusivismo nel settore dei servizi di pagamento. La pena detentiva può essere sospesa condizionalmente in presenza dei presupposti dell'art. 163 c.p.; la multa è soggetta alle ordinarie regole sulla conversione in caso di insolvibilità del condannato. La fattispecie si caratterizza per un disvalore sistemico che giustifica l'intervento penale rispetto alle ordinarie sanzioni amministrative ex artt. 144 ss. TUB previste invece per gli intermediari già autorizzati.
L'art. 131-ter può concorrere con altri reati?
Sì. La fattispecie può concorrere con altre figure penali: truffa (art. 640 c.p.) qualora l'attività abusiva sia accompagnata da artifici o raggiri; riciclaggio (art. 648-bis c.p.) se i flussi di pagamento gestiti illecitamente sono collegati ad attività criminose. Sul piano del concorso apparente di norme, la fattispecie penale si distingue dalle sanzioni amministrative degli artt. 144 ss. TUB, che si applicano agli intermediari già autorizzati per le violazioni delle norme di vigilanza. La L. 689/1981 trova applicazione per le sanzioni amministrative accessorie eventualmente irrogate, mentre il processo penale segue le regole del c.p.p.
Come si è evoluto il quadro sanzionatorio con la PSD2 e il pacchetto bancario europeo?
L'art. 131-ter è stato introdotto dal D.Lgs. 45/2012 in attuazione della PSD1 e ha colmato un vuoto normativo nella disciplina sanzionatoria dei pagamenti. Con la PSD2 (Direttiva 2015/2366/UE) recepita dal D.Lgs. 218/2017, il perimetro dei servizi di pagamento si è ampliato includendo i servizi digitali, i nuovi attori (PISP, AISP) e gli obblighi di Strong Customer Authentication. Il quadro è destinato a ulteriori evoluzioni con l'attuazione della CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) e con il futuro pacchetto PSD3/PSR, che rafforzeranno il coordinamento tra autorità nazionali ed europee nel contrasto all'abusivismo finanziario.