Art. 134 T.U.B. – Tutela dell’attivita’ di vigilanza bancaria e finanziaria.
In vigore dal 01/01/1994
Soppresso da: Decreto legislativo del 11/04/2002 n. 61 Articolo 8
“1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d’Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, e’ punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu’ grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre societa’ comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza e’ punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.”
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In sintesi
Struttura e ratio della norma
L'art. 134 TUB, nella sua formulazione vigente fino al 2002, proteggeva la funzione di vigilanza bancaria come interesse pubblicistico autonomo. La disposizione colpiva gli apicali di banche e intermediari vigilati (amministratori, direttori, sindaci) che ostacolavano l'esercizio dei poteri ispettivi e informativi della Banca d'Italia. La soppressione ad opera del D.Lgs. 61/2002, che ha riformato i reati societari nel codice civile, non ha eliminato la rilevanza penale delle condotte, ma le ha ricondotte a fattispecie del codice civile (artt. 2621 ss. c.c.) e del TUB stesso (art. 137 TUB per il mendacio bancario).
Fattispecie principale: false comunicazioni alla vigilanza
Il comma 1 richiedeva tre elementi: (i) la qualifica soggettiva di amministratore, direttore o membro del collegio sindacale; (ii) l'esposizione di «fatti non rispondenti al vero» nelle comunicazioni alla Banca d'Italia sulle condizioni economiche del soggetto vigilato; (iii) il dolo specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. La clausola di sussidiarietà («sempre che il fatto non costituisca reato più grave») cedeva il passo a false comunicazioni sociali aggravate o a più gravi delitti contro la pubblica amministrazione.
Fattispecie residuale: ostacolo alle funzioni di vigilanza
Il comma 2 fungeva da norma di chiusura, punendo qualsiasi condotta ostruttiva, omissione di documenti, ritardo nelle risposte, accesso negato agli ispettori, non riconducibile alle false comunicazioni. La pena minore (arresto, non reclusione) rifletteva la minore offensività di condotte che non implicavano un'attiva falsificazione informativa.
Il quadro dopo la soppressione del 2002
Dal 16 aprile 2002, le condotte già tipizzate dall'art. 134 TUB trovano collocazione in diverse norme: le false comunicazioni agli organi di vigilanza rilevano ai sensi dell'art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza); il mendacio bancario è disciplinato dall'art. 137 TUB; l'omessa comunicazione di operazioni sospette è presidiata dall'art. 39 D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio). La Cass. pen. Sez. V ha chiarito in più occasioni il rapporto tra l'art. 2638 c.c. e i reati bancari speciali, affermando la prevalenza della fattispecie speciale quando la condotta ricade nella sfera di applicazione del TUB.
Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001)
L'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 include tra i reati presupposto le false comunicazioni sociali ex art. 2638 c.c., creando una responsabilità amministrativa dell'ente bancario quando la condotta ostruttiva sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'istituto. I modelli organizzativi 231 delle banche devono pertanto prevedere presidi specifici per le comunicazioni alla vigilanza, i flussi informativi interni e la funzione di compliance.
Rilevanza nella prassi ispettiva attuale
Benché abrogata, la norma rileva per l'interpretazione sistematica del titolo VI TUB e per il coordinamento con la disciplina europea. La Direttiva CRD VI 2024/1619 rafforza i poteri investigativi delle autorità competenti e impone agli Stati membri sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per l'ostacolo alle funzioni di vigilanza, anticipando un possibile aggiornamento del quadro sanzionatorio italiano.
Domande frequenti