Art. 32 bis T.U.B. – Morte del socio.
In vigore dal 25/07/2021
Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 23 bis
“1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 2.
3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l’insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter.”
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In sintesi
Commento del professionista
L'art. 32-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cosiddetto «Decreto Sostegni-bis»), convertito in L. 17 luglio 2021 n. 106, disciplina la successione mortis causa nella partecipazione del socio della banca popolare. La norma colma un vuoto di disciplina che si era manifestato nella prassi e che, in mancanza di una previsione specifica del T.U.B., veniva gestito per via di rinvio al diritto cooperativo generale (art. 2534 c.c.) e alle clausole statutarie delle singole banche, con risultati non sempre uniformi. La codificazione legale della successione del socio popolare ha portato chiarezza e ha posto un argine ad alcune prassi statutarie restrittive che, in passato, avevano dato luogo a contenzioso significativo tra eredi di soci defunti e banche popolari. La norma si inserisce in un disegno legislativo più ampio del Decreto Sostegni-bis, che ha rafforzato il sistema bancario italiano nel post-pandemia con varie misure (rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI, moratoria sui mutui, ricapitalizzazione di Banca MPS, eccetera). L'art. 32-bis si colloca tra le misure di razionalizzazione del settore cooperativo bancario, andando a integrare il quadro normativo delle popolari minori (quelle che non sono state oggetto di trasformazione obbligatoria ex art. 29, comma 2-bis, T.U.B.) e delle BCC, alle quali la disciplina si applica per il rinvio dell'art. 37 T.U.B. Per il consulente che gestisca successioni con partecipazioni in banche popolari o BCC, la padronanza dell'art. 32-bis e del suo coordinamento con il diritto successorio generale è oggi indispensabile.Il subentro automatico degli eredi: comma 1
Il comma 1 sancisce un principio di continuità della partecipazione: in caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto. La formulazione è semplice ma di portata significativa: il subentro è automatico, opera iure successionis, non richiede atti di ammissione e non è condizionato al possesso, da parte degli eredi, dei requisiti statutari per l'ammissione a socio. Si tratta di una deroga importante rispetto al regime cooperativo generale: l'art. 2534 c.c. prevede che, in caso di morte del socio della cooperativa, gli eredi siano in linea di principio soggetti a un procedimento di ammissione, e che lo statuto possa anche prevedere lo scioglimento del rapporto sociale con il rimborso della quota. La banca popolare può dunque continuare ad annoverare gli eredi del socio deceduto come titolari della partecipazione, almeno in via temporanea, anche se questi non avessero i requisiti statutari per essere ammessi come soci a pieno titolo (residenza nella zona di operatività, esercizio di attività professionale o imprenditoriale rilevante, eccetera). La condizione di erede-titolare-della-partecipazione è una posizione giuridica peculiare, che si colloca a metà tra la qualità di socio e quella di mero detentore di azioni: gli eredi sono titolari di azioni ma non automaticamente di tutti i diritti del socio.Le opzioni degli eredi: domanda di ammissione o accertamento
Il comma 2 prima parte disciplina le possibilità di scelta degli eredi. Questi possono presentare: la domanda di ammissione a socio, se ritengono di possedere i requisiti statutari; ovvero la domanda di accertamento dell'insussistenza dei requisiti, se sono consapevoli di non poter essere ammessi e desiderano accelerare la fase di liquidazione della partecipazione. La duplice possibilità riflette la realtà pratica: spesso gli eredi sono soggetti diversi dal socio defunto per professione, residenza, interessi economici, e possono non avere alcuna volontà o capacità di assumere la qualità di socio attivo della banca. La domanda di ammissione segue il procedimento ordinario di valutazione del consiglio di amministrazione (artt. 2528 ss. c.c., applicabili in via di principio anche alle banche popolari salvo previsioni speciali). Il consiglio valuta il possesso dei requisiti statutari, la compatibilità della posizione del candidato con la natura cooperativa e con il rispetto del limite di partecipazione del 1% (art. 30, comma 2, T.U.B.), e delibera in tempi ragionevoli. L'eventuale silenzio prolungato della banca può essere oggetto di azione ex art. 2378 c.c. per la convocazione di un'assemblea straordinaria o di azione in giudizio per ottenere una decisione espressa.L'esercizio dei diritti patrimoniali nelle more
Il comma 2, seconda parte, disciplina la posizione degli eredi nelle more della decisione sull'ammissione (o in attesa di una loro stessa iniziativa). Fino al rigetto della domanda di ammissione o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute. La previsione riconosce dunque agli eredi una posizione giuridica articolata: titolari delle azioni a tutti gli effetti civilistici (con possibilità di ottenere dividendi, partecipare a riparti di riserve, fruire delle utilità economiche della partecipazione), ma non soci attivi con i diritti amministrativi (in particolare il voto in assemblea). La precisazione finale del comma 2 («fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2») è essenziale. Anche gli eredi sono soggetti al limite del 1% di partecipazione individuale. Se la successione comporta che il singolo erede venga a detenere, sommando le azioni provenienti dalla successione con quelle eventualmente già detenute, una quota superiore al limite, scatta l'obbligo di alienazione dell'eccedenza entro un anno dalla contestazione della banca, con perdita dei diritti patrimoniali maturati in difetto. La gestione delle successioni con partecipazioni rilevanti richiede dunque attenta pianificazione: divisione preventiva tra coeredi, eventuale vendita di parte delle azioni prima dell'apertura della successione, ricorso a strumenti di trust o di patto di famiglia.Il rifiuto dell'ammissione e il diritto al rimborso: comma 3
Il comma 3 disciplina l'esito del procedimento di ammissione (o dell'accertamento) negativo. Quando il consiglio di amministrazione rifiuta l'ammissione, ovvero accerta che gli eredi non possiedono i requisiti, gli eredi acquisiscono il diritto al rimborso delle azioni. La previsione codifica una soluzione di equilibrio: gli eredi non possono restare titolari indefinitamente di una partecipazione senza essere soci, ma non possono neppure perdere il valore economico delle azioni del socio defunto. Il rimborso opera come strumento di liquidazione della partecipazione, secondo criteri di valutazione coerenti con la prassi cooperativa e con le clausole statutarie. Il rinvio finale all'art. 28, comma 2-ter, è di rilievo pratico significativo. Anche per il rimborso degli eredi opera la limitazione prudenziale: la banca può rifiutare o rinviare il rimborso, in tutto o in parte e per tempo illimitato, quando ciò sia necessario per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali (CET1, Tier 1, Total Capital). Si tratta della medesima previsione che opera per il recesso del socio in caso di trasformazione (art. 31, comma 2), e che è stata oggetto della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. 99/2018) e della Corte di Giustizia UE (Adusbef, C-686/18, 2020). Per gli eredi, l'eventuale limitazione del rimborso può tradursi in una situazione di stallo prolungato, in cui essi restano titolari di azioni «illiquide», privi sia dei diritti di socio sia della possibilità di realizzare l'investimento.Il valore delle azioni: criteri di rimborso
La determinazione del valore di rimborso non è oggetto di disciplina puntuale nell'art. 32-bis, ma rinvia implicitamente ai criteri statutari e codicistici. Le banche popolari adottano di regola criteri di valorizzazione coerenti con l'art. 2545-quinquies c.c. (per le cooperative) e con la prassi delle banche cooperative: valore nominale, valore di emissione, valore patrimoniale (valore di libro), valore di mercato (se la banca ha azioni negoziate o regolarmente scambiate in mercati secondari). Per le banche popolari quotate, il valore di riferimento è di regola il prezzo di mercato; per quelle non quotate, si applicano criteri patrimoniali rettificati. La giurisprudenza in materia (Cassazione e Tribunali ordinari) ha avuto modo di precisare che i criteri di valutazione devono essere oggettivi, trasparenti, comunicati anticipatamente, e devono riflettere il valore effettivo della partecipazione. Le eventuali clausole statutarie che fissino criteri sproporzionatamente penalizzanti per gli eredi (ad esempio, rimborso solo al valore nominale quando il valore patrimoniale è significativamente superiore) possono essere oggetto di contestazione. La pratica recente (post-crisi 2015-2017) ha visto alcune banche popolari adottare criteri prudenziali stringenti, alla luce della limitazione del rimborso ex art. 28, comma 2-ter.Il coordinamento con il diritto successorio generale
L'art. 32-bis si applica nel contesto del diritto successorio italiano (artt. 456 ss. c.c.). La successione delle azioni della banca popolare segue le regole generali: trasmissione mortis causa con apertura della successione alla morte del de cuius (art. 456 c.c.); accettazione, espressa o tacita, da parte degli eredi (artt. 470 ss. c.c.); divisione tra coeredi (artt. 713 ss. c.c.). Le azioni della banca popolare costituiscono parte del compendio ereditario e sono soggette alle imposte di successione (D.Lgs. 346/1990, con franchigie e aliquote che dipendono dal rapporto di parentela). Particolare attenzione richiede la fase di comunione ereditaria: fino alla divisione, le azioni sono in comunione tra i coeredi, che esercitano i diritti collettivamente. La banca deve interloquire con il rappresentante della comunione o, in mancanza, con tutti i coeredi congiuntamente, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza in materia di trasparenza bancaria e antiriciclaggio.L'estensione alle BCC: art. 37 T.U.B.
L'art. 32-bis si applica anche alle banche di credito cooperativo in forza del rinvio operato dall'art. 37 T.U.B., che estende alle BCC le disposizioni degli artt. 28-32-bis in quanto compatibili. Per le BCC, peraltro, la disciplina della successione presenta specificità ulteriori: il limite di partecipazione individuale è ancora più stringente (l'art. 34, comma 4, T.U.B. fissa il limite a 100.000 euro, ridotto rispetto ai parametri delle popolari); la zona di competenza territoriale può rendere più difficile per gli eredi soddisfare i requisiti di ammissione (residenza, attività economica in zona); la riforma del 2016 (L. 49/2016 e D.L. 18/2016) ha creato il gruppo bancario cooperativo, che incide sulle dinamiche successorie attraverso la maggiore stratificazione organizzativa. Per le BCC, la successione di partecipazioni rilevanti è gestita prevalentemente attraverso il rimborso, con poche ipotesi di effettiva ammissione degli eredi come nuovi soci, a causa del forte ancoraggio territoriale e mutualistico della cooperativa.Profili pratici per il consulente
Per il consulente che assista una successione con partecipazioni in banche popolari o BCC, l'attenzione deve concentrarsi su quattro profili. Il primo è la tempistica della comunicazione alla banca: la morte del socio va comunicata tempestivamente, con presentazione del certificato di morte e della dichiarazione di successione (o atto di notorietà nelle ipotesi di esonero). Una comunicazione tempestiva consente di chiarire fin da subito le posizioni di tutti i coeredi e di gestire ordinatamente le opzioni dell'art. 32-bis (domanda di ammissione o di accertamento, esercizio dei diritti patrimoniali nelle more). Il secondo profilo è la pianificazione successoria preventiva: per le partecipazioni rilevanti in banche popolari, è opportuno valutare strumenti di pianificazione che consentano di evitare i tempi di stallo e i rischi di limitazione del rimborso. Possibili strumenti includono: la donazione preventiva delle azioni ai familiari dotati dei requisiti di ammissione; il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) per le imprese e per le partecipazioni rilevanti; la costituzione di trust o di società di gestione del patrimonio familiare. Ciascuno strumento ha implicazioni fiscali e civilistiche da valutare. Il terzo è la valutazione delle opzioni degli eredi: la scelta tra presentare domanda di ammissione o richiedere il rimborso dipende da diversi fattori (interesse personale degli eredi all'attività bancaria, dimensione della partecipazione, valore economico delle azioni, condizioni di rimborso effettivamente praticabili dalla banca, prospettive prudenziali della banca). La consulenza deve considerare anche profili fiscali (regime di tassazione del rimborso eventualmente plusvalente, regime di tassazione dei dividendi percepiti nelle more). Il quarto profilo riguarda il contenzioso eventuale: se la banca tarda nella decisione, rifiuta il rimborso o applica la limitazione prudenziale ex art. 28, comma 2-ter in modo sproporzionato, gli eredi possono attivare reclamo all'Arbitro Bancario Finanziario o azione giudiziaria ordinaria. La giurisprudenza mostra un contenzioso crescente sul rimborso azioni delle popolari in crisi.