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Art. 37 T.U.B. – Utili.
In vigore dal 01/01/1994
“1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita’ previste dalla legge.
3. La quota di utili che non e’ assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non e’ utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualita’.”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento del professionista
L'art. 37 del Testo Unico Bancario è la norma che traduce in regola contabile la mutualità prevalente delle banche di credito cooperativo: disciplina la destinazione degli utili netti annuali secondo un ordine che salda la solidità prudenziale (riserva legale al 70%), il sostegno al movimento cooperativo nazionale (fondi mutualistici), il dovere mutualistico-sociale (beneficenza o mutualità). La disposizione, formalmente di tre commi, è il presidio quantitativo della indivisibilità delle riserve e costituisce, insieme all'art. 35 (operatività prevalente verso i soci), il pilastro della specialità prudenziale del comparto cooperativo bancario.
Il valore pratico dell'art. 37 emerge in occasione della delibera assembleare di approvazione del bilancio: ogni BCC, dopo aver determinato l'utile netto, deve allocarlo secondo la sequenza imperativa fissata dalla norma, con margini di discrezionalità limitati alle scelte statutarie e alle facoltà residuali del comma 3. Per il consulente, la conoscenza precisa delle percentuali, dei vincoli civilistici (artt. 2512-2545-quinquiesdecies c.c., L. 59/1992, art. 12 L. 904/1977) e del regime fiscale delle riserve indivisibili è il presupposto operativo della corretta predisposizione del progetto di destinazione degli utili da sottoporre all'assemblea.
La riserva legale al 70% degli utili (comma 1)
Il comma 1 stabilisce l'obbligo per le BCC di destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale. La percentuale è radicalmente più elevata rispetto al regime ordinario delle SpA (riserva legale al 5% degli utili fino al 20% del capitale, ex art. 2430 c.c.) e segna la specialità prudenziale delle BCC: la quasi totalità degli utili confluisce in un patrimonio sociale indivisibile, alimentando la solidità patrimoniale di lungo periodo. La «riserva legale» dell'art. 37 ha natura giuridica peculiare: è una riserva indivisibile cooperativa ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c. e dell'art. 12 L. 904/1977, non distribuibile tra i soci né in costanza di società né in fase di scioglimento (in quest'ultimo caso, il patrimonio residuo va ai fondi mutualistici ex art. 2514, comma 1, lett. d, c.c.).
L'utilizzo del termine «almeno» evidenzia che la percentuale del 70% è un minimo legale: lo statuto può prevedere una destinazione più elevata, fino al 100% degli utili netti, ma non può scendere sotto la soglia. Nella prassi degli statuti tipo dei GBC ICCREA e Cassa Centrale Banca, la previsione si attesta normalmente sul 70%, garantendo margini per la rivalutazione delle azioni (entro i limiti ISTAT ex art. 7 L. 59/1992) e per gli altri impieghi residuali del comma 3. La Banca d'Italia, nelle disposizioni di vigilanza (Circolare 285/2013, Parte III, Cap. 5), monitora la coerenza delle politiche di destinazione degli utili con le esigenze di adeguatezza patrimoniale prudenziale.
I fondi mutualistici per la cooperazione (comma 2)
Il comma 2 impone la corresponsione di una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, «nella misura e con le modalità previste dalla legge». Il rinvio è alla L. 31 gennaio 1992 n. 59 («Nuove norme in materia di società cooperative»), il cui art. 11 fissa la misura della contribuzione: le società cooperative e i loro consorzi devono destinare ai fondi mutualistici una quota pari al 3% degli utili di esercizio. I fondi mutualistici sono costituiti dalle Associazioni nazionali rappresentative del movimento cooperativo (Confcooperative, Legacoop, AGCI, UNCI, UNICOOP) e impiegano le risorse per la promozione, lo sviluppo e il finanziamento di iniziative cooperative.
La contribuzione ai fondi mutualistici è strumentale al riconoscimento della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. d), c.c.: il versamento al fondo è uno dei requisiti per godere dei benefici fiscali e prudenziali della mutualità (esenzione delle riserve indivisibili dall'IRES ex art. 12 L. 904/1977 per la quota destinata a riserva indivisibile). Per le BCC, che sono cooperative a mutualità prevalente ex lege, il versamento al fondo è obbligatorio e va computato sull'intero utile netto, prima delle altre destinazioni. Il versamento avviene normalmente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, con modalità telematiche tramite i sistemi delle Associazioni nazionali di riferimento delle BCC (storicamente Federcasse, oggi nei flussi delle capogruppo dei GBC).
La quota residua e gli impieghi del comma 3
Il comma 3 disciplina la quota residua degli utili, cioè la parte che resta dopo l'accantonamento a riserva legale (almeno 70%) e il versamento ai fondi mutualistici (3%). Tale quota residua, normalmente compresa tra il 25% e il 27% degli utili, può essere alternativamente: utilizzata per la rivalutazione delle azioni (entro i limiti ISTAT fissati dall'art. 7 L. 59/1992, normalmente coincidenti con la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati); assegnata ad altre riserve (riserve statutarie, riserve facoltative, sempre con il vincolo dell'indivisibilità ex art. 2545-ter c.c.); distribuita ai soci (entro i limiti dell'art. 2514, lett. a, c.c. per le cooperative a mutualità prevalente: dividendo non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali).
La parte di quota residua non utilizzata per gli impieghi precedenti deve essere destinata a fini di beneficenza o di mutualità. Si tratta di una previsione tipicamente cooperativa, che traduce il vincolo costituzionale di funzione sociale (art. 45 Cost.) in obbligo contabile: la BCC, dopo aver soddisfatto la solidità prudenziale (riserva legale), il dovere associativo (fondi mutualistici) e gli eventuali interessi patrimoniali dei soci (rivalutazione e dividendo entro i limiti), deve impiegare quanto residua per finalità di interesse pubblico-territoriale. La beneficenza si concreta in iniziative di sostegno a soggetti deboli, organizzazioni di volontariato, enti del terzo settore, attività culturali e sociali del territorio di competenza. La mutualità si esprime in iniziative di promozione cooperativa, formazione, sostegno alle imprese del territorio.
Le BCC italiane sono storicamente protagoniste di un'imponente attività di beneficenza territoriale: i bilanci sociali del comparto evidenziano contribuzioni annuali significative a parrocchie, scuole, associazioni sportive, enti del terzo settore. Il valore strategico della disposizione consiste nel ricondurre l'attività bancaria a una funzione di restituzione al territorio, coerente con l'identità mutualistico-territoriale delle BCC.
Il regime fiscale delle riserve indivisibili
Le riserve indivisibili alimentate ai sensi dell'art. 37 godono di un regime fiscale di favore. L'art. 12 L. 16 dicembre 1977 n. 904, ancora vigente nei suoi principi, prevede l'esclusione dal reddito imponibile della parte di utili destinata a riserve indivisibili nelle cooperative a mutualità prevalente. Il D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, ha rimodulato la disciplina riducendo la quota di esclusione (per le BCC, attualmente la quota tassata ai fini IRES è del 23% degli utili destinati a riserva indivisibile, con il complemento del 77% esente). Il regime è confermato dalle successive leggi di bilancio.
La quota destinata ai fondi mutualistici ex art. 11 L. 59/1992 (3% degli utili) è interamente deducibile ai fini IRES come costo, ai sensi del comma 9 dell'art. 11. La quota destinata a beneficenza ex art. 37, comma 3, ultima parte, è anch'essa fiscalmente assimilabile a oneri di utilità sociale ex art. 100, comma 2, lett. m, TUIR, deducibile entro determinati limiti. La pianificazione fiscale della destinazione degli utili della BCC richiede dunque un coordinamento attento tra disciplina civilistica (art. 37 T.U.B., artt. 2545-ter, 2545-quinquies c.c.), disciplina cooperativa speciale (L. 59/1992, L. 904/1977), normativa fiscale (TUIR, D.L. 138/2011) e disposizioni di vigilanza prudenziale (Circ. 285/2013).
Coordinamento con la riforma del 2016 e con il gruppo bancario cooperativo
La riforma del 2016 (D.L. 18/2016 conv. L. 49/2016), pur avendo profondamente modificato la struttura organizzativa delle BCC attraverso l'introduzione obbligatoria dei GBC ex art. 37-bis T.U.B., non ha intaccato il principio dell'indivisibilità delle riserve e la disciplina dell'art. 37. Le BCC aderenti ai GBC ICCREA, Cassa Centrale Banca e Raiffeisen continuano a destinare almeno il 70% degli utili a riserva legale, a contribuire ai fondi mutualistici, a impiegare la quota residua secondo le previsioni dell'art. 37, comma 3. Le capogruppo, nel definire gli statuti tipo e le politiche di gruppo, garantiscono coerenza tra la disciplina dell'art. 37 e le esigenze prudenziali del gruppo (in particolare, i meccanismi di cross-guarantee scheme e di mutual support patrimoniale).
Sul piano dei flussi infragruppo, l'art. 37 non subisce deroghe: la BCC, anche se aderente a un GBC, mantiene la titolarità autonoma del proprio bilancio e della destinazione degli utili. Tuttavia, le politiche di dividend payout possono essere coordinate a livello di GBC nell'ambito del contratto di coesione, con eventuali limitazioni alla distribuzione di dividendi ai soci per ragioni di rafforzamento patrimoniale del gruppo. La Banca d'Italia, nelle aspettative di vigilanza, valuta la coerenza delle politiche di destinazione degli utili con i piani di adeguatezza patrimoniale prudenziale (ICAAP, ILAAP).
Il rapporto con la BRRD e con la disciplina della crisi bancaria
Le riserve indivisibili delle BCC, in quanto componente del patrimonio di vigilanza CET1, rilevano nel calcolo del capital ratio ai sensi del Regolamento UE 575/2013 (CRR). La loro qualità prudenziale è particolarmente apprezzata: trattandosi di riserve non distribuibili e di lungo periodo, costituiscono capitale di altissima qualità (going concern capital), pienamente disponibile per assorbire perdite. In ipotesi di crisi bancaria gestita ex direttiva 2014/59/UE (BRRD) recepita con D.Lgs. 180/2015, le riserve indivisibili sono soggette al meccanismo del bail-in al pari del capitale primario: l'indivisibilità tra i soci non impedisce l'assorbimento delle perdite in ottica prudenziale e di risoluzione.
Per il consulente, la conoscenza del coordinamento tra art. 37 T.U.B. e disciplina della crisi bancaria è essenziale nella gestione di operazioni straordinarie ex art. 36 T.U.B. (trasformazione in SpA conseguente all'uscita dal GBC): la trasformazione comporta la transizione del regime delle riserve indivisibili al regime ordinario delle SpA, con conseguenze fiscali e prudenziali significative.
Profili pratici per il consulente
Per il consulente che assista una BCC nella predisposizione del progetto di destinazione degli utili, l'attenzione si concentra su quattro presidi. Il primo è la corretta determinazione dell'utile netto: la base di calcolo della riserva legale e dei fondi mutualistici è l'utile netto annuale risultante dal bilancio approvato. La determinazione segue le regole contabili IAS/IFRS (per le BCC significative consolidate nei GBC) o gli standard nazionali (per le BCC che applicano i principi contabili nazionali sui bilanci individuali nei limiti normativi).
Il secondo presidio è il rispetto della sequenza imperativa: la destinazione segue l'ordine fissato dall'art. 37 (riserva legale almeno 70% → fondi mutualistici 3% → quota residua agli impieghi del comma 3). Inversioni o omissioni espongono la BCC a rilievi di vigilanza e possono pregiudicare il riconoscimento della mutualità prevalente, con conseguenze fiscali rilevanti.
Il terzo è la gestione delle limitazioni statutarie e dei vincoli BdI: lo statuto della BCC, predisposto dalla capogruppo del GBC, può prevedere percentuali più stringenti rispetto al minimo legale (esempio: 80% a riserva legale). Eventuali raccomandazioni di vigilanza della Banca d'Italia (Pillar 2) in materia di capital conservation possono imporre la non distribuzione di dividendi e l'integrale accantonamento della quota residua a riserve.
Il quarto presidio riguarda la tracciabilità della destinazione a beneficenza o mutualità: la BCC deve documentare le specifiche iniziative finanziate con la quota residua del comma 3, con delibere consiliari motivate e con un sistema di rendicontazione coerente con il bilancio sociale. La trasparenza è essenziale per la difesa del riconoscimento della mutualità prevalente in eventuali contenziosi fiscali o di vigilanza.
Domande frequenti
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