← Torna a T.U.B. - Testo Unico Bancario
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 37 ter T.U.B. – Costituzione del gruppo bancario cooperativo (1).

In vigore dal 15/04/2016

Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

“1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d’Italia:

a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 37-bis;

b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre societa’ che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

2. La Banca d’Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell’articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l’idoneita’ del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

3. A seguito dell’accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all’articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall’articolo 31, comma 1.

4. Il contratto e’ trasmesso alla Banca d’Italia, che provvede all’iscrizione del gruppo nell’albo dei gruppi. Successivamente, si da’ corso all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.”

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 5 decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016 n. 49. Vedasi anche l’art. 2 (Disposizioni attuative) del citato decreto-legge n. 18 del 2016.

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

In sintesi

  • Disciplina la procedura di costituzione del gruppo bancario cooperativo davanti alla Banca d'Italia, completando l'architettura disegnata dall'art. 37-bis
  • La banca che intende assumere il ruolo di capogruppo trasmette alla Banca d'Italia uno schema di contratto conforme all'art. 37-bis e l'elenco delle BCC e delle altre società che intendono aderire
  • La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni dell'art. 37-bis e in particolare l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto alla sana e prudente gestione
  • A seguito dell'accertamento, le BCC stipulano il contratto di coesione e adottano le necessarie modifiche statutarie, approvate con le maggioranze dell'art. 31, comma 1 (due terzi dei voti espressi)
  • Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che iscrive il gruppo nell'albo dei gruppi bancari (art. 64 T.U.B.) e dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2497-bis, comma 2, c.c.
  • Articolo introdotto dal D.L. 18/2016, art. 1, comma 5, in coordinamento con la riforma del credito cooperativo della L. 49/2016; disposizioni attuative nella Circolare 285/2013, Parte III, Capitolo 5
Commento del professionista
L'art. 37-ter del Testo Unico Bancario, introdotto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 14 febbraio 2016 n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016 n. 49), disciplina la procedura amministrativa di costituzione del gruppo bancario cooperativo. Si tratta di una norma di completamento rispetto all'art. 37-bis, che definisce gli elementi strutturali del gruppo: laddove l'art. 37-bis stabilisce «cosa» è il gruppo (composizione, contratto di coesione, garanzia in solido, poteri della capogruppo), l'art. 37-ter precisa «come» il gruppo viene costituito, attraverso un percorso scandito in quattro fasi davanti alla Banca d'Italia, con l'esito dell'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari. L'articolo si applica al momento della costituzione iniziale del gruppo (2016-2019, fase di prima attuazione della riforma) e, in modo continuativo, alle vicende successive di modifica strutturale (ingresso di nuove BCC, costituzione di sottogruppi territoriali, riassetti rilevanti del contratto di coesione). Per il consulente che assista una BCC in fase di adesione a un gruppo esistente o, in ipotesi residuali, una banca SpA candidata al ruolo di capogruppo (in caso di formazione di nuovi gruppi o di significativi riassetti, come quelli previsti per la possibile costituzione di sottogruppi territoriali ex art. 37-bis, comma 1, lett. c-bis), la padronanza dell'art. 37-ter e delle correlate disposizioni di vigilanza è il presupposto operativo dell'intera procedura.
Il presupposto: la candidatura della banca capogruppo
Il comma 1 dell'art. 37-ter prevede che la procedura sia avviata dalla banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 37-bis, comma 1, lett. a). Si tratta dunque di un'iniziativa che parte dalla candidata capogruppo, non dalle BCC aggregande, anche se nella prassi l'iniziativa nasce dal coordinamento tra una banca centrale del credito cooperativo (storicamente Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca) e le BCC che intendono aderire. La candidata capogruppo deve essere una banca SpA già autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, dotata del patrimonio netto minimo di un miliardo di euro previsto dall'art. 37-bis, comma 1, lett. a), e capace di esercitare funzioni di direzione e coordinamento. La candidata capogruppo trasmette alla Banca d'Italia due documenti: (a) uno schema di contratto di coesione conforme a quanto stabilito ai sensi dell'art. 37-bis (in particolare i commi 3 e 4, che disciplinano il contenuto minimo e la garanzia in solido); (b) un elenco delle BCC e delle altre società (società bancarie e finanziarie controllate, eventuali sottogruppi territoriali) che intendono aderire al gruppo. Lo schema di contratto è il documento centrale del progetto: deve disciplinare i poteri della capogruppo, il sistema di classificazione del rischio, i meccanismi di consultazione ex comma 3-bis dell'art. 37-bis, le clausole di adesione, recesso ed esclusione, la garanzia in solido.
L'accertamento della Banca d'Italia: comma 2
Il comma 2 dell'art. 37-ter è il cuore della procedura: la Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione. L'accertamento è un'attività istruttoria complessa, di natura tecnico-prudenziale, che la Banca d'Italia conduce con i propri Servizi di vigilanza, in coordinamento con la BCE per i profili di rilevanza nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (Reg. UE 1024/2013). L'accertamento ha due dimensioni principali. La prima è l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo: si verifica che il consolidamento delle BCC aderenti e della capogruppo dia luogo a un gruppo bancario solvibile e dotato dei requisiti prudenziali necessari (CET1, Tier 1, Total Capital Ratio, leverage ratio, liquidity coverage ratio, net stable funding ratio), e che il gruppo abbia la capacità di assorbire le perdite e di sostenere finanziariamente eventuali crisi di BCC aderenti. La seconda è l'idoneità del contratto alla sana e prudente gestione: si verifica che il contratto di coesione disciplini efficacemente i poteri della capogruppo, i meccanismi di controllo, le procedure di nomina, la garanzia in solido, in modo coerente con i principi di vigilanza prudenziale e con la disciplina europea.
La stipula del contratto e le modifiche statutarie: comma 3
Il comma 3 disciplina la fase successiva all'accertamento positivo della Banca d'Italia. A seguito dell'accertamento, le BCC stipulano con la capogruppo il contratto di coesione (nel testo definitivo eventualmente adeguato alle prescrizioni della Banca d'Italia) e provvedono alle necessarie modifiche statutarie. Lo statuto di ciascuna BCC aderente deve essere infatti adattato per recepire le clausole del contratto di coesione: previsioni sui poteri della capogruppo, regole sulla nomina degli amministratori, clausole di adesione e recesso, integrazione delle finalità mutualistiche con la logica di gruppo. Le modifiche statutarie sono approvate con le maggioranze previste dall'art. 31, comma 1, T.U.B., norma riformulata anch'essa dal D.L. 3/2015 in materia di banche popolari ma applicabile per richiamo dell'art. 37-ter alle modifiche statutarie connesse all'adesione al gruppo bancario cooperativo. Si tratta della maggioranza dei due terzi dei voti espressi, sia in prima che in seconda convocazione. In prima convocazione è richiesto anche un quorum costitutivo di almeno un decimo dei soci rappresentati. In seconda convocazione la delibera è valida con i due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero di soci intervenuti. Il calcolo opera sul voto capitario delle BCC (art. 30 T.U.B., applicabile alle BCC per il rinvio dell'art. 37): un socio, un voto.
L'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari: comma 4
Il comma 4 chiude la procedura di costituzione del gruppo. Il contratto di coesione, definitivamente stipulato e accompagnato dalle modifiche statutarie delle BCC, è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi bancari previsto dall'art. 64 T.U.B. L'iscrizione nell'albo costituisce l'atto di nascita formale del gruppo bancario cooperativo dal punto di vista della vigilanza bancaria: da quel momento il gruppo è soggetto alla disciplina dei gruppi bancari di cui al Titolo III, Capo II, T.U.B., e la capogruppo esercita pienamente i poteri di direzione e coordinamento ex art. 61 T.U.B. Successivamente all'iscrizione nell'albo, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 2, c.c. La norma codicistica prevede che le società soggette ad attività di direzione e coordinamento devono iscriversi in apposita sezione del registro delle imprese, con indicazione della società o ente che esercita la direzione e il coordinamento. L'iscrizione nel registro delle imprese ha funzione di pubblicità legale: rende opponibile a terzi la situazione di gruppo e produce gli effetti del codice civile (responsabilità della capogruppo ex art. 2497 c.c., motivazione delle decisioni ex art. 2497-ter, finanziamenti intragruppo ex art. 2497-quinquies).
Il coordinamento con l'art. 37-bis e le disposizioni di vigilanza
L'art. 37-ter va letto in stretto coordinamento con l'art. 37-bis e con le disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 37-bis, comma 7-bis, raccolte principalmente nella Circolare 285/2013, Parte III, Capitolo 5 (Banche di credito cooperativo). La Circolare 285 specifica dettagliatamente: i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo (struttura, processi di governo, controlli interni, sistemi informativi, risk management); il contenuto minimo del contratto di coesione (poteri, classificazione del rischio, sanzioni, garanzia, consultazione); le caratteristiche della garanzia in solido (modalità di calcolo, contabilizzazione, attivazione); il procedimento per la costituzione del gruppo e per l'adesione successiva di nuove BCC; i requisiti specifici dei gruppi cooperativi provinciali ex art. 37-bis, comma 1-bis. La Circolare 285 prevede, in particolare, che la Banca d'Italia conduca l'accertamento ex art. 37-ter, comma 2, secondo metodologie di valutazione articolate: analisi documentale del progetto di gruppo, valutazione consolidata della solidità patrimoniale e finanziaria, verifica della governance della capogruppo, valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali (fit and proper), assessment dei sistemi di controllo del rischio. L'istruttoria coinvolge tipicamente il Servizio Vigilanza Bancaria della Banca d'Italia, con il coordinamento dell'SSM nei casi di rilevanza europea.
L'esperienza applicativa: la costituzione di Iccrea e Cassa Centrale
La procedura dell'art. 37-ter ha trovato applicazione nel 2018-2019, fase di prima attuazione della riforma 2016. Sono stati costituiti due gruppi bancari cooperativi nazionali: Iccrea Banca SpA come capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (con sede a Roma, circa 135 BCC aderenti, attivo consolidato superiore a 150 miliardi di euro), iscritto nell'albo dei gruppi nel 2019; Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA come capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale (con sede a Trento, circa 70 BCC aderenti, attivo consolidato superiore a 80 miliardi di euro), iscritto nell'albo dei gruppi nel 2019. Le Raiffeisenkassen sudtirolesi hanno invece optato per il modello IPS ex art. 37-bis, comma 1-bis, costituendo il Raiffeisen-Landesverband Südtirol Sicherungseinrichtung. L'esperienza applicativa ha messo in evidenza diverse criticità: la lunghezza dei tempi di costituzione (per Iccrea oltre tre anni dall'avvio della procedura), la complessità dell'accertamento prudenziale soprattutto per BCC con criticità preesistenti (NPL, riassetti patrimoniali necessari), la gestione del passaggio dal regime previgente (federazioni regionali, ICCREA Holding) al nuovo regime di gruppo. Alcune BCC hanno scelto di non aderire ai gruppi e si sono trasformate in altre forme bancarie (uscita dalla forma cooperativa), oppure sono state oggetto di operazioni di concentrazione (fusioni con altre BCC del gruppo). Il riassetto ha portato la riduzione del numero complessivo di BCC italiane da oltre 350 a circa 230, con un significativo consolidamento del settore.
L'evoluzione normativa successiva: D.Lgs. 18/2018 e correttivi
L'art. 37-ter è stato oggetto di interventi correttivi successivi. Il D.Lgs. 13 dicembre 2018 n. 168 (in attuazione della L. 49/2016) e il D.L. 25 luglio 2018 n. 91 hanno integrato la disciplina della costituzione e dell'adesione al gruppo, con particolare attenzione ai casi di BCC in difficoltà che dovessero essere riassorbite attraverso operazioni straordinarie. Il D.L. 24 gennaio 2020 n. 3 e successivi interventi hanno previsto modulazioni per la fase pandemica (2020-2021), con flessibilità procedurali sulle modifiche statutarie e sulla raccolta delle adesioni. L'ultima riforma del D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 208, che ha innovato l'art. 37-bis (in vigore dal 9 gennaio 2026), ha effetti riflessi sull'art. 37-ter sotto due profili: la procedura di costituzione di sottogruppi territoriali facenti capo a una banca SpA intermedia ex art. 37-bis, comma 1, lett. c-bis, deve essere condotta attraverso la procedura dell'art. 37-ter, opportunamente adattata; le modifiche del contratto di coesione conseguenti all'introduzione delle nuove previsioni (consultazione ex comma 3-bis, autonomia BCC virtuose ex comma 3-ter) richiedono nuovi accertamenti della Banca d'Italia. Le disposizioni attuative della Banca d'Italia sono in corso di aggiornamento per recepire le innovazioni 2026.
Le adesioni successive alla costituzione del gruppo
L'art. 37-ter, pur formulato con riferimento alla fase di costituzione, si applica anche alle adesioni successive di nuove BCC a un gruppo già costituito. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 5, autorizza adesioni, rigetti, recessi ed esclusioni avendo riguardo alla sana e prudente gestione. La procedura per l'adesione di una nuova BCC è meno articolata rispetto alla costituzione originaria del gruppo (non richiede la costituzione di una nuova capogruppo né l'iscrizione di un nuovo gruppo nell'albo), ma comporta comunque la sottoscrizione del contratto di coesione esistente, l'adozione delle clausole statutarie connesse, l'integrazione della BCC nei processi di gruppo (classificazione del rischio, reporting consolidato, partecipazione alla garanzia in solido). Le BCC che intendano recedere da un gruppo bancario cooperativo (ipotesi residuale, ma giuridicamente possibile) devono seguire la procedura di autorizzazione dell'art. 37-bis, comma 5, con valutazione della Banca d'Italia sui profili prudenziali della singola banca e del gruppo. Il recesso può comportare la necessità per la BCC di trasformarsi in altra forma giuridica (SpA bancaria, banca cooperativa di altro tipo), in considerazione del fatto che le BCC che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo e che non optano per il regime IPS perdono i benefici prudenziali e operativi del modello cooperativo.
Profili pratici per il consulente
Per il consulente che assista una BCC in adesione a un gruppo esistente, una capogruppo nella gestione delle adesioni, oppure una banca SpA candidata al ruolo di capogruppo in nuovi gruppi o sottogruppi, l'attenzione deve concentrarsi su quattro profili. Il primo è la preparazione del progetto di adesione/costituzione: il dossier per la Banca d'Italia deve includere lo schema di contratto di coesione (con eventuali differenziazioni rispetto al modello standard del gruppo), l'analisi di adeguatezza patrimoniale prospettica della BCC nel contesto consolidato, l'analisi di impatto sul sistema di classificazione del rischio, la documentazione sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, il piano di adeguamento dei sistemi informativi e di reporting. Il secondo profilo è la gestione del rapporto con la Banca d'Italia: il pre-filing con il Servizio di vigilanza bancaria è essenziale (almeno 6 mesi prima della delibera assembleare), per allineare il progetto alle aspettative dell'autorità di vigilanza e gestire eventuali richieste di integrazione. Per i profili di rilevanza europea (gruppi significativi sotto vigilanza BCE), il coordinamento con l'SSM va gestito in modo strutturato. Il terzo è la preparazione delle delibere assembleari: la modifica statutaria connessa all'adesione richiede le maggioranze qualificate dell'art. 31, comma 1, T.U.B. (due terzi dei voti espressi). La preparazione dell'assemblea richiede una campagna di informazione ai soci, gestione del recesso dei soci dissenzienti, coordinamento con il sistema federativo locale. Per le BCC con base sociale ampia (migliaia di soci), la gestione assembleare è una delle dimensioni più delicate del processo. Il quarto profilo riguarda la fase post-adesione: una volta iscritto nell'albo (o entrata nel gruppo già iscritto), la BCC opera in regime di gruppo, con processi di reporting consolidato, partecipazione alla classificazione del rischio, esposizione alla garanzia in solido, sottoposizione ai poteri di direzione e coordinamento della capogruppo. La governance e l'organizzazione interna devono essere adeguate, con particolare attenzione alle interfacce con la capogruppo (flussi informativi, processi decisionali, controlli interni).
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.