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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 34 T.U.B. – Soci.

In vigore dal 16/02/2016

Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

“1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo’ essere inferiore a cinquecento (1). Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e’ posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e’ necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita’ nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio puo’ possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro.

4-bis. Lo statuto puo’ prevedere, tra i requisiti per l’ammissione a socio, la sottoscrizione o l’acquisto di un numero minimo di azioni.

5. (Comma abrogato, a decorrere dal 19 ottobre 1999, dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342).

6. Si applica l’articolo 30, comma 5.”

(1) Numero così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18. Vedasi al riguardo anche l’art. 2, comma 5 del citato decreto-legge n. 18 del 2016.

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il numero minimo dei soci di una BCC non può essere inferiore a 500; se scende sotto la soglia, la compagine va reintegrata entro un anno, pena la liquidazione (comma 1)
  • I soci devono risiedere, avere sede o operare con continuità nel territorio di competenza della banca: principio della territorialità (comma 2)
  • Vige il principio del voto capitario: ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni possedute (comma 3)
  • Nessun socio può detenere azioni di valore nominale complessivo superiore a 100.000 euro (comma 4)
  • Lo statuto può prevedere come requisito di ammissione la sottoscrizione di un numero minimo di azioni (comma 4-bis)
  • Si applica l'art. 30, comma 5, T.U.B. sulla disciplina del rifiuto dell'ammissione (comma 6) — soglia dei 500 modificata dal D.L. 18/2016
La posizione del socio nelle BCC: il cuore della mutualità prevalente

L'art. 34 del Testo Unico Bancario disciplina il regime del socio nelle banche di credito cooperativo, codificando i principi che esprimono in concreto la natura di cooperativa a mutualità prevalente della BCC: numero minimo elevato di soci (500), legame territoriale obbligatorio, voto capitario, limite quantitativo alle partecipazioni individuali, possibilità statutaria di richiedere una soglia minima di sottoscrizione per l'ammissione. La disposizione si raccorda con l'art. 33 T.U.B. (forma societaria e adesione al gruppo) e con gli artt. 35-36 T.U.B. (operatività prevalente con i soci, regime degli utili), formando il «pacchetto BCC» che ne definisce la specificità rispetto sia alle banche popolari sia alle SpA bancarie di diritto comune.

La disposizione, nella sua attuale formulazione, è stata profondamente modificata dal D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, che ha innalzato il numero minimo dei soci da 200 a 500 (comma 1), in coerenza con l'idea di una BCC «strutturalmente cooperativa» con base sociale ampia e diffusa sul territorio. Per il consulente che assista una BCC, un suo socio attuale o potenziale, o la capogruppo del gruppo bancario cooperativo, l'art. 34 è la norma operativa di riferimento per ogni decisione di ammissione, recesso, esclusione, valutazione del rispetto dei vincoli partecipativi. Il coordinamento con la disciplina cooperativa civilistica (artt. 2525 ss. c.c.) e con il principio costituzionale dell'art. 45 Cost. sulla funzione sociale della cooperazione completa il quadro interpretativo.

Comma 1: il numero minimo di 500 soci e la sanzione della liquidazione

Il comma 1 fissa il numero minimo di soci a 500 e prevede una procedura di salvaguardia: se il numero scende sotto la soglia, la compagine deve essere reintegrata entro un anno; in difetto, la banca è posta in liquidazione. Si tratta di una norma che riflette la vocazione strutturalmente cooperativa della BCC: una banca cooperativa non può sopravvivere se la base sociale si riduce al punto da renderla, di fatto, una società chiusa con pochi azionisti. Il numero di 500 (originariamente 200, elevato a 500 dal D.L. 18/2016) è stato calibrato per assicurare una base sociale ampia e diffusa, idonea a esprimere la rappresentanza mutualistica del territorio.

La sanzione della liquidazione è particolarmente grave e ha effetti pratici significativi: non si tratta di una semplice misura di rigore prudenziale, ma di una causa di scioglimento legale che opera ex lege al decorso del termine annuale di reintegrazione. La Banca d'Italia, accertato il superamento del termine senza reintegrazione, dispone l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa ex artt. 80 ss. T.U.B. La disciplina si raccorda con quella delle cooperative in generale (artt. 2545-octies, 2545-novies c.c.), che pure prevedono la riduzione del numero dei soci sotto il minimo come causa di scioglimento, ma con maggiore severità per le BCC in ragione della tutela prudenziale.

Il termine annuale per la reintegrazione è perentorio: durante il periodo, la BCC può deliberare nuove ammissioni straordinarie, lanciare campagne di ricerca soci, sollecitare l'adesione di soggetti del territorio. La capogruppo del gruppo bancario cooperativo può, in attuazione del contratto di coesione, supportare la BCC affiliata nelle operazioni di reintegrazione, eventualmente attraverso il coordinamento di iniziative tra più BCC del medesimo territorio. La perdita di soci può anche essere segnale di crisi prudenziale che meriti misure preventive, in coordinamento con il sistema di garanzia interna al gruppo.

Comma 2: il principio di territorialità

Il comma 2 stabilisce che per essere soci di una BCC è necessario «risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa». Si tratta del principio di territorialità, secondo cui solo i soggetti radicati nel territorio di competenza della BCC possono diventarne soci. Il principio si combina con quello operativo dell'art. 35 T.U.B., secondo cui la BCC deve operare prevalentemente con i propri soci e nel proprio territorio.

La territorialità soggettiva dell'art. 34, comma 2, opera su tre profili alternativi: residenza (per le persone fisiche, residenza anagrafica nel territorio di competenza); sede (per le persone giuridiche, sede legale o operativa nel territorio); operatività con carattere di continuità (criterio sostanziale, che consente di ammettere come socio chi, pur non risiedendo o avendo sede formale nel territorio, vi opera in modo stabile e continuativo, ad esempio un imprenditore con stabilimento produttivo nel territorio della BCC). La nozione di territorio di competenza è precisata dallo statuto della BCC e dalla relativa autorizzazione di Banca d'Italia, e tipicamente coincide con uno o più comuni (per le BCC più piccole), una provincia o un'area sub-regionale (per le BCC di dimensione maggiore).

L'estensione del territorio di competenza è oggetto di vigilanza prudenziale ed è disciplinata dalla Circ. 285/2013, Parte III, Capitolo 5 «Banche di credito cooperativo». Le modifiche al territorio richiedono autorizzazione, e devono essere coerenti con la capacità della BCC di operarvi efficacemente e con il principio del legame territoriale tra banca e comunità. La giurisprudenza in materia di esclusione del socio per perdita del requisito territoriale (trasferimento di residenza, cessazione dell'attività nel territorio) ha individuato criteri di gradualità: il socio che perde temporaneamente il requisito può conservare la qualità di socio se il legame con il territorio resta sostanzialmente attivo, e la decisione di esclusione spetta al consiglio di amministrazione con valutazione caso per caso.

Comma 3: il voto capitario come espressione della mutualità

Il comma 3 sancisce che «ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute». È la trasposizione, nelle BCC, del principio mutualistico del voto capitario, identico nella formulazione (ma con applicazione più rigorosa, per via dell'assenza del meccanismo di trasformazione in SpA tipico delle popolari) a quello dell'art. 30, comma 1, T.U.B. per le banche popolari. Il principio è espressione diretta dell'art. 2538, comma 2, c.c. per le cooperative, e produce nelle BCC effetti particolarmente pervasivi data la natura strutturalmente cooperativa e mutualistica di queste banche, non scalfita dalla riforma 2016 (il gruppo bancario cooperativo è una struttura di vigilanza e coordinamento, ma non incide sul principio di voto capitario nelle assemblee delle affiliate).

Sul piano della governance assembleare, il voto capitario produce conseguenze profonde. Per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (con le riserve di competenza della capogruppo ex artt. 33, comma 3, 37-bis, comma 3, e 150-ter T.U.B.), per l'approvazione del bilancio, per le modifiche statutarie, ogni socio pesa quanto un altro, indipendentemente dall'investimento patrimoniale. Questo assetto consente la partecipazione democratica della base sociale e impedisce la formazione di posizioni di controllo per via azionaria, ma può anche generare difficoltà operative quando il numero di soci è molto elevato e la partecipazione assembleare è bassa: la prassi delle BCC vede tipicamente quorum ridotti e meccanismi di delega regolati con attenzione (la delega è disciplinata in modo stringente dall'art. 2539 c.c. e dagli statuti, con limiti al numero di deleghe per socio per evitare concentrazioni occulte di potere).

Comma 4: il limite di 100.000 euro di valore nominale complessivo

Il comma 4 stabilisce che «nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro». Si tratta del limite quantitativo di partecipazione individuale, espresso in termini di valore nominale assoluto e non di percentuale (a differenza dell'art. 30, comma 2, T.U.B. per le popolari, che fissa il limite all'1% del capitale). La differenza di tecnica normativa riflette le diverse dimensioni: le popolari, anche minori, hanno tipicamente capitali di centinaia di milioni di euro, sicché il limite percentuale è più funzionale; le BCC, di dimensione locale, hanno capitali più contenuti e il limite assoluto in euro è di più immediata applicazione.

Il limite di 100.000 euro va combinato con il valore nominale dell'azione fissato dall'art. 33, comma 4, T.U.B. tra 25 e 500 euro. Ne risulta che un socio può detenere, a seconda del taglio dell'azione, tra 200 (con azioni da 500 euro) e 4.000 (con azioni da 25 euro) azioni della BCC. Il limite è assoluto e inderogabile: lo statuto non può ampliarlo oltre i 100.000 euro, mentre può ridurlo. Le sanzioni per il superamento non sono espressamente disciplinate dall'art. 34 (a differenza dell'art. 30, comma 4, T.U.B. per le popolari), ma operano i principi cooperativi generali e le previsioni statutarie, che tipicamente impongono l'alienazione delle azioni eccedenti e, in subordine, l'esclusione del socio ex art. 2533 c.c.

Il limite di 100.000 euro ha funzione antielusiva della logica cooperativa: impedisce che un piccolo gruppo di soci «pesanti» possa dominare patrimonialmente la BCC, anche in presenza del voto capitario. Combinato con il numero minimo di 500 soci e con la territorialità, il limite assicura che la BCC operi con una base sociale ampia, diffusa, equilibrata sul piano patrimoniale, in coerenza con la funzione sociale della cooperazione tutelata dall'art. 45 della Costituzione, e con la disciplina della cooperazione mutualistica ex L. 13 maggio 1986 n. 152 sulle società di mutuo soccorso e cooperative.

Comma 4-bis e 6: la soglia minima di sottoscrizione e il rinvio all'art. 30, comma 5

Il comma 4-bis prevede la facoltà per lo statuto di richiedere, come requisito di ammissione, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni. Si tratta di una previsione che consente alla BCC di selezionare i soci sulla base di una soglia minima di impegno patrimoniale, evitando l'ammissione di soci puramente «simbolici» con una sola azione. La soglia, fissata dallo statuto, deve comunque essere ragionevole e proporzionata alla finalità di selezione, non potendosi tradurre in una barriera che frustri il principio cooperativo della porta aperta.

Il comma 6 rinvia all'art. 30, comma 5, T.U.B., che disciplina il diniego di ammissione: il consiglio di amministrazione, deliberando il rifiuto, deve motivarne le ragioni e comunicarle all'interessato. Quest'ultimo può, entro 30 giorni, chiedere il riesame al collegio dei probiviri (organo interno previsto dallo statuto delle BCC). La disciplina del diniego ha funzione di garanzia: impedisce che il consiglio di amministrazione operi arbitrariamente nella selezione dei soci, e assicura un controllo sulla coerenza delle decisioni con i requisiti oggettivi previsti dal T.U.B. e dallo statuto (territorialità, soglia minima, assenza di cause ostative).

Profili pratici per il consulente

Per il consulente che assista una BCC, l'art. 34 impone un'attenzione costante su quattro profili. Il primo è il monitoraggio continuo del numero dei soci: la BCC deve disporre di processi interni adeguati a tracciare la base sociale e a intervenire tempestivamente in caso di riduzione che si avvicini alla soglia critica dei 500. La capogruppo del gruppo bancario cooperativo, attraverso il sistema di monitoraggio di gruppo (art. 37-bis T.U.B.), riceve flussi informativi regolari sull'andamento della compagine sociale di ciascuna affiliata.

Il secondo profilo è la verifica della territorialità in sede di ammissione, recesso ed esclusione: il consiglio di amministrazione deve istruire correttamente la posizione di ciascun socio rispetto al requisito della residenza, sede o operatività continuativa nel territorio. Le decisioni vanno motivate e documentate, anche in vista di eventuali ricorsi al collegio dei probiviri o, in seconda battuta, all'autorità giudiziaria ordinaria. Il terzo profilo è il controllo del limite quantitativo di 100.000 euro: la BCC deve disporre di sistemi informatici che tracciano le partecipazioni individuali, anche tenendo conto delle operazioni mortis causa, donazioni, fusioni di soci-imprese.

Il quarto profilo riguarda l'esercizio del voto in assemblea: la rappresentanza democratica della base sociale, garantita dal voto capitario, è il presidio costituzionale (art. 45 Cost.) della funzione mutualistica della BCC. La gestione delle deleghe, l'organizzazione delle assemblee separate per le BCC con molti soci (art. 2540 c.c.), la verbalizzazione delle deliberazioni, la trasparenza informativa pre-assembleare costituiscono altrettanti ambiti in cui la qualità della governance della BCC si misura giorno per giorno. La giurisprudenza consolidata della Cassazione in materia di società cooperative ha più volte ribadito l'esigenza di rigore procedurale, anche in considerazione del fatto che la BCC opera con il risparmio del pubblico ex art. 11 T.U.B. e che la tutela dei depositanti richiede una governance trasparente e ordinata.

Domande frequenti

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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