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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 32 T.U.B. – Utili.

In vigore dal 01/01/1994

“1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, e’ destinata a beneficenza o assistenza.”

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In sintesi

  • Le banche popolari devono destinare almeno il 10% degli utili netti annuali a riserva legale (comma 1)
  • La quota residua, non assegnata ad altre riserve, ad altre destinazioni statutarie o distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza (comma 2)
  • L'aliquota del 10% è rafforzata rispetto al regime ordinario delle SpA (5% ex art. 2430 c.c.), in coerenza con la natura prudenziale dell'attività bancaria
  • L'art. 32 si raccorda con gli artt. 2545-quater e 2545-octies c.c. (regime cooperativo degli utili) e con la Circ. 285/2013 di Banca d'Italia sui fondi propri
  • La destinazione obbligatoria a beneficenza incarna la vocazione sociale-territoriale della banca popolare, eredità della tradizione cooperativa
  • Dopo la riforma D.L. 3/2015, la disposizione resta operativa solo per le popolari «minori» con attivo entro 8 miliardi
Inquadramento sistematico: gli utili come banco di prova della natura cooperativa
L'art. 32 del Testo Unico Bancario disciplina la destinazione degli utili netti annuali delle banche popolari, codificando un regime speciale che combina esigenze prudenziali (rafforzamento del patrimonio attraverso la riserva legale) e tradizione mutualistica (destinazione della quota residua a beneficenza o assistenza). La disposizione, all'apparenza scarna nella sua articolazione in due soli commi, costituisce in realtà uno snodo fondamentale per comprendere la specificità della banca popolare rispetto sia alla SpA bancaria di diritto comune (artt. 2433 ss. c.c.) sia alle banche di credito cooperativo (artt. 33-37 T.U.B.), che hanno invece un regime ancor più stringente di accantonamento utili (art. 37 T.U.B.). L'art. 32 si colloca nel Capo IV del Titolo II del T.U.B., dedicato alle banche popolari, e va letto in stretto coordinamento con gli artt. 28-31 T.U.B. sui caratteri strutturali della popolare, nonché con la disciplina civilistica generale delle società cooperative (artt. 2511-2545-octiesdecies c.c.). Per il consulente che assista una banca popolare o un suo amministratore, l'interpretazione e l'applicazione corretta dell'art. 32 rilevano sia in sede di redazione del bilancio (corretto computo della riserva legale obbligatoria) sia in sede di assemblea (delibere di destinazione utili, individuazione delle iniziative di beneficenza), sia infine ai fini della vigilanza prudenziale esercitata dalla Banca d'Italia, che vigila sul rispetto effettivo degli obblighi di accantonamento e di destinazione.
Comma 1: l'accantonamento obbligatorio del 10% a riserva legale
Il primo comma impone alle banche popolari di destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali alla riserva legale. La previsione costituisce un rafforzamento rispetto al regime ordinario dell'art. 2430 c.c., che fissa al 5% l'aliquota di accantonamento obbligatorio per le società per azioni, e si giustifica in ragione della peculiare esigenza prudenziale del settore bancario: una banca, in quanto raccoglie risparmio tra il pubblico ex art. 11 T.U.B., deve disporre di un patrimonio robusto a garanzia della stabilità sistemica e della tutela dei depositanti. L'aliquota raddoppiata rispetto al diritto comune è una scelta legislativa che attraversa tutto il T.U.B., con un'intensità crescente: 10% per le popolari, 70% per le BCC ex art. 37 T.U.B., quale soglia minima inderogabile. L'espressione «almeno» del comma 1 chiarisce che il 10% costituisce la soglia minima inderogabile: lo statuto può prevedere una percentuale superiore, mentre non può ridurla. La delibera di approvazione del bilancio e di destinazione degli utili che ometta l'accantonamento del 10% sarebbe affetta da nullità per violazione di norma imperativa (art. 2379 c.c., applicabile in via analogica), con conseguente possibilità di impugnazione da parte di qualunque interessato e con la responsabilità degli amministratori che hanno proposto la delibera ex artt. 2392 ss. c.c. La giurisprudenza consolidata della Cassazione, in tema di società cooperative, ha più volte ribadito il carattere imperativo delle norme sull'accantonamento obbligatorio degli utili, escludendo la rinunciabilità anche per via di clausola compromissoria o di rinuncia individuale dei soci. Il calcolo dell'aliquota si effettua sugli utili netti annuali, ossia sull'utile di esercizio risultante dal bilancio approvato, al netto delle imposte e di ogni altra componente sottratta dal risultato netto. Non rilevano, ai fini del calcolo, le riserve preesistenti o le plusvalenze iscritte a patrimonio netto in via diretta. La riserva legale così alimentata concorre alla composizione del Common Equity Tier 1 ex CRR (Reg. UE 575/2013) e contribuisce al rispetto dei coefficienti patrimoniali di vigilanza, integrandosi nel quadro prudenziale armonizzato europeo (CRD IV/V/VI, Reg. UE 2024/1623).
Comma 2: la destinazione residuale a beneficenza o assistenza
Il secondo comma stabilisce che «la quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza». Si tratta di una previsione di portata sistematica notevole, che codifica la vocazione sociale-territoriale della banca popolare, eredità della tradizione cooperativa ottocentesca da cui le popolari hanno tratto origine (cooperative di credito di Luzzatti, banche popolari raiffeisen). La norma opera in via residuale: dopo aver soddisfatto l'accantonamento del 10% a riserva legale, le destinazioni statutarie (riserve straordinarie, riserve speciali, fondi specifici previsti dallo statuto), e le eventuali distribuzioni ai soci sotto forma di dividendo, l'eventuale residuo deve essere destinato a finalità di beneficenza o assistenza. L'individuazione delle iniziative beneficiarie è rimessa alla discrezionalità dell'organo amministrativo, sotto la vigilanza dell'assemblea: si tratta di una scelta che le banche popolari italiane hanno tradizionalmente esercitato a favore di iniziative del territorio di riferimento (sostegno a enti culturali, fondazioni museali, associazioni sportive, parrocchie, opere di assistenza sociale, borse di studio, ricerca medica). La banca popolare, attraverso il canale dell'art. 32, comma 2, opera in concreto come fattore di sviluppo della comunità territoriale, integrando, senza confondersi, la funzione tipica delle fondazioni di origine bancaria (D.Lgs. 153/1999). L'obbligatorietà della destinazione residua a beneficenza o assistenza ha rilevanza pratica significativa: anche quando l'assemblea decide di non distribuire dividendi e di non costituire ulteriori riserve, l'utile residuo non può essere lasciato indefinito o accantonato a generico fondo di disponibilità, ma deve trovare destinazione tipizzata. La verifica della corretta destinazione rientra nel perimetro del controllo del collegio sindacale (art. 2403 c.c.) e, per le banche, anche nei controlli interni della funzione di compliance ex Circ. 285/2013 Parte I, Titolo IV, Capitolo 3.
Il coordinamento con la disciplina cooperativistica civilistica
L'art. 32 T.U.B. si inserisce nel sistema più ampio della disciplina cooperativistica del codice civile. Le banche popolari sono cooperative non a mutualità prevalente (l'art. 28 T.U.B. esclude espressamente l'applicazione degli artt. 2512 e 2513 c.c.), ma restano comunque soggette alle norme cooperative generali, in particolare gli artt. 2545-quater (riserve indivisibili) e 2545-quinquies (limiti alla distribuzione di utili). La specialità del T.U.B. consiste nel rafforzamento dell'aliquota di accantonamento e nell'introduzione della destinazione residua a beneficenza, che non trova un'identica previsione nel diritto comune cooperativo. L'art. 2545-quater c.c. dispone che, qualunque sia il tipo di cooperativa, una quota degli utili netti annuali deve essere destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (oggi nella misura del 3%, gestiti dalle centrali cooperative riconosciute, come Coopfond, Fondosviluppo, General Fond). Questo obbligo si cumula con quello dell'art. 32 T.U.B.: le banche popolari devono dunque destinare il 10% a riserva legale (T.U.B.) e il 3% ai fondi mutualistici (c.c.), e operare le ulteriori destinazioni statutarie e residue prima di poter distribuire utili ai soci. Il risultato è un regime di cumulo prudenziale che limita la distribuzione di dividendi e che incarna la natura mista, cooperativa e bancaria, della popolare.
Profili di vigilanza prudenziale e di solvibilità
La riserva legale alimentata ex art. 32, comma 1, costituisce, insieme al capitale sociale e alle altre riserve patrimoniali, la base del Common Equity Tier 1 (CET1) della banca, ossia la componente di patrimonio di vigilanza di più elevata qualità ex art. 26 CRR. La Banca d'Italia, nell'ambito della vigilanza prudenziale microprudenziale (e, per le banche significative, in collaborazione con il Meccanismo di Vigilanza Unico, MVU, ex Reg. UE 1024/2013), verifica che l'accantonamento avvenga regolarmente e che il patrimonio di vigilanza sia idoneo a coprire i rischi assunti. Per le banche popolari, in particolare quelle minori che restano soggette all'art. 32, la consistenza della riserva legale può essere determinante per il rispetto dei requisiti combinati di capitale (CET1 ratio, Tier 1 ratio, Total Capital ratio), nonché per il rispetto delle riserve di conservazione del capitale e anticicliche (artt. 128 ss. CRD V). L'omesso o insufficiente accantonamento configura non solo violazione civilistica, ma anche infrazione prudenziale sanzionabile ai sensi del Titolo VIII T.U.B. (artt. 144 ss.).
L'impatto della riforma D.L. 3/2015 sull'ambito applicativo
La riforma del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito in L. 33/2015), che ha imposto la trasformazione obbligatoria in SpA alle banche popolari con attivo consolidato superiore a 8 miliardi di euro, ha drasticamente ridotto l'ambito di applicazione dell'art. 32. Le popolari maggiori che si sono trasformate (Banco BPM, BPER, Credito Valtellinese, UBI prima dell'incorporazione in Intesa Sanpaolo) hanno cessato di essere soggette al regime cooperativo, e con esso al regime degli utili dell'art. 32: dal momento dell'iscrizione della delibera di trasformazione, si applicano gli artt. 2430 e 2433 c.c. e la disciplina generale delle SpA bancarie. Restano oggi sotto il regime dell'art. 32 le popolari minori, una decina di banche locali-regionali (Banca Popolare di Sondrio fino alla trasformazione del 2024, Banca Popolare Pugliese, Banca Popolare del Frusinate, Banca Popolare del Lazio, Banca Popolare Etica, alcune popolari trentine, abruzzesi, lucane). Per queste banche l'art. 32 conserva piena operatività e rappresenta un vincolo strutturale alla politica di distribuzione degli utili e al rapporto con il territorio.
Profili pratici e di redazione del bilancio
Per il consulente che assista una banca popolare nell'iter di approvazione del bilancio e di destinazione degli utili, l'art. 32 impone una sequenza ordinata di verifiche. Anzitutto, occorre verificare il corretto calcolo dell'utile netto annuale nel rispetto dei principi contabili applicabili (IAS/IFRS per le banche significative, oppure Provv. Banca d'Italia 27 dicembre 2024 per le altre, in continuità con il Provv. 22 dicembre 2005 e successive integrazioni). In secondo luogo, occorre predisporre la delibera assembleare di destinazione che rispetti l'ordine: 10% a riserva legale, eventuali destinazioni statutarie, 3% ai fondi mutualistici cooperativi ex art. 2545-quater c.c., distribuzione ai soci, destinazione residua a beneficenza o assistenza. In sede di redazione della nota integrativa, è opportuno illustrare con chiarezza la sequenza di destinazioni e i criteri di scelta delle iniziative beneficiarie, anche ai fini della rendicontazione non finanziaria (D.Lgs. 254/2016, oggi sostituito dalla Direttiva CSRD 2022/2464/UE e dal D.Lgs. 125/2024 di recepimento) che impegna le banche a rappresentare l'impatto sociale e territoriale della propria attività. La beneficenza ex art. 32, comma 2, costituisce uno degli indicatori più diretti del contributo della banca popolare al benessere della comunità locale, e va valorizzata anche in chiave reputazionale e di compliance ESG. Da ultimo, per gli amministratori della banca popolare, è essenziale ricordare che ogni decisione in materia di destinazione utili è soggetta al dovere di diligenza professionale ex art. 2392 c.c., con onere di motivazione adeguato per le scelte di beneficenza più rilevanti (ad esempio quando la quota residua supera importi significativi). L'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di responsabilità degli amministratori bancari richiede che le decisioni sulla destinazione degli utili siano supportate da un'istruttoria documentata, non solo per quanto attiene alla riserva legale (la cui imperatività è chiara) ma anche per la scelta delle iniziative beneficiarie, che, pur discrezionali, devono essere coerenti con la vocazione territoriale della banca e con gli obiettivi statutari.
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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