Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 128 duodecies T.U.B. – Disposizioni procedurali .

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

“1. Per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l’elenco dei dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 128-novies, comma 1, l’ostacolo alle attività ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l’Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato;

b) la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

1-bis. L’organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all’ articolo 1 , comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all’articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 128-quater, comma 7-bis ne dà comunicazione alla Banca d’Italia per l’adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849 .

1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l’Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità;

c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;

e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l’Organismo;

g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.

h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

1-quater. L’Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l’intenzione dell’agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell’Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all’autorità competente dell’altro Stato membro; la comunicazione all’autorità competente comprende l’indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l’agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L’Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all’articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all’autorità competente dell’altro Stato membro.

1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull’operatività transfrontaliera di cui all’articolo 128-novies.1, l’Organismo informa i soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L’informazione è fornita prima dell’avvio dell’operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2.

1-sexies. L’Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:

a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall’Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;

b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine;

c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo unico e dell’ articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ; se il destinatario dell’ordine non pone termine alla violazione, l’Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;

d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all’autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

e) informare l’autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l’autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell’agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l’ordinato funzionamento dei mercati, l’Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all’ABE; l’Organismo può chiedere alla Banca d’Italia di ricorrere all’ABE ai sensi dell’articolo 6, comma 4;

f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell’ articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 .

1-septies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d’Italia, le forme e le modalità con le quali l’Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies.

Abrogato [ 2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. ]

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività;

b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

c) cessazione dell’attività;

c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall’Organismo degli agenti e mediatori (OAM) per l’adempimento tardivo, nonché delle altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi .

Abrogato [ 3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d’Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l’efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore. ]

4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attività di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell’articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare, nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

6. L’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

In sintesi

  • L'Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM) applica sanzioni graduate agli iscritti per violazioni degli obblighi di aggiornamento, norme di settore, obblighi informativi e ostacolo ai controlli.
  • Le sanzioni vanno dal richiamo scritto alla sanzione pecuniaria (fino al 10% del fatturato per persone giuridiche), dalla sospensione fino a un anno alla cancellazione dall'elenco.
  • Per le sanzioni gravi verso i punti di contatto centrale (ex D.Lgs. 231/2007), l'OAM dà comunicazione alla Banca d'Italia per i provvedimenti di competenza.
  • Nella determinazione della sanzione, l'OAM considera circostanze aggravanti e attenuanti: gravità, durata, capacità finanziaria, cooperazione, precedenti violazioni e misure correttive adottate.
  • L'OAM gestisce le comunicazioni transfrontaliere per agenti e mediatori che operano in altri Stati UE, coordinandosi con le autorità competenti estere.
Indice dei contenuti

Il sistema sanzionatorio dell'OAM per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

L'art. 128-duodecies TUB, nella versione vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, disciplina il regime sanzionatorio applicato dall'Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM) nei confronti degli iscritti ai propri elenchi, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, per le violazioni delle norme che regolano il rispettivo settore. La norma si inserisce nel quadro della vigilanza di secondo livello esercitata dalla Banca d'Italia attraverso l'OAM, organismo di diritto privato dotato di poteri pubblicistici ai sensi degli artt. 128-ter e ss. TUB.

Le fattispecie sanzionabili

Il comma 1 individua le condotte sanzionabili, che comprendono: (a) inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale continuo (formazione obbligatoria); (b) violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia; (c) mancata o tardiva comunicazione di informazioni o documenti richiesti dall'OAM, incluso l'elenco dei dipendenti e collaboratori ex art. 128-novies, comma 3; (d) mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori ex art. 128-novies, comma 1; (e) ostacolo alle attività ispettive o di controllo; (f) mancata ottemperanza alle sanzioni già irrogate. La tassonomia delle fattispecie riflette i principali rischi di condotta nel settore della distribuzione del credito al consumo.

La scala sanzionatoria graduata

Le sanzioni previste dalla norma seguono una scala di gravità crescente: (a) richiamo scritto, per le violazioni meno gravi; (a-bis) sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro per le persone fisiche, e da 1.000 euro fino al 10% del fatturato per le persone giuridiche, con possibilità di elevare la sanzione fino al doppio del vantaggio ottenuto qualora questo superi il massimale ordinario; (b) sospensione dall'esercizio dell'attività da 10 giorni a un anno; (c) cancellazione dagli elenchi ex artt. 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2 TUB, misura di massima gravità che preclude l'esercizio dell'attività. Si applica il principio del concorso di violazioni: chi con un'azione od omissione viola più disposizioni soggiace alla sanzione della violazione più grave, aumentata fino al triplo.

I criteri di commisurazione della sanzione

Il comma 1-ter introduce, in linea con i principi elaborati dall'EBA nelle sue Linee guida in materia di sanzioni, un catalogo non esaustivo di circostanze che l'OAM deve considerare nella determinazione della sanzione: (a) gravità e durata della violazione; (b) grado di responsabilità; (c) capacità finanziaria del responsabile; (d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate; (e) pregiudizi cagionati a terzi; (f) livello di cooperazione con l'OAM; (g) precedenti violazioni; (h) potenziali conseguenze sistemiche; (i) misure correttive adottate successivamente alla violazione. L'inclusione delle misure correttive tra i criteri di commisurazione incentiva l'autore della violazione ad adottare rimedi tempestivi, in una logica di proporzionalità e deterrenza.

La disciplina transfrontaliera: comunicazioni per l'operatività UE

I commi 1-quater e 1-quinquies regolano il flusso di comunicazioni tra l'OAM e le autorità competenti degli altri Stati membri dell'UE quando un agente in attività finanziaria o un mediatore creditizio intende operare in un altro Stato membro nell'ambito dei contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI TUB (credito ai consumatori). L'OAM deve trasmettere all'autorità estera, entro un mese dalla ricezione della comunicazione dell'iscritto, le informazioni rilevanti sull'agente, inclusa l'indicazione delle banche o degli intermediari su mandato dei quali opera. Il comma 1-quinquies disciplina simmetricamente l'informazione ai soggetti esteri che intendono operare in Italia.

La vigilanza sui soggetti transfrontalieri e le sanzioni per violazioni antiriciclaggio

Il comma 1-bis prevede un meccanismo di coordinamento rafforzato in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 da parte dei punti di contatto centrale: l'OAM comunica tali violazioni alla Banca d'Italia, che adotta i provvedimenti di propria competenza, ivi compresi quelli previsti dall'art. 48, paragrafo 4 della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio). Il comma 1-sexies attribuisce infine all'OAM poteri ispettivi diretti nei confronti dei soggetti transfrontalieri, inclusa la facoltà di richiedere informazioni, documenti e procedere ad audizioni.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali sanzioni può irrogare l'OAM a un agente in attività finanziaria che non rispetta gli obblighi di formazione?

L'art. 128-duodecies, comma 1, TUB prevede una scala sanzionatoria graduata: dal richiamo scritto alla sanzione pecuniaria (da 500 a 5.000 euro per persone fisiche), dalla sospensione fino a un anno fino alla cancellazione dall'elenco OAM. Per la mancata formazione, la sanzione tipicamente applicata è il richiamo scritto o la sanzione pecuniaria, a seconda della gravità e della reiterazione.

Come viene calcolata la sanzione pecuniaria per una società di mediazione creditizia?

Per le persone giuridiche, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis, TUB va da 1.000 euro fino al 10% del fatturato. Se il vantaggio ottenuto con la violazione supera tale massimale, la sanzione può essere elevata fino al doppio del vantaggio conseguito. In caso di violazioni plurime o concorrenti, si applica la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Un mediatore creditizio può operare in Francia o Germania? Quali adempimenti deve seguire?

Sì, ai sensi dei commi 1-quater e 1-quinquies dell'art. 128-duodecies TUB. Il mediatore deve comunicare all'OAM l'intenzione di operare in un altro Stato UE; l'OAM trasmette entro un mese le informazioni rilevanti all'autorità competente dello Stato ospitante. Per attività diverse da quelle soggette alla disciplina transfrontaliera del credito ai consumatori, l'OAM informa il soggetto estero delle condizioni applicabili in Italia entro due mesi.

Cosa succede se un agente in attività finanziaria viola ripetutamente gli obblighi antiriciclaggio?

In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007, l'art. 128-duodecies, comma 1-bis, TUB prevede che l'OAM comunichi la violazione alla Banca d'Italia, che può adottare i provvedimenti di propria competenza ai sensi dell'art. 48, paragrafo 4 della Direttiva (UE) 2015/849. La sanzione può includere la cancellazione dall'elenco OAM.

Se subisco una sanzione dell'OAM, posso contestarla? Ci sono strumenti di ricorso?

Le sanzioni dell'OAM sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo competente. Non è previsto il ricorso all'ABF ex art. 128-bis TUB per le sanzioni OAM, che riguardano i rapporti tra l'Organismo e gli iscritti, non le controversie tra clienti e intermediari. La Banca d'Italia esercita una vigilanza di secondo livello sull'OAM e può essere destinataria di segnalazioni in caso di irregolarità nell'esercizio dei poteri sanzionatori.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.