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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 bis T.U.B. – Risoluzione delle controversie.

In vigore dal 14/04/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

“1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialita’ dello stesso e la rappresentativita’ dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita’, l’economicita’ della soluzione delle controversie e l’effettivita’ della tutela.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.

3-bis. La Banca d’Italia, quando riceve un esposto da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica all’esponente la possibilita’ di adire i sistemi previsti dal presente articolo.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Adesione obbligatoria all'ABF: i soggetti vigilati dell'art. 115 T.U.B. (banche, intermediari finanziari ex art. 106, IP, IMEL, BancoPosta) aderiscono obbligatoriamente a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela: il sistema italiano è l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
  • Disciplina secondaria: i criteri di svolgimento del procedimento, la composizione dell'organo decidente, l'imparzialità e la rappresentatività sono fissati con delibera CICR su proposta della Banca d'Italia (delibera CICR 29/07/2008 n. 275 e Provv. BdI 12/12/2011 e successive modifiche)
  • Procedura rapida ed economica: il ricorso all'ABF costa al cliente 20 euro (rimborsati se vince), si svolge su base documentale, dura mediamente 6-7 mesi e si conclude con una decisione motivata non vincolante per il cliente
  • Coordinamento con la mediazione civile: il comma 3 fa salva la disciplina della mediazione civile obbligatoria ex art. 5 c. 1-bis del D.Lgs. 28/2010: il ricorso all'ABF sostituisce il tentativo obbligatorio di mediazione
  • Tutela amministrativa BdI: la Banca d'Italia, ricevuto un esposto, indica all'esponente la possibilità di adire l'ABF (comma 3-bis) e usa le statistiche dei ricorsi per orientare l'attività di vigilanza sulla trasparenza
  • Sette Collegi territoriali: l'ABF opera attraverso sette Collegi territoriali (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo) e un Collegio di coordinamento per le questioni di massima
Inquadramento: la giustizia stragiudiziale del settore bancario
L'art. 128-bis T.U.B., introdotto dalla legge sul risparmio (Legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 29) e successivamente affinato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 (recepimento direttiva 2013/11/UE ADR), istituisce il fondamento legislativo dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Si tratta del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clientela e intermediari bancari e finanziari italiani, o operanti in Italia in libera prestazione o con succursale, istituito per offrire al cliente uno strumento rapido, economico ed effettivo di tutela. L'ABF è il punto di approdo di una traiettoria europea iniziata con la Raccomandazione 98/257/CE e proseguita con la direttiva 2013/11/UE sull'ADR (Alternative Dispute Resolution) per il consumo e con il regolamento (UE) 524/2013 sull'ODR (Online Dispute Resolution). L'art. 128-bis è quindi norma di sistema, raccordata con l'art. 141 c. 4 lett. b) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) che qualifica l'ABF come organismo ADR di settore.
Comma 1: l'adesione obbligatoria dei soggetti dell'art. 115
Il comma 1 impone ai soggetti elencati all'art. 115 T.U.B. di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. L'art. 115 individua il perimetro soggettivo della disciplina di trasparenza: banche, intermediari finanziari iscritti nell'Albo unico ex art. 106, IP (istituti di pagamento), IMEL (istituti di moneta elettronica), BancoPosta, fondazioni bancarie residue, soggetti UE operanti in libera prestazione e in regime di succursale. L'adesione è obbligatoria: l'inadempimento espone l'intermediario a sanzioni amministrative ex art. 144 T.U.B. e a misure di vigilanza ex art. 53. Nell'ordinamento italiano l'unico sistema riconosciuto ex art. 128-bis è l'ABF, amministrato dalla Banca d'Italia.
Comma 2: la disciplina secondaria CICR-BdI
Il comma 2 rimette al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure e della composizione dell'organo decidente. La regola garantisce quattro principi:
  • imparzialità: i membri dell'organo decidente sono designati da soggetti terzi (Banca d'Italia, associazioni degli intermediari, associazioni dei consumatori, Consiglio Nazionale Forense, Consigli Notarili) e operano in piena indipendenza, con regole stringenti su incompatibilità e conflitti di interesse;
  • rappresentatività: nei collegi sono rappresentate le componenti del mercato (intermediari, clientela) in modo bilanciato;
  • rapidità: il procedimento si svolge su base documentale, senza udienza orale, con termini brevi (in genere decisione entro sei mesi dal completamento dell'istruttoria);
  • economicità: il contributo a carico del cliente è di 20 euro (rimborsati se il ricorso è accolto anche solo parzialmente), non è necessaria la difesa tecnica.
La disciplina di dettaglio è contenuta nella delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 275 e nel Provvedimento Banca d'Italia del 12 dicembre 2011 («Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari»), più volte aggiornato, in particolare con il Provv. BdI 18 giugno 2016 e con il Provv. BdI 22 dicembre 2017 che hanno ampliato il valore della soglia di competenza fino a 200.000 euro, e con il Provv. BdI 23 giugno 2020 sulle competenze del Collegio di coordinamento. Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha allineato la disciplina alla direttiva ADR 2013/11/UE.
Struttura organizzativa: sette Collegi territoriali e il Coordinamento
L'ABF opera attraverso sette Collegi territoriali: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo. Ogni Collegio è composto da cinque membri: il presidente (giurista di comprovata esperienza nominato dalla Banca d'Italia), due membri designati dalla Banca d'Italia, un membro designato dalle associazioni degli intermediari, un membro designato dalle associazioni dei consumatori. Il riparto di competenza tra i Collegi segue il domicilio del cliente al momento della proposizione del ricorso (criterio di prossimità). Sopra le decisioni dei Collegi territoriali opera il Collegio di coordinamento, competente per le questioni di particolare importanza o sulle quali si registrano orientamenti difformi: una funzione analoga a quella delle Sezioni Unite di legittimità, finalizzata a garantire l'uniformità interpretativa.
L'ambito di competenza dell'ABF
L'ABF è competente per le controversie aventi a oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo VI del T.U.B. (trasparenza), del Titolo II per gli aspetti di vigilanza, della disciplina dei servizi di pagamento (D.Lgs. 11/2010 di recepimento PSD1, poi D.Lgs. 218/2017 di recepimento PSD2). Sono escluse le controversie relative a servizi di investimento (di competenza dell'ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob ex art. 32-ter T.U.F.) e quelle aventi a oggetto beni o servizi diversi da quelli bancari. Sul piano del valore, l'ABF decide:
  • per la richiesta di pagamento di una somma: fino a 200.000 euro;
  • per la richiesta di accertamento di un diritto (es. accertamento di un'estinzione anticipata di mutuo, di nullità parziale di una clausola): senza limite di valore.
Sul piano temporale, l'ABF si occupa di fatti accaduti nei sei anni precedenti alla proposizione del ricorso. Il ricorso è precluso se per la stessa controversia sono già pendenti procedure giurisdizionali o di mediazione civile, o se sull'oggetto si è già formato giudicato; il ricorrente deve avere preventivamente presentato reclamo scritto all'intermediario e avere atteso 60 giorni senza risposta soddisfacente.
Natura della decisione e meccanismo reputazionale
La decisione dell'ABF non è un lodo arbitrale (nonostante il nome): non è vincolante per le parti, non ha forza esecutiva, non preclude alle parti l'accesso alla giurisdizione ordinaria. La sua effettività si fonda su un meccanismo reputazionale: l'intermediario che non si conforma a una decisione di accoglimento viene pubblicato sul sito dell'ABF (lista degli intermediari inadempienti), con conseguenze significative sull'immagine e sull'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Il tasso storico di adesione spontanea alle decisioni di accoglimento è superiore al 90% (dati ABF, relazioni annuali).
Comma 3: coordinamento con la mediazione civile
Il comma 3 fa salvo l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (oggi comma 1-bis a seguito delle modifiche del D.Lgs. 149/2022 di attuazione della riforma Cartabia): per le materie bancarie, finanziarie e assicurative la mediazione civile è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il ricorso all'ABF sostituisce il tentativo obbligatorio di mediazione: chi ha esperito il procedimento ABF è quindi legittimato ad adire direttamente il giudice ordinario senza ulteriore passaggio mediativo. Il comma precisa altresì che le disposizioni dei commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento: ricorso al giudice ordinario, azione di classe ex art. 140-bis Codice del Consumo, mediazione facoltativa, conciliazione paritetica.
Comma 3-bis: la collaborazione tra esposti BdI e ABF
Il comma 3-bis, aggiunto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37, codifica una prassi consolidata: quando la Banca d'Italia riceve un esposto da parte di un cliente, indica all'esponente la possibilità di adire l'ABF. L'esposto in sé non è un ricorso, non istruisce un procedimento di accertamento individuale: serve a fornire alla vigilanza una segnalazione che può orientare l'attività ispettiva e i provvedimenti generali. La canalizzazione verso l'ABF garantisce al cliente l'attivazione del rimedio individuale appropriato.
Il valore sistematico delle pronunce ABF
Le decisioni dell'ABF, pur non vincolanti come precedente, costituiscono un corpus interpretativo di grande rilievo. Sono integralmente pubblicate sul sito istituzionale (arbitrobancariofinanziario.it), sono indicizzate per tema e per norma, e sono ampiamente citate dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito. In materie tecniche, calcolo del TAEG, applicazione del principio Lexitor sull'estinzione anticipata ex art. 125-sexies, anatocismo bancario, valuta, ius variandi ex art. 118, l'orientamento ABF spesso anticipa o consolida quello della Cassazione. Il Collegio di coordinamento ha una funzione paragonabile a quella delle Sezioni Unite per la compattezza ermeneutica del sistema.
Evoluzione storica e prospettive di riforma
L'ABF ha avviato le proprie attività il 15 ottobre 2009, dopo l'introduzione dell'art. 128-bis nel T.U.B. ad opera della legge sul risparmio (L. 262/2005) e l'emanazione della delibera CICR 275/2008. La struttura iniziale prevedeva tre Collegi territoriali (Milano, Roma, Napoli), poi ampliati a sette nel 2016 per fronteggiare l'aumento esponenziale dei ricorsi: oltre 27.000 ricorsi nell'anno 2019, in larga parte legati al filone Lexitor sulla retrocessione dei costi up-front in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo, a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE C-383/18 dell'11 settembre 2019 (poi recepita nell'art. 125-sexies T.U.B. con il D.L. 73/2021 e con la nuova formulazione dell'art. 25 della direttiva CCD2). Il volume complessivo si è in seguito normalizzato grazie all'effetto deflattivo della normativa primaria. Sul versante dei servizi di pagamento, l'ABF è competente anche per le controversie relative all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2), recepita con D.Lgs. 218/2017, in particolare per le contestazioni sulle operazioni non autorizzate (phishing, frodi su carte e bonifici istantanei), sulla strong customer authentication (SCA), sui servizi di informazione sui conti (AISP) e di disposizione di ordini di pagamento (PISP). Il regolamento (UE) 524/2013 ODR consente inoltre ai consumatori europei di avviare la procedura ABF anche tramite la piattaforma europea di risoluzione delle controversie online, qualora la controversia abbia carattere transfrontaliero. Il futuro recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti finanziari a distanza (D.Lgs. 212/2025, in vigore dal 10 gennaio 2026) e l'entrata in piena applicazione della CCD2 (direttiva 2023/2225) dal 20 novembre 2026 amplieranno il perimetro di tutela, rendendo ancora più rilevante il ruolo dell'ABF come presidio extragiudiziale di prossimità.
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.