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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 128 quater decies T.U.B. – Ristrutturazione dei crediti.

In vigore dal 18/12/2010 con effetto dal 18/11/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 11

Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

“1. Per l’attivita’ di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita’ finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.”

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In sintesi

  • Le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria OAM per attività di consulenza e gestione dei crediti in fase di ristrutturazione e recupero.
  • L'operatività degli agenti in questo ambito è consentita solo successivamente alla costituzione dell'OAM (art. 128-undecies TUB).
  • La norma delimita l'ambito di utilizzo degli agenti alle sole attività strumentali alla ristrutturazione del debito, non alla concessione originaria del credito.
  • Il riferimento all'elenco di cui all'art. 128-quater, co. 2 garantisce che gli agenti impiegati abbiano i requisiti OAM.
  • La disposizione si inserisce nel quadro della riforma degli intermediari del credito del D.Lgs. 141/2010.

Art. 128-quaterdecies TUB: agenti in attività finanziaria e ristrutturazione dei crediti

L'articolo 128-quaterdecies del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 141/2010 con effetto dal 18 novembre 2010, disciplina uno specifico utilizzo degli agenti in attività finanziaria nel contesto della gestione stragiudiziale dei crediti deteriorati: la consulenza e la gestione dei crediti ai fini della loro ristrutturazione e recupero.

La norma e il suo ambito applicativo

Il testo dell'articolo è essenziale: le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco OAM (art. 128-quater, comma 2) per svolgere attività di consulenza e gestione dei crediti finalizzate alla loro ristrutturazione e recupero. L'operatività è condizionata alla previa costituzione dell'OAM, ciò che ha consentito di individuare con certezza i soggetti abilitati.

La norma non disciplina la concessione del credito, che resta attività riservata a banche e intermediari autorizzati, bensì la fase successiva alla sua erogazione, quando il credito è già in essere e occorre gestire situazioni di difficoltà del debitore. Questo è lo spazio in cui può operare l'agente in attività finanziaria come soggetto ausiliario della banca o dell'intermediario creditore.

La ristrutturazione del debito nel sistema bancario italiano

Il tema della ristrutturazione dei crediti ha assunto rilevanza crescente nel sistema bancario italiano, specialmente all'indomani della crisi finanziaria del 2008-2012 e dell'emergere del problema dei crediti deteriorati (NPL, non-performing loans). La possibilità di avvalersi di agenti qualificati per la gestione e la ristrutturazione dei crediti consente alle banche di esternalizzare parte dell'attività a soggetti vigilati e regolamentati, mantenendo comunque il controllo sulle operazioni.

L'agente in attività finanziaria che opera in questo contesto svolge un ruolo di intermediario operativo: non è il soggetto che decide la ristrutturazione (la decisione resta alla banca), ma fornisce consulenza, assiste il debitore nella comprensione delle opzioni disponibili, e gestisce i rapporti tra le parti nel processo di rinegoziazione. Questo ruolo richiede competenze specifiche, che la formazione e la valutazione OAM contribuiscono a garantire.

Il requisito dell'iscrizione OAM

Il rinvio all'elenco di cui all'art. 128-quater, comma 2 non è formale: garantisce che l'agente incaricato soddisfi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa, abbia superato l'apposito esame abilitante e sia sottoposto alla vigilanza dell'OAM. In questo modo, il legislatore ha assicurato che anche per questa funzione specifica, più tecnica e delicata rispetto alla promozione di prodotti creditizi ordinari, operino soggetti qualificati e controllati.

Va sottolineato che l'art. 128-quaterdecies non attribuisce agli agenti poteri dispositivi: essi non possono autonomamente concludere accordi di ristrutturazione vincolanti per la banca, né accettare pagamenti parziali a saldo del debito. Queste decisioni restano di competenza esclusiva dell'intermediario creditore, che si avvale dell'agente come ausiliare qualificato nel processo negoziale e consulenziale.

Rapporto con altre norme della sezione

L'art. 128-quaterdecies va letto in collegamento con l'art. 128-quinquies (requisiti degli agenti), l'art. 128-novies (responsabilità per i collaboratori) e l'art. 128-undecies (OAM). La sezione del TUB dedicata agli agenti e ai mediatori creditizi forma un sistema coerente, in cui ciascuna norma delimita un aspetto specifico dell'attività, dei requisiti soggettivi o del regime di vigilanza.

In particolare, la responsabilità solidale prevista dall'art. 128-novies, comma 4, si applica anche alle attività svolte ai sensi dell'art. 128-quaterdecies: se l'agente o un suo collaboratore cagiona danni al debitore nell'ambito dell'attività di consulenza/gestione per la ristrutturazione, l'iscritto risponde solidalmente con il collaboratore. Questa garanzia è essenziale in un contesto in cui il debitore si trova spesso in una posizione di debolezza contrattuale.

Contesto normativo: D.Lgs. 141/2010 e riforma del credito al consumo

La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 141/2010, che ha attuato in Italia la Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori e ha contestualmente riformato l'intera disciplina degli intermediari del credito non bancari. La riforma ha sostituito il precedente sistema degli elenchi generali (art. 106 e 107 TUB) con un quadro più articolato, in cui agenti e mediatori operano in un perimetro regolamentare definito, sotto la vigilanza di un organismo dedicato (l'OAM) che risponde a sua volta alla Banca d'Italia.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.