Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 128 quinquies T.U.B. – Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attivita’ finanziaria.
In vigore dal 17/10/2012
Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 11
Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.
“1. L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) requisiti di onorabilita’ e professionalita’, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilita’, anche a coloro che detengono il controllo;
d) lettera soppressa;
e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall’articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.
1-bis. L’efficacia dell’iscrizione e’ condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attivita’ derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.
2. La permanenza nell’elenco e’ subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis, all’esercizio effettivo dell’attivita’ e all’aggiornamento professionale.”
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In sintesi
Art. 128-quinquies TUB, Requisiti per l’iscrizione degli agenti in attività finanziaria
L’articolo 128-quinquies del Testo Unico Bancario stabilisce i requisiti di accesso all’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), come introdotto dalla riforma operata dal D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010.
Il sistema dell’elenco OAM
L’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 128-quater, comma 2, è condizione necessaria per l’esercizio professionale dell’attività di agente in attività finanziaria. L’OAM gestisce questo elenco sotto la vigilanza della Banca d’Italia, verificando che i soggetti richiedenti possiedano i requisiti previsti dalla norma.
Requisiti per le persone fisiche
Il comma 1, lett. a) richiede per le persone fisiche:
Requisiti per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Le società e gli altri enti che intendono operare come agenti in attività finanziaria devono possedere (comma 1, lett. b), c), e)):
La polizza RC professionale: condizione di efficacia dell’iscrizione
Il comma 1-bis introduce un elemento fondamentale: l’efficacia dell’iscrizione nell’elenco OAM è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale. La polizza deve coprire i danni arrecati nell’esercizio dell’attività, derivanti sia da condotte proprie dell’agente sia da condotte di terzi del cui operato l’agente risponde a norma di legge.
La polizza deve essere mantenuta per tutta la durata dell’iscrizione, pena la perdita dell’efficacia della stessa.
I requisiti di permanenza nell’elenco
Il comma 2 stabilisce che la permanenza nell’elenco richiede, in aggiunta al mantenimento dei requisiti iniziali e della polizza RC:
Coordinamento con la riforma CCD2
La disciplina dei requisiti degli agenti si inserisce nel quadro normativo definito dal D.Lgs. 141/2010 e dal D.Lgs. 207/2024 (recepimento CCD2), che hanno progressivamente innalzato gli standard di professionalità e onorabilità richiesti agli intermediari del credito al consumo, in linea con la Direttiva europea 2023/2225/UE.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Quali sono i requisiti principali per iscriversi all’elenco OAM come agente finanziario?
Per le persone fisiche: cittadinanza UE (o equiparata) con domicilio in Italia, requisiti di onorabilità (assenza di condanne ostative) e professionalità attestata dal superamento dell’esame OAM. Per le società: sede in Italia, oggetto sociale conforme, requisiti patrimoniali e organizzativi, onorabilità degli esponenti aziendali.
È obbligatoria la polizza assicurativa per gli agenti in attività finanziaria?
Sì, il comma 1-bis dell’art. 128-quinquies TUB prevede che l’efficacia dell’iscrizione nell’elenco OAM sia condizionata alla stipula di una polizza RC professionale. La polizza deve coprire i danni derivanti da condotte proprie dell’agente e di terzi di cui l’agente risponde per legge.
Un agente finanziario iscritto può restare nell’elenco OAM anche se smette di lavorare?
No. Il comma 2 dell’art. 128-quinquies prevede che la permanenza nell’elenco OAM richieda l’esercizio effettivo dell’attività. Un agente che cessa di operare perde il diritto alla permanenza. È inoltre richiesto l’aggiornamento professionale continuo.
I requisiti di onorabilità si applicano solo all’agente persona fisica o anche ai dirigenti della società?
Anche ai dirigenti della società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti di onorabilità e professionalità si applicano agli esponenti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. I soli requisiti di onorabilità si estendono inoltre ai soggetti che detengono il controllo della società agente.
Cosa succede se un agente perde uno dei requisiti dopo l’iscrizione?
L’OAM procede alla cancellazione dall’elenco. La permanenza nell’elenco è subordinata al mantenimento di tutti i requisiti previsti dai commi 1 e 1-bis. La cancellazione comporta la cessazione del diritto a esercitare l’attività riservata di agente in attività finanziaria.