Commi 85-97 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Rottamazione Riscossione
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026; comunicazione AdER entro il 30 giugno 2026; prima rata entro il 31 luglio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 86 demanda all’Agenzia delle entrate-Riscossione la pubblicazione, entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge, del modello telematico e delle relative modalità di trasmissione della dichiarazione di adesione. Atteso provvedimento attuativo AdER (presumibilmente direttoriale) entro fine gennaio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. . Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma
83. . Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. . Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 86, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. . Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma
86. . Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. . A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli e articoli 28-ter 48-bis del decreto del Presidente ;della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 g) si applica la disposizione di cui all’ , convertito, conarticolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 modificazioni, dalla , ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributivalegge 21 giugno 2017, n. 96 (DURC), di cui al , pubblicato nelladecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. . Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 82 nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area. . Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. . Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86: a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della ;Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. . La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento: a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento. . Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della , o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II elegge 27 gennaio 2012, n. 3 III, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al , con ladecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione. . Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 , dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 siaprile 1992, n. 285 applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, , e quelli di cui all’della legge 24 novembre 1981, n. 689 articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica , e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’29 settembre 1973, n. 602 articolo 17 del decreto legislativo .13 aprile 1999, n. 112
Norme modificate da questi commi
- Art. 38 DPR 600/73 Accertamento (comma 85): I carichi rottamabili nascono spesso da accertamenti d’ufficio e in rettifica delle persone fisiche
- Art. 39 DPR 600/73 Accertamento (comma 85): Accertamenti analitici e induttivi sui redditi d’impresa: cristallizzano i ruoli oggetto di rottamazione
- Art. 43 DPR 600/73 Accertamento (comma 85): Termini di decadenza dell’accertamento: presupposto dei carichi definibili 2000-2023
- Art. 65 CCII (comma 96): Composizione delle crisi da sovraindebitamento: carichi includibili nella rottamazione ex comma 96
- Art. 84 CCII (comma 96): Concordato preventivo: il decreto di omologazione può falcidiare i carichi rottamati
- Art. 57 CCII (comma 96): Accordi di ristrutturazione: tempi e modalità di pagamento dei carichi falcidiati
- Art. 306 Codice Procedura Civile (comma 87): Estinzione del processo per rinuncia: schema applicato ai giudizi tributari oggetto di rottamazione
- Art. 53 Costituzione (comma 90): Capacità contributiva: la rottamazione costituisce eccezione alla regola di pagamento integrale
- Art. 202 Codice della Strada (comma 97): Pagamento in misura ridotta delle multe: ambito intersecato dal comma 97 sul perimetro ridotto
- Art. 1 D.Lgs. 231/07 AML (comma 93): Adeguata verifica del cliente AdER nei pagamenti rottamazione tracciati
In sintesi
Il cuore operativo della rottamazione-quinquies
I commi da 85 a 97 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) costituiscono il regolamento operativo della rottamazione-quinquies introdotta in via di principio dal comma 82. Mentre i commi 82-84 stabiliscono il perimetro oggettivo (carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023) e l’impianto economico (versamento del solo capitale e delle spese esecutive, con esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio), i tredici commi qui in esame costruiscono la procedura passo per passo: come l’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) mette a disposizione i dati, come e quando il debitore aderisce, quali effetti sospensivi scattano, come si paga, quando e come si decade. Per il professionista che assiste il contribuente, questi commi rappresentano la checklist operativa da seguire scrupolosamente, perché un singolo passo mancato (es. la rinuncia ai giudizi del comma 87, oppure il mancato rispetto della soglia minima di rata del comma 92) può far saltare l’intero beneficio.
Comma 85: la trasparenza sui carichi definibili
Il primo passaggio è di tipo informativo. L’agente della riscossione deve rendere disponibili nell’area riservata del proprio sito istituzionale i dati necessari a individuare i carichi definibili. La norma riprende la prassi già consolidata con le rottamazioni precedenti (D.L. 119/2018, art. 3; D.L. 146/2021, art. 3-bis; L. 197/2022, art. 1, commi 231-252) e introduce una garanzia di conoscibilità preventiva: il debitore deve poter sapere, prima di aderire, esattamente quali ruoli rientrano nel perimetro del comma 82. In sede di assistenza, il commercialista o il difensore tributario deve accedere all’area riservata con SPID/CIE/CNS del cliente e scaricare il prospetto carichi; va incrociato con l’estratto di ruolo per intercettare eventuali ruoli non ancora visibili (frequente disallineamento, già rilevato dalla circolare AdER 1/2023). Il dato è essenziale per quantificare l’esborso effettivo e simulare il piano di rate.
Commi 86 e 88: la dichiarazione di adesione
Il 30 aprile 2026 è il termine ultimo per presentare la dichiarazione, esclusivamente per via telematica, sul modello che AdER pubblica entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 20 gennaio 2026, ferma restando la pubblicazione operativa che storicamente avviene a febbraio). La dichiarazione è integrabile sempre entro il 30 aprile 2026 (comma 88): il debitore può aggiungere ulteriori carichi o modificare la scelta della rateazione, evitando la presentazione di più istanze separate. Nel modello il debitore sceglie il numero di rate nei limiti dell’art. 83 (rateazione fino a 54 mensilità in 9 anni). La scelta è vincolante: una volta perfezionata la definizione con il pagamento della prima rata, il piano non è modificabile.
Comma 87: rinuncia ai giudizi e inefficacia delle sentenze
È la disposizione più insidiosa sul piano contenzioso. Il debitore che ha giudizi pendenti sui carichi inclusi nella dichiarazione si impegna a rinunciarvi. La presentazione di copia della dichiarazione comporta la sospensione del giudizio nelle more del pagamento della prima rata; il perfezionamento effettivo della definizione si realizza con tale versamento e l’estinzione è dichiarata d’ufficio dal giudice, su istanza del debitore, di AdER o dell’ente creditore. Conseguenza dirompente: le sentenze di merito non passate in giudicato perdono efficacia. Questo significa che, se il contribuente aveva vinto in primo grado o in appello una controversia tributaria, la rinuncia rinuncia anche al beneficio del giudicato favorevole. Il consulente deve quindi valutare attentamente, caso per caso, se la rottamazione conviene rispetto al prosieguo del giudizio: dove la sentenza favorevole è già passata in giudicato il problema non si pone (il giudicato resta intangibile); dove invece pende l’impugnazione dell’Ufficio, la rottamazione consolida il debito residuo. Sul piano sistematico la disposizione è coerente con quanto già previsto dall’art. 6 del D.L. 119/2018 e dall’art. 1, comma 236, L. 197/2022.
Comma 89: il calcolo del «già versato»
Per quantificare il debito residuo da rottamare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e a titolo di spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella. Tutto il resto (sanzioni, interessi di mora, aggio già pagati) non si scomputa: è come se fosse perso. Il comma chiarisce un aspetto pratico cruciale: chi, per effetto di pagamenti parziali pregressi, ha già integralmente coperto la quota «capitale + spese» deve comunque presentare dichiarazione per beneficiare degli effetti della definizione (stralcio sanzioni e interessi). Senza dichiarazione, AdER continuerà a perseguire il debito residuo per intero.
Comma 90: irripetibilità del già versato
Le somme già versate, a qualsiasi titolo e anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. La regola, costante in tutte le rottamazioni, blinda l’Erario contro richieste di restituzione di sanzioni o interessi pagati prima dell’adesione. La giurisprudenza di legittimità sull’analoga disposizione del D.L. 193/2016 ha confermato che si tratta di principio inderogabile (Cass., orientamento consolidato sul tema della irripetibilità).
Comma 91: il pacchetto di sospensioni
È il cuore protettivo della procedura. Dalla presentazione della dichiarazione e relativamente ai soli carichi definibili oggetto della stessa: (a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; (b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni in essere; (c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (quelli già iscritti restano); (d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; (e) non possono proseguire le esecuzioni già avviate, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; (f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter (compensazione con rimborsi) e 48-bis (blocco pagamenti PA sopra 5.000 euro) del DPR 602/1973; (g) per il rilascio del DURC (D.M. lavoro 30 gennaio 2015) si applica l’art. 54 D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017, che equipara il debitore in rottamazione al contribuente regolare. Quest’ultimo punto è strategico per le imprese che lavorano con la PA: la sola presentazione della dichiarazione «sblocca» il DURC e la possibilità di partecipare a gare e di incassare crediti pubblici.
Comma 92: la comunicazione di AdER e la soglia minima di rata
Entro il 30 giugno 2026, AdER comunica al debitore l’importo complessivo dovuto, l’ammontare delle singole rate e le scadenze. La rata non può essere inferiore a 100 euro: vincolo che limita la rateizzazione spinta su micro-debiti. La comunicazione è resa disponibile nell’area riservata se la dichiarazione è stata presentata telematicamente, coerentemente con la digitalizzazione integrale della procedura.
Commi 93 e 94: modalità di pagamento ed effetti
Il pagamento si effettua tramite domiciliazione bancaria, moduli precompilati scaricabili dal sito AdER o agli sportelli (comma 93). Il comma 94 specifica due effetti rilevanti: (a) al 31 luglio 2026 le dilazioni preesistenti sospese ex art. 91, lett. b) sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973; (b) il pagamento della prima o unica rata estingue le procedure esecutive precedentemente avviate (salvo primo incanto già positivo). La revoca automatica delle dilazioni preesistenti è un punto critico: chi era in piano ordinario ex art. 19 perde la rateazione storica e deve confidare integralmente sulla nuova procedura.
Comma 95: la decadenza
La definizione decade in tre ipotesi: (a) mancato/insufficiente versamento dell’unica rata; (b) di due rate, anche non consecutive, del piano dilazionato; (c) dell’ultima rata del piano. Effetti della decadenza: riprendono i termini di prescrizione e decadenza, il recupero prosegue a cura di AdER, i versamenti già effettuati sono acquisiti come acconto sull’intero importo originario del carico (non sul ridotto post-rottamazione). È una regola più severa rispetto al passato: nelle precedenti rottamazioni bastava il mancato pagamento di una sola rata; qui la soglia è portata a due, ma il vincolo dell’ultima rata costringe a tenere alta l’attenzione fino alla fine.
Comma 96: sovraindebitamento e crisi d’impresa
Possono essere inclusi nella definizione anche i carichi affidati ad AdER che rientrano in procedimenti instaurati ex L. 27 gennaio 2012, n. 3 (sovraindebitamento, ora confluita nel Codice della crisi) o ex parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14): si tratta della composizione negoziata, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Il debitore può pagare il debito anche falcidiato, con tempi e modalità previsti dal decreto di omologazione. La norma armonizza la rottamazione con i piani concordati e con le procedure di sovraindebitamento, evitando il paradosso di un piano omologato che convive con un’esecuzione AdER autonoma. È ponte importante con il CCII (artt. 65-83 sul sovraindebitamento, artt. 84 ss. sul concordato).
Comma 97: codice della strada
Per le sanzioni amministrative del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) irrogate dalle amministrazioni statali, la rottamazione opera in modo ridotto: lo stralcio non investe la sanzione principale, ma solo gli interessi (compresi quelli ex art. 27, sesto comma, L. 689/1981, semestrali; e quelli ex art. 30 DPR 602/1973, di mora) e l’aggio ex art. 17 D.Lgs. 112/1999. La ratio è che la sanzione del codice della strada ha funzione afflittiva specifica, e una sua riduzione integrale rischierebbe di svuotarne la finalità deterrente. Resta da capire, in sede attuativa, come AdER ricalcolerà gli interessi sulle multe già cartolarizzate.
Coordinamento con DPR 600/1973, DPR 602/1973 e CCII
Il blocco 85-97 si intreccia con tre corpi normativi presenti sul sito. Sul versante accertamento (DPR 600/1973), gli atti che generano i ruoli definibili nascono da accertamenti d’ufficio e in rettifica (artt. 38-43 DPR 600); la rottamazione interviene a valle, sul versante della riscossione del cristallizzato. Sul fronte riscossione (DPR 602/1973) il rinvio è esplicito agli artt. 19, 28-ter, 48-bis e 30, oltre che alle procedure esecutive (artt. 49 ss.). Sul versante crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), il comma 96 apre il dialogo tra rottamazione e procedure di regolazione della crisi.
Indicazioni operative per il professionista
(1) Estrarre subito dall’area riservata AdER l’elenco carichi definibili; (2) censire i giudizi pendenti e simulare il costo-opportunità della rinuncia; (3) per le imprese in difficoltà, coordinare con eventuali procedure CCII; (4) calibrare le rate sopra la soglia 100 euro e calendarizzare i pagamenti con margine per non incorrere nella decadenza ex comma 95; (5) per chi lavora con la PA, attivare immediatamente la richiesta DURC dopo la dichiarazione.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — L’impresa con DURC bloccato e ricorso pendente
Tizio S.r.l. ha tre cartelle AdER per IVA e contributi (2018-2021) per complessivi 180.000 euro: 110.000 di capitale, 45.000 di sanzioni, 22.000 di interessi e 3.000 di aggio. L’impresa ha già versato 35.000 euro in piano di rateazione ex art. 19 DPR 602/1973. Sulla cartella IVA 2020 pende un ricorso in Corte di Giustizia tributaria di primo grado, con udienza fissata a luglio 2026. Tizio S.r.l. partecipa a gare pubbliche e ha il DURC irregolare. Soluzione: aderisce alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026, includendo tutti e tre i carichi. Calcola il dovuto: 110.000 (capitale) + 3.000 (spese esecutive) – 35.000 (già versato a titolo di capitale) = 78.000 euro. Sceglie le 54 rate massime (~1.444 euro/mese). Dalla presentazione della dichiarazione: (a) il DURC si sblocca grazie al richiamo all’art. 54 D.L. 50/2017 nel comma 91, lett. g); (b) il ricorso viene sospeso e si estinguerà con il pagamento della prima rata (entro il 31 luglio 2026); (c) la dilazione ex art. 19 sui carichi rottamati si revoca automaticamente al 31 luglio 2026. Attenzione: con la rinuncia al ricorso, l’eventuale annullamento dell’accertamento IVA non è più ottenibile; Tizio S.r.l. deve valutare se le chances di vittoria giustificano il rischio. Nel caso, il consulente raccomanda l’adesione per certezza fiscale e sblocco operativo.
Caso pratico 2 — Il debitore in concordato CCII e le multe
Caio è titolare di una ditta individuale in concordato preventivo omologato (CCII) nel 2025, con piano di pagamento al 40% del passivo non privilegiato. Tra i debiti omologati figurano: 25.000 euro di cartelle AdER (capitale IRPEF + sanzioni + interessi); 8.000 euro di multe stradali del Comune di Milano cartolarizzate nel 2022 (4.500 di sanzione, 2.800 di interessi, 700 di aggio). Sul fronte CCII (comma 96): Caio aderisce alla rottamazione per i 25.000 euro di carichi fiscali; pagherà il 40% del capitale (quota falcidiata da decreto di omologazione) ai sensi del piano concordatario, con la sospensione delle azioni esecutive ex comma 91. Sul fronte multe (comma 97): la rottamazione non si applica perché il comma 97 menziona le sole sanzioni irrogate da amministrazioni dello Stato, mentre le multe comunali esulano. Il consulente segnala a Caio che, se ci fossero state multe statali (es. polizia stradale), la riduzione avrebbe coperto solo i 2.800 di interessi e i 700 di aggio, lasciando intatti i 4.500 di sanzione principale.
Domande frequenti
Entro quando va presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione-quinquies?
Il termine perentorio è il 30 aprile 2026. La dichiarazione si presenta esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposito modulo che l’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) pubblica nella propria area riservata entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Nella stessa dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate entro il limite di 54 mensilità previsto dal comma 83. Fino al 30 aprile 2026 la dichiarazione resta integrabile (comma 88): si possono aggiungere ulteriori carichi o modificare la rateazione. Dopo tale data nessuna ulteriore istanza può essere presentata e i carichi non inclusi proseguono nel normale recupero da parte di AdER.
Cosa succede se ho un giudizio tributario pendente sul carico che voglio rottamare?
Il comma 87 impone al debitore di rinunciare al giudizio. La presentazione di copia della dichiarazione comporta la sospensione del processo fino al versamento della prima rata; con il pagamento, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione. Attenzione: l’estinzione travolge le sentenze di merito non passate in giudicato, anche se favorevoli al contribuente. Il giudicato già formato resta invece intangibile. Prima di aderire occorre quindi una valutazione costi-benefici: se la sentenza di primo o secondo grado è favorevole e l’Ufficio non ha più chances credibili, conviene proseguire il giudizio; se invece l’esito è incerto, la rottamazione blinda il risparmio su sanzioni e interessi.
Quante rate posso saltare prima di decadere dalla rottamazione?
Il comma 95 prevede la decadenza in tre casi: (a) mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata, se scelta; (b) di due rate, anche non consecutive, del piano dilazionato; (c) dell’ultima rata del piano. La regola è più severa di quanto sembri: anche due rate sparse nel corso dei nove anni di dilazione massima fanno saltare l’intero beneficio. In caso di decadenza i versamenti effettuati restano acquisiti, ma come acconto sull’importo originario del carico (capitale + sanzioni + interessi pieni), non sul ridotto post-rottamazione. Riprendono inoltre i termini di prescrizione e decadenza e AdER può riavviare il recupero forzato.
I miei carichi rientrano in una procedura di sovraindebitamento o concordato CCII: posso rottamarli lo stesso?
Sì, il comma 96 lo prevede espressamente. Possono essere inclusi nella definizione i carichi affidati ad AdER nell’ambito di procedure ex L. 3/2012 (sovraindebitamento, ora trasfusa nel Codice della crisi) e nelle procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione disciplinate dal D.Lgs. 14/2019 (CCII), parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III. In tal caso il debitore può pagare l’importo anche falcidiato nei tempi e con le modalità previsti dal decreto di omologazione. Va però coordinata l’istanza con il professionista che segue la procedura concorsuale per evitare disallineamenti tra piano omologato e definizione AdER.
La rottamazione vale anche per le multe del codice della strada?
Solo parzialmente. Il comma 97 chiarisce che per le sanzioni amministrative del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) irrogate dalle amministrazioni dello Stato, la rottamazione si applica limitatamente: lo stralcio investe gli interessi (incluse le maggiorazioni semestrali ex art. 27 L. 689/1981 e gli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973) e l’aggio di riscossione (art. 17 D.Lgs. 112/1999). La sanzione principale (l’importo della multa originaria) resta invece dovuta integralmente. La logica è conservare la funzione afflittiva della sanzione stradale, evitando che la rottamazione la svuoti di significato deterrente. Il vantaggio resta significativo per multe risalenti, dove interessi e aggio possono superare la sanzione base.