Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 76/2014 – Mediazione obbligatoria e spese: questioni reiterate inammissibili

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    Con l’ordinanza n. 76 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, perché identiche ad altre già respinte, le questioni sull’art. 9, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012 sollevate ancora una volta dal Tribunale di Nocera Inferiore.

    Di cosa si tratta

    La disposizione censurata riguardava la disciplina transitoria collegata alla mediazione civile obbligatoria e ai relativi profili di spese processuali. Il medesimo Tribunale aveva già sollevato più volte questioni dal contenuto sostanzialmente identico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore aveva nuovamente impugnato l’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione, riproponendo questioni già oggetto di precedenti ordinanze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, già respinte con le ordinanze n. 115, n. 217 e n. 261 del 2013 per difetto di motivazione sulla rilevanza e per la mancata indicazione coerente delle ragioni della violazione dei numerosi parametri invocati.

    Il principio

    La riproposizione di questioni identiche, già dichiarate inammissibili per gli stessi vizi di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza, conduce a una nuova declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono state respinte?

    Perché identiche ad altre già dichiarate inammissibili nel 2013, viziate da carenze di motivazione sulla rilevanza e sui parametri costituzionali invocati.

    Cosa significa «riuniti i giudizi»?

    Le diverse ordinanze di rimessione, avendo lo stesso contenuto, sono state trattate insieme in un’unica decisione.

    La Corte ha valutato il merito della norma?

    No: l’inammissibilità ha riguardato vizi della motivazione delle ordinanze, non il contenuto della disposizione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 75/2014 – Sospensione dell’esecuzione e furto aggravato: atti restituiti al giudice

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    Con l’ordinanza n. 75 del 2014 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice di Firenze: una modifica legislativa sopravvenuta aveva cambiato il quadro normativo sul divieto di sospendere l’esecuzione della pena per il furto aggravato, imponendo una nuova valutazione di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Si discuteva della regola che vietava di sospendere l’esecuzione della condanna a pena detentiva non superiore a tre anni per chi era condannato per furto aggravato da due o più circostanze. Questo divieto impediva al condannato di accedere alle misure alternative prima dell’ingresso in carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui includeva il furto pluriaggravato tra i reati per i quali l’esecuzione non poteva essere sospesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente: dopo l’ordinanza di rimessione, il d.l. n. 78 del 2013 aveva modificato l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., escludendo proprio il furto aggravato dall’elenco. Spetta quindi al giudice rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo testo.

    Il principio

    Quando una modifica legislativa sopravvenuta (ius superveniens) incide sulla norma censurata, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice, perché valuti nuovamente la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma contestata?

    Che la condanna per furto aggravato da due o più circostanze non potesse beneficiare della sospensione dell’esecuzione, neppure se la pena era inferiore a tre anni.

    Perché gli atti sono tornati al giudice?

    Perché una legge successiva aveva tolto il furto aggravato dall’elenco dei reati esclusi dalla sospensione: il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante.

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte rinvia la causa al giudice di merito affinché riesamini il caso con la nuova disciplina, senza pronunciarsi sulla costituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 74/2014 – Custodia cautelare e aggravante mafiosa: questione assorbita

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    Con l’ordinanza n. 74 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione sull’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale relativa alla presunzione di custodia in carcere per i reati aggravati dal metodo mafioso: il problema era già stato risolto da una precedente pronuncia.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Salerno discuteva del regime cautelare di alcuni imputati accusati di reati aggravati dal cosiddetto «metodo mafioso» (art. 7 del d.l. n. 152 del 1991), pur non facendo parte di un’associazione mafiosa. La norma censurata imponeva in questi casi la custodia in carcere come misura quasi automatica, lasciando poco spazio a soluzioni alternative come gli arresti domiciliari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente dubitava della legittimità dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. (come modificato dal d.l. n. 11 del 2009), in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentiva di superare la presunzione di adeguatezza del carcere quando emergessero elementi specifici idonei a soddisfare le esigenze cautelari con misure meno afflittive.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione perché, dopo l’ordinanza di rimessione, la sentenza n. 57 del 2013 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte contestata: la questione era così diventata priva di oggetto.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, la norma denunciata viene già dichiarata incostituzionale da un’altra pronuncia, la questione successiva sullo stesso punto perde il proprio oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il giudice di Salerno?

    Che la custodia in carcere fosse imposta in modo quasi automatico anche per chi, pur accusato di reati aggravati dal metodo mafioso, non apparteneva a un’associazione mafiosa, senza poter valutare misure alternative.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la sentenza n. 57 del 2013 aveva già dichiarato incostituzionale la norma nella parte contestata: la questione era diventata priva di oggetto.

    Che effetto ha questa ordinanza?

    Nessuna modifica normativa: la Corte si limita a prendere atto che il problema era già stato risolto da una pronuncia precedente.

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  • Corte cost. n. 103/2014 – Previdenza integrativa in Trentino-Alto Adige: processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo: il giudizio promosso dallo Stato contro alcune norme della Regione Trentino-Alto Adige in materia di indennità di mobilità e previdenza integrativa si conclude senza decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato alcune disposizioni della Regione Trentino-Alto Adige che modificavano la disciplina dell’indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati in mobilità e gli interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, comma 1, lettera a), e 4 della legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/2013, di modifica delle leggi regionali n. 19/1993 e n. 3/1997 in materia di indennità di mobilità e previdenza integrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Il giudizio in via principale si chiude senza una pronuncia sul merito delle questioni sollevate.

    Il principio

    Anche in materia di indennità di mobilità e previdenza integrativa regionale, il giudizio costituzionale in via principale può concludersi con la dichiarazione di estinzione del processo, quando vengono meno le ragioni del contendere.

    Domande e risposte

    Come si è concluso il giudizio?

    Con la dichiarazione di estinzione del processo, senza esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale.

    Quali norme erano impugnate?

    Gli artt. 1, comma 1, lettera a), e 4 della legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/2013, in materia di indennità di mobilità e previdenza integrativa.

    Chi aveva promosso il giudizio?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge regionale.

  • Corte cost. n. 102/2014 – Energia solare in Campania: processo estinto per rinuncia

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    La Corte dichiara estinto il processo: lo Stato aveva impugnato alcune norme della Regione Campania sull’energia solare, ma il giudizio si è concluso senza decisione nel merito per estinzione.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva promosso un giudizio in via principale contro alcune disposizioni della legge regionale campana n. 1/2013 in materia di cultura e diffusione dell’energia solare. Si tratta di un giudizio diretto Stato-Regione sulla ripartizione delle competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 4, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1/2013 (Cultura e diffusione dell’energia solare in Campania).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Il giudizio si chiude senza una pronuncia sul merito delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.

    Il principio

    Quando vengono meno le ragioni del contendere, il giudizio costituzionale in via principale può concludersi con la dichiarazione di estinzione del processo, senza esame del merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Come si è concluso il giudizio?

    Con la dichiarazione di estinzione del processo: la Corte non ha esaminato il merito delle questioni di legittimità costituzionale.

    Quali norme erano state impugnate?

    Gli artt. 4, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1/2013 sulla cultura e diffusione dell’energia solare.

    Chi aveva promosso il giudizio?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge regionale.

  • Corte cost. n. 101/2014 – Aumenti biennali ai supplenti della scuola: questione già decisa

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte infondata la questione sugli scatti economici biennali esclusi al personale scolastico supplente: la vicenda era già stata decisa con la sentenza n. 146 del 2013 e il rimettente non ha aggiunto argomenti nuovi.

    Di cosa si tratta

    L’art. 53, terzo comma, della legge n. 312/1980 escludeva il personale scolastico non di ruolo supplente dal diritto agli aumenti economici biennali riconosciuti ad altre categorie. Si discuteva della disparità di trattamento rispetto al personale non di ruolo a tempo indeterminato e ai docenti di religione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 53, terzo comma, della legge n. 312/1980, in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione con riguardo al tertium comparationis dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato (figura ormai eliminata) e la manifesta infondatezza con riguardo ai docenti di religione (categoria inidonea come termine di comparazione). La vicenda è pressoché identica a quella già decisa con la sentenza n. 146 del 2013 e il rimettente non ha aggiunto argomenti ulteriori.

    Il principio

    Quando una questione è già stata decisa e il giudice rimettente non offre argomenti nuovi o diversi, la Corte ne ribadisce l’esito: l’inammissibilità per il termine di comparazione non più esistente e l’infondatezza per il termine di comparazione inidoneo.

    Domande e risposte

    La Corte aveva già deciso su questa norma?

    Sì: con la sentenza n. 146 del 2013, su una vicenda pressoché identica, con gli stessi parametri e termini di comparazione.

    Perché la questione sui docenti a tempo indeterminato è inammissibile?

    Perché quella figura professionale è stata eliminata, venendo meno il termine di comparazione su cui si fondava la censura.

    Perché quella sui docenti di religione è infondata?

    Perché la categoria dei docenti di religione è stata ritenuta inidonea a fungere da idoneo tertium comparationis.

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  • Corte cost. n. 100/2014 – Gestione dei rifiuti in Campania: affidamento alle società provinciali

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulla disciplina post-emergenziale dei rifiuti in Campania: l’affidamento del servizio a società provinciali in house, se interpretato in senso costituzionalmente conforme, non viola le competenze degli enti locali né le regole europee sulla concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Dopo l’emergenza rifiuti, il d.l. n. 195/2009 ha riassegnato alle Province campane competenze sul ciclo integrato dei rifiuti, consentendo l’affidamento del servizio a società provinciali. Nel caso concreto, la Provincia di Salerno aveva avocato a sé la gestione, sottraendola ai Comuni e affidandola a una società appositamente costituita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Campania (sezione di Salerno) ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 195/2009, in riferimento agli artt. 11, 114, secondo comma, 117 (commi primo, secondo e terzo) e 118 (commi primo e secondo) della Costituzione, lamentando la compromissione delle competenze comunali e dei principi europei sulla concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni. L’affidamento a società provinciali in house è legittimo se rispetta le condizioni fissate dalla giurisprudenza europea (controllo analogo e attività prevalente con l’ente affidante, criteri Teckal). La norma va interpretata in senso costituzionalmente conforme, con implicito richiamo a tali condizioni; la previsione della somma urgenza è ritenuta fuori contesto e priva di effetti lesivi.

    Il principio

    L’affidamento diretto del servizio rifiuti a società pubbliche in house è compatibile con la Costituzione e con il diritto europeo se rispetta il controllo analogo dell’ente sulla società e l’attività prevalente in favore dell’ente stesso; la norma che lo consente va letta in senso costituzionalmente conforme a tali condizioni.

    Domande e risposte

    L’affidamento in house dei rifiuti è legittimo?

    Sì, purché rispetti le condizioni europee del controllo analogo e dell’attività prevalente in favore dell’ente affidante (criteri Teckal).

    La norma sottraeva ai Comuni la gestione dei rifiuti?

    La disciplina post-emergenziale attribuiva la gestione alle Autorità d’ambito e alle società provinciali; la Corte ha ritenuto la scelta non lesiva delle competenze costituzionali.

    Come va interpretata la norma per essere legittima?

    In senso costituzionalmente conforme, con implicito richiamo alle condizioni di legittimità dell’affidamento in house fissate dalla giurisprudenza europea.

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  • Corte cost. n. 99/2014 – Gratuità degli incarichi pubblici ai titolari di cariche elettive

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    La Corte dichiara non fondata la questione: la norma del d.l. n. 78/2010 che impone la gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per la Provincia autonoma di Bolzano.

    Di cosa si tratta

    Nel quadro delle misure di contenimento della spesa del d.l. n. 78/2010, l’art. 5, comma 5, ha introdotto la gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (compresa la partecipazione a organi collegiali), con diritto al solo rimborso spese e gettoni di presenza non superiori a 30 euro a seduta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli artt. 79 e 104, primo comma, dello statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972), lamentando un vincolo puntuale su una singola voce di spesa, lesivo dell’autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Richiamando la sentenza n. 151 del 2012, qualifica la norma come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ascrivibile alla competenza statale ex art. 117, terzo comma, Cost. e vincolante anche per le autonomie speciali, che restano tenute ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Il principio di gratuità degli incarichi pubblici per i titolari di cariche elettive costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica: come tale vincola anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, che non possono sottrarvisi neppure invocando l’autonomia finanziaria statutaria.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma impugnata?

    La gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, con diritto al solo rimborso spese e gettoni di presenza non superiori a 30 euro a seduta.

    Perché vincola anche la Provincia di Bolzano?

    Perché è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), al quale anche le autonomie speciali devono adeguare la propria legislazione.

    La crisi economica giustificava deroghe alle competenze?

    No: la Corte ribadisce che neppure situazioni eccezionali consentono allo Stato di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali.

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  • Corte cost. n. 98/2014 – Reclamo e mediazione tributaria: illegittima la sanzione dell’inammissibilità

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 (testo originario), nella parte in cui sanzionava con l’inammissibilità del ricorso la mancata presentazione del reclamo: la perdita del diritto di agire in giudizio viola l’art. 24 Cost. Respinte invece le altre numerose censure.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, nel testo originario, imponeva a chi voleva impugnare atti dell’Agenzia delle entrate di valore non superiore a 20.000 euro di presentare prima un reclamo (con eventuale mediazione tributaria). L’omissione del reclamo era sanzionata con l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

    La questione di legittimità costituzionale

    Varie Commissioni tributarie provinciali (Perugia, Campobasso, Benevento, Ravenna) hanno sollevato un ampio ventaglio di questioni di legittimità dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, in riferimento soprattutto agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, contestando l’obbligatorietà del reclamo, la sanzione dell’inammissibilità, l’assenza di un mediatore terzo e la tutela cautelare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del solo comma 2 dell’art. 17-bis (testo originario), nella parte in cui sanzionava con l’inammissibilità del ricorso la mancata presentazione del reclamo: tale sanzione, comportando la perdita del diritto di agire in giudizio, viola l’art. 24 Cost. Le altre questioni sono dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate: l’obbligo del reclamo, in sé, è legittimo.

    Il principio

    Subordinare l’accesso al giudice al previo esperimento di un rimedio amministrativo è ammissibile se finalizzato a interessi generali, ma il legislatore deve contenere l’onere nella misura meno gravosa possibile: sanzionare con l’inammissibilità (cioè con la perdita del diritto di agire) il mancato reclamo eccede questo limite e viola l’art. 24 Cost.

    Domande e risposte

    Il reclamo tributario obbligatorio è ancora valido?

    Sì: la Corte ha ritenuto legittimo l’obbligo del reclamo in sé; ha invece dichiarato illegittima solo la sanzione dell’inammissibilità del ricorso (nel testo originario della norma) per la mancata presentazione.

    Cosa succede a chi non aveva presentato il reclamo sotto la vecchia norma?

    Per i rapporti non esauriti ai quali era applicabile il testo originario, l’omissione del reclamo rimane priva di conseguenze giuridiche per effetto della dichiarazione di illegittimità.

    La decisione riguarda anche il testo attuale dell’art. 17-bis?

    No: la Corte precisa espressamente che resta estranea al giudizio ogni valutazione sul comma 2 nel testo allora vigente, modificato dalla legge di stabilità 2014.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 97/2014 – Qualificazione SOA estesa ai lavori privati: tutela della concorrenza

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    La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Umbria che estendeva ai lavori privati di ricostruzione post-sisma il sistema di qualificazione SOA previsto per gli appalti pubblici: la disposizione invade la competenza statale esclusiva su tutela della concorrenza e ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2009, la Regione Umbria aveva esteso anche ai lavori privati il sistema di qualificazione delle imprese tramite le Società Organismo di Attestazione (SOA), previsto dal codice dei contratti pubblici per gli appalti di lavori pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 3/2013, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. Estendere ai lavori privati i sistemi di qualificazione propri delle commesse pubbliche compromette l’assetto concorrenziale, limitando il numero di operatori, e incide sull’autonomia negoziale dei privati, riservata all’ordinamento civile. Entrambe le materie spettano in via esclusiva allo Stato.

    Il principio

    La Regione non può trasporre nei rapporti privati i sistemi di qualificazione delle imprese previsti per gli appalti pubblici: così facendo lede sia la tutela della concorrenza sia l’ordinamento civile, entrambi riservati alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa aveva previsto la Regione Umbria?

    Aveva esteso ai lavori privati di ricostruzione post-sisma il sistema di qualificazione SOA previsto dal codice dei contratti pubblici per gli appalti di lavori pubblici.

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Perché invadeva la competenza esclusiva statale su tutela della concorrenza e ordinamento civile, riducendo gli operatori ammessi e comprimendo l’autonomia negoziale dei privati.

    La sopravvenuta abrogazione regionale ha evitato la decisione?

    No: pur essendo intervenuta un’abrogazione, la Corte ha comunque deciso nel merito dichiarando l’illegittimità della disposizione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro della decisione: competenza esclusiva statale su tutela della concorrenza e ordinamento civile
  • Corte cost. n. 96/2014 – Archiviazione e ordine di imputazione coatta: niente avallo interpretativo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 409, comma 5, c.p.p.: il rimettente aveva costruito un “diritto vivente” inesistente e, avendo già applicato l’interpretazione che riteneva corretta, chiedeva alla Corte un avallo interpretativo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale disciplina il caso in cui il giudice per le indagini preliminari ordini al pubblico ministero di formulare l’imputazione. Si discuteva se, qualora il PM insista nella richiesta di archiviazione, il giudice sia comunque obbligato ad archiviare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Varese ha sollevato questione di legittimità dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui – secondo un asserito “diritto vivente” – obbligherebbe il giudice ad archiviare quando il PM insiste, nonostante l’ordine di imputazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente eleva a “diritto vivente” due isolate pronunce di legittimità, in contrasto con l’orientamento prevalente; inoltre si è già discostato da tale indirizzo nel procedimento, ribadendo l’ordine di formulare l’imputazione. La questione mira così a ottenere un avallo dell’interpretazione già applicata.

    Il principio

    Non sussiste un “diritto vivente” censurabile quando l’indirizzo invocato è basato su pronunce isolate e contrastanti con l’orientamento prevalente; e la questione è inammissibile quando il giudice ha già applicato l’interpretazione che reputa corretta, chiedendo alla Corte un mero avallo.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “diritto vivente”?

    Un orientamento interpretativo consolidato della giurisprudenza; non lo è un indirizzo fondato su poche pronunce isolate e contrastanti con la posizione prevalente.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché il rimettente aveva già applicato l’interpretazione che riteneva costituzionalmente corretta: la questione mirava a ottenere un avallo interpretativo dalla Corte.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 111 (giusto processo) e 112 (obbligatorietà dell’azione penale) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 95/2014 – Socio lavoratore di cooperativa: norma non più in vigore

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: la disposizione impugnata sul recesso/esclusione del socio lavoratore di cooperativa non era più in vigore al momento dei fatti, perché sostituita nel 2003, e quindi era inapplicabile al caso da decidere.

    Di cosa si tratta

    Si discuteva della disciplina applicabile al rapporto del socio lavoratore di cooperativa in caso di esclusione/licenziamento, con riferimento all’art. 5, comma 2, della legge n. 142/2001 e all’art. 2533, terzo comma, del codice civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità dell’art. 5, comma 2, ultima parte, della legge n. 142/2001 e dell’art. 2533, terzo comma, cod. civ., in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione per un motivo assorbente: la disposizione impugnata era inapplicabile ratione temporis. Il licenziamento risaliva al 2011, mentre l’art. 5, comma 2, ultima parte, della legge n. 142/2001 non era più in vigore dal 2003, essendo stato sostituito dall’art. 9 della legge n. 30/2003.

    Il principio

    Il giudice non può sollevare una questione di legittimità su una norma inapplicabile al caso da decidere: difetta in tal caso la rilevanza, presupposto indispensabile del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la norma impugnata non era più in vigore al momento dei fatti (2011), essendo stata sostituita nel 2003: era quindi inapplicabile e priva di rilevanza.

    Cosa significa inapplicabile ratione temporis?

    Significa che la norma, per ragioni di tempo, non poteva trovare applicazione al rapporto oggetto del giudizio, perché già sostituita da una disciplina successiva.

    Quale parametro era stato evocato?

    L’art. 3 della Costituzione, sul principio di eguaglianza.

    Norme collegate