Autore: Andrea Marton

  • Art. 6 Codice Civile — Diritto al nome

    Art. 6 Codice Civile — Diritto al nome

    Art. 6 c.c. Diritto al nome

    In vigore

    Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

  • Art. 69 septies T.U.B. — Rapporti con le altre autorita’ e decisioni congiunte sui piani di

    Art. 69 septies T.U.B. — Rapporti con le altre autorita’ e decisioni congiunte sui piani di

    Art. 69 septies T.U.B. – Rapporti con le altre autorita’ e decisioni congiunte sui piani di risanamento.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia coopera con le autorita’ competenti degli altri Stati dell’Unione europea per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d’Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole societa’ del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformita’ delle disposizioni dell’Unione europea.

    2. La Banca d’Italia puo’, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all’ABE, richiedere l’assistenza dell’ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione e’ stata deferita all’ABE, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.”

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  • Art. 69 septies decies T.U.B. — Norme applicabili e disposizioni di attuazione

    Art. 69 septies decies T.U.B. — Norme applicabili e disposizioni di attuazione

    Art. 69 septies decies T.U.B. – Norme applicabili e disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 01/09/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonche’ agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    2. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

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  • Art. 69 sexies T.U.B. — Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo

    Art. 69 sexies T.U.B. — Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo

    Art. 69 sexies T.U.B. – Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorita’ competenti degli Stati dell’Unione europea in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformita’ dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

    2. Il piano di risanamento e’ trasmesso all’autorita’ di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.

    3. Se all’esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalita’ del piano, la Banca d’Italia puo’, fissando i relativi termini:

    a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;

    b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;

    c) ordinare modifiche da apportare all’attivita’, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalita’ del piano.

    4. Resta ferma la possibilita’ di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o piu’ delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.”

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  • Art. 69 sexies decies T.U.B. — Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni

    Art. 69 sexies decies T.U.B. — Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni

    Art. 69 sexies decies T.U.B. – Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La delibera di concessione del sostegno e’ trasmessa alla Banca d’Italia, che puo’ vietare o limitarne l’esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all’articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.

    2. La delibera di cui al comma 1 e’ trasmessa all’ABE nonche’, se diverse dalla Banca d’Italia, all’autorita’ competente per la vigilanza sulla societa’ che riceve il sostegno e all’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidata.

    3. Il provvedimento della Banca d’Italia di cui al comma 1 e’ trasmesso all’ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonche’, se la Banca d’Italia e’ l’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59].”

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  • Art. 69 ter T.U.B. — Ambito di applicazione

    Art. 69 ter T.U.B. — Ambito di applicazione

    Art. 69 ter T.U.B. – Ambito di applicazione.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

    a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo;

    b) alle societa’ italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle societa’ componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;

    c) alle societa’ incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter).

    2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23.”

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  • Art. 69 ter decies T.U.B. — Autorizzazione dell’accordo

    Art. 69 ter decies T.U.B. — Autorizzazione dell’accordo

    Art. 69 ter decies T.U.B. – Autorizzazione dell’accordo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il progetto di accordo e’ sottoposto all’autorizzazione della Banca d’Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell’articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorita’ competenti sulle banche dell’Unione europea aderenti all’accordo, in conformita’ delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

    2. La Banca d’Italia disciplina il procedimento per l’autorizzazione di cui al comma 1.

    3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all’autorita’ di risoluzione a seguito dell’autorizzazione di cui al comma 1.”

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  • Art. 7 Codice Civile — Tutela del diritto al nome

    Art. 7 Codice Civile — Tutela del diritto al nome

    Art. 7 c.c. Tutela del diritto al nome

    In vigore

    La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

  • Art. 69 undecies T.U.B. — Disposizioni di attuazione

    Art. 69 undecies T.U.B. — Disposizioni di attuazione

    Art. 69 undecies T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

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  • Art. 31 T.U.IVA — Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi

    Art. 31 T.U.IVA — Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi

    Art. 31 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi.

    In vigore dal 30/04/1989 al 01/01/1992

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 31/03/1979 n. 94 Articolo 9

    Soppresso dal 01/01/1992 da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 4

    “1. Per i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un
    volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire,
    l’imposta dovuta e’ determinata riducendo l’ammontare dell’ imposta sul
    valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate
    nell’anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di
    arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa
    consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di
    esercizio di impresa avente per oggetto altre attivita’. Per i soggetti che
    iniziano l’attivita’ il volume di affari dichiarato in via presuntiva e’
    ragguagliato ad anno.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della
    dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi
    versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
    3. Per i contribuenti che esercitano attivita’ in relazione alle quali sono
    previste percentuali diverse, l’imposta sul valore aggiunto e’ calcolata
    separatamente per ciascuna attivita’ a condizione che le operazioni
    effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23
    e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a
    tutte le attivita’, la percentuale piu’ elevata.
    4. Se nel corso dell’anno il limite di 18 milioni di lire e’ superato, le
    disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla
    liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e’ superato
    e l’ imposta dovuta per l’ anno e’ calcolata nei modi ordinari; tuttavia
    l’imposta dovuta per l’anno non puo’ comunque essere inferiore all’ importo
    determinato applicando il rapporto tra 18 milioni di lire e l’ ammontare
    complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell’ anno, all’
    ammontare dell’ imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate,
    registrate nell’ anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al
    comma 1 stabilita per il tipo di attivita’ esercitata.
    5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle
    societa’, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
    residenti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo
    unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresi’ per le
    attivita’ di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca
    marittima, 74, e 74 ter del presente decreto.
    6. I contribuenti che applicano l’imposta ai sensi del comma 1 non possono
    avvalersi della facolta’ di acquistare o importare beni o servizi senza
    applicazione dell’imposta di cui ai commi 1, lettera c), e 2 dell’articolo 8
    e al comma 2 degli articoli 8 bis e 9 e all’articolo 68, lettera a); le
    imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto
    comma dell’articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e
    devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al
    periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
    optano per l’applicazione dell’imposta nel modo normale nella dichiarazione
    annuale relativa all’anno precedente ovvero che esercitano tale opzione
    nella dichiarazione di inizio dell’ attivita’. L’opzione vale per tutte le
    attivita’ esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto,
    fino a quando non e’ revocata e in ogni caso per almeno un triennio.”

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