Art. 32 bis T.U.IVA – Contribuenti minimi in franchigia. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l’art.37, comma 17, D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n.248.)
In vigore dal 01/01/2007 al 01/01/2008
Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2008 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
Nota:Ripristino”1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato
o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non
effettuare cessioni all’esportazione, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione
telematica dei corrispettivi. 2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a titolo
di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e i soggetti non
residenti. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del
presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attivita’ di cui all’articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida
per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo
di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
operata. La revoca e’ comunicata con le stesse modalita’ dell’opzione ed ha effetto dall’anno in corso.
8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se
il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta
dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis2 e’ versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale e’ intervenuta la modifica. Il debito puo’ essere estinto anche mediante compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni
periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva. 9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta e’ applicata nei
modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si e’
ancora verificata l’esigibilita’. 10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo 30,
l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 e’ utilizzata in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano
la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni. 12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da
utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente e’ assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta
sul valore aggiunto nei modi ordinari: a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta
superato uno dei limiti di cui al comma 1; b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari
dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso;
in tal caso sara’ dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto
alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. 15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita’ da osservare in occasione dell’opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del
presente articolo.”
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