Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 37/2014 – Questione priva di oggetto dopo una precedente declaratoria di illegittimità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione sull’art. 1, comma 51, della legge di stabilità 2011, già dichiarato illegittimo da una precedente sentenza.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la sorte di una questione di costituzionalità quando la norma impugnata è stata nel frattempo già annullata dalla Corte in un altro giudizio. La disposizione contestata riguardava la responsabilità civile in ambito sanitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli aveva sollevato la questione sull’art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), come modificato nel 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Poiché con la precedente sentenza n. 186 del 2013 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, la questione è divenuta priva di oggetto ed è stata dichiarata manifestamente inammissibile.

    Il principio

    Quando la norma impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in un precedente giudizio, la successiva questione che la riguarda diventa priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata priva di oggetto?

    Perché la norma impugnata era già stata annullata da una precedente sentenza della Corte costituzionale, sicché non c’era più alcuna disposizione su cui pronunciarsi.

    Che differenza c’è con una decisione di merito?

    Qui la Corte non valuta la fondatezza delle censure: si limita a constatare che la disposizione non esiste più nell’ordinamento, con conseguente manifesta inammissibilità.

    Quale sentenza aveva già annullato la norma?

    La sentenza n. 186 del 2013, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010.

  • Corte cost. n. 36/2014 – Spending review e gestioni associate: questioni inammissibili per ius superveniens

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Piemonte contro le norme della spending review del 2012 sulle funzioni dei piccoli Comuni, a causa delle numerose modifiche normative sopravvenute che ne avevano mutato il contenuto.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la disciplina statale sull’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni di minori dimensioni, contenuta nel decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica del 2012. La Regione Piemonte aveva contestato l’ingerenza dello Stato nell’organizzazione degli enti locali, ma la norma impugnata era stata più volte modificata nel corso del giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Piemonte ha impugnato l’art. 16, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando la lesione dell’autonomia organizzativa degli enti territoriali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni del decreto, ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai commi 7 e 8 dell’art. 16, tenuto conto delle plurime modifiche normative sopravvenute che avevano inciso sul testo delle disposizioni censurate.

    Il principio

    Le sopravvenienze normative che modificano in modo significativo la disposizione impugnata possono determinare l’inammissibilità della questione, quando il quadro normativo su cui si fondava la censura risulta profondamente mutato.

    Domande e risposte

    Che cos’era l’art. 16 del d.l. n. 95 del 2012?

    Una norma della spending review sull’organizzazione e l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni, contestata dalla Regione Piemonte come lesiva dell’autonomia degli enti territoriali.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché nel corso del giudizio le norme impugnate erano state più volte modificate, mutando il quadro normativo su cui si fondavano le censure.

    La Corte ha deciso tutte le questioni del decreto?

    No: ha riservato a separate pronunce la decisione sulle ulteriori disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 35/2014 – Calabria: numero di consiglieri e assessori e coordinamento della finanza pubblica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Calabria che fissavano il numero dei consiglieri a 40 anziché a 30 e quello degli assessori a non più di otto anziché di sei, in contrasto con i parametri statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda i limiti che lo Stato può porre alla composizione degli organi regionali per esigenze di contenimento della spesa. La delibera statutaria calabrese riduceva il numero dei componenti del Consiglio e della Giunta, ma in misura inferiore a quella imposta dalla normativa statale, parametrata al numero degli abitanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la delibera legislativa statutaria della Regione Calabria per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 (principio di coordinamento della finanza pubblica), e dell’art. 127 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimi l’art. 1, nella parte in cui fissava il numero dei consiglieri a 40 anziché a 30, e l’art. 2, nella parte in cui prevedeva fino a otto assessori anziché sei. Ha invece dichiarato inammissibile, per assoluta carenza di motivazione, la censura riferita all’art. 127 Cost.

    Il principio

    I parametri statali che fissano il rapporto tra abitanti, consiglieri e assessori costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e attuano il principio di eguaglianza nel rapporto tra elettori ed eletti: le Regioni devono rispettarli, non potendo prevedere organi più numerosi di quanto consentito.

    Domande e risposte

    Perché lo Stato può imporre il numero di consiglieri e assessori regionali?

    Perché la norma statale, fissando un rapporto tra abitanti, eletti e nominati, costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica e garantisce l’eguaglianza nel rapporto tra elettori e rappresentanti.

    Che cosa ha stabilito la Corte sui numeri della Calabria?

    Che i consiglieri dovevano essere 30 e non 40 e gli assessori non più di sei e non di otto, dichiarando illegittime le norme che fissavano i numeri superiori.

    Perché la censura sull’art. 127 Cost. è stata respinta?

    Perché il Governo non aveva svolto alcuna argomentazione sulla sua violazione: la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di motivazione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — terzo comma: il coordinamento della finanza pubblica è il parametro su cui la Corte ha fondato l’illegittimità.
    • Art. 51 della Costituzione — richiamato dalla Corte quanto all’eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici.
    • Art. 127 della Costituzione — impugnazione delle leggi regionali: parametro evocato dal Governo ma dichiarato inammissibile per difetto di motivazione.
  • Corte cost. n. 73/2014 – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e giurisdizione amministrativa

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    Con la sentenza n. 73 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che limita il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica alle sole controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

    Di cosa si tratta

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era tradizionalmente ammesso anche per controversie spettanti al giudice ordinario. Il codice del processo amministrativo del 2010 lo ha invece limitato alle controversie di giurisdizione amministrativa. Il Consiglio di Stato dubitava che la legge delega autorizzasse questa innovazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104 del 2010, in riferimento al combinato disposto degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione: si lamentava che la norma avesse innovato in una materia estranea alla delega di riordino del processo amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disposizione non è estranea alla delega, perché il ricorso straordinario ha ormai assunto natura di rimedio giustiziale, e l’innovazione è una conseguenza logica e necessaria del riordino, rispondente a una finalità di ricomposizione sistematica compatibile con la delega.

    Il principio

    Una delega di riordino o riassetto consente al legislatore delegato di introdurre innovazioni strettamente necessarie alla ricomposizione sistematica della materia: la limitazione del ricorso straordinario alle controversie amministrative è coerente con la natura giustiziale ormai assunta dall’istituto.

    Domande e risposte

    Cos’è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

    È un rimedio amministrativo, oggi a carattere giustiziale, alternativo al ricorso giurisdizionale, sul quale il Consiglio di Stato esprime un parere vincolante.

    Perché ora è limitato alla giurisdizione amministrativa?

    Perché, divenuto rimedio giustiziale con parere vincolante, la sua estensione alle controversie del giudice ordinario avrebbe creato sovrapposizioni fra giurisdizioni.

    La delega autorizzava questa modifica?

    Sì: la Corte ha ritenuto l’innovazione conseguenza logica e necessaria del riordino del processo amministrativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 34/2014 – Sardegna: estinzione del processo per rinuncia al ricorso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge statutaria elettorale della Regione Sardegna, dopo che il Governo ha rinunciato al ricorso a seguito dell’abrogazione della norma impugnata, mai applicata.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’estinzione del giudizio costituzionale quando viene meno l’interesse all’impugnazione. Il Governo aveva contestato una disposizione della legge statutaria elettorale sarda; la Regione ha poi abrogato la norma, che non aveva mai avuto applicazione concreta, facendo cadere le ragioni del ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 22, comma 3, della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna del 25 giugno 2013, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione e al principio di ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    Dopo l’abrogazione della norma censurata, il Governo ha depositato atto di rinuncia al ricorso. In mancanza di costituzione della parte resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del processo: la Corte ha quindi dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, se la parte resistente non si è costituita, la rinuncia al ricorso è di per sé sufficiente a determinare l’estinzione del processo, senza necessità di accettazione della controparte.

    Domande e risposte

    Perché il processo è stato dichiarato estinto?

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva abrogato la norma impugnata, mai applicata, facendo venire meno le ragioni dell’impugnazione.

    Serve l’accettazione della Regione per l’estinzione?

    No: poiché la Regione non si era costituita in giudizio, la sola rinuncia del ricorrente è bastata a determinare l’estinzione.

    La Corte ha valutato il merito della legge elettorale?

    No: l’estinzione del processo per rinuncia ha precluso ogni esame del merito.

  • Corte cost. n. 72/2014 – Riduzione dei costi degli apparati amministrativi e autonomia di Bolzano

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    Con la sentenza n. 72 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni della Provincia autonoma di Bolzano contro le misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi previste dal d.l. n. 78 del 2010.

    Di cosa si tratta

    Per ridurre la spesa pubblica, l’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 aveva imposto tagli ai costi degli apparati amministrativi (spese per organi, studi, consulenze, autovetture, ecc.). La Provincia di Bolzano riteneva che queste regole dettassero limiti puntuali a singole voci di spesa, ledendo la propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari commi dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige: si lamentava l’imposizione di limiti di dettaglio a specifiche voci di spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: l’art. 6 detta principi di coordinamento della finanza pubblica, che vincolano anche gli enti ad autonomia speciale e non ledono la loro autonomia finanziaria; le misure pongono obiettivi di contenimento complessivo della spesa, lasciando margini di adeguamento.

    Il principio

    Le misure statali di riduzione dei costi degli apparati amministrativi costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e vincolano anche le Province autonome: non ledono l’autonomia finanziaria se pongono obiettivi di contenimento complessivo della spesa.

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono ignorare i tagli alla spesa?

    No: anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Le misure dettavano limiti di dettaglio?

    La Corte le ha qualificate come principi di coordinamento, che fissano obiettivi di contenimento complessivo lasciando margini di adeguamento agli enti.

    Lo ius superveniens ha fatto cessare la materia del contendere?

    No: le modifiche normative intervenute non avevano carattere satisfattivo e non incidevano sulla sostanza delle questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 33/2014 – Questione sollevata «per relationem»: manifestamente inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione sollevata dal Tribunale di Savona che, anziché indicare norme censurate e parametri, rinviava integralmente a un’istanza del pubblico ministero nemmeno allegata all’ordinanza.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda i requisiti minimi dell’atto con cui un giudice rimette una questione alla Corte costituzionale. Il Tribunale di Savona, in un procedimento penale, aveva sollevato la questione limitandosi a richiamare l’istanza depositata dal pubblico ministero, senza precisare l’oggetto del giudizio né allegare il documento richiamato.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’ordinanza di rimessione non indicava le disposizioni censurate né i parametri costituzionali asseritamente violati, né descriveva la fattispecie concreta o motivava su rilevanza e non manifesta infondatezza. Mancavano così gli elementi essenziali dell’atto introduttivo del giudizio costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: una simile carenza degli elementi essenziali ne determina l’inesistenza giuridica e comunque preclude l’esame del merito, non potendo la questione essere motivata, e tantomeno sollevata, per relationem.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve rendere esplicite, nella propria ordinanza, le disposizioni censurate, i parametri costituzionali e le ragioni di rilevanza e non manifesta infondatezza: non è ammesso il rinvio per relationem ad atti di parte, a maggior ragione se non allegati.

    Domande e risposte

    Che cosa significa sollevare una questione «per relationem»?

    Significa motivarla rinviando ad un altro atto, qui l’istanza del pubblico ministero, anziché esporre direttamente nell’ordinanza le ragioni della questione.

    Perché non è ammesso?

    Perché il giudice rimettente è tenuto a indicare in modo autonomo norme, parametri e motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza; il rinvio ad atti di parte non assolve a questo onere.

    Quale conseguenza ne deriva?

    La mancanza degli elementi essenziali rende l’ordinanza inidonea a instaurare validamente il giudizio, con conseguente manifesta inammissibilità.

  • Corte cost. n. 71/2014 – Patto di stabilità: sanzioni ai Comuni siciliani e onere di impugnare la legge

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    Con la sentenza n. 71 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana contro un decreto ministeriale che sanzionava alcuni Comuni siciliani per il mancato rispetto del patto di stabilità.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana contestava un decreto del Ministero dell’interno che riduceva i trasferimenti ad alcuni Comuni dell’Isola per la violazione del patto di stabilità del 2011, ritenendo lesa la propria autonomia finanziaria. Il decreto era però meramente esecutivo di norme di legge che la Regione non aveva impugnato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava il decreto del Ministero dell’interno del 26 luglio 2012, in riferimento agli artt. 76 e 119 della Costituzione e allo statuto della Regione siciliana: si lamentava l’applicazione ai Comuni siciliani di sanzioni in violazione del principio pattizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto: il decreto era atto meramente esecutivo di disposizioni di legge (l’art. 1, comma 110, della legge n. 220 del 2010 e l’art. 31, comma 27, della legge n. 183 del 2011) che la Regione avrebbe dovuto impugnare in via principale entro i termini, cosa che non ha fatto.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti non è lo strumento idoneo per contestare atti meramente esecutivi di una legge: chi ritiene lesa la propria competenza deve impugnare tempestivamente la legge in via principale, pena l’inammissibilità del conflitto sull’atto applicativo.

    Domande e risposte

    Perché il conflitto è inammissibile?

    Perché il decreto ministeriale si limitava ad applicare leggi statali che la Regione non aveva impugnato nei termini previsti.

    Cosa avrebbe dovuto fare la Regione?

    Impugnare direttamente, in via principale e nei termini, le leggi statali che imponevano le sanzioni, non il successivo atto esecutivo.

    La successiva incostituzionalità di una norma sana il vizio?

    No: l’estensione di una pronuncia successiva non sana l’originaria inammissibilità del conflitto, ma potrà valere davanti al giudice comune.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 32/2014 – Stupefacenti: illegittima la parificazione droghe leggere e pesanti (Fini-Giovanardi)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, introdotti dalla legge di conversione: le norme che parificavano il trattamento delle droghe leggere e pesanti erano del tutto estranee al contenuto del decreto e quindi adottate in violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    È la pronuncia che ha travolto la cosiddetta disciplina «Fini-Giovanardi» in materia di stupefacenti. Le disposizioni contestate, inserite solo in sede di conversione del decreto-legge del 2005, avevano riformato in modo sistematico i reati sugli stupefacenti, equiparando le sanzioni per le droghe «leggere» e quelle «pesanti», prima distinte. Il decreto originario riguardava invece la sicurezza, i finanziamenti per le Olimpiadi invernali e il recupero dei tossicodipendenti recidivi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato la questione in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, lamentando l’eterogeneità tra le norme aggiunte in conversione e il contenuto del decreto-legge. La Corte ha richiamato anche gli artt. 72 e 25 Cost. quanto alle modalità di formazione della legge e alla riserva di legge in materia penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005. Il vizio è procedurale: le disposizioni, prive di ogni nesso funzionale con il decreto, erano state adottate in carenza dei presupposti per il potere di conversione. Per effetto della caducazione torna ad applicarsi l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo precedente, mai validamente abrogato.

    Il principio

    La legge di conversione ha natura funzionalizzata e specializzata: non può introdurre norme eterogenee, prive di legame logico-giuridico con il decreto-legge. Le disposizioni aggiunte in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. sono adottate in carenza di potere e, in quanto radicalmente viziate, sono inidonee a innovare l’ordinamento e perfino ad abrogare la normativa preesistente, che riprende vigore.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso in concreto questa sentenza?

    Ha annullato le norme del 2006 che equiparavano droghe leggere e pesanti, facendo rivivere la precedente disciplina dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con trattamento più mite per le droghe leggere.

    Qual era il vizio della legge?

    Un vizio di procedura: norme del tutto estranee al contenuto del decreto-legge erano state inserite con la legge di conversione, in violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

    Che effetto ha sui processi già definiti o in corso?

    Spetta al giudice comune applicare la legge penale più favorevole al reo, secondo i principi sulla successione delle leggi penali nel tempo, evitando che la dichiarazione di illegittimità pregiudichi la posizione degli imputati.

    Norme collegate

    • Art. 77 della Costituzione — è il parametro decisivo: disciplina i presupposti e i limiti del decreto-legge e della relativa legge di conversione.
    • Art. 72 della Costituzione — riguarda il procedimento ordinario di formazione della legge, eluso dall’inserimento in conversione.
    • Art. 25 della Costituzione — sancisce la riserva di legge in materia penale, richiamata quanto agli effetti della pronuncia.
  • Corte cost. n. 70/2014 – Terre e rocce da scavo: la disciplina semplificata spetta allo Stato

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    Con la sentenza n. 70 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Provincia autonoma di Trento che semplificava la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri.

    Di cosa si tratta

    La Provincia di Trento aveva previsto che, per i piccoli cantieri, bastasse una semplice comunicazione per far cessare la qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo prima del trasporto. Lo Stato ha impugnato la norma, ritenendola in contrasto con la disciplina statale dei rifiuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2013 (nelle lettere d ed e del comma 2 dell’art. 85-ter inserito nel testo unico provinciale), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e allo statuto speciale: si contestava l’invasione della competenza statale in materia ambientale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma provinciale, limitatamente alle lettere d) ed e) del comma 2: il trattamento dei residui di produzione rientra nella tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, e la disciplina semplificata per i piccoli cantieri spetta a un decreto ministeriale, senza spazio per la fonte provinciale.

    Il principio

    Il trattamento dei rifiuti, comprese le terre e rocce da scavo dei piccoli cantieri, rientra nella tutela dell’ambiente di competenza esclusiva statale: la Provincia non può dettare una disciplina semplificata derogatoria, tanto più se intende operare a regime e non come norma transitoria.

    Domande e risposte

    Chi disciplina le terre e rocce da scavo?

    Lo Stato, attraverso il Codice dell’ambiente e i decreti ministeriali: la materia rientra nella tutela dell’ambiente.

    La Provincia poteva semplificare per i piccoli cantieri?

    No: la semplificazione per i materiali da scavo dei piccoli cantieri è riservata allo Stato, senza spazio per la normativa provinciale.

    Era una norma transitoria?

    No: la Corte ha rilevato che la norma provinciale voleva operare a regime, derogando stabilmente alla disciplina statale, aggravando così il vizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 31/2014 – Ricorso statale tardivo: questione manifestamente inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso del Governo contro una legge della Regione Basilicata, perché depositato oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione previsto dalla legge n. 87 del 1953.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato l’art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 33 del 2012, che approvava la localizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in variante al piano paesaggistico nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. La controversia riguardava la tutela del paesaggio e dell’ambiente in un’area protetta, ma la Corte non è entrata nel merito per una ragione esclusivamente processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva censurato la norma regionale in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando la mancanza della pianificazione paesaggistica congiunta Stato-Regione e della valutazione di incidenza ambientale in area SIC/ZPS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rilevato che il ricorso, pervenuto al destinatario il 21 febbraio 2013, andava depositato entro dieci giorni; il termine, scadente di domenica 3 marzo e prorogato a lunedì 4 marzo, era ormai decorso al momento del deposito (5 marzo 2013). Trattandosi di termine perentorio, la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile.

    Il principio

    Il termine di dieci giorni per il deposito del ricorso in via principale è perentorio e decorre dal momento in cui l’atto perviene al destinatario: il suo mancato rispetto preclude l’esame del merito, a prescindere dalla fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Perché il ricorso del Governo è stato depositato in cancelleria oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione, con conseguente manifesta inammissibilità.

    Da quando decorre il termine per il deposito?

    Dal momento in cui l’atto perviene al destinatario, non dalla data di spedizione per la notificazione.

    Che cosa significa «termine perentorio»?

    Significa che il suo mancato rispetto comporta una decadenza non sanabile: l’atto tardivo non può produrre effetti e la questione non può essere esaminata nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio: era tra i parametri invocati dal Governo, ma la Corte non è entrata nel merito.
    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, parametro evocato nel ricorso.
  • Corte cost. n. 69/2014 – Liquidazione degli onorari di avvocato: collegialità e rito sommario

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    Con la sentenza n. 69 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul rito previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, in particolare sulla decisione del tribunale in composizione collegiale e sulla non convertibilità del rito sommario.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 150 del 2011 ha ricondotto al rito sommario i procedimenti per la liquidazione dei compensi degli avvocati, prevedendo la decisione del tribunale in composizione collegiale e l’impossibilità di convertire il rito. Il Tribunale di Verona dubitava che ciò rispettasse la legge delega e fosse ragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 e l’art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69 del 2009, in riferimento agli artt. 76, 3 e 97 della Costituzione: si contestava l’eccesso di delega e l’irragionevolezza della collegialità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni: la collegialità ribadisce un criterio già previsto dall’ordinamento processuale, la non convertibilità del rito discende espressamente dalla legge delega e la riserva di collegialità rientra nella discrezionalità insindacabile del legislatore in materia processuale.

    Il principio

    Nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza: la scelta della composizione collegiale e della non convertibilità del rito sommario per la liquidazione degli onorari forensi è legittima.

    Domande e risposte

    Perché gli onorari forensi si decidono in collegio?

    Perché si tratta di procedimenti camerali, per i quali il codice di procedura civile già prevedeva la composizione collegiale.

    Si può convertire il rito sommario in ordinario?

    No: per questi procedimenti la conversione è esclusa, in forza di una precisa indicazione della legge delega.

    La scelta della collegialità è sindacabile?

    Solo entro il limite della non manifesta irragionevolezza: la Corte ha ritenuto la scelta legittima e giustificata.

    Norme collegate