Autore: Andrea Marton

  • Merger leveraged buy-out: la fusione con indebitamento (art. 2501-bis c.c.)

    In sintesi

    • Nel merger leveraged buy-out (MLBO) una società veicolo si indebita per acquisire il controllo di una società bersaglio e poi si fonde con essa: il debito viene ripagato con i flussi di cassa della bersaglio stessa.
    • L’operazione è lecita, ma l’art. 2501-bis c.c. la sottopone a una procedura rafforzata di trasparenza quando il patrimonio della bersaglio costituisce garanzia generica o fonte di rimborso del debito.
    • Obblighi in più: il progetto indica le risorse finanziarie per il rimborso, la relazione degli amministratori contiene un piano economico-finanziario, gli esperti ne attestano la ragionevolezza e al progetto è allegata la relazione del revisore della bersaglio o dell’acquirente.
    • Vietate le scorciatoie: alle fusioni ex 2501-bis non si applicano le semplificazioni degli artt. 2505 e 2505-bis c.c.
    • Sul piano fiscale la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2016 ha riconosciuto la deducibilità degli interessi passivi del debito di acquisizione, nei limiti dell’art. 96 TUIR.

    Lo schema dell’operazione

    La sequenza classica: gli investitori costituiscono una newco con capitale limitato; la newco ottiene un finanziamento e acquista il controllo della società bersaglio (target); segue la fusione tra newco e target — diretta o, spesso, inversa. Dopo la fusione il debito contratto per l’acquisizione grava sul patrimonio unificato, e viene servito con i flussi generati dall’azienda acquisita.

    È proprio questa traslazione del peso finanziario sulla società comprata a giustificare le cautele: prima della riforma del 2003 si discuteva se lo schema violasse il divieto di assistenza finanziaria (art. 2358 c.c.). L’art. 2501-bis ha risolto il dubbio legittimando l’operazione a condizione di una trasparenza rafforzata sulla sostenibilità del debito.

    Quando scatta l’art. 2501-bis

    La disciplina speciale si applica alla fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio della bersaglio viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di quei debiti. Contano i debiti finanziari funzionali all’acquisizione del controllo, non l’ordinario indebitamento commerciale; la norma non fissa un intervallo temporale rigido tra indebitamento, acquisizione e fusione, ma il nesso funzionale deve essere riscontrabile.

    Gli adempimenti rafforzati

    Cosa cambia rispetto alla fusione ordinaria
    Documento Contenuto aggiuntivo richiesto
    Progetto di fusione Indica le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante
    Relazione degli amministratori Indica le ragioni dell’operazione e contiene un piano economico-finanziario con la fonte delle risorse e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere
    Relazione degli esperti Attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto
    Relazione del revisore Al progetto è allegata la relazione del soggetto incaricato della revisione legale della società bersaglio o della acquirente

    Coerentemente con la funzione di garanzia, non sono ammesse le semplificazioni previste per l’incorporazione di società interamente possedute o al 90% (artt. 2505 e 2505-bis c.c.): relazioni e attestazioni restano dovute anche quando non c’è concambio da determinare.

    Il piano fiscale: interessi, perdite e veicolo

    Il tema fiscale centrale è la deducibilità degli interessi passivi sul debito di acquisizione. Con la circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che nell’MLBO l’indebitamento risponde a finalità imprenditoriali e gli interessi sono in linea di principio inerenti e deducibili, nei limiti ordinari del 30% del ROL (art. 96 TUIR). La stessa prassi ha aperto alla disapplicazione del test di vitalità per la newco veicolo: una società costituita solo per l’acquisizione non può, per costruzione, superare parametri pensati per società operative, e le eccedenze di interessi e perdite generate dal solo debito di acquisizione meritano una valutazione sostanziale.

    Restano i profili di attenzione elaborati dalla prassi successiva: strutture con doppia holding, ribaltamento dei costi del debito su soggetti esteri, e in generale le architetture in cui la leva fiscale prevale su quella industriale.

    Esempio pratico

    • Un fondo costituisce Newco S.r.l. con 2 milioni di capitale; Newco ottiene 8 milioni da un pool bancario e acquista il 100% di Target S.p.A. Dopo sei mesi si delibera la fusione inversa (Target incorpora Newco). Il progetto indica i flussi operativi attesi di Target come fonte di rimborso; la relazione degli amministratori allega il piano quinquennale; gli esperti ne attestano la ragionevolezza e la relazione del revisore di Target è allegata al progetto. Niente procedura semplificata, benché Target sia interamente posseduta.

    Domande frequenti

    Il merger leveraged buy-out è legale?

    Sì: dal 2003 l’art. 2501-bis c.c. lo disciplina espressamente. La liceità è subordinata al rispetto della procedura rafforzata, che serve a rendere trasparente e verificabile la sostenibilità del debito trasferito sul patrimonio della società acquisita.

    Cosa rischia chi salta gli adempimenti dell’art. 2501-bis?

    La violazione degli obblighi informativi espone la delibera alle impugnazioni e gli amministratori a responsabilità; in sede di controllo notarile e camerale l’assenza dei documenti prescritti blocca l’iter. È inoltre un argomento che i creditori possono spendere in sede di opposizione ex art. 2503 c.c.

    Gli interessi del debito di acquisizione sono sempre deducibili?

    Sono deducibili nei limiti dell’art. 96 TUIR (30% del ROL) e a condizione che l’operazione abbia sostanza imprenditoriale, come chiarito dalla circolare 6/E/2016. Strutture artificiose — doppie holding senza funzione, ribaltamenti transfrontalieri dei costi — restano sindacabili.

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  • Avanzo e disavanzo di fusione: trattamento contabile e fiscale

    In sintesi

    • Le differenze di fusione nascono dal confronto tra il valore “di carico” dell’operazione e il patrimonio netto contabile ricevuto: disavanzo se il primo è maggiore, avanzo nel caso opposto.
    • Sono di due tipi: da annullamento (quando l’incorporante possedeva una partecipazione nell’incorporata) e da concambio (quando aumenta il capitale al servizio dei soci esterni).
    • Il disavanzo si imputa ai beni dell’incorporata fino al loro valore corrente e, per l’eccedenza giustificata, ad avviamento; altrimenti va a conto economico.
    • L’avanzo si iscrive in una riserva; se esprime previsioni di risultati sfavorevoli, alimenta un fondo rischi e oneri.
    • Fiscalmente le differenze sono irrilevanti (art. 172, co. 2 TUIR): i maggiori valori non sono riconosciuti, salvo affrancamento al 18% (+3% IRAP).

    Da dove nascono le differenze di fusione

    Nella fusione l’incorporante sostituisce, nel proprio bilancio, un valore “sintetico” con i valori analitici del patrimonio ricevuto. La sostituzione quasi mai è alla pari, e la differenza prende nome e trattamento diversi a seconda dell’origine.

    Le quattro differenze di fusione
    Differenza Quando emerge Come si calcola
    Disavanzo da annullamento L’incorporante possedeva una partecipazione nell’incorporata Costo della partecipazione annullata > quota di patrimonio netto contabile ricevuta
    Avanzo da annullamento Idem Costo della partecipazione < quota di patrimonio netto ricevuta
    Disavanzo da concambio Ci sono soci “esterni” da concambiare Aumento di capitale dell’incorporante > quota di patrimonio netto ricevuta
    Avanzo da concambio Idem Aumento di capitale < quota di patrimonio netto ricevuta

    Il trattamento contabile del disavanzo

    Il disavanzo non è un valore da parcheggiare: va attribuito, ove possibile, agli elementi dell’attivo dell’incorporata, rivalutandoli fino al rispettivo valore corrente, e per l’eccedenza ad avviamento — ma solo se ne esistono effettivamente i presupposti economici (redditività attesa che lo giustifichi). Il disavanzo che non trova capienza in maggiori valori o avviamento esprime, in sostanza, un “cattivo affare” o perdite dell’incorporata: va spesato a conto economico.

    Il disavanzo da annullamento riflette tipicamente il maggior prezzo pagato a suo tempo per la partecipazione; quello da concambio dipende dal rapporto di cambio negoziato. La logica di imputazione è comunque la stessa.

    Il trattamento contabile dell’avanzo

    L’avanzo da annullamento esprime di regola utili accumulati dall’incorporata dopo l’acquisto della partecipazione (o un buon affare originario): si iscrive in una riserva del patrimonio netto. Quando però l’avanzo deriva dalla previsione di risultati economici sfavorevoli della incorporata (si è “pagato poco” perché si comprano problemi), la destinazione corretta è un fondo per rischi e oneri, da utilizzare man mano che le perdite attese si manifestano.

    Il piano fiscale: irrilevanza e doppio binario

    Per l’art. 172, co. 2 TUIR avanzo e disavanzo non concorrono a formare il reddito: i maggiori valori iscritti sui beni e l’avviamento non sono fiscalmente riconosciuti. Ne nasce un doppio binario: ammortamenti civilistici sui valori rivalutati, ammortamenti fiscali sui valori storici, con le conseguenti variazioni in aumento in dichiarazione e fiscalità differita da stanziare.

    Il disallineamento si può chiudere con l’affrancamento (art. 172, co. 10-bis, che rinvia all’art. 176, co. 2-ter TUIR): per le operazioni dal 1° gennaio 2024 l’imposta sostitutiva è del 18% (più 3% ai fini IRAP), in unica soluzione, con possibilità di affrancare anche singoli elementi dell’attivo. La convenienza va misurata confrontando il costo dell’affrancamento con il valore attuale dei maggiori ammortamenti deducibili.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. incorpora Beta S.r.l. (posseduta al 100%, partecipazione in carico a 1,2 milioni; patrimonio netto contabile di Beta 700.000 €). Emerge un disavanzo da annullamento di 500.000 €: 300.000 € vanno a rivalutare l’immobile di Beta fino al valore corrente, 200.000 € ad avviamento, giustificato dai flussi attesi. Fiscalmente i nuovi valori non contano: Alfa stanzia le imposte differite e valuta l’affrancamento al 18% (90.000 € + IRAP) contro il beneficio degli ammortamenti deducibili.

    Domande frequenti

    Il disavanzo è sempre imputabile ad avviamento?

    No. L’avviamento si iscrive solo se esistono i presupposti sostanziali (capacità reddituale che lo giustifichi): il disavanzo che non trova giustificazione economica va a conto economico, non “parcheggiato” nell’attivo.

    L’avanzo di fusione è tassabile?

    No: come il disavanzo, è fiscalmente irrilevante (art. 172, co. 2 TUIR). Sul piano civilistico confluisce in una riserva; la sua distribuzione segue le regole della riserva che lo accoglie.

    Conviene sempre affrancare?

    Dipende dai numeri: l’affrancamento costa il 18% (più 3% IRAP) subito e rende deducibili ammortamenti futuri con risparmio IRES-IRAP intorno al 27,9%. Contano l’orizzonte temporale degli ammortamenti, la capienza di imponibile e i piani di eventuale cessione dei beni.

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  • Perdite fiscali nella fusione: test di vitalità e limiti (art. 172 TUIR)

    In sintesi

    • Le perdite pregresse delle società che partecipano a una fusione non passano automaticamente: l’art. 172, co. 7 TUIR le sottopone a due filtri anti-elusivi.
    • Test di vitalità: ricavi caratteristici e spese per lavoro dipendente dell’ultimo esercizio superiori al 40% della media dei due precedenti.
    • Limite quantitativo: le perdite si riportano entro il patrimonio netto della società che le ha prodotte, al netto di conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi.
    • Le stesse regole valgono per gli interessi passivi eccedenti riportati ex art. 96 TUIR.
    • Dal 2024 la riforma (D.Lgs. 192/2024) esclude dai vincoli le perdite infragruppo, maturate quando le società erano già nello stesso gruppo.

    Perché la legge limita il riporto

    La norma nasce contro il “commercio delle bare fiscali”: acquistare società ormai svuotate ma cariche di perdite, fonderle e usare quelle perdite per abbattere i propri utili. I due filtri dell’art. 172, co. 7 TUIR selezionano le perdite di società ancora vive economicamente e le proporzionano alla sostanza patrimoniale effettiva.

    Il test di vitalità

    La società le cui perdite si vogliono riportare deve presentare, nel conto economico dell’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata:

    • ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e
    • spese per prestazioni di lavoro subordinato (e relativi contributi)

    di ammontare superiore al 40% della media dei due esercizi anteriori. I due indicatori sono cumulativi: basta che uno dei due sia sotto soglia perché il test fallisca. Secondo la prassi dell’Agenzia, la vitalità deve sussistere anche nella frazione di esercizio che precede l’efficacia della fusione, ragguagliando i valori alla durata del periodo — lettura rigorosa che impone attenzione nelle fusioni perfezionate a fine anno.

    Il limite del patrimonio netto

    Superato il test, le perdite si riportano nei limiti del patrimonio netto della società che le ha prodotte, come risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., senza considerare i conferimenti e i versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi. La sterilizzazione dei versamenti recenti impedisce di “gonfiare” artificiosamente il plafond alla vigilia dell’operazione.

    Interessi passivi e altre eccedenze

    Gli stessi filtri si applicano al riporto degli interessi passivi indeducibili ex art. 96 TUIR. Quando coesistono perdite ed eccedenze di interessi, il plafond del patrimonio netto va gestito in modo coordinato: è uno dei punti in cui la pianificazione dell’operazione richiede simulazioni numeriche preventive.

    La novità della riforma: le perdite infragruppo

    Il D.Lgs. 192/2024 ha confermato l’impianto ma ne ha corretto l’eccesso più criticato: i vincoli non si applicano alle perdite maturate in esercizi in cui le società partecipanti facevano già parte dello stesso gruppo. Se il controllo esisteva già quando le perdite si sono formate, per definizione non c’è stato alcun “acquisto” di bare fiscali: la fusione si limita a riorganizzare ciò che il gruppo già possedeva. Restano invece pienamente soggette a test e limiti le perdite formatesi prima dell’ingresso nel gruppo.

    Se i filtri bloccano perdite “genuine”: l’interpello

    Quando il mancato superamento dei requisiti dipende da circostanze che nulla hanno a che vedere con intenti elusivi (ristrutturazioni, cicli produttivi anomali, start-up), è possibile chiedere la disapplicazione della norma con interpello probatorio, dimostrando che le perdite sono espressione di attività effettiva.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. incorpora Beta S.r.l., che ha perdite pregresse per 900.000 €. Il conto economico di Beta supera il test di vitalità, ma il suo patrimonio netto è di 500.000 €, di cui 200.000 € versati dai soci 10 mesi prima: il plafond utile è 300.000 €. Se però Beta è controllata da Alfa dal 2019 e le perdite si sono formate dal 2021, i vincoli non operano e l’intero importo è riportabile.

    Domande frequenti

    I limiti valgono anche per le perdite dell’incorporante?

    Sì. I filtri dell’art. 172, co. 7 TUIR riguardano tutte le società partecipanti, compresa l’incorporante: anche le sue perdite pregresse sono riportabili solo con test di vitalità superato e nei limiti del suo patrimonio netto.

    Cosa succede alle perdite con la retrodatazione?

    La retrodatazione non aggira i vincoli: la norma impone comunque la verifica anche sul risultato di periodo. La perdita “di periodo” dell’incorporata maturata nell’esercizio della fusione retrodatata concorre con le regole ordinarie del co. 7.

    Il test si applica alle fusioni tra società indipendenti in utile?

    Il test riguarda solo il riporto delle perdite pregresse: se nessuna partecipante ne ha, la fusione non pone problemi su questo fronte.

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  • Retrodatazione della fusione: effetti contabili e fiscali

    In sintesi

    • Gli effetti civilistici della fusione decorrono dall’ultima iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese e non sono retrodatabili; la postdatazione è ammessa solo nell’incorporazione.
    • Si possono invece retrodatare gli effetti contabili e fiscali (art. 2504-bis, co. 3 c.c. e art. 172, co. 9 TUIR), di regola al 1° gennaio dell’esercizio in corso.
    • Limite: la retrodatazione fiscale non può risalire oltre la chiusura dell’ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti.
    • Senza retrodatazione serve un conto economico del periodo interinale e un’autonoma dichiarazione dei redditi per la frazione di esercizio ante fusione (art. 172, co. 8 TUIR).
    • La retrodatazione è la prassi nella quasi totalità delle incorporazioni: semplifica bilancio, dichiarazioni e acconti.

    Tre piani di efficacia da tenere distinti

    Quando si parla di “data della fusione” occorre distinguere tre piani che la legge tratta diversamente:

    Effetti della fusione e loro decorrenza
    Piano Regola Deroghe
    Civilistico (effetto reale) Ultima iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese (art. 2504-bis, co. 2 c.c.) Solo postdatazione, e solo nella fusione per incorporazione
    Contabile Stessa data, salvo diversa previsione Retrodatazione ammessa: le operazioni delle società fuse si imputano al bilancio dell’incorporante da una data anteriore (art. 2504-bis, co. 3 c.c.)
    Fiscale Stessa data di efficacia reale Retrodatazione ammessa nei limiti dell’art. 172, co. 9 TUIR

    La postdatazione è preclusa nella fusione propria perché la società risultante, prima dell’iscrizione, semplicemente non esiste: non può acquistare diritti un soggetto non ancora venuto ad esistenza. Nell’incorporazione, invece, l’incorporante esiste già e nulla impedisce di differire l’effetto.

    La retrodatazione fiscale: come funziona e qual è il limite

    L’atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti decorrano da una data anteriore a quella civilistica. Il limite dell’art. 172, co. 9 TUIR: la data prescelta non può essere anteriore né alla chiusura dell’ultimo esercizio dell’incorporata né a quella dell’ultimo esercizio dell’incorporante. In pratica, con esercizi solari, la retrodatazione tipica è al 1° gennaio dell’anno in cui la fusione si perfeziona.

    Con la retrodatazione i redditi delle società fuse maturati dall’inizio dell’esercizio confluiscono direttamente nell’unica dichiarazione dell’incorporante: un solo bilancio, una sola dichiarazione, compensazione naturale di utili e perdite di periodo tra le partecipanti.

    Cosa succede senza retrodatazione

    Se gli effetti fiscali coincidono con quelli civilistici, la frazione di esercizio che va dall’inizio dell’anno alla data di efficacia costituisce per ciascuna società fusa un autonomo periodo d’imposta: va redatto un apposito conto economico di periodo (art. 172, co. 8 TUIR) e il relativo reddito è determinato e dichiarato separatamente. L’adempimento spetta all’incorporante, che presenta la dichiarazione per conto dell’estinta entro i termini ordinari calcolati sulla data di efficacia della fusione.

    Acconti e obblighi dell’incorporante

    Gli obblighi di versamento delle società fuse, inclusi acconti e ritenute, si trasferiscono alla società risultante (art. 172, co. 10 TUIR). Nella pratica, con la retrodatazione al 1° gennaio, l’incorporante ricalcola gli acconti sul risultato aggregato; senza retrodatazione, gli acconti versati dall’estinta si scomputano nella dichiarazione del suo periodo interinale.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. incorpora Beta S.r.l. con atto iscritto il 10 novembre 2026. Con la clausola di retrodatazione contabile e fiscale al 1° gennaio 2026, i costi e i ricavi di Beta da gennaio a novembre entrano nel bilancio 2026 di Alfa e in un’unica dichiarazione. Senza la clausola, Alfa dovrebbe predisporre per Beta un conto economico 1/1-10/11 e presentarne la dichiarazione autonoma, con i relativi versamenti.

    Domande frequenti

    Si possono retrodatare anche gli effetti verso i terzi?

    No. Verso i terzi la fusione produce effetti solo dall’ultima iscrizione dell’atto (o dalla data successiva eventualmente stabilita nell’incorporazione). La retrodatazione opera unicamente sul piano contabile e fiscale, tra le società partecipanti.

    La retrodatazione vale anche per l’IVA?

    No: l’IVA segue gli effetti reali. Fino alla data di efficacia civilistica ciascuna società fattura con la propria partita IVA; da quel momento subentra l’incorporante, con le comunicazioni di variazione dati.

    La retrodatazione è possibile nella fusione propria?

    Sì: contabilmente e fiscalmente è ammessa anche nella fusione propria, nei limiti visti. Ciò che è precluso alla fusione propria è la postdatazione degli effetti reali.

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  • Fusione inversa: come funziona e quando conviene

    In sintesi

    • Nella fusione inversa è la società controllata a incorporare la propria controllante: la direzione opposta rispetto alla fusione “diretta”.
    • Si sceglie quando la controllata è la società operativa: evita volture di autorizzazioni, licenze, contratti e certificazioni che l’incorporazione diretta imporrebbe.
    • La legittimità è pacifica: l’Agenzia delle Entrate l’ha riconosciuta con le risoluzioni n. 46/E e n. 111/E del 2009.
    • Nodo tecnico: l’incorporante si ritrova azioni proprie (quelle che la controllante deteneva), da assegnare ai soci della controllante o da annullare.
    • Il risultato contabile e fiscale deve essere equivalente a quello della fusione diretta: stessa neutralità (art. 172 TUIR), stesso trattamento del disavanzo.

    Cos’è la fusione inversa

    Nella fusione per incorporazione ordinaria la controllante assorbe la controllata. La fusione inversa (o reverse merger) capovolge lo schema: la partecipata incorpora la partecipante. Il risultato economico finale è identico — un unico soggetto che riunisce i due patrimoni — ma a sopravvivere è la società “figlia”.

    Il codice civile non la disciplina espressamente: si applica la procedura ordinaria degli artt. 2501 ss. La sua ammissibilità, un tempo discussa, è oggi pacifica sia in dottrina sia per il fisco (risoluzioni Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2009, n. 46/E e 27 aprile 2009, n. 111/E).

    Quando conviene invertire la direzione

    La scelta è quasi sempre dettata da ragioni operative, non fiscali:

    • autorizzazioni e licenze: se l’operativa è la controllata, incorporarla nella holding costringerebbe a volturare concessioni, iscrizioni ad albi, certificazioni (SOA, accreditamenti), con tempi e rischi di interruzione; nell’inversa restano dove sono;
    • contratti e rapporti commerciali: appalti, affidamenti bancari e rating costruiti sulla società operativa non vanno rinegoziati;
    • marchi e riconoscibilità: sopravvive la società il cui nome ha valore sul mercato;
    • società quotate o regolamentate: mantenere in vita il veicolo quotato o vigilato evita nuovi procedimenti autorizzativi.

    Il nodo delle azioni proprie

    Incorporando la controllante, l’incorporante riceve nel patrimonio anche le proprie azioni o quote, che la controllante deteneva. Due le strade:

    • assegnazione in concambio: le azioni proprie vengono attribuite ai soci della controllante incorporata, che diventano così soci diretti dell’operativa — è la soluzione tipica;
    • annullamento con eventuale ricostituzione del capitale, quando l’assegnazione non è praticabile.

    Per le S.r.l., che non possono detenere quote proprie (art. 2474 c.c.), il passaggio va costruito in modo che le quote transitino istantaneamente ai soci della incorporata, senza permanenza in portafoglio.

    Profili contabili: l’equivalenza con la fusione diretta

    Il principio guida (OIC 4) è che la rappresentazione contabile non può dipendere dalla direzione dell’operazione: avanzo e disavanzo devono riflettere quelli che sarebbero emersi nella fusione diretta. Se dal confronto dei valori emergesse nell’inversa un disavanzo maggiore di quello della diretta, la prassi professionale suggerisce prudenzialmente di fermarsi al minore, o comunque di allineare i due risultati. L’eventuale disavanzo segue le regole ordinarie: imputazione ai beni fino al valore corrente o ad avviamento, se giustificato.

    Profili fiscali

    La neutralità dell’art. 172 TUIR opera esattamente come nella fusione diretta: nessun realizzo, subentro nei valori fiscali, avanzo e disavanzo irrilevanti. Il disavanzo da fusione inversa può essere utilizzato per rivalutare i beni o iscrivere avviamento, senza riconoscimento fiscale salvo affrancamento con imposta sostitutiva (dal 2024: aliquota unica del 18%, più 3% IRAP, per effetto del D.Lgs. 192/2024). Il riporto delle perdite soggiace alle condizioni dell’art. 172, co. 7 TUIR.

    Sul fronte dell’abuso del diritto, la direzione inversa non è di per sé sindacabile: l’operazione è fisiologica quando risponde alle ragioni organizzative viste sopra. L’attenzione del fisco si concentra semmai sull’uso distorto del disavanzo o su concatenazioni artificiose.

    Esempio pratico

    • La holding Alfa S.r.l. detiene il 100% di Beta S.p.A., che gestisce una concessione autostradale. Incorporare Beta in Alfa richiederebbe la voltura della concessione; si opta per l’inversa: Beta incorpora Alfa. Le azioni Beta possedute da Alfa (100%) vengono assegnate in concambio ai soci di Alfa, che diventano soci diretti di Beta. La concessione non si muove; per il fisco l’operazione è neutrale.

    Domande frequenti

    La fusione inversa è un’operazione elusiva?

    No, non di per sé. È riconosciuta dalla prassi dell’Agenzia (ris. 46/E e 111/E del 2009) e risponde tipicamente a esigenze organizzative concrete. Come ogni operazione straordinaria può diventare abusiva solo se inserita in un disegno volto a ottenere vantaggi fiscali indebiti.

    Serve una procedura diversa da quella ordinaria?

    No: progetto, delibere, opposizione dei creditori e atto seguono gli artt. 2501 ss. c.c. Se la controllata è interamente posseduta si applicano le semplificazioni dell’art. 2505 c.c. (niente rapporto di cambio in senso proprio, con gli adattamenti richiesti dal passaggio delle azioni proprie).

    Che fine fanno i soci della controllante?

    Ricevono in concambio le azioni o quote dell’incorporante (cioè della ex controllata) che la controllante deteneva: escono dalla holding e diventano soci diretti della società operativa.

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  • Fusione di società: come funziona, procedura e regime fiscale

    In sintesi

    • Due forme: fusione propria (due o più società si uniscono in una nuova) e fusione per incorporazione (una società ne assorbe un’altra) — è la forma di gran lunga più usata (art. 2501 c.c.).
    • Procedura in tre fasi: progetto di fusione, delibera delle assemblee, atto di fusione. Tra delibera e atto corrono di regola 60 giorni per l’opposizione dei creditori.
    • Neutralità fiscale: la fusione non genera plusvalenze né minusvalenze tassabili (art. 172 TUIR). I maggiori valori iscritti in bilancio non sono riconosciuti fiscalmente, salvo affrancamento con imposta sostitutiva.
    • Perdite fiscali: si riportano solo superando il test di vitalità e nel limite del patrimonio netto; la riforma fiscale (D.Lgs. 192/2024) ha allentato i vincoli per le perdite maturate all’interno dello stesso gruppo.
    • Imposte indirette: registro in misura fissa (200 €), operazione fuori campo IVA.

    Cos’è la fusione e quali forme può assumere

    La fusione è l’operazione con cui due o più società si concentrano in un unico soggetto giuridico. L’art. 2501 c.c. ne ammette due forme: la fusione propria (o “in senso stretto”), in cui tutte le società partecipanti si estinguono e nasce una società nuova, e la fusione per incorporazione, in cui la società incorporante assorbe una o più incorporate. Nella pratica professionale l’incorporazione rappresenta la quasi totalità dei casi, perché evita di ricostituire da zero autorizzazioni, rapporti e posizioni della società risultante.

    La società che risulta dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti anche processuali (art. 2504-bis c.c.): contratti, crediti, debiti e contenziosi continuano in capo al soggetto unificato senza bisogno di cessioni o volture negoziali.

    La procedura: dal progetto all’atto di fusione

    Il procedimento si articola in tre momenti, con una scansione temporale precisa.

    Le fasi della fusione
    Fase Adempimento Riferimento
    1. Progetto L’organo amministrativo di ciascuna società redige un unico progetto di fusione (rapporto di cambio, modalità di assegnazione, decorrenza degli effetti), iscritto al Registro delle imprese o pubblicato sul sito della società almeno 30 giorni prima della decisione (termine rinunciabile all’unanimità) art. 2501-ter c.c.
    2. Documenti di corredo Situazione patrimoniale riferita a non oltre 120 giorni prima del deposito del progetto (sostituibile con l’ultimo bilancio se chiuso nei 6 mesi precedenti), relazione degli amministratori e relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio — entrambe rinunciabili col consenso unanime dei soci artt. 2501-quater, quinquies, sexies c.c.
    3. Delibera Ciascuna assemblea approva il progetto; la delibera va iscritta al Registro delle imprese art. 2502 c.c.
    4. Opposizione dei creditori L’atto di fusione non può essere stipulato prima di 60 giorni dall’ultima iscrizione delle delibere: i creditori anteriori possono opporsi art. 2503 c.c.
    5. Atto di fusione Atto pubblico notarile, iscritto al Registro delle imprese di tutte le società coinvolte; dall’ultima iscrizione decorrono gli effetti artt. 2504 e 2504-bis c.c.

    Il termine di 60 giorni per l’opposizione può essere evitato se consta il consenso dei creditori anteriori all’iscrizione del progetto, se i creditori dissenzienti sono stati pagati, se le somme corrispondenti sono state depositate in banca, oppure se la relazione sulla congruità è redatta per tutte le società da un’unica società di revisione che assevera, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria non rende necessarie garanzie a tutela dei creditori.

    Le fusioni semplificate

    Quando l’incorporante possiede già l’intero capitale dell’incorporata (fusione di società interamente posseduta, art. 2505 c.c.) non c’è alcun concambio da determinare: non servono né la relazione degli amministratori né quella degli esperti, e lo statuto può affidare la decisione direttamente agli organi amministrativi. Semplificazioni analoghe, ma parziali, valgono per l’incorporazione di società posseduta al 90% (art. 2505-bis c.c.). Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2505-quater c.c. riduce ulteriormente vincoli e termini, che possono essere dimezzati.

    Il regime fiscale: la neutralità dell’art. 172 TUIR

    Sul piano delle imposte dirette la fusione è un’operazione fiscalmente neutrale (art. 172 TUIR): non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e all’avviamento. La società risultante subentra nei valori fiscali che i beni avevano presso le società di provenienza.

    Conseguenza diretta: l’eventuale disavanzo o avanzo di fusione iscritto in bilancio non ha riconoscimento fiscale. Se l’incorporante utilizza il disavanzo per rivalutare i beni ricevuti o per iscrivere avviamento, quei maggiori valori restano civilistici: gli ammortamenti su di essi non sono deducibili, generando un doppio binario contabile-fiscale.

    Il disallineamento può però essere sanato con l’affrancamento: il rinvio dell’art. 172, co. 10-bis al regime dell’art. 176, co. 2-ter TUIR consente di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori pagando un’imposta sostitutiva. La riforma fiscale ha ridisegnato l’istituto: per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 il D.Lgs. 192/2024 ha sostituito le vecchie aliquote a scaglioni (12-14-16%) con un’aliquota unica del 18% (più il 3% ai fini IRAP), da versare in unica soluzione, e ha permesso di affrancare anche singoli elementi dell’attivo anziché intere categorie omogenee.

    Il riporto delle perdite fiscali

    Le perdite pregresse delle società partecipanti non passano automaticamente alla risultante. L’art. 172, co. 7 TUIR le ammette in riporto solo a due condizioni cumulative:

    • test di vitalità: la società che le ha prodotte deve avere ricavi caratteristici e spese per lavoro dipendente superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti;
    • limite del patrimonio netto: le perdite si riportano nei limiti del patrimonio netto della società che le ha prodotte, senza tener conto dei conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi.

    Le stesse regole valgono per gli interessi passivi eccedenti riportati (art. 96 TUIR). Anche qui la riforma è intervenuta: il D.Lgs. 192/2024 ha confermato l’impianto ma ha escluso dai vincoli le cosiddette perdite infragruppo, cioè quelle maturate in esercizi in cui le società partecipanti facevano già parte dello stesso gruppo — dove il rischio di “commercio delle bare fiscali” per definizione non c’è.

    Retrodatazione e decorrenza degli effetti

    Gli effetti civilistici della fusione decorrono dall’ultima iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese; solo nell’incorporazione è possibile postdatarli. È invece ammessa per tutte le fusioni la retrodatazione contabile e fiscale: l’atto può stabilire che le operazioni delle società fuse siano imputate al bilancio della risultante da una data anteriore, tipicamente il 1° gennaio dell’esercizio in corso, purché non anteriore alla chiusura dell’ultimo esercizio (art. 172, co. 9 TUIR). Senza retrodatazione, per il periodo che va dall’inizio dell’esercizio alla data di efficacia serve un apposito conto economico di periodo per determinare il reddito di ciascuna società fusa (art. 172, co. 8 TUIR).

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. incorpora Beta S.r.l., interamente posseduta, con atto iscritto il 20 ottobre 2026 e retrodatazione contabile-fiscale al 1° gennaio 2026. Niente concambio né relazioni degli esperti (art. 2505 c.c.); i ricavi e i costi di Beta da gennaio a ottobre confluiscono direttamente nella dichiarazione di Alfa, senza conto economico separato. Il disavanzo da annullamento di 400.000 € imputato ad avviamento resta fiscalmente non riconosciuto, salvo opzione per l’affrancamento al 18% (+3% IRAP) nella dichiarazione relativa al 2026.

    Le imposte indirette

    La fusione è fuori campo IVA (art. 2, co. 3, lett. f), D.P.R. 633/1972) e sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 €. Se nel patrimonio ci sono immobili, anche le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 € ciascuna): è uno dei motivi per cui la fusione è spesso preferita alla cessione quando si riorganizzano patrimoni immobiliari societari.

    Domande frequenti

    Quanto dura una fusione?

    Il minimo fisiologico è di circa tre-quattro mesi: 30 giorni tra iscrizione del progetto e delibera, 60 giorni per l’opposizione dei creditori, più i tempi notarili e camerali. Con le rinunce unanimi dei soci e le tecniche di riduzione del termine di opposizione (consenso dei creditori, deposito delle somme, asseverazione della società di revisione) i tempi possono scendere sensibilmente; per le società non quotate i termini possono essere dimezzati (art. 2505-quater c.c.).

    Che fine fanno i dipendenti e i contratti in corso?

    Proseguono senza soluzione di continuità in capo alla società risultante: la fusione realizza una successione a titolo universale (art. 2504-bis c.c.) e, per i rapporti di lavoro, opera la tutela dell’art. 2112 c.c.: il rapporto continua con conservazione di anzianità e trattamenti.

    La fusione fa perdere le perdite fiscali pregresse?

    Non necessariamente: si riportano se la società che le ha generate supera il test di vitalità e nei limiti del suo patrimonio netto. Dal 2024, per le perdite maturate quando le società erano già nello stesso gruppo, questi vincoli non si applicano.

    Serve sempre la relazione degli esperti sul rapporto di cambio?

    No: non serve nell’incorporazione di società interamente posseduta (non c’è concambio) e i soci possono rinunciarvi all’unanimità in ogni altra fusione.

    Da leggere insieme

  • Prestazioni aggiuntive del personale sanitario: la tassa del 15% (e il 5% infermieri) nel 730/2026

    In sintesi

    • Tassa piatta del 15%: i compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario del SSN (dirigenza medica e comparto) sono tassati con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 15%, introdotta dall’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 73/2024 (decreto liste d’attesa).
    • 5% per gli straordinari degli infermieri: i compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL comparto sanità 2019-2021 erogati agli infermieri del SSN scontano una sostitutiva del 5% (art. 1, comma 354, L. 207/2024).
    • Applica tutto il datore di lavoro: l’azienda sanitaria trattiene l’imposta direttamente in busta paga come sostituto d’imposta; il compenso arriva già tassato.
    • Nel 730/2026 non si ritassa nulla: questi importi non confluiscono nel reddito complessivo IRPEF; li ritrovi nella Certificazione Unica 2026 ai punti 671-673 (prestazioni aggiuntive) e 674-676 (straordinari infermieri).
    • Criterio di cassa: conta il momento in cui il compenso è erogato, non quello in cui la prestazione è stata svolta.
    • Confermata anche per il 2026: la Legge di Bilancio 2026 estende la sostitutiva del 15% (comma 361) e proroga il 5% sugli straordinari (commi 944-946).

    Da dove nasce la tassa piatta del 15%

    Per incentivare medici e personale sanitario a coprire i turni extra legati all’abbattimento delle liste d’attesa, l’art. 7 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73 ha sostituito la tassazione ordinaria IRPEF sui compensi per le prestazioni aggiuntive con un’imposta sostitutiva del 15%, che assorbe anche le addizionali regionale e comunale. Il regime riguarda i compensi erogati dall’8 giugno 2024 in poi, con criterio di cassa.

    La differenza rispetto alla tassazione ordinaria è significativa: per un dipendente sanitario con aliquota marginale del 35% (redditi 2025 tra 28.000 e 50.000 euro), la stessa somma lorda tassata al 15% lascia in tasca il 20% in più, oltre al risparmio sulle addizionali locali.

    Esempio. Caia, infermiera del SSN, nel 2025 ha percepito 2.000 euro di compensi per prestazioni aggiuntive. L’azienda ha trattenuto 300 euro (15%). Con la tassazione ordinaria, alla sua aliquota marginale del 35%, l’IRPEF sarebbe stata di 700 euro, più circa 40 euro di addizionali: il risparmio effettivo supera i 400 euro.

    Chi rientra (e chi no)

    Il regime si applica alla dirigenza medica e al personale sanitario del comparto dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i compensi delle prestazioni aggiuntive richieste dall’azienda. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 2/2025), l’applicazione è rigorosa: restano fuori i compensi erogati a personale delle strutture private accreditate cui non si applicano i contratti collettivi del comparto pubblico.

    Dove trovi questi importi nella Certificazione Unica 2026

    Le istruzioni ufficiali della CU 2026 dedicano punti specifici a questi regimi:

    • punto 671: compensi erogati per prestazioni aggiuntive;
    • punto 672: imposta sostitutiva del 15% operata (versata con i codici tributo 1068, 1607, 1922, 1923, 1308, 171E, 172E e 173E);
    • punto 673: sostitutiva non operata per effetto di disposizioni legate a eventi eccezionali;
    • punto 674: compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri del SSN;
    • punto 675: imposta sostitutiva del 5% operata su tali straordinari (codici 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E);
    • punto 676: sostitutiva del 5% non operata per eventi eccezionali.

    Attenzione a non confondersi: il punto 784 della CU 2026, che genera molti dubbi, non riguarda la sanità ma i redditi da lavoro sportivo dilettantistico (campi 781-785). Se cerchi quello, la guida giusta è quella sui compensi sportivi dilettantistici nel 730.

    Cosa devi fare nel 730/2026: in pratica, niente

    L’imposta sostitutiva è già stata applicata e versata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973. I compensi assoggettati al 15% (o al 5%) non concorrono al reddito complessivo IRPEF: non vanno ritassati nel 730, non alzano gli scaglioni degli altri redditi e non incidono sulle addizionali.

    In sede di dichiarazione il CAF o il professionista si limita a leggere i punti 671-676 della CU: se la sostitutiva è stata operata correttamente non c’è nulla da liquidare. Il caso da segnalare è quello opposto: se per un errore il compenso è stato tassato in via ordinaria pur avendo i requisiti, conviene rivolgersi al datore di lavoro per la correzione della CU, perché il 730 recepisce ciò che la certificazione riporta.

    Cosa cambia dal 2026

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha confermato l’impianto: il comma 361 interviene sulla sostitutiva del 15% per le prestazioni aggiuntive, mentre i commi 944-946 prorogano il 5% sugli straordinari degli infermieri. Gli effetti si vedranno nella CU 2027 e nel 730/2027; per la dichiarazione di quest’anno contano le regole 2025 descritte sopra.

    Domande frequenti

    I compensi tassati al 15% fanno cumulo con lo stipendio ai fini IRPEF?

    No. L’imposta sostitutiva esaurisce il prelievo: quei compensi non entrano nel reddito complessivo e non spingono gli altri redditi verso scaglioni più alti.

    Devo indicare qualcosa nel quadro C del 730?

    No, i compensi assoggettati a sostitutiva non transitano dal quadro C. Restano tracciati nei punti 671-676 della Certificazione Unica.

    Il 15% vale anche per chi lavora in una clinica privata accreditata?

    In linea generale no: la prassi dell’Agenzia (risposta n. 2/2025) esclude i compensi del personale delle strutture private accreditate cui non si applicano i contratti collettivi del comparto sanità pubblico.

    Lo straordinario del medico è tassato al 5%?

    No: il 5% riguarda specificamente il lavoro straordinario ex art. 47 CCNL comparto sanità erogato agli infermieri del SSN. Per i medici la misura agevolativa è la sostitutiva del 15% sulle prestazioni aggiuntive.

    Guida divulgativa aggiornata alle istruzioni ufficiali della Certificazione Unica 2026 e alla normativa vigente (D.L. 73/2024, L. 207/2024, L. 199/2025). Per la propria posizione specifica è consigliabile confrontarsi con un CAF o un professionista abilitato.

  • Legge di Bilancio 2026, le misure sociali minori: disabilità, terzo settore, famiglie

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) finanzia interventi sociali puntuali: fondi per la disabilità e la mobilità pediatrica, contributi a enti del terzo settore, misure per genitori separati e pari opportunità. Questa guida raccoglie i commi minori con sintesi e testo coordinato.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Comma 5 — Rifinanziamento fondo beni alimentari di prima necessità

    • Rifinanziamento di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del fondo istituito dall’art. 1, comma 450, della L. 197/2022.
    • Destinazione vincolata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità per fasce di popolazione fragili.
    • Riparto demandato a decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Lavoro e MEF.
    • Il decreto attuativo dovrà individuare termini, modalità di erogazione e criteri di accesso al beneficio.
    • Misura inserita nel solco delle social card «Dedicata a te» attivate negli anni precedenti.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    5. La dotazione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , è incrementata di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse.

    Comma 229 — Fondo pari opportunità e art. 105-bis DL 34/2020

    • Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ex art. 19, c. 3, D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006.
    • Importi: 5,5 milioni di euro per il 2026; 9 milioni per il 2027; 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
    • Finalità di destinazione: art. 105-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio).
    • L’art. 105-bis disciplina interventi di sostegno per gli orfani di crimini domestici e per le vittime di crimini violenti.
    • Incremento progressivo con dotazione a regime permanente di 4 milioni annui dal 2028.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    229. Per le finalità di cui all’ articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , la dotazione del Fondo di cui all’ articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , è incrementata di 5,5 milioni di euro per l’anno 2026, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

    Comma 234 — Fondo abitativo per genitori separati o divorzia

    • Istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) un fondo per il sostegno abitativo.
    • Dotazione: 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
    • Beneficiari: genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà, con figli a carico fino a 21 anni.
    • Finalità: sostenere economicamente il genitore che ha lasciato la casa familiare e che deve provvedere a nuove spese abitative.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    234. Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

    Comma 276 — Autorità garante infanzia, nuova struttura dirigenziale

    • Riforma organizzativa dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), istituita dalla L. 12 luglio 2011, n. 112.
    • Aggiunti all’art. 5-bis della L. 112/2011 nuovi periodi che disciplinano gli incarichi dirigenziali: un posto di livello dirigenziale generale e posti di livello dirigenziale non generale, conferiti secondo le procedure di cui all’art. 19, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001.
    • Limitatamente alla posizione di livello dirigenziale generale e a una posizione non generale è consentito il ricorso all’art. 19, comma 5-bis, D.Lgs. 165/2001 (incarichi a dirigenti di altre amministrazioni).
    • L’AGIA può avvalersi di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ai sensi dell’art. 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
    • Nuovo comma 1-bis: il titolare AGIA può avvalersi di un consigliere di supporto (compenso fino a 80.000 euro annui omnicomprensivi) e di esperti gratuiti o retribuiti fino a 30.000 euro annui ciascuno (tetto complessivo 100.000 euro annui).
    • L’intervento risponde a esigenze di rafforzamento operativo dell’Autorità per la tutela e promozione dei diritti delle persone di minore età.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    276. Al fine di rafforzare la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore età, all’ articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112 , istitutiva dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di livello dirigenziale generale e ai posti di livello dirigenziale non generale sono conferiti secondo le procedure di cui all’ articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e, limitatamente alla posizione di livello dirigenziale generale e a una posizione di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Fermo restando il limite della dotazione organica di cui al secondo periodo, per esigenze organizzative o di funzionamento l’Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell’ articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , di personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In aggiunta al personale di cui al comma 1, il titolare dell’Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell’ articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , di un consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con l’Ufficio dell’Autorità garante, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare dell’Autorità garante e con compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione, nonché di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’Autorità garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000 euro».

    Comma 705 — Finanziamento del Sistema di garanzia LEP sociali

    • Definita la composizione delle risorse del Sistema di garanzia dei LEP sociali ex comma 700 (escluse le equipe multidisciplinari della lett. b).
    • Concorrono al finanziamento gli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le finalità di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 della L. 30 dicembre 2021, n. 234.
    • Concorrono altresì le risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 496, lett. a), della L. 30 dicembre 2023, n. 213 come individuate nel decreto PCM ex comma 701.
    • Le Regioni e gli enti locali concorrono ad assicurare le risorse necessarie nei limiti delle dotazioni a legislazione vigente.
    • L’esclusione delle equipe multidisciplinari (lett. b del comma 700) è coerente con il finanziamento dedicato dal comma 704.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    705. Al finanziamento del Sistema di cui al comma 700 del presente articolo, ad esclusione della lettera b), concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalità di cui ai commi 162 , 163 , 169 e 170 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e le risorse di cui all’ articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , come individuate nel decreto di cui al comma 701 del presente articolo. Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 701, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

    Comma 708 — Registro nazionale assistenti autonomia e comunicazione

    • Entro il 31 dicembre 2027 va alimentato il registro nazionale del fabbisogno territoriale degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (AEC).
    • Il registro è gestito dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio.
    • I dati provengono dal Ministero dell’istruzione e del merito tramite il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI), attingendo ai PEI già trasmessi dalle scuole.
    • Un decreto interministeriale definirà criteri tecnici, modalità di accesso e tipologie di dati funzionali alla quantificazione del fabbisogno.
    • L’alimentazione del registro avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    708. Entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI). Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l’accesso, la condivisione e l’utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale di cui al primo periodo, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale è alimentato dai dati dei PEI già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Comma 744 — Incremento del contributo a favore della FISH pe

    • Incremento di 300.000 euro per il 2026 del contributo a favore della Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (già FISH).
    • Si interviene sull’articolo 1, comma 738, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che aveva originariamente previsto il sostegno alla FISH.
    • Misura una tantum, limitata all’annualità 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    744. Il contributo di cui all’ articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , riconosciuto in favore della Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH), oggi Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie, è incrementato di euro 300.000 per l’anno 2026.

    Comma 843 — Fondo mobilità pediatrica per genitori di figli

    • Istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica.
    • Dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
    • Beneficiari: genitori di figli di età inferiore a 21 anni in cura presso un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.
    • Spese coperte: spostamenti e altre spese durante il periodo di degenza e trattamento.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    843. Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei loro figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

    Comma 844 — Contributo Alpenverein Südtirol (AVS) per soccor

    • Contributo annuo di 100.000 euro per il 2026 e 2027 all’associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS).
    • Finalità: soccorso alpino, formazione su sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, manutenzione della rete escursionistica.
    • Fonte di riferimento: art. 12 D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige).
    • Tutela dell’ambiente montano e dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano.
    • Inquadramento costituzionale: art. 116 Cost. (specialità provincia autonoma Bolzano), art. 117 Cost. (competenze concorrenti in materia di protezione civile e ambiente).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    844. Al fine di sostenere le attività di interesse pubblico svolte dall’associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS), di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 , in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano e alla tutela dell’ambiente montano, è destinato, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo annuo pari a 100.000 euro.

    Commi 847-850 — Tutela animali, pari opportunità e progetto Sentieri

    • Comma 847: 1 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per i costi di custodia di animali sequestrati o confiscati ex artt. 544-quinquies e 544-sexies c.p., affidati a strutture gestite o affiancate da ETS.
    • Comma 848: rinvio a decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le modalità attuative del comma 847.
    • Comma 849: incremento di 2 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per attuare l’art. 26-bis D.L. 104/2020 (centri antiviolenza).
    • Comma 850: 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all’Istituto superiore di sanità per il progetto Sentieri sui territori a rischio inquinamento.
    • Quadro coerente con la valorizzazione del Terzo settore, della tutela delle vittime e della salute pubblica.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    847. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi degli articoli 544-quinquies e 544-sexies del codice penale , nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del Terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    848. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione del comma 847.

    849. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall’ articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’ articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

    850. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è assegnato un contributo di 300.000 euro all’Istituto superiore di sanità al fine di garantire l’attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

    Comma 927 — Contributo I.Ri.Fo.R. ETS per soggiorni disabili

    • Contributo statale di 1 milione di euro annui per il 2026 e il 2027 all’I.Ri.Fo.R. ETS (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione).
    • Destinazione: soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse.
    • Cofinanziamento di attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e anziani fragili.
    • Beneficiario qualificato come ETS ai sensi del D.Lgs. 117/2017, con conseguente disciplina del Terzo settore.
    • Misura coerente con il D.Lgs. 222/2023 sulla condizione di disabilità e la valutazione multidimensionale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    927. Al fine di sostenere la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse sul territorio nazionale, nonché attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia, all’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    Comma 928 — Contributo Unione Italiana Ciechi APS/ETS

    • Contributo statale di 1 milione di euro annui per il 2026 e il 2027 a favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS/ETS.
    • Destinazione: progetto di unione digitale e gestione dei centri oculistici sociali.
    • Finalità: diritto all’inclusione di persone con disabilità visiva e pluridisabilità; prevenzione della cecità.
    • Beneficiario duplice qualifica: APS (Associazione di Promozione Sociale) ed ETS ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
    • Continuità con la storica missione UICI riconosciuta dalla L. 3 febbraio 1923, n. 237 e successive.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    928. Al fine di sostenere il diritto all’inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire le iniziative di prevenzione della cecità, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti APS/ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per lo sviluppo e il prosieguo del progetto di unione digitale e di gestione dei centri oculistici sociali.

    Comma 931 — Progetto Comunic@Ens 350 mila €

    • Contributo di 350.000 euro annui per il 2026 e il 2027 a favore dell’ENS.
    • Finalità specifica: prosecuzione del progetto Comunic@Ens, già previsto dall’art. 1, comma 455, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
    • Si tratta di un rifinanziamento di progetto, non di un contributo generale all’ente.
    • Vincolo di destinazione: le somme devono essere utilizzate per le finalità del progetto storicamente individuato.
    • Norma immediatamente applicativa, senza decreti attuativi.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    931. Ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens di cui all’ articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , è autorizzato in favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS) un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    Comma 959 — Contributo 150mila euro associazione Il Dono Jonadi

    • Stanziamento di 150.000 euro per il solo 2026 a favore dell’associazione «Il Dono» con sede in Via della Pace, Jonadi (VV).
    • Finalità vincolata: realizzazione di un centro sportivo e di un’area giochi nel territorio comunale.
    • Trasferimento monetario una tantum, qualificabile come contributo in conto capitale a soggetto privato non profit.
    • Il Comune di Jonadi non è ente erogatore diretto: il legislatore individua come beneficiaria l’associazione, non l’ente locale.
    • Rilevanza fiscale per l’associazione: trattamento ai sensi dell’art. 143 TUIR e della disciplina degli enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    959. È autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2026 in favore dell’associazione «Il Dono», con sede in Via della Pace, nel comune di Jonadi, al fine di consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un’area giochi.

  • Legge di Bilancio 2026 su giustizia, difesa e sicurezza: i commi minori

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) finanzia una serie di interventi puntuali su giustizia, difesa e sicurezza: assunzioni nella polizia penitenziaria, fondi per le vittime di terrorismo e mafia, spese della Difesa, giustizia tributaria. Questa guida raccoglie i commi minori con sintesi e testo coordinato.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Indice dei commi

    Comma 148 — TU giustizia tributaria, cessazione giudici

    • Il comma 148 sostituisce il comma 9 dell’art. 17 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo Unico della giustizia tributaria), in coordinamento con il precedente comma 147 che modifica analoga disposizione della L. 130/2022.
    • Riallinea la disciplina transitoria sui limiti di età per la cessazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
    • Il regime ordinario (art. 17, comma 2 del TU) si applica dal 1° gennaio 2029; fino al 31 dicembre 2028 valgono limiti decrescenti: 72 anni nel 2027, 71 anni nel 2028.
    • Tecnica del doppio binario normativo: lo stesso contenuto viene allineato sia nella legge istitutiva (L. 130/2022) sia nel testo unico di consolidamento (D.Lgs. 175/2024).
    • Continuità operativa garantita per il triennio 2026-2028 nelle corti di giustizia tributaria.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    148. All’articolo 17 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028».

    Commi 149-151 — Giustizia tributaria e gioco Win For Italia

    • I commi 149 e 150 modificano l’art. 27 del D.Lgs. 545/1992 e l’art. 34 del D.Lgs. 175/2024 (Testo Unico Giustizia Tributaria): i componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie ma conservano la titolarità dell’ufficio.
    • Il trattamento economico è corrisposto anche a chi è in quiescenza: ai componenti eletti dai giudici tributari secondo gli importi degli artt. 13, c. 3-ter (D.Lgs. 545/1992) e 19, c. 5 (D.Lgs. 175/2024); ai componenti eletti dal Parlamento, stipendio del magistrato tributario dopo 28 anni dalla nomina, +50% per il presidente.
    • Resta fermo quanto previsto dalla L. 147/2013 (art. 1, c. 489) e dal D.L. 4/2019 (artt. 14, c. 3 e 14.1, c. 3) conv. L. 26/2019.
    • Il comma 151 istituisce, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 60 giorni, il gioco numerico a totalizzatore nazionale «Win For Italia Team» con montepremi del 65% della raccolta, a sostegno dei progetti olimpici dell’Italia Team.
    • Il blocco normativo intreccia organizzazione della giurisdizione tributaria (cc. 149-150) e finanziamento dello sport olimpico (c. 151).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    149. All’ articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell’ufficio»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto: a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all’importo previsto all’articolo 13, comma 3-ter; b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all’importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella F-bis, aumentato del 50 per cento per il presidente. 1-ter. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e dagli articoli 14, comma 3, e 14. 1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

    150. All’articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell’ufficio»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto: a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all’importo previsto all’articolo 19, comma 5; b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all’importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente. 1-ter. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e dagli articoli 14, comma 3, e 14. 1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

    151. Al fine di sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65 per cento della raccolta.

    Comma 182 — Incremento fondo difesa-sicurezza ex L. 234/2021

    • Il comma 182 incrementa il fondo previsto dall’art. 1, comma 95, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle finalità del successivo comma 96, lett. a) della medesima legge (valorizzazione specificità del comparto difesa-sicurezza).
    • Stanziamenti: 20 milioni di euro per il 2026, 40 milioni annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, e 30 milioni annui dal 2030.
    • Le risorse sono finalizzate al riconoscimento economico delle specificità del personale delle Forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, in linea con la riforma del 2021.
    • Si coordina con il comma 181, che individua le professionalità specifiche escluse o parzialmente escluse dall’incremento stipendiale generalizzato del comma 180.
    • Misura strutturale di lungo periodo: garantisce continuità finanziaria del fondo oltre il triennio di bilancio.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    182. Per le finalità di cui all’ articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , il fondo di cui all’articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.

    Comma 241 — Fondo Ministero giustizia per assunzioni polizia penitenziaria

    • Il comma 241 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia per le finalità del comma 240, ossia per finanziare le assunzioni straordinarie di 2.000 agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
    • Stanziamento crescente: 743.948 euro (2026), 24,3 mln (2027), 71,7 mln (2028), 99,2 mln (2029), oltre 100 mln annui dal 2030 al 2036, fino a 107,7 mln annui dal 2038.
    • La progressività riflette il cumularsi dei carichi salariali al completamento del piano assunzionale (2.000 unità a regime).
    • Copertura finanziaria pluriennale strutturale: assicura sostenibilità del piano oltre il triennio di bilancio.
    • Il fondo finanzia stipendi, oneri previdenziali, accessori e indennità del personale neoassunto secondo CCNL del Corpo.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    241. Per le finalità di cui al comma 240 è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l’anno 2026, di euro 24.264.464 per l’anno 2027, di euro 71.742.670 per l’anno 2028, di euro 99.203.807 per l’anno 2029, di euro 101.937.454 per l’anno 2030, di euro 101.973.896 per l’anno 2031, di euro 102.447.648 per l’anno 2032, di euro 103.285.824 per l’anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l’anno 2036, di euro 105.200.441 per l’anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall’anno 2038.

    Comma 247 — Commissario straordinario, casa circondariale Bo

    • Modifica all’art. 4-bis del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con L. 8 agosto 2024, n. 112, in materia di edilizia penitenziaria.
    • Il commissario straordinario, d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, opera per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano.
    • Sostituzione integrale del comma 8: ampliamento di sette strutture detentive (Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Opera, San Vittore raggi II e IV, Roma Rebibbia).
    • Importo complessivo: 141.800.000 euro distribuiti su 2026 (27,05 mln), 2027 (74,426 mln), 2028 (40,324 mln) a valere su risorse MIT.
    • Aggiornamento del programma con DPCM su proposta del Ministro della giustizia entro 60 giorni; subentro del commissario nei rapporti giuridici e trasferimento risorse alla contabilità speciale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    247. All’ articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il commissario straordinario compie, altresì, d’intesa con la provincia autonoma di Bolzano previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria degli interventi del programma e nel limite delle risorse previste dal programma anche attraverso la modifica degli interventi dello stesso, gli atti necessari per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, in ragione delle rinnovate esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria»; b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Sono inclusi nel programma di cui al comma 2 i nuovi interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui euro 27.050.000 nell’anno 2026, euro 74.426.000 nell’anno 2027 ed euro 40.324.000 nell’anno 2028. Per gli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla contabilità speciale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai fini dell’inclusione degli interventi di cui al primo periodo, il programma di cui al comma 2 è aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo che, nelle more dell’aggiornamento del programma, il commissario straordinario può esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini dell’attuazione dei predetti interventi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario, con i poteri conferiti dal presente articolo, si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

    Comma 250 — Reclutamento volontari Guardia costiera

    • Modificato l’art. 814, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010): la dotazione organica del Corpo delle Capitanerie di porto sale da 2.000 a 2.032 unità e da 600 a 610 per un’altra categoria di personale.
    • Inserito il nuovo art. 2197-septies COM dedicato all’alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente della Guardia costiera.
    • Dal 2026 al 2030 è autorizzato il reclutamento di un massimo di 100 volontari l’anno mediante concorso pubblico.
    • I requisiti d’accesso sono stringenti: età non superiore a 24 anni, diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, idoneità fisio-psico-attitudinale per le Forze armate.
    • I vincitori sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare, categoria nocchiere di porto, con grado di sottocapo di 3ª classe.
    • L’iscrizione segue l’ordine di graduatoria, con decorrenza il giorno successivo a quella attribuita ai volontari immessi ex art. 704 COM.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    250. Al fine di mantenere gli attuali standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto, al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 814, comma 2, la cifra: «2.000» è sostituita dalla seguente: «2.032» e la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «610»; b) dopo l’articolo 2197-sexies è inserito il seguente: «Art. 2197-septies. – (Alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera) – 1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 704 e nell’ambito degli organici di legge di cui all’articolo 815, comma 1, lettera a), come determinati dall’anno 2026 all’anno 2030, è autorizzato, per ciascun anno, il reclutamento fino al massimo di 100 volontari in servizio permanente, mediante concorso pubblico. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a 24 anni; b) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado; c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente. 3. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per la categoria nocchiere di porto con il grado di sottocapo di 3^ classe e sono iscritti secondo l’ordine di graduatoria della selezione pubblica, con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell’articolo 704».

    Comma 252 — Spese di funzionamento e vettovagliamento Difesa

    • Autorizzata spesa di euro 65.381 annui a decorrere dal 2026 per spese di funzionamento.
    • Le spese sono connesse alle previsioni dei commi 250 e 251 della L. 199/2025.
    • Sono incluse esplicitamente le spese di vettovagliamento del personale interessato.
    • Si tratta di una micro-autorizzazione di spesa permanente, non temporanea, senza decreto attuativo.
    • L’effettiva ripartizione segue le ordinarie regole di contabilità di Stato (D.Lgs. 123/2011).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    252. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 250 e 251, ivi comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro 65.381 a decorrere dall’anno 2026.

    Comma 253 — Proroga comandi e contratti ItaliaMeteo 2026

    • L’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», istituita dall’art. 1, comma 551, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata a confermare o prorogare i comandi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche.
    • La proroga riguarda i comandi in essere al 1° gennaio 2026 e disposti ai sensi del comma 556 della medesima L. 205/2017.
    • L’autorizzazione si estende alla conferma o proroga dei contratti di lavoro flessibile in corso.
    • Sono compresi gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
    • Tutte le proroghe operano fino al 31 dicembre 2026.
    • La spesa deve restare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ex art. 1, comma 559, L. 205/2017.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’ articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi dell’articolo 1, comma 556, della citata legge n. 205 del 2017 , nonché a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell’ articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all’ articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017 ..

    Comma 288 — Coperture commi 283-284 con risparmi e fondo L. 234/2021

    • Copertura del comma 283 (316.171 euro 2026; 313.671 dal 2027) e del comma 284 (891.040 euro 2026; 871.040 dal 2027).
    • Lettera a) – 311.491 euro annui 2026-2027 mediante risparmi del c. 285.
    • Lettera b) – 895.720 euro 2026, 873.220 euro 2027, 1.184.711 euro annui dal 2028 mediante riduzione fondo L. 234/2021 c. 613.
    • Tecnica a saldi invariati con doppia copertura combinata.
    • Profilo pluriennale con maggiorazione strutturale a regime.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    288. Agli oneri derivanti dal comma 283, pari a 316.171 euro nell’anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall’anno 2027, e dal comma 284, pari a 891.040 euro nel l’anno 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede: a) quanto a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa recati dal comma 285; b) quanto a 895.720 euro per l’anno 2026, a 873.220 euro per l’anno 2027 e a 1.184.711 euro annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .

    Commi 290-292 — Spese e auto di servizio per funzione giurisdizionale

    • Comma 290: 900.000 euro annui dal 2026 per le finalità del c. 289; +1.600.000 euro annui per la dotazione di bilancio dell’art. 11 c. 10.
    • Comma 291: deroga al limite di spesa per auto di servizio (art. 5 c. 2 D.L. 95/2012) per i mezzi destinati alla funzione giurisdizionale.
    • Deroga limitata agli anni 2026, 2027 e 2028.
    • Comma 292: copertura 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l’attuazione del c. 291.
    • Misure di rafforzamento operativo dell’apparato giudiziario.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    290. Ai fini di cui al comma 289 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all’articolo 11, comma 10, del medesimo decreto è incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    291. Il limite di spesa previsto dall’ articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , per gli anni 2026, 2027 e 2028, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale.

    292. Per l’attuazione delle disposizioni recate dal comma 291 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

    Comma 316 — 114 mln al Viminale per sicurezza e Olimpiadi Milano-Cortina

    • Autorizzata spesa di 114.244.252 euro per il solo 2026 al Ministero dell’Interno.
    • Finalità: tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione del terrorismo, soccorso pubblico.
    • Riferimento esplicito alle esigenze straordinarie dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.
    • Norma di stanziamento puntuale, senza modifica di disposizioni vigenti.
    • Coordinamento con il sistema della sicurezza pubblica (Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Prefetture).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    316. Al fine di incrementare i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché di soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», in favore del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l’anno 2026.

    Commi 318-325 — Sede Polizia di Stato a Pietralata e Comm

    • La porzione di Pietralata di proprietà ISTAT è trasferita allo Stato per finalità logistiche della Polizia di Stato.
    • Atto di trasferimento e cessione progetti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
    • Il Viminale utilizza fino a 20 mln dalle risorse logistiche vigenti.
    • Nominato Commissario straordinario con DPCM entro 30 giorni; variante progettuale entro 9 mesi.
    • Agenzia del demanio come soggetto attuatore e stazione appaltante ex art. 63 D.Lgs. 36/2023.
    • In sede di contenzioso si applica l’art. 125 CPA (D.Lgs. 104/2010): tutela cautelare attenuata.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    318. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell’area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell’Istituto nazionale di statistica ivi ubicata nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

    319. L’atto di trasferimento della proprietà dell’area e di cessione dei progetti di cui al comma 318 deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All’Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l’acquisizione dell’area e per la relativa progettazione.

    320. Per le finalità di cui ai commi 318 e 319 il Ministero dell’interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento.

    321. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell’intervento di cui al comma 318, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l’incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti o gli organi coinvolti.

    322. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, previo accordo con l’operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell’area, approva, entro nove mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso operatore economico, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, il suddetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

    323. Si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 13, commi 4 , 5 , 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 .

    324. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, per l’espletamento del suo incarico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell’Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge altresì le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell’ articolo 63 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , per l’esecuzione dei lavori. L’Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 322, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

    325. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di cui ai commi da 318 a 324, si applicano le previsioni contenute nell’ articolo 125 del codice del processo amministrativo , di cui al l’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .

    Comma 486 — 10 milioni per la sicurezza delle gallerie ferroviarie

    • Autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (totale 10 milioni).
    • Finalità: garantire l’accessibilità in sicurezza alle gallerie ferroviarie in caso di incidente.
    • Misura ponte in attesa del completamento degli interventi previsti dall’allegato A del DM 4 marzo 2025.
    • Beneficiario operativo: il gestore dell’infrastruttura ferroviaria (Rete Ferroviaria Italiana – RFI).
    • Si applicano i parametri tecnici dei periodi 4°, 5° e 6° del comma 17-bis dell’art. 13 D.L. 183/2020.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    486. Nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio di cui al comma 2 del paragrafo 8 dell’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025 , al fine di consentire al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l’accessibilità in sicurezza alle gallerie, secondo quanto previsto dai periodi quarto, quinto e sesto del comma 17-bis dell’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 , è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    Comma 727 — Decreto MEF su tariffe per soccorsi e interventi

    • Rinvia a decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione dei corrispettivi previsti dal comma 726.
    • Le tariffe sono fissate su base oraria o forfettaria, in relazione alle voci di costo: personale, mezzi, carburante, attrezzature.
    • Il decreto disciplina anche le disposizioni attuative ed applicative del meccanismo.
    • L’aggiornamento delle tariffe avviene annualmente sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
    • La norma garantisce la prevedibilità e la trasparenza dei corrispettivi a carico del soggetto responsabile.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    727. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 726, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessari, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L’aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

    Comma 728 — Corrispettivi soccorso Polizia e Carabinieri

    • Estensione delle disposizioni dei commi 726 e 727 anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.
    • I corrispettivi dovuti per tali interventi sono fissati con appositi decreti dei Ministri competenti.
    • Decreti del Ministro dell’interno per la Polizia di Stato e del Ministro della difesa per i Carabinieri.
    • Necessario concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la quantificazione.
    • Norma di armonizzazione tra Forze dell’ordine in materia di rimborso costi salvataggio.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    728. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, alle medesime condizioni, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri, fatto salvo, in tali casi, che i corrispettivi dovuti sono stabiliti con decreti adottati, rispettivamente, dal Ministro dell’interno e dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Commi 798-800 — Polizia penitenziaria, depositi nucleari

    • Comma 798: modifica l’art. 12, c. 9-bis del D.L. 25/2025 (conv. L. 69/2025) estendendo la disposizione alla Polizia penitenziaria, accanto alla giustizia tributaria.
    • Comma 799: prorogato al 31 dicembre 2026 il termine dell’art. 9-bis del D.L. 39/2023 (conv. L. 68/2023) e introdotto regime di riservatezza su sito e dimensione del deposito nucleare nazionale.
    • Comma 800: incremento di 1 milione di euro per il 2026 del contributo ex art. 1, c. 547, L. 207/2024.
    • Pacchetto eterogeneo: amministrazione penitenziaria, sicurezza nucleare e finanziamento contributi pubblici.
    • Norme di natura ordinamentale e finanziaria, non fiscale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    798. All’ articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , dopo le parole: «giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, della Polizia penitenziaria».

    799. All’ articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente articolo l’ubicazione e la dimensione del sito o dei siti di emissione di cui al paragrafo I, sezione A, punto 5, lettera a), dell’allegato III B al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 , come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 giugno 2019, n. 108 , costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell’autorità nazionale competente, nonché degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al presente comma».

    800. Il contributo di cui all’ articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2026.

    Comma 820 — Contributo Agenzia industrie difesa per tecnologie emergenti

    • Contributo di 100.000 euro per l’anno 2026 a favore dell’Agenzia industrie difesa (AID).
    • Finalità: promozione e sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale.
    • Misura raccordata al comma 821, che modifica l’art. 48 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) per autorizzare AID a svolgere attività di ricerca.
    • Si inquadra nel dovere di difesa della Patria ex art. 52 Cost.
    • Norma autoapplicativa, senza decreti attuativi previsti.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    820. Per la promozione e il sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale è autorizzato un contributo di euro 100.000 per l’anno 2026 a favore dell’Agenzia industrie difesa.

    Comma 821 — AID autorizzata a R&S su tecnologie emergenti difesa

    • Modifica l’art. 48, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
    • Dopo le parole «con uno o più decreti del Ministro della difesa» inserisce: «nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».
    • Norma di accompagnamento del comma 820 (contributo 100 mila euro 2026).
    • Amplia il perimetro funzionale dell’Agenzia industrie difesa oltre la tradizionale missione produttivo-manutentiva.
    • Quadro costituzionale: artt. 9, 52 e 87 Cost.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    821. Per l’attuazione del comma 820, all’articolo 48 , comma 1, del codice dell’ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , dopo le parole: «con uno o più decreti del Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».

    Comma 828 — Demilitarizzazione armi chimiche, spesa 2026-2030

    • Autorizzata spesa di 850.000 euro per il 2026 e 900.000 euro annui per ciascuno degli anni 2027-2030.
    • Beneficiario: Ministero della difesa, per attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e manutenzione degli impianti.
    • Finalità: rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Parigi sulle armi chimiche (CWC, 1993), ratificata con L. 18 novembre 1995, n. 496.
    • Inquadramento costituzionale: artt. 10, 11 e 52 Cost.
    • Norma autoapplicativa, senza decreti attuativi previsti.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    828. Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e di manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 850.000 per l’anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

    Comma 841 — Fondo Ministero giustizia per il contrasto alla

    • Istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026.
    • Finalità: contrasto alla criminalità organizzata attraverso attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni delle istituzioni.
    • Riparto: uno o più decreti del Ministro della giustizia distribuiscono annualmente le risorse tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati.
    • Inquadramento costituzionale: art. 1 Cost. (democrazia), art. 2 Cost. (diritti inviolabili), art. 27 Cost. (rieducazione e prevenzione), art. 117, c. 2, lett. h Cost. (ordine pubblico e sicurezza, competenza esclusiva statale).
    • Coordinamento con D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) e con la Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    841. Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al primo periodo tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità, che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

    Commi 914-916 — ASviS e vittime terrorismo anni ’70

    • Comma 914: contributo di 300.000 euro per il 2026 ad ASviS (Alleanza italiana sviluppo sostenibile).
    • Comma 915: estensione dell’elargizione ex L. 206/2004 ai superstiti delle vittime civili decedute per atti criminosi di matrice politica 1970-1979, anche in assenza di sentenza.
    • Comma 916: requisito di estraneità ad ambienti delinquenziali richiesto a tutti i beneficiari dell’elargizione.
    • Limite di spesa: 10 milioni di euro per il 2026 per l’elargizione vittime.
    • Elargizione unica anche in caso di concorso di più beneficiari.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    914. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, è concesso all’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile-ASviS un contributo di 300.000 euro per l’anno 2026.

    915. Ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, come individuati dall’ articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , è riconosciuta, con le modalità di cui all’articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990 , anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026, l’elargizione di cui all’ articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 . Tale elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari ed è corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’ articolo 12 del codice di procedura penale e risulti essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell’evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

    916. Per la concessione dell’elargizione, le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma 915 sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

    Comma 917 — Termine e procedura per la domanda dell’elargizi

    • Termine decadenziale di quattro mesi dall’entrata in vigore della legge per presentare la domanda di elargizione di cui al comma 915.
    • Organo competente: Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’interno.
    • Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
    • Se, anche in via prospettica, emerge il superamento del limite di spesa del comma 915, le domande successive non sono prese in considerazione.
    • Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 sull’elargizione alle vittime del terrorismo.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    917. La domanda per la corresponsione dell’elargizione di cui al comma 915 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’interno, competente alla concessione dell’elargizione medesima nel limite di spesa di cui al comma 915. Qualora dall’accoglimento delle domande, secondo l’ordine cronologico, dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa di cui al comma 915, non sono prese in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio di cui al comma 915. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 .

    Comma 918 — Divieto cumulo elargizione vittime e altre provvidenze

    • Divieto di cumulo tra l’elargizione del comma 915 e altre provvidenze pubbliche per le stesse circostanze.
    • Il divieto opera per provvidenze in unica soluzione o a carattere non continuativo.
    • L’elargizione non è cumulabile se la stessa famiglia ha già ricevuto altre indennità statali per la medesima vicenda.
    • Norma di chiusura del sistema delle provvidenze alle vittime.
    • Tutela il principio di proporzionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    918. L’elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.

    Comma 920 — Rifinanziamento vittime terrorismo e mafia

    • Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze a favore delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso (e relative famiglie) sono incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2026.
    • Il rifinanziamento è strumentale all’attuazione delle disposizioni dei commi da 915 a 919 della medesima Legge di Bilancio 2026.
    • Beneficiari: cittadini italiani, cittadini stranieri e apolidi vittime di terrorismo o criminalità di stampo mafioso, ovvero le loro famiglie.
    • Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla L. 3 agosto 2004, n. 206 (vittime del terrorismo), dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e dalla L. 22 dicembre 1999, n. 512 (Fondo di rotazione per le vittime di mafia).
    • Si tratta di un rifinanziamento una tantum a copertura dei nuovi oneri introdotti dai commi 915-919, senza modifica strutturale del regime delle provvidenze.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    920. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 915 a 919, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relativo alle spese per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2026.

    Comma 921 — Copertura oneri comma 920 via CONSAP

    • Il comma 921 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri del comma 920, quantificati in 10 milioni di euro per l’anno 2026.
    • La copertura è assicurata mediante versamento da parte della CONSAP S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
    • Le risorse versate da CONSAP restano acquisite all’erario: la copertura ha effetto definitivo, senza diritto di restituzione in favore della società partecipata.
    • CONSAP S.p.A. è società pubblica controllata dal MEF, gestisce fondi e servizi assicurativi di interesse pubblico (es. Fondo vittime della strada).
    • Il meccanismo si inserisce nella prassi di copertura mediante mobilitazione di risorse di società partecipate, in coerenza con il principio di copertura dell’art. 81, terzo comma, Cost.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    921. Agli oneri derivanti dal comma 920, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento da parte della società CONSAP S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all’erario.

    Comma 923 — Abrogazione del secondo comma dell’art. 21 TU pe

    • Abrogazione del secondo comma dell’art. 21 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (TU pensioni di guerra).
    • Intervento di pulizia normativa su disciplina di nicchia (pensioni di guerra).
    • Effetti pratici limitati: l’abrogazione riguarda una disposizione presumibilmente non più attuale o sovrapposta ad altre norme.
    • Applicabilità immediata dal 1° gennaio 2026.
    • Materia di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione generale per le pensioni di guerra.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    923. All’articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il secondo comma è abrogato.

    Comma 924 — Copertura oneri comma 922 e fondo compensazione

    • Il comma 924 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri introdotti dal comma 922, quantificati in euro 542.400 annui a decorrere dall’anno 2026.
    • La copertura è strutturale (a regime, non una tantum) e si articola in due meccanismi: copertura ordinaria e compensazione dei riflessi su altri saldi.
    • Copertura ordinaria: a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del MEF ai sensi dell’art. 2 della L. 27 dicembre 2002, n. 288 (Legge di Bilancio 2003).
    • Compensazione degli effetti su fabbisogno e indebitamento netto mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (art. 1, c. 511, L. 27 dicembre 2006, n. 296).
    • La doppia copertura è tipica delle clausole tecniche delle leggi di bilancio per garantire la neutralità su tutti i saldi di finanza pubblica.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    924. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 922, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’ articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 . Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’ articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

  • Legge di Bilancio 2026, le misure minori sulla sanità: fondi SSN, screening, farmacie

    Oltre al rifinanziamento principale del Fondo sanitario nazionale, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) dispone decine di interventi puntuali sulla sanità: prevenzione e screening, farmacia dei servizi, monitoraggi e riparti regionali. Questa guida raccoglie i commi minori con sintesi e testo coordinato.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Indice dei commi

    Comma 335 — Regioni autorizzate a iscrivere finanziamento sa

    • Disposizione che incide direttamente sulla finanza regionale in materia sanitaria.
    • Le Regioni, nelle more dell’assegnazione del finanziamento sanitario per l’emersione di lavoratori irregolari di cui all’art. 103, c. 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, possono iscrivere a bilancio l’ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti.
    • Norma di copertura iscrittiva fino all’assegnazione definitiva, con successivi conguagli.
    • Riferimento al decreto-legge Rilancio 2020 e alla legge di conversione L. 17 luglio 2020, n. 77.
    • Disposizione coordinata con il comma 336 che ne anticipa l’efficacia al giorno di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    335. Le regioni, nelle more dell’assegnazione del finanziamento sanitario per l’emersione di lavoratori irregolari di cui all’ articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono autorizzate ad iscrivere, nel bilancio dell’esercizio di riferimento, l’ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito dell’assegnazione definitiva.

    Comma 336 — Efficacia immediata del comma 335 dal giorno di

    • Norma tecnica di entrata in vigore: la disposizione del comma 335 acquista efficacia il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
    • Deroga al regime ordinario di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, che produce effetti dal 1° gennaio 2026.
    • Anticipa al 30 dicembre 2025 l’efficacia della facoltà per le Regioni di iscrivere a bilancio l’ultimo valore annuale assegnato del finanziamento sanitario per emersione lavoratori.
    • Finalità: garantire la copertura contabile e la programmazione regionale anche per l’esercizio 2025 in chiusura.
    • Si inserisce nella tecnica legislativa delle disposizioni di carattere immediatamente applicativo all’interno delle leggi di bilancio.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    336. La disposizione di cui al comma 335 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

    Comma 337 — Monitoraggio risorse SSN e riparto unitario

    • Rafforzato il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse del fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali.
    • Obiettivo dichiarato: ridurre gli adempimenti burocratici a carico di regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
    • Decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro il 31 marzo 2026.
    • Procedura: previa intesa in Conferenza Stato-Regioni ex art. 3 D.Lgs. 281/1997.
    • Il decreto individuerà le disposizioni normative le cui risorse confluiranno nel riparto complessivo del Servizio sanitario nazionale.
    • Resta ferma la verifica dell’utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali previste.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    337. Al fine di rafforzare il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell’ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell’utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste.

    Comma 339 — Regioni di riferimento per fabbisogni sanitari 2025-2026

    • Il comma 339 integra l’art. 27, comma 5-ter, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale regionale.
    • Per il calcolo dei fabbisogni sanitari standard delle Regioni a statuto ordinario relativi al 2025 e al 2026 si confermano come benchmark le stesse Regioni già indicate per il 2024.
    • La scelta congela la metodologia di riparto del Fondo sanitario nazionale ed evita un nuovo procedimento di individuazione delle regioni di riferimento.
    • L’intervento incide sui rapporti finanziari Stato-Regioni e sul riparto del fabbisogno sanitario standard nazionale (FSN), riducendo il rischio di contenzioso fra Regioni.
    • Non sono previsti nuovi oneri: si tratta di una norma procedimentale interna al meccanismo di costi e fabbisogni standard.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    339. All’ articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l’anno 2024».

    Comma 340 — 238 milioni alla prevenzione collettiva e agli screening del SSN

    • Il comma 340 destina 238 milioni di euro annui, dal 2026, a una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale standard per potenziare prevenzione collettiva e sanità pubblica.
    • Le risorse sono indirizzate a 16 ambiti specifici: screening oncologici (mammella, colon-retto, polmone), test genomici (ESR1, HRD, NGS), vaccini, screening neonatali e programmi su Parkinson, patologie oculari e reumatologiche.
    • Lo screening mammografico viene esteso alle donne 45-49 e 70-74 anni; quello del colon-retto alle persone 70-74 anni.
    • L’intervento incide direttamente sui livelli essenziali di assistenza (LEA, art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.) e sui piani regionali della prevenzione.
    • Il finanziamento si colloca nel quadro del federalismo fiscale sanitario delineato dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    340. Al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, è destinata al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento: a) al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni; b) all’estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l’individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione; c) al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni; d) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell’ovaio in stadio avanzato; e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare, di cui all’ articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , nell’ambito della Rete italiana screening polmonare, allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e di favorire l’accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma; f) all’incremento del finanziamento previsto dall’ articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale; g) all’avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici; h) all’avvio di programmi per l’accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex; i) allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la diagnosi della sordità; l) al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare; m) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell’ambito degli screening neonatali per l’individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica; n) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson; o) all’implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile; p) all’implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell’artrite reumatoide di recente insorgenza.

    Comma 341 — 247 milioni per la prevenzione sanitaria

    • Stanziamento aggiuntivo di 247 milioni di euro per il 2026 a potenziamento delle misure di prevenzione.
    • Copertura: 127 milioni a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 275, della L. 30 dicembre 2024, n. 207; 120 milioni a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard del comma 333.
    • Norma sanitaria settoriale, integra il comma 340 della medesima legge.
    • Effetti operativi sulle Regioni: ripartizione tramite Conferenza Stato-Regioni.
    • Nessun impatto fiscale diretto su imprese o cittadini.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    341. Per l’anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340 del presente articolo, pari a 247 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333 del presente articolo per 120 milioni di euro, è destinato all’ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.

    Comma 342 — 1 mln annuo per le campagne di comunicazione del

    • Autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026 per le campagne di comunicazione istituzionale del Ministero della salute sulla prevenzione.
    • Risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dal comma 340 (altri interventi di prevenzione).
    • Copertura: utilizzo delle risorse già destinate agli obiettivi sanitari di rilievo nazionale ex art. 1, commi 34 e 34-bis, l. 662/1996, indicate all’art. 1, comma 275, l. 207/2024.
    • Le campagne di prevenzione sono strumento di attuazione dei livelli essenziali di assistenza area «promozione della salute».
    • Norma di portata limitata in valore assoluto ma rilevante per l’effettività del Piano nazionale della prevenzione.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    342. In aggiunta a quanto previsto dal comma 340, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all’ articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , indicate all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    Comma 348 — +10 mln annui agli Istituti zooprofilattici sperimentali

    • Incremento di 10 mln annui a decorrere dal 2026 per gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).
    • La quota integra il Fondo sanitario nazionale, nella parte destinata al funzionamento degli IZS.
    • Finalità: fronteggiare l’aumento dei costi e le emergenze sanitarie ricorrenti.
    • Ambiti coperti: sicurezza alimentare, sanità animale, igiene zootecnica.
    • Coordinamento con il D.Lgs. 270/1993 sugli IZS e con il Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    348. Al fine di garantire le risorse necessarie per far fronte alle maggiori spese derivanti dall’aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell’igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell’ambito del Fondo sanitario nazionale, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

    Comma 353 — Remunerazione regionale dei servizi della farmacia dei servizi

    • Il comma 353 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire la remunerazione dei servizi della farmacia dei servizi di cui al comma 351.
    • La remunerazione è fissata negli accordi integrativi regionali, all’esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private.
    • Si applica nei limiti dell’importo stabilito dal comma 352 e nel rispetto dell’accordo collettivo nazionale ex art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
    • L’intervento è coerente con l’art. 117 Cost. (tutela della salute come materia concorrente) e con la disciplina del SSN.
    • I tetti di spesa sono vincolanti per Regioni, ASL e farmacie convenzionate.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    353. La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 è definita nell’ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all’esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’ articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , nei limiti dell’importo di cui al comma 352 del presente articolo.

    Comma 354 — Rendicontazione annuale di Regioni e Province au

    • Il comma 354 obbliga le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a rendicontare annualmente al Ministero della salute l’uso delle risorse e i volumi dei servizi erogati dalle farmacie.
    • La rendicontazione avviene entro il 30 giugno di ogni anno e riguarda l’anno precedente.
    • La finalità è la verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi della farmacia dei servizi.
    • Si tratta di una clausola di accountability tipica del federalismo sanitario, coerente con l’art. 117 Cost. e con il D.Lgs. 502/1992.
    • Il dato rendicontato contribuirà al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    354. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l’utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell’anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.

    Commi 355-358 — Accordi farmacie SSN e finanziamento sani

    • Comma 355: riscritte le lettere c-bis) e c-ter) dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. 502/1992 sulla remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali delle farmacie convenzionate.
    • Accordo collettivo nazionale definisce principi e criteri di remunerazione nei limiti delle risorse vincolate del fabbisogno sanitario nazionale standard.
    • Accordi regionali e provinciali fissano modalità, tempi di pagamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle farmacie per i servizi di secondo livello.
    • Prestazioni eccedenti il limite di spesa regionale sono a carico del cittadino richiedente.
    • Comma 356: decreto MEF-Salute entro il 30 marzo 2026 per modificare le procedure delle prescrizioni dematerializzate nel Sistema TS, con riflessi sui rimborsi.
    • Commi 357-358: incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard ex L. 207/2024: da 327 a 412 mln annui (c. 357) e da 285 a 480 mln annui (c. 358) dal 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    355. All’ articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) l’accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all’ articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 , nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard»; b) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente: «c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall’accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste».

    356. Per le finalità di cui ai commi da 351 a 355, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell’ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l’assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera c-ter) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 , come sostituita dalla lettera b) del comma 355 del presente articolo.

    357. All’ articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

    358. All’ articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

    Comma 360 — Incremento del fondo sanitario ex L. 207/2024 da

    • Il comma 360 incrementa la dotazione del fondo previsto dall’art. 1, comma 353, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
    • La dotazione passa da 150 a 208 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (+58 milioni).
    • Si tratta di un rifinanziamento orizzontale che non modifica la destinazione del fondo, ma solo il suo ammontare.
    • L’intervento si colloca nel quadro del federalismo sanitario e degli equilibri di finanza pubblica.
    • L’effetto sulle Regioni dipenderà dai criteri di riparto previsti dalla normativa di riferimento.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    360. All’ articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 208 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

    Commi 369-372 — Accesso autonomie speciali al fondo sanit

    • Il comma 369 estende l’accesso al fondo ex art. 1, comma 283, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a tutte le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano dal 1° gennaio 2026, in deroga alle norme che prevedono il concorso al finanziamento sanitario per le autonomie speciali.
    • Il comma 370 attiva la procedura speciale di approvazione di cui all’art. 104 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 670/1972), rendendo opponibile la disposizione alle autonomie locali.
    • Il comma 371 estende all’anno 2024, 2025 e 2026 il riferimento temporale del quinto periodo dell’art. 2, comma 67-bis, L. 191/2009, prorogando le misure ivi previste.
    • Il comma 372 dispone l’entrata in vigore anticipata del comma 371 alla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
    • Il blocco normativo incide sui rapporti finanziari Stato-autonomie speciali in materia sanitaria.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    369. All’ articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente».

    370. La disposizione di cui al comma 369 è approvata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .

    371. All’ articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , al quinto periodo, le parole: «e per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l’anno 2024, per l’anno 2025 e per l’anno 2026».

    372. La disposizione di cui al comma 371 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

    Comma 390 — Copertura 166 milioni per stop payback regionale

    • Quantifica gli oneri di cui al comma 389 in 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
    • Copertura a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 275, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
    • L’intervento non incide sui saldi di finanza pubblica grazie alla rinuncia interna alle risorse già stanziate.
    • Trasferimento erariale alle regioni a compensazione del mancato gettito da payback farmaceutico.
    • Coordinamento con la disciplina del coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    390. Agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    Comma 395 — Fine sospensione riduzione 5% prezzo medicinali SSN

    • Dal 1° gennaio 2026 viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali impiegati o dispensati dal SSN, ove prevista.
    • Sono abrogate le seguenti disposizioni: art. 1, comma 796, lettera g), L. 296/2006 (finanziaria 2007) e art. 1, commi 225 e 227, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
    • L’effetto pratico è il consolidamento strutturale della riduzione del 5% sul prezzo dei medicinali rimborsati dal SSN.
    • Maggiore certezza per la spesa farmaceutica pubblica e riduzione delle aree di discrezionalità per le aziende farmaceutiche.
    • Risparmio atteso a beneficio del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con la cornice complessiva di contenimento della spesa.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    395. A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data la lettera g) del comma 796 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e i commi 225 e 227 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , sono abrogati.

    Comma 403 — 20 milioni a regioni e province autonome per sanità

    • Autorizzata spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026 per le finalità del precedente comma 402.
    • Riparto tra regioni e province autonome con decreto del Ministro della salute di concerto con il MEF.
    • Previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome.
    • Copertura a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 275, L. 207/2024.
    • Spesa one-shot 2026, senza proiezione triennale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    403. Per le finalità di cui al comma 402 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2026, da ripartire tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    Commi 406-410 — Copertura oneri sanitari, contributi inte

    • Pacchetto eterogeneo di disposizioni che chiudono il blocco sanitario della Legge di Bilancio 2026.
    • Comma 406: copertura degli oneri del comma 405 sulle risorse degli obiettivi sanitari prioritari (art. 1, comma 275, l. 207/2024).
    • Comma 407: contributi annui italiani al Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) e all’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE/WOAH), già Ufficio internazionale delle epizoozie.
    • Comma 408: assegnazione annuale dei contributi con decreto del Ministro della salute.
    • Comma 409: abrogazione della legge 21 aprile 1977, n. 164, e della legge 22 dicembre 1980, n. 927.
    • Comma 410: 20 milioni di euro per il 2026 ad Agenas per il potenziamento dei servizi di telemedicina con dotazione di dispositivi medici ai professionisti sanitari.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    406. Agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all’ articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , indicate all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    407. A decorrere dall’anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall’Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall’Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell’Ufficio internazionale delle epizoozie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanità animale, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall’Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.

    408. L’assegnazione dei contributi di cui al comma 407 è effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.

    409. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 21 aprile 1977, n. 164 , e la legge 22 dicembre 1980, n. 927 , sono abrogate.

    410. Al fine di garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione delle politiche di prevenzione e nell’erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l’impiego dei servizi di telemedicina, all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), ai sensi dell’ articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l’efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l’implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l’adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l’implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.

    Comma 411 — Decreto Ministro salute dispositivi e professionisti

    • Termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della LB 2026 per l’adozione di un decreto del Ministro della salute.
    • Proposta di Agenas d’intesa con le Direzioni generali del Ministero della salute.
    • Decreto sentito il MEF e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome.
    • Individua dispositivi medici e professionisti sanitari interessati dal comma 410.
    • Definisce le modalità di assegnazione dei dispositivi medici.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    411. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’Agenas d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati da quanto previsto dal comma 410, nonché le modalità di assegnazione dei medesimi dispositivi.

    Comma 416 — Avviso esecutivo e iscrizione a ruolo del contri

    • L’avviso di accertamento ex comma 413 (contributo straordinario o analoga prestazione) costituisce titolo esecutivo, senza necessità di cartella o successiva intimazione.
    • Decorsi sessanta giorni dalla notifica senza pagamento integrale, le somme sono affidate in carico all’agente della riscossione.
    • Recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (oggi riordinato nel D.Lgs. 33/2025).
    • Le somme iscritte includono contributo, interessi e sanzione in misura piena, senza riduzioni per acquiescenza.
    • Modello speculare all’art. 29 D.L. 78/2010: avviso esecutivo per tributi erariali, ora esteso alla nuova fattispecie.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    416. L’avviso di accertamento di cui al comma 413 costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all’agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.

    Comma 418 — Esenzione contributo AIFA per piccoli fornitori SSN

    • Il comma 418 esonera dal versamento del contributo a favore dell’AIFA le aziende con fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale inferiore a 50.000 euro nell’anno di riferimento.
    • L’esonero opera in deroga agli obblighi previsti dall’art. 15, comma 2, lett. h), L. 22 aprile 2021 n. 53, dall’art. 28, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 e dall’art. 24 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 138.
    • La soglia di 50.000 euro va riferita al singolo periodo d’imposta e ai soli ricavi da forniture dirette al SSN, escludendo le vendite tramite distributori intermedi o privati.
    • La misura riduce gli oneri amministrativi per micro fornitori (galenici, piccole officine farmaceutiche, dispositivi di nicchia) senza incidere sui contributi delle big pharma.
    • Resta fermo l’obbligo di tracciabilità e rendicontazione del fatturato SSN ai fini del controllo della soglia.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    418. Sono escluse dall’obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, 28 , comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 , e 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 , le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l’anno di riferimento, a euro 50.000.

    Comma 420 — 2 milioni annui 2026-2028 per oncologia pediatrica

    • Incremento di 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2027-2028.
    • Finalità: assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica.
    • Le risorse alimentano il fondo previsto dall’art. 1, comma 338, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
    • Intervento triennale a sostegno della rete oncologica pediatrica nazionale.
    • Coinvolge le regioni quali gestori del Servizio Sanitario Regionale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    420. Al fine di assicurare l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse del fondo di cui all’ articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

    Commi 786-789 — PrEP HIV, crisi industriali Sicilia, azie

    • Comma 786: autorizzata spesa di 1 milione di euro annui dal 2026 per programma di prevenzione HIV con accesso ampliato alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP); riparto alle Regioni con decreto del Ministro della salute entro il 31 marzo 2026, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
    • Comma 787: prorogato fino al 31 dicembre 2026 il regime di indennità per i lavoratori siciliani di cui all’art. 1, c. 251 e 251-bis L. 145/2018 in situazioni di crisi industriale complessa, con oneri di 1,332 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
    • Comma 788: introdotte le lett. a-bis) e a-ter) all’art. 16, c. 1 L. 157/1992 sulle aziende faunistico-venatorie, riconosciute come impresa individuale o collettiva soggetta a tassa di concessione regionale.
    • Comma 789: sostituito l’art. 188-bis, c. 3-bis D.Lgs. 152/2006 sull’iscrizione obbligatoria al Registro elettronico nazionale (RENTRI) per produttori, trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.
    • Quattro misure eterogenee unite dal coordinamento tra Stato, Regioni ed enti territoriali ai sensi degli artt. 117-118 Cost.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    786. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per il finanziamento di un programma di prevenzione dell’HIV, finalizzato ad ampliare l’accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalità di riparto alle regioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026.

    787. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, può essere concessa ai lavoratori di cui all’ articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , che nell’anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018 , la stessa indennità in continuità con quanto previsto dall’ articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28 , che richiama le disposizioni di cui all’ articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 , fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.332.000 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

    788. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunisticovenatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l’ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento; a-ter) autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis)».

    789. All’ articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale: a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6».

    Commi 951-953 — Piano di rientro Abruzzo e fondo screening neonatali

    • Comma 951: Regione Abruzzo adotta entro il 31 gennaio 2026 il Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro sanitario 2026-2028.
    • Valutazione di Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti entro il 15 febbraio 2026 con prescrizioni vincolanti.
    • Adozione di provvedimenti regionali per l’equilibrio 2025 e coerenza con art. 1, c. 174, L. 311/2004 e art. 2, c. 86, L. 191/2009.
    • Comma 952: fondo presso Ministero salute, 0,5 milioni annui per 2026-2027, per nuovi screening neonatali (limite di spesa).
    • Comma 953: ripartizione del fondo tra Regioni e Province autonome previa intesa in Conferenza unificata, vincolata a progetti specifici.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    951. Al fine di perseguire il miglioramento dell’assistenza sanitaria nel proprio territorio in coerenza con le risorse disponibili, la regione Abruzzo adotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026-2028, idoneo a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il citato triennio. Entro il 15 febbraio 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da recepire entro i successivi dieci giorni. A seguito dell’approvazione definitiva del citato Programma operativo e comunque entro i termini di cui all’ articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , la regione provvede all’adozione formale dei provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l’equilibrio sull’anno 2025. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .

    952. Al fine di consentire la sperimentazione, l’organizzazione e l’implementazione di nuovi screening neonatali, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa.

    953. Le risorse del fondo di cui al comma 952 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi screening neonatali. L’attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non già compresi nell’elenco di cui all’ articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167 .

    Comma 954 — Screening patologie inquinamento 2 mln €

    • Autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro annui per il 2026 e il 2027.
    • Finalità: realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all’inquinamento ambientale.
    • Obiettivo dichiarato: potenziamento della prevenzione sanitaria e della diagnosi precoce.
    • Norma di principio: gli aspetti operativi sono demandati al decreto attuativo del successivo comma 956.
    • Intervento coerente con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e con la programmazione del Servizio Sanitario Nazionale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    954. Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all’inquinamento ambientale.

    Comma 955 — Screening patologie da inquinamento ambientale

    • Definita la finalità dello screening delle patologie legate all’inquinamento ambientale.
    • Obiettivo: individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti.
    • Valutazione di interventi di prevenzione mirati con particolare riferimento ai Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN).
    • Approccio fondato sul rapporto causa-effetto tra fonti di esposizione ambientale ed eccessi di mortalità.
    • La norma definisce il quadro programmatico; restano da individuare con atti successivi le modalità operative, gli enti attuatori e le risorse finanziarie.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    955. Lo screening delle patologie legate all’inquinamento ambientale è volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche, sulla base del rapporto tra causa ed effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.

  • Legge di Bilancio 2026, ricostruzione post sisma e alluvioni: proroghe e fondi

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) proroga e rifinanzia gli interventi di ricostruzione: dal sisma dell’Aquila al Centro Italia 2016, dal sisma di Campobasso 2018 all’alluvione del 2023, fino alle esenzioni per Umbria e Marche. Questa guida raccoglie i commi con sintesi e testo coordinato.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Comma 438 — Proroga alluvione Marche, Umbria, Emilia

    • Proroga al triennio 2026-2028 degli interventi di ricostruzione post-alluvione ex art. 16 D.L. 124/2023.
    • Estensione del perimetro territoriale alle regioni Marche e Umbria, oltre all’Emilia-Romagna.
    • Proroga al 31 dicembre 2028 del termine per la perimetrazione degli eventi e dei danni.
    • Stanziamenti per 2.300 milioni nel 2026, 1.000 milioni nel 2027 e 750 milioni nel 2028.
    • Continuità del Commissario straordinario alla ricostruzione.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    438. All’ articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028» e le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Marche, Umbria e»; b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»; c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 2.200 milioni di euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l’anno 2025, 2.300 milioni di euro per l’anno 2026, 1.000 milioni di euro per l’anno 2027 e 750 milioni di euro per l’anno 2028».

    Comma 559 — Proroga contributi L’Aquila e Comuni del cratere

    • Prorogata fino all’anno 2026 l’efficacia delle disposizioni dell’art. 2-bis, c. 38, primo e secondo periodo, del D.L. 148/2017 (conv. L. 172/2017).
    • La proroga riguarda i contributi a favore del Comune dell’Aquila e dei Comuni del cratere sismico, già previsti dalla legislazione speciale post-terremoto 2009.
    • Spesa autorizzata: 2,85 milioni di euro per il 2026.
    • Ripartizione: 1,7 milioni di euro al Comune dell’Aquila e 1,15 milioni di euro ai Comuni del cratere.
    • Misura di sostegno alla finanza locale dei territori colpiti dal sisma del 2009.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    559. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , è prorogata fino all’anno 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l’anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il comune dell’Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.

    Comma 560 — Incremento e proroga al 2027 del contributo ex D.L. 123/2019

    • Modifica all’art. 9-sexies, c. 1, del D.L. 123/2019 (conv. L. 156/2019), che disciplina un contributo a favore di enti locali coinvolti in interventi specifici di ricostruzione e sviluppo.
    • Sostituite le parole «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l’anno 2026» con «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
    • Incremento dello stanziamento da 1 a 1,5 milioni di euro annui.
    • Estensione temporale dal solo 2026 al biennio 2026-2027.
    • Misura di sostegno alla finanza locale, da inquadrare nell’ambito della legislazione speciale post-sisma e di sviluppo territoriale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    560. All’ articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 , le parole: «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

    Comma 588 — Piattaforme informatiche Commissario sisma 2016

    • Estesa al 2026 l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui per le piattaforme informatiche del Commissario straordinario sisma Centro Italia 2016.
    • La modifica integra l’art. 1, comma 743, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, aggiungendo l’annualità 2026.
    • Le risorse sono destinate a sviluppo, implementazione, manutenzione e funzionalità delle piattaforme di titolarità del Commissario.
    • Le piattaforme supportano l’istruttoria dei contributi privati e pubblici di ricostruzione e l’interlocuzione con cittadini, imprese e professionisti.
    • Continuità del sistema informativo essenziale per evitare interruzioni nelle procedure telematiche di ricostruzione.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    588. Al fine di assicurare lo sviluppo, l’implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’ articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , le parole: «e di 1 milione di euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 1 milione di euro per l’anno 2026».

    Comma 595 — Esenzioni tributarie Umbria-Marche per 300.000 e

    • Prorogate per il 2026 le esenzioni di cui al comma 560-bis dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213, nel limite complessivo di 300.000 euro.
    • Le esenzioni si applicano nei territori delle Regioni Umbria e Marche.
    • Entro il 30 aprile 2026 un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri di ristoro.
    • Il decreto deve definire la ripartizione tra Umbria e Marche del minor gettito connesso alle esenzioni.
    • Misura di sostegno mirato e a basso impatto finanziario, ma con valore segnaletico per il consolidamento delle agevolazioni territoriali.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    595. Le esenzioni di cui al comma 560-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , si applicano anche per l’anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. Entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all’esenzione di cui al presente comma, da ripartire tra i territori della regione Umbria e della regione Marche.

    Comma 597 — 4,55 mln per emergenze Ponte Morandi e alluvioni

    • Spesa complessiva autorizzata pari a 4.550.000 euro per l’anno 2026.
    • 1.409.000 euro destinati alle finalità dell’art. 31 D.L. 109/2018 (Genova Ponte Morandi).
    • 641.000 euro per l’art. 5-septies D.L. 186/2022 (interventi alluvione Marche).
    • 1,5 milioni per l’art. 18, comma 5, D.L. 109/2018 (ulteriori misure Ponte Morandi).
    • 1 milione per l’art. 30-ter D.L. 41/2021 (emergenze sostegni).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    597. È autorizzata la spesa di 4.550.000 euro per l’anno 2026, di cui: a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all’ articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ; b) 641.000 euro per le finalità di cui all’ articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 ; c) 1,5 milioni di euro per le finalità di cui all’ articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ; d) 1 milione di euro per le finalità di cui all’ articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 .

    Comma 598 — 1,8 mln per assistenza popolazione Ponte Morandi

    • Autorizzata spesa di 1,8 milioni di euro per il solo 2026.
    • Finalità: assistenza alla popolazione ex art. 1, c. 684, L. 207/2024 (Bilancio 2025).
    • Risorse erogate tramite ordinanza del Commissario straordinario ex art. 17 D.L. 109/2018.
    • Conferma continuità degli aiuti alle famiglie del Polcevera.
    • Norma di mero rifinanziamento, senza modifiche sostanziali.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    598. Per le attività di assistenza alla popolazione di cui all’ articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all’ articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 .

    Comma 599 — 1,7 milioni per ricostruzione D.L. 109/2018 e 90

    • Autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per il 2026 per le finalità dell’art. 32, comma 3, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109.
    • Stanziati ulteriori 900.000 euro per il 2026 a favore dei Comuni dell’isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022.
    • Le finalità sono le medesime dell’art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018, ossia la prosecuzione della ricostruzione e il supporto operativo.
    • Il D.L. 109/2018 era stato emanato all’indomani del crollo del Ponte Morandi a Genova e contiene una pluralità di disposizioni di ricostruzione.
    • La norma garantisce continuità di sostegno per situazioni post-emergenziali ancora attive nel 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    599. Per le finalità di cui all’ articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2026. Per i comuni dell’isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all’articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 , è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l’anno 2026.

    Comma 600 — Proroga al 2026 dei termini D.L. 32/2019 per ric

    • Prorogati al 31 dicembre 2026 i termini di cui all’art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.
    • Fino al 31 dicembre 2026 continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 14-bis e 18 del medesimo decreto.
    • Autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per il 2026 ripartita su tre voci.
    • 1,82 milioni per gli oneri ex art. 14-bis del D.L. 32/2019 (struttura commissariale).
    • 736.500 euro per il Commissario straordinario città metropolitana di Catania (art. 18) e 263.500 euro per il Commissario straordinario provincia di Campobasso (art. 18).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    600. I termini di cui all’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , sono prorogati al 31 dicembre 2026. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019 . A tale fine è autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l’anno 2026, di cui: a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019 ; b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019 ; c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, dal medesimo articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019 .

    Comma 602 — Ricostruzione sisma Campobasso 2018 – rifinanziamento Fondo

    • Rifinanziamento di 800.000 euro per il 2026 del Fondo già previsto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 32/2019.
    • Copertura degli oneri delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario ex art. 7, comma 2-bis, D.L. 32/2019.
    • Ambito territoriale: comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici dal 16 agosto 2018.
    • La misura non istituisce un nuovo fondo ma incrementa la dotazione di una contabilità speciale già operativa.
    • Strumento di finanza locale derivata: i comuni beneficiari restano enti attuatori, non titolari diretti del fondo.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    602. Per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all’ articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , sottoscritte dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, il Fondo di cui all’articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge è rifinanziato di 800.000 euro per l’anno 2026.

    Comma 603 — Proroga a tutto 2026 con 1,3 mln aggiuntivi

    • Proroga della durata della misura dal 31/12/2025 al 31/12/2026.
    • Autorizzazione di spesa aggiuntiva di 1,3 milioni di euro per il 2026.
    • Confermata la dotazione originaria di 1,7 milioni per il 2025.
    • Intervento di mera modifica testuale del c. 692, art. 1, L. 207/2024.
    • Continuità di misura assistenziale già in essere.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    603. Al comma 692 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»; b) le parole: «è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l’anno 2026».

    Comma 606 — Incarichi dirigenziali Commissario ricostruzione

    • Inserito un nuovo comma 4-bis.1 nell’art. 20-ter del D.L. 61/2023, convertito in L. 100/2023.
    • Il Commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione 2023 può conferire fino a 2 incarichi dirigenziali non generali ulteriori.
    • Resta fermo il limite complessivo numerico del comma 4 e il tetto delle risorse 2026 della struttura.
    • Le modalità di conferimento sono quelle già previste dalla lettera a) del comma 4-bis del medesimo art. 20-ter.
    • Norma di organizzazione amministrativa, senza nuovi oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    606. All’ articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-bis.1. Fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di cui al comma 4, secondo periodo, e il limite delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2026 per il funzionamento della struttura di supporto, il Commissario straordinario, ove ve ne sia l’esigenza allo scopo di assicurare l’espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti alla lettera b) del comma 4-bis, nel limite massimo di due unità, con le modalità di cui alla lettera a) del medesimo comma».

    Comma 607 — Alluvione 2023 – quota fino a 400 mln per ricostruzione pubblica

    • Inserito il nuovo comma 6-bis.1 nell’art. 20-sexies del D.L. 61/2023, conv. in L. 100/2023.
    • Il Commissario straordinario alluvione 2023 può destinare risorse della contabilità speciale a ricostruzione pubblica, entro 400 milioni di euro.
    • Presupposto: ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), già effettuata.
    • Indirizzi adottati entro il 30 aprile 2026 d’intesa con Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
    • Obbligo di monitoraggio trimestrale e pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    607. All’ articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: «6-bis.1. Il Commissario straordinario, all’esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), può destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all’attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d’intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all’articolo 20-quater. Il Commissario straordinario assicura, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata di cui al presente articolo, dandone anche comunicazione nel proprio sito internet istituzionale».

    Comma 608 — Nuovi poteri Commissario crisi idrica e proroga

    • Modifica strutturale del DL 39/2023 (conv. L. 68/2023) sulla crisi idrica e la siccità.
    • Nuovo comma 5-bis art. 1: 41 milioni di euro per interventi urgenti del Commissario straordinario, da individuare entro il 31 gennaio 2026.
    • Proroga al 31 dicembre 2027 del termine dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, del DL 39/2023.
    • Abrogazione delle lettere b), c), d), f) e g) del comma 3 dell’articolo 3 (semplificazione delle funzioni).
    • Nuove funzioni h-quater, h-quinquies, h-sexies: bilancio idrico, scenari climatici, supporto progettuale.
    • Risorse non utilizzate entro il 31/12/2026 revocate e versate all’entrata del bilancio dello Stato.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    608. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. In coerenza con le iniziative formulate nelle relazioni di cui al comma 11, per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento del Commissario straordinario di cui all’articolo 3, da adottare entro il 31 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l’anno 2026, da trasferire alla contabilità speciale di cui all’articolo 3, comma 2. Il Commissario straordinario provvede, in via d’urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2026, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Commissario all’entrata del bilancio dello Stato»; b) all’articolo 3: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»; 2) al comma 3: 2.1) le lettere b), c), d), f) e g) sono abrogate; 2.2) dopo la lettera h-ter) sono aggiunte le seguenti: «h-quater) coordina l’attività delle Autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell’aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l’equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-bis dell’articolo 1; h-quinquies) promuove e coordina l’elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica; h-sexies) coadiuva gli enti istituzionalmente competenti nell’attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni».

    Comma 615 — Ricostruzione sisma Marche-Umbria 2022-2023 – 330 mln triennio

    • Spesa autorizzata: 20 mln euro 2026, 90 mln 2027, 220 mln 2028 (totale 330 mln nel triennio).
    • Destinazione: ricostruzione privata sisma Marche 9 novembre 2022 e Umbria 9 marzo 2023.
    • Riferimento normativo: articolo 1, comma 677, della legge 207/2024 (Bilancio 2025).
    • Commissario straordinario ex articolo 2, comma 2, del D.L. 3/2023 conv. in L. 21/2023, disciplina criteri e modalità.
    • Contributi fino al 100% delle spese, previa verifica nesso di causalità con gli eventi calamitosi.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    615. Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all’ articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026, 90 milioni di euro per l’anno 2027 e 220 milioni di euro per l’anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 , provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l’erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell’ articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 .

    Comma 617 — Riparto risorse Commissari e Uffici ricostruzione

    • Riparto delle risorse stanziate dal comma 616 tra Commissari straordinari e Uffici speciali per la ricostruzione.
    • Provvedimento di riparto adottato dal Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    • Termine di adozione: due mesi dalla data di entrata in vigore della legge 199/2025.
    • Importi complessivi indicati nell’allegato VI alla Legge di Bilancio 2026.
    • Monitoraggio almeno annuale sulla spesa effettiva, con esiti trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    617. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede al riparto delle risorse stanziate ai sensi del comma 616 tra i citati Commissari straordinari e Uffici speciali nel limite degli importi complessivi di cui all’allegato VI. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale per la ricostruzione, i cui esiti sono trasmessi per informativa al Ministero dell’economia e delle finanze.

    Comma 618 — Provvedimenti attuativi dei Commissari e USR per

    • Demanda ai Commissari straordinari e agli USR la disciplina attuativa dell’incremento di cui al comma 616.
    • Provvedimenti definiscono: criteri di concessione, modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell’incremento.
    • Devono prevedere criteri di monitoraggio della spesa e ipotesi di revoca.
    • Finalità: rispetto del limite di spesa annuale ex comma 616 e del costo complessivo dell’intervento.
    • Strumento di delegazione amministrativa coerente con l’autonomia degli enti commissariali.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    618. I Commissari straordinari e gli Uffici speciali di cui al comma 616, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell’incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell’intervento.

    Commi 619-624 — Ricostruzione nazionale, PFAS, codice contratti pubblici

    • Comma 619: modifiche all’art. 1 della L. 207/2024 per il rifinanziamento dei fondi della ricostruzione di rilievo nazionale ex L. 40/2025, gestiti dal Dipartimento Casa Italia.
    • Comma 620: riscrittura sistematica della L. 18 marzo 2025, n. 40 (legge quadro sulla ricostruzione di rilievo nazionale).
    • Comma 621: modifica all’art. 1, comma 255, L. 147/2013 in materia di beni storico-artistici.
    • Comma 622: proroga di sei mesi dei termini PFAS (somma di 4 PFAS) ex D.Lgs. 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano.
    • Comma 623: regime transitorio specifico per le molecole ADV-N2/N3/N4/N5 e ADV-M3/M4 fino alla decorrenza dei nuovi termini.
    • Comma 624: modifica all’art. 126, comma 2, codice contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per uso ribassi d’asta su varianti, in attuazione PNRR M1C1-97 ter.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    619. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 644, dopo le parole: «finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all’ articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 ,»; b) il comma 645 è sostituito dal seguente: «645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonché dell’esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all’ articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 , una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all’articolo 2 della medesima legge 18 marzo 2025, n. 40 ».

    620. Alla legge 18 marzo 2025, n. 40 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 6, lettera d), numero 1), le parole: «e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono soppresse; b) all’articolo 6, comma 1, al terzo periodo, le parole: «come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come rifinanziato anche ai sensi dell’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 » e, al quarto periodo, le parole: «si provvede con successivi provvedimenti legislativi» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede anche ai sensi dell’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 »; c) all’articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge»; d) all’articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione»; e) all’articolo 10, comma 1, le parole: «Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all’articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge, può essere previsto»; f) all’articolo 13, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all’articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera b), della presente legge e nel rispetto di quanto disposto dall’ articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge, si provvede all’individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2»; g) all’articolo 14, comma 3, penultimo periodo, le parole: «, come finanziato ai sensi dell’articolo 13, comma 1» sono soppresse.

    621. All’ articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , le parole da: «di interesse storico-artistico» a: «del medesimo articolo 12,» sono soppresse.

    622. I termini di cui all’ articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 , sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro «somma di 4 PFAS».

    623. Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all’allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo n. 18 del 2023 non concorrono al rispetto del valore di parametro della «somma di PFAS».

    624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione del traguardo M1C1-97 ter del medesimo Piano, all’ articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevistì,» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta,». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all’ articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 .

  • Legge di Bilancio 2026, le misure minori su lavoro e pensioni: esoneri, CIGS, APE sociale

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) contiene, accanto alle misure principali su lavoro e previdenza, una serie di commi attuativi e di dettaglio: limiti di spesa degli esoneri contributivi, proroghe di ammortizzatori, fondi per i lavori usuranti. Questa guida li raccoglie tutti, con sintesi e testo coordinato di ciascun comma.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Comma 146 — Decorrenza contratti nuove disposizioni

    • Il comma 146 fissa la decorrenza applicativa delle disposizioni del comma 145 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
    • Le nuove regole si applicano solo ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026: i contratti già in essere o stipulati prima restano disciplinati dal regime previgente.
    • Si tratta di una classica clausola di diritto intertemporale: rileva la data di stipula, non quella di esecuzione o pagamento.
    • Il differimento di circa 11 mesi rispetto all’entrata in vigore della legge consente alle imprese di adeguare modulistica, condizioni generali e flussi gestionali.
    • Per i contratti con clausola di rinnovo automatico occorre verificare se il rinnovo dopo il 20 novembre 2026 configuri o meno una «nuova stipula» ai fini della norma.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    146. Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

    Comma 153 — Esonero contributivo giovani, donne, ZES unica

    • Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico del datore (esclusi premi INAIL) per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni nel 2026.
    • Durata massima 24 mesi dalla data di assunzione o trasformazione.
    • Finalità: occupazione giovanile stabile, pari opportunità per lavoratrici svantaggiate, sviluppo della ZES unica Mezzogiorno, riduzione divari territoriali.
    • Stanziamento: 154 milioni nel 2026, 400 milioni nel 2027, 271 milioni nel 2028 (totale 825 milioni triennio).
    • Risorse a limite di spesa: erogazioni cessano al raggiungimento del tetto annuale.
    • Misura subordinata a misure attuative e probabili autorizzazioni della Commissione europea per la quota ZES (aiuti di Stato).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    153. Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, di 400 milioni di euro per l’anno 2027 e di 271 milioni di euro per l’anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per l’assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

    Commi 155-157 — Valutazione spesa lavoro, proroga misure

    • Comma 155: progetto di valutazione della spesa del Ministero del Lavoro con il contributo di INPS, INAPP e CNEL nell’ambito dei Piani di analisi della spesa di cui ai commi 747-749.
    • Comma 156: proroga delle misure dell’art. 1, c. 343, L. 197/2022 anche «a decorrere dall’anno 2026» (estensione temporale di disciplina previgente).
    • Comma 157: i contraenti dei contratti di vendita di prodotti agricoli ex D.L. 91/2014 possono cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto.
    • Norme prevalentemente di natura tecnico-organizzativa, senza impatto diretto sui contribuenti privati.
    • Nessun decreto attuativo richiesto, applicabilità immediata dal 1° gennaio 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    155. Per le finalità di cui al comma 154, nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. Il progetto di cui al presente comma è realizzato anche con il contributo dell’INPS, dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

    156. All’articolo 1, comma 343, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , dopo le parole: «31 dicembre 2025» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dall’anno 2026».

    157. All’ articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contraenti possono altresì cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto».

    Comma 159 — Assegno inclusione, regole D.L. 92/2025 per nucl

    • Estensione applicativa delle previsioni dell’articolo 10-ter, commi 1 e 2, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, conv. in legge 1° agosto 2025, n. 113.
    • Riguarda i nuclei familiari beneficiari dell’assegno di inclusione (ADI).
    • Si applica ai nuclei per cui il diciottesimo mese di percezione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.
    • Estende il regime previsto dal decreto-legge 92/2025 a una platea specifica di nuclei.
    • Disposizione di chiusura tecnica del meccanismo della sospensione mensile dell’ADI.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    159. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113 , si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

    Commi 161-163 — APE sociale 2026 e taglio fondo povertà

    • Comma 161: il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva (art. 1, c. 321, L. 197/2022) è ridotto in modo decrescente per il 2026-2034 (267 mln 2026, 347 mln 2027, fino a 2 mln a regime dal 2034).
    • Comma 162: proroga al 31 dicembre 2026 dell’APE sociale (commi 179-186 art. 1 L. 232/2016) per i soggetti che maturano i requisiti al compimento dei 63 anni e 5 mesi.
    • Comma 162: incremento autorizzazione di spesa APE sociale di 170 mln (2026), 320 mln (2027), 315 mln (2028), 270 mln (2029), 121 mln (2030), 28 mln (2031).
    • Estensione anche alle «quote 41» precoci (comma 165 L. 205/2017) per i soggetti che ne maturano i requisiti nel 2026.
    • Comma 163: l’APE sociale non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo, eccetto lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    161. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva, di cui all’ articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , è ridotto di 267,16 milioni di euro per l’anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l’anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l’anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l’anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l’anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l’anno 2031, di 75 milioni di euro per l’anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l’anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.

    162. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a ) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2026. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 170 milioni di euro per l’anno 2026, di 320 milioni di euro per l’anno 2027, di 315 milioni di euro per l’anno 2028, di 270 milioni di euro per l’anno 2029, di 121 milioni di euro per l’anno 2030 e di 28 milioni di euro per l’anno 2031.

    163. Il beneficio di cui al comma 162 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

    Comma 165 — 100 milioni piani di recupero occupazionale

    • Il comma 165 stanzia 100 milioni di euro per il 2026 per il completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44, c. 11-bis del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (Testo Unico ammortizzatori sociali).
    • Le risorse gravano sul Fondo sociale per occupazione e formazione ex art. 18, c. 1, lett. a) del D.L. 185/2008 (conv. L. 2/2009).
    • Per il 2026 il Ministero del lavoro può destinare le risorse anche alle finalità dell’art. 53-ter del D.L. 50/2017 (conv. L. 96/2017), che riguarda CIGS in deroga per crisi aziendali complesse.
    • L’INPS effettua il controllo e monitoraggio dei flussi di spesa, con riscontro almeno semestrale al Ministero del lavoro, nel rispetto del limite di disponibilità finanziaria.
    • L’intervento è di area LAVORO_CONTRATTI (ammortizzatori sociali e politiche passive del lavoro), non infrastrutture/trasporti.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    165. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’ articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Per l’anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all’ articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 . Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l’INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

    Commi 166-169 — Ammortizzatori sociali e aree di crisi industriale

    • Proroga per il 2026 dell’esonero della contribuzione addizionale per unità produttive in aree di crisi industriale complessa, ex art. 6 D.L. 92/2025 conv. L. 113/2025, per un massimo di dodici mesi.
    • Oneri stimati in 6,5 milioni di euro per il 2026, coperti tramite riduzione di 9,3 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, c. 1, lett. a, D.L. 185/2008).
    • Prorogato per il 2026 il trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 44 D.L. 109/2018, nel limite di 100 milioni di euro a valere sul Fondo sociale.
    • Prorogata per il 2026 l’integrazione salariale ex art. 1-bis D.L. 243/2016 (area Taranto-ILVA), nel limite di 19 milioni di euro.
    • Slittamento al 31 dicembre 2026 del termine di cui all’art. 1, c. 162, L. 160/2019, originariamente fissato al 31 dicembre 2025.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    166. È prorogato, per l’anno 2026, l’esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall’ articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113 , per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l’anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

    167. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all’ articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , è prorogato per l’anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

    168. L’integrazione salariale di cui all’ articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 , è prorogata per l’anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All’onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

    169. All’ articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

    Comma 170 — 20 milioni call center, Fondo telecomunicazioni

    • Stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per il 2026 sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
    • Risorse destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore call center, ex articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015.
    • Motivazione: parziale operatività finanziaria del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (DM Lavoro 4/8/2023, ex articolo 26, comma 1-bis, D.Lgs. 148/2015).
    • Criteri di erogazione: quelli del DM Lavoro-MEF n. 45 del 16/01/2025.
    • INPS responsabile del controllo e monitoraggio dei flussi di spesa nel limite, con comunicazione tempestiva al Ministero del lavoro.
    • Norma a regime di limite di spesa: erogazioni cessano al raggiungimento del tetto.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    170. In considerazione della parziale operatività finanziaria del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023 , ai sensi dell’ articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , sono stanziate ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro per l’anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center di cui all’ articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , e sono autorizzate secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 45 del 16 gennaio 2025 . Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l’INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    Comma 171 — CIGS imprese strategiche fino al 31/12/2026

    • CIGS eccezionale fino al 31/12/2026 per imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti che hanno piani di riorganizzazione complessi non ancora completati.
    • Trattamento autorizzato con decreto del Ministero del lavoro su domanda, in continuità con le tutele già concesse e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015 (durate massime CIGS).
    • Finalità: salvaguardare livello occupazionale e patrimonio di competenze dell’impresa interessata.
    • Limite di spesa: 63,3 milioni di euro per il 2026, monitorato dall’INPS; raggiunto il limite, anche prospettico, non si accolgono ulteriori domande.
    • Copertura: Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, c. 1, lett. a) del DL 185/2008, conv. L. 2/2009).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    171. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2026. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

    Commi 172-175 — CIGS cessazione attività e nuove garanzie occupazionali

    • Proroga per il 2026 delle misure CIGS ex art. 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del D.L. 109/2018 conv. L. 130/2018, con autorizzazione fino a sei mesi non prorogabili in caso di cessazione attività e prospettive di riassorbimento.
    • Limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
    • Incremento del limite di spesa per la misura ex art. 1, c. 193, L. 207/2024: da 100 milioni a 150 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027.
    • Copertura del comma 173 (50 milioni di euro annui 2026-2027) a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
    • Rimodulazione delle autorizzazioni di spesa ex art. 4-ter, c. 14, D.L. 4/2024 conv. L. 28/2024, con incrementi 2027-2028 e riduzioni compensative del Fondo sociale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    172. Per l’anno 2026 sono prorogate le misure di cui all’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 . Ai sensi del primo periodo, per l’anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

    173. All’articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

    174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

    175. All’ articolo 4-ter, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28 , le parole: «21,9 milioni di euro per l’anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «24,1 milioni di euro per l’anno 2027» e le parole: «3,5 milioni di euro per l’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «12,2 milioni di euro per l’anno 2028». II Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , è ridotto di 3,15 milioni di euro per l’anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l’anno 2028 e di 2 milioni di euro per l’anno 2030 ed è aumentato di 3,1 milioni di euro per l’anno 2029.

    Comma 186 — Esonero dall’aumento dei requisiti pensionistici

    • Esclusione dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto dal comma 185 della legge di bilancio 2026.
    • Esonero applicabile sia al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, sia al requisito contributivo per la pensione anticipata.
    • Riferimento normativo: articolo 24, commi 6 e 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma Fornero).
    • Platea: iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
    • Condizione: trovarsi in una delle situazioni elencate al comma 187 (lavoratori usuranti, precoci, caregiver, altre categorie protette).
    • Decorrenza anticipata dal 30/12/2025, contestualmente alla pubblicazione della legge di bilancio.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    186. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 187 del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’ articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185.

    Commi 188-190 — Lavori usuranti, eccezioni adeguamento re

    • Comma 188: l’incremento dei requisiti pensionistici del comma 185 NON si applica al requisito contributivo ridotto dei lavoratori usuranti di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), L. 232/2016.
    • Comma 189: modifica all’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 67/2011 (lavori usuranti): aggiunto l’anno 2027 alle finestre di accesso (già 2023 e 2025).
    • Comma 190: la disposizione del comma 186 NON si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, L. 232/2016 (lavoratori precoci).
    • Vigore anticipata al 30/12/2025: gli adeguamenti operano già dalla fine del 2025.
    • Effetti: tutela continua per lavoratori in attività usuranti e precoci con sostegno al reddito.
    • Norma di coordinamento e salvaguardia: non introduce nuovi benefici ma protegge regimi esistenti.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    188. L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all’ articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.

    189. All’ articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 , le parole: «2023 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2025 e 2027».

    190. La disposizione di cui al comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’indennità di cui all’ articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 .

    Comma 193 — Fondo lavori usuranti incremento 2027-2031

    • Il comma 193 incrementa il Fondo di cui all’art. 1, c. 3, lett. f) della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (legge attuativa del Protocollo Welfare 2007), che finanzia il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti a lavori usuranti.
    • L’incremento è conseguenza di quanto stabilito dal comma 189 (intervento sulla disciplina del beneficio).
    • Importi: +4 mln 2027, +11 mln 2028, +15 mln 2029, +16 mln 2030 e +17 mln annui a decorrere dal 2031.
    • Aumento corrispondente degli importi di cui all’art. 7, c. 1 del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (regolamento attuativo del pensionamento per lavori usuranti).
    • L’intervento è di area PENSIONI, non infrastrutture/trasporti.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    193. Per effetto di quanto stabilito dal comma 189 il Fondo di cui all’ articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 , è incrementato di 4 milioni di euro per l’anno 2027, di 11 milioni di euro per l’anno 2028, di 15 milioni di euro per l’anno 2029, di 16 milioni di euro per l’anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 .

    Comma 210 — Esonero contributivo per assunzione di madri con

    • Esonero contributivo 100% a favore dei datori di lavoro privati per assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026.
    • Platea: donne madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
    • Misura: esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL.
    • Tetto massimo: 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
    • Aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per la lavoratrice rimane integra.
    • Esecutività subordinata al rispetto dei tempi di cui al comma 211 e al limite di spesa del comma 218.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    210. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    Comma 211 — Durata esonero contributivo per tipo di contratto

    • Il comma 211 disciplina la durata dell’esonero contributivo introdotto dal comma 210 LB 2026 in funzione della tipologia contrattuale prescelta.
    • Tempo determinato (anche in somministrazione): l’esonero spetta per 12 mesi dalla data di assunzione.
    • Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato: l’esonero è complessivamente riconosciuto fino a 18 mesi dalla data di assunzione originaria.
    • Tempo indeterminato ab origine: l’esonero spetta per 24 mesi dalla data di assunzione.
    • La norma incentiva la stabilizzazione: il datore che trasforma o assume direttamente a tempo indeterminato beneficia di durate più ampie.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    211. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.

    Comma 212 — Esclusioni e cumulabilità esonero contributivo

    • Il comma 212 disciplina esclusioni soggettive e regime di cumulo dell’esonero contributivo di cui ai commi 210-213 LB 2026.
    • Esclusioni: non spetta ai rapporti di lavoro domestico né ai contratti di apprendistato.
    • Divieto di cumulo: l’esonero non si cumula con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
    • Compatibilità senza riduzioni: l’esonero è pienamente cumulabile con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile ex art. 4 D.Lgs. 216/2023 (maxi-deduzione nuove assunzioni IRES).
    • La norma fissa i confini operativi della misura, da coordinare con le ordinarie agevolazioni di settore e con la disciplina degli aiuti di Stato.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    212. L’esonero di cui ai commi da 210 a 213 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui ai commi da 210 a 213 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 .

    Comma 213 — Limiti di spesa e monitoraggio esonero contributivo

    • Definisce il limite di spesa per l’esonero contributivo introdotto dai commi da 210 a 212 della legge di bilancio 2026.
    • Stanziamento crescente: 5,7 mln euro nel 2026, 18,3 nel 2027, 24,7 nel 2028, fino a 28,9 mln annui a regime dal 2035.
    • Importi intermedi: 25,3 mln (2029), 25,9 (2030), 26,5 (2031), 27 (2032), 27,6 (2033), 28,2 (2034).
    • L’INPS monitora il rispetto del limite, anche in via prospettica.
    • Quando il limite è in via di esaurimento, l’INPS non accoglie ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.
    • Risultati del monitoraggio comunicati al Ministero del lavoro e al MEF.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    213. L’esonero contributivo di cui ai commi da 210 a 212 è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l’anno 2031, di 27 milioni di euro per l’anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l’anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero contributivo di cui ai commi da 210 al presente comma.

    Comma 215 — Esonero 100% trasformazione contratti, fino 3.00

    • Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL) per 24 mesi dalla trasformazione contrattuale.
    • Trasformazione prevista dal comma 214 (criterio di priorità per lavoratori dipendenti).
    • Condizione: nessuna riduzione del complessivo monte orario di lavoro.
    • Limite massimo: 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (250 euro mese).
    • Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per il lavoratore.
    • Misura strutturata come incentivo a praticare il criterio di priorità del comma 214.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    215. Al fine di incentivare l’applicazione del criterio di priorità di cui al comma 214, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    Comma 217 — Limiti ed esclusioni all’esonero contributivo de

    • L’esonero contributivo previsto dai commi 214-218 della LB 2026 non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
    • L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato (artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015).
    • L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.
    • L’esonero resta compatibile, senza riduzione, con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni ex art. 4 del D.Lgs. 216/2023.
    • La norma chiude il perimetro applicativo del nuovo regime agevolativo di assunzione 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    217. L’esonero di cui ai commi da 214 a 218 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui ai commi da 214 a 218 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 .

    Comma 218 — Limite di spesa per l’esonero contributivo madri

    • Fissazione del limite di spesa pluriennale per l’esonero contributivo previsto dai commi 215-217 in favore delle madri lavoratrici.
    • Tetti annui: 3,3 mln nel 2026, 11,6 mln nel 2027, 17,7 mln nel 2028, 18,1 mln nel 2029, 18,5 mln nel 2030, 19 mln nel 2031.
    • Importi crescenti a regime: 19,4 mln (2032), 19,8 mln (2033), 20,2 mln (2034), 20,7 mln annui dal 2035.
    • INPS monitora il rispetto del limite e informa il Ministero del Lavoro e il MEF.
    • In caso di raggiungimento – anche prospettico – del limite, l’INPS sospende l’accoglimento di ulteriori comunicazioni di accesso all’esonero.
    • Norma di copertura finanziaria collegata alla disciplina sostanziale dei commi 214-217.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    218. L’esonero contributivo di cui ai commi da 215 a 217 è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l’anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l’anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l’anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l’anno 2030, di 19 milioni di euro per l’anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l’anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l’anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero contributivo di cui ai commi da 214 al presente comma.

    Comma 256 — Welfare e previdenza complementare Authority

    • Le misure di welfare integrativo (benefici assistenziali e sociali, previdenza complementare, anche senza TFR) previste nei contratti integrativi per i dipendenti possono applicarsi ai presidenti e componenti delle Autorità indipendenti.
    • Autorità coinvolte: AGCM, CONSOB, ART, ARERA, AGCOM, Garante privacy, ANAC, COVIP, Commissione di garanzia sciopero servizi pubblici essenziali.
    • L’applicazione richiede delibera dei singoli collegi o organi di vertice delle Autorità.
    • Le misure riguardano benefici di natura assistenziale e sociale, in particolare previdenza complementare anche in assenza di TFR.
    • L’estensione opera nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi già vigenti per il personale dipendente.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    256. Le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale, ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto (TFR), in materia di welfare integrativo stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi, possono applicarsi anche al presidente e ai componenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sulla base di specifica delibera adottata a tal fine dai singoli collegi o organi di vertice comunque denominati.

    Comma 257 — Copertura oneri commi 256 senza incremento contr

    • Norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 256.
    • Le autorità richiamate dal comma 256 provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa.
    • I risparmi devono essere ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.
    • Divieto di incremento dell’ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti vigilati (ove previste).
    • Norma di natura tecnico-finanziaria con applicabilità immediata dal 1° gennaio 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    257. Agli oneri relativi all’attuazione del comma 256 le autorità di cui al comma 256 provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l’ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.