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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione sull’art. 1, comma 51, della legge di stabilità 2011, già dichiarato illegittimo da una precedente sentenza.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda la sorte di una questione di costituzionalità quando la norma impugnata è stata nel frattempo già annullata dalla Corte in un altro giudizio. La disposizione contestata riguardava la responsabilità civile in ambito sanitario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Napoli aveva sollevato la questione sull’art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), come modificato nel 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
Poiché con la precedente sentenza n. 186 del 2013 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, la questione è divenuta priva di oggetto ed è stata dichiarata manifestamente inammissibile.
Il principio
Quando la norma impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in un precedente giudizio, la successiva questione che la riguarda diventa priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Perché la questione è stata dichiarata priva di oggetto?
Perché la norma impugnata era già stata annullata da una precedente sentenza della Corte costituzionale, sicché non c’era più alcuna disposizione su cui pronunciarsi.
Che differenza c’è con una decisione di merito?
Qui la Corte non valuta la fondatezza delle censure: si limita a constatare che la disposizione non esiste più nell’ordinamento, con conseguente manifesta inammissibilità.
Quale sentenza aveva già annullato la norma?
La sentenza n. 186 del 2013, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010.