Autore: Andrea Marton

  • Art. 77 T.U.B. — Succursali di banche di Stato terzo

    Art. 77 T.U.B. — Succursali di banche di Stato terzo

    Art. 77 T.U.B. – Succursali di banche di Stato terzo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche di Stato terzo stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.

    1-bis. La Banca d’Italia informa dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorita’ di vigilanza degli Stati dell’Unione europea che ospitano succursali della banca di Stato terzo

    . L’informazione e’ data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’apertura della procedura ovvero subito dopo.

    2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.”

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  • Art. 77 bis T.U.B. — Aumenti di capitale

    Art. 77 bis T.U.B. — Aumenti di capitale

    Art. 77 bis T.U.B. – Aumenti di capitale (1).

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali e’ stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l’avvio dell’amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l’adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, se cosi’ e’ previsto dallo statuto.

    2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea:

    a) la comunicazione effettuata dall’intermediario ai sensi dell’articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea;

    b) il termine di cui all’articolo 126-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ ridotto a cinque giorni;

    c) non trovano applicazione le modalita’ di pubblicita’ di cui all’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali e’ stata disposta l’amministrazione straordinaria.

    4. Il presente articolo si applica anche alle capogruppo italiane.

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, aggiunto dall’art. 1, comma 22 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.”

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  • Art. 78 T.U.B. — Banche autorizzate in Italia

    Art. 78 T.U.B. — Banche autorizzate in Italia

    Art. 78 T.U.B. – Banche autorizzate in Italia.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche di Stato terzo, anche per insufficienza di fondi.”

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  • Art. 9 Codice Civile — Tutela dello pseudonimo

    Art. 9 Codice Civile — Tutela dello pseudonimo

    Art. 9 c.c. Tutela dello pseudonimo

    In vigore

    Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7.

  • Art. 79 T.U.B. — Banche comunitarie

    Art. 79 T.U.B. — Banche comunitarie

    Art. 79 T.U.B. – Banche comunitarie.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all’autorita’ competente dello Stato d’origine, la Banca d’Italia ne da’ comunicazione a tale autorita’ per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d’Italia puo’ adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all’autorita’ competente dello Stato d’origine, alla Commissione europea e all’ABE.

    2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidita’ della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita’ della stessa, la Banca d’Italia puo’ adottare le misure necessarie per la stabilita’ finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorita’ competente dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorita’ competente dello Stato d’origine e all’ABE.

    3. Quando i provvedimenti dell’autorita’ competente dello Stato d’origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d’Italia puo’ ricorrere all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d’Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarita’, compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorita’ competente dello Stato d’origine.”

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  • Art. 32 bis T.U.IVA — Contribuenti minimi in franchigia

    Art. 32 bis T.U.IVA — Contribuenti minimi in franchigia

    Art. 32 bis T.U.IVA – Contribuenti minimi in franchigia. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l’art.37, comma 17, D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n.248.)

    In vigore dal 01/01/2007 al 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2008 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    Nota:Ripristino”1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato
    o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume di
    affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non
    effettuare cessioni all’esportazione, sono esonerati dal versamento
    dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad
    eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
    acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione
    telematica dei corrispettivi.
    2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a titolo
    di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli
    acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
    3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si
    avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e i soggetti non
    residenti.
    4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
    in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni
    di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del
    presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma
    1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
    5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
    direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di
    partita IVA.
    6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti o
    professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
    comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio
    attivita’ di cui all’articolo 35.
    7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono
    optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida
    per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da
    presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo
    di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno
    successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
    operata. La revoca e’ comunicata con le stesse modalita’ dell’opzione ed ha
    effetto dall’anno in corso.
    8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della
    detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se
    il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario
    dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta
    dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis2 e’ versata in
    tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
    versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale e’ intervenuta la
    modifica. Il debito puo’ essere estinto anche mediante compensazione ai
    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
    con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni
    periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta
    l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
    471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
    9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta e’ applicata nei
    modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle
    operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si e’
    ancora verificata l’esigibilita’.
    10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo 30,
    l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA
    presentata dai soggetti di cui al comma 1 e’ utilizzata in compensazione ai
    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
    successive modificazioni.
    11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per
    le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano
    la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che
    versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
    delle operazioni.
    12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
    articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare
    complessivo delle operazioni effettuate.
    13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli
    adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate
    competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di
    una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da
    utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle
    entrate.
    14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il
    contribuente e’ assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta
    sul valore aggiunto nei modi ordinari:
    a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta
    superato uno dei limiti di cui al comma 1;
    b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari
    dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il limite di
    cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso;
    in tal caso sara’ dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle
    operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto
    alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
    15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
    stabilite le modalita’ da osservare in occasione dell’opzione per il regime
    ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del
    presente articolo.”

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  • Art. 81 T.U.B. — Organi della procedura

    Art. 81 T.U.B. — Organi della procedura

    Art. 81 T.U.B. – Organi della procedura (1).

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. La Banca d’Italia nomina:

    a) uno o piu’ commissari liquidatori;

    b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

    1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche societa’ o altri enti.

    1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d’Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 26, comma 3, lettere a) e d).

    2. Il provvedimento della Banca d’Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della Banca d’Italia. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese.

    3. La Banca d’Italia puo’ revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

    4. Le indennita’ spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 24 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Art. 82 T.U.B. — Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

    Art. 82 T.U.B. — Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

    Art. 82 T.U.B. – Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o piu’ creditori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non e’ stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza.”

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  • Art. 83 T.U.B. — Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici

    Art. 83 T.U.B. — Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici

    Art. 83 T.U.B. – Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell’articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita’ di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del minuto, e’ rilevata dalla Banca d’Italia sulla base del processo verbale previsto all’articolo 85.

    2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche’ dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza.

    3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo’ essere promossa ne’ proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne’, per qualsiasi titolo, puo’ essere parimenti promosso ne’ proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e’ competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali.

    3-bis. In deroga all’articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o da un accordo di compensazione ai sensi dell’articolo 1252 del codice civile.”

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  • Art. 84 T.U.B. — Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

    Art. 84 T.U.B. — Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

    Art. 84 T.U.B. – Poteri e funzionamento degli organi liquidatori (1).

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

    2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni, controlla l’operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.

    3. La Banca d’Italia puo’ emanare direttive per lo svolgimento della procedura e puo’ stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle direttive della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

    4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d’Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. I commissari pubblicano altresi’ una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2, e ai soci sull’andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d’Italia.

    5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche’ dell’azione del creditore sociale contro la societa’ o l’ente che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l’art. 72, commi 7, 8 e 9.

    7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita’ e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 27 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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