Autore: Andrea Marton

  • Legge di Bilancio 2026, infrastrutture e trasporti: i commi minori

    ANAS, gallerie ferroviarie, trasporto pubblico locale, logistica olimpica, opere idriche: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) contiene numerosi stanziamenti puntuali su infrastrutture e trasporti. Questa guida raccoglie i commi minori con sintesi e testo coordinato.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Comma 474 — Commissario straordinario Roma-Latina e finanza

    • Il comma 474 amplia le funzioni del Commissario straordinario nominato per il collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave).
    • Tra le funzioni rientrano ora le procedure di affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023.
    • Il Commissario era stato nominato ai sensi dell’art. 1, commi 473-476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (LB 2023).
    • Si chiarisce il quadro procedurale per gli affidamenti in concessione con iniziativa privata.
    • L’intervento agevola la messa in opera dell’asse strategico Roma-Latina.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    474. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor dè Cenci) – Latina nord (Borgo Piave), di cui all’ articolo 1, commi da 473 a 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , rientrano le procedure di affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi dell’ articolo 193 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .

    Commi 478-480 — Trasporti, idrico Peschiera Lazio e colle

    • Il comma 478 integra l’art. 8, c. 1, del D.L. 73/2025 con un nuovo comma 1-bis per la mobilità e la digitalizzazione dei trasporti: 1 milione nel 2026 e 2 milioni nel 2027.
    • Il comma 479 consente la rideterminazione della durata (max +10 anni) della concessione idrica ATO 2 Lazio Centrale Roma per il sistema idrico del Peschiera.
    • Il riequilibrio è subordinato al volume degli investimenti non assentiti al rilascio della concessione e formalizzato in un piano economico-finanziario.
    • Il comma 480 autorizza 30 milioni annui dal 2032 al 2040 per il collegamento stradale Cisterna-Valmontone.
    • Il MIT, di concerto con il MEF, deve predisporre entro il 31 marzo 2026 un cronoprogramma procedurale e finanziario.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    478. All’ articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 , dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per l’attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica, è autorizzata l’ulteriore spesa di 1 milione di euro per l’anno 2026 e di 2 milioni di euro per l’anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l’anno 2026: in ragione di 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e, in ragione di 700.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ; b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

    479. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio) di cui all’allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale ATO 2 – Lazio Centrale Roma può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico-finanziario.

    480. Al fine di consentire la realizzazione dell’intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone» e relative opere connesse è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull’opera. Il mancato rispetto del termine di adozione del decreto di cui al secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per gli investimenti di cui all’ articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

    Comma 481 — Stop addizionale imbarco a Rimini, Forlì e Parma

    • Dal 1° gennaio 2026 negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma non si applica l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’art. 2, comma 11, L. 350/2003.
    • L’esenzione è condizionata: riguarda gli scali della Regione Emilia-Romagna che nel 2024 hanno registrato meno di 700.000 viaggiatori l’anno.
    • Finalità dichiarata: incrementare il flusso turistico verso gli aeroporti minori del territorio regionale.
    • Ai Comuni afferenti agli scali interessati non spettano più i trasferimenti previsti dalla lettera a) dell’art. 2, comma 11, L. 350/2003.
    • Il ristoro economico annuale ai Comuni interessati è posto a carico della Regione Emilia-Romagna, in coerenza con il comma 482 successivo.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    481. Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti della regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell’anno 2024 un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, non si applica l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’ articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 . Conseguentemente, ai comuni della regione Emilia-Romagna afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

    Comma 489 — Osservatorio opere pubbliche, esperti e congruità

    • Osservatorio istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del MIT, anche tramite convenzioni con università e istituti di formazione.
    • Decreto MIT di concerto con MEF entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, per composizione, funzionamento e attività di monitoraggio.
    • Possibile parere non vincolante di congruità sui costi di progetti di fattibilità tecnica ed economica per opere pubbliche non in contratti di programma.
    • Massimo 10 esperti, compenso massimo annuo 50.000 euro lordi per singolo incarico (al lordo di contributi previdenziali e oneri fiscali a carico amministrazione).
    • Spesa autorizzata: 600.000 euro annui a decorrere dal 2026.
    • Pubblicazione periodica di rapporti di monitoraggio e risultanze delle verifiche di coerenza e congruità.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    489. L’Osservatorio è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di congruità di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì definite le modalità di sottoposizione all’Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell’Unione europea, al fine di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell’accesso ai contributi. L’Osservatorio è composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall’anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché per l’eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione.

    Comma 562 — Contributo straordinario ANAS e infrastrutture

    • Modifica l’articolo 3 del DL 24 giugno 2016, n. 113 (convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160).
    • Rimodula il contributo straordinario al comma 2: 2 mln (2023), 1,8 mln (2024), 1,5 mln (2025) e 1,5 mln (2026).
    • Estende per la prima volta l’efficacia del contributo all’anno 2026, prima escluso dal perimetro originario.
    • Aggiunge un periodo finale al comma 2: per il 2026 il contributo di cui all’ottavo periodo è pari a 500.000 euro.
    • Norma a finalità di copertura per interventi infrastrutturali e di mobilità già programmati.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    562. All’ articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell’importo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l’anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2026»; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2026 il contributo di cui all’ottavo periodo è riconosciuto nella misura di 500.000 euro».

    Comma 739 — PNRR connettività affidata a INVITALIA

    • Il Dipartimento per la trasformazione digitale della PCM può affidare a INVITALIA S.p.A. l’attuazione dell’Investimento 7 della Missione 1, Componente 2 del PNRR.
    • Investimento 7 = Fondo Nazionale per la Connettività: contribuisce ai traguardi M1C2-30 e M1C2-31.
    • L’affidamento avviene mediante apposito atto convenzionale, in coerenza con le previsioni PNRR.
    • I termini di registrazione della convenzione presso gli organi di controllo (Corte dei conti) ex art. 3, c. 2, L. 20/1994 sono ridotti di un terzo.
    • Misura di accelerazione attuativa per il rispetto delle milestone PNRR M1C2-30 e M1C2-31.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    739. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione centrale titolare dell’investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettività» della missione 1, componente 2, del PNRR, può affidare all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, in coerenza con le previsioni del PNRR, l’attuazione del citato investimento mediante apposito atto convenzionale. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al presente comma, i termini di cui all’ articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , sono ridotti di un terzo.

    Comma 766 — 60 mln aggiuntivi per logistica Olimpiadi Milano-Cortina

    • Incremento di 60 milioni di euro per il 2026 delle risorse già previste per la logistica delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina.
    • Le risorse di base sono quelle dell’art. 5, c. 3, D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito dalla L. 8 agosto 2025, n. 119.
    • Entrata in vigore anticipata: stesso giorno della pubblicazione della LB 2026 in G.U. (deroga al regime ordinario 1° gennaio).
    • Finalità: esigenze logistiche legate allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche.
    • Misura una tantum, esaurita entro l’anno 2026, coerente con il calendario dei Giochi (febbraio-marzo 2026).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    766. Le risorse di cui all’ articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 , destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l’anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

    Comma 784 — Modifica L. 213/2023 su trasporto pubblico locale

    • Modificato il comma 282 della L. 213/2023: il decreto interministeriale per il riparto delle risorse è sostituito dal D.P.C.M. di cui all’art. 1, c. 402, della L. 207/2024.
    • Sostituito il comma 284 della L. 213/2023: autorizzazione di spesa di 50 mln per il 2027 e 50 mln per il 2028, in concorso con le finalità dell’art. 1, c. 403, L. 207/2024.
    • Obiettivo: semplificare la governance del trasporto pubblico locale e regionale evitando un doppio binario di decreti.
    • Eliminato il termine dei 120 giorni per l’adozione del decreto interministeriale, che diventa obsoleto.
    • Coerenza con il quadro unitario del D.P.C.M. art. 1, c. 402, L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    784. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 282, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’ articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ,»; b) il comma 284 è sostituito dal seguente: «284. Per le finalità di cui ai commi 282 e 283, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 50 milioni di euro per l’anno 2028. Tali risorse contribuiscono alle medesime finalità di cui all’ articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ».

    Comma 968 — 10 mln/anno Livenza Tagliamento Acque Friuli Veneto

    • Spesa autorizzata di 10 milioni di euro annui per il 2026 e il 2027 in favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato.
    • Finalità: riduzione degli impatti antropici sui corsi d’acqua di Friuli Venezia Giulia e Veneto e potenziamento delle reti fognarie e di depurazione.
    • Copertura tramite riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 177, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), nei limiti delle risorse non assegnate.
    • Assegnazione delle risorse con delibera del CIPESS, previa approvazione di elenco interventi e cronoprogrammi.
    • Coinvolgimento di due Regioni a diversa autonomia (Friuli VG è a statuto speciale) e di un gestore privato del SII.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    968. Per sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d’acqua nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico «Livenza Tagliamento Acque S.p.A.». Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse sono assegnate al medesimo ente gestore con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previa approvazione dell’elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.

    Comma 970 — Aeroporto di Pescara inserito nell’art. 82 L. 289/2002

    • Modifica all’art. 82, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
    • Dopo la parola «Brindisi» viene inserita la parola «Pescara».
    • L’aeroporto di Pescara entra nell’elenco degli scali destinatari di specifiche misure di sostegno e regolazione.
    • Norma puntuale, propedeutica all’applicazione del successivo comma 971 sugli oneri di servizio pubblico.
    • Riconoscimento di rilevanza nazionale per lo scalo abruzzese.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    970. All’ articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , dopo la parola: «Brindisi,» è inserita la seguente: «Pescara,».

  • Legge di Bilancio 2026, le misure minori per le imprese: incentivi, turismo, piattaforme

    Oltre ai grandi incentivi, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) contiene misure puntuali per le imprese: rifinanziamento della Nuova Sabatini, piattaforme GSE e MIMIT, fondi per il turismo, vigilanza CONSOB. Questa guida raccoglie i commi minori con sintesi e testo coordinato.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Comma 255 — CONSOB e digitalizzazione vigilanza Sogei

    • Il comma 255 consente alla CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa) di avvalersi della società di cui all’art. 83, c. 15 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133), comunemente identificata come Sogei S.p.A., per la digitalizzazione dei servizi e dei processi di vigilanza.
    • La finalità è migliorare efficacia ed efficienza dell’attività di vigilanza tramite consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e razionalizzazione dei sistemi informativi.
    • L’avvalimento avviene sulla base di specifica convenzione tra CONSOB e Sogei, in coerenza con le strategie informatiche della CONSOB stessa.
    • Non sono espressi limiti di spesa né oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato: la convenzione è regolata su base contrattuale.
    • L’intervento è di area BANCHE_RISPARMIO (vigilanza sui mercati finanziari), non infrastrutture/trasporti.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    255. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei mezzi a disposizione dell’attività di vigilanza, favorendo l’ulteriore digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e di razionalizzazione dei sistemi informativi, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in coerenza con le proprie strategie informatiche, può avvalersi della società di cui all’ articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sulla base di specifica convenzione.

    Comma 328 — Garante prezzi, monitoraggio rafforzato

    • Autorizzata la spesa di 1.000.000 euro annui dal 2026 per il supporto specialistico e informatico al Garante per la sorveglianza dei prezzi.
    • Estensione del monitoraggio a nuovi strumenti territoriali e alle quotazioni-importazioni di materie prime, anche strategiche, sui mercati internazionali.
    • Base normativa: art. 2, comma 199-septies, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
    • Possibilità di convenzioni con società e organismi in house per assistenza tecnico-operativa, previa intesa con le amministrazioni vigilanti.
    • Spesa aggiuntiva: 327.000 euro annui dal 2026 per tali convenzioni.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    328. Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio indicate all’ articolo 2, comma 199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali, nonché al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può altresì stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell’assistenza tecnico-operativa di società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, per cui è autorizzata la spesa nei limiti di euro 327.000 annui a decorrere dall’anno 2026.

    Comma 329 — Piattaforme informatiche MIMIT per incentivi e i

    • Autorizzata spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 500 mila euro annui a decorrere dal 2028.
    • Risorse destinate al MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy) per rafforzare le piattaforme informatiche dedicate agli incentivi alle imprese.
    • Gli applicativi gestiscono anche le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e il controllo degli investimenti esteri in asset strategici (golden power).
    • Obiettivo dichiarato: applicazione delle più recenti tecnologie (cloud, IA, interoperabilità) ai procedimenti amministrativi.
    • Non è previsto decreto attuativo: si tratta di una mera autorizzazione di spesa pluriennale già operativa.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    329. Al fine di rafforzare e implementare, assicurando anche l’applicazione delle più recenti tecnologie, le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del made in Italy strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e di investimenti esteri in asset strategici, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2026, di 2.000.000 di euro per l’anno 2027 e di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2028.

    Comma 330 — Esperti del Ministero per crisi d’impresa e poli

    • Il comma 330 autorizza il Ministero ad avvalersi di esperti esterni per gli anni 2026-2028 per le attività di crisi d’impresa (art. 1, c. 852, L. 296/2006) e di politica industriale (art. 3 L. 140/1999).
    • Compenso massimo annuo pro capite: 50.000 euro lordi (al lordo di contributi previdenziali e oneri fiscali a carico dell’amministrazione).
    • Limite di spesa complessivo: 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.
    • L’incarico è di natura tecnica e non comporta assunzione: si tratta di consulenze esterne nel rispetto della normativa in materia di incarichi a esperti.
    • L’effetto pratico è un rafforzamento di un team ad hoc presso il Ministero a supporto delle crisi industriali rilevanti.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    330. Al fine di rafforzare le attività nel settore della crisi di impresa di cui all’ articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e quelle di politica industriale di cui all’ articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 , il Ministero è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti, per gli anni dal 2026 al 2028, cui è corrisposto un compenso massimo annuo pro capite di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

    Comma 331 — Rifinanziamento Made in Italy 1 mln triennio

    • Rifinanziamento delle misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy.
    • Riferimento normativo: articolo 57 della L. 27 dicembre 2023, n. 206 (legge Made in Italy).
    • Importo: 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (totale 3 milioni triennio).
    • Finalità: promozione internazionale e comunicazione delle eccellenze italiane.
    • Stanziamento aggiuntivo che si somma alle risorse già previste a legislazione vigente.
    • Intervento di rifinanziamento, non modifica le regole sostanziali della L. 206/2023.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    331. Le misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy di cui all’ articolo 57 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 , sono rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

    Comma 428 — Esclusione dal beneficio per imprese in crisi e

    • Il comma 428 individua le cause di esclusione dal beneficio agevolativo previsto dal comma 427 della Legge di Bilancio 2026.
    • Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale (R.D. 267/1942 e D.Lgs. 14/2019), nonché quelle con procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.
    • Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
    • La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità contributiva (DURC).
    • Restano ammesse le imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, in linea con l’orientamento favorevole del CCII.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    Comma 430 — Piattaforma GSE per la maggiorazione investimenti

    • L’accesso alla maggiorazione del comma 427 LB 2026 passa da piattaforma telematica del GSE.
    • Trasmissione obbligatoria di comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili.
    • Modelli standardizzati sviluppati dal GSE garantiscono uniformità e tracciabilità.
    • Procedura interamente telematica, in linea con il principio «digital first».
    • Il GSE concentra ruoli operativi sull’agevolazione (cfr. comma 435 sulla convenzione MIMIT).
    • Rinvio implicito a successivi provvedimenti attuativi per dettaglio dei modelli.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    430. Per l’accesso al beneficio di cui al comma 427 l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

    Comma 435 — Convenzione MIMIT-GSE e compenso 5 mln annui 2026-2028

    • Convenzione MIMIT-GSE per gestione procedure di accesso, controlli e sviluppo piattaforma (comma 430).
    • Compenso al GSE: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
    • Copertura: riduzione fondo speciale parte corrente, programma «fondi di riserva e speciali».
    • Imputazione contabile su MEF, parzialmente accantonamento MIMIT.
    • Funzioni del GSE: assistenza tecnica, gestione agevolazione, monitoraggio (comma 436).
    • Modificato da D.L. 27 febbraio 2023, n. 19, art. 23 (vigenza differita 21/04/2026).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma

    Comma 436 — Monitoraggio MEF degli oneri commi 427-435

    • Il MEF monitora gli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 sulla base di informazioni GSE e MIMIT.
    • Obiettivo: prevenire scostamenti dall’andamento atteso degli oneri.
    • In caso di scostamenti, il Ministro dell’economia attiva i commi 12-bis-12-quater dell’art. 17 L. 196/2009.
    • Meccanismo di salvaguardia ordinario per misure agevolative a tetto di spesa.
    • Garantisce la sostenibilità finanziaria dell’agevolazione Industria 5.0 evoluta.
    • Coerente con il principio costituzionale di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    436. Per le attività di cui al primo periodo e per le altre attività di assistenza tecnica necessarie alla gestione dell’agevolazione è riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. 436. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .

    Comma 467 — Revisione potenza impianti su demanio civico

    • Inserito il nuovo comma 10-ter nell’art. 14 del D.Lgs. 190/2024 (Testo unico FER).
    • Gli interventi di revisione di potenza su impianti FER esistenti su aree di demanio civico richiedono la previa sdemanializzazione.
    • Obbligo di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (MTD) per evitare incremento di consumo di suolo.
    • L’indennità di esproprio per i terreni di demanio civico va al comune titolare dei diritti di uso civico, su capitolo dedicato.
    • Restano fermi i vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    467. All’ articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 , dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: «10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall’impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l’indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio».

    Comma 468 — Rifinanziamento Nuova Sabatini per PMI

    • Rifinanziata la Nuova Sabatini ex art. 2 D.L. 69/2013 (conv. L. 98/2013) a favore di micro, piccole e medie imprese.
    • Stanziati 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni per il 2027.
    • L’incremento opera sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’art. 2 del decreto-legge istitutivo.
    • Misura di sostegno agli investimenti produttivi: acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali, anche 4.0.
    • Continuità con le risorse già previste dalle precedenti leggi di bilancio (es. L. 207/2024).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    468. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell’ articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 450 milioni di euro per l’anno 2027.

    Comma 469 — Agevolazioni per offerta turistica e ESG

    • Sostituito integralmente il comma 502 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
    • Le agevolazioni finanziarie sono dirette a destagionalizzazione dei flussi, digitalizzazione dell’ecosistema, filiere turistiche e criteri ESG.
    • I criteri di concessione sono fissati con decreto non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il MEF.
    • Necessaria l’intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.
    • Lo strumento sostiene investimenti privati e interventi complementari e funzionali.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    469. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , il comma 502 è sostituito dal seguente: «502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali».

    Comma 470 — 50 mln/anno per filiere del turismo

    • Autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
    • Risorse destinate a contributi anche a fondo perduto per investimenti privati nelle filiere del turismo.
    • Decreto attuativo da adottare ai sensi dei commi 502 e seguenti della L. 207/2024, come riscritti dal comma 469 LB 2026.
    • Termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge per l’adozione del decreto.
    • Fino all’1% delle risorse destinabile alle finalità dell’art. 1, c. 505, L. 207/2024.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    470. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all’1 per cento delle risorse di cui ai commi da 469 a 471 del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all’ articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

  • Legge di Bilancio 2026, le misure fiscali minori: dogane, giochi, riscossione, tributi

    Accanto ai grandi capitoli fiscali, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce numerose disposizioni tributarie puntuali: contributi doganali, tributi minori, definizioni agevolate locali, norme su riscossione e contenzioso. Questa guida le raccoglie con sintesi e testo coordinato di ogni comma.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Comma 12 — Accertamento e contenzioso delle imposte sostitut

    • Il comma 12 detta una clausola di rinvio: per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso delle imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
    • Il rinvio attrae il D.P.R. 600/1973 per l’accertamento, il D.P.R. 602/1973 per la riscossione, il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 per le sanzioni e il D.Lgs. 546/1992 per il contenzioso.
    • La clausola di compatibilità consente all’interprete di adattare le regole generali alle specificità della singola imposta sostitutiva, senza necessità di costruire un microsistema procedurale autonomo.
    • L’impianto delle garanzie dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) resta pienamente operativo, compreso il contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis.
    • Il modello segue una tecnica legislativa consolidata, già impiegata in numerose leggi di bilancio degli ultimi anni per le imposte sostitutive su redditi di lavoro, di capitale e su plusvalenze.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    12. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

    Comma 15 — Proroga al 2026 del credito d’imposta investimenti

    • Estensione al 2026 della disposizione dell’art. 1, c. 44, secondo periodo, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
    • La norma modifica il riferimento temporale sostituendo 2024 e 2025 con 2024, 2025 e 2026.
    • L’efficacia operativa decorre dal 1° gennaio 2026 e si estende, secondo le regole sostanziali della norma rinviata, ai relativi periodi d’imposta.
    • Trattandosi di norma di proroga, non incide sulla struttura sostanziale della disciplina richiamata: occorre coordinare la lettura del comma 15 con il testo aggiornato del comma 44 della L. 232/2016.
    • Il comma 15 non richiede decreti attuativi.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    15. All’articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

    Comma 17 — Bonus mobili e arredi – proroga e limite a due appartamenti

    • Modifica all’art. 1, comma 595, primo periodo, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
    • Estensione dell’agevolazione fiscale dall’anno 2021 all’anno 2026.
    • Riduzione del numero massimo di appartamenti agevolabili da quattro a due.
    • La misura aggiorna l’agevolazione legata agli interventi su unità immobiliari destinate a locazione breve, mantenendo l’impianto originario.
    • Restano fermi i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina originaria.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    17. All’articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , le parole: «all’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all’anno 2026» e le parole: «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

    Comma 23 — Titolo edilizio in sanatoria valido anche per age

    • Il comma 23 modifica l’art. 5, c. 10, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. L. 106/2011), in materia di agevolazioni fiscali sulla casa.
    • Dopo la parola «rilasciato» vengono inserite le parole «o conseguito», estendendo la portata della norma al titolo edilizio formatosi anche per silenzio-assenso.
    • Dopo le parole «in sanatoria» si aggiunge il rinvio espresso a tre fonti: L. 47/1985, L. 724/1994 e D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003).
    • L’effetto pratico è il consolidamento del legame tra regolarità edilizia (anche da condono) e fruizione delle agevolazioni fiscali sulla casa.
    • L’area tematica reale è più vicina a CASA_IMMOBILI che al lavoro: si vedano gli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 380/2001 (TUE).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    23. All’ articolo 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , dopo la parola: «rilasciato» sono inserite le seguenti: «o conseguito» e dopo le parole: «in sanatoria» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

    Comma 24 — 5 per mille a 610 milioni l’anno dal 2026

    • Modifica all’art. 1, comma 154, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge istitutiva dello stanziamento per il 5 per mille).
    • Per il 5 per mille: autorizzazione di spesa innalzata a 610 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
    • Conferma dei tetti già previsti per le annualità precedenti (500 mln 2015-2019; 510 mln 2020; 520 mln 2021; 525 mln 2022-2025).
    • Incremento strutturale di 85 milioni di euro/anno rispetto al tetto del biennio 2022-2025.
    • La misura amplia il plafond a disposizione di enti del Terzo settore, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, beni culturali, sport e ONG beneficiari del 5 per mille.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    24. All’ articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l’anno 2020, di 520 milioni di euro per l’anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

    Comma 30 — Raddoppio aliquote artt. 42 e 46 T.U. tributi minori

    • Modifiche al testo unico dei tributi erariali minori di cui al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174.
    • Art. 42, comma 1, primo periodo: aliquota innalzata dallo 0,2% allo 0,4% (raddoppio).
    • Art. 46, comma 1, quarto periodo: aliquota innalzata dallo 0,02% allo 0,04% (raddoppio).
    • Misure di gettito a carattere strutturale, in vigore dal 1° gennaio 2026.
    • Effetto: maggior prelievo sui contribuenti soggetti ai due tributi minori riformati nel 2024.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    30. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»; b) all’articolo 46, comma 1, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

    Comma 67 — Imprese assicurative e rivalutazione attivi

    • Il comma 67 disciplina l’applicazione della rivalutazione dei commi 65 e 66 alle imprese assicurative individuate dall’art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
    • L’IVASS adotta un proprio regolamento per stabilire le modalità attuative e applicative della disciplina.
    • Le imprese assicurative applicano la facoltà previa verifica di coerenza con la struttura degli impegni finanziari del proprio portafoglio assicurativo.
    • La verifica tutela la solvibilità delle imprese e gli assicurati, in linea con la disciplina Solvency II.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    67. Per le imprese di cui all’ articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

    Comma 108 — Efficacia regolamenti tributari enti locali con

    • I regolamenti tributari degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente creditore.
    • Norma in deroga all’art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del D.L. 201/2011 (Salva Italia).
    • Deroga estesa anche all’art. 1, c. 3 del D.Lgs. 360/1998 (addizionale comunale IRPEF), all’art. 14, c. 8 del D.Lgs. 23/2011 (federalismo fiscale municipale) e all’art. 1, c. 767 della L. 160/2019 (nuova IMU).
    • Obbligo di trasmissione al MEF – Dipartimento Finanze entro sessanta giorni solo a fini statistici.
    • Si supera il meccanismo della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale come condizione di efficacia.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all’ articolo 13, commi 15 , 15-ter , 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3 , del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8 , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

    Comma 109 — Definizione agevolata delle entrate patrimoniali

    • Regioni ed enti locali possono adottare forme di definizione agevolata per le entrate di natura patrimoniale.
    • Sono escluse le entrate tributarie, oggetto della stretta del comma 110 LB 2026.
    • Le entrate patrimoniali corrispondono ai Titoli 3 dello schema di bilancio ex D.Lgs. 118/2011: canoni di concessione, fitti, oneri di urbanizzazione, rette di servizi a domanda individuale.
    • La definizione richiede delibera consiliare con regolamento attuativo che disciplini ambito oggettivo, soggettivo, modalità e tempi.
    • Strumento utile per gli enti con magazzino di crediti patrimoniali stagnanti e ridotte prospettive di recupero integrale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

    Commi 123-126 — Scorte nicotina e contributo doganale

    • Il comma 123 consente lo smaltimento delle scorte di prodotti nicotina non conformi ai nuovi obblighi dei commi 120-121, già giacenti presso depositi e punti vendita alla data di entrata in vigore della legge.
    • Il comma 124 fissa l’efficacia delle nuove regole sui versamenti accise e su alcune disposizioni del comma 119 ai prodotti immessi in consumo dal 1° gennaio 2026.
    • Il comma 125 differisce nuovamente l’entrata in vigore della plastic tax (imposta sui MACSI) al 1° gennaio 2027 e della sugar tax (bevande analcoliche) al 1° gennaio 2027.
    • Il comma 126 istituisce un contributo per le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali sulle spedizioni di modico valore (fino a 150 euro) provenienti da Paesi extra-UE.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    123. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 120 e 121 del presente articolo e giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore della presente legge.

    124. Le disposizioni di cui al comma 119, lettere b), e) e f), hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    125. All’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, concernente l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027»; b) al comma 676, concernente l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027».

    126. È istituito, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro. (5)

    Comma 127 — Contributo doganale di 2 euro su spedizioni di basso valore

    • Quantificazione del contributo previsto dal comma 126: 2 euro per ciascuna spedizione interessata.
    • Riscossione affidata agli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci.
    • La norma fissa solo la misura del contributo, rinviando al comma 126 per la definizione del perimetro applicativo.
    • L’intervento si inquadra nel contrasto al fenomeno dell’e-commerce extra-UE di basso valore (in particolare dropshipping da Asia).
    • Coordinamento con l’esenzione IVA per le spedizioni fino a 150 euro disciplinata dal Regime IOSS (Import One Stop Shop).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    127. Il contributo di cui al comma 126 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

    Comma 128 — Contributo doganale e codice UE

    • Il comma 128 ribadisce che il contributo doganale del comma 126 si applica nel rispetto del Regolamento UE 952/2013 (codice doganale dell’Unione).
    • La norma esplicita la natura nazionale del prelievo, distinguendolo dai dazi di esclusiva competenza UE.
    • Il rinvio al codice doganale UE garantisce la conformità con il diritto dell’Unione e con il principio di leale cooperazione.
    • Il contributo si configura come tassa amministrativa per la copertura dei costi dei controlli doganali sulle spedizioni di modico valore.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    128. Il contributo di cui al comma 126 si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell’Unione.

    Commi 137-139 — Addizionale stock option e versamenti a ETS

    • Comma 137: nuovo comma 2-ter all’art. 33 del D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010) sull’addizionale del 10% per stock option e bonus dei dirigenti del settore finanziario.
    • L’addizionale non si applica se l’erogante versa una somma almeno pari al doppio dell’addizionale dovuta a favore di enti del Terzo settore ex D.Lgs. 117/2017.
    • Esclusi gli ETS controllanti, controllati o sotto controllo comune con il datore di lavoro: divieto di autodonazioni infragruppo.
    • Comma 138: modifica all’art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. 633/1972 sulla base imponibile IVA delle operazioni gratuite o sottocosto verso parti correlate, sostituendo il valore normale con il costo complessivo.
    • Comma 139: applicazione del nuovo criterio IVA alle operazioni eseguite in base a contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.
    • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per modalità e termini attuativi del comma 137.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    137. All’ articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell’addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

    138. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88 .

    139. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88 .

    Comma 143 — Regime fiscale proventi su debito pubblico al MEF

    • Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all’art. 5, c. 5, D.P.R. 398/2003 (T.U. debito pubblico) e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell’art. 3 del medesimo TU, corrisposti al MEF-Dipartimento del Tesoro, non si applicano: l’art. 14 della L. 28/1999 e gli articoli 2-5 del D.Lgs. 239/1996.
    • Sostanzialmente: nessuna ritenuta e nessun prelievo sostitutivo sui proventi che il Tesoro incassa.
    • Razionale: i proventi entrano comunque nelle casse dello Stato, sarebbe contraddittorio assoggettarli a prelievo erariale.
    • Sono salvi i comportamenti adottati fino all’entrata in vigore della legge: clausola di salvaguardia retroattiva.
    • Norma tecnico-fiscale, neutra per investitori privati e operatori di mercato; rileva per il bilancio interno dello Stato.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    143. Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all’ articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell’articolo 3 del medesimo testo unico corrisposti al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro non si applicano l’ articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 , nonché gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 . Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo.

    Comma 152 — Riassegnazione prelievo erariale giochi al CONI

    • La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 151 LB 2026 viene riassegnata al CONI.
    • La riassegnazione opera al netto della quota spettante alle Regioni a statuto speciale, in attuazione degli statuti speciali.
    • Lo stanziamento confluisce in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
    • Finalità: finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente pubblico di promozione sportiva.
    • La norma si inserisce nel filone storico del finanziamento dello sport attraverso il prelievo sui giochi.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    152. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 151, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

    Comma 249 — Straordinari Agenzia entrate e Dogane per contra

    • Agenzia delle entrate: incremento fino a 5 milioni di euro annui dal 2026 delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale.
    • Agenzia delle dogane e dei monopoli: incremento fino a 3 milioni di euro annui dal 2026 per la medesima finalità.
    • Deroga espressa al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (cap sul trattamento accessorio).
    • Finalità: rafforzamento del contrasto all’evasione fiscale, presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy.
    • Oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    249. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all’azione di contrasto all’evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall’anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

    Comma 266 — Contributo straordinario alla Direzione marittim

    • Assegna alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, 2.068.000 euro per il 2026 e 998.000 euro per il 2027.
    • Le risorse sono finalizzate a un piano straordinario di interventi infrastrutturali presso gli uffici ex art. 16 del codice della navigazione.
    • Motivazione: esigenze legate alla competizione sportiva internazionale America’s Cup.
    • I lavori si aggiungono e integrano quelli già programmati.
    • La selezione degli uffici beneficiari spetta alla stessa Direzione marittima di Napoli, nell’ambito della propria giurisdizione.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    266. In considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale Americàs cup, è assegnato alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per l’anno 2026 e a 998.000 euro per l’anno 2027, per avviare, ad integrazione dei lavori già programmati, un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzare presso gli uffici di cui all’ articolo 16 del codice della navigazione rientranti nell’ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati.

    Comma 437 — Soglia minima sgravio cartelle a 5.000 euro (art

    • Il comma 437 modifica l’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
    • La soglia di importo unitario minimo del carico passa da 1.000 a 5.000 euro.
    • La modifica riguarda il regime di gestione semplificata dei carichi affidati alla riscossione.
    • L’innalzamento è coerente con la disciplina del discarico anticipato introdotta dal D.Lgs. 110/2024.
    • La modifica produce effetti sulle nuove cartelle e ruoli affidati a decorrere dal 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    437. All’ articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a euro 5.000».

    Comma 453 — Zone franche doganali intercluse nel Basso Lazio

    • Istituzione di zone franche doganali intercluse nelle aree LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua LAZ5-LAZ6-LAZ7 del Basso Lazio.
    • Finalità: incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l’occupazione in aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali.
    • Base normativa europea: regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione).
    • Coerenza con la Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027 (decisione C(2021) 8655 final).
    • Perimetrazione proposta dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale e dalla regione Lazio, approvazione con determinazione del direttore ADM.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    453. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e di sostenere l’occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , le cui perimetrazioni sono proposte dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e, nelle altre aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    Commi 671-673 — Sospensione riscossione demanio marittimo

    • Comma 671: dalla presentazione della domanda ex art. 2 della L. 177/1992, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione, rilascio e riscossione coattiva relativi alle aree del demanio marittimo dell’allegato X, restando salvi i termini di prescrizione.
    • L’Agenzia del demanio trasmette in via telematica all’agente della riscossione i provvedimenti di sospensione.
    • Comma 672: prorogato dal 2025 al 2028 il regime delle agevolazioni ZFU di cui all’art. 1, comma 555, L. 160/2019.
    • Comma 673: incrementato di 150 milioni di euro per il 2026 il fondo per l’assistenza ai minori dell’art. 1, comma 759, L. 207/2024.
    • Coordinare con la disciplina ordinaria della riscossione coattiva e con le procedure dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    671. In relazione alle aree di cui al comma 667, dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 , ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree di cui all’allegato X comunque motivati nonché le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l’Agenzia del demanio trasmette in via telematica all’agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione.

    672. All’ articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le parole: «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028».

    673. Il fondo per l’assistenza ai minori di cui all’ articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Legge di Bilancio 2026, politica estera e Ucraina: contributi e fondi internazionali

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) stanzia risorse per la proiezione internazionale dell’Italia: il contributo al Governo dell’Ucraina, il fondo per l’internazionalizzazione, gli italiani all’estero, le fondazioni di analisi geopolitica. Questa guida raccoglie i commi con sintesi e testo coordinato.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Comma 498 — Fondo MAECI per made in Italy e borse di studio

    • Istituito presso il MAECI un fondo con dotazione di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
    • Le risorse sostengono esportazioni, internazionalizzazione delle imprese italiane e promozione del made in Italy all’estero.
    • Sono finanziate iniziative in campo economico, sportivo, scientifico, spaziale e dell’innovazione tramite la rete diplomatico-consolare.
    • Sostegno alla diplomazia pubblica e culturale e all’attrazione di studenti stranieri in Italia tramite borse di studio.
    • Quota fino a 6 milioni per il 2026 destinata alle celebrazioni dei 2.500 anni della città di Napoli (art. 1, c. 634, L. 207/2024).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    498. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del made in Italy all’estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell’innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomaticoconsolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l’offerta di borse di studio rivolte all’attrazione in Italia di studenti stranieri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Una quota fino a 6 milioni di euro per l’anno 2026 del fondo di cui al primo periodo è attribuita alla prosecuzione delle attività previste dall’ articolo 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

    Comma 501 — Contributo Osservatorio Sud Est Europa Fondazione Einaudi

    • Il comma 501 attribuisce all’Osservatorio Sud Est Europa, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un contributo statale di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
    • Le risorse sono destinate a tre filoni: attività di studio e ricerca sull’allargamento dell’Unione europea, promozione culturale dei valori europei, attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche.
    • La Fondazione Luigi Einaudi opera come ETS (ente del terzo settore) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con i relativi obblighi di rendicontazione e trasparenza.
    • Il contributo costituisce sostegno finanziario diretto a un ente del terzo settore e si inserisce nella logica di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, Cost.
    • Sul piano fiscale, il contributo pubblico ricevuto dalla Fondazione concorre ai proventi della gestione istituzionale dell’ETS ma non concorre alla formazione del reddito d’impresa per la quota destinata alle attività di interesse generale ex art. 79 D.Lgs. 117/2017.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    501. Per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell’allargamento dell’Unione europea e della difesa dei valori europei nonché per l’attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche è concesso all’Osservatorio Sud Est Europa, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    Comma 502 — 400 mila euro a Fondazione Med-Or su minacce ibride

    • Contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (totale 400.000 euro) alla Fondazione Med-Or.
    • Finalità: ricerche, studi e pubblicazioni sull’attività di influenza russa in Europa e Nord Africa.
    • Aree di interesse: rischi militari, sabotaggi delle infrastrutture critiche, interferenze elettorali, infiltrazione politica e mediatica.
    • Inquadramento: norma di sostegno a un soggetto privato senza scopo di lucro qualificato per fini di interesse nazionale.
    • Il tema attiene principalmente alla sicurezza nazionale e alle minacce ibride più che alle infrastrutture di trasporto.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    502. Al fine di tutelare gli interessi nazionali nell’ambito europeo e mediterraneo e acquisire elementi conoscitivi utili a contrastare le minacce ibride alla stabilità democratica dello Stato, è concesso un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or per ricerche, studi e pubblicazioni sull’attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa, con particolare riferimento ai rischi militari, alle azioni di sabotaggio delle infrastrutture critiche, alle interferenze nei processi elettorali e all’infiltrazione nel sistema politico e mediatico.

    Comma 504 — Rifinanziamento Fondo internazionalizzazione

    • Rifinanziato il Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese ex art. 14, c. 19, D.L. 98/2011 (conv. L. 111/2011).
    • Incremento di 100 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 (totale 300 milioni).
    • Strumento operativo per il sostegno all’export delle imprese italiane.
    • Gestione affidata a SIMEST con risorse dedicate a finanziamenti agevolati, contributi e patrimonializzazione.
    • Linea di continuità con le precedenti leggi di bilancio in tema di internazionalizzazione.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    504. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, di cui all’ articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

    Comma 505 — Contributo a dono di 50 mln al Governo dell’Ucraina

    • Istituzione di un nuovo fondo presso lo stato di previsione del MEF con dotazione di 50,1 milioni di euro per il 2026.
    • Destinazione: erogazione di un contributo a dono di 50 milioni di euro al Governo dell’Ucraina.
    • Finalità: sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino.
    • Restanti 100.000 euro destinati alle spese di gestione (cfr. comma 510).
    • Misura di cooperazione finanziaria internazionale, distinta dalla cooperazione allo sviluppo ordinaria.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    505. Per l’anno 2026 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all’erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell’Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

    Comma 506 — Sostegno Ucraina vincolato a forniture italiane

    • L’azione di sostegno del comma 505 è finalizzata a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell’Ucraina.
    • Vincolo di destinazione: acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.
    • Il comma 506 fissa la finalità e il vincolo della spesa autorizzata dal comma 505, non quantifica autonomamente risorse.
    • L’efficacia operativa richiede provvedimenti attuativi che definiscano modalità di selezione delle imprese italiane fornitrici.
    • Si inserisce nella cornice di cooperazione internazionale e politica estera, con riflessi sul mercato delle imprese italiane.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    506. L’azione di sostegno di cui al comma 505 è finalizzata a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell’Ucraina ed è vincolata all’acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.

    Commi 507-510 — Modalità erogazione contributo Ucraina

    • Comma 507: il MEF può affidare l’erogazione del contributo (50 mln) a società controllate tramite apposita convenzione.
    • Comma 508: apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria dello Stato, intestato al MEF, su cui le società attuatrici sono autorizzate ad operare.
    • Comma 509: i termini e le modalità sono definiti in un accordo di contribuzione tra MEF e Governo dell’Ucraina.
    • Comma 510: autorizzata la spesa fino a 100.000 euro per il 2026 a copertura degli oneri di gestione della convenzione.
    • Architettura tipica dei trasferimenti governativi internazionali (budget support) con tracciabilità e rendicontazione.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    507. Il Ministero dell’economia e delle finanze può affidare l’erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 505, a società di cui è azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

    508. Per la gestione degli interventi di cui al comma 505 è autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 507 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma 507.

    509. Con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze, anche per il tramite delle società di cui al comma 507 secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al medesimo comma, e il Governo dell’Ucraina, sono definiti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 505.

    510. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 507, è autorizzata nell’anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100.000 euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del fondo di cui al comma 505.

    Comma 512 — Risorse Com.It.Es. e Camere di commercio italiane all’estero

    • Autorizzata la spesa di 0,7 milioni di euro per il 2026 a favore dei Comitati degli italiani all’estero (Com.It.Es.) ex L. 286/2003.
    • Autorizzata la spesa di 1 milione di euro annuo per il 2026 a favore delle Camere di commercio italiane all’estero (CCIE).
    • Risorse destinate a sostenere le finalità istituzionali enunciate dal precedente comma 511.
    • I Com.It.Es. sono organi di rappresentanza delle comunità italiane nelle circoscrizioni consolari estere.
    • Le CCIE sono associazioni private riconosciute dal MAECI con funzioni di promozione del Sistema Italia all’estero.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    512. Per le finalità di cui al comma 511 è autorizzata la spesa di: a) 0,7 milioni di euro per l’anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all’estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 ; b) 1 milione di euro annui per l’anno 2026 a favore delle camere di commercio italiane all’estero.

    Comma 897 — Rifinanziamento associazioni cultura italiana all’estero

    • Rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa ex art. 2, comma 1-quinquies, della L. 238/2012.
    • Importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
    • Destinazione: sostegno alle associazioni di promozione della cultura italiana all’estero.
    • Misura strutturale a regime, non episodica.
    • Slittamento temporale: l’effetto si produce solo dal 2028, non nel 2026 e 2027.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    897. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 2, comma 1-quinquies, della legge 20 dicembre 2012, n. 238 , è rifinanziata per l’importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

  • Legge di Bilancio 2026, le misure per enti locali e Regioni: i commi minori

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene su bilanci e governance di Comuni, Province e Regioni: fondo di solidarietà comunale, regole contabili, contributi puntuali, clausole per le autonomie speciali. Questa guida raccoglie i commi minori con sintesi e testo coordinato.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Comma 238 — Trasferimento risorse Fondi dai Comuni a unioni

    • Modifica dell’art. 14, c. 1-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con L. 9 maggio 2025, n. 69.
    • I Comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolane o di arcipelago una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi.
    • Il trasferimento comporta riduzione permanente di pari importo della componente stabile del Comune cedente.
    • La riduzione è certificata dall’organo di revisione del Comune.
    • Strumento di flessibilità per gestire associatamente le funzioni nelle aree montane, isolane e di arcipelago.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    238. All’ articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall’organo di revisione».

    Comma 404 — Clausola di salvaguardia art. 104 statuto Trentino-Alto Adige

    • Clausola di salvaguardia: il comma 403 è approvato ai sensi dell’art. 104 dello statuto del Trentino-Alto Adige.
    • Garantisce il rispetto delle competenze statutarie della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
    • L’art. 104 dello Statuto disciplina la procedura di approvazione delle norme statali incidenti sull’autonomia speciale.
    • Effetto procedurale di salvaguardia, senza modifica sostanziale del comma 403.
    • Conferma il principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    404. La disposizione di cui al comma 403 è approvata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .

    Comma 484 — Trattenute somme Emilia-Romagna in caso di inade

    • In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute dalla Regione Emilia-Romagna entro i termini del comma 482, il Ministero dell’economia e delle finanze può trattenere d’ufficio l’importo corrispondente.
    • La trattenuta opera sulle somme spettanti alla Regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo.
    • Sono escluse dalla trattenuta le somme spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia.
    • Sono altresì escluse le somme destinate alla tutela della salute (sanità).
    • Si tratta di un meccanismo di compensazione obbligatorio a tutela del bilancio statale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    484. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 482, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l’importo corrispondente sulle somme spettanti alla regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonché della tutela della salute.

    Comma 661 — Monitoraggio residui contabili enti pubblici nella BDAP

    • Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per definire la trasmissione dei dati sui residui contabili degli enti pubblici alla BDAP.
    • I residui devono essere trasmessi al quinto livello del piano dei conti integrato ex D.Lgs. 118/2011.
    • Soggetti destinatari: enti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
    • Finalità: monitoraggio previsto dal comma 659, lettera b), della LB 2026.
    • Norma di natura tecnico-attuativa, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    661. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all’ articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l’acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 659, lettera b).

    Commi 679-682 — Rifinanziamento Fondo solidarietà comunal

    • Proroga al 2028 delle garanzie statali sulle operazioni di sospensione quota capitale dei mutui (modifica art. 7, c. 2, D.L. 78/2015).
    • Incremento progressivo della dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) con aggiornamento degli importi annui dal 2026 al 2031.
    • Aggiornamento elenco comuni esenti IMU per terreni agricoli con incremento dotazione a 3.753.389.000 euro dal 2026.
    • Regime speciale per Roma Capitale: esclusione dal riparto ordinario FSC e versamento fisso (79,6 mln nel 2026, 69,6 mln nel 2027, 57,6 mln dal 2028).
    • Quota IMU trattenuta dall’Agenzia delle entrate a Roma Capitale per FSC fissata a 217.035.438 euro.
    • Estensione disciplina alienazione beni pubblici (art. 35, c. 7, L. 724/1994) ai sensi dell’art. 187, c. 2, lett. e), TUEL.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    679. All’ articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 , le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028» e dopo la parola: «emessi» sono inserite le seguenti «, comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito,».

    680. All’ articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , le parole: «in euro 6.872.590.365 per l’anno 2026, in euro 6.928.590.365 per l’anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l’anno 2028, in euro 8.260.590.365 per l’anno 2029, in euro 8.214.594.113 per l’anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere dall’anno 2031» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.887.700.365 per l’anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l’anno 2027, in euro 6.984.900.365 per l’anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l’anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l’anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere dall’anno 2031».

    681. All’ articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), per specifiche esigenze di correzione derivanti dall’aggiornamento dell’elenco dei comuni allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 , i quali beneficiano dell’esenzione dall’IMU ai sensi dell’ articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le parole: «e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 3.753.279.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a euro 3.753.389.000 a decorrere dall’anno 2026»; b) alla lettera c), le parole: «destinato, per euro 1.885.643.345,70» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, per l’anno 2026 per una somma pari a euro 1.900.643.345,70, per l’anno 2027 per una somma pari a euro 1.890.643.345,70, per l’anno 2028 per una somma pari a euro 1.885.843.345,70 e a decorrere dall’anno 2029 per una somma pari a euro 1.885.643.345,70»; c) dopo la lettera d-duodecies) è aggiunta la seguente: «d-terdecies) a decorrere dall’anno 2026, al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c). Il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , è fissato in euro 79.622.195 nell’anno 2026, in euro 69.622.195 nell’anno 2027 e in euro 57.622.195 annui a decorrere dall’anno 2028. Inoltre, a decorrere dall’anno 2026, la quota dell’IMU trattenuta dall’Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale è fissata in euro 217.035.438».

    682. All’articolo 35, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , la parola: «esclusivamente» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché secondo le disposizioni di cui all’articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ».

    Commi 732-736 — Regioni speciali, FSC, editoria, RAI e ACI

    • Comma 732: clausola di salvaguardia per regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano sull’applicazione del comma 731, in coerenza con statuti e norme di attuazione.
    • Comma 733: riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 per 300 mln nel 2026 e 100 mln nel 2027 e 2028, sulla quota non regionale.
    • Comma 734: Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria rifinanziato di 60 mln per il 2026.
    • Comma 735: RAI promuove razionalizzazione dei costi e risorse ridotte di 10 mln per il 2026.
    • Comma 736: ACI versa 50 mln annui per il 2025 e 2026 al bilancio dello Stato.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    732. La disposizione di cui al comma 731 è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .

    733. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’ articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 sono ridotte di 300 milioni di euro per l’anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

    734. Il Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, di cui all’ articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 , è rifinanziato di 60 milioni di euro per l’anno 2026, da destinare per le diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    735. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , la RAI-Radiotelevisione italiana Spa promuove l’adozione di misure di razionalizzazione, per il predetto triennio, dei costi di funzionamento e di gestione. Ai sensi del primo periodo, le risorse di cui all’ articolo 1, comma 616, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , sono ridotte di 10 milioni di euro per l’anno 2026.

    736. Il comma 867 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è sostituito dal seguente: «867. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per gli anni 2025 e 2026 l’Automobile Club d’Italia provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all’erario».

    Commi 830-839 — Governance enti locali, avanzo amministra

    • Comma 830: dal 2027, in attesa del tavolo tecnico ex art. 1, c. 734 L. 207/2024, l’art. 6, c. 1-ter del D.L. 132/2023 conv. L. 170/2023 si applica con riferimento all’equilibrio definito dall’art. 1, c. 785 L. 207/2024.
    • Comma 831: modifica all’art. 187, c. 2 TUEL (D.Lgs. 267/2000) sull’avanzo di amministrazione dei Comuni: abrogate le lett. c) e d), unificata la disciplina della quota libera.
    • Comma 832: speculare modifica all’art. 42 D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione contabile Regioni); abrogate lett. c), d) ed e), inserito nuovo c. 6-bis.
    • Comma 833: in deroga al D.P.R. 465/1997, Ministero dell’interno autorizzato a iscrivere all’albo segretari comunali anche i borsisti idonei non vincitori del corso-concorso bando 18 novembre 2024.
    • Comma 834: regola contabile per Province e Città metropolitane sull’accertamento dei contributi di cui ai commi 783-784 L. 178/2020.
    • Commi 835-839: meccanismo di trattenuta sulle assegnazioni statali ai Comuni e alle Province per il contributo alla finanza pubblica e per la restituzione delle risorse COVID-19 ricevute in eccedenza.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    830. In considerazione delle regole della nuova governance economica europea applicate agli enti territoriali, a decorrere dall’anno 2027, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui all’ articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le disposizioni di cui all’ articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 , si applicano con riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell’equilibrio definito ai sensi dell’ articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    831. All’articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere c) e d) sono abrogate; b) le parole: «e) per l’estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti.».

    832. All’ articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere c), d) ed e) sono abrogate; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. La quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti».

    833. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all’albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all’articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 , a iscrivere al predetto albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

    834. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell’ articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’ articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , e all’ articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , nel rispetto del principio contabile generale dell’integrità, al lordo dell’importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

    835. A decorrere dall’anno 2026, sono trattenute dal Ministero dell’interno con le modalità di cui ai commi 836, 837 e 838 le seguenti risorse: a) il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all’ articolo 1, commi 533 e 534, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ; b) le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .

    836. Le risorse di cui al comma 835 sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all’ articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , per i comuni e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all’ articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , distinto per le province e le città metropolitane. Le risorse di cui al comma 835, lettera b), sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027.

    837. In caso di incapienza delle risorse assegnate sui fondi di cui al comma 836, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell’interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, a esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi di cui all’ articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .

    838. In caso di ulteriore incapienza delle risorse di cui al comma 837, si applicano le disposizioni dell’ articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .

    839. Fermo restando quanto disposto dai commi da 835 a 838, gli enti locali di cui al comma 835 accertano in entrata le risorse di cui ai commi da 836 a 838 e impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica di cui al comma 835, lettera a), e la restituzione delle risorse per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 835, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

    Comma 851 — Contributi a Comuni >80.000 abitanti per eventi

    • Stanziamento di 300.000 euro per il solo 2026 a favore dei Comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti.
    • Finalità vincolata: eventi celebrativi sul contrasto all’antisemitismo e sul ricordo delle vittime delle leggi razziali del 1938.
    • Promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità come obiettivo programmatico ulteriore.
    • Ripartizione affidata a decreto del Ministero dell’interno, che fissa termini e modalità.
    • Risorse di natura trasferimento erariale, soggette ai vincoli contabili dell’art. 158 TUEL.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    851. Per l’anno 2026 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l’organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto dell’antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità. Con decreto del Ministero dell’interno sono stabiliti i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

    Comma 852 — Estensione al 2026 del contributo da 50.000 euro

    • Modifica testuale all’art. 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
    • Le parole «50.000 euro per l’anno 2025» sono sostituite da «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
    • Effetto: prorogato di un anno il contributo, replicando l’importo nel 2026.
    • Norma di tecnica legislativa “novella” che non istituisce un fondo autonomo ma rafforza quello preesistente.
    • Continuità di erogazione senza necessità di nuovo decreto attuativo, salvo rinvio espresso al provvedimento già adottato.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    852. All’articolo 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «50.000 euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

    Comma 932 — Regione di raccolta nel meccanismo di riparto ex

    • Modifica testuale all’art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).
    • Dopo le parole «di cui al comma 692,» viene inserito «la regione di raccolta,».
    • Effetto: il riferimento alla regione di raccolta entra come ulteriore variabile nel meccanismo del comma 697.
    • Norma di tecnica novellistica, non istitutiva di nuove risorse.
    • Coordinamento con i comma 692 e 697 della L. 145/2018 da leggere in combinato disposto.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    932. All’ articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dopo le parole: «di cui al comma 692,» sono inserite le seguenti: «la regione di raccolta,».

    Comma 958 — 400.000 euro al Comune di Vibo Valentia per scuo

    • Spesa autorizzata di 400.000 euro per il solo anno 2027.
    • Finalità: realizzazione di una scuola primaria nella frazione Vena Superiore del Comune di Vibo Valentia.
    • Beneficiario diretto: Comune di Vibo Valentia (ente locale calabrese).
    • Trasferimento erariale a destinazione vincolata, di natura in conto capitale.
    • Si inserisce nelle politiche di edilizia scolastica e di tutela del diritto allo studio nelle aree interne.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    958. Ai fini della realizzazione di una scuola primaria nella frazione Vena Superiore del comune di Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2027.

    Comma 973 — Applicazione a Regioni speciali e Province autonome

    • Le disposizioni della Legge di Bilancio 2026 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le norme di attuazione.
    • Riferimento esplicito alla L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del Titolo V), che ha rafforzato l’autonomia regionale e introdotto la clausola di maggior favore per gli statuti speciali.
    • Si tratta di una clausola di salvaguardia ricorrente nelle leggi statali che incidono su materie attribuite, in tutto o in parte, alla competenza delle autonomie differenziate.
    • Le cinque Regioni speciali coinvolte sono Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol (con le PA di Trento e Bolzano) e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
    • La clausola opera sia in senso applicativo (estensione delle norme compatibili) sia in senso preclusivo (non applicazione delle norme incompatibili con gli statuti).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    973. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 . ————— AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 (in G.U. 28/02/2026, n. 49) ha disposto (con l’art. 1, comma 12-quater) che “Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all’articolo 1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 , in materia di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti Spa per estinguere anticipazioni di liquidità, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025”. ————— AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Ferma restando l’attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui all’ articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 , non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026”. Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 3) che la modifica del comma 427 si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

  • Legge di Bilancio 2026 su cultura, scuola e memoria: contributi e iniziative

    Contributi a fondazioni culturali, iniziative per la memoria di Gramsci e Pio La Torre, laboratori scolastici, supplenze brevi: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) contiene molte misure puntuali su cultura e istruzione. Questa guida le raccoglie con sintesi e testo coordinato di ogni comma.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Comma 233 — Fondo 7 mln per scuole secondarie su contrasto violenza donne

    • Istituzione di un fondo di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
    • Finalità: attività educative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado su contrasto alla violenza contro le donne e pari opportunità.
    • Le risorse sono ripartite tra Comuni individuati con decreto del Ministro dell’interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
    • Coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti per i programmi educativi.
    • Decreto attuativo del Ministro dell’interno entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, con criteri di riparto, modalità di rendicontazione e monitoraggio.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    233. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, consenso, diritto all’integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l’erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell’impiego delle relative risorse.

    Commi 515-517 — Supplenze brevi con organico dell’autonomia

    • Il comma 515 modifica l’art. 1, comma 85, della L. 13 luglio 2015, n. 107 trasformando in obbligo la sostituzione dei docenti assenti con l’organico dell’autonomia.
    • L’obbligo riguarda i posti comuni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con clausola di salvezza per esigenze didattiche motivate.
    • Per il sostegno e la primaria la sostituzione resta facoltativa e limitata a supplenze fino a dieci giorni.
    • Il comma 516 modifica l’art. 1, comma 696, L. 23 dicembre 2014, n. 190: monitoraggio quadrimestrale MIM sulle assenze e sulle modalità di sostituzione.
    • Il comma 517 destina gli eventuali risparmi 2024/2025 al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), entro il 10% del Fondo, con la legge di assestamento.
    • Obiettivo: ridurre la spesa per supplenze brevi e saltuarie valorizzando l’organico aggiuntivo.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    515. All’ articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «può effettuare» sono sostituite dalle seguenti: «deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica,»; b) dopo le parole: «docenti» sono inserite le seguenti: «su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado»; c) la parola: «che» è sostituita dalle seguenti: «. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Il personale dell’organico dell’autonomia».

    516. All’ articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell’istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell’assenza e della sostituzione, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre».

    517. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 515, rispetto a quanto osservato nell’anno scolastico 2024/2025, relativi all’anno scolastico in corso, sono destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell’andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all’ articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificato dal comma 516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749.

    Commi 543-547 — Bonus Valore Cultura, vigilanza e sanzioni

    • Il Ministero della cultura vigila sul Bonus Valore Cultura: può disattivare il beneficio, cancellare dall’elenco i soggetti accreditati e recuperare le somme indebitamente percepite.
    • In via cautelare il MiC può sospendere gli accrediti e, in caso di condotte gravi o reiterate, sospendere il soggetto dall’elenco.
    • Sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 50 volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore a 1.000 euro, irrogata dal prefetto.
    • Possibile sospensione dell’attività della struttura sanzionata fino a 60 giorni.
    • Estesa la durata del beneficio: la misura del comma 357 L. 234/2021 si applica fino al 2026 ma solo a chi matura i requisiti entro il 31/12/2025.
    • I soggetti accreditati devono trasmettere fattura e ogni altro adempimento per la liquidazione entro 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa, a pena di decadenza dal rimborso.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    543. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento del Bonus Valore Cultura e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall’elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell’accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall’elenco dei soggetti accreditati.

    544. Nei casi di violazione di cui al comma 543, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell’eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell’attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

    545. Al comma 357 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , le parole: «a decorrere dall’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2023 e fino all’anno 2026» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025».

    546. Al comma 357-sexies dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , dopo le parole: «alla trasmissione della fattura» sono inserite le seguenti: «e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture».

    547. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare il Bonus Valore Cultura, ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell’iniziativa.

    Comma 815 — Decreto attuativo scuole partecipanti sport

    • Decreto del MIM, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
    • Definisce i criteri di individuazione delle scuole partecipanti.
    • Stabilisce le modalità di riparto delle risorse del comma 816.
    • Prevede il monitoraggio dei risultati.
    • Norma servente rispetto alla misura sostanziale del comma 816.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    815. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati.

    Comma 818 — Laboratorio didattico Friuli per il 50° annivers

    • Autorizzata la spesa di 150.000 euro per il 2026 per realizzare un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie del Friuli Venezia Giulia.
    • Finalità: promuovere la memoria del terremoto del 6 maggio 1976 (50° anniversario), la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.
    • Destinatari: studenti delle scuole primarie e secondarie della regione Friuli Venezia Giulia.
    • Inquadramento costituzionale: art. 5 Cost. (autonomie locali), art. 33 Cost. (libertà di insegnamento), art. 116 Cost. (specialità della Regione FVG).
    • Coordinamento con la Protezione civile (D.Lgs. 1/2018) e la legislazione regionale FVG sulla memoria civile.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    818. In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l’anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell’evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.

    Comma 819 — Laboratorio scolastico Protezione civile Friuli Venezia Giulia

    • Il comma 819 LB 2026 attua il laboratorio scolastico previsto dal precedente comma 818.
    • Realizzazione affidata al Ministero dell’istruzione e del merito (MIM).
    • Collaborazione operativa con la Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
    • Alla Protezione civile FVG spetta la progettazione tecnica e l’attuazione operativa presso le scuole partecipanti.
    • Norma di tipo organizzativo-attuativo: nessuna spesa nuova, nessun decreto attuativo previsto.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    819. Il laboratorio di cui al comma 818 è realizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito, in collaborazione con la Protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l’attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.

    Commi 824-826 — Musica popolare contemporanea e attuazione cultura

    • Comma 824: decreti del Ministro della cultura per attuare le lettere a) e b) del comma 823 (cooperazione internazionale con Affari esteri).
    • Comma 825: istituito presso il Ministero della cultura un fondo da 1,5 milioni annui dal 2026 per il rilancio del sistema musicale italiano di musica popolare contemporanea.
    • Comma 826: definizioni di «imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli» e di «musica popolare contemporanea».
    • Esclusi i settori classico, lirico e sinfonico (oggetto di FUS separato).
    • Inquadramento costituzionale: art. 9 Cost. (cultura) e art. 33 Cost. (libertà di espressione artistica).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    824. Con uno o più decreti del Ministro della cultura sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 823. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono individuate le modalità di attuazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 823.

    825. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

    826. Ai fini dell’applicazione dei commi da 825 a 827: a) per «imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea» si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale la produzione e l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali; b) per «musica popolare contemporanea» si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo indicativo, il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

    Comma 842 — Contributo ADEI per progetti di educazione alla

    • Concesso all’Associazione degli editori indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
    • Finalità: realizzazione di progetti di educazione alla lettura in ambito didattico ed extra-didattico.
    • Destinatari prioritari: aree territoriali e contesti sociali più svantaggiati.
    • Coordinamento con la L. 13 febbraio 2020, n. 15 (legge sulla promozione e sostegno della lettura), il Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura e la Carta della cultura.
    • Inquadramento costituzionale: art. 9 Cost. (promozione della cultura), art. 33 Cost. (libertà di insegnamento), art. 3, c. 2 Cost. (rimozione degli ostacoli all’eguaglianza sostanziale).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    842. Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati, è concesso all’Associazione degli editori indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    Comma 896 — Contributo straordinario al CNR per la stabilizz

    • Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di 1,5 milioni di euro per il 2026 e 1,5 milioni per il 2027.
    • Finalità: garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario.
    • Beneficiari indiretti: lavoratori in possesso dei requisiti dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (cosiddetta legge «Madia»).
    • Spesa pluriennale ma circoscritta al biennio 2026-2027, senza copertura strutturale a regime.
    • Il contributo si inserisce nel quadro più ampio della stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    896. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è attribuito un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2027.

    Comma 898 — Contributo Fondazione I Pomeriggi Musicali

    • Contributo di 500.000 euro per l’anno 2026 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali.
    • Si tratta di una istituzione musicale milanese storica, fondata nel 1945.
    • Misura una tantum, limitata al solo 2026 (non strutturale).
    • Sostegno alla diffusione della cultura musicale e all’attività concertistica.
    • Trasferimento qualificato come contributo pubblico a ente del Terzo settore o assimilato.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    898. È assegnato un contributo di euro 500.000 per l’anno 2026 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali.

    Comma 899 — Iniziative per i novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci

    • Autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2027 in occasione del novantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci (1937-2027).
    • Finalità: promozione della conoscenza dell’impegno civile e politico di Gramsci.
    • Tematiche specifiche: diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.
    • Stanziamento una tantum non strutturale, concentrato su un singolo esercizio finanziario.
    • La norma non specifica l’amministrazione erogante: l’attribuzione sarà chiarita dalle tabelle allegate alla legge.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    899. In occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2027 per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

    Comma 900 — Iniziative per la memoria di Antonio Gramsci, ruolo enti locali

    • Decreto del Ministro della cultura, di concerto con il MEF, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della LB 2026.
    • Oggetto: criteri e modalità per iniziative sulla memoria di Antonio Gramsci.
    • Soggetti partner: associazioni e fondazioni dedicate alla memoria gramsciana.
    • Coinvolgimento di Regioni ed enti locali interessati (segnatamente Sardegna, Ales, Ghilarza, Turi).
    • Norma attuativa di un comma sostanziale precedente (presumibilmente 898 o 899) che stanzia le risorse.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    900. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle iniziative, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci e con le regioni e gli enti locali interessati.

    Comma 902 — Iniziative per i cento anni dalla nascita di Pio La Torre

    • Autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in occasione del centenario della nascita di Pio La Torre (1927-2027).
    • Finalità: promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia.
    • Tematiche specifiche: diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.
    • Stanziamento biennale per un totale di 1 milione di euro complessivi.
    • L’attuazione richiederà provvedimenti dell’amministrazione erogante per la selezione dei progetti finanziabili.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    902. In occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

    Comma 903 — Iniziative per la memoria di Pio La Torre, ruolo

    • Iniziative di cui al comma 902 promosse e coordinate dal Ministero della cultura.
    • Collaborazione con la Regione siciliana e gli enti locali interessati.
    • Coinvolgimento di associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Pio La Torre.
    • Modalità attuative definite con decreto del Ministro della cultura di concerto con il MEF.
    • Norma di governance che presuppone lo stanziamento del comma 902.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    903. Le iniziative di cui al comma 902 sono promosse e coordinate dal Ministero della cultura, anche in collaborazione con la Regione siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell’opera di Pio La Torre, secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Comma 904 — Portale fonti storia Repubblica italiana

    • Rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa ex art. 1, comma 381, della L. 160/2019.
    • Importo di 200.000 euro per il solo anno 2026.
    • Destinazione: progetto culturale Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana.
    • Misura una tantum, non strutturale.
    • Finalità: digitalizzazione e divulgazione di fonti storiche e archivistiche.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    904. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , relativa al progetto culturale Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana, è rifinanziata per l’anno 2026 per l’importo di euro 200.000.

    Comma 913 — Contributo Fondazione Giorgio Napolitano ETS

    • Contributo statale di 100.000 euro annui per il 2026 e il 2027 a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.
    • Finalità: diffusione e valorizzazione dell’opera dei Presidenti della Repubblica, con iniziative rivolte alle giovani generazioni.
    • Si pone in coerenza con il contributo già previsto per la Fondazione Luigi Einaudi dall’art. 1, comma 395, L. 160/2019.
    • Beneficiario qualificato come ETS (Ente del Terzo settore) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
    • Tutela di valori costituzionali, unità nazionale e ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    913. In coerenza con quanto già previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi di Roma dall’ articolo 1, comma 395, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica, allo scopo di favorire l’attività di diffusione e valorizzazione, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni, dell’opera dei Presidenti della Repubblica a tutela dell’unità nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è attribuito un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.

    Comma 957 — Contributo oratorio Santa Maria del Soccorso Vibo Valentia

    • Autorizzazione di spesa di 300.000 euro per il solo anno 2026.
    • Beneficiario nominativo: Parrocchia di Santa Maria del Soccorso con sede in Vibo Valentia.
    • Finalità: ammodernamento dell’oratorio dell’ente parrocchiale.
    • Tipica norma «a pioggia» di carattere micro-locale, frequente nelle leggi di bilancio.
    • Erogazione una tantum senza decreti attuativi: trasferimento diretto al beneficiario.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    957. Ai fini dell’ammodernamento dell’oratorio dell’ente «Parrocchia di Santa Maria del Soccorso», con sede in Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2026.

    Comma 966 — Contributi Comune di Latina e Orchestra sinfonica Milano

    • Contributo di 2 milioni di euro annui per il 2026 e il 2027 al Comune di Latina, finalizzato alla gestione e manutenzione delle opere stradali comunali.
    • Contributo di 2 milioni di euro per il solo 2026 all’Orchestra sinfonica di Milano, a sostegno dell’attività musicale.
    • Il trasferimento al Comune ricade nel perimetro delle entrate da trasferimenti statali ex art. 119 Cost. e art. 149 TUEL.
    • Doppia natura: contributo a ente locale (Latina) e contributo a soggetto culturale (Orchestra) con regimi giuridici diversi.
    • Necessari atti attuativi: per Latina, inserimento nel bilancio comunale e nel programma triennale OO.PP.; per l’Orchestra, decreto MiC di erogazione.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    966. Al comune di Latina per la gestione e la manutenzione di opere stradali e all’Orchestra sinfonica di Milano sono assegnati rispettivamente un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il comune di Latina, e un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2026 per l’Orchestra sinfonica di Milano.

  • Legge di Bilancio 2026, coperture e finanza pubblica: tagli, rifinanziamenti e fondi

    Ogni legge di bilancio contiene un fitto reticolo di norme di copertura: riduzioni di fondi, rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa, versamenti all’erario, monitoraggi del MEF. Questa guida raccoglie i commi di copertura e organizzazione della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), con sintesi e testo coordinato.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Indice dei commi

    Comma 6 — Incremento fondo per le finalità del comma 5

    • Incremento di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 451-bis, della L. 197/2022.
    • Lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato a sostenere le iniziative previste dal comma 5 dello stesso art. 1 della LB 2026.
    • La copertura grava sulle risorse del fondo istituito dal comma 5, in logica di partita di giro interna al perimetro del fondo stesso.
    • Trattasi di norma di rimodulazione contabile senza effetto di nuovo indebitamento netto.
    • Operatività immediata dal 1° gennaio 2026, senza necessità di decreti attuativi.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    6. Per le finalità di cui al comma 5, l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , è incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5.

    Comma 13 — Estensione al 2026 delle disposizioni della L. 76/2025

    • Le disposizioni dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, della L. 15 maggio 2025, n. 76 si applicano anche nell’anno 2026.
    • Norma di proroga di un meccanismo già operativo nell’esercizio finanziario 2025.
    • Effetto: continuità gestionale per un’intera annualità, senza necessità di una nuova autorizzazione legislativa ad hoc.
    • La disposizione richiamata attiene tipicamente alla gestione di risorse di bilancio o a flessibilità di spesa.
    • Norma di tecnica contabile, senza effetti diretti per contribuenti e imprese.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    13. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76 , si applicano anche nell’anno 2026.

    Comma 31 — Decorrenza commi 29 e 30 (trasferimenti e operazi

    • Norma di decorrenza pura: le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 della LB 2026 si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati dal 1° gennaio 2026.
    • Coordina sul piano temporale gli effetti sostanziali introdotti dai commi 29 e 30, che incidono sui regimi di trasferimento e operazioni qualificate disciplinati dal TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e da altre fonti collegate.
    • Per le operazioni e i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 resta applicabile la disciplina previgente.
    • Il momento rilevante per l’applicazione della nuova disciplina è la data di efficacia giuridica del trasferimento o dell’operazione, secondo i principi generali del codice civile (artt. 1376 e seguenti c.c.) e delle norme tributarie speciali.
    • Va coordinato con le clausole di acconto e di transitorietà eventualmente previste dai commi 29 e 30.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Comma 184 — Trasferimento risorse comma 183 con modalità D.L

    • Le risorse del comma 183, per le medesime finalità ivi previste, possono essere trasferite con le modalità dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
    • Il D.L. 45/2005 è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.
    • Si tratta di una norma di rinvio procedurale, non sostanziale: il presupposto resta il comma 183, che individua le finalità del finanziamento.
    • La norma snellisce il trasferimento sfruttando un canale di erogazione già consolidato in materia di patrocinio a spese dello Stato e attività connesse.
    • L’art. 1-quater D.L. 45/2005 disciplina le modalità di trasferimento delle risorse alle Corti d’appello per il funzionamento di specifici servizi giurisdizionali.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    184. Le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite, per le medesime finalità di cui allo stesso comma 183, secondo le modalità di cui all’ articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 .

    Comma 192 — Incremento autorizzazione di spesa ex L. 232/2016

    • Il comma 192 rappresenta la conseguenza finanziaria diretta del comma 188, di cui costituisce copertura tecnica pluriennale.
    • Si incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 203, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).
    • Incrementi annui: 8 milioni di euro per il 2027; 30 milioni per il 2028; 43 milioni per il 2029.
    • Incrementi annui (segue): 46 milioni di euro per il 2030 e 49 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
    • Norma di copertura tecnica, da leggere congiuntamente con la disposizione sostantiva del comma 188.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    192. Per effetto di quanto disposto dal comma 188 l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 8 milioni di euro per l’anno 2027, di 30 milioni di euro per l’anno 2028, di 43 milioni di euro per l’anno 2029, di 46 milioni di euro per l’anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

    Comma 232 — Decreto MEF di attuazione del comma 231

    • Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 231.
    • Il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026) colloca la scadenza per l’adozione del decreto entro il 31 gennaio 2026.
    • Si tratta di un decreto ministeriale di natura attuativa, non regolamentare in senso stretto, che opera a valle di una disciplina sostanziale già recata dal comma 231.
    • Il decreto definirà modalità operative, criteri di accesso o calcolo, profili procedurali e di controllo della misura del comma 231.
    • Per la perimetrazione sostanziale della misura cui si riferisce il decreto occorre leggere il comma 231 della medesima Legge di Bilancio 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    232. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 231.

    Comma 236 — Rifinanziamento fondo L. 208/2015 art. 1 c. 417

    • Il comma 236 modifica testualmente l’art. 1, c. 417 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
    • Vengono rideterminati gli importi dell’autorizzazione di spesa precedentemente fissata a 7 mln annui dal 2024.
    • I nuovi importi sono: 7 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 11 mln per il 2026, 16,2 mln annui a decorrere dal 2027.
    • La modifica costituisce un rifinanziamento crescente dell’originaria autorizzazione, segno di ampliamento dell’intervento finanziato dalla L. 208/2015.
    • La materia di destinazione del fondo dipende dal contenuto sostanziale dell’art. 1, c. 417 L. 208/2015 (testo originario non riprodotto nel comma 236): in linea generale, possibili settori difesa/infrastrutture/cultura.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    236. All’ articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , le parole: «e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l’anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027».

    Comma 242 — Spese concorsuali connesse al comma 240

    • Autorizzazione di spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
    • Destinazione: spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 240.
    • Importo complessivo triennale: 406.500 euro.
    • Norma di natura tecnica, connessa alla disciplina sostantiva del comma 240.
    • Periodo di applicazione delimitato (2026-2028) senza estensione strutturale oltre il triennio.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    242. Per le spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

    Comma 243 — Spese di funzionamento connesse al comma 240

    • Autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento connesse al comma 240.
    • Importi annuali: 682.500 euro per il 2026; 1.755.000 euro per il 2027.
    • Importi annuali (segue): 1.852.500 euro per il 2028; 1.560.000 euro annui a decorrere dal 2029.
    • Dotazione strutturale a regime di 1,56 milioni annui dal 2029.
    • Norma di copertura tecnica connessa alla disciplina sostantiva del comma 240.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    243. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 682.500 per l’anno 2026, di euro 1.755.000 per l’anno 2027, di euro 1.852.500 per l’anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall’anno 2029.

    Comma 251 — Autorizzazione di spesa per il comma 250, lett. a)

    • Autorizzazione di spesa di euro 2.453.281 per l’anno 2026.
    • Autorizzazione di spesa di euro 2.495.906 a decorrere dall’anno 2027 (dotazione strutturale).
    • Destinazione: attuazione delle disposizioni di cui al comma 250, lett. a), della medesima LB 2026.
    • Norma di copertura tecnica connessa alla disciplina sostantiva del comma 250.
    • L’incremento del 2027 rispetto al 2026 (+42.625 euro) riflette l’adeguamento del costo a regime per dodici mesi.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    251. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 250, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 2.453.281 per l’anno 2026 ed euro 2.495.906 a decorrere dall’anno 2027.

    Comma 265 — Ampliamento rappresentanza MEF in organo D.Lgs.

    • Modifica testuale all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160.
    • Da quattro a cinque rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze.
    • Articolazione: Dipartimento delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Corpo della Guardia di finanza.
    • Inclusione esplicita della GdF, organo investigativo fiscale, nella composizione del collegio.
    • Effetto: rafforzamento del coordinamento tra le strutture MEF e potenziamento del presidio sui controlli fiscali.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    265. All’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160 , le parole: «quattro rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «cinque rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, rispettivamente per i Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, per le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e per il Corpo della Guardia di finanza».

    Commi 267-270 — Coperture MEF, dirigenti dogane, ricercatori ISTAT

    • Comma 267: copertura del comma 266 (2,068 mln 2026, 998 mila 2027) sul fondo L. 207/2024 c. 898.
    • Comma 268: i dipendenti MEF possono essere nominati in organi di amministrazione e controllo di società partecipate; compensi al MEF.
    • Comma 269: dirigenti ADM territoriali aumentano da 3 a 4 unità, copertura 277.051 euro annui dal 2026.
    • Comma 270: ISTAT può incrementare l’indennità oneri specifici per ricercatori/tecnologi fino a 347.197 euro.
    • Operano in deroga ai limiti generali di spesa di personale ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    267. Agli oneri derivanti dal comma 266, pari a 2.068.000 euro per l’anno 2026 e a 998.000 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    268. All’ articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in ogni caso, possono essere nominati negli organi di amministrazione e controllo di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e i relativi compensi sono corrisposti direttamente al medesimo Ministero, che provvede nel rispetto delle disposizioni vigenti».

    269. Al fine di incrementare e potenziare le funzioni in ambito territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinare alle sedi territoriali, all’ articolo 23-quinquies, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , le parole: «di 3 unità» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro unità». Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 277.051 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

    270. In deroga all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , a decorrere dall’anno 2026 l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) può incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell’indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all’articolo 8 della sezione seconda del CCNL per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione – parte economica 1996-1997, del 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.

    Comma 272 — CNB e CNBBSV, gettoni e disciplina con DPCM

    • Finalità, compiti, funzionamento e composizione del CNB e del CNBBSV definiti con DPCM.
    • Presidenti di enti di ricerca e altri enti pubblici come componenti del CNB senza diritto di voto.
    • Gettone di presenza: euro 1.000 ai presidenti, euro 800 ai componenti, oneri inclusi.
    • Massimo 15 sedute annue per la liquidazione dei gettoni.
    • Autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dal 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    272. Le finalità, i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di cui al comma 271 è corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di quindici sedute annue. A tal fine è autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

    Commi 277-279 — Coperture fondi esigenze indifferibili e L. 207/2024

    • Comma 277: copertura del comma 276 (180.000 euro annui dal 2026) sul fondo L. 190/2014 c. 200 (esigenze indifferibili).
    • Comma 278: deroga per 2026-2027 al secondo periodo del c. 619, art. 1, L. 207/2024 sui rimborsi di spese.
    • Spesa massima rimborsi: 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
    • Comma 279: copertura dei 50.400 euro annui sulle risorse del c. 617 dell’art. 1 L. 207/2024.
    • Tecnica a saldi invariati con riduzione di fondi già iscritti.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    277. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 276, pari a euro 180.000 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’ articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

    278. Al comma 619 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine è autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

    279. Agli oneri derivanti dal comma 278, nel limite di 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 617 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    Comma 285 — Abrogazione art. 7-ter DL 25/2025

    • Il comma 285 abroga l’articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
    • Effetto: la norma cessa di produrre effetti dal 1° gennaio 2026.
    • L’abrogazione tipicamente comporta il venir meno della disciplina introdotta dall’articolo, salvo i diritti già quesiti e le situazioni già esaurite.
    • Si tratta di una manovra di pulizia normativa del legislatore, frequente in legge di bilancio.
    • Necessaria una verifica caso per caso degli effetti residuali su procedimenti in corso e situazioni già consolidate sotto la normativa abrogata.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    285. L’ articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , è abrogato.

    Comma 286 — Incarichi dirigenziali Ministero del lavoro per PNRR

    • Fino al 31 dicembre 2026 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale per la durata massima di tre anni non rinnovabili.
    • Gli incarichi vengono conferiti oltre i limiti percentuali di cui all’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (limiti ordinari sugli incarichi esterni).
    • La norma prevede che possano essere conferiti anche ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. 165/2001 (consulenze tecniche di particolare specializzazione).
    • Finalità dichiarate: rafforzare vigilanza e regolamentazione su salute e sicurezza, digitalizzazione, monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, oltre alla piena realizzazione degli obiettivi del PNRR.
    • Si tratta di una deroga settoriale ai vincoli ordinari sugli incarichi dirigenziali esterni nella PA.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    286. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza, digitalizzazione e monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, nonché di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può conferire, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Detti incarichi possono essere conferiti anche ai sensi dell’ articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

    Comma 287 — Incarichi a valere su risorse e facoltà assunzionali

    • Gli incarichi previsti dal comma 286 (figure tecniche o di supporto a strutture PA) sono conferiti senza nuovi oneri.
    • Copertura a carico delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
    • Conferimento entro i limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalle norme di turn-over.
    • Norma di carattere finanziario-procedurale, non istituisce nuove posizioni organiche.
    • Coordinamento con D.Lgs. 165/2001 (art. 19, comma 6) e con il vincolo di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    287. Gli incarichi di cui al comma 286 sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

    Comma 313 — Copertura oneri c. 312 con facoltà assunzionali ed enti ricerca

    • Copertura degli oneri del comma 312, compresi i contributi previdenziali e assistenziali.
    • Per il 50% tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente.
    • Per il restante 50% tramite incremento della quota ordinaria del fondo enti di ricerca.
    • Quota incrementata con decreto ministeriale di riparto del fondo ex art. 7 c. 2 D.Lgs. 204/1998.
    • Tecnica a saldi invariati con auto-finanziamento parziale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    313. Alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede: a) per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente; b) per il restante 50 per cento, tramite l’incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’ articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .

    Comma 332 — Modifiche all’art. 26 d.lgs. 82/2022 su Piattafo

    • Modifiche puntuali all’articolo 26 del d.lgs. 27 maggio 2022, n. 82, decreto attuativo del PNRR sulla gestione del personale e sulla riorganizzazione delle amministrazioni.
    • Abrogato il comma 2 dell’art. 26 d.lgs. 82/2022 (norma di copertura originaria).
    • Sostituito il secondo periodo del comma 3 con nuova quantificazione di spesa: 2.854.508 euro per il 2025 e 764.363 euro annui a decorrere dal 2026.
    • Intervento di natura strettamente finanziaria: rimodula il finanziamento di un’attività già esistente senza modificarne il perimetro funzionale.
    • Non sono previsti adempimenti per cittadini o imprese; effetti interni alla contabilità pubblica.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    332. All’ articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l’anno 2025 e di euro 764.363 annui a decorrere dall’anno 2026».

    Comma 359 — Incremento autorizzazione di spesa ex L. 207/2024 c. 351

    • Il comma 359 modifica l’articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025) rideterminando l’autorizzazione di spesa.
    • L’importo annuo lordo passa da 5,5 milioni a partire dal 2025 a 5,5 milioni per il solo 2025 e 13,5 milioni annui a decorrere dal 2026.
    • La modifica è testuale: sostituisce un periodo dell’art. 1, comma 351, L. 207/2024.
    • L’intervento è di rifinanziamento incrementale, non incide sui criteri di utilizzo già definiti dalla norma originaria.
    • La copertura è assicurata dagli stanziamenti complessivi della LB 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    359. All’ articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

    Comma 483 — Trasferimento INPS 1,47 milioni e fondi storici

    • Trasferimento all’INPS di 1.471.000 euro annui a decorrere dal 2026 in attuazione dei commi 481 e 482.
    • Destinazione di 294.200 euro annui dal 2026 alle finalità dell’art. 2, comma 11, lett. a) e b), L. 350/2003.
    • Destinazione di 147.100 euro annui dal 2026 alle finalità dell’art. 1, comma 1328, L. 296/2006.
    • Si tratta di una norma di chiusura contabile collegata ai commi precedenti sulle gestioni previdenziali.
    • Nessun impatto operativo diretto su imprese o gestori di infrastrutture: rilevanza interna ai capitoli di bilancio.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    483. Per effetto di quanto disposto dai commi 481 e 482, è trasferito all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’importo di 1.471.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all’ articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , è destinato l’importo di 294.200 euro annui a decorrere dall’anno 2026. Alle finalità di cui all’ articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è destinato l’importo di 147.100 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

    Comma 499 — Rifinanziamento DL 96/2025 con 5 mln per il 2026

    • Modificato l’art. 13, comma 1, primo periodo, del D.L. 30 giugno 2025, n. 96 (decreto-legge omnibus estate 2025).
    • Il riferimento normativo è al testo come convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119.
    • Dopo le parole «per l’anno 2025» sono aggiunte le parole «e di 5 milioni di euro per l’anno 2026».
    • La novella estende quindi al 2026 la dotazione finanziaria già prevista per il 2025.
    • Le finalità restano quelle specificate dall’art. 13 del DL 96/2025 (ambito promozione internazionale).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    499. All’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 , dopo le parole: «per l’anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l’anno 2026».

    Comma 503 — Rifinanziamento sezione garanzie L. 207/2024

    • Incremento di 100 milioni di euro per il 2026 della dotazione della sezione di cui all’art. 1, comma 474, lett. c), della L. 207/2024.
    • Copertura a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’art. 2, primo comma, del D.L. 251/1981 (convertito in L. 394/1981).
    • L’incremento opera al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all’art. 1, comma 474, lettere a) e b), della L. 207/2024.
    • Si tratta di una norma di alimentazione finanziaria di una sezione di sostegno già istituita dalla precedente Legge di bilancio 2025.
    • Beneficiari finali e modalità operative sono quelli già definiti dalla L. 207/2024 e dai relativi atti attuativi.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    503. La dotazione della sezione di cui all’ articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2026 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’ articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all’ articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    Comma 534 — Rifinanziamento autorizzazione di spesa D.L. Rilancio

    • Rifinanziamento di una specifica autorizzazione di spesa contenuta nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
    • Riferimento all’art. 105, comma 3-ter, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77.
    • Importo del rifinanziamento: 300.000 euro per il 2026.
    • Misura di portata limitata, di natura tecnica.
    • Mantiene continuità di una linea di spesa preesistente senza modifiche strutturali.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    534. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 105, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , è rifinanziata di 300.000 euro per l’anno 2026.

    Comma 535 — Rifinanziamento 3 milioni Fondo L. 213/2023

    • Il Fondo di cui all’art. 1, comma 312, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) è rifinanziato per 3 milioni di euro.
    • Rifinanziamento limitato al solo anno 2026, senza estensione pluriennale.
    • Le modalità di accesso e i beneficiari finali sono quelli già definiti dalla L. 213/2023 e dai relativi atti attuativi.
    • Si tratta di una norma di sostegno marginale per importo ma confermativa dell’esistenza del Fondo.
    • L’area tematica del Fondo dipende dalla natura della L. 213/2023, comma 312 (da verificare nel testo della Legge di bilancio 2024).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    535. Il Fondo di cui all’ articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , è rifinanziato per un importo di 3 milioni di euro per l’anno 2026.

    Commi 648-650 — Bilancio consolidato e proroga Sport e Salute

    • Comma 648: modifiche all’art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 113/2016 (L. 160/2016) in materia di sanzioni per mancata trasmissione dei bilanci.
    • Per il bilancio consolidato la sanzione si applica anche in caso di mancato invio dei dati alla BDAP entro 7 giorni dal termine di approvazione.
    • Comma 649: estensione al 2028 dei termini dei commi 727 e 728 dell’art. 1 L. 207/2024 (regime Sport e Salute).
    • Comma 650: modifiche all’art. 1 L. 207/2024 commi 751 e 752 con proroga al 2028 e nuovi termini al 15 aprile 2026.
    • Norme di tecnica legislativa volte ad allineare termini e perimetro sanzionatorio della contabilità armonizzata.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    648. All’ articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di tale documento contabile, nonché di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

    649. All’ articolo 1, commi 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «e 2027», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

    650. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 751, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028», le parole: «Per il solo anno di imposta 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni d’imposta 2025 e 2026» e le parole: «al 15 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente al 15 aprile 2025 e al 15 aprile 2026»; b) al comma 752, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

    Comma 665 — Interessi sui crediti residui della gestione commissariale

    • Modificato l’art. 248, comma 4, del TUEL (D.Lgs. 267/2000) con l’aggiunta di un nuovo periodo finale.
    • La misura degli interessi sui crediti residui dalla gestione commissariale è fissata al tasso legale pro tempore vigente.
    • La regola si applica agli interessi maturati successivamente al rendiconto della gestione commissariale di cui all’art. 256 TUEL.
    • Norma di chiarimento che evita controversie sui criteri di calcolo degli interessi nei dissesti finanziari.
    • Si applica solo agli enti locali in dissesto finanziario sottoposti a gestione commissariale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    665. Al comma 4 dell’articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all’articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».

    Comma 666 — Decorrenza nuova disciplina art. 56-bis DL 69/2013

    • Modifica dell’articolo 56-bis del DL 21 giugno 2013, n. 69 (conv. L. 9 agosto 2013, n. 98).
    • Le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell’art. 56-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
    • Esplicita esclusione del rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.
    • Norma di chiusura sul piano contabile per i soggetti coinvolti dalla disciplina del fondo perequativo.
    • Effetto temporale prospettico, senza efficacia retroattiva né restitutoria.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    666. All’ articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse».

    Comma 715 — Riduzioni dotazioni Ministeri e PCM

    • Riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa dei Ministeri per il concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici.
    • Importi indicati nell’allegato XI alla legge, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dal 2028.
    • Possibilità di rimodulazione tra programmi nell’ambito dello stesso stato di previsione, su proposta del Ministro competente e con decreto MEF.
    • Salvezza delle ordinarie forme di flessibilità di bilancio ex art. 33 della legge 196/2009.
    • Versamento di 50 milioni di euro annui all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dal 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    715. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’allegato XI alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dall’anno 2028, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’ articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

    Comma 716 — Riduzione spese in conto capitale ministeri

    • Riduzione dotazioni di competenza e cassa delle missioni e dei programmi ministeriali per il triennio 2026-2028.
    • Incremento speculare per il triennio 2029-2031 sulle stesse voci, secondo gli allegati XII e XIII alla legge.
    • L’intervento riguarda esclusivamente le spese in conto capitale, ossia investimenti pubblici.
    • Restano salve le ordinarie forme di flessibilità ex art. 33 della legge 196/2009 (legge di contabilità).
    • Possibilità di rimodulare le variazioni anche tra programmi diversi con DM MEF, su proposta dei Ministri competenti.
    • Vincolo di invarianza sui saldi di finanza pubblica: l’operazione è tecnicamente neutrale nel medio termine.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    716. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati XII e XIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’ articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    Comma 717 — Definanziamento progressivo Fondo investimenti 2017

    • Riduzione del Fondo investimenti ex art. 1, c. 203, L. 232/2016 per gli anni 2027-2034 e successivi.
    • Taglio progressivo: 20 mln (2027), 60 mln (2028), 90 mln annui (2029-2032), 140 mln (2033), 190 mln/anno dal 2034.
    • Definanziamento conseguente all’attività di monitoraggio della spesa.
    • Norma di copertura/risparmio nell’ambito della manovra 2026.
    • Onere complessivo evitato: oltre 1,1 miliardi nel periodo 2027-2034.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    717. A seguito dell’attività di monitoraggio l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2027, 60 milioni di euro per l’anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l’anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.

    Comma 718 — Taglio autorizzazione spesa L. 247/2007

    • Riduzione strutturale di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 dell’autorizzazione di spesa ex art. 1, c. 3, lett. f) della L. 24 dicembre 2007, n. 247.
    • L’autorizzazione coinvolta è quella sul welfare e sui lavori usuranti, in particolare per il finanziamento delle prestazioni a tutela dei lavoratori addetti a lavorazioni gravose.
    • Decremento corrispondente degli importi di cui all’art. 7, c. 1, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (anticipo pensionistico lavoratori usuranti).
    • Effetto differito al 2033: la manovra incide sulla programmazione di lungo periodo, non sui bilanci 2026-2032.
    • Operazione di rimodulazione strutturale coerente con il percorso di spesa primaria UE 2024-2031.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    718. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 , è ridotta, a decorrere dall’anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 .

    Comma 719 — Abrogazione art. 49-bis DL 34/2019

    • Abrogazione integrale dell’art. 49-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), introdotto in sede di conversione dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
    • L’art. 49-bis disciplinava il Fondo per la promozione del welfare dello studente e altre misure di sostegno al diritto allo studio.
    • L’abrogazione opera dal 1° gennaio 2026 e libera le risorse residue per altre finalità di bilancio.
    • Effetto sul tessuto normativo: rimozione di una disposizione settoriale già in larga parte assorbita da norme successive.
    • Risorse riallocate nel quadro generale dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 sui risultati differenziali.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    719. L’ articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , è abrogato.

    Comma 722 — Riduzione fondo parte corrente L. 207/2024

    • Riduzione di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026 del fondo di parte corrente di cui all’art. 1, comma 886, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
    • Finalità: garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025.
    • Operazione di definanziamento puntuale e una tantum nel 2026.
    • Incide su risorse di parte corrente, non in conto capitale: l’effetto è sul fabbisogno e sull’indebitamento dell’esercizio.
    • Coerente con il percorso netto di spesa primaria UE ex Reg. UE 2024/1263.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    722. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il fondo di parte corrente di cui all’ articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è ridotto di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.

    Comma 741 — Rimodulazione PNRR per decisione UE novembre 2025

    • Rimodulazione del PNRR italiano in conformità alla decisione UE del 27/11/2025.
    • Modifica della precedente decisione del Consiglio del 13/07/2021.
    • Il MEF-RGS provvede agli adempimenti amministrativi e contabili con decreti direttoriali.
    • Messa a disposizione delle risorse alle amministrazioni titolari delle misure.
    • Norma di mera attuazione, senza disciplina sostanziale autonoma.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    741. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è rimodulato nei termini previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.

    Comma 742 — Versamento all’erario dei conti di tesoreria L. 178/2020

    • Le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti dall’art. 1, comma 1038, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
    • Scadenze fisse: entro il 28 febbraio di 2026, 2027 e 2028.
    • Importi del versamento: 5.943 milioni nel 2026, 1.000 milioni nel 2027 e 159 milioni nel 2028 (totale 7,102 miliardi).
    • Le somme restano acquisite all’erario: niente vincolo di destinazione, libera disponibilità per la finanza pubblica.
    • L’operazione è tipica misura di copertura della manovra: rastrellamento di giacenze inutilizzate per finanziare nuove spese 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    742. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell’ articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per l’importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all’erario.

    Comma 743 — Versamento all’erario di 50 milioni dalle risorse INVITALIA

    • Le risorse nella disponibilità di INVITALIA S.p.a. assegnate dall’articolo 1, comma 613, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
    • Importo del versamento: 50 milioni di euro.
    • Scadenza: entro il 28 febbraio 2026.
    • Le somme restano acquisite all’erario: nessun vincolo di destinazione.
    • Misura speculare al comma 742: rastrellamento di giacenze inutilizzate a copertura della manovra 2026.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    743. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – INVITALIA, assegnate ai sensi dell’ articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all’erario.

    Comma 750 — Tetti di cassa Fondo sviluppo e coesione 2026-2039

    • Il comma 750 fissa i tetti annuali di cassa per i trasferimenti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazioni 2021-2027 e precedenti.
    • Importi 2026-2039: 7.134 mln (2026), 8.684 (2027), 8.954 (2028), 8.500 (2029-2034), 8.000 (2035), 3.300 (2036), 2.300 (2037), 1.700 (2038), 835 (2039).
    • Le dotazioni del FSC restano invariate in termini di competenza e residui: la norma incide solo sui flussi di cassa.
    • Obiettivo: compatibilità con la nuova governance economica europea sui saldi di indebitamento netto.
    • Riferimento normativo: art. 5 L. 16 aprile 1987, n. 183 (contabilità speciale del Fondo).
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    750. Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della governance economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all’ articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l’importo di 7.134 milioni di euro per l’anno 2026, 8.684 milioni di euro per l’anno 2027, 8.954 milioni di euro per l’anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l’anno 2035, 3.300 milioni di euro per l’anno 2036, 2.300 milioni di euro per l’anno 2037, 1.700 milioni di euro per l’anno 2038 e 835 milioni di euro per l’anno 2039.

    Comma 752 — Imputazione cassa FSC 2021-2027 e cicli precedenti

    • Sulla base degli esiti della ricognizione del comma 751, il Ministro per gli affari europei, PNRR e politiche di coesione sottopone al CIPESS l’imputazione annuale di cassa.
    • L’imputazione riguarda le assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) dei periodi 2021-2027, 2014-2020 e cicli precedenti.
    • La proposta avviene di concerto con il MEF e previa intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano.
    • L’imputazione tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e dei limiti indicati al comma 750.
    • Sono incluse anche le assegnazioni previste da specifiche disposizioni di legge.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    752. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui al comma 751, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottopone all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei limiti di quanto indicato al comma 750 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l’imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

    Comma 862 — Coperture agevolazioni commi 860-861 e tagli Fondo SOF

    • Il comma 862 individua le coperture finanziarie per le agevolazioni dei commi 860 e 861 della LB 2026 (oneri valutati: 21,5 mln nel 2026, 0,4 mln nel 2027, 0,1 mln nel 2028).
    • Per il 2026: riduzione dell’autorizzazione di spesa dell’art. 13, c. 9, lett. a), D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro) per 21,5 mln.
    • Per 2027-2028: riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, c. 1, lett. a), D.L. 185/2008) per 0,58 mln (2027) e 0,15 mln (2028) ai fini di compensazione su indebitamento netto e fabbisogno.
    • Ulteriore copertura per oneri del comma 7 dell’articolo: riduzione del Decreto Lavoro per 50 mln nel 2026 e taglio del Fondo SOF di 143 mln nel 2026 e 28 mln nel 2027.
    • Norma squisitamente di copertura finanziaria ex art. 81 Cost., con impatto significativo sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    862. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 860 e 861, valutati in 21,5 milioni di euro per l’anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l’anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede, quanto a 21,5 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , con conseguente rideterminazione degli importi dell’alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 e, quanto a 0,4 milioni di euro per l’anno 2027 e a 0,1 milioni di euro per l’anno 2028, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,58 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,15 milioni di euro per l’anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Per la copertura di quota parte degli oneri di cui al comma 7 del presente articolo, l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , è ridotta di 50 milioni di euro per l’anno 2026, con conseguente rideterminazione degli importi dell’alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 , e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , è ridotto di 143 milioni di euro nell’anno 2026 e di 28 milioni di euro nell’anno 2027.

    Comma 906 — Rideterminazione autorizzazione spesa 2026 (D.L. 198/2022)

    • Modifica all’art. 7, c. 7-ter, primo periodo, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (decreto Milleproroghe 2023).
    • Sostituzione della precedente autorizzazione «2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» con la nuova formulazione «2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 3 milioni di euro per l’anno 2026».
    • Effetto pratico: aumento di 300.000 euro dell’autorizzazione di spesa per il solo 2026, da 2,7 a 3 milioni.
    • Il D.L. 198/2022 disciplina materie eterogenee in tema di proroghe e l’art. 7 riguarda interventi nel settore culturale e dei beni culturali.
    • L’intervento configura una modulazione puntuale del finanziamento, senza modificare la durata complessiva dell’autorizzazione già in essere.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    906. All’articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , le parole: «e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026».

    Comma 926 — Copertura 60 mln 2027 da D.L. 104/2023

    • Il comma 926 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri introdotti dal comma 925, quantificati in 60 milioni di euro per l’anno 2027.
    • La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (decreto Asset).
    • Si tratta di una copertura per traslazione: nessun nuovo onere netto, ma riallocazione di risorse già stanziate ex D.L. 104/2023.
    • L’onere è circoscritto al solo 2027, configurando una copertura una tantum.
    • La tecnica della copertura per riduzione di precedente autorizzazione è espressamente prevista dall’art. 17 della L. 196/2009 e rispetta il principio di copertura ex art. 81, terzo comma, Cost.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    926. Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 .

  • Legge di Bilancio 2026, ambiente e agricoltura: i commi minori

    Dal contenimento dei cinghiali al granchio blu, dal Piano sociale per il clima ai sottoprodotti dell’estrazione lapidea: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) contiene diverse misure puntuali su ambiente e agricoltura. Questa guida le raccoglie con sintesi e testo coordinato.

    Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

    Comma 419 — Riparto fondi regioni depopolamento cinghiali

    • Modifica all’art. 2 del D.L. 9/2022, convertito dalla L. 29/2022, in materia di peste suina africana.
    • Inserito nuovo comma 2-septies dopo il comma 2-sexies.
    • Il Commissario straordinario definisce con proprio provvedimento i criteri di ripartizione delle risorse del comma 2-sexies.
    • Risorse destinate alle regioni interessate al depopolamento dei cinghiali.
    • Finalità di contenimento della peste suina africana sul territorio nazionale.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    419. All’ articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 , dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente: «2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalità del medesimo comma».

    Comma 780 — Controlli e audit del Piano sociale per il clima

    • Gli atti del Piano sociale per il clima (Regolamento UE 2023/955) restano soggetti ai controlli ordinari di legalità, amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.
    • Le verifiche europee sui requisiti di ammissibilità e sul raggiungimento degli obiettivi sono fatte salve.
    • L’audit del Piano è affidato all’IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea), in posizione di indipendenza funzionale.
    • IGRUE può avvalersi delle Ragionerie territoriali dello Stato per i controlli su misure e investimenti realizzati a livello territoriale.
    • Coerenza con l’allegato III del Reg. UE 2023/955 che richiede una funzione di audit indipendente.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    780. Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell’attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformità all’allegato III del regolamento (UE) 2023/955 , le funzioni di audit del piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

    Comma 781 — Correzione irregolarità e recupero fondi Piano clima

    • Le amministrazioni centrali titolari di misure e investimenti del Piano sociale per il clima devono correggere le difformità sanabili rilevate nell’attuazione.
    • In caso di revoca dei finanziamenti ai soggetti attuatori o beneficiari finali, è previsto il recupero degli importi non dovuti.
    • Le risorse recuperate sono riassegnate ad ulteriori progetti coerenti con le finalità del Fondo sociale per il clima (Reg. UE 2023/955).
    • Norma di good governance finanziaria: nessuna perdita di risorse, ma ricollocazione su progetti meritevoli.
    • Coerenza con il principio di sana gestione finanziaria dell’art. 33 Reg. UE 2018/1046.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    781. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima sono tenute a correggere le difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell’attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 stabilite a livello europeo.

    Comma 829 — Residui lapidei, terre amianto e sedimenti come sottoprodotti

    • Nuova lettera d-bis) all’art. 48, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (conv. L. 41/2023): estende il regime dei sottoprodotti.
    • Rientrano residui di lavorazione di materiali lapidei, terre e rocce da scavo da affioramenti geologici naturali contenenti amianto.
    • Inclusi i sedimenti escavati negli alvei di corpi idrici superficiali, in zone golenali, spiagge, fondali lacustri, invasi artificiali, fondali marini e portuali.
    • Condizione: derivazione da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.
    • Effetto pratico: i materiali individuati possono essere gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti ex art. 184-bis D.Lgs. 152/2006, con risparmi di tempi e costi sui cantieri.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    829. All’ articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera».

    Comma 865 — Deroghe concorsuali Parco Gran Paradiso

    • Le assunzioni autorizzate dal comma 864 sono concesse in deroga all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.
    • L’Ente parco Gran Paradiso può bandire procedure concorsuali pubbliche per le unità previste.
    • Esonero dal previo espletamento delle procedure di mobilità volontaria.
    • Deroga agli articoli 30 (passaggio diretto di personale) e 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.
    • Acceleratore procedurale per la copertura delle 6 unità corrispondenti alle cessazioni 2025.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    865. Le assunzioni di cui al comma 864 sono autorizzate in deroga all’ articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Per tali finalità, l’Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

    Comma 960 — Commissario granchio blu, MASAF subentra al MASE

    • La struttura del Commissario straordinario per il granchio blu passa dal Ministero dell’ambiente (MASE) al Ministero dell’agricoltura (MASAF).
    • Soppressa la concertazione con il MEF nell’adozione delle ordinanze commissariali.
    • Nuovo contingente: 1 dirigente non generale dalla Direzione pesca MASAF + 3 unità non dirigenziali (MASAF, MASE, Capitanerie di porto).
    • Introdotto comma 3-bis: il Commissario si avvale degli uffici contabili MASAF per gestione e rendicontazione.
    • Ampliata l’interazione con le articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    960. All’ articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «adottate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,» sono soppresse e le parole: «, collocata presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «, collocata presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Presso la struttura di cui al comma 2 opera un contingente composto da una unità di livello dirigenziale non generale individuata tra quelle in servizio nell’ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la quale svolge l’incarico nell’ambito delle funzioni dirigenziali assegnate, e da personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 1 unità dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; n. 1 unità dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità fissati dal Commissario straordinario con propria ordinanza»; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le esigenze di gestione della contabilità e della rendicontazione delle spese, il Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; d) al comma 4, dopo le parole: «con gli enti predetti» sono inserite le seguenti: «, nonché delle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali»; e) al comma 8, le parole: «Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’espletamento delle funzioni attuative del piano di cui al comma 5,».

    Comma 961 — Invarianza finanziaria struttura granchio blu

    • Clausola di invarianza finanziaria collegata al comma 960.
    • Le attività del Commissario granchio blu si svolgono senza nuovi o maggiori oneri.
    • Si utilizzano risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
    • Conferma del principio di copertura ex art. 81 Cost.
    • Personale comandato rimane retribuito dall’amministrazione di provenienza.
    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    961. Alle attività di cui al comma 960 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • Fon.Ter: come funziona il fondo interprofessionale del terziario Confesercenti

    Che cos’è Fon.Ter

    Fon.Ter è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito come associazione da Confesercenti insieme a CGIL, CISL e UIL. L’accordo istitutivo è stato firmato il 22 luglio 2002 e il fondo opera dal 2003 al servizio delle imprese del terziario e dei loro dipendenti. Per un quadro generale su cosa sono e come funzionano questi strumenti, si veda la guida sui fondi interprofessionali per la formazione finanziata.

    Fon.Ter è l’omologo, sul versante Confesercenti, di quello che For.Te. rappresenta per l’area Confcommercio: entrambi finanziano formazione con lo stesso contributo obbligatorio, ma nascono da associazioni datoriali diverse e gestiscono avvisi e dotazioni in modo autonomo.

    Chi può aderire e quali settori copre

    Il fondo raccoglie in prevalenza piccole e medie imprese attive in commercio, turismo e servizi, ma la base associativa comprende anche manifattura, servizi alle imprese e alla persona, vigilanza privata e automotive. Non esiste alcun vincolo che leghi l’adesione a Fon.Ter all’iscrizione a Confesercenti: l’adesione a un fondo interprofessionale è un atto autonomo dell’azienda, comunicato direttamente all’INPS, indipendente dalla propria affiliazione associativa. Un negozio, un albergo o un pubblico esercizio possono quindi scegliere Fon.Ter anche senza essere iscritti a Confesercenti, così come possono scegliere For.Te. pur non essendo soci Confcommercio.

    Come funziona l’adesione: il codice UniEmens FTUS

    L’adesione non comporta alcun costo aggiuntivo per l’azienda: il contributo dello 0,30% sulle retribuzioni lorde dei dipendenti è già dovuto per legge (L. 845/1978) e viene semplicemente indirizzato dall’INPS a Fon.Ter anziché al Fondo di rotazione statale. La procedura si svolge così:

    • l’impresa comunica l’adesione in qualunque momento dell’anno tramite il flusso UniEmens, indicando il codice FTUS nella sezione dedicata al fondo interprofessionale;
    • va riportato anche il numero dei dipendenti soggetti al contributo dello 0,30%;
    • una volta comunicata, l’adesione si rinnova tacitamente ogni anno, senza scadenze da rispettare, fino a un’eventuale revoca.

    Non serve alcun modulo cartaceo né un intermediario dedicato: la maggior parte degli studi paghe gestisce la comunicazione contestualmente al flusso mensile ordinario.

    Revoca e portabilità: cosa succede se si cambia fondo

    La revoca è possibile in qualsiasi momento e si effettua sempre tramite UniEmens, inserendo il codice REVO (o REDI se in azienda sono presenti dirigenti) contestualmente al codice del nuovo fondo scelto.

    Quando si passa da un fondo all’altro è possibile chiedere la cosiddetta portabilità, cioè il trasferimento del 70% di quanto versato nel fondo di provenienza, al netto dei prelievi di legge e di quanto già utilizzato per finanziare piani formativi. Attenzione però a un limite spesso trascurato: la portabilità delle risorse presuppone che l’impresa, in ciascuno dei tre anni precedenti, non rientri nella definizione di micro o piccola impresa secondo la Raccomandazione UE 2003/361/CE. Molte realtà del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi rientrano proprio in questa fascia dimensionale: per queste imprese, in pratica, cambiare fondo significa revocare l’adesione al vecchio fondo senza portare con sé il montante già accantonato. Le regole procedurali sui termini di invio della richiesta di portabilità sono state aggiornate dal Decreto Ministeriale n. 227 dell’11 maggio 2026, che fissa in 90 giorni dalla revoca il tempo utile per trasmettere la richiesta via PEC.

    Come Fon.Ter finanzia la formazione: avvisi e Conto Formazione

    Fon.Ter finanzia progetti formativi aziendali, pluriaziendali, settoriali, territoriali e individuali attraverso due canali principali.

    • Avvisi pubblici: bandi periodici che mettono a disposizione una dotazione economica per la presentazione di piani formativi, spesso organizzati per aree tematiche (sicurezza, competenze digitali, aggiornamento di settore) o per tipologià di impresa. A titolo di esempio storico, l’Avviso n. 7/2025 “Salute e Sicurezza” ha finanziato l’aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro in linea con il D.Lgs. 81/2008 e con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (efficace dal 24 maggio 2025), con massimali aziendali fino a 20.000 euro in base al numero di dipendenti; in precedenza l’Avviso n. 55/2022 “Kit Sicurezza” e l’Avviso n. 3/2025 “Automotive” avevano seguito una logica analoga per settori specifici. Gli avvisi si susseguono nel tempo con numerazioni e scadenze proprie: prima di avviare qualunque percorso è indispensabile consultare il bando in vigore sul sito ufficiale del fondo, perché requisiti, massimali e tipologie di corso ammesse cambiano da un avviso all’altro.
    • Conto Formazione: un conto individuale che consente all’azienda di gestire in autonomia i piani formativi con le risorse via via accantonate dai propri versamenti, senza attendere l’uscita di un avviso a graduatoria.

    In entrambi i casi il finanziamento copre tipicamente docenza, materiali didattici e una quota di costi organizzativi; non copre le retribuzioni dei lavoratori in aula, salvo diversa indicazione dello specifico bando.

    Fon.Ter o For.Te? La differenza pratica per negozi, hotel e pubblici esercizi

    Per un esercizio commerciale, un albergo o un bar la scelta tra i due fondi non dipende dal tipo di attività svolta, ma dall’associazione datoriale di riferimento e, soprattutto, dai bandi che meglio si adattano alle esigenze formative dell’impresa in un dato momento.

    Aspetto Fon.Ter For.Te.
    Promotori Confesercenti, CGIL, CISL, UIL Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL, UIL
    Codice UniEmens FTUS FITE
    Costo di adesione Nessuno (0,30% già dovuto per legge) Nessuno (0,30% già dovuto per legge)
    Legame con l’associazione Non richiesto Non richiesto
    Canali di finanziamento Avvisi pubblici e Conto Formazione Avvisi pubblici e conto aziendale

    Per approfondire il funzionamento dell’altro fondo, si veda la guida su For.Te.: come funziona, adesione, voucher e avvisi.

    Domande frequenti

    che c’è tra Fon.Ter e For.Te.?

    Sono due fondi interprofessionali distinti che operano entrambi nel terziario, ma con promotori diversi: Fon.Ter nasce da Confesercenti insieme a CGIL, CISL e UIL, mentre For.Te. è promosso da Confcommercio e Confetra insieme alle stesse sigle sindacali. Usano codici UniEmens diversi (FTUS contro FITE) e pubblicano avvisi propri, con scadenze e dotazioni indipendenti. L’adesione all’uno o all’altro non dipende dall’iscrizione all’associazione datoriale corrispondente. Per i dettagli specifici di For.Te. si rimanda alla guida dedicata.

    L’adesione costa qualcosa?

    No. Il contributo dello 0,30% sulle retribuzioni è già obbligatorio per legge indipendentemente dal fondo scelto; aderire a Fon.Ter significa semplicemente indirizzare quella quota verso questo fondo anziché verso il Fondo di rotazione statale, senza alcun esborso ulteriore per l’azienda o per i lavoratori.

    Il mio bar ha 3 dipendenti: ha senso aderire?

    Sì, perché il contributo dello 0,30% viene comunque versato: la scelta è solo su dove farlo confluire. Con pochi dipendenti il Conto Formazione individuale accumula risorse limitate, quindi per un piccolo pubblico esercizio spesso conviene monitorare gli avvisi pubblici a bando, che possono finanziare un piano formativo anche con un accantonamento aziendale modesto, integrandolo con la dotazione del bando.

    I corsi di sicurezza e HACCP sono finanziabili?

    La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) rientra tipicamente tra le tipologie finanziate dagli avvisi Fon.Ter, come dimostra la storia recente dei bandi dedicati alla sicurezza. Per i corsi legati all’igiene alimentare (HACCP) l’ammissibilità non è automatica: dipende dalle tipologie di corso previste nello specifico avviso in vigore al momento della richiesta, quindi va sempre verificata leggendo il bando pubblicato sul sito ufficiale prima di avviare il percorso.

    Come si presenta un piano formativo a Fon.Ter?

    Il piano si presenta attraverso la procedura indicata nell’avviso pubblico attivo (o tramite il Conto Formazione, se si sceglie questa via), generalmente con il supporto di un ente di formazione accreditato o di un consulente che segue la parte amministrativa: individuazione del bisogno formativo, redazione del progetto secondo lo schema richiesto dal bando, presentazione telematica entro la scadenza indicata e, in caso di esito positivo, avvio dei corsi con rendicontazione finale. In genere il consulente o l’ente accreditato predispone anche il preventivo dei costi ammissibili e verifica che il numero di ore e la tipologià dei destinatari rispettino i vincoli specifici dell’avviso, poiché ogni bando può imporre soglie minime o massime diverse.

    Cosa succede se l’azienda non aderisce a nessun fondo interprofessionale?

    Il contributo dello 0,30% viene versato comunque, per obbligo di legge, ma confluisce nel Fondo di rotazione gestito dal Ministero del Lavoro anziché in un fondo interprofessionale come Fon.Ter o For.Te. In pratica l’azienda continua a pagare la stessa cifra senza però poter accedere agli avvisi o al Conto Formazione: aderire non comporta quindi un costo aggiuntivo, ma solo la scelta di destinare una spesa già dovuta verso uno strumento che può restituire risorse sotto forma di formazione finanziata.

  • Fondo Conoscenza: come funziona il fondo interprofessionale (adesione, avvisi, voucher)

    Cos’è Fondo Conoscenza

    Fondo Conoscenza è un fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, cioè uno degli organismi attraverso cui le imprese possono destinare la quota obbligatoria dello 0,30% versata mensilmente all’INPS (ai sensi della legge 388/2000) al finanziamento di piani formativi per i propri dipendenti, anziché lasciarla confluire nel Fondo di rotazione statale. Come spiegato nella guida generale ai fondi interprofessionali, questa quota viene prelevata comunque per obbligo di legge: la scelta del fondo determina solo se e come quelle risorse tornano disponibili per l’azienda sotto forma di formazione.

    Il fondo nasce in virtù dell’Accordo Interconfederale del 2 agosto 2011, stipulato tra la Fe.N.A.P.I. (Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori) e la C.I.U. (Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali), a cui si è successivamente aggiunta, come organizzazione aderente, ALI-CONFSAL. È stato autorizzato a operare con Decreto Direttoriale n. 54/Segr.D.G./2015 del 2 marzo 2015 del Ministero del Lavoro.

    Fondo Conoscenza è intersettoriale: a differenza di molti fondi legati a un CCNL specifico, può essere scelto da imprese di comparti diversi, comprese le realtà di piccole dimensioni e gli studi professionali, che rappresentano una parte significativa della sua base associativa.

    Adesione: codice UniEmens, gratuità, revoca e portabilità

    L’adesione avviene tramite il flusso UniEmens (o DMAG per le aziende agricole), indicando il codice fondo FCON nell’elemento dedicato, insieme al numero di dipendenti interessati. L’operazione è materialmente eseguita dal consulente del lavoro o dall’ufficio paghe che gestisce gli adempimenti mensili dell’azienda.

    L’adesione è gratuita: non comporta alcun costo aggiuntivo per l’impresa, perché utilizza una quota (lo 0,30%) che il datore di lavoro versa comunque all’INPS per obbligo di legge. Aderire significa semplicemente scegliere la destinazione di quella quota, non generare un nuovo esborso.

    L’adesione è valida sino a revoca e può essere effettuata in qualsiasi mese dell’anno. Un’impresa già iscritta a un altro fondo interprofessionale può trasferirsi a Fondo Conoscenza tramite la portabilità: nello stesso flusso UniEmens va indicato prima il codice di revoca REVO e, contestualmente, il codice di adesione FCON. La portabilità consente di trasferire una parte delle risorse già accantonate presso il fondo di provenienza, secondo le percentuali e i vincoli stabiliti dalla normativa e dagli accordi tra i fondi coinvolti, con soglie minime che possono variare in base alla dimensione dell’impresa.

    Come finanzia: Conto Formazione, Conto Sistema, avvisi e voucher

    Fondo Conoscenza opera attraverso due canali principali, complementari tra loro.

    Conto Formazione Aziendale

    È il conto individuale dell’impresa, alimentato da una quota della contribuzione versata (una parte della quale resta a disposizione della singola azienda per finanziare direttamente i propri piani formativi). L’attivazione non è automatica: le risorse restano accantonate finché l’impresa non richiede formalmente l’attivazione del conto attraverso la piattaforma riservata del fondo, dove è possibile anche monitorare gli importi disponibili. Questo strumento è pensato soprattutto per imprese di dimensioni medio-grandi, con una base contributiva sufficiente ad accumulare risorse significative.

    Conto Sistema e Avvisi

    Il Conto Sistema è lo strumento con cui il fondo finanzia, tramite avvisi pubblici (bandi periodici), piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali e settoriali, oltre a voucher formativi individuali destinati ai lavoratori. È il canale di riferimento per le micro e piccole imprese che non hanno accumulato risorse proprie sufficienti nel Conto Formazione, anche se, a seconda dei requisiti specifici di ciascun avviso, possono parteciparvi anche imprese di dimensioni maggiori.

    Ogni avviso definisce in autonomia requisiti di ammissibilità, modalità di selezione dei piani o dei corsi finanziabili ed eventuali criteri premiali. A titolo di storico, il fondo ha pubblicato negli anni diversi avvisi di sistema: tra questi l’Avviso 2/2021 dedicato al Conto Sistema, l’Avviso 4/2024 (approvato a luglio 2024) per i voucher destinati ai dipendenti di studi professionali, e l’Avviso 3/2025 (approvato a luglio 2025) per il finanziamento di voucher individuali su corsi reperiti sul mercato libero. Le finestre di presentazione delle domande, i cataloghi corsi ammessi e le dotazioni finanziarie variano da un avviso all’altro e vanno sempre verificati sulla sezione «Avvisi aperti» del sito ufficiale del fondo al momento della candidatura, poiché le condizioni operative possono cambiare o esaurirsi.

    Chi può utilizzare gli strumenti del fondo

    Strumento Come si attiva Target tipico
    Conto Formazione Richiesta di attivazione dell’impresa tramite portale riservato Imprese di dimensioni medio-grandi con contribuzione accumulata
    Conto Sistema (avvisi e voucher) Partecipazione a un avviso pubblico nei termini previsti Micro e piccole imprese, studi professionali; altre imprese secondo il singolo avviso

    Quando un avviso riguarda aiuti concessi tramite risorse pubbliche o assimilabili, è opportuno verificare anche la propria posizione rispetto al regime degli aiuti di Stato: per un approfondimento generale si può consultare la guida sugli aiuti de minimis, il plafond di 300.000 euro e il Registro nazionale degli aiuti, utile per capire come si calcola il tetto cumulabile con altre agevolazioni ricevute dall’impresa.

    Domande frequenti

    L’adesione costa qualcosa?

    No. L’adesione a Fondo Conoscenza è gratuita: si basa sulla destinazione dello 0,30% che l’azienda versa comunque all’INPS per obbligo di legge. Non aderire non fa risparmiare nulla, semplicemente lascia quella quota al Fondo di rotazione statale invece che al fondo interprofessionale scelto.

    Per chi è indicato?

    Fondo Conoscenza è pensato in particolare per piccole e medie imprese, studi professionali e realtà intersettoriali che non fanno riferimento a un fondo di categoria specifico. La sua natura intersettoriale lo rende una opzione percorribile per aziende di comparti diversi.

    I corsi sicurezza sono finanziabili?

    La formazione sulla sicurezza sul lavoro rientra tra le aree tematiche che il fondo indica tra i propri ambiti di intervento, insieme a digitalizzazione, welfare, sostenibilità e inclusione. La finanziabilità concreta di un singolo corso dipende però dai requisiti specifici indicati nell’avviso attivo o dal catalogo formativo approvato in quel momento: va sempre verificata caso per caso.

    Come si presenta un piano?

    La presentazione di un piano formativo o di una richiesta voucher avviene attraverso la piattaforma riservata del fondo, seguendo le modalità e le tempistiche indicate nell’avviso di riferimento (alcuni avvisi prevedono finestre mensili, altri termini unici). In genere l’operazione richiede il supporto di un consulente del lavoro o di un ente di formazione accreditato che conosca i requisiti tecnici dell’avviso specifico.

    Le risorse scadono?

    Sì, in linea generale le risorse accantonate nei conti dei fondi interprofessionali non restano disponibili indefinitamente: ogni fondo, incluso Fondo Conoscenza, fissa regole e termini di utilizzo delle risorse del Conto Formazione, oltre a scadenze specifiche per la partecipazione a ciascun avviso del Conto Sistema. È quindi importante monitorare periodicamente la propria posizione tramite il portale riservato ed evitare di lasciare i termini scadere senza aver presentato un piano o una richiesta.

    In sintesi

    Fondo Conoscenza è un fondo paritetico intersettoriale nato dall’accordo tra Fe.N.A.P.I. e C.I.U., a cui aderisce anche ALI-CONFSAL, pensato in particolare per piccole imprese e studi professionali. L’adesione, tramite il codice UniEmens FCON, è gratuita e revocabile, e consente la portabilità da altri fondi con il codice REVO. Le risorse si muovono su due binari: il Conto Formazione, ad attivazione manuale e a disposizione della singola impresa, e il Conto Sistema, alimentato da avvisi pubblici periodici che finanziano piani formativi e voucher. Prima di presentare una domanda, è sempre necessario controllare i termini, i requisiti e le dotazioni dell’avviso attivo sul sito ufficiale del fondo, perché condizioni e scadenze cambiano nel tempo.

  • Fondolavoro: come funziona il fondo interprofessionale per micro e piccole imprese

    Cos’è Fondolavoro e a chi si rivolge

    Fondolavoro è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua costituito con l’accordo interconfederale del 6 luglio 2009, sottoscritto da UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) e UGL (Unione Generale del Lavoro). Il fondo opera come associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro ed è stato autorizzato a operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 21 marzo 2012. L’INPS gli ha successivamente assegnato il codice alfabetico identificativo con messaggio del 27 aprile 2012.

    Fondolavoro è un fondo multisettoriale: può aderire qualunque datore di lavoro privato, di qualsiasi settore economico, a prescindere dalla dimensione aziendale. Come indica lo stesso fondo, la platea comprende dalle micro e piccole imprese fino alle medie e grandi aziende, con un’attenzione dichiarata alle realtà di dimensioni contenute che spesso non sfruttano le opportunità di formazione finanziata a disposizione. Dal 1° gennaio 2020 la stessa procedura di adesione è stata estesa anche alle aziende agricole.

    Come tutti i fondi interprofessionali, Fondolavoro non richiede alcun esborso aggiuntivo alle imprese aderenti: si limita a raccogliere, tramite l’INPS, la quota dello 0,30% delle retribuzioni imponibili che ogni datore di lavoro versa già obbligatoriamente a titolo di contributo per la disoccupazione involontaria (contributo DS). Aderendo al fondo, quella quota non confluisce più nel fondo residuale gestito dal Ministero del Lavoro, ma viene accantonata a beneficio dell’azienda che l’ha versata, per finanziare piani di formazione dei propri dipendenti.

    Per un inquadramento generale su cosa sono i fondi interprofessionali, come funziona il meccanismo dello 0,30% e quali sono le regole comuni a tutti i fondi (adesione tramite Uniemens, gratuità, portabilità), rimandiamo alla guida generale ai fondi interprofessionali, di cui questa scheda su Fondolavoro è un approfondimento dedicato.

    Come aderire a Fondolavoro: la procedura

    L’adesione a Fondolavoro è gratuita e volontaria, e passa interamente dal flusso telematico Uniemens gestito dall’INPS, senza necessità di moduli cartacei per diventare efficace.

    1. Denuncia Uniemens. Nella sezione dedicata al fondo interprofessionale del flusso Uniemens, l’azienda (di norma tramite il proprio consulente del lavoro) indica il codice alfabetico FLAV, insieme al numero di dipendenti interessati.
    2. Eventuale revoca del fondo precedente. Se l’impresa è già iscritta a un altro fondo interprofessionale, va indicato contestualmente il codice REVO, così da revocare l’adesione in corso e attivare quella a Fondolavoro nello stesso flusso.
    3. Aziende agricole. Dal 1° gennaio 2020 anche le aziende agricole possono aderire seguendo la medesima procedura tramite Uniemens.
    4. Modello FLAV/CDA. Fondolavoro mette a disposizione un modello scaricabile e compilabile per confermare l’avvenuta adesione, utile come riscontro documentale interno per l’azienda o il consulente del lavoro.
    5. Nuovo obbligo di comunicazione via PEC. In base al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 227 dell’11 maggio 2026, l’impresa che intende aderire a un fondo interprofessionale deve inoltre comunicare l’adesione al fondo prescelto tramite PEC, allegando copia della denuncia contributiva Uniemens e un documento di identità valido.

    L’adesione decorre dal mese di competenza della denuncia Uniemens che contiene il codice FLAV e resta valida senza necessità di essere ripetuta nei periodi successivi, fino a un’eventuale revoca. Non comporta alcun costo aggiuntivo per l’azienda, perché il contributo dello 0,30% è comunque dovuto per legge: cambia solo la destinazione della quota.

    Codice Funzione
    FLAV Adesione a Fondolavoro (dipendenti)
    REVO Revoca dell’adesione a un fondo interprofessionale in corso

    Revoca e portabilità: cambiare fondo

    L’adesione a Fondolavoro può essere revocata in qualsiasi momento, indicando il codice REVO nel flusso Uniemens successivo, contestualmente all’eventuale nuova adesione a un altro fondo: se nella stessa denuncia non compaiono sia il motivo di revoca sia il nuovo motivo di adesione, la variazione rischia di non essere accettata.

    Fondolavoro mette a disposizione, sul proprio sito, una pagina dedicata alla portabilità con un modello di istanza scaricabile per il trasferimento delle risorse finanziarie maturate presso il fondo di provenienza. In base al citato decreto ministeriale n. 227 dell’11 maggio 2026, la richiesta di portabilità va trasmessa via PEC entro 90 giorni dalla data di revoca dal fondo di origine. Gli importi e le percentuali di trasferimento effettivo vanno verificati, caso per caso, nel regolamento del fondo di provenienza, perché possono prevedere soglie minime o esclusioni specifiche.

    Come Fondolavoro finanzia la formazione: conti e avvisi

    Fondolavoro distribuisce le risorse raccolte principalmente attraverso due canali, entrambi attivati tramite avvisi pubblici pubblicati periodicamente sul sito del fondo:

    • Conto di Sistema: raccoglie le risorse destinate a piani formativi settoriali, aziendali o interaziendali, con procedure a graduatoria o a sportello secondo le regole di ciascun avviso. Gli avvisi sono spesso distinti per ambito (competenze globali, competenze professionali, competenze legate all’innovazione).
    • Conto Aziendale: strumento con cui le singole imprese aderenti accedono a un canale dedicato di finanziamento tramite avvisi specifici, riservati alle aziende che hanno maturato risorse presso il fondo.

    Come cronologia verificabile di avvisi effettivamente pubblicati da Fondolavoro, il fondo ha emanato tra gli altri l’Avviso n. 01/2023 – Accesso al Conto Sistema 2023 (pubblicato il 28 febbraio 2023), e per le annualità più recenti l’Avviso n. 01/2025 – Accesso al Conto Sistema Competenze Innovazioni 2025 (FNC3), l’Avviso n. 02/2025 – Accesso al Conto Sistema Competenze Globali 2025, l’Avviso n. 03/2025 – Accesso al Conto Sistema Competenze Professionali 2025 e l’Avviso n. 04/2025 – Accesso al Conto Aziendale 2025. Con delibera dell’8 giugno 2026 il Consiglio del fondo ha pubblicato le graduatorie relative alle sessioni di aprile 2026 degli Avvisi n. 02/2025 e n. 03/2025. Per l’annualità 2026 risultano inoltre pubblicati l’Avviso n. 01/2026 e l’Avviso n. 02/2026, dedicati ai rispettivi conti di sistema, e l’Avviso n. 03/2026, relativo al Conto Aziendale 2026.

    Le dotazioni finanziarie, le scadenze e i requisiti di ammissibilità di ciascun avviso vanno sempre verificati sul testo integrale pubblicato di volta in volta dal fondo nella sezione avvisi attivi, perché cambiano da un’edizione all’altra e le finestre di partecipazione hanno tempi limitati. La gestione online delle pratiche avviene tramite la piattaforma SOFIA, che consente alle aziende e agli enti attuatori accreditati di presentare i piani formativi e monitorarne l’avanzamento in un’area riservata.

    Domande frequenti

    L’adesione costa qualcosa?

    No. Aderire a Fondolavoro è gratuito: il contributo dello 0,30% sulle retribuzioni imponibili è comunque dovuto per legge all’INPS, indipendentemente dalla scelta del fondo. Aderendo, quella stessa quota, anziché confluire nel fondo residuale statale, viene destinata a Fondolavoro a beneficio dell’azienda che l’ha versata.

    Ho 2 dipendenti: conviene?

    Fondolavoro non prevede soglie dimensionali minime per l’adesione ed è pensato, tra gli altri, proprio per le realtà di micro e piccola dimensione. Per un’impresa con pochi dipendenti la quota individuale versata è comunque contenuta: gli strumenti più adatti sono in genere gli avvisi sul Conto di Sistema, che permettono di accedere a una dotazione comune senza dover attendere l’accumulo di risorse sufficienti sul solo Conto Aziendale. Prima di aderire conviene comunque verificare i requisiti e le scadenze dell’avviso attivo al momento, oppure valutare il confronto con altri fondi aperti alle micro-imprese.

    Che differenza c’è con FonARCom o FondItalia?

    Fondolavoro, FonARCom e FondItalia sono tutti fondi paritetici interprofessionali multisettoriali, aperti a imprese di qualsiasi dimensione e finanziati dallo stesso contributo obbligatorio dello 0,30%: la differenza principale sta nelle parti sociali costituenti e negli strumenti operativi. Fondolavoro nasce dall’accordo tra UNSIC e UGL; FonARCom nasce nel 2005 dall’accordo tra CIFA e CONFSAL e si distingue per il Conto Formazione Aziendale con restituzione diretta di una quota elevata dello 0,30% versato (per approfondire, vedi la guida su FonARCom); FondItalia è promosso da FederTerziario e UGL. Nella pratica, la scelta tra questi fondi va valutata caso per caso in base al tipo di strumento che l’impresa intende utilizzare (conto individuale versus avvisi a graduatoria), oltre che in base al codice indicato dal consulente del lavoro nel flusso Uniemens.

    I corsi sicurezza sono finanziabili?

    Gli avvisi di Fondolavoro possono ammettere il finanziamento di percorsi di formazione obbligatoria, inclusa quella in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quando rientrano tra le finalità e le tipologie formative previste dal singolo avviso attivo. Non essendoci, a oggi, un testo unico che disciplini in modo permanente questa ammissibilità, la condizione va verificata di volta in volta nell’avviso pubblicato, che indica in modo puntuale le tipologie di corsi finanziabili, i destinatari e le eventuali esclusioni.

    Come uso le risorse?

    L’utilizzo delle risorse avviene presentando un piano formativo nell’ambito di uno degli avvisi attivi, tramite la piattaforma SOFIA, direttamente o con il supporto di un ente attuatore accreditato (società di formazione, associazione datoriale o consulente del lavoro) che si occupa della parte amministrativa e rendicontuale. Il piano deve rispettare i requisiti, le tempistiche e le modalità di rendicontazione indicati nel testo dell’avviso di riferimento, che va quindi consultato integralmente prima di avviare qualunque attività formativa.

    Questa scheda fa parte della serie dedicata ai fondi interprofessionali per la formazione finanziata: per un confronto tra i diversi fondi disponibili e per capire quale conviene scegliere in base al settore e alla dimensione dell’impresa, consulta la guida generale ai fondi interprofessionali.

  • FondItalia: come funziona il fondo interprofessionale intersettoriale

    Che cos’è FondItalia

    FondItalia, il cui nome per esteso è Fondo Formazione Italia, è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua. È stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale sottoscritto tra FederTerziario (Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa) e UGL (Unione Generale del Lavoro), e autorizzato a operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 12 febbraio 2009.

    Come gli altri fondi della sua categoria, rientra nel sistema descritto nella nostra guida generale ai fondi interprofessionali per la formazione finanziata dei dipendenti: raccoglie, tramite l’INPS, la quota dello 0,30% versata obbligatoriamente dai datori di lavoro sul monte salari, e la restituisce alle imprese aderenti sotto forma di risorse per la formazione continua dei lavoratori.

    Il tratto distintivo di FondItalia è la natura intersettoriale: l’accordo istitutivo copre tutti i settori economici, incluso quello dell’agricoltura, senza le delimitazioni merceologiche tipiche di altri fondi legati a un comparto specifico. Sul sito ufficiale il Fondo dichiara di finanziare la formazione continua di micro, piccole, medie e grandi imprese, con sezioni distinte per ciascuna fascia dimensionale.

    Un dato regionale pubblicato dallo stesso FondItalia (articolo del 4 luglio 2024 sulla Campania) mostra bene la composizione tipica della base associativa: su quasi 20mila imprese aderenti in quella regione dal 2009, il 92% è costituito da microimprese e un ulteriore 7% da piccole imprese. Pur trattandosi di un dato regionale e non di una statistica nazionale ufficiale, è coerente con il quadro generale del sistema dei fondi interprofessionali, dove micro e piccole imprese rappresentano la stragrande maggioranza degli aderenti.

    A chi si rivolge

    FondItalia è aperto a tutte le imprese private che versano contributi INPS, indipendentemente dal settore economico di appartenenza. La struttura del Fondo prevede percorsi di adesione differenziati in base alla dimensione aziendale:

    Fascia dimensionale Soglia indicata da FondItalia Canale di finanziamento principale
    Micro e piccola impresa Fino a 49 dipendenti Conti di Rete (aggregazione tramite Titolare di Conto di Rete)
    Media impresa Da 50 a 249 dipendenti Conti di Rete o Avvisi FEMI
    Grande impresa Oltre 249 dipendenti Conti Formativi Monoaziendali

    Questa impostazione spiega perché il Fondo sia particolarmente presente tra le realtà di piccola dimensione: mette a disposizione uno strumento — il Conto di Rete — pensato apposta per imprese che, singolarmente, verserebbero contributi troppo esigui per finanziare un piano formativo autonomo.

    Come si aderisce

    L’adesione a FondItalia, come per tutti i fondi interprofessionali, non comporta alcun costo aggiuntivo per l’impresa: si tratta semplicemente della destinazione al Fondo della quota dello 0,30% che il datore di lavoro versa comunque all’INPS per legge (art. 118, legge 388/2000). Aderire significa scegliere di reimpiegare quella quota in formazione anziché lasciarla confluire nel Fondo residuale gestito dall’INPS stesso.

    Il codice di adesione da indicare nella procedura UniEmens è FEMI. In pratica:

    • l’azienda (o il consulente del lavoro che gestisce la trasmissione telematica) inserisce il codice FEMI nelle sezioni B e C del modello DM/2013, oggi gestito tramite la procedura UniEmens, in corrispondenza del primo periodo di paga utile;
    • l’adesione si perfeziona con l’invio della denuncia contributiva e resta valida senza scadenza, salvo revoca esplicita;
    • se l’impresa è già iscritta a un altro fondo, deve revocare l’adesione precedente indicando il codice REVO (o REDI per i dirigenti) contestualmente all’adesione a FondItalia.

    Le imprese di dimensioni maggiori — con più di 49 dipendenti nei tre anni precedenti e una disponibilità di almeno 3.000 euro maturati presso il fondo di provenienza — possono inoltre richiedere la portabilità: il trasferimento a FondItalia del 70% di quanto versato al fondo precedente, presentando domanda a entrambi i fondi entro 90 giorni dalla revoca.

    Come finanzia la formazione: Conti di Rete e Avvisi FEMI

    FondItalia non utilizza uno “sportello a valere continuo” aperto tutto l’anno: l’accesso alle risorse avviene attraverso strumenti e scadenze pubblicati periodicamente. I canali principali sono tre.

    Conti di Rete. È lo strumento pensato per micro, piccole e medie imprese. Più aziende si aggregano in una rete e il relativo gettito confluisce in un conto unico, gestito da un Titolare di Conto di Rete (TCR) — tipicamente un’associazione datoriale, un consorzio o uno studio professionale già riconosciuto come Titolare di Rete — che analizza i fabbisogni formativi comuni e presenta le richieste di condivisione delle risorse.

    Conti Formativi Monoaziendali. Riservati alle imprese di dimensioni maggiori (oltre 249 dipendenti), permettono di utilizzare le risorse accumulate in modo diretto e non competitivo, secondo le Linee Guida periodicamente pubblicate dal Fondo.

    Avvisi FEMI. Sono le procedure competitive attraverso cui il Fondo mette a bando dotazioni economiche dedicate, a cui le imprese accedono presentando un progetto formativo tramite un Ente Attuatore accreditato. Il meccanismo ha una storia consolidata di stanziamenti: l’Avviso FEMI 2023.01 ha finanziato 883 progetti formativi per oltre 34.176 lavoratori in 2.757 imprese, con risorse impiegate per oltre 20,3 milioni di euro (di cui circa 4,7 milioni di co-finanziamento). L’Avviso FEMI 2025.01 è partito con una dotazione di 8 milioni di euro, poi integrata dal Consiglio di Amministrazione con ulteriori 6 milioni, per un totale di 14 milioni di euro stanziati.

    Il Fondo ha inoltre richiamato in più occasioni il Fondo Nuove Competenze (FNC), strumento statale distinto dai fondi interprofessionali ma spesso citato nelle circolari e negli avvisi di FondItalia come canale complementare per la rimodulazione dell’orario di lavoro a fini formativi.

    Da notare: sul sito ufficiale di FondItalia non compare la denominazione “Conto Formazione” né “voucher formativo” in senso stretto — terminologie in uso presso altri fondi come Fondimpresa o FonARCom. FondItalia utilizza invece, come descritto, Conti di Rete, Conti Formativi Monoaziendali e Avvisi FEMI.

    Il ruolo di Enti Attuatori e Titolari di Conto di Rete

    Una particolarità del modello FondItalia è l’intermediazione tra impresa e Fondo affidata a soggetti terzi accreditati:

    • Ente Attuatore (EA): una struttura formativa accreditata presso il Fondo, che presenta i progetti sugli Avvisi FEMI e ne gestisce l’attuazione operativa e finanziaria per conto delle imprese beneficiarie;
    • Titolare di Rete (TR): il soggetto — associazione datoriale, consorzio, studio professionale associato o società — che svolge funzioni di aggregazione e rappresentanza per conto di una rete di imprese;
    • Titolare di Conto di Rete (TCR): un Titolare di Rete già riconosciuto da FondItalia, unico soggetto legittimato a presentare la richiesta di condivisione delle risorse accumulate nel Conto di Rete.

    Per un’impresa di piccole dimensioni, questo significa in pratica appoggiarsi a un’associazione di categoria, a un consulente del lavoro o a un ente di formazione già accreditato, che si occupa della parte burocratica del piano formativo.

    Domande frequenti

    L’adesione costa qualcosa?

    No. L’adesione è gratuita: consiste nell’indicare il codice FEMI in UniEmens per destinare a FondItalia la quota dello 0,30% che l’azienda versa comunque per legge all’INPS. Non si tratta di un contributo aggiuntivo, ma della semplice reindirizzazione di una somma già dovuta.

    Va bene per una micro-impresa?

    Sì. FondItalia dedica alle micro e piccole imprese (fino a 49 dipendenti) un percorso di adesione specifico e lo strumento del Conto di Rete, pensato proprio per aggregare i contributi di più piccole realtà e renderli sufficienti a finanziare progetti formativi comuni. I dati regionali pubblicati dal Fondo (ad esempio in Campania) mostrano una base associativa composta in larga parte da microimprese.

    Che differenza c’è con FonARCom?

    Sono due fondi distinti, promossi da soggetti diversi: FondItalia nasce dall’accordo tra FederTerziario e UGL (codice FEMI), mentre FonARCom è promosso da CIFA e CONFSAL (codice FARC). Le logiche di finanziamento non coincidono: FondItalia lavora soprattutto tramite Conti di Rete e Avvisi FEMI, mentre FonARCom mette a disposizione una gamma più ampia di conti formativi (aziendale, di rete chiusa, di sistema) e avvisi tematici, incluso lo strumento voucher. Per un approfondimento specifico si veda la nostra guida su come funziona FonARCom, il conto formazione aziendale e i voucher.

    I corsi sicurezza sono finanziabili?

    La formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro rientra tra le materie tipicamente ammissibili nei piani formativi presentati tramite Conti di Rete o Avvisi FEMI, in linea con le finalità generali dei fondi interprofessionali. L’ammissibilità specifica di un corso, però, va sempre verificata sul testo dell’Avviso FEMI in vigore al momento della presentazione del piano o con l’Ente Attuatore incaricato, poiché requisiti e voci di costo finanziabili possono variare da un avviso all’altro.

    Quanto tempo dall’adesione all’uso?

    L’adesione tramite UniEmens diventa efficace dal periodo di paga in cui viene comunicata, ma il suo utilizzo pratico dipende dai tempi dello strumento scelto: un Conto di Rete richiede che si formi una rete di imprese con risorse sufficienti e un Titolare di Conto di Rete disponibile a presentare la richiesta di condivisione, mentre l’accesso a un Avviso FEMI dipende dall’apertura, dai termini e dall’istruttoria dell’avviso stesso. Non essendoci uno sportello a valere continuo, è opportuno pianificare per tempo il piano formativo insieme all’Ente Attuatore o al Titolare di Rete di riferimento.