Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 30/2014 – Legge Pinto: equa riparazione solo a processo concluso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4 della legge Pinto, come modificato nel 2012, che impedisce di chiedere l’equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo finché questo è ancora pendente. L’intervento richiesto non era «a rime obbligate» e spettava al legislatore.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) prevede un indennizzo per chi subisce un processo di durata irragionevole. Nella formulazione originaria la domanda poteva essere proposta anche durante il processo presupposto; la riforma del 2012 ha eliminato questa possibilità, consentendola solo dopo che la decisione conclusiva è divenuta definitiva. Una lavoratrice, creditrice in un fallimento durato oltre quindici anni e ancora pendente, si è vista così preclusa la domanda di indennizzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bari ha censurato l’art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 83 del 2012, sostitutivo dell’art. 4 della legge Pinto, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU. Secondo il giudice rimettente la norma discrimina chi attende ancora la fine del processo rispetto a chi lo ha concluso e priva di effettività il rimedio interno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. L’intervento additivo richiesto — estendere l’indennizzo al processo ancora pendente — non era praticabile, sia perché vari meccanismi della legge presuppongono la conclusione del giudizio, sia perché la soluzione non era «a rime obbligate», esistendo una pluralità di rimedi possibili rimessi alla scelta del legislatore.

    Il principio

    Pur riconoscendo che il differimento del rimedio alla fine del processo ne pregiudica l’effettività richiesta dalla CEDU, la Corte ha ribadito la priorità del legislatore nella scelta dei mezzi per attuare un fine costituzionalmente necessario, avvertendo però che non sarebbe tollerabile un eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa sul punto.

    Domande e risposte

    Che cos’è la legge Pinto?

    È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole, come rimedio interno per evitare il ricorso diretto alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la Corte non poteva aggiungere alla legge la possibilità di chiedere l’indennizzo a processo pendente: la soluzione non era obbligata e spettava al legislatore scegliere tra i diversi rimedi possibili.

    La Corte ha dato un avvertimento al legislatore?

    Sì: ha segnalato che il rinvio del rimedio alla conclusione del processo ne riduce l’effettività richiesta dalla CEDU e che un’eccessiva inerzia legislativa non sarebbe tollerabile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 68/2014 – Decadenza retroattiva per arretrati pensionistici e affidamento dei cittadini

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 68 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che applicava retroattivamente, ai giudizi già pendenti, i nuovi e più brevi termini di decadenza e prescrizione per gli arretrati delle prestazioni pensionistiche.

    Di cosa si tratta

    Fino al 2011, chi chiedeva l’adeguamento di una pensione già riconosciuta era soggetto solo alla prescrizione decennale. Il d.l. n. 98 del 2011 ha introdotto termini più brevi e li ha resi applicabili anche ai giudizi già in corso. Il Tribunale di Roma ne dubitava per la portata retroattiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento all’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione: si lamentava l’irragionevole retroattività della norma, che incideva su diritti già maturati nei giudizi pendenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 3, secondo comma, Cost.: l’applicazione retroattiva dei nuovi termini ai giudizi pendenti lede l’affidamento dei cittadini nella certezza dell’ordinamento giuridico, che vale anche in materia processuale.

    Il principio

    Il legislatore può emanare norme retroattive, salvo in materia penale, ma incontra il limite dell’affidamento dei cittadini nella certezza del diritto: è irragionevole applicare a giudizi già pendenti nuovi e più brevi termini di decadenza e prescrizione che estinguono diritti già maturati.

    Domande e risposte

    Cosa cambiava la norma del 2011?

    Riduceva i termini per chiedere arretrati e accessori delle pensioni e li applicava anche ai processi già in corso.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché la retroattività ledeva l’affidamento di chi confidava nella precedente prescrizione decennale.

    La retroattività delle leggi è sempre vietata?

    No: è vietata in materia penale; altrove è ammessa solo se ragionevole e rispettosa dell’affidamento dei cittadini.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 67/2014 – Garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti: competenza esclusiva dello Stato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 67 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Puglia che si era attribuita, in via transitoria, il potere di determinare le garanzie finanziarie per gli impianti di gestione dei rifiuti.

    Di cosa si tratta

    La gestione dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato. La Regione Puglia aveva però previsto che, in via transitoria, fosse essa stessa a determinare con regolamento le garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero. Il TAR Puglia ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 39 del 2006, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, della Costituzione e all’art. 195 del Codice dell’ambiente: si contestava l’invasione della competenza statale in materia ambientale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale: la determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti spetta in via esclusiva allo Stato e la Regione è priva di titolo di competenza, anche in via transitoria, pure in assenza della disciplina statale di attuazione.

    Il principio

    La disciplina dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente, riservata in via esclusiva allo Stato: la Regione non può attribuirsi, nemmeno in via transitoria e nemmeno in assenza dei criteri statali, il potere di determinare le garanzie finanziarie per la gestione degli impianti.

    Domande e risposte

    Chi fissa le garanzie finanziarie per i rifiuti?

    Lo Stato, in via esclusiva, perché la materia rientra nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La Regione poteva intervenire in attesa delle regole statali?

    No: anche in assenza della disciplina statale, la Regione resta priva di competenza, pure in via transitoria.

    Cosa succede se lo Stato non emana i criteri?

    La Corte ha sollecitato lo Stato a definire sollecitamente i criteri, ma ciò non legittima un intervento regionale sostitutivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 29/2014 – Reato ministeriale: spetta al giudice, non al Senato, qualificarlo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare il carattere ministeriale dei reati contestati al senatore-ministro Roberto Castelli, né la sussistenza dell’esimente del preminente interesse pubblico. Il Senato aveva agito al di fuori della speciale procedura prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce da un procedimento penale per ingiuria e diffamazione a carico di Roberto Castelli, all’epoca dei fatti Ministro della giustizia, per frasi pronunciate in una trasmissione televisiva nei confronti dell’onorevole Oliviero Diliberto. Il Tribunale dei ministri aveva escluso la natura ministeriale del reato; anni dopo, su richiesta dello stesso Castelli, il Senato deliberò invece che i reati erano «ministeriali» e coperti dall’esimente del preminente interesse pubblico. La Corte di cassazione sollevò conflitto di attribuzione, ritenendo che il Senato avesse invaso le competenze del potere giudiziario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riguardava la deliberazione del Senato del 22 luglio 2009. Parametro evocato era l’art. 96 della Costituzione, che disciplina i reati commessi dai ministri nell’esercizio delle funzioni: secondo la Corte di cassazione, ricorrente, non spettava al Senato qualificare il reato come ministeriale fuori dal procedimento speciale, potere riservato all’autorità giudiziaria salva la possibilità per la Camera competente di sollevare a sua volta conflitto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Senato e ha accolto il ricorso: ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare il carattere ministeriale delle ipotesi di reato contestate a Castelli, né la sussistenza della finalità di cui all’art. 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, sul presupposto che egli avesse agito per un preminente interesse pubblico.

    Il principio

    L’accertamento della natura ministeriale di un reato presuppone o che l’autorità giudiziaria abbia proceduto nelle forme previste per i reati ministeriali, o che la Camera competente abbia attivato, tramite il conflitto, il meccanismo di accertamento devoluto alla Corte costituzionale. Il Senato non può, con una semplice deliberazione adottata fuori dalla procedura speciale e su istanza dell’interessato, qualificare il reato come ministeriale per negare l’autorizzazione a procedere.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che un reato è «ministeriale»?

    È un reato commesso dal ministro nell’esercizio delle sue funzioni di governo, soggetto alla disciplina speciale dell’art. 96 Cost. e della legge costituzionale n. 1 del 1989, che attribuisce alla Camera competente il potere di negare, con valutazione insindacabile, l’autorizzazione a procedere.

    Perché il Senato non poteva deliberare in questo caso?

    Perché il Tribunale dei ministri aveva già escluso la natura ministeriale del reato; a quel punto il Senato avrebbe potuto solo contestare quella qualificazione sollevando conflitto davanti alla Corte costituzionale, non adottare autonomamente una delibera fuori dalla procedura prevista.

    Che effetto ha avuto la decisione?

    Ha annullato gli effetti preclusivi della delibera del Senato sul processo penale, consentendo che il giudizio prosegua e che sia l’autorità giudiziaria a stabilire la corretta qualificazione dei fatti.

    Norme collegate

    • Art. 96 della Costituzione — è il parametro su cui la Corte ha deciso: disciplina i reati dei ministri e il relativo procedimento speciale.
  • Corte cost. n. 66/2014 – Incapacità del giudice a testimoniare nello stesso processo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 66 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul divieto per i giudici di testimoniare nel processo in cui hanno svolto le loro funzioni, anche per accertare un errore materiale nel verbale.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Venezia voleva sentire come testimoni i giudici di primo grado per verificare un possibile errore nel verbale d’udienza sull’effettiva composizione del collegio. Lo impediva però la regola del codice di procedura penale che vieta in modo assoluto al giudice di testimoniare sui fatti appresi nell’esercizio delle funzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione: si lamentava che il divieto, anche per il semplice accertamento di un errore materiale, fosse irragionevole e contrario alla ragionevole durata del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: l’art. 97 è parametro inconferente (riguarda l’organizzazione degli uffici, non la funzione giurisdizionale), l’allungamento dei tempi è un mero inconveniente di fatto e l’incapacità del giudice a testimoniare è giustificata dall’inconciliabilità fra il ruolo di giudice e quello di testimone.

    Il principio

    L’incapacità assoluta del giudice (e del pubblico ministero) a testimoniare sui fatti appresi nell’esercizio delle funzioni è pienamente giustificata dall’inconciliabilità fra le rispettive posizioni processuali di terzarietà e imparzialità e quella di testimone, e non viola la ragionevolezza né la durata del processo.

    Domande e risposte

    Perché il giudice non può testimoniare nel suo processo?

    Perché il ruolo di giudice, fondato su terzarietà e imparzialità, è ontologicamente incompatibile con quello di testimone.

    Nemmeno per correggere un errore nel verbale?

    No: la Corte ha ritenuto che neppure l’accertamento di un errore materiale giustifichi una deroga al divieto.

    L’art. 97 Cost. era pertinente?

    No: la Corte lo ha ritenuto inconferente, perché il buon andamento riguarda l’organizzazione degli uffici e non l’esercizio della funzione giurisdizionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 26/2014 – Deduzioni fiscali e compartecipazione del Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione del Friuli-Venezia Giulia: lo Stato può introdurre deduzioni che riducono il gettito delle imposte dirette senza prevedere misure compensative per la Regione speciale, purché non sia compromesso lo svolgimento delle sue funzioni.

    Di cosa si tratta

    Alcune deduzioni introdotte dal decreto «salva Italia» del 2011 abbassavano la base imponibile di IRES, IRPEF e IRAP, riducendo il gettito di cui il Friuli-Venezia Giulia è compartecipe. La Regione lamentava la mancanza di compensazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, commi da 1 a 8, e 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 201 del 2011, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, Cost. e agli artt. 49 e 63 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia. Rimettente: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, richiamando la sentenza n. 155 del 2006: la Regione non ha dimostrato che la riduzione del gettito rendesse insufficienti i mezzi per le proprie funzioni, e nessuna norma statutaria è stata modificata.

    Il principio

    Lo Stato, nella sua competenza esclusiva in materia tributaria, può modificare i tributi anche con effetti riduttivi sul gettito regionale, senza obbligo di misure compensative e senza garanzia di invarianza del gettito per la Regione speciale.

    Domande e risposte

    Cosa lamentava la Regione?

    Che le deduzioni statali riducessero il gettito a essa compartecipe senza alcuna compensazione, a differenza delle Regioni ordinarie.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché la Regione non ha dimostrato che la riduzione rendesse insufficienti i mezzi per le sue funzioni e nessuna norma statutaria è stata modificata.

    Lo Stato deve sempre compensare i minori gettiti?

    No: secondo la Corte non ogni intervento riduttivo sui tributi richiede misure compensative per la finanza regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 65/2014 – Contributo regionale senza copertura: la legge abruzzese su Treglio «Paese dell’affresco»

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 65 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Abruzzo che prevedeva un contributo a favore del Comune di Treglio senza indicarne la copertura finanziaria.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva istituito un contributo per sostenere la manifestazione d’arte «Treglio affrescata», stabilendo percentuali e tempi di erogazione ma senza quantificare l’importo né indicare da dove prendere le risorse. Lo Stato ha impugnato la norma per violazione dell’equilibrio di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 59 del 2012, in riferimento all’art. 81, terzo, quarto e primo comma, della Costituzione: si lamentava l’omessa quantificazione del contributo e la mancata indicazione della copertura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di necessaria copertura delle spese e, in via consequenziale, anche degli altri commi dell’art. 5, strettamente connessi. La sopravvenuta abrogazione della legge non ha impedito la decisione, non essendovi prova della mancata applicazione della norma.

    Il principio

    Una norma regionale che prevede un contributo senza quantificarlo e senza indicarne la copertura finanziaria viola il principio di necessaria copertura delle spese; l’abrogazione successiva non fa cessare la materia del contendere se la norma ha avuto, o può avere avuto, applicazione.

    Domande e risposte

    Perché il contributo è incostituzionale?

    Perché la legge non indicava l’importo né le risorse con cui finanziarlo, in violazione dell’obbligo di copertura delle spese.

    L’abrogazione della legge ha evitato la condanna?

    No: la Corte ha deciso comunque, perché non era dimostrato che la norma non fosse mai stata applicata nel periodo di vigenza.

    Cosa vuol dire dichiarazione «in via consequenziale»?

    Vuol dire che la Corte estende l’incostituzionalità ad altre norme strettamente collegate a quella impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 25/2014 – Sospensione della sentenza tributaria d’appello

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992: la giurisprudenza ammette già un’interpretazione conforme a Costituzione, che consente di sospendere l’esecuzione della sentenza tributaria d’appello impugnata per cassazione in caso di grave e irreparabile danno.

    Di cosa si tratta

    Nel processo tributario il contribuente che impugna per cassazione una sentenza d’appello voleva sospenderne l’esecuzione per evitare un danno grave. La Commissione tributaria di Salerno riteneva che la legge non lo consentisse.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (processo tributario), in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. e all’art. 6 CEDU quale norma interposta all’art. 10 Cost. Rimettente: Commissione tributaria regionale per la Campania, sezione di Salerno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: già con la sentenza n. 217 del 2010 e con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2845 del 2012) si è affermata la possibilità di applicare l’art. 373 c.p.c. e sospendere la sentenza tributaria d’appello.

    Il principio

    La norma censurata va interpretata in modo conforme a Costituzione: essa non impedisce di sospendere l’esecuzione della sentenza tributaria d’appello quando dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il contribuente?

    La sospensione dell’esecuzione della sentenza tributaria d’appello impugnata per cassazione, per evitare un danno grave e irreparabile.

    Perché la questione è infondata?

    Perché esiste già un’interpretazione conforme a Costituzione che consente la sospensione ai sensi dell’art. 373 c.p.c., come riconosciuto dalla Cassazione.

    La sospensione è quindi possibile?

    Sì: secondo la giurisprudenza prevalente il giudice può sospendere la sentenza tributaria d’appello in presenza di grave e irreparabile danno.

  • Corte cost. n. 64/2014 – Canoni delle grandi derivazioni idroelettriche in Provincia di Bolzano

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 64 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate sul sistema di canoni progressivi per le grandi derivazioni idroelettriche stabilito da leggi della Provincia autonoma di Bolzano.

    Di cosa si tratta

    La Provincia di Bolzano aveva fissato canoni crescenti, in base agli scaglioni di potenza, per chi sfrutta l’acqua pubblica a fini idroelettrici. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche dubitava che la Provincia potesse imporre una tariffa progressiva e aumentarla, ritenendo violati numerosi parametri costituzionali e statutari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e l’art. 3 della legge prov. n. 13 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117 e 120 della Costituzione e allo statuto speciale: si contestava la natura progressiva del canone, il suo aumento e l’asserito carattere di legge-provvedimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le censure: la determinazione dei canoni rientra nella potestà legislativa concorrente provinciale in materia di energia; i soli principi statali vincolanti sono l’onerosità della concessione e la commisurazione del canone all’effettivo sfruttamento della risorsa, principi rispettati dalla disciplina provinciale.

    Il principio

    La Provincia autonoma può determinare i canoni delle grandi derivazioni idroelettriche, anche con tariffa progressiva e con aumenti, purché rispetti i principi statali dell’onerosità e della commisurazione del canone all’entità dell’utilizzo della risorsa idrica.

    Domande e risposte

    La Provincia poteva imporre un canone progressivo?

    Sì: la progressività del canone è una modalità legittima di esercizio della potestà provinciale, non vietata dai principi statali.

    Le leggi provinciali erano leggi-provvedimento?

    No: la Corte ha escluso questa qualifica, perché le norme si rivolgono a una platea indeterminata di concessionari e non a destinatari individuati.

    L’aumento del canone ha leso l’affidamento dei concessionari?

    No: l’aumento si inserisce in una linea evolutiva costante della disciplina e non è intervenuto in modo improvviso e imprevedibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 28/2014 – Gare per il gas e settore idroelettrico e competenze delle Province autonome

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte respinge (tra inammissibilità e non fondatezza) le questioni delle Province autonome di Bolzano e Trento contro l’art. 37 del d.l. n. 83 del 2012 sulle gare per la distribuzione del gas e nel settore idroelettrico: la disciplina non invade le competenze provinciali.

    Di cosa si tratta

    Il decreto «crescita» del 2012 disciplina le gare per la distribuzione del gas naturale e nel settore idroelettrico. Le Province autonome di Bolzano e Trento hanno impugnato alcune disposizioni, ritenendole lesive delle loro competenze, anche in materia di grandi derivazioni idroelettriche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. n. 83 del 2012, in riferimento agli artt. 116, 117 e 118 Cost., allo statuto del Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, oltre al principio di leale collaborazione. Rimettenti: Province autonome di Bolzano e Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e, in parte, dichiarato manifestamente inammissibili le questioni e, in parte, non fondate quelle riferite agli statuti speciali e agli artt. 117 e 118 Cost., escludendo l’invasione delle competenze provinciali.

    Il principio

    La disciplina statale delle gare per la distribuzione del gas e nel settore idroelettrico non eccede le competenze dello Stato né lede l’autonomia delle Province di Bolzano e Trento.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 37 impugnato?

    Le gare per la distribuzione del gas naturale e nel settore idroelettrico.

    Perché le Province autonome hanno perso?

    Perché la Corte ha escluso che la disciplina statale invadesse le competenze provinciali in materia di concessioni idroelettriche e affini.

    Le questioni sono state esaminate tutte nel merito?

    No: alcune sono state dichiarate manifestamente inammissibili, altre non fondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 63/2014 – Stupefacenti: questione superata dopo la sentenza n. 32/2014 (carenza di oggetto)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 63 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni sulla disciplina sanzionatoria degli stupefacenti, già rimossa dall’ordinamento con la sentenza n. 32 del 2014.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta legge Fini-Giovanardi (art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005) aveva equiparato il trattamento sanzionatorio delle droghe leggere e pesanti. La Corte d’appello di Roma e il GIP di Torino ne dubitavano la legittimità, ma nel frattempo la Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionali quelle norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione: si contestava la disomogeneità rispetto al decreto-legge e la parità di trattamento fra droghe diverse.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni per sopravvenuta carenza di oggetto: con la sentenza n. 32 del 2014 le norme censurate erano già state rimosse dall’ordinamento con efficacia retroattiva, sicché non vi era più nulla su cui pronunciarsi.

    Il principio

    Quando la norma censurata è già stata dichiarata incostituzionale e rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc, la successiva questione di legittimità sulla stessa norma diventa priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa significa «sopravvenuta carenza di oggetto»?

    Significa che la norma da esaminare non esiste più, perché già eliminata da una precedente decisione: la Corte non ha più nulla da giudicare.

    La Corte ha valutato il merito delle droghe leggere e pesanti?

    No: si è limitata a constatare che le norme erano già state annullate dalla sentenza n. 32 del 2014.

    Cosa vuol dire efficacia «ex tunc»?

    Vuol dire che la dichiarazione di incostituzionalità opera fin dall’origine, come se la norma non fosse mai esistita.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 27/2014 – Assunzioni di personale della Regione Molise e coordinamento della finanza pubblica

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionali due norme della legge finanziaria 2013 del Molise: una autorizzava nuove assunzioni in deroga ai limiti di spesa statali, l’altra incideva sugli incarichi dirigenziali sanitari, in violazione del coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale del Molise consentiva ad alcuni enti di coprire la dotazione organica e di assumere personale, e regolava gli incarichi dirigenziali. Il Governo ha impugnato queste previsioni come elusive dei limiti statali alla spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 12, comma 1, e 34, comma 1, della legge reg. Molise n. 4 del 2013, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1 (assunzioni senza rispetto dei limiti di spesa) e dell’art. 34, comma 1, nella parte in cui non escludeva gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992.

    Il principio

    Le norme statali sul contenimento della spesa per il personale costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, che le Regioni devono rispettare anche nel disciplinare assunzioni e incarichi.

    Domande e risposte

    Cosa consentiva la legge molisana?

    A determinati enti di assumere personale senza rispettare i limiti di spesa fissati dalla normativa statale.

    Perché è incostituzionale?

    Perché viola i principi di coordinamento della finanza pubblica sul contenimento della spesa per il personale (art. 1, commi 557 e 557-ter, legge n. 296/2006).

    Cosa è stato deciso sugli incarichi dirigenziali?

    L’art. 34 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non escludeva gli incarichi di funzione dirigenziale sanitari di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992.

    Norme collegate