Autore: Andrea Marton

  • For.Agri: il fondo per la formazione in agricoltura, come funziona e come aderire

    Cos’è For.Agri

    For.Agri è il Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura. È stato costituito dalle organizzazioni datoriali del settore, Confagricoltura, Coldiretti e CIA, insieme alle organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA, con la partecipazione di Confederdia. La base giuridica è l’articolo 118, comma 3, della legge 388/2000 e le successive integrazioni; il fondo opera con l’autorizzazione del Ministero del Lavoro.

    Come gli altri fondi interprofessionali (ne abbiamo spiegato il funzionamento generale nella guida ai fondi interprofessionali per la formazione finanziata), For.Agri raccoglie una quota di contribuzione altrimenti destinata all’Inps e la restituisce alle imprese aderenti sotto forma di piani formativi finanziati. La sua specificità è il mondo agricolo: la contribuzione degli operai passa infatti da un canale diverso rispetto a quello degli altri settori, la denuncia agricola unificata (DMAG-Unico), e non dal solo flusso UniEmens.

    Chi copre For.Agri

    For.Agri è rivolto alle imprese agricole e ai loro lavoratori, con una platea che comprende diverse figure e forme d’impresa:

    • Operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI), la cui posizione contributiva è gestita tramite la denuncia trimestrale agricola;
    • Impiegati, quadri e dirigenti delle aziende agricole, inquadrati con il flusso UniEmens ordinario;
    • Cooperative e consorzi agricoli, in quanto imprese del comparto;
    • Aziende non strettamente agricole che, pur non essendo tenute a farlo, scelgono comunque di aderire al fondo.

    La contribuzione dello 0,30% destinata ai fondi interprofessionali è stata estesa agli operai del settore agricolo dalla legge 247 del 24 dicembre 2007, che ha esteso loro le norme già previste per i fondi paritetici interprofessionali degli altri settori, con decorrenza dal 1° gennaio 2008. For.Agri ha ricevuto la relativa autorizzazione a operare per questa platea con decreto ministeriale del 28 febbraio 2008.

    Questo doppio binario, denuncia agricola per gli operai e UniEmens ordinario per il resto del personale, è la ragione per cui molte aziende agricole con manodopera mista finiscono per gestire l’adesione a For.Agri in due passaggi distinti, uno per ciascuna categoria di lavoratori, invece che con un’unica operazione come avviene nei fondi degli altri settori.

    Come si aderisce a For.Agri, passo dopo passo

    L’adesione a For.Agri è gratuita: non comporta alcun costo aggiuntivo per l’azienda, perché consiste semplicemente nell’indirizzare al fondo il contributo dello 0,30% già dovuto per legge all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anziché lasciarlo confluire in quella gestione. La procedura, però, cambia a seconda della categoria di lavoratori.

    Per gli operai agricoli (OTD e OTI): denuncia DMAG-Unico

    Per le aziende che occupano operai agricoli, l’adesione si esprime all’interno della denuncia trimestrale DMAG-Unico, che include un’apposita funzione dedicata ai “Fondi interprofessionali”. Da questa sezione l’azienda può scegliere il fondo a cui aderire, oppure revocare l’adesione a un fondo già scelto in precedenza. È il canale corretto quando la manodopera è composta prevalentemente, o esclusivamente, da operai agricoli.

    Per impiegati, quadri e dirigenti: flusso UniEmens

    Per il personale non operaio, l’adesione avviene invece tramite il flusso UniEmens, nella sezione “denuncia aziendale”: all’interno dell’elemento “FondoInterprof” si seleziona l’opzione “Adesione” e si indica il codice “FAGR”, insieme al numero di dipendenti soggetti all’obbligo contributivo. Se l’azienda proviene da un altro fondo interprofessionale, occorre prima indicare il codice di revoca “REVO” e, nello stesso flusso o in quello successivo, il codice “FAGR” per la nuova adesione.

    Decorrenza, rinnovo e revoca

    In entrambi i casi l’adesione può essere effettuata in qualunque mese dell’anno e va fatta una sola volta: non deve essere ripetuta nei trimestri o negli anni successivi, perché si intende tacitamente rinnovata fino a esplicita revoca. Gli effetti decorrono dal periodo di competenza della denuncia (DMAG-Unico o UniEmens) in cui è stato inserito il codice di adesione. Chi trasferisce l’adesione da un altro fondo interprofessionale può inoltre recuperare, secondo quanto riportato dagli operatori del settore, una quota delle somme già maturate presso il fondo di provenienza nel triennio precedente: un aspetto da verificare con il proprio consulente del lavoro caso per caso, perché le condizioni di trasferimento possono cambiare nel tempo.

    Categoria di lavoratori Canale di adesione Codice/funzione
    Operai agricoli OTD/OTI Denuncia trimestrale DMAG-Unico Funzione “Fondi interprofessionali”
    Impiegati, quadri, dirigenti Flusso UniEmens Elemento “FondoInterprof”, codice “FAGR”

    Come finanzia la formazione For.Agri

    Una volta aderito, il fondo mette a disposizione delle imprese diversi strumenti per finanziare la formazione dei propri lavoratori:

    • Avvisi: bandi periodici per il finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali. Ad esempio, l’Avviso 1/2026 ha registrato una proroga della scadenza il 6 maggio 2026: un esempio utile per capire come funzionano i tempi di un avviso, non un invito a partecipare a una finestra che, alla data di lettura, potrebbe già essersi chiusa;
    • Conto Formativo Aziendale (CFA): un conto formativo “a domanda” dedicato alla singola impresa aderente, attivabile con una soglia minima di risorse (indicativamente 1.000 euro annui oppure 3.000 euro nel triennio secondo quanto riportano gli operatori del settore), utilizzabile per piani formativi anche senza attendere l’apertura di un avviso;
    • Voucher formativi: percorsi già strutturati, scelti da un catalogo, più adatti a esigenze puntuali e a piccoli numeri di lavoratori.

    Per conoscere gli avvisi realmente aperti in un dato momento, la data di scadenza e i requisiti di partecipazione, è necessario consultare la sezione avvisi del sito ufficiale di For.Agri, che pubblica anche l’archivio degli avvisi e dei voucher chiusi.

    Domande frequenti

    Ho solo operai stagionali (OTD): il fondo serve comunque?

    Sì. For.Agri copre esplicitamente anche gli operai a tempo determinato: la loro posizione passa dalla denuncia DMAG-Unico, non dal flusso UniEmens, ma la contribuzione dello 0,30% e l’accesso ai piani formativi funzionano allo stesso modo. Un’azienda che occupa solo OTD può aderire e beneficiare degli avvisi o del Conto Formativo Aziendale per formare questo personale, compatibilmente con la durata dei rapporti di lavoro.

    L’adesione costa qualcosa all’azienda?

    No. L’adesione è gratuita: non si tratta di un contributo aggiuntivo, ma della destinazione a For.Agri di una quota, lo 0,30%, che l’azienda verserebbe comunque all’Inps per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Cambia solo la destinazione di quella quota, non l’importo complessivo dovuto.

    La cooperativa agricola va su For.Agri o su Fon.Coop?

    Dipende dall’inquadramento e dalle caratteristiche dell’impresa. For.Agri è il fondo di riferimento per le aziende del settore agricolo, comprese le cooperative agricole; Fon.Coop, invece, è il fondo paritetico dedicato in generale alle imprese cooperative, a prescindere dal settore (lo abbiamo descritto nella guida a Fon.Coop e al conto formativo per le cooperative). Una cooperativa agricola può quindi, a seconda dei casi, rientrare nell’uno o nell’altro fondo: la scelta corretta va verificata con il consulente del lavoro sulla base del contratto collettivo applicato e delle modalità di denuncia contributiva già in uso, perché l’adesione è comunque unica e alternativa tra i due fondi.

    I corsi obbligatori, come il patentino per i fitosanitari o la sicurezza sul lavoro, sono finanziabili?

    For.Agri finanzia piani formativi aziendali, territoriali e individuali che possono includere anche materie legate a obblighi di legge, ma la finanziabilità concreta di un singolo corso dipende dai requisiti specifici dell’avviso in corso o del Conto Formativo Aziendale attivato, oltre che dalle regole di ammissibilità pubblicate di volta in volta. Prima di programmare un corso di aggiornamento sul patentino fitosanitari o sulla sicurezza contando sul finanziamento del fondo, è quindi necessario verificare le condizioni dell’avviso attivo o rivolgersi a un ente di formazione accreditato che segue le procedure For.Agri.

    Come trovo i bandi attivi di For.Agri?

    Gli avvisi in corso, con relative scadenze e modalità di partecipazione, sono pubblicati nella sezione dedicata del sito ufficiale di For.Agri, che riporta anche un archivio degli avvisi e dei voucher chiusi. È lo stesso sito a indicare, di volta in volta, eventuali proroghe delle scadenze: prima di avviare un piano formativo contando su un finanziamento, conviene sempre verificare lì lo stato aggiornato del bando, oltre a confrontarsi con un ente di formazione accreditato, che di norma segue anche la parte amministrativa di rendicontazione verso il fondo.

    Un’ultima accortezza riguarda la tempistica: poiché l’adesione a For.Agri produce effetto dal periodo di competenza in cui viene inserito il codice (in DMAG-Unico o in UniEmens), un’azienda che vuole partecipare a un avviso di prossima scadenza deve verificare di essere già formalmente aderente al fondo al momento della presentazione della domanda, e non limitarsi a presentarla confidando in un’adesione contestuale.

  • Fondir: il fondo per i dirigenti del terziario, come funziona, adesione e voucher

    Cos’è Fondir

    Fondir è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei dirigenti delle imprese del terziario, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto del 6 marzo 2003. È l’omologo, per il mondo del commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e della logistica, di quello che Fondirigenti rappresenta per i dirigenti dell’industria: stessa logica di fondo interprofessionale, stesso meccanismo di finanziamento tramite il contributo obbligatorio già versato all’INPS, ma popolazione di riferimento e parti sociali diverse.

    Il fondo nasce dall’intesa tra otto soggetti: Confcommercio, ABI (Associazione Bancaria Italiana), ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) sul versante datoriale, e Manageritalia, First-Cisl, Fidia e Unisin su quello sindacale. Sono in larga parte le stesse organizzazioni che sottoscrivono i contratti collettivi dei dirigenti del terziario, del credito e delle assicurazioni: il fondo è quindi lo strumento con cui quei contratti trovano attuazione sul fronte della formazione continua.

    Fondir fa parte della grande famiglia dei fondi interprofessionali per la formazione continua: se non conosci ancora il meccanismo generale, a chi si rivolge e come si finanzia, conviene partire dalla guida generale ai fondi interprofessionali, che spiega le basi comuni a tutti i fondi, Fondir compreso.

    Per quali dirigenti è pensato Fondir

    Fondir finanzia la formazione continua dei dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, oltre a settori affini come turismo, trasporti e logistica, credito e assicurazioni. Rientrano quindi, tra gli altri, i dirigenti inquadrati con il CCNL Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, rinnovato per il triennio 2026-2028 da Manageritalia con Confcommercio, Confetra e Federalberghi: un rinnovo che ha portato, tra le altre novità, il credito welfare a 1.500 euro annui e l’aumento della contribuzione alla previdenza complementare dall’1% al 2% della retribuzione convenzionale.

    Non rientrano invece nel perimetro di Fondir i dirigenti industriali, per i quali esiste un fondo dedicato con parti sociali diverse (Confindustria e Federmanager): la differenza tra i due fondi è approfondita più avanti, nella sezione delle domande frequenti.

    Come si aderisce a Fondir

    L’adesione a Fondir è gratuita e avviene attraverso la denuncia contributiva UNIEMENS, lo stesso flusso con cui l’azienda comunica mensilmente all’INPS i dati retributivi e contributivi. Non serve alcuna domanda cartacea né la firma di moduli: è sufficiente indicare, nell’elemento FondoInterprof della denuncia, il codice FODI e il numero di dirigenti soggetti all’obbligo contributivo. L’adesione decorre dal mese di competenza della denuncia in cui il codice viene inserito.

    Aderendo, l’azienda non paga nulla in più: destina semplicemente a Fondir, anziché al fondo residuale gestito dall’INPS, la quota dello 0,30% del monte retributivo dei dirigenti che è comunque obbligata a versare per legge (l’aliquota prevista dall’art. 25 della legge 845/1978, comune a tutti i fondi interprofessionali). È il meccanismo tipico per cui la formazione finanziata ha, per l’azienda, un costo effettivo pari a zero: si recuperano risorse già dovute, spostandole da un ente all’altro.

    Il doppio binario per le aziende del terziario

    Una stessa azienda del terziario può, anzi tipicamente deve, gestire due adesioni parallele: una per i dipendenti non dirigenti, che può indirizzare a un fondo come For.Te., il fondo di riferimento del commercio e del turismo, e una per i dirigenti, che può indirizzare a Fondir. Le due adesioni viaggiano su codici UniEmens distinti e alimentano due fondi diversi, ciascuno con le proprie regole, i propri avvisi e i propri massimali: non c’è alcuna incompatibilità, anzi è la configurazione più comune per le imprese del terziario che hanno dirigenti in organico.

    La revoca da un altro fondo per dirigenti

    Se l’azienda è già iscritta a un altro fondo per dirigenti e vuole trasferirsi a Fondir, deve indicare nella denuncia UNIEMENS, insieme al codice FODI, anche il codice REDI (revoca dal fondo dirigenti precedente). Per trasferire anche le risorse eventualmente accantonate presso il fondo di provenienza servono però requisiti dimensionali precisi: almeno 50 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio di almeno 10 milioni di euro, oltre a un accantonamento minimo di 3.000 euro maturato dal 1° gennaio 2009. Sotto queste soglie la revoca resta possibile, ma senza il trasferimento del pregresso.

    Come funzionano le risorse: avvisi, bacheca e voucher

    A differenza di un conto individuale sempre disponibile, Fondir eroga le proprie risorse attraverso avvisi periodici (bandi), pubblicati nella sezione “Fondo Trasparente” del sito e organizzati intorno a tre canali principali:

    • Piani Formativi Aziendali: l’impresa presenta un progetto formativo costruito sui propri fabbisogni, rivolto a uno o più dirigenti, con un piano didattico e un budget da rendicontare;
    • Bacheca online: un catalogo di iniziative formative già organizzate da enti accreditati, a cui l’azienda può aderire senza dover costruire un piano da zero;
    • Open Voucher: piani individuali per il singolo dirigente, con acquisto di corsi da catalogo, storicamente attivati per i settori creditizio-finanziario e assicurativo.

    Gli importi messi a disposizione e i massimali per dirigente cambiano da avviso ad avviso e vanno sempre verificati sul testo pubblicato, mai dati per acquisiti. Per dare un’idea concreta, senza che siano cifre attuali: l’Avviso Open Voucher 6/2024 (settori creditizio-finanziario e assicurativo, presentazione dal 31 marzo 2025 al 20 gennaio 2026, dotazione 7 milioni di euro) fissava il rimborso massimo per azienda all’80% dei contributi versati al fondo nel triennio precedente; l’Avviso 4/2026 ha invece stabilito un contributo massimo di 2.000 euro per dirigente. Sono numeri che fotografano avvisi ormai chiusi o in scadenza: servono solo a far capire l’ordine di grandezza, non vanno usati per pianificare una domanda.

    Cosa si finanzia in pratica

    Guardando al contenuto degli avvisi pubblicati, i piani finanziati da Fondir hanno riguardato tipicamente:

    • percorsi di formazione avanzata (formazione one-to-one, seminari e workshop per profili executive);
    • formazione linguistica;
    • competenze tecnico-professionali e digitali;
    • percorsi di sviluppo personale, incluso assessment e coaching individuale;
    • aggiornamento normativo specialistico, ad esempio in ambito Mifid e Ivass per i dirigenti del settore finanziario-assicurativo.

    Anche qui vale la stessa cautela: l’elenco riflette gli avvisi effettivamente pubblicati da Fondir, non un catalogo permanente. Le aree tematiche finanziabili con il prossimo bando vanno sempre confrontate con il testo dell’avviso in vigore.

    Canale Come funziona Esempio storico di massimale
    Piani Formativi Aziendali Progetto costruito dall’impresa sui propri fabbisogni Variabile per avviso
    Bacheca online Adesione a un’iniziativa già a catalogo Variabile per avviso
    Open Voucher Corso individuale scelto dal dirigente su catalogo 80% dei contributi versati nel triennio (Avviso 6/2024)

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra Fondir e Fondirigenti?

    Sono due fondi paralleli, con la stessa impostazione ma popolazioni diverse. Fondir finanzia i dirigenti delle imprese del terziario, della distribuzione, dei servizi, del turismo, dei trasporti-logistica, del credito e delle assicurazioni. Fondirigenti finanzia invece i dirigenti delle imprese industriali aderenti al sistema Confindustria-Federmanager. Il codice UniEmens di adesione, le parti sociali costituenti e gli avvisi pubblicati sono diversi in entrambi i casi: un’azienda industriale non può iscrivere i propri dirigenti a Fondir, e un’azienda del terziario non aderisce a Fondirigenti.

    Ho un solo dirigente in azienda: conviene aderire?

    L’adesione è gratuita e non comporta obblighi ulteriori rispetto al contributo che l’azienda versa comunque per legge: aderire significa solo decidere a chi destinare una quota già dovuta, invece di lasciarla al fondo residuale INPS. Anche con un solo dirigente in organico, quindi, non c’è un costo da valutare; la vera domanda è se, nel tempo, ci sarà l’esigenza di far seguire a quel dirigente percorsi formativi attivabili tramite gli avvisi del fondo.

    L’adesione a Fondir costa qualcosa all’azienda?

    No. L’adesione non richiede alcun versamento aggiuntivo: si limita a reindirizzare verso Fondir la quota dello 0,30% del monte retributivo dei dirigenti che l’azienda è comunque tenuta a versare per legge. Non aderire a nessun fondo non fa risparmiare quella quota, che finirebbe comunque all’INPS senza alcuna possibilità di essere recuperata sotto forma di formazione finanziata.

    Il dirigente può scegliere liberamente il corso da seguire?

    Dipende dal canale attraverso cui l’azienda accede alle risorse. Con un Piano Formativo Aziendale il contenuto è definito dall’impresa in base ai propri fabbisogni; con la Bacheca online la scelta è vincolata al catalogo di iniziative già accreditate; con l’Open Voucher, dove previsto dall’avviso in corso, il dirigente individua il corso all’interno del catalogo messo a disposizione per quel bando specifico. In nessun caso il dirigente sceglie un corso del tutto libero al di fuori delle regole dell’avviso attivo.

    Le risorse accantonate scadono se non vengono utilizzate?

    Sì. Fondir non funziona come un conto corrente sempre disponibile: eroga le risorse tramite avvisi con finestre di presentazione definite, nell’ordine di alcuni mesi, superate le quali il bando si chiude e le somme non richieste restano nella disponibilità del fondo per gli avvisi successivi, non dell’azienda. Per questo motivo è la pubblicazione di un nuovo avviso, non una richiesta libera in qualsiasi momento, a determinare quando e come un’impresa può effettivamente attivare un piano formativo per i propri dirigenti.

  • FBA – Fondo Banche Assicurazioni: come funziona, adesione e piani formativi

    Cos’è il Fondo Banche Assicurazioni (FBA)

    Il Fondo Banche Assicurazioni (FBA) è il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori del credito e delle assicurazioni. È stato costituito con l’accordo interconfederale dell’8 gennaio 2008, sottoscritto da ABI (Associazione Bancaria Italiana), ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, ai sensi dell’articolo 118 della legge 388/2000. Lo Statuto è stato adottato a Roma il 10 settembre 2008 e il Fondo è stato reso operativo con decreto del Ministero del Lavoro n. 91/V/2008 del 16 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2008.

    Come gli altri fondi interprofessionali, descritti nella guida Fondi interprofessionali per la formazione finanziata dei dipendenti: come funzionano, FBA non eroga contributi a fondo perduto: gestisce una quota dei contributi che le imprese versano già obbligatoriamente all’INPS, restituendola come finanziamento per piani formativi rivolti ai dipendenti.

    Il Fondo è organizzato in due comitati di comparto — uno creditizio-finanziario e uno assicurativo — e i suoi organi (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidenza) sono composti in modo paritetico da rappresentanti datoriali (ABI, ANIA) e sindacali (CGIL, CISL, UIL).

    Chi può aderire a FBA

    Il punto che genera più dubbi, soprattutto tra i piccoli datori di lavoro, riguarda l’ambito soggettivo: chi può iscriversi a FBA?

    Lo Statuto del Fondo (art. 2) chiarisce che FBA è pensato per i dipendenti dei datori di lavoro operanti nei settori del credito e delle assicurazioni, ma aggiunge esplicitamente che “al Fondo possono altresì aderire i datori di lavoro operanti in altri settori economici”. In altre parole, l’adesione a un fondo interprofessionale è una scelta libera del datore di lavoro (art. 118, comma 3, legge 388/2000): nessuna norma vincola un’impresa ad aderire esclusivamente al fondo indicato dal proprio CCNL.

    Questo significa che, sul piano formale, anche una piccola agenzia di assicurazioni con pochi dipendenti può indicare il codice FBA in UniEmens. Va però considerato un aspetto pratico, decisivo per l’utilizzo effettivo delle risorse: ogni domanda di finanziamento a valere sugli Avvisi FBA deve essere accompagnata da un accordo sindacale sottoscritto con rappresentanze dei lavoratori appartenenti alle organizzazioni sindacali di categoria creditizio-finanziaria o assicurativa di CGIL, CISL e UIL (o, in assenza di rappresentanze aziendali, con le stesse organizzazioni a livello territoriale). Le agenzie di assicurazione in gestione libera che applicano il CCNL SNA-Confsal negoziano tipicamente con sigle sindacali diverse (Fesica-Confsal, Confsal-Fisals) e il loro contratto indica come fondo di riferimento FONARCOM o FORMAZIENDA: per queste agenzie l’adesione a FBA resta tecnicamente possibile, ma va valutata insieme alla propria rappresentanza sindacale per verificare che l’accordo richiesto sia effettivamente sottoscrivibile.

    Sono invece naturalmente FBA le compagnie di assicurazione che applicano il CCNL ANIA e le banche associate ABI, oltre ai rispettivi gruppi.

    Come aderire: la procedura passo dopo passo

    1. Adesione tramite UniEmens. Il datore di lavoro accede alla sezione “FondoInterprof” della Denuncia aziendale del flusso UniEmens, seleziona l’opzione “Adesione” e inserisce il codice FBCA insieme al numero di dipendenti soggetti all’obbligo contributivo.
    2. Gratuità. L’adesione non comporta alcun costo aggiuntivo né per l’impresa né per i lavoratori: le risorse derivano dal contributo integrativo dello 0,30% (ex art. 25, comma 4, legge 845/1978) che l’azienda versa già all’INPS.
    3. Effetto immediato. L’adesione produce effetto dal mese di competenza successivo all’inserimento del codice e resta valida fino a revoca.
    4. Aziende con più matricole INPS devono ripetere l’adesione per ciascuna matricola; le aziende agricole aderiscono tramite il flusso trimestrale DMAG.
    5. Revoca e cambio fondo. Per uscire da FBA si utilizza il codice REVO nello stesso flusso UniEmens; se contestualmente si aderisce a un altro fondo, il nuovo codice va indicato insieme alla revoca.
    6. Portabilità delle risorse. Un’impresa proveniente da un altro fondo interprofessionale può trasferire a FBA il 70% delle somme dei tre anni precedenti, secondo i criteri della legge 2/2009, con un importo minimo di 3.000 euro.

    Come FBA finanzia la formazione: piani e conti

    Una volta aderenti, le imprese non ricevono automaticamente fondi: devono presentare un Piano formativo a valere su un Avviso pubblicato dal Fondo, sempre accompagnato da un accordo sindacale. Lo Statuto (art. 2) prevede quattro tipologie di piano: aziendali, settoriali, territoriali e individuali, cui si aggiungono i piani di alta formazione individuale.

    Conto Collettivo e Conto Individuale

    FBA gestisce le risorse con due modalità alternative, tra le quali l’impresa deve scegliere:

    • Conto Collettivo: i piani formativi vengono presentati a valere sugli Avvisi periodici, valutati con un punteggio (fino a 1.000 punti) e finanziati in base a soglie minime e graduatorie.
    • Conto Individuale: ogni anno FBA rende disponibile su un conto dedicato all’impresa una quota pari al 70% dei contributi INPS versati per suo conto al Fondo, al netto delle trattenute; l’impresa può utilizzarla per finanziare direttamente le proprie attività formative, al di fuori del regime degli aiuti di Stato. Chi opta per il Conto Individuale non può presentare piani sul Conto Collettivo.

    Piani aziendali

    Possono essere presentati da una singola impresa per i propri dipendenti oppure da un’impresa di un gruppo, anche per conto delle altre società del gruppo. Il finanziamento massimo richiedibile per singola domanda è di 3.000.000 di euro (secondo l’Avviso 1/2026, pubblicato il 18 dicembre 2025). I parametri orari variano in base alla modalità didattica:

    Modalità didattica Parametro orario
    Aula fisica € 35,00/h
    Aula (presenza/remoto/ibrida) o coaching, tutoring, mentoring € 30,00/h
    Formazione a distanza asincrona (FAD) € 20,00/h
    Training on the job, project work, seminari € 10,00/h
    Piccoli gruppi (max 4 discenti) – aula fisica € 60,00/h
    Piccoli gruppi (max 4 discenti) – aula presenza/remoto/ibrida € 50,00/h

    Il finanziamento effettivo dipende dal punteggio ottenuto in graduatoria, su un massimo di 1.000 punti: sotto i 650 punti il piano non è finanziabile; tra 650 e 700 punti si ottiene l’80% del richiesto, tra 700 e 800 punti il 90%, da 800 punti in su il 100%. Le attività devono concludersi entro 12 mesi dalla presentazione della domanda.

    Piani individuali e di alta formazione

    I piani individuali finanziano singoli corsi per i dipendenti della stessa impresa (massimo 5 partecipanti allo stesso corso, nelle stesse date e orari): il contributo massimo per partecipante è di 8.000 euro IVA inclusa per corsi universitari di almeno 40 ore erogati da atenei riconosciuti dal MIUR o dalle loro business school, e di 3.000 euro IVA inclusa per le altre tipologie di corso. I piani di alta formazione individuale finanziano invece Master universitari di I e II livello (o accreditati ASFOR), corsi universitari di almeno 150 ore, e corsi professionalizzanti collegati a certificazioni EFPA, EBTN o ai requisiti di professionalità del DM 108/2020: il contributo massimo è di 24.000 euro IVA inclusa per i Master (di cui non più di 6.000 euro per le spese di trasferta) e di 12.000 euro IVA inclusa per gli altri corsi.

    La formazione obbligatoria e i corsi IVASS

    La formazione obbligatoria — testo unico sicurezza (art. 37, D.Lgs. 81/2008) e Regolamento IVASS n. 40/2018 sull’obbligo di formazione e aggiornamento (Parte IV, Titolo I, art. 86) — è finanziabile da FBA solo se prevista esplicitamente nell’accordo sindacale e solo nel regime “de minimis”, con un parametro ridotto e fisso di 7,50 euro/ora (15 euro/ora per i piccoli gruppi).

    C’è però un’eccezione rilevante proprio per il mondo agenziale: i corsi previsti dal Regolamento IVASS 40/2018 non sono considerati “formazione obbligatoria” ai fini dell’Avviso quando sono erogati a imprese di assicurazione e riassicurazione o a intermediari iscritti nelle sezioni A (Agenti), B (Broker) e D (Banche, SIM, intermediari finanziari e Poste Italiane) del RUI. Per questi soggetti, quindi, l’aggiornamento IVASS può rientrare nei parametri di finanziamento ordinari (fino a 35 euro/ora), più favorevoli di quello riservato alla formazione obbligatoria in senso stretto.

    Come verificare le risorse disponibili

    Le imprese aderenti possono monitorare la propria posizione — contribuzione trasferita da INPS, eventuale dotazione del Conto Individuale, stato delle domande presentate — accedendo con le proprie credenziali all’area riservata della piattaforma S.I.G.A. di FBA (gestioneavvisi.fondofba.it/siga). Per i piani già approvati, la stessa piattaforma ospita il sistema di monitoraggio con cui caricare calendari, presenze e documentazione di rendicontazione. In caso di dubbi è comunque possibile contattare direttamente gli uffici del Fondo. Gli avvisi restano aperti per periodi definiti, salvo proroghe o chiusure anticipate: prima di fare affidamento su un avviso specifico va sempre verificato lo stato aggiornato sul sito ufficiale del Fondo.

    Domande frequenti

    Un’agenzia di assicurazioni con pochi dipendenti può aderire a FBA?

    Sì, dal punto di vista formale: lo Statuto di FBA consente l’adesione anche a datori di lavoro di settori diversi da quello creditizio-assicurativo in senso stretto, e la scelta del fondo interprofessionale è libera per legge. Il nodo pratico riguarda l’accordo sindacale necessario per usare le risorse: va sottoscritto con le organizzazioni sindacali di categoria creditizio-finanziaria o assicurativa di CGIL, CISL e UIL, che potrebbero non coincidere con le sigle che negoziano il CCNL applicato dall’agenzia. Prima di aderire conviene verificare con il proprio consulente del lavoro quale accordo sia effettivamente praticabile.

    L’adesione a FBA costa qualcosa?

    No. L’adesione è gratuita per l’impresa e per i lavoratori: le risorse del Fondo provengono dal contributo integrativo dello 0,30% che l’azienda versa comunque all’INPS ai sensi della legge 845/1978, semplicemente indirizzato a FBA invece che al fondo di disoccupazione residuale gestito dall’INPS stesso.

    Che differenza c’è con For.Te per un’agenzia di assicurazioni?

    Dipende dal CCNL applicato. For.Te è il fondo promosso da Confcommercio, Confetra e CGIL-CISL-UIL per i dipendenti del terziario (commercio, turismo, servizi, logistica, trasporti): è il riferimento tipico per le agenzie che inquadrano il personale con il CCNL Terziario-Confcommercio. Le agenzie in gestione libera che applicano il CCNL SNA-Confsal hanno invece come riferimento contrattuale FONARCOM o FORMAZIENDA. FBA resta il fondo “naturale” per le compagnie di assicurazione che applicano il CCNL ANIA e per le banche. Per un approfondimento su adesione, voucher e avvisi di For.Te, vedi la guida For.Te: come funziona, adesione, voucher e avvisi di formazione finanziata.

    I corsi di aggiornamento IVASS sono finanziabili tramite FBA?

    Sì, ma con una particolarità a vantaggio delle agenzie: per le imprese di assicurazione e per gli intermediari iscritti al RUI (agenti, broker, banche, SIM), i corsi previsti dal Regolamento IVASS 40/2018 non sono classificati come “formazione obbligatoria” nell’Avviso 1/2026, e possono quindi accedere ai parametri di finanziamento ordinari anziché a quello ridotto riservato alla formazione obbligatoria in senso stretto.

    Quanto tempo passa dall’adesione alla possibilità di usare i fondi?

    L’adesione produce effetto dal mese successivo all’inserimento del codice FBCA in UniEmens, ma non coincide con la disponibilità immediata di finanziamenti: occorre un Avviso compatibile aperto, l’accordo sindacale, la presentazione della domanda e l’esito dell’istruttoria, che l’Avviso 1/2026 fissa in massimo 4 mesi dalla presentazione. Chi opta per il Conto Individuale ha invece una dotazione propria disponibile con maggiore immediatezza, sempre da utilizzare tramite un piano formativo regolare.

    Cosa succede se il punteggio del piano aziendale è troppo basso?

    Sotto i 650 punti su 1.000 il piano non è finanziabile; tra 650 e 800 punti il finanziamento viene erogato in percentuale ridotta (80% o 90%). Le domande non finanziabili possono essere ripresentate, accompagnate — salvo correzioni puramente formali — da una lettera delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.

    Per una panoramica su come funzionano in generale i fondi interprofessionali per la formazione dei dipendenti, la relativa normativa e le differenze tra i principali fondi settoriali, la guida di riferimento resta Fondi interprofessionali per la formazione finanziata dei dipendenti: come funzionano.

  • FAPI – Fondo Formazione PMI: come funziona, adesione e avvisi

    Cos’è il FAPI e a chi si rivolge

    Il FAPI – Fondo Formazione PMI è un fondo paritetico interprofessionale costituito da Confapi insieme a CGIL, CISL e UIL per promuovere la formazione continua nelle piccole e medie imprese, con particolare attenzione al comparto industriale e artigiano di area Confapi. Come tutti i fondi interprofessionali disciplinati dalla legge n. 388/2000, il FAPI raccoglie lo 0,30% dei contributi che le aziende versano già obbligatoriamente all’INPS (il cosiddetto contributo per la disoccupazione involontaria) e li restituisce sotto forma di finanziamenti per piani formativi rivolti ai dipendenti delle imprese aderenti. Per un inquadramento generale sul funzionamento dei fondi interprofessionali, la loro logica contributiva e le differenze rispetto alla formazione a carico diretto dell’impresa, rimandiamo alla nostra guida Fondi interprofessionali per la formazione finanziata dei dipendenti: come funzionano.

    Il tratto distintivo del FAPI, rispetto ai fondi di dimensioni maggiori, è la vocazione dichiarata verso le piccole e medie imprese: la platea di riferimento sono aziende industriali e artigiane, spesso con organici ridotti, per le quali il fondo ha costruito un modello di distribuzione delle risorse pensato per non penalizzare chi versa contributi modesti.

    Come aderire al FAPI: la procedura passo dopo passo

    L’adesione al FAPI non richiede moduli cartacei né comunicazioni separate agli enti costituenti: passa interamente dal flusso contributivo mensile che l’azienda invia già all’INPS.

    1. Individuare il flusso UNIEMENS del mese in cui si vuole far decorrere l’adesione.
    2. Compilare l’elemento "DenunciaAziendale", nel sotto-elemento dedicato ai fondi interprofessionali, selezionando l’opzione "Adesione".
    3. Indicare il codice "FAPI" come fondo prescelto, insieme al numero dei dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati e operai) soggetti al contributo obbligatorio.
    4. Verificare l’invio regolare del flusso: l’adesione decorre dal mese di competenza della denuncia aziendale in cui è stato inserito il codice FAPI.

    Alcuni aspetti pratici da tenere presenti:

    • Gratuità: aderire al FAPI non comporta alcun costo aggiuntivo. Le risorse destinate al fondo sono già comprese nei contributi versati all’INPS; cambiare fondo non cambia l’importo dovuto dall’azienda.
    • Adesione in qualsiasi momento dell’anno: non esistono finestre temporali dedicate; la denuncia UNIEMENS con il codice FAPI può essere inviata in qualunque mese.
    • Validità fino a revoca: una volta effettuata, l’adesione resta valida senza necessità di rinnovo annuale, fino a un’esplicita revoca.
    • Revoca e cambio fondo: un’impresa già iscritta a un altro fondo interprofessionale può trasferirsi al FAPI indicando, nella medesima denuncia aziendale, la revoca dal fondo precedente e contestualmente l’adesione con il codice FAPI.
    • Portabilità delle risorse residue: in caso di passaggio da un altro fondo, l’azienda può trasferire al FAPI le risorse eventualmente non ancora utilizzate maturate presso il fondo di provenienza.

    Come funziona il finanziamento: gli avvisi FAPI

    A differenza di alcuni fondi di maggiori dimensioni, il FAPI non gestisce un conto formazione individuale collegato in automatico ai versamenti di ciascuna azienda: il meccanismo principale di accesso alle risorse sono gli avvisi (bandi periodici), pubblicati dal Consiglio di Amministrazione del fondo con cadenza variabile durante l’anno, ciascuno con una propria dotazione finanziaria, requisiti di ammissibilità e finestra di presentazione dei piani formativi.

    Gli avvisi FAPI si distinguono tipicamente in due filoni:

    • Avvisi generalisti territoriali, aperti alla generalità delle imprese aderenti su base regionale;
    • Avvisi tematici o dedicati (ad esempio "Sportello impresa" o "Piani Quadro" per aggregazioni di imprese), con dotazioni e finalità specifiche.

    Alcuni esempi storici, utili solo a titolo illustrativo del meccanismo (le date e gli importi vanno sempre riverificati sul sito ufficiale prima di presentare un piano, perché ogni avviso ha una propria scadenza o si chiude all’esaurimento delle risorse):

    Avviso Dotazione Periodo di presentazione
    Avviso 1/2025 "Piani Quadro" (aggregazioni di imprese) 2.500.000 euro dal 20 marzo 2025 fino a esaurimento risorse, comunque non oltre il 12 dicembre 2025
    Avviso 6/2025 "Generalista territoriale" 4.000.000 euro delibera CdA n. 37 del 22 ottobre 2025
    Avviso 2/2026 "Sportello impresa" (base nazionale) 500.000 euro dal 17 febbraio 2026 al 12 dicembre 2026
    Avviso 3/2026 "Generalista territoriale" 4.000.000 euro dal 9 aprile 2026 al 12 maggio 2026

    Per conoscere gli avvisi effettivamente aperti in questo momento, con importi e scadenze aggiornate, è indispensabile consultare la sezione "Finanziamenti attivi" del sito ufficiale fondopmi.com: la situazione cambia più volte l’anno e un avviso citato come esempio potrebbe nel frattempo essersi chiuso.

    Un elemento da conoscere prima di presentare domanda riguarda il regime di aiuto di Stato applicabile al piano formativo: le imprese possono scegliere tra il regime "de minimis" (soggetto al plafond triennale di 300.000 euro per impresa) e il regime di "esenzione" ai sensi del Regolamento UE 651/2014, che però non ammette il finanziamento della formazione obbligatoria. Per il funzionamento del plafond de minimis, i controlli tramite Registro Nazionale degli Aiuti e i casi di impresa unica, rimandiamo alla guida Aiuti de minimis 2026: plafond 300.000 euro, impresa unica e Registro Aiuti.

    Le peculiarità del FAPI per le piccole e medie imprese

    Alcuni tratti del FAPI sono pensati specificamente per la platea di PMI a cui si rivolge:

    • Distribuzione solidaristica delle risorse: il fondo dichiara esplicitamente di ripartire le risorse in maniera solidaristica, cioè non proporzionale ai soli importi versati da ciascuna azienda. In pratica, un’impresa di piccole dimensioni può accedere a finanziamenti superiori a quanto avrebbe accumulato con il solo 0,30% versato, un vantaggio pensato proprio per chi ha organici e contribuzioni ridotte.
    • Nessun conto formazione individuale: diversamente da altri fondi che assegnano a ciascuna azienda un conto proporzionale ai propri versamenti, il FAPI non utilizza questo meccanismo: l’accesso alle risorse passa dagli avvisi generali o territoriali, valutati con procedure di selezione comuni a tutte le imprese partecipanti.
    • Formazione obbligatoria finanziabile nel regime de minimis: la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, inclusi gli aggiornamenti periodici obbligatori per legge, può essere finanziata dal FAPI quando il piano è presentato nel regime "de minimis". Nel regime di esenzione, invece, la formazione obbligatoria non è ammissibile, perché non è equiparabile a un aiuto esente ai sensi della normativa europea.
    • Nessun costo di adesione o gestione: valido per tutti i fondi interprofessionali, ma particolarmente rilevante per imprese di piccole dimensioni che non devono sostenere oneri aggiuntivi per accedere al sistema.

    Come verificare l’adesione e le risorse disponibili

    Per controllare lo stato della propria adesione al FAPI, l’azienda (direttamente o tramite il proprio consulente del lavoro) può accedere al Cassetto previdenziale aziendale sul sito INPS e consultare la sezione dedicata ai "Fondi Interprof." all’interno dei dati complementari: qui sono riportati il fondo di adesione attuale e la data di decorrenza.

    Per verificare avvisi aperti, dotazioni residue e scadenze di presentazione dei piani formativi, il riferimento è la sezione "Finanziamenti attivi" del sito ufficiale del fondo, che elenca gli avvisi in corso distinti da quelli storici e archiviati. La gestione operativa dei piani (presentazione, rendicontazione, monitoraggio) avviene tramite le piattaforme dedicate messe a disposizione dal fondo stesso, a cui si accede previa registrazione.

    Domande frequenti sul FAPI

    La mia impresa non è iscritta a Confapi: posso aderire?

    Sì. Come per tutti i fondi interprofessionali, l’adesione al FAPI non richiede l’iscrizione all’associazione datoriale che ha concorso a costituirlo. È sufficiente inviare il flusso UNIEMENS con il codice FAPI nell’elemento "DenunciaAziendale": non è previsto alcun requisito di appartenenza associativa come condizione per aderire o per accedere agli avvisi.

    L’adesione costa qualcosa?

    No. L’adesione è gratuita: le risorse destinate al fondo (lo 0,30% dei contributi) sono già comprese in quanto l’azienda versa obbligatoriamente all’INPS. Cambiare fondo di destinazione, o aderire per la prima volta, non genera alcun costo aggiuntivo né una maggiore contribuzione.

    I corsi sicurezza sono finanziabili?

    Sì, con una precisazione importante sul regime di aiuto scelto. I corsi di formazione e aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono finanziabili dal FAPI quando il piano formativo viene presentato nel regime "de minimis". Se invece l’azienda opta per il regime di esenzione (Regolamento UE 651/2014), la formazione obbligatoria non rientra tra le spese ammissibili, perché la normativa europea non la equipara a un aiuto esente da notifica.

    Che differenza c’è con Fondimpresa?

    La differenza principale riguarda il meccanismo di accesso alle risorse. Fondimpresa affianca agli avvisi un conto formazione individuale per ciascuna azienda aderente, proporzionale ai contributi versati, oltre a un conto di sistema per iniziative più ampie; il FAPI, invece, distribuisce le risorse in modo solidaristico attraverso avvisi generali e territoriali, senza un conto individuale collegato ai versamenti della singola impresa. Per un approfondimento sul funzionamento specifico di Fondimpresa, conto formazione e conto di sistema, vedi la guida Fondimpresa: come funziona, conto formazione, conto di sistema e adesione.

    Quanto tempo passa dall’adesione all’uso?

    Non è previsto un periodo di attesa minimo stabilito a priori: una volta che l’adesione risulta efficace (dal mese di competenza della denuncia UNIEMENS con il codice FAPI), l’impresa può presentare domanda di finanziamento in base alle procedure e alle scadenze definite dagli avvisi attivi in quel momento. Il tempo effettivo dipende quindi dalla disponibilità di un avviso compatibile con il piano formativo che si intende realizzare, non da un vincolo imposto dal fondo sull’anzianità di adesione.

  • Forma.Temp: la guida al fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione

    Cos’è Forma.Temp

    Forma.Temp è il Fondo bilaterale per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione. È nato nel 2000, in applicazione della Legge 196/1997 (il cosiddetto «Pacchetto Treu», che per prima introdusse il lavoro interinale in Italia), e trova oggi il proprio fondamento normativo nell’articolo 12 del D.Lgs. 276/2003, la norma che disciplina il contratto di somministrazione di lavoro.

    Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro costituita dalle parti sociali del settore: da un lato le associazioni datoriali delle Agenzie per il Lavoro, Assolavoro e Assosomm; dall’altro le organizzazioni sindacali dei lavoratori somministrati, Felsa Cisl, NIdiL Cgil e UilTemp, insieme alle rispettive confederazioni. Le attività del Fondo si svolgono sotto la vigilanza dell’ANPAL, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

    Il finanziamento non passa mai dalle tasche del lavoratore né da quelle dell’azienda che lo utilizza: Forma.Temp è alimentato da un contributo pari al 4% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori somministrati, versato mensilmente dalle Agenzie per il Lavoro (ApL) sulla base delle retribuzioni erogate. Questo 4%, stabilito di volta in volta dalle parti sociali nell’ambito degli accordi collettivi di settore, viene poi ripartito tra più voci: il conto formazione delle singole agenzie, i diritti allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, le spese di funzionamento e gestione del Fondo, le spese preparatorie e il Fondo di Solidarietà Bilaterale, che finanzia anche il sostegno al reddito.

    Forma.Temp non è un fondo interprofessionale: la differenza che conta

    Qui si annida l’equivoco più frequente. Chi ha sentito parlare di Fondimpresa, Fon.Coop, Fondirigenti o degli altri fondi paritetici interprofessionali tende ad assimilare Forma.Temp allo stesso meccanismo. In realtà sono due strumenti diversi, con basi normative, platee e modalità di accesso distinte.

    I fondi interprofessionali nascono dall’articolo 118 della Legge 388/2000: ogni anno le aziende versano all’INPS lo 0,30% della retribuzione dei propri dipendenti come contributo per la disoccupazione involontaria (Legge 845/1978); l’impresa può scegliere di destinare questa quota, invece che allo Stato, a un fondo interprofessionale a cui aderisce volontariamente, per finanziare la formazione continua dei propri dipendenti diretti. I lavoratori in somministrazione, però, sono espressamente esclusi dal computo e dalla copertura di questi fondi.

    Per approfondire il funzionamento dei fondi interprofessionali “classici” rimandiamo alla nostra guida Fondi interprofessionali per la formazione finanziata dei dipendenti: come funziona.

    Aspetto Fondi interprofessionali (es. Fondimpresa) Forma.Temp
    Base normativa Art. 118 L. 388/2000 Art. 12 D.Lgs. 276/2003
    Chi versa il contributo L’azienda, sullo 0,30% dei dipendenti diretti (adesione volontaria) Le Agenzie per il Lavoro, il 4% sulle retribuzioni dei somministrati (obbligatorio)
    Chi è coperto Dipendenti diretti dell’azienda aderente Candidati, lavoratori somministrati ed ex somministrati
    Come si accede L’azienda presenta un piano formativo al fondo a cui ha aderito Il lavoratore si rivolge alla propria Agenzia per il Lavoro
    Chi decide i corsi L’azienda, in base alle proprie esigenze Il Fondo, tramite le agenzie e i piani formativi approvati

    Chi ha diritto alla formazione Forma.Temp

    Le attività formative di Forma.Temp si rivolgono a tre platee distinte, ciascuna con un proprio pacchetto di misure:

    • I candidati a missione: chi si iscrive presso un’Agenzia per il Lavoro in cerca di un’occasione di missione può già accedere a percorsi di formazione base, anche prima di aver firmato un contratto di somministrazione.
    • I lavoratori somministrati con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato: durante la missione possono partecipare a formazione professionale e on the job, calibrata sulle mansioni effettivamente svolte presso l’azienda utilizzatrice.
    • Gli ex lavoratori in somministrazione: entro una finestra temporale precisa possono accedere alla misura del Diritto Mirato, un percorso di riqualificazione pensato per chi ha concluso la missione. Vi rientrano gli ex somministrati con almeno 45 giorni di disoccupazione e almeno 110 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi, oppure chi ha terminato la procedura per mancanza di occasioni di lavoro. La richiesta va presentata entro 68 giorni dalla maturazione del requisito e la misura è utilizzabile una sola volta per anno solare.

    Cosa finanzia il Fondo: le tipologie di formazione

    Forma.Temp copre l’intero costo dei corsi: nessuna spesa è a carico del lavoratore. Le tipologie principali sono:

    • Formazione di base: moduli su ricerca attiva del lavoro, lingue straniere, informatica e formazione generale e specifica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, rivolti soprattutto a candidati e neo-somministrati.
    • Formazione professionale: percorsi mirati a sviluppare o aggiornare competenze tecniche legate a un profilo o a un settore.
    • Formazione on the job: affiancamento diretto in azienda, con un tutor che lavora presso la stessa impresa utilizzatrice, per addestrare il lavoratore somministrato sull’uso di macchinari e attrezzature specifiche della missione in corso.
    • Diritto Mirato: percorso di riqualificazione dedicato agli ex somministrati che rientrano nei requisiti descritti sopra.

    Accanto alla formazione, il Fondo gestisce anche le cosiddette politiche passive, tra cui il Sostegno al Reddito (SaR): un contributo economico una tantum, non un corso, riservato a chi resta senza missione per almeno 45 giorni e ha maturato almeno 90 o 110 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi. L’importo varia (indicativamente tra 780 e 1.000 euro lordi a seconda delle giornate maturate) e la domanda va presentata in una finestra specifica dopo la fine del rapporto di lavoro. È importante non confondere il SaR, che è un sostegno economico slegato dalla frequenza di un corso, con l’indennità di frequenza descritta di seguito, che invece remunera la partecipazione a un percorso formativo.

    Come si accede in pratica: dal contatto con l’agenzia al corso

    Il lavoratore non si iscrive direttamente sul portale di Forma.Temp: il punto di accesso è sempre l’Agenzia per il Lavoro presso cui è candidato o con cui ha in corso (o ha avuto) un contratto di somministrazione. È l’agenzia a proporre o attivare il percorso formativo, a comunicarlo al Fondo e a gestire la parte amministrativa.

    I corsi sono gratuiti per chi li frequenta. Se il percorso lo prevede, al termine viene riconosciuta un’indennità di frequenza di 3,50 euro lordi per ogni ora di partecipazione, erogata dall’Agenzia per il Lavoro; per ottenere l’attestato ed eventualmente l’indennità, in genere occorre aver frequentato almeno il 70% della durata del corso. In sintesi, per un lavoratore i passaggi tipici sono:

    1. Iscrizione (o contratto in corso) presso un’Agenzia per il Lavoro.
    2. Segnalazione, da parte dell’agenzia, dei corsi disponibili in base al profilo e alla missione.
    3. Partecipazione al corso, senza alcun costo.
    4. Attestato finale e, se prevista, indennità di frequenza liquidata dall’agenzia.

    Per l’azienda utilizzatrice: cosa può chiedere all’agenzia

    Un punto che genera spesso confusione tra gli uffici HR: la formazione dei lavoratori somministrati impiegati in azienda non passa dal fondo interprofessionale a cui l’azienda utilizzatrice eventualmente aderisce (Fondimpresa e simili), perché quei fondi finanziano solo i dipendenti diretti a libro paga dell’azienda. Il somministrato resta dipendente dell’Agenzia per il Lavoro, e la sua formazione è competenza di Forma.Temp.

    Questo non significa che l’azienda utilizzatrice sia esclusa dal processo. Nella pratica può concordare con l’agenzia percorsi di formazione on the job costruiti sulle proprie esigenze produttive: addestramento sull’uso di macchinari specifici, procedure di sicurezza legate alla mansione, affiancamento con un tutor interno all’impresa stessa. Restano inoltre fermi gli obblighi specifici in materia di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, che disciplinano il riparto di responsabilità formativa tra agenzia e utilizzatore sui rischi generali e specifici della mansione.

    Per l’utilizzatore, quindi, l’interlocutore corretto per qualsiasi esigenza formativa sui lavoratori somministrati resta l’Agenzia per il Lavoro con cui ha stipulato il contratto di somministrazione, non il proprio fondo interprofessionale.

    Il CCNL della somministrazione e gli istituti bilaterali

    Il Contratto Collettivo Nazionale della somministrazione, oltre a garantire ai lavoratori somministrati la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti diretti dell’azienda utilizzatrice, rimanda proprio agli enti bilaterali di settore, tra cui Forma.Temp, per la gestione degli istituti di formazione e welfare: per un approfondimento specifico rimandiamo alla nostra guida dedicata al CCNL della somministrazione.

    Domande frequenti

    I corsi sono davvero gratuiti?

    Sì. I corsi finanziati da Forma.Temp non prevedono alcun costo a carico di chi li frequenta: sono coperti dal contributo del 4% versato dalle Agenzie per il Lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori somministrati.

    Ho finito la missione: posso ancora formarmi?

    Sì, a determinate condizioni. Gli ex lavoratori in somministrazione possono accedere alla misura del Diritto Mirato se hanno almeno 45 giorni di disoccupazione e almeno 110 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi (oppure al termine della procedura per mancanza di occasioni di lavoro), presentando la richiesta entro 68 giorni dalla maturazione del requisito e una sola volta per anno solare.

    Che differenza c’è tra Forma.Temp e Fondimpresa?

    Fondimpresa è un fondo interprofessionale (art. 118 L. 388/2000) alimentato dallo 0,30% versato dalle aziende sui propri dipendenti diretti, a cui l’azienda aderisce volontariamente. Forma.Temp è invece un fondo bilaterale (art. 12 D.Lgs. 276/2003), obbligatorio, alimentato dal 4% versato dalle Agenzie per il Lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori somministrati: non c’è alcuna adesione da scegliere, la copertura scatta automaticamente con il contratto di somministrazione.

    Chi paga l’indennità durante il corso?

    Quando prevista, l’indennità di frequenza (3,50 euro lordi per ora) è liquidata dall’Agenzia per il Lavoro al termine del corso, a fronte di una partecipazione minima, in genere pari almeno al 70% della durata del percorso.

    L’azienda utilizzatrice può chiedere corsi specifici?

    Sì: può concordare con l’Agenzia per il Lavoro percorsi di formazione on the job calibrati sulle proprie esigenze produttive, ad esempio sull’uso di macchinari o attrezzature specifiche, ma non può utilizzare il proprio fondo interprofessionale per finanziarli, poiché i lavoratori somministrati non sono suoi dipendenti diretti.

    Come trovo i corsi disponibili?

    Il canale corretto è l’Agenzia per il Lavoro presso cui si è candidati o con cui si ha (o si è avuto) un contratto di somministrazione: è l’agenzia a segnalare i percorsi attivi e a gestire l’iscrizione ai corsi finanziati da Forma.Temp.

  • Fon.Coop: il fondo interprofessionale delle cooperative, come funziona e come aderire

    Cos’è Fon.Coop

    Fon.Coop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative. È stato costituito da AGCI, Confcooperative e Legacoop insieme alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, che ne compongono gli organi di governo su base paritetica. Si tratta del fondo interprofessionale storicamente legato al mondo della cooperazione, ma l’adesione non è riservata soltanto alle cooperative: possono iscriversi tutte le imprese italiane e tutti i datori di lavoro privati, comprese società di capitali, associazioni, imprese sociali ed enti del Terzo Settore. Per una cooperativa, tuttavia, Fon.Coop resta l’interlocutore naturale perché il suo impianto regolamentare è pensato specificamente per le dinamiche del lavoro cooperativo, a partire dal trattamento dei soci lavoratori.

    Come tutti i fondi interprofessionali, Fon.Coop si finanzia con la quota dello 0,30% versata da ogni datore di lavoro sul monte salari dei propri dipendenti: una somma che le imprese pagano già obbligatoriamente allo Stato e che, tramite l’adesione, viene destinata al fondo invece che confluire nella gestione residuale INPS. Per un quadro d’insieme sul funzionamento generale di questi strumenti rimandiamo alla guida Fondi interprofessionali: come funziona la formazione finanziata.

    Chi può aderire

    Aderiscono a Fon.Coop le cooperative sociali, le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative di consumo e, più in generale, ogni tipologia di impresa cooperativa. Come detto, il fondo è aperto anche a imprese non cooperative: spa, srl, associazioni e organizzazioni non profit possono scegliere Fon.Coop al pari di qualsiasi altro fondo interprofessionale, senza vincoli legati alla forma giuridica. Non è richiesto un numero minimo di dipendenti oltre alla presenza di almeno un lavoratore in busta paga, e l’adesione è sempre facoltativa: nessuna norma obbliga un datore di lavoro a destinare lo 0,30% a un fondo specifico.

    Come aderire, passo dopo passo

    L’adesione a Fon.Coop è gratuita e non comporta alcun costo per l’impresa, per i dipendenti o per i soci lavoratori. La procedura si svolge interamente attraverso il flusso Uniemens e viene di norma gestita da chi cura le buste paga in azienda, tramite il software INPS o un applicativo commerciale.

    1. Individuare il codice corretto. Il codice da inserire nel flusso Uniemens per aderire a Fon.Coop è FCOP. Le cooperative agricole utilizzano invece il modello DMAG trimestrale.
    2. Compilare la denuncia aziendale. Nella sezione dedicata di Uniemens si indicano l’anno, l’ultimo mese di contribuzione, la matricola INPS, il codice FCOP e il numero dei lavoratori dipendenti interessati.
    3. Rispettare la tempistica. L’adesione può avvenire in qualsiasi mese dell’anno e i versamenti al fondo decorrono dal mese di adesione stesso; l’invio deve però coincidere con la finestra della denuncia mensile base (dal 16 al 30 del mese).
    4. Registrarsi su Gifcoop. Dopo l’adesione, l’impresa deve registrarsi sulla piattaforma Gifcoop per gestire i piani formativi e verificare le risorse disponibili.

    L’adesione si rinnova automaticamente ogni anno fino a revoca esplicita. Chi desidera lasciare il fondo, o passare a Fon.Coop da un altro fondo interprofessionale, inserisce nella stessa sezione Uniemens il codice REVO di revoca insieme al codice del fondo di destinazione (FCOP per aderire a Fon.Coop); per i dirigenti si aggiunge il codice REDI.

    La portabilità delle risorse già accantonate

    Chi cambia fondo può chiedere la portabilità del 70% delle risorse accantonate nei tre anni precedenti presso il fondo di provenienza, a condizione che ricorrano contestualmente: adesione contestuale al nuovo fondo, importo accantonato non inferiore a 3.000 euro, azienda con oltre 50 dipendenti e quote maturate dal 2009 in poi. È una valutazione da fare caso per caso insieme al fondo di provenienza prima di formalizzare il passaggio.

    Gli strumenti per finanziare la formazione

    Una volta aderito, l’impresa può accedere a due canali distinti, alternativi tra loro come modalità di utilizzo delle risorse.

    Il Conto Formativo aziendale

    Il Conto Formativo è il canale di accesso diretto alle risorse maturate dall’impresa, con procedure semplificate rispetto agli avvisi a bando. La disponibilità aziendale corrisponde all’80% del contributo versato annualmente, cioè dello 0,30% della retribuzione dei lavoratori dipendenti, al netto delle trattenute previste dalla normativa e delle spese di gestione del fondo.

    Le imprese vengono classificate in base alla disponibilità accumulata:

    • Imprese sottosoglia: disponibilità aziendale inferiore a 5.000 euro.
    • Imprese soprasoglia: disponibilità pari o superiore a 5.000 euro, con possibilità di cumulare la propria disponibilità per due annualità consecutive prima di presentare un piano.

    Con il Conto Formativo l’impresa ha ampia libertà nella scelta delle tematiche, delle modalità didattiche (anche tramite corsi a catalogo già accreditati) e dei tempi di realizzazione, presentando direttamente il piano formativo senza attendere una finestra di avviso pubblico.

    Il Fondo di Rotazione e gli Avvisi

    Il Fondo di Rotazione è il canale dedicato in particolare alle PMI e alle microimprese: opera tramite avvisi pubblici periodici, ciascuno con una propria dotazione finanziaria, un proprio calendario di pubblicazione e una propria specificità (ad esempio corsi a catalogo, piani aziendali o percorsi legati a trasformazioni organizzative più ampie). Le imprese sottosoglia che non attivano il Conto Formativo hanno negli Avvisi del Fondo di Rotazione l’unico canale disponibile per finanziare la propria formazione.

    Un aspetto importante da conoscere prima di partecipare: gli interventi finanziati tramite Fondo di Rotazione e Avvisi Settoriali o Tematici si configurano come aiuti di Stato e rientrano, salvo diversa indicazione dell’avviso, nel regime «de minimis» disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/2831. Questo significa che il contributo ricevuto si somma agli altri aiuti de minimis già ottenuti dall’impresa nel triennio mobile, entro il plafond previsto. Per un approfondimento su come si calcola questo limite e cosa comporta il concetto di impresa unica, si veda la guida Aiuti de minimis 2026: plafond, impresa unica e Registro nazionale degli aiuti.

    La specificità cooperativa: i soci lavoratori

    Questo è il punto che distingue Fon.Coop da molti altri fondi interprofessionali e che merita attenzione specifica da parte di chi gestisce una cooperativa. Nelle cooperative il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato è equiparato, ai fini contributivi, al lavoratore dipendente: dal 1 gennaio 2013, per effetto dell’estensione disposta dalla legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, il contributo dello 0,30% si applica anche ai soci lavoratori delle cooperative, non solo ai dipendenti in senso stretto.

    Coerentemente, tra i destinatari delle attività formative programmate nei piani di Fon.Coop rientrano non soltanto i dipendenti (a tempo determinato o indeterminato, compresi gli apprendisti), ma anche i soci lavoratori delle imprese cooperative, purché non abbiano la qualifica di soci volontari, oltre ai collaboratori con contratto di co.co.co e co.co.pro. In pratica, per una cooperativa questo significa che la formazione finanziabile tramite Fon.Coop può essere estesa alla generalità della compagine lavorativa, e non limitata a una minoranza di dipendenti in senso stretto: un elemento centrale nella pianificazione dei piani formativi in una realtà dove i soci lavoratori rappresentano spesso la maggioranza della forza lavoro.

    Come verificare le risorse disponibili

    Per conoscere la disponibilità aziendale aggiornata e il saldo delle risorse spendibili sul Conto Formativo, l’impresa deve accedere alla propria area riservata su Gifcoop, la piattaforma gestionale di Fon.Coop, utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione successiva all’adesione. Nella stessa area si presentano i piani formativi, si consulta il catalogo dei corsi accreditati e si monitora lo stato di avanzamento delle pratiche. Per le opportunità legate al Fondo di Rotazione, invece, occorre monitorare periodicamente la pubblicazione di nuovi avvisi sul sito ufficiale del fondo, poiché ogni avviso ha finestre di partecipazione e dotazioni proprie che si esauriscono con l’assegnazione delle risorse disponibili.

    Domande frequenti

    La cooperativa sociale può aderire a Fon.Coop?

    Sì. Le cooperative sociali, come tutte le altre tipologie di cooperativa, possono aderire a Fon.Coop inserendo il codice FCOP nel flusso Uniemens, alle stesse condizioni previste per qualunque altra impresa cooperativa.

    I soci lavoratori sono formabili con le risorse del fondo?

    Sì, a condizione che non abbiano la qualifica di soci volontari. I soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato sono equiparati ai dipendenti sia ai fini del versamento dello 0,30% sia come destinatari delle attività formative finanziabili tramite Conto Formativo e Fondo di Rotazione.

    L’adesione costa qualcosa alla cooperativa?

    No. L’adesione a Fon.Coop è gratuita e non comporta alcun costo aggiuntivo per l’impresa, per i dipendenti o per i soci lavoratori: la quota dello 0,30% è la stessa che l’impresa verserebbe comunque, semplicemente destinata al fondo anziché alla gestione residuale INPS.

    Cosa succede se la cooperativa è già iscritta a un altro fondo interprofessionale?

    Per passare a Fon.Coop occorre inserire nel flusso Uniemens, nello stesso invio, il codice di revoca REVO e il codice FCOP, indicando il numero dei lavoratori interessati. Se ricorrono le condizioni previste (adesione contestuale, importo accantonato almeno pari a 3.000 euro, oltre 50 dipendenti e quote maturate dal 2009), è possibile inoltre chiedere la portabilità del 70% delle risorse accantonate presso il fondo di provenienza.

    I corsi sulla sicurezza sul lavoro sono finanziabili?

    La formazione obbligatoria in materia di sicurezza rientra tra le tematiche finanziabili nell’ambito dei piani formativi presentati sul Conto Formativo e sugli Avvisi del Fondo di Rotazione, nei limiti e con le modalità specificate di volta in volta dal regolamento del Conto Formativo o dal singolo avviso in vigore.

    Quanto tempo passa dall’adesione alla possibilità di utilizzare le risorse?

    I versamenti al fondo decorrono dal mese di adesione, ma la disponibilità aziendale si costituisce progressivamente con i versamenti mensili dello 0,30%: per questo motivo, salvo il ricorso alla portabilità da un altro fondo, è necessario un periodo di accumulo prima di raggiungere un saldo sufficiente a presentare un piano formativo sostanzioso sul Conto Formativo. Le imprese sottosoglia possono comunque partecipare da subito agli Avvisi del Fondo di Rotazione, che non richiedono un accantonamento pregresso.

  • Fondartigianato: come funziona, adesione con codice FART e Inviti per la formazione delle imprese artigiane

    Cos’è Fondartigianato

    Fondartigianato è il Fondo Artigianato Formazione, il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua rivolto in primo luogo alle imprese artigiane. È stato costituito da Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI insieme a CGIL, CISL e UIL, ed è stato il primo fondo interprofessionale autorizzato dal Ministero del Lavoro, con decreto del 31 ottobre 2001; operativo dal novembre 2004. Oggi conta circa 150.000 imprese aderenti.

    Come tutti i fondi interprofessionali previsti dall’articolo 118 della legge 388/2000, Fondartigianato gestisce lo 0,30% del monte salari che i datori di lavoro versano obbligatoriamente all’INPS: l’impresa può scegliere di destinarlo a un fondo interprofessionale invece di lasciarlo confluire nel Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione gestito dal Ministero.

    A chi è rivolto

    Nonostante il nome, Fondartigianato non è riservato per legge alle sole imprese artigiane: qualunque datore di lavoro privato soggetto al versamento dello 0,30% può scegliere di aderirvi, indipendentemente dal settore o dalla forma giuridica. Nella pratica, però, il fondo nasce e si rivolge in particolare al mondo dell’artigianato e della micro e piccola impresa, ed è per queste realtà che sono pensati gli strumenti di finanziamento e la rete territoriale.

    Rientrano nel conteggio dei dipendenti soggetti al contributo anche gli apprendisti, equiparati ai lavoratori dipendenti; ne restano invece esclusi i dirigenti.

    Come aderire: la procedura passo dopo passo

    L’adesione a Fondartigianato è volontaria, gratuita e non richiede il pagamento di contributi aggiuntivi rispetto allo 0,30% già dovuto per legge. Avviene interamente attraverso la Denuncia Aziendale del flusso UNIEMENS dell’INPS:

    1. Accedere alla Denuncia Aziendale UNIEMENS, selezionando anno, mese di competenza e matricola INPS.
    2. All’interno della sezione dedicata ai Fondi Interprofessionali, scegliere l’opzione “Adesione”.
    3. Inserire il codice identificativo FART, che individua Fondartigianato tra i fondi disponibili.
    4. Indicare il numero dei dipendenti soggetti all’obbligo contributivo dello 0,30%, esclusi i dirigenti.

    L’effetto dell’adesione decorre dalla Denuncia Aziendale in cui è stato inserito il codice FART: da quel momento i contributi versati all’INPS vengono accantonati sul Conto Formazione dell’azienda, a partire dalla competenza del mese precedente. La scelta, una volta effettuata, si rinnova tacitamente di mese in mese fino a eventuale revoca.

    Revoca e portabilità da un altro fondo

    Ogni impresa può aderire a un solo fondo interprofessionale alla volta. Chi è già iscritto a un altro fondo e intende passare a Fondartigianato deve comunicare, nella stessa Denuncia Aziendale, sia il codice di revoca (REVO) dal fondo precedente sia il codice FART di adesione al nuovo fondo. Il fondo mette a disposizione informazioni dedicate sulla portabilità delle risorse maturate presso il fondo di provenienza, da verificare caso per caso con il proprio consulente del lavoro.

    Come funziona il finanziamento: Inviti e dispositivi

    Fondartigianato non eroga contributi a sportello continuo: finanzia la formazione attraverso due canali complementari.

    Il primo è il Conto Formazione individuale dell’impresa, alimentato dallo 0,30% versato nel tempo: è la modalità più immediata, perché le risorse sono già di fatto dell’azienda e vengono utilizzate per finanziare i piani formativi che essa stessa presenta, compresa – nei limiti del proprio conto – la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio corsi per addetti antincendio, primo soccorso, carrellisti).

    Il secondo canale è rappresentato dagli Inviti: bandi periodici con cui il fondo mette a disposizione risorse aggiuntive, selezionate su base competitiva, per sostenere in particolare le imprese di dimensioni più piccole che da sole non riuscirebbero ad accumulare un conto formazione sufficiente. Gli Inviti si articolano tipicamente in più linee di finanziamento, ciascuna con finalità e beneficiari specifici; a titolo di esempio, le linee più ricorrenti negli ultimi Inviti sono le seguenti.

    Linea Finalità
    Formazione per lo sviluppo territoriale e settoriale Sostiene piani formativi legati a strategie di innovazione organizzativa, produttiva o di mercato di un territorio o settore, anche per favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane.
    Formazione integrata con FSBA Finanzia percorsi formativi per i lavoratori destinatari di prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, da svolgere durante la sospensione o riduzione dell’orario.
    Voucher formativo a progetto Consente all’impresa di acquistare percorsi formativi già strutturati da un catalogo di offerta, con una procedura semplificata rispetto al piano formativo tradizionale.
    Piani Aziendali di Sviluppo (PAS) Sostiene piani formativi collegati a processi di sviluppo, riorganizzazione o innovazione della singola impresa.
    Linea dedicata ai neo-aderenti Riserva risorse alle imprese che aderiscono per la prima volta a Fondartigianato o che non beneficiano di finanziamenti da tempo, per favorirne il primo accesso alla formazione finanziata.

    Gli importi stanziati variano da un Invito all’altro: negli ultimi bandi pubblicati sono stati messi a disposizione, ad esempio, 11 milioni di euro con l’Invito 1-2026 e 10,8 milioni di euro con l’Invito 2-2025. Testi, linee attive, scadenze di presentazione dei piani e modulistica sono pubblicati di volta in volta nella sezione Inviti del sito ufficiale del fondo: prima di avviare un progetto è indispensabile verificare quale Invito sia aperto al momento e quali linee siano effettivamente finanziabili, perché cambiano a ogni edizione.

    Fondartigianato e FSBA: due enti diversi, non confondeteli

    Un errore molto comune tra le imprese artigiane è sovrapporre Fondartigianato al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA). Sono due enti bilaterali distinti, con soci costituenti in parte analoghi ma funzioni completamente diverse.

    Fondartigianato FSBA
    Cos’è Fondo interprofessionale per la formazione continua (L. 388/2000) Fondo di solidarietà bilaterale per gli ammortizzatori sociali
    A cosa serve Finanzia corsi e piani formativi per i dipendenti Eroga prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
    Come si finanzia Contributo dello 0,30% sulle retribuzioni Contributo di finanziamento specifico versato dalle imprese artigiane
    Come si aderisce Codice FART su UNIEMENS, adesione volontaria Adesione legata all’applicazione del CCNL artigiano e alla contribuzione di settore

    La confusione nasce anche dal fatto che i due fondi collaborano: come visto, una delle linee degli Inviti di Fondartigianato finanzia proprio la formazione dei lavoratori che stanno percependo prestazioni FSBA. Ma restano due strumenti distinti, con regole di adesione, finalità e riferimenti normativi propri: la formazione si chiede a Fondartigianato, l’integrazione salariale a FSBA.

    La dimensione territoriale

    Fondartigianato è organizzato, oltre che a livello nazionale, attraverso articolazioni regionali, coerentemente con la natura fortemente territoriale del tessuto artigiano italiano. Le articolazioni regionali supportano le imprese associate alle organizzazioni costituenti nella fase di individuazione dei fabbisogni formativi e di accesso agli Inviti; i riferimenti aggiornati delle singole articolazioni sono pubblicati nella sezione dedicata del sito del fondo e, di norma, anche presso le sedi territoriali di Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI.

    Come verificare le risorse e lo stato dell’adesione

    Un’impresa già aderente può verificare in ogni momento l’ammontare delle risorse accantonate sul proprio Conto Formazione e lo stato dell’adesione attraverso il sistema informativo del fondo, accessibile online con le credenziali aziendali. È lo stesso canale attraverso cui si presentano i piani formativi e si rendicontano le attività finanziate. In caso di dubbi sui saldi o sulla decorrenza dell’adesione, è opportuno rivolgersi al proprio consulente del lavoro, che ha visibilità diretta sui flussi UNIEMENS trasmessi all’INPS.

    Aiuto di Stato e regime de minimis

    Le risorse del Conto Formazione individuale, in quanto restituzione di un contributo già versato dall’impresa stessa, non costituiscono di norma aiuto di Stato. Diverso è il caso delle risorse aggiuntive erogate tramite gli Inviti: quando l’assegnazione avviene su base selettiva e con fondi ulteriori rispetto al conto individuale, il finanziamento può rientrare nel regime “de minimis” o in un regime di esenzione, a seconda di quanto previsto dal singolo bando. In questi casi va sempre verificato il plafond disponibile per l’impresa, di cui si è già parlato nella guida sugli aiuti de minimis e il plafond di 300.000 euro.

    Per un inquadramento generale del funzionamento dei fondi interprofessionali, distinti da Fondartigianato, si rimanda alla guida Fondi interprofessionali: come funziona la formazione finanziata dei dipendenti.

    Domande frequenti

    La mia impresa non è artigiana: posso aderire lo stesso?

    Sì. La legge non riserva Fondartigianato alle sole imprese artigiane: qualunque datore di lavoro privato che versa lo 0,30% all’INPS può sceglierlo come fondo interprofessionale. Il fondo, tuttavia, è pensato e strutturato in funzione delle esigenze del mondo artigiano e della micro e piccola impresa.

    L’adesione costa qualcosa?

    No. L’adesione è gratuita e volontaria: non comporta alcun esborso aggiuntivo rispetto allo 0,30% sulle retribuzioni che l’impresa versa comunque per legge, semplicemente lo destina a Fondartigianato anziché al Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione.

    Che differenza c’è tra Fondartigianato e FSBA?

    Fondartigianato finanzia la formazione dei dipendenti; FSBA eroga invece prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Sono due enti bilaterali distinti, con adesione e contribuzione separate, anche se collaborano su alcune linee di formazione integrata.

    I corsi sicurezza sono finanziabili?

    Sì, nei limiti del Conto Formazione dell’impresa: la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere finanziata attingendo al conto individuale, non tramite gli Inviti a bando.

    Come presento una domanda di finanziamento?

    Le domande si presentano attraverso il sistema informativo online di Fondartigianato, con le credenziali dell’impresa aderente, seguendo le indicazioni e i modelli pubblicati di volta in volta nell’Invito o nel regolamento del Conto Formazione. È buona prassi farsi affiancare da un ente di formazione accreditato o dal proprio consulente del lavoro nella predisposizione del piano.

    I dipendenti apprendisti rientrano?

    Sì. Gli apprendisti sono equiparati ai lavoratori dipendenti ai fini del conteggio del personale soggetto al contributo dello 0,30% e possono partecipare alle attività formative finanziate dal fondo; restano invece esclusi dal conteggio i dirigenti.

  • FonARCom: come funziona il fondo, il Conto Formazione Aziendale e i voucher

    Cos’è FonARCom e a chi si rivolge

    FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua costituito nel 2005 da CIFA (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) e CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori). Il fondo è stato autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro n. 40/V/06 del 6 marzo 2006 e opera sotto il codice INPS FARC, assegnato con messaggio INPS n. 10345 del 4 aprile 2006.

    Si tratta di un fondo multisettoriale: può aderire qualunque impresa privata con almeno un dipendente soggetto all’obbligo contributivo INPS, indipendentemente dal settore di attività e dalla dimensione aziendale. Storicamente FonARCom ha una presenza significativa tra le imprese del terziario, dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, ma la platea potenziale comprende anche cooperative, studi professionali e datori di lavoro con personale artistico o dello spettacolo legato da rapporto di lavoro subordinato.

    Come tutti i fondi interprofessionali, FonARCom non richiede alle aziende alcun esborso aggiuntivo: si limita a raccogliere, tramite l’INPS, la quota dello 0,30% delle retribuzioni imponibili che ogni datore di lavoro versa già obbligatoriamente. Aderendo al fondo, quella quota smette di confluire nel fondo residuale gestito dal Ministero del Lavoro e viene invece accantonata a beneficio diretto dell’azienda che l’ha versata, per finanziare la formazione dei propri dipendenti e dirigenti.

    Per un inquadramento generale su cosa sono i fondi interprofessionali, come si sceglie tra i vari fondi disponibili e quali sono i vincoli comuni a tutti (adesione tramite Uniemens, gratuità, portabilità), rimandiamo alla guida generale ai fondi interprofessionali, di cui questa scheda su FonARCom è un approfondimento dedicato.

    Come aderire a FonARCom: la procedura passo dopo passo

    L’adesione a FonARCom è semplice, gratuita e non richiede l’invio di documenti cartacei al fondo per essere efficace: passa interamente dal flusso telematico Uniemens dell’INPS.

    1. Denuncia Uniemens. Nel Modello di Denuncia Aziendale del flusso Uniemens, l’azienda (di norma tramite il proprio consulente del lavoro) valorizza l’elemento “FondoInterprof” con l’opzione “Adesione”.
    2. Eventuale revoca del fondo precedente. Se l’azienda è già iscritta a un altro fondo, va indicato contestualmente il codice REVO per i dipendenti e/o REDI per i dirigenti, così da revocare l’adesione precedente. È buona prassi indicare questi codici anche in assenza di adesioni pregresse.
    3. Codice FARC. Si seleziona il codice FARC, indicando il numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato ed eventuali dirigenti interessati.
    4. Aziende agricole. Le imprese agricole utilizzano il modello Uniemens PosAgri, scrivendo per esteso la dicitura “FONARCOM” anziché il codice a quattro lettere.
    5. Verifica dell’adesione. L’azienda può controllare l’esito tramite il Cassetto Previdenziale INPS oppure direttamente sulla piattaforma del fondo.

    L’adesione decorre dal mese di competenza della denuncia contenente il codice FARC e può essere manifestata in qualsiasi momento dell’anno: non va ripetuta nelle denunce successive, perché resta valida fino a un’eventuale revoca. Non comporta alcun costo aggiuntivo per l’azienda, dal momento che lo 0,30% è comunque dovuto per legge: cambia solo la destinazione della quota.

    Portabilità e revoca: cosa succede se si cambia fondo

    La mobilità tra fondi interprofessionali è disciplinata dalla legge n. 2/2009, articolo 19, comma 7-bis, e dalla circolare INPS n. 107 del 1° ottobre 2009. Chi intende trasferirsi da un altro fondo a FonARCom deve indicare nella denuncia contributiva il codice di revoca (REVO e/o REDI) e contestualmente il codice FARC, oppure la dicitura “FONARCOM” su Uniemens PosAgri per le aziende agricole.

    La richiesta di portabilità del maturato deve essere trasmessa via PEC entro 90 giorni dalla data di revoca dell’adesione al fondo di provenienza. Se le condizioni sono rispettate, il fondo di provenienza trasferisce a FonARCom il 70% dei contributi versati nel triennio precedente, al netto del prelievo previsto per legge e di quanto già utilizzato per piani formativi aziendali. Il regolamento prevede alcune esclusioni dalla portabilità, tra cui gli importi complessivamente inferiori a 3.000 euro.

    Il Conto Formazione Aziendale: lo strumento principale

    Il Conto Formazione Aziendale (CFA) è lo strumento con cui FonARCom restituisce all’azienda, in forma diretta e senza dover partecipare a bandi competitivi, la quota più consistente di quanto versato. Dal luglio 2024 la percentuale riconosciuta è pari al 92% del contributo obbligatorio dello 0,30% versato dall’azienda tramite INPS, in aumento rispetto al 90% stabilizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2024.

    Caratteristica Dettaglio
    Percentuale restituita 92% del versato 0,30% (dal luglio 2024)
    Attivazione Non automatica: va richiesta via email a contoformazione@fonarcom.it
    Utilizzo delle risorse Piani formativi su misura per i propri dipendenti e dirigenti
    Tempistica di utilizzo Le risorse depositate in un dato anno restano di norma disponibili nel triennio successivo
    Risorse non utilizzate Confluiscono nei bandi e negli avvisi pubblici del fondo

    Attenzione: l’attivazione del Conto Formazione non è automatica. L’azienda aderente deve farne richiesta al fondo per iniziare ad accumulare e poi utilizzare le risorse maturate. Una volta attivato, il conto consente di finanziare pressoché ogni tipologia di formazione, inclusa quella obbligatoria (si veda la FAQ dedicata più sotto), scegliendo se organizzare i corsi direttamente, acquistarli da un ente di formazione esterno oppure affidarne la gestione a un ente attuatore che si occupi degli aspetti amministrativi e rendicontuali.

    Avvisi e voucher a sportello: le risorse aggiuntive

    Oltre al Conto Formazione, FonARCom pubblica periodicamente avvisi a sportello che mettono a disposizione delle aziende aderenti voucher di importo predefinito, utilizzabili fino a esaurimento della dotazione stanziata. A titolo di esempio, l’Avviso 04/2026 – Voucher Azienda, pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 62 del 3 giugno 2026, ha una dotazione di 800.000 euro per attività di formazione continua rivolte ai dipendenti di imprese aderenti su tutto il territorio nazionale, con piattaforma FARC aperta dal 15 giugno 2026 e procedura a sportello fino a esaurimento fondi. Nello stesso periodo il fondo ha attivato anche l’Avviso 06/2026 – Voucher Dirigenti, con dotazione di 500.000 euro, sempre a sportello.

    Gli importi e le scadenze specifiche variano da avviso ad avviso e vanno sempre verificati sul testo integrale pubblicato di volta in volta dal fondo, perché le dotazioni si esauriscono rapidamente e i bandi vengono sostituiti da nuove edizioni. Molti di questi voucher sono concessi in regime di aiuto de minimis, che non richiede cofinanziamento privato ma è soggetto al plafond complessivo per impresa disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/2831: per un approfondimento su come funziona il plafond, il registro nazionale degli aiuti e il concetto di impresa unica, rimandiamo alla nostra guida sugli aiuti de minimis e il plafond di 300.000 euro.

    Le peculiarità di FonARCom rispetto ad altri fondi

    Rispetto ad altri fondi interprofessionali di dimensioni maggiori, FonARCom punta su alcuni elementi distintivi:

    • Percentuale di restituzione elevata sul Conto Formazione Aziendale (92% dal luglio 2024), tra le più alte nel panorama dei fondi interprofessionali italiani.
    • Semplicità di gestione per le PMI: le imprese di piccole dimensioni possono affidarsi a un ente attuatore o a un consulente del lavoro per la parte amministrativa e rendicontuale, senza dover strutturare internamente un ufficio formazione.
    • Presenza territoriale diffusa, con sedi operative a Roma, Milano, Taranto e Palermo, utile per il supporto diretto alle imprese in fase di rendicontazione.
    • Ruolo degli enti attuatori: società di formazione, consulenti del lavoro e associazioni datoriali possono affiancare l’azienda nella gestione del piano formativo, dalla progettazione alla rendicontazione finale.

    Come verificare le risorse disponibili: FARC Interattivo

    Ogni azienda titolare di un Conto Formazione Aziendale può consultare in tempo reale la propria situazione contributiva tramite FARC Interattivo, la piattaforma informatica del fondo. Nell’area riservata è possibile visualizzare l’estratto conto aggiornato, con i versamenti accreditati e gli eventuali utilizzi per piani formativi approvati, scaricabile anche in formato xls. Per accedere è necessario richiedere una password dedicata nella sezione “Gestione Conto” della piattaforma. La stessa piattaforma viene utilizzata anche per la presentazione dei piani formativi e, in occasione degli avvisi a sportello, per l’invio delle domande di voucher.

    Domande frequenti

    L’adesione costa qualcosa?

    No. Aderire a FonARCom non comporta alcun onere aggiuntivo per l’azienda: il contributo dello 0,30% sulle retribuzioni imponibili è comunque dovuto per legge, a prescindere dalla scelta del fondo. Aderendo, quella stessa quota, anziché confluire nel fondo residuale statale, viene accantonata a beneficio dell’azienda stessa.

    Va bene per una micro-impresa con 2 dipendenti?

    Sì. FonARCom non prevede soglie dimensionali minime per l’adesione: può iscriversi qualunque impresa privata con almeno un dipendente soggetto all’obbligo contributivo INPS. Per le micro-imprese, che da sole versano importi contenuti, gli strumenti più adatti sono spesso gli avvisi a sportello e i piani interaziendali o di rete, che permettono di aggregare più aziende in un unico progetto formativo e raggiungere una massa critica di risorse più rapidamente rispetto al solo Conto Formazione individuale.

    I corsi sicurezza obbligatori sono finanziabili?

    Sì. Il Conto Formazione Aziendale può finanziare anche la formazione obbligatoria, compresi i corsi per lavoratori a rischio basso, medio e alto ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, i relativi aggiornamenti quinquennali e la formazione per addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze. I singoli avvisi a sportello possono però avere regole specifiche sull’ammissibilità della formazione obbligatoria: la condizione va sempre verificata nel testo dell’avviso attivo al momento della domanda.

    Posso usare un ente di formazione esterno?

    Sì. L’azienda può scegliere se organizzare la formazione internamente, acquistarla da un ente di formazione esterno oppure affidare la gestione amministrativa del piano a un ente attuatore. Gli enti di formazione che erogano corsi finanziati devono rispettare i requisiti indicati dalle linee guida ANPAL e dal fondo, in particolare per quanto riguarda la tracciabilità della formazione a distanza.

    Cosa succede se revoco l’adesione?

    La revoca si effettua indicando nella denuncia Uniemens il codice REVO per i dipendenti o REDI per i dirigenti. Se l’azienda intende trasferire il maturato a un altro fondo, deve inviare la richiesta di portabilità via PEC entro 90 giorni dalla revoca: in presenza dei requisiti, il fondo di provenienza trasferisce al nuovo fondo il 70% dei contributi versati nel triennio precedente, al netto del prelievo di legge e di quanto già utilizzato. La portabilità non è ammessa per importi complessivamente inferiori a 3.000 euro.

    In quanto tempo posso usare le risorse del Conto Formazione?

    Le risorse accantonate in un determinato anno restano di norma disponibili per la presentazione di piani formativi nel triennio successivo a quello di versamento. Trascorso questo periodo senza utilizzo, gli importi non impiegati confluiscono nella dotazione dei bandi e degli avvisi pubblici del fondo, a beneficio della generalità delle imprese aderenti. Per questo conviene attivare il Conto Formazione e pianificare i piani formativi con un margine di anticipo, evitando di ridursi agli ultimi mesi utili.

    Questa scheda fa parte della serie dedicata ai fondi interprofessionali per la formazione finanziata: per un confronto tra i diversi fondi e per capire quale conviene scegliere in base al settore e alla dimensione dell’impresa, consulta la guida generale ai fondi interprofessionali.

  • Fondirigenti: come funziona il fondo per la formazione dei dirigenti

    Cos’è Fondirigenti

    Fondirigenti è il fondo interprofessionale per la formazione continua promosso da Confindustria e Federmanager, istituito ai sensi della legge 388/2000. È il maggiore fondo italiano dedicato in modo specifico alla formazione manageriale: conta circa 14.000 imprese aderenti e 80.000 manager coperti. A differenza dei fondi “generalisti” come Fondimpresa, Fondirigenti si rivolge esclusivamente al personale inquadrato con la qualifica di dirigente, tipicamente nelle aziende industriali che applicano il CCNL Dirigenti Industria.

    Se la tua azienda ha in organico anche un solo dirigente, quella posizione genera un versamento contributivo specifico che può essere indirizzato proprio a Fondirigenti, indipendentemente da dove sono iscritti gli altri lavoratori. Per il quadro generale su come funzionano questi fondi, vedi la guida madre Fondi interprofessionali per la formazione finanziata: come funzionano.

    La ragione per cui esiste un fondo dedicato solo ai dirigenti è semplice: la formazione manageriale ha esigenze diverse da quella rivolta a impiegati e operai, sia per contenuti (leadership, cultura d’impresa, competenze strategiche) sia per modalità di erogazione (spesso executive, in piccoli gruppi, con docenti e coach di alto profilo). Un fondo verticale consente di calibrare Avvisi e Conto Formazione su questo target specifico, invece di diluirlo dentro un fondo generalista pensato per platee molto più ampie.

    Come aderire in pratica

    L’adesione a Fondirigenti non richiede la firma di un contratto né il pagamento di una quota: è un’operazione amministrativa che passa interamente dal flusso contributivo mensile verso l’INPS. In sintesi, i passaggi sono questi:

    1. nella Denuncia Aziendale del flusso UNIEMENS aggregato, individuare l’elemento “FondoInterprof”;
    2. selezionare l’opzione “adesione” e indicare il codice FDIR;
    3. inserire il numero di dirigenti soggetti all’obbligo contributivo;
    4. se l’azienda proviene da un altro fondo per i dirigenti, aggiungere contestualmente il codice REDI (revoca dal fondo precedente), nella stessa denuncia in cui si inserisce FDIR.

    L’adesione va effettuata una sola volta, in qualsiasi momento dell’anno; la validazione da parte dell’INPS è immediata e l’effetto decorre dal mese di competenza della denuncia in cui è stato inserito il codice. È buona prassi conservare copia dell’estratto UNIEMENS che attesta l’adesione (e l’eventuale revoca), insieme a un documento d’identità del legale rappresentante, da esibire in caso di controlli o di richieste documentali da parte del fondo stesso.

    Il doppio binario: Fondimpresa per i dipendenti, Fondirigenti per i dirigenti

    È il punto che genera più confusione, quindi conviene essere precisi. Ogni datore di lavoro versa all’INPS lo 0,30% della retribuzione imponibile per finanziare la formazione continua. Questo contributo, però, non è un’unica massa indistinta: viene tracciato per categoria di inquadramento nella Denuncia Aziendale del flusso UNIEMENS.

    Questo significa che un’azienda può tenere due binari paralleli e del tutto indipendenti:

    • destinare a Fondimpresa (o altro fondo equivalente) il 0,30% versato per quadri, impiegati e operai;
    • destinare contemporaneamente a Fondirigenti il 0,30% versato per i dirigenti.

    Tecnicamente, l’adesione avviene nell’elemento “FondoInterprof” della Denuncia Aziendale UNIEMENS, indicando il codice FIMA per Fondimpresa (con il numero di dipendenti interessati) e il codice FDIR per Fondirigenti (con il numero di dirigenti interessati). I due codici convivono nella stessa denuncia aziendale perché si riferiscono a platee contributive distinte: non c’è alcuna incompatibilità tra l’adesione a un fondo per i dipendenti e l’adesione a Fondirigenti per i dirigenti. Per approfondire il funzionamento del fondo “gemello” per i non dirigenti, vedi Fondimpresa: come funziona, Conto Formazione, Conto di Sistema e adesione.

    Se l’azienda proviene da un altro fondo per la categoria dirigenti, la procedura richiede un passaggio in più: nella stessa Denuncia Aziendale va indicato il codice REDI (revoca dal fondo precedente) contestualmente al codice FDIR di nuova adesione. L’adesione è gratuita, va effettuata una sola volta e la sua validazione è immediata; l’effetto decorre dal mese di competenza della denuncia in cui è stato inserito il codice FDIR.

    Il Conto Formazione aziendale

    Il Conto Formazione è lo strumento principale con cui Fondirigenti restituisce alle imprese le risorse dello 0,30% trasferite dall’INPS. Ogni azienda aderente matura un proprio conto individuale, che può utilizzare in qualsiasi momento dell’anno, senza dover attendere la pubblicazione di un Avviso, presentando:

    • piani formativi aziendali singoli;
    • piani formativi aziendali di gruppo (per aziende collegate o dello stesso gruppo societario);
    • piani aziendali “24”, una modalità semplificata prevista dal regolamento del fondo.

    La gestione dei piani, la loro presentazione e la rendicontazione seguono le Linee Guida pubblicate nell’area riservata alle aziende aderenti sul sito fondirigenti.it.

    Le risorse scadono?

    Sì. Le risorse accreditate sul Conto Formazione vanno utilizzate entro i 24 mesi successivi a quello di accreditamento da parte dell’INPS. Se l’azienda non presenta un piano formativo di importo almeno pari alle risorse maturate entro questo termine, le somme non spese vengono trasferite dal Conto Formazione aziendale al Conto di Sistema, cioè il conto collettivo con cui il fondo finanzia gli Avvisi rivolti alla generalità delle imprese aderenti. In pratica, chi non pianifica la formazione in tempo utile non perde il diritto alla formazione in assoluto, ma perde la disponibilità esclusiva di quelle risorse, che confluiscono nel monte comune.

    Gli Avvisi di Fondirigenti

    Oltre al Conto Formazione, Fondirigenti pubblica periodicamente Avvisi a valere sul Conto di Sistema, con budget dedicati e regole proprie su temi, importi massimi e scadenze di presentazione. Gli ultimi tre pubblicati mostrano l’ordine di grandezza delle risorse in gioco:

    Avviso Data Budget Contributo massimo per azienda Focus tematico
    Avviso 1/2026 18 marzo 2026 (presentazione piani fino al 23 aprile 2026) 18 milioni di euro 15.000 euro Competenze manageriali: HR, processi produttivi, tecnologia
    Avviso 2/2025 2 ottobre 2025 1,5 milioni di euro (poi incrementato a 1,88 milioni) 12.500 euro PMI: transizione generazionale, riorganizzazione, trasformazione tecnologica
    Avviso 1/2025 26 marzo 2025 10 milioni di euro (poi incrementato a 10,14 milioni) 12.500 euro Innovazione digitale, sostenibilità, gestione delle persone

    Ogni azienda può presentare, di norma, un solo piano formativo per codice fiscale nell’ambito dello stesso Avviso. Le finestre di presentazione sono strette (settimane, non mesi): conviene monitorare la sezione Avvisi del sito ufficiale del fondo per non perdere l’apertura dei termini.

    Chi NON è coperto da Fondirigenti

    Fondirigenti finanzia esclusivamente la formazione del personale con qualifica di dirigente. Restano fuori:

    • Quadri, impiegati e operai: per queste categorie l’azienda deve aderire a un fondo diverso, come Fondimpresa, seguendo il doppio binario descritto sopra.
    • Dirigenti di settori diversi dall’industria: un dirigente inquadrato con un CCNL del terziario (commercio, turismo, logistica, credito, assicurazioni) fa riferimento non a Fondirigenti ma a Fondir, il fondo paritetico interprofessionale costituito da Confcommercio, Confetra, ABI, ANIA, Manageritalia e altre parti sociali del terziario, che utilizza il codice di adesione “FODI” in UNIEMENS. Fondir conta, al 31 marzo 2026, 6.878 aziende iscritte per 34.046 dirigenti aderenti.

    Domande frequenti

    Ho un solo dirigente: ha senso aderire a Fondirigenti?

    Sì. L’adesione è gratuita, richiede solo l’inserimento del codice FDIR nella Denuncia Aziendale UNIEMENS e non comporta alcun costo aggiuntivo: si tratta di indirizzare a Fondirigenti un contributo dello 0,30% che l’azienda verserebbe comunque all’INPS. Anche con un solo dirigente in organico, le risorse maturate sul Conto Formazione restano disponibili per finanziarne la formazione.

    L’adesione a Fondirigenti costa qualcosa all’azienda?

    No. L’adesione è gratuita: non si tratta di un contributo aggiuntivo, ma della destinazione a Fondirigenti di una quota (0,30%) già dovuta per legge all’INPS per la formazione continua.

    Posso stare su Fondimpresa e su Fondirigenti insieme?

    Sì, ed è la situazione più comune per un’azienda industriale con dirigenti: si aderisce a Fondimpresa (codice FIMA) per quadri, impiegati e operai, e contemporaneamente a Fondirigenti (codice FDIR) per i dirigenti. I due versamenti dello 0,30% sono tracciati separatamente per categoria nella stessa Denuncia Aziendale UNIEMENS e non sono in alcun modo alternativi tra loro.

    Cosa si può finanziare con le risorse di Fondirigenti?

    Gli Avvisi pubblicati indicano di volta in volta le aree tematiche ammesse: gli ultimi bandi hanno riguardato competenze manageriali, gestione delle risorse umane, processi produttivi, trasformazione tecnologica e digitale, sostenibilità e transizione generazionale nelle PMI. Per il Conto Formazione, invece, la scelta di temi, modalità (in presenza, a distanza o blended) e metodologie didattiche è libera, nel rispetto delle Linee Guida del fondo: verifica sempre il regolamento aggiornato prima di impostare un piano, perché le voci di spesa ammissibili possono variare.

    Le risorse del Conto Formazione scadono?

    Sì, dopo 24 mesi dall’accreditamento da parte dell’INPS. Le somme non impegnate in un piano formativo entro quel termine confluiscono nel Conto di Sistema del fondo, perdendo la disponibilità esclusiva per l’azienda che le ha maturate.

    Prima di impostare un piano formativo su Fondirigenti, verifica anche se l’intervento rientra nel perimetro degli aiuti di Stato: per un inquadramento generale sui massimali e sul registro nazionale, vedi Aiuti de minimis 2026: plafond 300.000 euro, impresa unica e Registro nazionale aiuti.

  • Fondoprofessioni: come finanziare la formazione dei dipendenti dello studio

    Cos’è Fondoprofessioni

    Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale e Nazionale per la formazione continua degli Studi Professionali e delle Aziende collegate. È stato costituito nel 2003, in attuazione dell’Accordo interconfederale del 7 novembre 2003 sottoscritto da Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa insieme a Cgil, Cisl e Uil, ed è stato riconosciuto dal Ministero del Lavoro con il Decreto n. 408/03 del 29 dicembre 2003.

    Come tutti i fondi interprofessionali, Fondoprofessioni non riceve finanziamenti pubblici a fondo perduto: raccoglie una quota già versata obbligatoriamente dai datori di lavoro all’INPS (lo 0,30% del monte salari, il cosiddetto contributo integrativo) e la restituisce agli studi aderenti sotto forma di risorse per la formazione del personale. Per una spiegazione generale del meccanismo dei fondi interprofessionali, si rimanda alla guida Fondi interprofessionali: come formare i dipendenti con lo 0,30% già versato.

    Rispetto ai fondi generalisti come Fondimpresa o For.Te., Fondoprofessioni ha una vocazione specifica: è pensato per il mondo degli studi professionali (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai, studi tecnici, medici e odontoiatrici) e per le aziende ad essi collegate, con avvisi e cataloghi formativi tarati su questo tipo di organizzazione, di norma di piccole dimensioni.

    Per uno studio professionale la logica è semplice: il contributo integrativo dello 0,30% viene comunque versato ogni mese, a prescindere dalla scelta del fondo. Se lo studio non aderisce ad alcun fondo interprofessionale, quella quota resta nella gestione generica dell’INPS e non torna sotto forma di formazione. Se invece lo studio aderisce a Fondoprofessioni, la stessa somma diventa un potenziale credito da spendere in corsi per il personale, senza che il titolare debba stanziare risorse aggiuntive di tasca propria. È, in sostanza, denaro già pagato che rischia di restare inutilizzato se nessuno si occupa di destinarlo.

    Chi può aderire

    Possono aderire a Fondoprofessioni gli studi professionali e le aziende che hanno almeno un dipendente e che versano il contributo integrativo dello 0,30% all’INPS. Il fondo prevede anche una procedura dedicata per le aziende agricole, che aderiscono tramite la dichiarazione trimestrale Dmag Unico anziché tramite UniEmens.

    Il caso più frequente è quello dello studio professionale con due, tre o cinque dipendenti: segreteria, praticanti, collaboratori tecnici. Non è richiesta l’applicazione di un CCNL specifico per poter aderire: quello che conta, ai fini dell’adesione al fondo, è il versamento del contributo obbligatorio per i dipendenti in forza. Naturalmente la maggior parte degli studi che aderiscono applica il CCNL Studi Professionali, ma l’adesione al fondo e l’inquadramento contrattuale dei dipendenti restano due piani distinti.

    Adesione passo dopo passo

    L’adesione è libera, gratuita e reversibile. Non comporta alcun costo aggiuntivo per lo studio: si limita a indirizzare verso Fondoprofessioni una quota che il datore di lavoro versa comunque per legge.

    1. Prima adesione: nella denuncia aziendale del flusso UniEmens, all’interno dell’elemento “FondoInterprof”, opzione “Adesione”, va indicato il codice FPRO seguito dal numero dei dipendenti. L’operazione si effettua una sola volta, non è necessario ripeterla ogni mese.
    2. Studio già aderente ad altro fondo (portabilità): occorre riportare nello stesso flusso UniEmens, opzione “Revoca”, la sigla REVO e contestualmente il codice FPRO in opzione “Adesione”, per il passaggio a Fondoprofessioni. Il fondo mette a disposizione anche un servizio di portabilità delle risorse maturate presso il fondo precedente.
    3. Aziende agricole: l’adesione avviene tramite la dichiarazione trimestrale Dmag Unico, nel menu “Gestioni speciali” > “Fondi interprofessionali” > “Nuova adesione”, selezionando Fondoprofessioni.
    4. Revoca: l’adesione resta valida fino a diversa comunicazione; lo studio può in qualsiasi momento revocarla e destinare il contributo integrativo a un altro fondo, con la stessa procedura UniEmens.

    Non essendoci un costo di iscrizione né un canone periodico, l’adesione conviene a prescindere dal numero di dipendenti: l’unica condizione è avere personale dipendente per cui viene versato il contributo integrativo.

    Nella pratica quotidiana dello studio, l’operazione tecnica sul flusso UniEmens viene di norma gestita dal consulente del lavoro o dal software paghe utilizzato, che inserisce il codice FPRO nella prima denuncia utile. Non è quindi richiesto un adempimento amministrativo aggiuntivo a carico del titolare, ma soltanto un’indicazione da dare a chi elabora le buste paga dello studio.

    Come Fondoprofessioni finanzia la formazione

    Il fondo mette a disposizione degli studi aderenti diversi canali, attivati periodicamente tramite avvisi pubblici approvati dal Consiglio di Amministrazione:

    Canale Come funziona
    Voucher a catalogo Lo studio sceglie un corso già validato e inserito nel catalogo approvato dal Fondo; la domanda si carica direttamente in piattaforma. Ad esempio l’Avviso 2/2026 “Training Voucher”, approvato dal CdA il 17 novembre 2025 e aperto dall’8 gennaio 2026, riconosce un contributo pari all’80% del costo imponibile del corso, fino a un massimo di 1.000 euro per Ente proponente, con istruttoria a sportello fino a esaurimento della dotazione stanziata.
    Conto Formazione Individuale (A.F.A.) Un conto formativo alimentato dall’80% dei versamenti effettuati dallo studio, utilizzabile per percorsi individuali o per piccoli gruppi di dipendenti.
    Piani formativi aziendali e interaziendali Progetti su misura, gestiti con il supporto di enti di formazione accreditati, pensati per studi e reti di studi con esigenze formative più strutturate o per più realtà che si mettono insieme per condividere un percorso.

    Gli avvisi non sono permanenti: si aprono, restano attivi fino a esaurimento delle risorse stanziate (come nel caso dell’Avviso 2/2026, gestito “a sportello” in ordine cronologico di arrivo delle domande) e vengono poi sostituiti da nuove edizioni. È quindi opportuno verificare periodicamente sul sito ufficiale del fondo lo stato di apertura dell’avviso in corso prima di pianificare un percorso formativo.

    Cosa si può finanziare con i voucher

    I corsi a catalogo coperti dagli avvisi di Fondoprofessioni riguardano, in particolare, l’aggiornamento professionale in ambito fiscale, contabile, lavoristico, sanitario, legale e organizzativo: le materie tipiche dell’attività quotidiana di uno studio professionale. Secondo quanto chiarito dal fondo stesso nelle proprie FAQ, rientrano tra le formazioni finanziabili anche i corsi obbligatori per legge, come sicurezza sul lavoro, privacy e antiriciclaggio, purché rientranti nelle previsioni del singolo avviso attivo.

    Per uno studio professionale, questo significa poter coprire senza esborsi aggiuntivi non solo l’aggiornamento tecnico-specialistico dei collaboratori, ma anche gli adempimenti formativi che il datore di lavoro è comunque tenuto a garantire per obbligo normativo.

    Fondoprofessioni e il CCNL Studi Professionali

    Fondoprofessioni nasce nell’ambito della contrattazione collettiva del settore ed è quindi naturalmente collegato al mondo del CCNL Studi Professionali, il contratto che regola inquadramenti, livelli e retribuzioni della maggior parte dei dipendenti di studi di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e studi tecnici. Per verificare in quale livello contrattuale rientra il dipendente che si intende formare, e quale sia il relativo minimo retributivo, si può consultare la guida CCNL Studi Professionali: tabelle retributive e minimi per livello.

    Un dettaglio da non trascurare: per gli studi professionali che, oltre alla formazione finanziata, ricevono anche altre agevolazioni pubbliche (crediti d’imposta, contributi regionali, bandi), può diventare rilevante il tema del cumulo degli aiuti di Stato e del plafond de minimis. La guida Aiuti de minimis 2026: plafond 300.000 euro, impresa unica e Registro Nazionale Aiuti spiega come funziona il tetto complessivo e quando serve fare attenzione al cumulo.

    Domande frequenti

    Lo studio ha solo un dipendente part-time: conviene aderire?

    Sì. L’adesione a Fondoprofessioni è gratuita e non richiede una soglia minima di dipendenti: si limita a destinare al fondo un contributo che lo studio versa comunque per obbligo di legge. Anche uno studio con un solo dipendente, part-time o full-time, può aderire senza alcun costo e valutare, quando necessario, l’utilizzo di un voucher o del conto formativo individuale.

    L’adesione costa qualcosa allo studio?

    No. L’adesione è gratuita: non comporta un contributo aggiuntivo rispetto a quanto già versato all’INPS a titolo di contributo integrativo dello 0,30%. Cambia soltanto la destinazione di quella quota, che anziché confluire nella gestione generica INPS viene accantonata a favore del fondo scelto.

    Il titolare dello studio o i professionisti associati possono formarsi con questi fondi?

    La documentazione ufficiale di Fondoprofessioni descrive gli strumenti disponibili (voucher, Conto Formazione Individuale, piani aziendali) come rivolti alla formazione del personale dipendente. Non risulta pubblicata una previsione esplicita che estenda l’utilizzo diretto di questi strumenti al titolare dello studio o ai professionisti soci/associati, che tipicamente non hanno un rapporto di lavoro dipendente. Per un caso specifico è opportuno verificare direttamente con il fondo o con un consulente della formazione finanziata, poiché la platea dei beneficiari può variare da un avviso all’altro.

    I corsi obbligatori, come sicurezza sul lavoro e privacy, sono finanziabili?

    Sì. Fondoprofessioni chiarisce nelle proprie FAQ che le aziende e gli studi aderenti possono finanziare anche la formazione su sicurezza, privacy e antiriciclaggio, nei limiti e secondo le modalità previste dagli avvisi via via attivi. È quindi possibile far coincidere un obbligo formativo già dovuto per legge con una spesa a costo zero per lo studio.

    Come si presenta la domanda di finanziamento?

    Per i voucher a catalogo, la domanda relativa al corso scelto va caricata direttamente sulla piattaforma di Fondoprofessioni a cura dello studio (Ente proponente). Per i piani formativi aziendali o interaziendali, invece, la richiesta viene normalmente predisposta e presentata con il supporto di un ente di formazione accreditato, che si occupa anche della progettazione del percorso e della rendicontazione.

    Quanto tempo passa dall’adesione alla possibilità di usare i fondi?

    L’adesione tramite UniEmens è un’operazione singola ed efficace da subito, ma l’utilizzo concreto delle risorse dipende dall’apertura degli avvisi del fondo, che si succedono nel tempo e restano attivi fino a esaurimento della dotazione stanziata (è il caso, ad esempio, dell’Avviso 2/2026 gestito a sportello). Fondoprofessioni non pubblica un termine standard e uguale per tutti tra adesione e primo utilizzo: conviene verificare sul sito ufficiale quali avvisi sono aperti al momento dell’adesione, in modo da poter presentare la domanda non appena lo studio risulta regolarmente iscritto.

    Per uno studio che aderisce oggi, la sequenza pratica è quindi: prima adesione via UniEmens con codice FPRO; verifica sul sito del fondo degli avvisi in corso e delle scadenze; scelta del canale più adatto (voucher a catalogo per un singolo corso, conto individuale per percorsi più mirati, piano aziendale per esigenze più ampie); presentazione della domanda tramite piattaforma o tramite l’ente di formazione accreditato scelto per il percorso.

  • Fondi interprofessionali: come formare i dipendenti con lo 0,30% già versato

    Cosa sono i fondi paritetici interprofessionali

    Ogni datore di lavoro privato versa mensilmente all’INPS, per ciascun dipendente, un contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile. Si tratta del cosiddetto contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, previsto dall’articolo 25 della legge 29 maggio 1978, n. 845. Molti imprenditori pagano questa quota da anni senza sapere che può essere reindirizzata verso la formazione dei propri lavoratori, anziche restare nelle casse generali dell’INPS.

    Lo strumento che rende possibile questo passaggio è disciplinato dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (la legge finanziaria per il 2001), successivamente integrato dall’articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Questa norma ha istituito i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua: organismi costituiti su base nazionale dalle organizzazioni sindacali e datoriali di settore, autorizzati dal Ministero del Lavoro, con il compito di finanziare piani formativi rivolti ai lavoratori delle imprese aderenti.

    Il meccanismo, in sintesi, è questo: l’impresa che aderisce a un fondo autorizza l’INPS a destinare lo 0,30% (al netto dei costi di gestione dell’Istituto) non più alla gestione generale, ma direttamente al fondo scelto. L’azienda non paga nulla in più rispetto a quanto già versa per legge: cambia solo la destinazione di una somma dovuta comunque.

    Il meccanismo dello 0,30%: nessun costo aggiuntivo

    Un punto che genera spesso confusione va chiarito subito: l’adesione a un fondo interprofessionale non comporta alcun aggravio di costi per l’impresa. Le aziende che non aderiscono a nessun fondo continuano comunque a versare lo 0,30% all’INPS, che resta nella fiscalità generale e non torna in alcuna forma all’impresa. Le aziende che invece aderiscono destinano la stessa somma a un fondo che la utilizza per finanziare la formazione dei loro dipendenti, secondo le regole del fondo prescelto.

    Sono soggetti alla contribuzione dello 0,30% i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato e i dirigenti. Dal 2013 l’obbligo di versamento è stato esteso anche agli apprendisti e ai lavoratori a tempo determinato, che quindi rientrano tra i destinatari potenziali della formazione finanziata. I dirigenti versano la propria quota separatamente e trovano generalmente riferimento in un fondo dedicato (ne parliamo più avanti).

    Come si aderisce, passo dopo passo

    L’adesione a un fondo interprofessionale è gratuita, volontaria è valida fino a revoca: non esiste una scadenza annuale da rinnovare, e non comporta la sottoscrizione di contratti con costi ricorrenti.

    1. Accesso. L’operazione si effettua tramite il Cassetto previdenziale aziende sul portale INPS (accesso con le credenziali dell’azienda o del consulente del lavoro delegato), nella sezione Dati complementari > Fondi Interprofessionali, oppure direttamente in fase di compilazione del flusso UniEmens da parte dell’ufficio paghe.
    2. Scelta del fondo e codice. Nella Denuncia Aziendale UniEmens, all’interno dell’elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, si indica il codice del fondo prescelto (ogni fondo ne ha uno proprio, ad esempio FPRO per Fondoprofessioni o FART per Fondartigianato) è il numero dei lavoratori soggetti all’obbligo contributivo.
    3. Decorrenza. L’adesione produce effetto a partire dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui viene effettuata la scelta. Da quel momento l’INPS gira la quota dello 0,30% al fondo indicato invece che trattenerla.
    4. Revoca o cambio fondo. Se l’impresa vuole cambiare fondo, deve comunicare la revoca inserendo nella Denuncia Aziendale il codice «REVO» e selezionare contestualmente il codice del nuovo fondo. Il cambio non ha costi e non richiede giustificazioni.
    5. Portabilità delle risorse. In caso di passaggio da un fondo all’altro, è possibile richiedere il trasferimento del 70% di quanto versato nel triennio precedente, a tre condizioni: l’impresa non deve rientrare, in ciascuno dei tre anni precedenti, nella definizione UE di micro o piccola impresa (soglia: meno di 50 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro); i versamenti del triennio devono raggiungere almeno 3.000 euro al netto di eventuali finanziamenti già ottenuti; la richiesta va presentata con apposito modulo, firmato dal legale rappresentante, e inviata via PEC al fondo di provenienza, che ha 90 giorni di tempo per completare i controlli e trasferire l’importo.

    Conto formazione e conto di sistema: due canali diversi

    Una volta aderito, l’impresa non riceve subito «soldi in mano»: le risorse maturano su un conto e vanno utilizzate presentando un piano formativo. I fondi più strutturati distinguono in genere due canali, con logiche molto diverse. Prendendo Fondimpresa come riferimento (il fondo con la platea di iscritti più ampia), il funzionamento è il seguente:

    Canale Come funziona
    Conto Formazione Conto individuale della singola azienda, alimentato da una quota (per Fondimpresa il 70%) dello 0,30% versato. L’impresa lo gestisce autonomamente online, senza dover partecipare a bandi: presenta un piano formativo e utilizza le risorse accumulate. Le somme accreditate vanno però impiegate entro i due anni successivi a quello di accredito.
    Conto di Sistema Conto collettivo e solidaristico, pensato in particolare per le piccole imprese che da sole non maturano risorse sufficienti. Vi confluiscono anche gli importi del Conto Formazione non utilizzati entro il termine dei due anni. Per accedervi non basta l’iniziativa individuale: bisogna partecipare agli avvisi (bandi) periodicamente pubblicati dal fondo, spesso in forma aggregata con altre aziende dello stesso settore o territorio.

    La distinzione tra i due conti non è uguale in tutti i fondi: alcuni fondi di dimensioni minori lavorano prevalentemente per avvisi, senza un conto formazione individuale paragonabile. Prima di pianificare un percorso formativo è quindi indispensabile controllare il regolamento specifico del fondo scelto.

    I principali fondi interprofessionali e il loro ambito

    In Italia operano diversi fondi autorizzati dal Ministero del Lavoro, ciascuno con una vocazione settoriale o trasversale. Tra i più rilevanti per numero di imprese aderenti:

    • Fondimpresa: il fondo generalista di riferimento per le imprese del comparto industriale, il più esteso per numero di aziende e lavoratori iscritti.
    • For.Te. (codice adesione FITE): dedicato alle imprese del terziario, in particolare commercio, turismo, servizi, logistica, spedizioni e trasporti, ma aperto anche ad aziende di altri settori.
    • FonARCom: fondo multisettoriale costituito da CIFA e Confsal, aperto a qualsiasi impresa privata italiana con almeno un dipendente, con una penetrazione particolarmente elevata tra le microimprese.
    • Fondo Artigianato Formazione (Fondartigianato, codice FART): rivolto principalmente alle imprese artigiane e alle PMI, promosso da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI insieme a CGIL, CISL e UIL.
    • Fondoprofessioni (codice FPRO): dedicato ai dipendenti degli studi professionali (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e simili).
    • Fondirigenti (codice FDIR): promosso da Confindustria e Federmanager, riservato alla formazione dei dirigenti delle aziende industriali; può aderirvi qualsiasi impresa, di qualunque settore, che abbia almeno un dirigente in organico.

    Ne esistono altri, spesso legati a specifici comparti o organizzazioni datoriali minori. La scelta del fondo giusto dipende dal settore di attività, dalla composizione dell’organico (in particolare la presenza di dirigenti) e dal tipo di formazione che l’impresa intende erogare.

    Come verificare le risorse disponibili

    Per sapere se l’azienda risulta già iscritta a un fondo, è sufficiente consultare il Cassetto previdenziale aziende sul portale INPS, nella sezione Dati complementari > Fondi Interprofessionali. Per conoscere l’ammontare effettivo delle risorse maturate (ad esempio il saldo del Conto Formazione) occorre invece registrarsi all’area riservata del fondo specifico: quasi tutti i fondi mettono a disposizione un portale online dove l’azienda, con le proprie credenziali, vede in tempo reale la quota accantonata e può presentare direttamente il piano formativo.

    Errori comuni da evitare

    Nella pratica quotidiana degli studi di consulenza del lavoro, gli errori più frequenti sono sempre gli stessi:

    • Non aderire a nessun fondo. Lo 0,30% viene versato comunque, per obbligo di legge: non aderire significa semplicemente rinunciare alla possibilita di usarlo per la formazione, senza alcun risparmio in cambio.
    • Lasciar scadere le risorse del conto formazione. Le somme accreditate hanno un termine di utilizzo (per Fondimpresa, due anni dall’accredito): trascorso quel periodo senza un piano formativo presentato, l’importo confluisce nel conto di sistema collettivo e per usarlo servirà partecipare a un avviso competitivo, con esito non scontato.
    • Confondere i fondi interprofessionali con i fondi di solidarieta. Sono istituti completamente diversi: i fondi interprofessionali finanziano la formazione professionale, mentre i fondi di solidarieta (disciplinati da altra normativa in materia di ammortizzatori sociali) sostengono il reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività. Non vanno usati come sinonimi in nessun documento aziendale.
    • Ignorare il codice REVO in caso di cambio fondo. Aderire a un nuovo fondo senza revocare formalmente il precedente può generare disallineamenti nel flusso UniEmens.

    Formazione finanziata e aiuti di Stato

    Quando la formazione viene finanziata tramite avvisi (i bandi pubblicati dai fondi per accedere al conto di sistema o a piani condivisi), il finanziamento si configura spesso come aiuto di Stato e deve rispettare le regole europee sulla concorrenza. In pratica i fondi concedono questi contributi o in regime «de minimis», che consente un aiuto complessivo fino a 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni (per l’approfondimento sul funzionamento del plafond si veda la nostra guida sugli aiuti de minimis), oppure in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, il cosiddetto GBER, che però non copre la formazione obbligatoria per legge (come la formazione sicurezza sul lavoro): quest’ultima, quando finanziata dal fondo, passa quindi tipicamente dal regime de minimis. Chi gestisce piani formativi tramite avvisi deve perciò verificare, caso per caso, sotto quale regime rientra il contributo e se residua plafond disponibile: per una panoramica sul GBER e sui suoi massimali si rimanda alla guida dedicata al Regolamento 651/2014.

    Domande frequenti

    Il dipendente paga qualcosa per essere formato con i fondi interprofessionali?

    No. Il contributo dello 0,30% è interamente a carico del datore di lavoro e l’adesione al fondo non comporta costi ne per l’azienda ne per il lavoratore.

    Vale anche per apprendisti e lavoratori a tempo determinato?

    Si. Dal 2013 l’obbligo contributivo dello 0,30% è stato esteso anche agli apprendisti e ai lavoratori a tempo determinato, che quindi possono beneficiare della formazione finanziata al pari degli altri dipendenti.

    E per i dirigenti?

    Anche i dirigenti sono soggetti al versamento dello 0,30%, ma con un percorso dedicato: il fondo di riferimento per la loro formazione, nel comparto industriale, è Fondirigenti, promosso da Confindustria e Federmanager.

    Cosa succede se cambio fondo interprofessionale?

    Si può revocare l’adesione in qualsiasi momento e passare a un altro fondo tramite il flusso UniEmens (codice REVO), senza costi. Se l’impresa soddisfa i requisiti previsti (dimensione non micro/piccola e versamenti minimi nel triennio), può inoltre richiedere la portabilita del 70% delle risorse già maturate presso il fondo di provenienza.

    Cosa succede se non uso le risorse del conto formazione in tempo?

    Le somme non utilizzate entro il termine previsto dal regolamento del fondo (ad esempio due anni per il Conto Formazione di Fondimpresa) confluiscono nel conto di sistema collettivo. Da quel momento l’accesso non è più automatico ma condizionato alla partecipazione a un avviso pubblico del fondo.

    In sintesi

    Aderire a un fondo paritetico interprofessionale non richiede un investimento economico: l’impresa continua a versare all’INPS lo stesso 0,30% previsto dalla legge, ma sceglie di destinarlo alla formazione dei propri dipendenti anziché lasciarlo confluire nella fiscalità generale. Il vantaggio concreto dipende però da un uso attivo dello strumento: verificare periodicamente l’adesione tramite il Cassetto previdenziale, controllare le risorse maturate sul portale del fondo scelto e presentare un piano formativo prima che le somme accantonate raggiungano il termine di utilizzo previsto dal regolamento. Chi si limita ad aderire senza poi monitorare il conto formazione rischia di vedere le proprie risorse confluire nel conto di sistema collettivo, accessibile solo tramite avvisi competitivi e non più a semplice richiesta. Per un titolare di PMI, il primo passo utile resta quindi verificare lo stato di adesione attuale dell’azienda e, se necessario, confrontare i regolamenti dei fondi disponibili per il proprio settore prima di scegliere dove indirizzare la quota.

  • Fondimpresa: come funziona il Conto Formazione, il Conto di Sistema e l’adesione

    Cos’è Fondimpresa

    Fondimpresa è il fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua costituito da Confindustria insieme a CGIL, CISL e UIL. Come tutti i fondi interprofessionali, raccoglie tramite l’INPS lo 0,30% versato obbligatoriamente dai datori di lavoro (il cosiddetto “contributo integrativo” ex art. 25 della legge 845/1978) e lo restituisce alle imprese aderenti sotto forma di risorse per finanziare piani di formazione dei dipendenti.

    In termini di dimensioni è il fondo di riferimento del sistema produttivo italiano per numero di lavoratori coperti: secondo i dati ufficiali pubblicati sul sito del Fondo, al 31 marzo 2026 risultano 207.183 aziende aderenti e 5.144.930 lavoratori coinvolti. Nel 2025 la raccolta contributiva ha toccato un massimo storico, superando i 507 milioni di euro (+20,6% sull’anno precedente), mentre oltre 110mila aziende e 4,78 milioni di lavoratori hanno beneficiato di piani formativi finanziati. Va precisato che, per numero assoluto di imprese iscritte, altri fondi di settore possono avvicinarsi o superare questa cifra: il primato di Fondimpresa riguarda soprattutto il numero di lavoratori coperti e il volume di risorse gestite.

    Per un inquadramento generale su cosa sono i fondi interprofessionali e come si differenziano tra loro, rimandiamo alla guida introduttiva ai fondi interprofessionali. In questa scheda ci concentriamo invece sul funzionamento operativo di Fondimpresa: adesione, Conto Formazione, Conto di Sistema e le domande più frequenti delle imprese.

    Come aderire a Fondimpresa: la procedura passo dopo passo

    L’adesione a Fondimpresa è gratuita, non richiede il versamento di alcun contributo aggiuntivo rispetto a quanto già dovuto per legge, e si perfeziona interamente attraverso i flussi telematici INPS già utilizzati dall’azienda per gli adempimenti contributivi ordinari.

    1. Individuare il flusso corretto. Le aziende con dipendenti extra-agricoli utilizzano il flusso mensile UniEmens; le aziende agricole utilizzano invece il flusso trimestrale DMAG.
    2. Selezionare l’opzione “Adesione”. All’interno della “DenunciaAziendale” del flusso UniEmens, elemento “FondoInterprof”, si sceglie l’opzione di adesione indicando il codice del fondo.
    3. Indicare il codice corretto. Per Fondimpresa il codice UniEmens da inserire è “FIMA” (per le matricole agricole si utilizza invece la dicitura “Fondimpresa” nel flusso DMAG).
    4. Indicare il numero di dipendenti soggetti all’obbligo, distinguendo tra operai, impiegati e quadri (i dirigenti sono esclusi dal calcolo, perché non soggetti al contributo dello 0,30% ai fini di Fondimpresa).
    5. Attendere la decorrenza. L’adesione produce effetto dalla denuncia in cui è stato inserito il codice FIMA: i contributi maturati iniziano ad essere accantonati nel Conto Formazione aziendale a partire dalla competenza indicata.

    L’adesione va effettuata una sola volta e non deve essere rinnovata periodicamente. È comunque possibile revocarla in qualsiasi momento per trasferirsi a un altro fondo interprofessionale: in questo caso, tramite una richiesta formale via PEC al fondo di provenienza, l’azienda può ottenere la portabilità del 70% delle risorse maturate e non ancora utilizzate, che vengono accreditate senza ulteriori decurtazioni sul conto formazione del nuovo fondo scelto.

    Conto Formazione: il cuore di Fondimpresa

    Il Conto Formazione è il conto individuale intestato a ciascuna azienda aderente, nel quale Fondimpresa accantona una quota del contributo obbligatorio dello 0,30% versato tramite INPS. La quota ordinaria destinata al Conto Formazione aziendale è pari al 70% del contributo versato; il restante 30% confluisce invece nel Conto di Sistema, il conto collettivo solidale descritto nel paragrafo successivo. Su richiesta dell’azienda è possibile aumentare la quota individuale destinandone fino all’80% al proprio Conto Formazione, riducendo di conseguenza al 20% la parte che confluisce nel Conto di Sistema.

    Le risorse del Conto Formazione si utilizzano presentando un Piano Formativo aziendale, che deve necessariamente essere condiviso con le parti sociali attraverso un accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali dei lavoratori: non è quindi possibile finanziare un piano formativo in modo unilaterale, senza il coinvolgimento sindacale. Il piano può riguardare qualsiasi area tematica, comprese attività di aggiornamento e formazione obbligatoria, con l’esclusione delle ore che coincidono con lo svolgimento della normale attività produttiva.

    Un punto spesso frainteso riguarda i tempi di utilizzo: le risorse accreditate sul Conto Formazione non restano disponibili a tempo indeterminato. Devono essere impiegate, tramite la presentazione di un piano formativo, entro i due anni successivi a quello di accreditamento. Le somme accantonate, ad esempio, nel corso del 2023 devono essere state utilizzate (con piano presentato) entro il 31 dicembre 2025; trascorso il termine, l’importo residuo non impegnato viene automaticamente trasferito dal Conto Formazione aziendale al Conto di Sistema, per finanziare le iniziative collettive del Fondo. Sono previste deroghe per operazioni straordinarie (fusioni, cessioni, variazioni di sede o della posizione contributiva), da richiedere tramite il portale di assistenza del Fondo entro le scadenze indicate negli avvisi periodici sulla scadenza risorse.

    Caratteristica Conto Formazione Conto di Sistema
    Natura Conto individuale dell’azienda aderente Conto collettivo solidaristico
    Alimentazione 70% (fino all’80% su richiesta) del contributo 0,30% 30% residuo, più le risorse scadute e non utilizzate
    Modalità di accesso Piano Formativo aziendale condiviso con le parti sociali Partecipazione ad Avvisi pubblici periodici
    Destinatari tipici Qualsiasi azienda aderente con saldo disponibile Soprattutto PMI, in forma aggregata per settore o territorio

    Conto di Sistema: la componente solidale del Fondo

    Il Conto di Sistema è il canale di finanziamento pensato per le piccole e medie imprese, che da sole spesso non maturano un Conto Formazione sufficiente a coprire percorsi formativi strutturati. Si tratta di un conto collettivo, alimentato dalla quota residua del contributo 0,30% non destinata ai conti individuali e dalle risorse scadute, con cui Fondimpresa finanzia Avvisi pubblici tematici o territoriali: le imprese interessate, spesso aggregate per settore o filiera, presentano piani formativi in risposta ai requisiti specifici di ciascun avviso.

    Gli Avvisi pubblicati nell’ambito del Conto di Sistema riguardano di volta in volta aree come competenze di base e trasversali, transizione digitale ed ecologica, o formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro: un esempio recente è l’Avviso 4/2026 “Competenze Avanzate e Sicurezza Obbligatoria”, che consente alle aziende di finanziare questo tipo di formazione attingendo al Conto di Sistema, senza intaccare il proprio Conto Formazione. Al di fuori di avvisi dedicati come questo, la formazione obbligatoria (ad esempio la sicurezza sul lavoro) resta finanziabile principalmente attraverso il Conto Formazione individuale dell’azienda.

    Il “contributo aggiuntivo”: risorse extra per le PMI

    Con il termine “contributo aggiuntivo” Fondimpresa non indica un ulteriore versamento richiesto alle imprese, bensì una specifica tipologia di Avvisi con contributo aggiuntivo: bandi che permettono alle aziende, in particolare alle PMI con un Conto Formazione limitato, di integrare le risorse già disponibili sul proprio conto individuale con fondi supplementari messi a disposizione dal Conto di Sistema. In pratica, il piano formativo dell’impresa viene finanziato in parte con le proprie risorse e in parte con risorse aggiuntive del Fondo, ampliando così il budget complessivo disponibile per la formazione senza richiedere alcun esborso ulteriore all’azienda.

    Come verificare il saldo del proprio Conto Formazione

    Il saldo aggiornato del Conto Formazione è consultabile in qualsiasi momento accedendo all’Area Riservata del sito ufficiale di Fondimpresa. Per accedervi è necessario registrare l’azienda designando un “Rappresentante Aziendale”; se l’impresa dispone di più posizioni contributive INPS, è sufficiente registrarne una per accedere ai dati del gruppo. Le credenziali di accesso, per motivi di sicurezza, scadono automaticamente dopo sei mesi di inattività e vanno rigenerate. Dall’area riservata è possibile anche verificare le scadenze delle risorse in corso e presentare direttamente i piani formativi.

    Domande frequenti su Fondimpresa

    Quanto torna davvero del mio 0,30%?

    Di norma il 70% del contributo integrativo versato all’INPS confluisce nel Conto Formazione della singola azienda, a disposizione per finanziare la formazione dei propri dipendenti. Su richiesta la quota può salire fino all’80%. Il resto alimenta il Conto di Sistema, dal quale però l’azienda può recuperare ulteriori risorse partecipando agli Avvisi pubblici, compresi quelli con contributo aggiuntivo riservati alle PMI.

    Serve l’accordo sindacale per presentare un piano formativo?

    Sì. Ogni Piano Formativo finanziato con le risorse del Conto Formazione deve essere condiviso con le parti sociali, tramite un accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, territoriali. Non è prevista una modalità di accesso alle risorse che prescinda da questo passaggio.

    I corsi di sicurezza obbligatori sono finanziabili?

    Sì: la formazione obbligatoria, compresa quella in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può essere inserita in un Piano Formativo e finanziata con le risorse del Conto Formazione aziendale. In alcune fasi Fondimpresa pubblica inoltre Avvisi dedicati sul Conto di Sistema (come l’Avviso 4/2026) che permettono di finanziare questo tipo di formazione senza utilizzare il Conto Formazione individuale. Prima di impostare il piano è comunque opportuno verificare, tramite l’ente di formazione o l’associazione di categoria, eventuali limiti percentuali sulle ore di formazione obbligatoria previsti dal regolamento in vigore al momento della presentazione.

    Le risorse del Conto Formazione scadono?

    Sì. Le somme accreditate devono essere utilizzate, tramite un Piano Formativo, entro i due anni successivi a quello di accreditamento. Superato il termine, l’importo non impegnato viene trasferito automaticamente dal Conto Formazione aziendale al Conto di Sistema. Sono previste deroghe solo per specifiche operazioni straordinarie, da richiedere entro le scadenze indicate dagli avvisi periodici del Fondo.

    Posso passare da Fondimpresa a un altro fondo senza perdere il saldo maturato?

    In gran parte sì. Revocando l’adesione e trasferendosi a un altro fondo interprofessionale, l’azienda può richiedere formalmente (tramite PEC) la portabilità del 70% delle risorse maturate e non ancora utilizzate presso Fondimpresa, che vengono accreditate sul Conto Formazione del nuovo fondo senza ulteriori decurtazioni. Il restante 30%, già confluito nel Conto di Sistema, non è invece trasferibile.

    Apprendisti e dirigenti rientrano nella copertura di Fondimpresa?

    Gli apprendisti sono equiparati agli altri lavoratori dipendenti e possono partecipare alle attività formative finanziate tramite il Conto Formazione. I dirigenti, invece, sono esclusi dal calcolo del contributo dello 0,30% dovuto a Fondimpresa e non rientrano tra i destinatari dei suoi piani formativi: per la formazione dei dirigenti esiste un fondo interprofessionale dedicato, Fondirigenti, promosso da Confindustria e Federmanager, a cui le aziende con personale dirigenziale possono aderire separatamente.

    In sintesi

    Fondimpresa consente alle aziende di trasformare un contributo obbligatorio già dovuto per legge in una risorsa concreta per la formazione dei dipendenti, senza costi aggiuntivi. La condizione operativa da tenere sempre presente è duplice: il Piano Formativo richiede sempre la condivisione con le parti sociali, e le risorse del Conto Formazione hanno una finestra di utilizzo di due anni, superata la quale confluiscono nel Conto di Sistema a beneficio collettivo. Per le PMI che dispongono di un Conto Formazione limitato, gli Avvisi sul Conto di Sistema, compresi quelli con contributo aggiuntivo, restano lo strumento principale per accedere a risorse extra. Le risorse gestite dai fondi interprofessionali, derivando da un contributo obbligatorio già versato dall’azienda, non rientrano peraltro nel regime degli aiuti di Stato in regime “de minimis”: un tema che approfondiamo nella guida dedicata al plafond de minimis e al Registro Nazionale Aiuti, utile per chi combina più forme di agevolazione nello stesso esercizio.