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Con la sentenza n. 62 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione e non fondata l’altra fra quelle proposte dallo Stato contro una legge della Regione Puglia in materia socio-assistenziale.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato due norme pugliesi: una che consentiva di sostituire vecchie convenzioni con accordi contrattuali per strutture sanitarie senza completare l’accreditamento, e una che sopprimeva il capitolo di bilancio per il rimborso delle spese di viaggio dei pazienti in attesa o reduci da trapianto.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia n. 7 del 2013, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione: si lamentava il contrasto con i principi statali in materia di tutela della salute e la mancanza di copertura finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’accreditamento (il ricorso statale era privo di adeguata motivazione sulle ragioni della violazione) e non fondata quella sui rimborsi per trapianto: la legge regionale del 1996 prevede il rimborso solo nei limiti delle disponibilità di bilancio, sicché l’eliminazione dello stanziamento non viola l’obbligo di copertura.
Il principio
Il ricorso in via principale deve indicare con precisione le ragioni della pretesa violazione, pena l’inammissibilità; inoltre una prestazione assistenziale erogata «nei limiti delle disponibilità di bilancio» non genera, in caso di mancato stanziamento, una violazione dell’obbligo di copertura finanziaria.
Domande e risposte
Perché la questione sull’accreditamento è inammissibile?
Perché lo Stato si era limitato a riportare le norme statali senza spiegare in modo argomentato perché la legge regionale le violasse.
La Regione poteva sopprimere i fondi per i rimborsi trapianti?
Sì: poiché la legge regionale prevedeva il rimborso solo nei limiti delle risorse di bilancio, l’assenza di stanziamento non ha violato l’art. 81 Cost.
Cosa tutela l’art. 81 della Costituzione?
Impone che ogni legge che comporti spese indichi i mezzi per farvi fronte: è il principio della copertura finanziaria.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — sancisce l’obbligo di copertura finanziaria delle spese, parametro della seconda questione.
- Art. 117 della Costituzione — al terzo comma riguarda la competenza concorrente in materia di tutela della salute.