Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Aumento infermieri CCNL 2025-2027: come si arriva ai 240 euro

    La cifra dei 240 euro è quella che ha fatto il giro dei giornali il 29 luglio 2026, ma non compare in nessuna riga delle tabelle contrattuali. Nasce dalla combinazione di due leve distinte, con decorrenze diverse: l’aumento del tabellare dell’area dei professionisti della salute e l’aumento dell’indennità di specificità infermieristica. Qui la somma è ricostruita voce per voce dal testo firmato, con l’indicazione precisa di che cosa spetta a chi.

    La prima leva: lo stipendio tabellare

    L’infermiere, l’infermiere pediatrico e i corrispondenti profili senior sono inquadrati nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. La Tabella 1a fissa per quest’area gli incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, per tredici mensilità.

    Tabella 1a — incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, in euro, da corrispondere per 13 mensilità.
    Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    Professionisti della salute e dei funzionari 50,50 101,10 130,20

    A regime, dal 1° gennaio 2027, sono 130,20 euro mensili: 1.692,60 euro lordi l’anno di solo tabellare. Il nuovo stipendio tabellare annuo dell’area è di 26.481,33 euro su dodici mensilità, a cui si aggiunge la tredicesima.

    La seconda leva: l’indennità di specificità infermieristica

    L’art. 41 dell’ipotesi incrementa l’indennità di specificità infermieristica introdotta dal CCNL 27 ottobre 2025, con decorrenza 1° gennaio 2026 e corresponsione su dodici mensilità.

    Tabella 3 — indennità di specificità infermieristica, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
    Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
    Professionisti della salute e dei funzionari 93,35 181,14
    Assistenti 83,23 161,50
    Operatori 78,07 151,48

    Per l’infermiere dell’area dei professionisti l’incremento è di 93,35 euro mensili e il valore rideterminato di 181,14 euro mensili: 1.120,20 euro lordi l’anno di solo incremento.

    La nota (1) della Tabella 3 individua con precisione i destinatari di questa fascia: infermiere, infermiere pediatrico, infermiere senior, infermiere pediatrico senior. L’indennità è corrisposta con gli stessi valori anche ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.

    La somma: quanto fa davvero

    Voce Importo Mensilità Totale annuo a regime
    Incremento stipendio tabellare (Tabella 1a, dal 1.1.2027) 130,20 € 13 1.692,60 €
    Incremento indennità di specificità infermieristica (Tabella 3, dal 1.1.2026) 93,35 € 12 1.120,20 €
    Totale 2.812,80 €
    equivalente mensile su 12 mensilità 234,40 €

    Come leggere questo conto. È la somma delle sole voci certe e uguali per tutti quelli con lo stesso inquadramento e lo stesso profilo: stipendio tabellare e indennità professionale. Non comprende il salario accessorio (turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, premialità), che dipende dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa, né le indennità legate all’incarico. Le medie diffuse dall’ARAN comprendono invece anche quelle risorse: è la ragione della differenza.

    Il conto spiega anche l’ordine di grandezza degli arretrati: chi è in servizio dall’inizio del 2025 accumula il tabellare dal 1° gennaio 2025 e l’indennità dal 1° gennaio 2026, per un totale che l’ARAN stima mediamente in 2.300 euro lordi al 31 ottobre 2026.

    Un punto che genera moltissime domande: gli incrementi delle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. L’art. 37, comma 3 dell’ipotesi dice espressamente che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001» corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. In pratica quanto già incassato a titolo di anticipazione viene scomputato: è la ragione per cui gli arretrati stimati dall’ARAN sono più bassi della semplice moltiplicazione fra incremento mensile e mensilità arretrate.

    Gli infermieri che non prendono 240 euro

    La Tabella 3 distingue tre fasce, e non tutte corrispondono all’area dei professionisti. La differenza è sostanziale.

    Profili Area Tabellare a regime (13 mens.) Indennità specificità (12 mens.) Totale annuo
    Infermiere, infermiere pediatrico, e relativi profili senior Professionisti della salute e dei funzionari 1.692,60 € 1.120,20 € 2.812,80 €
    Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior, puericultrice senior Assistenti 1.560,00 € 998,76 € 2.558,76 €
    Infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, puericultrice Operatori 1.463,80 € 936,84 € 2.400,64 €

    C’è poi una variabile che pesa quanto il contratto: l’indennità di pronto soccorso dell’art. 69 del CCNL 27 ottobre 2025, finanziata da risorse di legge e ripartita a livello regionale, e la nuova indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi dell’art. 43, che vale 5 euro lordi per giornata di presenza in terapia intensiva, sub-intensiva, emergenza-urgenza, malattie infettive, nefrologia e dialisi, sanità penitenziaria, servizi per le dipendenze e assistenza domiciliare diretta.

    Che cosa cambia oltre alla busta paga

    • TFR: l’art. 36 conferma che l’indennità di specificità infermieristica rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, insieme al tabellare, ai differenziali economici di professionalità e alle indennità di posizione e di funzione.
    • Incarichi: dal 1° gennaio 2027 il nuovo sistema degli incarichi prevede, in via sperimentale, incarichi di professionista specialista che richiedono la laurea magistrale in Scienze infermieristiche specialistiche, istituibili solo nella fascia di complessità elevata (il nuovo sistema).
    • Vestizione e consegne: l’art. 24 riconosce come orario di lavoro fino a 10 minuti forfettari per vestizione e svestizione e fino a 15 minuti complessivi dove serve il passaggio di consegne nelle unità operative sulle 24 ore (i dettagli).
    • Infermiere di famiglia: la Dichiarazione congiunta n. 3 rinvia al prossimo rinnovo l’inquadramento della figura prevista dalla legge 77/2020. Nell’ipotesi 2025-2027 non trova collocazione.

    Le fonti da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • Arretrati CCNL Sanità 2025-2027: quanto sono, quando arrivano e come sono tassati

    Gli arretrati sono la voce che più interessa chi lavora nel Servizio sanitario nazionale, ed è anche quella su cui circolano i calcoli più fantasiosi. Questa guida spiega da dove nascono le cifre indicate dall’ARAN, perché moltiplicare l’incremento mensile per i mesi arretrati porta a un risultato sbagliato, quali sono i passaggi che devono ancora avvenire prima del pagamento e come funziona la tassazione degli emolumenti arretrati.

    Le cifre ufficiali e il loro perimetro

    Il comunicato ARAN del 29 luglio 2026 quantifica gli arretrati medi maturati fino al 31 ottobre 2026 in 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per il personale infermieristico. Sono importi lordi e medi: nessun dipendente riceverà esattamente quella cifra.

    Le variabili che spostano il risultato individuale sono quattro:

    • l’area di inquadramento, che determina l’incremento tabellare applicabile (dai 41,40 euro mensili del personale di supporto nel 2025 ai 140,50 dell’elevata qualificazione nel 2026);
    • i mesi di servizio effettivamente prestati fra il 1° gennaio 2025 e la data di liquidazione;
    • le indennità professionali spettanti: chi ha diritto alla specificità infermieristica o alla tutela del malato accumula anche gli arretrati di quelle voci dal 1° gennaio 2026;
    • la percentuale di part-time, che riproporziona tutto.

    Perché il calcolo «fai da te» dà un numero più alto

    Il conto istintivo è questo: incremento mensile per numero di mensilità arretrate. Per l’area dei professionisti della salute darebbe, per il solo tabellare, 50,50 euro per 13 mensilità del 2025 più 101,10 euro per i mesi del 2026 già maturati. Il risultato supera abbondantemente i 1.226 euro della stima ARAN.

    Un punto che genera moltissime domande: gli incrementi delle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. L’art. 37, comma 3 dell’ipotesi dice espressamente che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001» corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. In pratica quanto già incassato a titolo di anticipazione viene scomputato: è la ragione per cui gli arretrati stimati dall’ARAN sono più bassi della semplice moltiplicazione fra incremento mensile e mensilità arretrate.

    C’è poi la composizione della media: il valore di 1.226 euro è calcolato sull’intero comparto, dove le aree più numerose sono quelle degli operatori e degli assistenti, con incrementi inferiori. Gli infermieri, che stanno nell’area superiore e cumulano anche gli arretrati della specificità infermieristica, hanno infatti una stima quasi doppia.

    L’iter che manca prima del pagamento

    Attenzione: si tratta di un’ipotesi, non ancora del contratto definitivo. Il 29 luglio 2026 ARAN, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NurSind e Nursing Up hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNL. Perché gli aumenti finiscano in busta paga serve la sottoscrizione definitiva, che arriva al termine del procedimento dell’art. 47 del d.lgs. 165/2001: entro 10 giorni l’ARAN trasmette il testo ai comitati di settore e al Governo, poi la quantificazione dei costi va alla Corte dei conti, che delibera entro 15 giorni. Solo dopo la certificazione positiva il presidente dell’ARAN firma in via definitiva.

    Una volta firmato in via definitiva, il contratto fissa un termine interno preciso: l’art. 2, comma 3 impone alle aziende ed enti di applicare entro trenta giorni dalla stipulazione gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico. Gli incrementi tabellari e gli arretrati rientrano in questa categoria; il salario accessorio e gli istituti rimessi alla contrattazione integrativa aziendale, invece, richiedono un passaggio ulteriore e tempi più lunghi.

    Nella pratica delle tornate precedenti la liquidazione degli arretrati è avvenuta in una mensilità dedicata o in un cedolino straordinario, distinto da quello ordinario. Non esiste però una regola contrattuale che imponga una modalità o una data: dipende dai tempi di ciascuna azienda sanitaria.

    Come sono tassati gli arretrati

    La disciplina fiscale distingue in base all’anno di competenza.

    Somme riferite al 2025 (e ad anni precedenti). Rientrano fra gli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti» e sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, perché la loro percezione ritardata dipende da leggi, contratti collettivi o procedure amministrative. Il sostituto d’imposta applica in via provvisoria un’aliquota determinata sui redditi dei due anni precedenti; l’Agenzia delle entrate riliquida poi l’imposta definitiva e invia l’eventuale comunicazione con il conguaglio, a debito o a credito. Il meccanismo è spiegato nel dettaglio nella guida alla tassazione separata.

    Somme riferite al 2026. Sono competenze dell’anno in corso e seguono la tassazione ordinaria, confluendo nel reddito di lavoro dipendente dell’anno ai sensi dell’art. 51 del TUIR. Concorrono quindi alla progressività IRPEF e al conguaglio di fine anno, con possibile effetto sulle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, che decrescono al crescere del reddito.

    Su tutte le somme, in entrambi i casi, si applicano le ritenute previdenziali e assistenziali: l’art. 38 dell’ipotesi lo dice espressamente.

    Effetti collaterali da mettere in conto

    • Conguaglio di fine anno. La quota 2026 aumenta il reddito imponibile dell’anno: chi si trova a ridosso di una soglia di detrazione o di un’agevolazione legata al reddito può trovarsi con un conguaglio a debito in dicembre.
    • Bonus e detrazioni. Il trattamento integrativo e le detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico sono decrescenti rispetto al reddito complessivo: un arretrato consistente può ridurne l’importo spettante.
    • TFR e pensione. Gli incrementi hanno effetto pieno sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità premio di servizio e sul trattamento di quiescenza (art. 38, comma 1).
    • Straordinario. Fa eccezione: gli incrementi rilevano sulla maggiorazione per lavoro straordinario solo dal mese successivo all’entrata in vigore del contratto, senza ricalcolo retroattivo.

    Le fonti da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • Tabelle stipendiali CCNL Sanità 2025-2027: tutti i valori area per area

    Gli incrementi retributivi dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 sono contenuti in quattro tabelle allegate al testo firmato all’ARAN il 29 luglio 2026. Qui sono riportate per intero, con la spiegazione di che cosa misurano e di come si leggono — perché la confusione fra «incremento mensile su tredici mensilità» e «stipendio annuo su dodici mensilità» è all’origine di gran parte dei calcoli sbagliati che circolano.

    Tabella 1a: gli incrementi mensili dello stipendio tabellare

    È la tabella richiamata dall’art. 37, comma 1. Gli importi sono mensili, lordi, da corrispondere per tredici mensilità, e sono cumulativi rispetto allo stipendio tabellare previsto dal precedente CCNL 27 ottobre 2025: chi legge 101,10 nella colonna 2026 non deve sommarla ai 50,50 del 2025, perché 101,10 è già l’incremento complessivo maturato a quella data.

    Tabella 1a — incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, in euro, da corrispondere per 13 mensilità.
    Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    Elevata qualificazione 70,20 140,50 181,00
    Professionisti della salute e dei funzionari 50,50 101,10 130,20
    Assistenti 46,60 93,20 120,00
    Operatori 43,70 87,40 112,60
    Personale di supporto 41,40 82,80 106,70

    La progressione è costruita in modo che il 2026 valga esattamente il doppio del 2025 per tutte le aree; il 2027 aggiunge un ulteriore scalino di importo variabile (+40,50 euro per l’elevata qualificazione, +29,10 per i professionisti della salute, +26,80 per gli assistenti, +25,20 per gli operatori, +23,90 per il personale di supporto).

    Tabella 1b: il ruolo della ricerca sanitaria

    Per il personale della sezione «ricerca sanitaria e attività di supporto alla ricerca» — quello di IRCCS e Istituti zooprofilattici sperimentali — vale una tabella separata con due soli profili.

    Tabella 1b — incrementi mensili lordi in euro, per 13 mensilità.
    Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    Ricercatore sanitario 54,20 108,50 139,70
    Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 50,50 101,10 130,20

    Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria ha gli stessi valori dell’area dei professionisti della salute; il ricercatore sanitario si colloca poco sopra. La Dichiarazione congiunta n. 1 allegata all’ipotesi rinvia a una sessione negoziale da avviare entro settembre 2026 la revisione complessiva della disciplina di questo personale.

    Tabella 2a: i nuovi stipendi tabellari annui

    L’art. 37, comma 2 rideterrmina gli importi annui lordi. Attenzione all’unità di misura: dodici mensilità, a cui si aggiunge la tredicesima. Il valore lordo effettivamente percepito in un anno è quindi pari al valore in tabella diviso 12 e moltiplicato per 13.

    Tabella 2a — nuovo stipendio tabellare annuo lordo, in euro, per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima.
    Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    Elevata qualificazione 35.476,89 36.320,49 36.806,49
    Professionisti della salute e dei funzionari 25.524,93 26.132,13 26.481,33
    Assistenti 23.520,99 24.080,19 24.401,79
    Operatori 22.069,74 22.594,14 22.896,54
    Personale di supporto 20.915,85 21.412,65 21.699,45

    Un esempio di lettura per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari: 26.481,33 euro annui dal 2027 corrispondono a 2.206,78 euro mensili lordi di solo tabellare, per tredici mensilità.

    Tabella 2b: nuovi tabellari del ruolo della ricerca

    Tabella 2b — stipendio tabellare annuo lordo in euro, per 12 mensilità più tredicesima.
    Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    Ricercatore sanitario 27.394,75 28.046,35 28.420,75
    Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 25.524,93 26.132,13 26.481,33

    Che cosa il tabellare non comprende

    Confondere lo stipendio tabellare con la retribuzione è l’errore più comune. Sul tabellare si innestano, a seconda della posizione individuale:

    • i differenziali economici di professionalità già acquisiti, cioè le progressioni economiche interne all’area (come si ottengono);
    • l’indennità di qualificazione professionale, ove prevista;
    • le indennità professionali: specificità infermieristica e tutela del malato, entrambe aumentate dal 1° gennaio 2026;
    • la retribuzione di posizione o di funzione per chi ha un incarico;
    • il salario accessorio: turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, premialità, che dipendono dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa;
    • la retribuzione individuale di anzianità (RIA) per chi la conserva.

    È su questa somma, e non sul solo tabellare, che si calcola la media dei 209 euro annunciata dall’ARAN.

    Effetti degli incrementi su tredicesima, TFR e pensione

    L’art. 38 chiarisce la portata degli aumenti: hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e sui contributi di riscatto.

    Due precisazioni importanti. La prima: per il lavoro straordinario gli incrementi hanno effetto solo a decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore del contratto, quindi la maggiorazione oraria non viene ricalcolata all’indietro. La seconda: i benefici economici sono corrisposti integralmente anche al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale (art. 38, comma 2).

    Le fonti da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • CCNL Sanità 2025-2027: aumenti, arretrati e novità dell’ipotesi firmata il 29 luglio 2026

    Il 29 luglio 2026 l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale del Comparto Sanità per il triennio 2025-2027. Questa guida ricostruisce, dal testo firmato e dalle sue tabelle allegate, che cosa cambia davvero: quanto cresce lo stipendio tabellare area per area, quali indennità aumentano e da quando, quanto valgono gli arretrati e quali sono le novità normative — dall’intelligenza artificiale ai nuovi profili professionali — che il dibattito sui «209 euro» ha lasciato in ombra.

    Che cosa è stato firmato il 29 luglio 2026

    Attenzione: si tratta di un’ipotesi, non ancora del contratto definitivo. Il 29 luglio 2026 ARAN, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NurSind e Nursing Up hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNL. Perché gli aumenti finiscano in busta paga serve la sottoscrizione definitiva, che arriva al termine del procedimento dell’art. 47 del d.lgs. 165/2001: entro 10 giorni l’ARAN trasmette il testo ai comitati di settore e al Governo, poi la quantificazione dei costi va alla Corte dei conti, che delibera entro 15 giorni. Solo dopo la certificazione positiva il presidente dell’ARAN firma in via definitiva.

    L’ipotesi copre il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027, sia per la parte giuridica sia per quella economica (art. 2, comma 1). Si applica a tutto il personale, a tempo indeterminato e determinato, delle aziende ed enti del comparto individuati dal CCNQ sui comparti del 28 ottobre 2025, compresa la sezione del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca.

    Il contratto non riscrive da zero la disciplina: l’art. 3 («Conferme») stabilisce che restano in vigore le disposizioni del CCNL 27 ottobre 2025 e dei contratti precedenti, per quanto non espressamente disapplicato. In concreto molti articoli dell’ipotesi si chiudono con la formula «il presente articolo disapplica e sostituisce»: è l’indicazione da leggere per capire che cosa è effettivamente cambiato.

    Gli aumenti dello stipendio tabellare, area per area

    L’art. 37 rinvia alle Tabelle 1a e 1b, che fissano gli incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare da corrispondere per tredici mensilità, con tre decorrenze successive.

    Tabella 1a — incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, in euro, da corrispondere per 13 mensilità.
    Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    Elevata qualificazione 70,20 140,50 181,00
    Professionisti della salute e dei funzionari 50,50 101,10 130,20
    Assistenti 46,60 93,20 120,00
    Operatori 43,70 87,40 112,60
    Personale di supporto 41,40 82,80 106,70

    Per il personale del ruolo della ricerca sanitaria vale la Tabella 1b:

    Tabella 1b — incrementi mensili lordi, in euro, per 13 mensilità.
    Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    Ricercatore sanitario 54,20 108,50 139,70
    Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 50,50 101,10 130,20

    Il salto più consistente è quello del 2026, che raddoppia l’incremento del 2025; il 2027 aggiunge l’ultimo scalino. Attenzione a un dettaglio che vale centinaia di euro l’anno: la maggior parte degli operatori sociosanitari e degli infermieri generici è nell’area degli operatori o degli assistenti, non in quella dei professionisti della salute.

    Un punto che genera moltissime domande: gli incrementi delle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. L’art. 37, comma 3 dell’ipotesi dice espressamente che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001» corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. In pratica quanto già incassato a titolo di anticipazione viene scomputato: è la ragione per cui gli arretrati stimati dall’ARAN sono più bassi della semplice moltiplicazione fra incremento mensile e mensilità arretrate.

    I nuovi stipendi tabellari annui

    La Tabella 2a riporta il risultato dell’operazione: lo stipendio tabellare annuo lordo rideterminato, espresso per dodici mensilità, a cui va aggiunta la tredicesima.

    Tabella 2a — nuovo stipendio tabellare annuo lordo, in euro, per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima.
    Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    Elevata qualificazione 35.476,89 36.320,49 36.806,49
    Professionisti della salute e dei funzionari 25.524,93 26.132,13 26.481,33
    Assistenti 23.520,99 24.080,19 24.401,79
    Operatori 22.069,74 22.594,14 22.896,54
    Personale di supporto 20.915,85 21.412,65 21.699,45
    Tabella 2b — ruolo della ricerca sanitaria, stipendio tabellare annuo lordo in euro per 12 mensilità.
    Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    Ricercatore sanitario 27.394,75 28.046,35 28.420,75
    Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 25.524,93 26.132,13 26.481,33

    Il tabellare è solo una parte della retribuzione: sopra si innestano i differenziali economici di professionalità, l’indennità di qualificazione professionale, le indennità professionali specifiche, la retribuzione di posizione o funzione e il salario accessorio. È la ragione per cui il «+209 euro» non coincide con nessuna riga della Tabella 1a.

    Le indennità che aumentano dal 1° gennaio 2026

    Gli artt. 41 e 42 incrementano due indennità professionali con decorrenza 1° gennaio 2026, corrisposte per dodici mensilità.

    Indennità di specificità infermieristica (art. 41, Tabella 3), destinata ai profili di infermiere, infermiere pediatrico e relativi profili senior, agli infermieri generici e psichiatrici e alle puericultrici:

    Tabella 3 — indennità di specificità infermieristica, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
    Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
    Professionisti della salute e dei funzionari 93,35 181,14
    Assistenti 83,23 161,50
    Operatori 78,07 151,48

    Indennità tutela del malato e promozione della salute (art. 42, Tabella 4), destinata alle ostetriche, ai tecnici sanitari, ai professionisti della riabilitazione e della prevenzione, agli assistenti sociali e agli operatori sociosanitari:

    Tabella 4 — indennità tutela del malato e promozione della salute, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
    Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
    Professionisti della salute e dei funzionari — profilo di Ostetrica 93,35 181,14
    Professionisti della salute e dei funzionari (altri profili) 69,90 121,87
    Assistenti 62,40 108,80
    Operatori 58,50 102,01

    Da notare la scelta di parificare l’ostetrica al valore della specificità infermieristica dell’area dei professionisti: 181,14 euro mensili, contro i 121,87 degli altri profili sanitari della stessa area.

    La nuova indennità per i servizi disagiati

    L’art. 43 riscrive l’indennità per l’operatività in particolari unità operative e servizi, sostituendo l’art. 68 del CCNL 27 ottobre 2025. È un importo giornaliero lordo, per giornata di presenza, articolato su tre fasce:

    Fascia Destinatari Importo giornaliero
    1 Gruppi operatori, terapie intensive e sub-intensive, emergenza-urgenza (esclusi i destinatari dell’indennità di pronto soccorso), sanità penitenziaria e REMS, malattie infettive e discipline equipollenti, nefrologia e dialisi, assistenza domiciliare diretta, servizi per le dipendenze 5,00 €
    2 Unità operative e servizi Risorse Umane, Bilancio e Provveditorato/Economato (ruolo amministrativo) 3,00 €
    3 Profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza (area del personale di supporto) 1,50 €

    In caso di assegnazione a più servizi spetta la sola indennità di importo maggiore. L’onere è a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro: se il fondo è incapiente, la contrattazione integrativa deve ridurre gli importi. È il limite strutturale di questo istituto.

    Gli arretrati

    Il comunicato ARAN quantifica gli arretrati medi maturati fino al 31 ottobre 2026 in 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per gli infermieri. Sono importi lordi e medi: la cifra individuale dipende dall’area di inquadramento, dai mesi di servizio prestati nel periodo e da quanto già percepito a titolo di anticipazione.

    Sul piano fiscale gli arretrati relativi al 2025 rientrano fra gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR; quelli riferiti ai mesi del 2026 seguono invece la tassazione ordinaria. Il dettaglio del meccanismo, con gli effetti sul 730 e sul conguaglio, è nella guida dedicata agli arretrati.

    Le novità normative che non sono finite sui giornali

    La parte economica ha monopolizzato la cronaca, ma l’ipotesi introduce alcune novità di sistema:

    • Un titolo dedicato all’intelligenza artificiale (artt. 11-13): informativa preventiva al dipendente, divieto di decisioni prevalentemente o esclusivamente automatizzate sul rapporto di lavoro, responsabilità dirigenziale non delegabile agli algoritmi. È il primo impianto organico del genere nella sanità pubblica — l’analisi dettagliata.
    • Sei nuovi profili professionali (art. 14), fra cui lo specialista in cybersecurity risk, l’amministratore di sistema, il mediatore culturale, il tecnologo alimentare, l’autista di mezzi di soccorso con funzioni di soccorritore e l’assistente di studio odontoiatrico; il collaboratore amministrativo-professionale diventa «funzionario amministrativo» (dettaglio).
    • Un nuovo sistema degli incarichi dal 1° gennaio 2027 (artt. 15-20), con valori economici rideterminati e un incarico di base automatico da 1.000 euro annui (dettaglio).
    • Il ritorno dell’indennità sulle ferie (art. 28, comma 2): durante le ferie viene corrisposta una indennità giornaliera commisurata alle indennità di turno, notturno, festivo e pronto soccorso percepite nel semestre precedente (come si calcola).
    • Permessi per visite ed esami ampliati (art. 25) e congedo fino a 24 mesi per patologie oncologiche e croniche invalidanti, in attuazione della legge 106/2025.
    • Patrocinio legale rafforzato in caso di aggressione (art. 34), con supporto psicologico e accesso alle ferie solidali in deroga.

    Quando arrivano i soldi

    Il contratto stesso fissa i tempi interni: gli istituti a contenuto economico e normativo «con carattere vincolato e automatico» devono essere applicati dalle aziende ed enti entro trenta giorni dalla data di stipulazione (art. 2, comma 3). Il conto alla rovescia parte però dalla sottoscrizione definitiva, non da quella dell’ipotesi.

    A monte c’è il procedimento dell’art. 47 del d.lgs. 165/2001: trasmissione ai comitati di settore e al Governo entro 10 giorni; eventuali osservazioni del Consiglio dei ministri entro 20 giorni; poi la quantificazione dei costi alla Corte dei conti, che delibera entro 15 giorni (decorsi i quali la certificazione si intende positiva). Dal computo sono esclusi sabati e festivi. In caso di certificazione non positiva le parti non possono firmare e si riaprono le trattative.

    Una data è già fissata nel testo: nel luglio 2027 ARAN e sindacati firmatari si incontreranno per una verifica congiunta degli andamenti retributivi rispetto all’inflazione, sulla base dei dati Istat e della Ragioneria generale dello Stato (art. 46).

    Le fonti da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • Quadro RM: dividendi e interessi esteri senza intermediario

    In sintesi

    • Il quadro RM (sezione II-A) accoglie i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente, senza il tramite di un intermediario residente: dividendi accreditati su conti esteri, interessi di conti correnti e depositi all’estero, proventi di polizze estere.
    • L’imposta sostitutiva è la stessa aliquota della ritenuta interna: per dividendi e interessi il 26%, calcolato sul reddito al lordo delle ritenute subite all’estero.
    • Per i dividendi esteri non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria e non spetta il credito d’imposta per le ritenute estere: la ritenuta subita alla fonte resta un costo secco.
    • Per gli interessi su conti e depositi esteri (rigo RM31) l’opzione per la tassazione ordinaria è invece possibile: il reddito confluisce nel quadro RN e spetta il credito ex art. 165 TUIR (quadro CE).
    • Chi compila l’RM per attività detenute all’estero quasi sempre deve compilare anche RW, IVIE e IVAFE.

    Quando si usa il quadro RM

    Se un dividendo estero passa da una banca italiana, è l’intermediario ad applicare la ritenuta d’ingresso del 26% (sul cosiddetto “netto frontiera”) e il contribuente non dichiara nulla. Quando invece il reddito arriva direttamente — l’azione USA è custodita presso un broker estero, il conto è presso una banca estera, la polizza è di una compagnia estera senza rappresentante fiscale — l’imposizione sostitutiva se la deve applicare il contribuente, nel quadro RM del modello Redditi.

    I casi tipici (sezione II-A):

    • dividendi di società estere accreditati su conti o dossier esteri (rigo RM31);
    • interessi di conti correnti e depositi bancari costituiti all’estero (RM31);
    • proventi di OICR esteri percepiti senza ritenuta;
    • proventi di polizze vita e capitalizzazione estere (art. 44, co. 1, lett. g-quater e g-quinquies TUIR), se la compagnia non ha optato per operare da sostituto;
    • interessi di obbligazioni dei “grandi emittenti” non assoggettati all’imposta sostitutiva del D.Lgs. 239/1996 (rigo RM32).

    Come si compila il rigo RM31

    Colonna Cosa si indica
    1 La lettera corrispondente al tipo di reddito (da A a J, secondo le istruzioni)
    2 Il codice dello Stato estero di produzione del reddito
    3 L’importo del reddito, al lordo delle ritenute subite nello Stato estero
    4 L’aliquota applicabile (26% per dividendi e interessi)
    7 La casella da barrare per optare per la tassazione ordinaria (quando ammessa)
    8 L’imposta dovuta

    Gli interessi esteri si dichiarano per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, anche in modo implicito, nel periodo d’imposta.

    Il nodo dei dividendi: doppia imposizione senza rimedio (in RM)

    Per i dividendi esteri da partecipazioni non qualificate la legge vieta l’opzione per la tassazione ordinaria: si applica sempre l’imposta sostitutiva del 26%, e sulla sostitutiva non è riconosciuto il credito per le imposte estere. Il risultato è noto agli investitori: su un dividendo USA da 100, gli Stati Uniti trattengono 15 (aliquota convenzionale), e l’Italia chiede il 26% sul lordo di 100, cioè altri 26. Tassazione complessiva: 41%. La stessa regola vale dal 2018 anche per i dividendi da partecipazioni qualificate, allineate alle non qualificate.

    Diverso il caso degli interessi su conti e depositi esteri: qui l’opzione per la tassazione ordinaria è ammessa (colonna 7). Optando, il reddito entra nel reddito complessivo IRPEF (quadro RN) e spetta il credito d’imposta dell’art. 165 TUIR per le imposte estere, da liquidare nel quadro CE. Conviene solo a chi ha aliquote marginali basse o ritenute estere elevate da recuperare: va fatto il conto caso per caso.

    Per i proventi del rigo RM32 (obbligazioni dei grandi emittenti fuori dal perimetro del D.Lgs. 239/1996) l’opzione per la tassazione ordinaria è invece esclusa dall’art. 4, co. 2, dello stesso decreto.

    RM non viaggia mai da solo

    Chi percepisce redditi esteri direttamente, per definizione detiene attività all’estero: scatta quindi il quadro RW per il monitoraggio fiscale, con IVAFE sulle attività finanziarie (2 per mille; 4 per mille nei Paesi black list dal 2024) e IVIE sugli immobili (1,06% dal 2024). L’omissione dell’RW è sanzionata autonomamente, anche se l’RM è perfetto.

    Esempio pratico

    • Caio detiene presso un broker estero azioni USA che nel 2026 pagano 1.000 dollari di dividendi (ritenuta USA 15%: incassa 850) e un conto presso una banca tedesca che accredita 400 euro di interessi lordi.

    • Dividendi: rigo RM31, importo lordo (controvalore in euro di 1.000 $), aliquota 26%. Niente opzione ordinaria, niente credito per i 150 $ trattenuti in USA: imposta italiana 26% sul lordo.

    • Interessi: rigo RM31, 400 euro al 26% = 104 euro; in alternativa Caio può barrare la colonna 7 e portarli a tassazione ordinaria con credito estero, ma con la sua aliquota marginale al 35% non conviene.

    • Compila inoltre RW per il dossier estero e il conto tedesco, con relativa IVAFE.

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  • Compensazione delle minusvalenze: come funziona e quando scadono

    In sintesi

    • Le minusvalenze su strumenti finanziari si compensano solo con plusvalenze della stessa specie (redditi diversi, art. 67 TUIR), entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzo (art. 68, co. 5, TUIR).
    • Il grande equivoco: dividendi, cedole e proventi positivi di ETF e fondi sono redditi di capitale (art. 44 TUIR) e non si compensano mai con le minusvalenze — salvo nel regime del risparmio gestito.
    • Paradosso degli ETF: il guadagno da ETF è reddito di capitale (non compensabile), ma la perdita da ETF genera una minusvalenza compensabile. L’asimmetria penalizza chi investe solo in fondi.
    • Nel regime amministrato la compensazione avviene dentro il singolo rapporto e solo con plusvalenze successive; alla chiusura del rapporto le minusvalenze si trasferiscono con certificazione.
    • Nel dichiarativo il riporto è subordinato all’indicazione della minusvalenza nel quadro RT dell’anno di realizzo.

    La regola base: stessa specie, quattro anni

    Il sistema fiscale italiano divide i guadagni finanziari in due categorie non comunicanti. I redditi diversi (art. 67, co. 1, lett. c-bis – c-quinquies TUIR): plusvalenze e minusvalenze da cessione di azioni, obbligazioni, certificates, derivati, valute. I redditi di capitale (art. 44 TUIR): dividendi, interessi, cedole, proventi periodici e da riscatto di fondi e ETF.

    La compensazione funziona solo dentro la prima categoria: una minusvalenza da azioni può assorbire una plusvalenza da azioni, obbligazioni o certificates, mai un dividendo o una cedola. La finestra temporale è il periodo d’imposta di realizzo più i quattro successivi: una minusvalenza realizzata nel 2026 è spendibile fino al 31 dicembre 2030, poi si estingue.

    La mappa: cosa compensa cosa

    Strumento Se guadagno Se perdo Compensabile?
    Azioni Reddito diverso 26% Minusvalenza Sì, in entrambe le direzioni
    Obbligazioni (vendita sotto/sopra il prezzo di carico) Reddito diverso Minusvalenza Sì
    Certificates Reddito diverso Minusvalenza Sì (strumento tipico per “recuperare” minus)
    Derivati, CFD, valute (con intermediario) Reddito diverso Minusvalenza Sì
    ETF e fondi comuni Reddito di capitale: non compensabile Minusvalenza (reddito diverso) Solo a metà: le perdite generano minus, i guadagni non le assorbono
    Dividendi e cedole Reddito di capitale — Mai (salvo risparmio gestito)

    L’asimmetria degli ETF è la trappola più costosa per l’investitore di lungo periodo: un portafoglio fatto solo di fondi ed ETF può accumulare minusvalenze che nessun provento futuro dello stesso portafoglio potrà mai assorbire. Chi vuole utilizzarle prima della scadenza deve realizzare redditi diversi: azioni, obbligazioni o certificates.

    Dove avviene la compensazione

    Regime amministrato: la banca compensa automaticamente, ma solo dentro il singolo dossier e solo con plusvalenze realizzate dopo la minusvalenza. Se la plusvalenza è arrivata prima, l’imposta è già stata prelevata e resta acquisita. Lo “zainetto fiscale” è per rapporto: due dossier presso banche diverse non si parlano.

    Regime dichiarativo: la compensazione si fa nel quadro RT, tra tutte le operazioni dell’anno e con le eccedenze dei quattro anni precedenti, a condizione che le minusvalenze siano state indicate nella dichiarazione dell’anno in cui sono nate.

    Risparmio gestito: è l’eccezione totale — nel risultato di gestione confluiscono anche dividendi e interessi, quindi la compensazione è piena; il risultato negativo di un anno si riporta sui successivi.

    Cambio banca, chiusura del rapporto, decesso

    Alla chiusura di un rapporto amministrato le minusvalenze non compensate non muoiono: l’intermediario rilascia una certificazione delle minusvalenze e il contribuente può spenderle in un altro rapporto amministrato oppure in dichiarazione, nel quadro RT, sempre entro il quarto periodo dal realizzo originario. Se i titoli migrano verso una gestione patrimoniale, le minus certificate si deducono solo in dichiarazione, non dentro il risultato di gestione. Le minusvalenze invece non si ereditano: quelle del defunto non passano agli eredi.

    Esempio pratico

    • Tizio ha in dossier amministrato una minusvalenza di 6.000 euro realizzata a novembre 2022 vendendo azioni in perdita: scade il 31 dicembre 2026.

    • Nel suo portafoglio oggi ci sono solo ETF in guadagno: venderli non serve, i proventi da ETF sono redditi di capitale e la banca applicherebbe il 26% pieno senza toccare lo zainetto.

    • Tizio vende invece un certificate in guadagno di 6.500 euro entro dicembre 2026: la banca compensa 6.000 e applica il 26% solo su 500 euro. Risparmio: 1.560 euro di imposta che altrimenti sarebbero svaniti con la scadenza della minusvalenza.

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  • Quadro RT: come si dichiarano le plusvalenze finanziarie

    In sintesi

    • Il quadro RT del modello Redditi PF serve a dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, co. 1, lett. c-bis – c-sexies TUIR) quando nessun intermediario ha applicato l’imposta per te: è il cuore del regime dichiarativo.
    • Il caso tipico è chi opera con broker esteri: niente sostituto d’imposta, quindi quadro RT per le plusvalenze e quadro RW per il monitoraggio.
    • L’imposta sostitutiva è il 26% per la generalità degli strumenti; per i titoli di Stato ed equiparati l’imposizione effettiva resta al 12,50%; per le cripto-attività c’è una sezione dedicata (26% per i redditi 2025, 33% dal 2026).
    • Si versa con F24, codice tributo 1100, alle scadenze del saldo delle imposte sui redditi.
    • Le minusvalenze eccedenti vanno indicate in RT per poterle riportare fino al quarto periodo d’imposta successivo (art. 68, co. 5, TUIR).

    Chi deve compilare il quadro RT

    Deve compilare il quadro RT chi ha realizzato redditi diversi di natura finanziaria senza l’intervento di un sostituto d’imposta. In pratica:

    • chi investe tramite broker o banche estere senza stabile organizzazione in Italia (il caso più frequente);
    • chi ha scelto espressamente il regime dichiarativo presso un intermediario italiano;
    • chi ha venduto partecipazioni non depositate presso intermediari — per esempio quote di una SRL cedute con atto notarile;
    • chi ha realizzato plusvalenze su cripto-attività detenute su exchange esteri o in self-custody;
    • chi ha chiuso un rapporto amministrato con minusvalenze certificate da riportare in dichiarazione.

    Chi opera solo in regime amministrato o gestito presso intermediari italiani, invece, non compila nulla: l’imposta è già stata applicata alla fonte, con l’anonimato che questi regimi garantiscono.

    Le sezioni e le aliquote

    Il quadro è organizzato per aliquota, riflettendo la stratificazione storica della tassazione finanziaria:

    Tipologia Imposizione Note
    Plusvalenze su azioni, obbligazioni, ETF armonizzati (per la parte “delta NAV”), derivati, valute 26% Aliquota unica dal 1°.7.2014 (D.L. 66/2014); dal 2019 anche partecipazioni qualificate (L. 205/2017)
    Titoli di Stato italiani ed equiparati, Paesi white list 12,50% effettivo Tecnicamente si applica il 26% su una base imponibile ridotta al 48,08%
    Cripto-attività (art. 67, co. 1, lett. c-sexies) 26% (redditi 2025), 33% dal 1°.1.2026 Sezione dedicata; disciplina introdotta dalla L. 197/2022 e modificata dalla L. 207/2024

    Per ogni sezione lo schema è lo stesso: totale dei corrispettivi, totale dei costi fiscalmente riconosciuti, differenza (plusvalenza o minusvalenza), eventuale compensazione con minusvalenze pregresse, imposta dovuta.

    Come si calcola la plusvalenza

    La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto documentato, aumentato di ogni onere inerente (commissioni, imposte, bolli) ed esclusi gli interessi passivi (art. 68, co. 6, TUIR). Tre attenzioni pratiche:

    • documentazione: nel dichiarativo l’onere della prova del costo è del contribuente; senza documentazione il costo si assume pari a zero e si paga il 26% sull’intero corrispettivo;
    • valute estere: i corrispettivi in valuta si convertono in euro, e la componente di cambio concorre alla plusvalenza; le operazioni “a pronti” di semplice acquisto e vendita di valuta, senza finalità speculativa, non generano invece redditi imponibili (R.M. 72/E/2016);
    • chi ha rivalutato partecipazioni con perizia (imposta sostitutiva, oggi a regime al 18%) assume come costo il valore rivalutato.

    Versamento e scadenze

    L’imposta sostitutiva risultante dal quadro RT si versa con modello F24, codice tributo 1100, negli stessi termini del saldo IRPEF (30 giugno, o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%). È possibile la compensazione orizzontale con altri crediti nel modello F24 e la rateazione secondo le regole ordinarie del saldo.

    RT e RW viaggiano insieme

    Chi dichiara plusvalenze da intermediari esteri quasi sempre deve compilare anche il quadro RW: il conto presso il broker estero è un’attività finanziaria estera soggetta a monitoraggio fiscale e a IVAFE. Dimenticare l’RW è l’errore più sanzionato di questo mondo: le sanzioni da omesso monitoraggio si applicano anche se le imposte sulle plusvalenze sono state regolarmente pagate in RT.

    Esempio pratico

    • Caio opera nel 2026 su un broker estero: vende azioni USA incassando 45.000 euro contro un costo documentato di 38.000 (commissioni incluse), e chiude un ETF con plusvalenza di 1.200 euro (che però è reddito di capitale, tassato a parte: non entra in RT). In RT dichiara 7.000 euro di plusvalenza su azioni.

    • Nel 2024 Caio aveva indicato in RT una minusvalenza di 2.500 euro: la usa in compensazione. Base imponibile: 7.000 − 2.500 = 4.500 euro. Imposta sostitutiva: 4.500 × 26% = 1.170 euro, versata con codice 1100 insieme al saldo 2027.

    • Compila inoltre il quadro RW per il conto estero e paga l’IVAFE del 2 per mille sul valore delle attività.

    Da leggere insieme

  • Regime dichiarativo, amministrato o gestito: differenze e quale scegliere

    In sintesi

    • Chi investe in strumenti finanziari sceglie tra tre regimi di tassazione, introdotti dal D.Lgs. 461/1997: dichiarativo (art. 5), risparmio amministrato (art. 6) e risparmio gestito (art. 7).
    • L’aliquota è la stessa per tutti: imposta sostitutiva del 26% dal 1° luglio 2014 (era il 20% dal 2012 e il 12,50% fino al 2011). Sui titoli di Stato resta il 12,50%.
    • Cambiano chi calcola e versa l’imposta (il contribuente nel dichiarativo, l’intermediario negli altri due), quando si paga (sul realizzato o sul maturato) e che cosa si può compensare.
    • Solo il risparmio gestito fa confluire anche dividendi e interessi nel risultato tassato, permettendo di fatto di compensarli con le minusvalenze.
    • Dal 1° gennaio 2019, con l’unificazione delle aliquote voluta dalla L. 205/2017, anche le partecipazioni qualificate possono rientrare nei regimi amministrato e gestito.

    Tre regimi, un’unica aliquota

    La tassazione dei guadagni finanziari delle persone fisiche (i “redditi diversi di natura finanziaria” dell’art. 67 TUIR e i redditi di capitale dell’art. 44 TUIR) passa per una scelta che ogni investitore fa, spesso senza rendersene conto, al momento dell’apertura del rapporto con la banca o il broker. I tre regimi previsti dal D.Lgs. 461/1997 non cambiano quanto si paga — l’imposta sostitutiva è il 26% dal 1° luglio 2014 per la generalità degli strumenti — ma cambiano profondamente come e quando.

    La scelta di default nelle banche italiane è il risparmio amministrato. Il dichiarativo è invece la condizione tipica (e spesso obbligata) di chi usa broker esteri senza stabile organizzazione in Italia: in quel caso non c’è alcun sostituto d’imposta e tocca al contribuente dichiarare tutto nel quadro RT.

    Il confronto

    Dichiarativo (art. 5) Amministrato (art. 6) Gestito (art. 7)
    Chi calcola e versa Il contribuente, nel quadro RT della dichiarazione La banca/SIM, su ogni singola operazione Il gestore, sul risultato annuo della gestione
    Momento impositivo Realizzato (quando vendi) Realizzato (quando vendi) Maturato: si paga anche su plusvalenze solo “sulla carta” a fine anno
    Anonimato verso il Fisco No: tutto in dichiarazione Sì Sì
    Dividendi e interessi Tassati a parte (ritenuta/sostitutiva), mai compensabili Tassati a parte, mai compensabili Concorrono al risultato di gestione: di fatto compensabili con le minusvalenze
    Minusvalenze Riportabili in RT fino al 4° periodo successivo Compensate con plusvalenze successive dello stesso rapporto, entro il 4° periodo Il risultato negativo riduce i risultati dei periodi successivi
    Effetto finanziario Si paga a giugno-luglio dell’anno dopo Si paga subito a ogni vendita Si paga ogni anno, anche senza vendere

    Il regime dichiarativo

    Nessun prelievo alla fonte: le plusvalenze realizzate nell’anno si dichiarano nel quadro RT del modello Redditi e l’imposta sostitutiva si versa con il saldo delle imposte. Il vantaggio è finanziario: tra il realizzo (poniamo gennaio 2026) e il versamento (giugno-luglio 2027) il capitale resta investito. Lo svantaggio è l’onere amministrativo: ogni operazione va ricostruita con prezzi di carico documentati e, se gli strumenti sono detenuti presso intermediari esteri, si aggiungono il quadro RW per il monitoraggio fiscale e l’IVAFE.

    Il risparmio amministrato

    Si applica quando i titoli sono in custodia o amministrazione presso banche, SIM o altri soggetti autorizzati, che operano da sostituto d’imposta su ogni operazione. Le minusvalenze si compensano automaticamente con le plusvalenze successive realizzate nello stesso rapporto, nello stesso periodo d’imposta o nei quattro successivi. Attenzione all’ordine cronologico: se la plusvalenza arriva prima della minusvalenza, l’imposta è già stata prelevata e non si recupera dentro il rapporto.

    Se il rapporto si chiude, le minusvalenze residue non vanno perse: l’intermediario rilascia una certificazione e possono essere usate in un altro rapporto amministrato o portate in dichiarazione nel quadro RT. Se invece i titoli passano a una gestione patrimoniale, le minusvalenze certificate si deducono solo in dichiarazione, non dentro il risultato di gestione.

    Il risparmio gestito

    È il regime delle gestioni patrimoniali: l’imposta del 26% colpisce il risultato maturato della gestione a fine anno, anche se non realizzato. Nel risultato entrano tutte le componenti: plusvalenze e minusvalenze, ma anche dividendi e interessi (che sono esonerati dalle ritenute alla fonte) e in diminuzione le commissioni di gestione. È l’unico regime in cui, di fatto, un dividendo incassato può essere “assorbito” da una minusvalenza.

    Due dettagli confermati dalla prassi: l’imposta di bollo sui rendiconti è deducibile dal risultato di gestione (R.M. 76/E/2013), così come le spese di deposito e custodia dei titoli (R.M. 205/E/2003). Il rovescio della medaglia è che tassare il maturato significa anticipare l’imposta su guadagni che potrebbero anche svanire l’anno dopo: il risultato negativo si riporta, ma intanto la liquidità è uscita.

    In caso di decesso del titolare, il mandato di gestione si estingue e il risultato si calcola al valore del patrimonio alla data di apertura della successione (R.M. 120/E/2001); le plusvalenze realizzate prima del decesso non entrano nella successione ereditaria.

    Opzioni, revoche e partecipazioni qualificate

    L’opzione per l’amministrato si comunica all’apertura del rapporto (o prima dell’inizio del periodo d’imposta per i rapporti esistenti), vale per l’intero periodo ed è revocabile entro l’anno con effetto dal periodo successivo. Per il gestito la comunicazione avviene alla stipula del contratto e l’opzione dura fino allo scioglimento, salvo revoca annuale.

    Storicamente le partecipazioni qualificate erano escluse da entrambi i regimi opzionali, perché seguivano la tassazione ordinaria. Con la L. 205/2017, che dal 1° gennaio 2019 ha esteso l’imposta sostitutiva del 26% anche alle plusvalenze su partecipazioni qualificate, quella esclusione è superata e anche le qualificate possono stare in amministrato o gestito.

    Esempio pratico

    • Tizio (dichiarativo, broker estero) realizza a febbraio 2026 una plusvalenza di 10.000 euro su azioni. Nessun prelievo immediato: dichiarerà nel quadro RT del modello Redditi 2027 e verserà 2.600 euro di imposta sostitutiva a giugno-luglio 2027. Nel frattempo compila anche il quadro RW.

    • Caio (amministrato) realizza la stessa plusvalenza: la banca preleva 2.600 euro il giorno del realizzo. A novembre Caio realizza una minusvalenza di 4.000 euro: l’imposta già versata non si recupera, ma la minusvalenza resterà nel rapporto per compensare plusvalenze future fino al 2030.

    • Sempronio (gestione patrimoniale) chiude il 2026 con un risultato maturato di +10.000 euro, di cui 3.000 di dividendi e 7.000 di rivalutazione dei titoli non venduti: paga il 26% su tutto, dedotte commissioni e bollo, anche se non ha venduto nulla.

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  • Rivalutazione di terreni e partecipazioni: dal 2025 è a regime, ma al 18% conviene ancora?

    In sintesi

    • La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni (anche quotate) delle persone fisiche è diventata un regime stabile dal 2025, dopo vent’anni di proroghe annuali.
    • Imposta sostitutiva: 18% sull’intero valore rivalutato (16% nel 2024, 14% e 11% negli anni prima: chi legge guide vecchie trovi qui l’aggiornamento).
    • Meccanica: perizia giurata di stima al 1° gennaio e versamento (unica soluzione o prima di tre rate annuali) entro il 30 novembre.
    • Serve a azzerare o ridurre la plusvalenza tassabile al 26% in caso di vendita: conviene quando il costo storico è basso rispetto al valore attuale.
    • Regola d’oro: il 18% si paga sul valore intero, il 26% solo sulla plusvalenza — sotto un certo rapporto costo/valore la rivalutazione non conviene più.

    Cosa è cambiato: da proroga eterna a regime

    Nata nel 2002 come misura una tantum e prorogata praticamente ogni anno, la rideterminazione è stata stabilizzata dalla Legge di Bilancio 2025: ogni anno le persone fisiche (più società semplici ed enti non commerciali) possono affrancare il valore di terreni edificabili e agricoli e partecipazioni, quotate e non, possedute al 1° gennaio fuori dal regime d’impresa. Il prezzo della stabilizzazione è l’aliquota: il 18% attuale è quasi il doppio delle sostitutive storiche — la convenienza va calcolata, non presunta.

    Come si perfeziona

    • possesso del bene al 1° gennaio dell’anno di rivalutazione;
    • perizia giurata di stima (commercialista, revisore o esperto abilitato per le partecipazioni; anche ingegneri, architetti, geometri, agronomi e periti per i terreni) che fissa il valore a quella data; per le quotate basta il valore normale di dicembre (media dell’ultimo mese), senza perizia;
    • versamento del 18% entro il 30 novembre: unica soluzione oppure tre rate annuali di pari importo (interessi del 3% sulle successive). Il perfezionamento coincide col versamento della prima rata: da lì la scelta è irrevocabile e il valore periziato diventa il nuovo costo fiscale;
    • indicazione in dichiarazione (quadro RT/RM): l’omissione è violazione formale, non fa decadere il beneficio.

    Chi ha già rivalutato in passato può rivalutare di nuovo (in su o in giù) scomputando l’imposta già versata o chiedendone il rimborso nei limiti.

    Il calcolo di convenienza

    La vendita di una partecipazione non in regime d’impresa sconta il 26% sulla plusvalenza (prezzo meno costo). La rivalutazione sostituisce quel 26% con un 18% sull’intero valore periziato. Il pareggio è presto trovato: conviene quando l’imposta sostitutiva è inferiore, cioè quando 0,18 × valore < 0,26 × (valore − costo) — in pratica quando il costo storico è sotto il ~31% del valore attuale. Socio fondatore con quota dal costo simbolico: convenienza massima. Chi ha comprato di recente a valori vicini a quelli attuali: meglio il 26% sulla plusvalenza piccola.

    Per i terreni edificabili il ragionamento è ancora più favorevole: la plusvalenza da cessione è sempre imponibile (spesso in tassazione separata o IRPEF progressiva) e il valore periziato vale anche come valore minimo di riferimento per l’imposta di registro dell’acquirente — un punto da coordinare in trattativa.

    Le cautele

    • la rivalutazione non genera minusvalenze deducibili: vendere sotto il valore periziato brucia l’imposta pagata sull’eccedenza (per le partecipazioni il costo rivalutato non può produrre minusvalenze rilevanti);
    • l’operazione fa parte degli schemi osservati dal fisco quando è preordinata a operazioni circolari (cessione a newco dei soci, recessi mascherati: la casistica di abuso vista per le operazioni straordinarie passa spesso da qui);
    • per le quotate il regime del risparmio amministrato va coordinato con l’intermediario.

    Esempio pratico

    • Caio detiene il 30% di Alfa S.r.l., costituita con 3.000 euro di suo conferimento; oggi la quota vale 400.000 e c’è un compratore. Vendita secca: plusvalenza 397.000 × 26% = 103.220. Con la rivalutazione: perizia al 1° gennaio, sostitutiva 18% × 400.000 = 72.000 (anche in 3 rate da 24.000) e vendita a plusvalenza zero. Risparmio: oltre 31.000 euro. Se invece il costo fiscale fosse 250.000, il 26% sulla plusvalenza (39.000) batterebbe largamente il 18% sul valore (72.000).

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  • Tassazione del TFR: come si calcola davvero (aliquota media, rivalutazioni, riliquidazione)

    In sintesi

    • Il TFR è a tassazione separata: non si somma agli altri redditi dell’anno di incasso.
    • Il datore applica una tassazione provvisoria; l’imposta definitiva usa l’aliquota media di tassazione degli ultimi 5 anni del lavoratore, con riliquidazione finale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
    • Le rivalutazioni annuali del fondo (indice ISTAT + 1,5% fisso) scontano ogni anno un’imposta sostitutiva del 17% e restano fuori dalla base tassata alla fine.
    • Stesso regime per gli importi collegati: incentivo all’esodo, indennità di preavviso, altre somme erogate alla cessazione.
    • Gli anticipi di TFR sono tassati con la stessa logica, con conguaglio alla liquidazione finale.

    Perché il TFR ha un binario suo

    Il TFR matura lungo l’intera vita lavorativa (una mensilità circa per anno: la meccanica civilistica è nella guida al calcolo del TFR ex art. 2120 c.c.): tassarlo con gli scaglioni dell’anno di uscita sarebbe una stangata da 43% su gran parte dell’importo. Il sistema lo separa dal reddito ordinario e lo divide in due componenti:

    • la quota capitale (accantonamenti annuali), tassata alla corresponsione con il metodo dell’aliquota media;
    • le rivalutazioni maturate anno per anno, già tassate ciascun 31 dicembre con l’imposta sostitutiva del 17% (versata dal datore con i codici 1712/1713): alla liquidazione finale escono dalla base imponibile.

    Il calcolo in tre passi

    • 1. Base imponibile: TFR maturato meno le rivalutazioni già tassate al 17% (per le quote maturate fino al 2000 opera anche la vecchia riduzione fissa per anno di servizio);
    • 2. Tassazione provvisoria del datore: si determina il “reddito di riferimento” (TFR × 12 / anni di servizio), si calcola l’IRPEF teorica con le aliquote correnti e se ne ricava l’aliquota da applicare alla base;
    • 3. Riliquidazione dell’Agenzia: l’imposta definitiva si ricalcola con l’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti quello in cui matura il diritto. Se più favorevole al contribuente, per le somme erogate dal 2001 si applica una clausola di salvaguardia (aliquote e scaglioni vigenti al 31/12/2006 se migliori). Il conguaglio — a debito o a rimborso — arriva con comunicazione, senza sanzioni.

    Le altre indennità erogate in occasione della cessazione (esodo, preavviso, transattive legate al rapporto) si tassano con la stessa aliquota del TFR e vengono riliquidate nella stessa proporzione.

    Anticipi, acconti e fondi pensione

    L’anticipazione di TFR (fino al 70% nei casi dell’art. 2120: spese sanitarie, prima casa) è tassata provvisoriamente con l’aliquota calcolata sul maturato al momento della richiesta; il conguaglio complessivo avviene alla cessazione. Chi ha destinato il TFR alla previdenza complementare gioca un altro campionato: la prestazione del fondo pensione sconta la ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta fino al 9% con l’anzianità di iscrizione — quasi sempre più conveniente dell’aliquota media (motivo per cui il confronto va fatto prima di scegliere dove lasciare il TFR).

    Esempio pratico

    • Tizio esce dopo 25 anni con TFR lordo 75.000 euro, di cui 15.000 di rivalutazioni già tassate al 17%. Base imponibile: 60.000. Il datore applica la tassazione provvisoria (~28%): ritenuta 16.800. Nei 5 anni precedenti l’aliquota media effettiva di Tizio era il 24%: l’Agenzia riliquida a 14.400 e rimborsa 2.400. L’incentivo all’esodo di 20.000 euro concordato all’uscita segue la stessa aliquota.

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  • Tassazione separata: quali redditi, come si calcola l’aliquota e l’acconto del 20%

    In sintesi

    • La tassazione separata (art. 17 TUIR) evita che redditi maturati in più anni ma incassati in un colpo solo esplodano negli scaglioni IRPEF dell’anno di incasso.
    • Il reddito non entra nel reddito complessivo: sconta un’imposta calcolata con l’aliquota media del biennio precedente (art. 21).
    • Casi tipici: TFR e indennità di fine rapporto, arretrati di lavoro dipendente e pensione, indennità di esodo e preavviso, plusvalenze da cessione d’azienda posseduta da oltre 5 anni, redditi da liquidazione di imprese.
    • Per i redditi percepiti senza sostituto d’imposta è dovuto un acconto del 20% in dichiarazione; l’Agenzia poi liquida il dovuto effettivo.
    • Quasi sempre è possibile optare per la tassazione ordinaria, conveniente quando l’aliquota media del biennio supera quella marginale corrente.

    La logica: proteggere i redditi “a formazione pluriennale”

    L’IRPEF è progressiva per anno: 100.000 euro di arretrati incassati in un’unica soluzione salirebbero in gran parte al 43%, pur remunerando anni in cui il contribuente stava in scaglioni ben più bassi. La tassazione separata sterilizza l’effetto: il reddito esce dal cumulo e sconta l’aliquota media applicata sul reddito del biennio precedente — quella che meglio approssima la capacità contributiva “normale” del contribuente.

    I redditi ammessi

    • fine rapporto: TFR e indennità equipollenti, incentivi all’esodo, indennità di preavviso, somme da patti di non concorrenza (la tassazione del TFR ha regole di calcolo proprie);
    • arretrati di lavoro dipendente e pensioni, riferiti ad anni precedenti per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (rinnovi contrattuali, sentenze, errori);
    • indennità per cessazione di rapporti di agenzia, di collaborazione coordinata, indennità di fine mandato degli amministratori (se il diritto risulta da atto di data certa anteriore);
    • plusvalenze da cessione o liquidazione di aziende possedute da più di 5 anni e redditi dell’imprenditore da liquidazione dell’impresa (se la liquidazione non supera i limiti temporali del nuovo art. 182);
    • altri: emolumenti arretrati, somme da riscatto di polizze nei casi previsti, risarcimenti sostituivi di redditi pluriennali.

    Come si calcola l’imposta

    L’art. 21 fissa il metodo: si assume il reddito complessivo netto medio dei due anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto, si calcola l’IRPEF su quella base con le aliquote vigenti e se ne ricava l’aliquota media effettiva, applicata poi al reddito a tassazione separata. Se nel biennio non c’è stato reddito, si applica l’aliquota del primo scaglione. Il calcolo definitivo lo fa l’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione, notificando l’eventuale conguaglio (senza sanzioni: è fisiologia, non violazione).

    Sostituto o acconto del 20%

    Quando il reddito passa da un sostituto d’imposta (il datore per il TFR, l’INPS per gli arretrati pensionistici), la ritenuta è applicata alla fonte e il contribuente non fa nulla: aspetta solo l’eventuale conguaglio dell’Agenzia. Quando il sostituto non c’è — indennità estere, plusvalenze d’azienda dell’imprenditore, somme corrisposte da privati — il reddito va in dichiarazione (quadro RM) con acconto del 20%, versato con il saldo IRPEF; il conguaglio arriverà dalla liquidazione dell’Agenzia.

    Quando conviene l’opzione per l’ordinaria

    Il contribuente può optare per la tassazione ordinaria nella dichiarazione (e per alcuni redditi la sceglie direttamente l’Agenzia se più favorevole, come per il TFR). Conviene quando l’aliquota media del biennio è alta e il reddito attuale basso — il pensionato con biennio “ricco” e arretrati modesti — o quando servono gli imponibili per assorbire detrazioni e oneri altrimenti incapienti: il reddito a tassazione separata non si compensa con gli oneri deducibili né genera capienza per le detrazioni.

    Esempio pratico

    • Sempronio, agente di commercio, cessa il mandato nel 2026 e percepisce dalla preponente un’indennità suppletiva di clientela di 80.000 euro, senza ritenuta di sostituto adeguata al meccanismo. La dichiara nel quadro RM con acconto del 20% (16.000). Il suo reddito medio 2024-2025 era 35.000 euro, con aliquota media effettiva ~27%: l’Agenzia liquiderà ~21.600 e chiederà il conguaglio di 5.600. In ordinaria, gli 80.000 sommati al reddito 2026 sarebbero finiti in larga parte al 43%.

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  • Credito d’imposta per i redditi esteri (art. 165 TUIR): calcolo, limiti e trappole

    In sintesi

    • Le imposte pagate all’estero a titolo definitivo su redditi che concorrono al reddito complessivo si detraggono dall’imposta italiana (art. 165 TUIR).
    • Limite: il credito non può superare la quota di imposta italiana corrispondente al rapporto reddito estero / reddito complessivo.
    • Il calcolo è per singolo Stato (per country limitation): le eccedenze di un Paese non compensano i deficit di un altro.
    • Trappola del co. 8: se il reddito estero non è stato dichiarato, il credito è perso — l’omessa dichiarazione del reddito brucia le imposte estere pagate.
    • Solo per i redditi d’impresa esteri: le eccedenze si riportano avanti e indietro fino a 8 anni (co. 6).

    Il meccanismo

    L’Italia tassa i residenti sul reddito mondiale: senza correttivi, il dividendo americano o lo stipendio svizzero sconterebbero due imposte piene. Il rimedio interno è il credito per le imposte assolte all’estero: si detrae dall’IRPEF/IRES netta l’imposta estera, entro il tetto della formula:

    credito massimo = imposta italiana netta × (reddito estero / reddito complessivo)

    Se l’aliquota estera è più alta di quella italiana media, la differenza resta a carico del contribuente (salvo il riporto per i redditi d’impresa). Tre condizioni di accesso:

    • il reddito estero deve concorrere al reddito complessivo italiano (i redditi a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta — come i dividendi esteri del privato al 26% — non danno diritto al credito: è il punto più contestato del sistema);
    • l’imposta estera deve essere definitiva (non suscettibile di rimborso: la ritenuta convenzionale eccedente va chiesta a rimborso allo Stato estero, non a credito in Italia);
    • il credito va chiesto nella dichiarazione relativa al periodo in cui il reddito concorre, a pena di decadenza nei termini.

    La per country limitation

    Con redditi da più Stati il calcolo si fa Paese per Paese: la formula si applica separatamente e l’eccedenza d’imposta francese non copre l’incapienza su un reddito tedesco. Per i redditi d’impresa prodotti tramite stabili organizzazioni, il co. 6 concede il respiro del riporto: l’eccedenza di imposta estera rispetto al tetto si riporta all’indietro e in avanti fino all’ottavo esercizio, compensando le eccedenze di segno opposto dello stesso Stato.

    La trappola del comma 8

    La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione del reddito estero. Tradotto: chi “dimentica” lo stipendio estero e viene accertato paga l’imposta italiana piena senza scomputare quella estera già versata — doppia imposizione secca. La prassi ammette il rimedio della dichiarazione integrativa (e considera “dichiarato” il reddito indicato anche in dichiarazione tardiva entro 90 giorni); oltre, il credito è perso. È il motivo per cui i redditi esteri vanno sempre dichiarati anche quando il conguaglio sembra a zero.

    Convenzioni e ritenute eccedenti

    Le convenzioni contro le doppie imposizioni fissano tetti alle ritenute alla fonte (tipicamente 15% sui dividendi, 10% sugli interessi): a credito in Italia va solo l’imposta nei limiti convenzionali. La ritenuta subita in eccesso (es. 35% svizzero sui dividendi) si recupera con istanza di rimborso allo Stato estero, nei suoi termini. Per i lavoratori dipendenti con retribuzioni convenzionali, il credito si riproporziona.

    Esempio pratico

    • Tizio, residente, ha reddito complessivo 60.000 euro di cui 12.000 da lavoro dipendente svolto in Germania, con 3.500 di imposta tedesca definitiva. IRPEF italiana netta: 17.000. Tetto del credito: 17.000 × 12.000/60.000 = 3.400. Tizio detrae 3.400 (non 3.500: i 100 di eccedenza restano persi, non essendo reddito d’impresa). Se avesse omesso di dichiarare i 12.000, in accertamento avrebbe pagato l’IRPEF piena senza alcun credito (co. 8).

    Da leggere insieme

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