Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 62/2014 – Sanità pugliese: accreditamento delle strutture e rimborsi per trapianti

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    Con la sentenza n. 62 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione e non fondata l’altra fra quelle proposte dallo Stato contro una legge della Regione Puglia in materia socio-assistenziale.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato due norme pugliesi: una che consentiva di sostituire vecchie convenzioni con accordi contrattuali per strutture sanitarie senza completare l’accreditamento, e una che sopprimeva il capitolo di bilancio per il rimborso delle spese di viaggio dei pazienti in attesa o reduci da trapianto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia n. 7 del 2013, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione: si lamentava il contrasto con i principi statali in materia di tutela della salute e la mancanza di copertura finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’accreditamento (il ricorso statale era privo di adeguata motivazione sulle ragioni della violazione) e non fondata quella sui rimborsi per trapianto: la legge regionale del 1996 prevede il rimborso solo nei limiti delle disponibilità di bilancio, sicché l’eliminazione dello stanziamento non viola l’obbligo di copertura.

    Il principio

    Il ricorso in via principale deve indicare con precisione le ragioni della pretesa violazione, pena l’inammissibilità; inoltre una prestazione assistenziale erogata «nei limiti delle disponibilità di bilancio» non genera, in caso di mancato stanziamento, una violazione dell’obbligo di copertura finanziaria.

    Domande e risposte

    Perché la questione sull’accreditamento è inammissibile?

    Perché lo Stato si era limitato a riportare le norme statali senza spiegare in modo argomentato perché la legge regionale le violasse.

    La Regione poteva sopprimere i fondi per i rimborsi trapianti?

    Sì: poiché la legge regionale prevedeva il rimborso solo nei limiti delle risorse di bilancio, l’assenza di stanziamento non ha violato l’art. 81 Cost.

    Cosa tutela l’art. 81 della Costituzione?

    Impone che ogni legge che comporti spese indichi i mezzi per farvi fronte: è il principio della copertura finanziaria.

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  • Corte cost. n. 61/2014 – Tetti retributivi e tagli al pubblico impiego (d.l. 78/2010) e autonomia di Bolzano

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    Con la sentenza n. 61 del 2014 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le censure della Provincia autonoma di Bolzano contro le misure di contenimento della spesa per il personale pubblico introdotte nel 2010.

    Di cosa si tratta

    Nel pieno della crisi economica, il decreto-legge n. 78 del 2010 aveva imposto limiti ai trattamenti economici dei dipendenti pubblici, tetti al salario accessorio e vincoli alle assunzioni a tempo determinato. La Provincia di Bolzano riteneva che queste regole, applicandosi anche a essa, ledessero la propria autonomia finanziaria e la competenza in materia di ordinamento degli uffici provinciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige: si lamentava l’imposizione di vincoli di dettaglio a singole voci di spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni (per sopravvenuta carenza di oggetto o difetto di parametro) e non fondate le altre: le misure costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica oppure rientrano nell’ordinamento civile (per il personale contrattualizzato), materie che vincolano anche gli enti ad autonomia speciale.

    Il principio

    Le norme statali che fissano limiti complessivi alla spesa per il personale e disciplinano il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato vincolano anche le Province autonome, come principi di coordinamento della finanza pubblica e come ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Le Province autonome sfuggono ai tagli alla spesa pubblica?

    No: anche gli enti ad autonomia speciale sono soggetti ai principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dallo Stato.

    Perché alcune questioni sono inammissibili?

    Perché alcune norme erano già state dichiarate incostituzionali in altre pronunce (carenza di oggetto) o perché il ricorso non indicava il parametro violato.

    Cosa c’entra l’ordinamento civile?

    Il trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati rientra nell’ordinamento civile, materia riservata in via esclusiva allo Stato.

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  • Corte cost. n. 24/2014 – Segreto di Stato e caso Abu Omar

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    La Corte, decidendo conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, afferma che non spettava alla Cassazione e alla Corte d’appello di Milano utilizzare elementi coperti dal segreto di Stato per condannare gli imputati del sequestro Abu Omar, e annulla le relative pronunce.

    Di cosa si tratta

    Nel processo per il sequestro di Abu Omar, alcuni atti erano coperti dal segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio. La questione era se i giudici potessero comunque utilizzarli e condannare gli imputati appartenenti ai servizi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri contro una sentenza della Corte di cassazione (n. 46340/2012) e atti della Corte d’appello di Milano, a tutela delle prerogative sul segreto di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava ai giudici annullare i proscioglimenti, utilizzare gli atti coperti da segreto e affermare la responsabilità degli imputati senza interpellare il Presidente del Consiglio; ha quindi annullato, nelle parti corrispondenti, le pronunce della Cassazione e della Corte d’appello.

    Il principio

    Il segreto di Stato legittimamente opposto preclude l’utilizzo processuale degli elementi che ne sono coperti; i giudici devono interpellare il Presidente del Consiglio prima di farne uso e non possono fondare la condanna su prove segretate.

    Domande e risposte

    Di che processo si trattava?

    Del processo per il sequestro di Abu Omar, in cui erano coinvolti appartenenti ai servizi di sicurezza e atti coperti da segreto di Stato.

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale?

    Che i giudici non potevano utilizzare gli elementi coperti dal segreto di Stato per condannare gli imputati, annullando le relative pronunce.

    Che tipo di giudizio è questo?

    Un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non un giudizio di legittimità su una legge.

  • Corte cost. n. 23/2014 – Riduzione dei trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

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    La Corte respinge (in parte non fondate, in parte inammissibili) le questioni di Friuli-Venezia Giulia e Sardegna contro i tagli ai trasferimenti previsti dal d.l. n. 174 del 2012: le riduzioni non sono tali da compromettere lo svolgimento delle funzioni regionali.

    Di cosa si tratta

    Il decreto sugli enti territoriali del 2012 ha disposto riduzioni di risorse anche a carico delle Regioni a statuto speciale. Due Regioni autonome hanno impugnato le norme, lamentando la lesione della loro autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, commi da 1 a 5, del d.l. n. 174 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 116, 117, terzo comma, 119 e 126 Cost. e alle norme dei rispettivi statuti speciali. Rimettenti: Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e, in parte, dichiarato non fondate le questioni e, in parte, inammissibili quelle relative ai trasferimenti diversi dalle spettanze statutarie, ribadendo che riduzioni di risorse sono ammissibili se non rendono insufficienti i mezzi per i compiti regionali.

    Il principio

    Le manovre di finanza pubblica possono ridurre le risorse delle Regioni speciali purché non compromettano lo svolgimento delle loro funzioni; non esiste una garanzia di invarianza quantitativa del gettito.

    Domande e risposte

    Cosa lamentavano le Regioni speciali?

    La riduzione dei trasferimenti e delle spettanze finanziarie, ritenuta lesiva della loro autonomia.

    Perché le questioni sono state respinte?

    Perché le Regioni non hanno dimostrato che i tagli rendessero insufficienti i mezzi per le proprie funzioni; le riduzioni in sé sono ammissibili.

    Esiste un diritto all’invarianza del gettito?

    No: secondo la Corte non è garantita una rigida invarianza quantitativa delle risorse regionali.

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  • Corte cost. n. 60/2014 – Blocco delle assunzioni di ricercatori universitari e atenei «virtuosi»

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    Con la sentenza n. 60 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate (nei sensi di cui in motivazione) e in parte inammissibili le questioni sul regime delle assunzioni universitarie introdotto nel 2008, che limitava il turn over distinguendo fra atenei «virtuosi» e «non virtuosi».

    Di cosa si tratta

    Per contenere la spesa pubblica, il decreto-legge n. 180 del 2008 aveva introdotto vincoli alle assunzioni nelle università. Il Consiglio di Stato e il TAR Puglia dubitavano della ragionevolezza del sistema, che avrebbe trattato in modo più favorevole gli atenei «non virtuosi» (che potevano comunque assumere i vincitori dei concorsi già espletati) rispetto a quelli «virtuosi», soggetti a un limite rigido del 50 per cento della spesa per il personale cessato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 180 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione: si lamentava l’irragionevolezza della disciplina, la lesione dell’autonomia universitaria e la violazione del buon andamento dell’amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sull’art. 1, commi 1 e 3, e ha dichiarato inammissibili le ulteriori questioni del TAR Puglia e del Consiglio di Stato relative alla decorrenza delle idoneità e all’espletamento dei concorsi.

    Il principio

    I vincoli alle assunzioni universitarie rientrano nella discrezionalità del legislatore in materia di contenimento della spesa e di organizzazione degli atenei: la diversa disciplina fra situazioni diverse non è di per sé irragionevole né lesiva dell’autonomia universitaria, se sorretta da una giustificazione coerente con gli obiettivi di bilancio.

    Domande e risposte

    Cosa distingue gli atenei «virtuosi» da quelli «non virtuosi»?

    La distinzione riguarda i limiti alle assunzioni: la normativa del 2008 imponeva vincoli diversi a seconda della situazione di bilancio dell’ateneo.

    La Corte ha ritenuto incostituzionale il blocco?

    No: ha dichiarato le questioni in parte non fondate e in parte inammissibili, ritenendo la disciplina compatibile con la Costituzione.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma è salva solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte nella motivazione della sentenza.

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  • Corte cost. n. 59/2014 – Soppressione dei tribunali e delle sezioni distaccate (riforma geografia giudiziaria)

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    La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 59 del 2014, ha respinto le contestazioni di vari tribunali alla riforma che ha soppresso piccoli tribunali e sezioni distaccate. Alcune questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili, altre manifestamente infondate.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta riforma della geografia giudiziaria (legge delega n. 148 del 2011 e decreto legislativo n. 155 del 2012) ha riorganizzato gli uffici giudiziari di primo grado, sopprimendo alcuni tribunali e sezioni distaccate per realizzare risparmi di spesa e maggiore efficienza. Diversi tribunali (Orvieto, Forlì-Cesena, Sanremo-Ventimiglia) e il TAR Lazio avevano sollevato dubbi di costituzionalità, lamentando in particolare l’uso scorretto della delega e del procedimento legislativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti contestavano l’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 e l’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, in riferimento, fra l’altro, agli artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77 e 81 della Costituzione: in sostanza si sosteneva che la norma sulla riorganizzazione fosse «intrusa» nella legge di conversione e che la soppressione dei singoli uffici violasse i criteri di delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Sanremo-Ventimiglia (per difetto di motivazione sulla rilevanza) e manifestamente infondate le restanti, richiamando la precedente sentenza n. 237 del 2013: la riforma rientra in una scelta organizzativa legittima, fondata su un’adeguata istruttoria, e non viola i criteri della delega né le regole sul procedimento legislativo.

    Il principio

    La soppressione di tribunali e sezioni distaccate è una misura organizzativa rimessa alla discrezionalità del legislatore delegato, che può perseguire risparmi di spesa ed efficienza del sistema giudiziario senza che ciò leda di per sé i parametri costituzionali, purché vi sia un’istruttoria adeguata e un corretto bilanciamento degli interessi.

    Domande e risposte

    Cosa decide la Corte sulla soppressione dei tribunali?

    La Corte non entra nel merito politico della scelta, ma verifica solo che la riforma rispetti la Costituzione: nel caso del 2014 ha ritenuto legittima la riorganizzazione degli uffici giudiziari.

    Perché alcune questioni sono inammissibili?

    Perché il giudice che le aveva sollevate non aveva spiegato adeguatamente perché la questione fosse rilevante per il processo in corso: senza questa motivazione la Corte non può decidere.

    La riforma poteva essere inserita nella legge di conversione?

    Sì: la Corte, richiamando la sentenza n. 237 del 2013, ha escluso che la disposizione fosse estranea all’oggetto del decreto-legge e che fosse violato il procedimento di approvazione delle leggi.

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  • Corte cost. n. 22/2014 – Esercizio associato obbligatorio delle funzioni dei piccoli Comuni

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    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni delle Regioni contro l’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, che impone ai piccoli Comuni l’esercizio associato delle funzioni fondamentali. La disciplina rientra nella competenza statale sulle funzioni fondamentali e nel coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Per ridurre la spesa, lo Stato ha imposto ai Comuni fino a 5.000 abitanti di esercitare in forma associata (unioni o convenzioni) le funzioni fondamentali. Cinque Regioni hanno contestato questa disciplina come invasiva delle loro competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012 (spending review), in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 118, 119 e 123 Cost. e allo statuto sardo. Rimettenti: Regioni Lazio, Veneto, Campania, Puglia e Regione autonoma Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato non fondate tutte le questioni, ritenendo che la definizione delle funzioni fondamentali dei Comuni spetti allo Stato e che la disciplina dell’esercizio associato sia riconducibile al coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    La competenza statale sulle «funzioni fondamentali» di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, secondo comma, lettera p) e le esigenze di contenimento della spesa giustificano l’obbligo di esercizio associato per i Comuni minori.

    Domande e risposte

    Cosa impone l’art. 19?

    Ai Comuni fino a 5.000 abitanti l’esercizio in forma associata, mediante unioni o convenzioni, delle funzioni fondamentali.

    Perché le Regioni hanno perso?

    Perché le funzioni fondamentali dei Comuni spettano allo Stato e la disciplina serve al coordinamento della finanza pubblica, materie sottratte alla competenza regionale residuale.

    Era leso anche il ruolo della Regione?

    No: la Corte ha ritenuto legittimo affidare alla Regione la sola individuazione delle dimensioni territoriali ottimali.

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  • Corte cost. n. 21/2014 – Commissario per gli usi civici e terzietà del giudice

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, che consente al Commissario per gli usi civici di avviare d’ufficio i giudizi che poi decide: difetta la motivazione sulla rilevanza, dato che la norma processuale aveva già avuto applicazione.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario regionale per gli usi civici può iniziare d’ufficio i procedimenti che poi decide. La Corte di cassazione riteneva questa concentrazione di funzioni in contrasto con la terzietà e imparzialità del giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 29 della legge n. 1766 del 1927 (riordinamento degli usi civici), in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. Rimettente: Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile: priva di motivazione sull’art. 24 e, quanto all’art. 111, carente sulla rilevanza, perché il giudizio era stato avviato nel 1993, quando la norma processuale era applicabile e non ancora messa in discussione.

    Il principio

    Una norma processuale che ha avuto applicazione prima che ne fosse prospettata l’incostituzionalità non può fondare una questione rilevante; il nuovo art. 111 non ha introdotto un valore costituzionale prima inesistente.

    Domande e risposte

    Qual era il problema sollevato?

    La concentrazione, nel Commissario per gli usi civici, del potere di iniziare e insieme decidere i giudizi, in contrasto con la terzietà del giudice.

    Perché la Corte non l’ha decisa nel merito?

    Per difetto di motivazione sulla rilevanza: la norma processuale aveva già avuto applicazione quando la sua pretesa incostituzionalità non si era ancora verificata.

    La riforma dell’art. 111 cambia qualcosa?

    No: secondo la Corte la nuova formulazione non ha introdotto un valore di terzietà prima inesistente.

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  • Corte cost. n. 20/2014 – Notifica della citazione a giudizio presso il difensore di fiducia

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (notifica al difensore di fiducia): l’ordinanza era carente nella descrizione del fatto e nella motivazione.

    Di cosa si tratta

    La legge consente di notificare gli atti penali, compreso il decreto di citazione a giudizio, presso il difensore di fiducia. Il Tribunale di Firenze (sez. Empoli) dubitava che ciò garantisse l’effettiva conoscenza del processo all’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il giudice non aveva chiarito se nel caso concreto fosse venuto meno il rapporto tra difensore e assistito, né aveva motivato in modo autonomo la non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare l’eccezione difensiva.

    Il principio

    La nomina del difensore di fiducia comporta un dovere di informazione verso l’assistito; in ogni caso il giudice deve descrivere il fatto e motivare autonomamente la questione, senza rinviare agli atti di parte.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il giudice?

    Che la notifica presso il difensore di fiducia non garantisse all’imputato l’effettiva conoscenza del processo.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché mancavano la descrizione del caso concreto e una motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza.

    La notifica al difensore è valida?

    La Corte, richiamando la sentenza n. 136 del 2008, ricorda che la nomina del difensore di fiducia implica un dovere di informazione verso il cliente.

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  • Corte cost. n. 19/2014 – Responsabilità amministrativa e limiti dell’autonomia di Bolzano

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    La Corte dichiara incostituzionali alcune norme della Provincia di Bolzano che incidevano su trattamento economico dei dirigenti e responsabilità amministrativa (denuncia alla Corte dei conti e limiti di responsabilità), invadendo competenze statali.

    Di cosa si tratta

    Una legge della Provincia di Bolzano modificava vari settori: raddoppio di un’indennità per i reggenti, esonero dall’obbligo di denuncia alla Corte dei conti sotto una certa soglia, limiti alla responsabilità del conservatore dei libri fondiari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5, comma 9, 7, comma 1, 8, 12 e 15, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 1 del 2011, in riferimento agli artt. 25, 97 e 117, secondo comma, lettere l) ed s), e terzo comma, Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 5, comma 9 (contrasto col limite statale alla spesa per il personale), 7, comma 1, e 12 (incidenza sulla responsabilità amministrativa), dichiarando cessata la materia del contendere su artt. 8 e 15 perché abrogati senza applicazione.

    Il principio

    La disciplina della responsabilità amministrativa e contabile è riservata allo Stato («ordinamento civile» e «giustizia amministrativa»): la Provincia non può introdurre esenzioni o limiti, né superare i vincoli statali di contenimento della spesa.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme bocciate?

    Il raddoppio di un’indennità per i reggenti e l’esonero o la limitazione della responsabilità amministrativa di alcuni dipendenti provinciali.

    Perché sono incostituzionali?

    Perché incidono su materie riservate allo Stato (responsabilità amministrativa, ordinamento civile) e violano il limite statale alla spesa per il personale.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Che per due norme abrogate e mai applicate non c’era più nulla da decidere.

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  • Corte cost. n. 18/2014 – Rinnovo della notifica nulla nel processo amministrativo

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 44, comma 4, del Codice del processo amministrativo: subordinare il rinnovo della notifica nulla alla causa non imputabile al ricorrente non viola la delega, vista la peculiarità del giudizio amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Nel processo amministrativo, se la notifica del ricorso è nulla e il destinatario non si costituisce, il rinnovo è possibile solo se l’esito negativo dipende da causa non imputabile al notificante — regola più rigorosa di quella civile (art. 291 c.p.c.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega rispetto all’art. 44 della legge n. 69 del 2009). Rimettente: TAR Puglia, sezione di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La premessa del rimettente era erronea: l’art. 291 c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo, che ha struttura propria, con termini perentori e senza contumacia.

    Il principio

    Il legislatore delegato poteva legittimamente dettare una disciplina più rigorosa del rinnovo della notifica, perché il processo amministrativo non è vincolato a tutte le regole del processo civile.

    Domande e risposte

    Qual era la differenza contestata?

    Nel processo amministrativo il rinnovo della notifica nulla è ammesso solo per causa non imputabile al notificante, a differenza del processo civile.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché l’art. 291 c.p.c. non è un principio generale estensibile al giudizio amministrativo, che ha caratteristiche strutturali proprie.

    Cosa comporta per chi ricorre?

    Un onere di diligenza maggiore nella notifica del ricorso, coerente con i termini perentori del processo amministrativo.

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  • Corte cost. n. 17/2014 – Mobilità dei dirigenti regionali e «ordinamento civile»

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    La Corte dichiara incostituzionali le norme della Regione Abruzzo che disciplinavano il transito diretto dei dirigenti in esubero e l’assegnazione di funzioni dirigenziali con relativo aumento di stipendio: invadono l’«ordinamento civile», riservato allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Una legge abruzzese regolava il passaggio del personale dirigente delle aziende per il diritto allo studio nei ruoli regionali e la sostituzione del dirigente assente, con il riconoscimento del trattamento economico superiore. Il Governo l’ha impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 1, e l’art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2012, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5, 6 e 7, mentre ha dichiarato inammissibile (per sopravvenuto difetto di interesse) la questione sull’art. 1, comma 1, relativa alla proroga delle graduatorie.

    Il principio

    La mobilità e il mutamento di mansioni nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientrano nell’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale: la Regione non può dettarne una disciplina propria e difforme.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme regionali?

    Il transito diretto nei ruoli regionali dei dirigenti in esubero e l’attribuzione di funzioni dirigenziali al funzionario sostituto con il relativo stipendio.

    Perché sono incostituzionali?

    Perché mobilità e mansioni del lavoro pubblico privatizzato appartengono all’«ordinamento civile», riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Perché una questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la normativa statale di riferimento era stata modificata, facendo venire meno l’interesse del Governo a coltivare il ricorso su quel punto.

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