Autore: Andrea Marton

  • Articolo 96 quater.2 del T.U.B.

    Articolo 96 quater.2 del T.U.B.

    Art. 96 quater.2 T.U.B. Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti.

    In vigore dal 09/03/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/02/2016 n. 30 Articolo 1

    “1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie e’ effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d’Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest’ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano:

    a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che effettua il rimborso non e’ responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute;

    b) informa i depositanti interessati per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine ed e’ abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da questi depositanti e indirizzata al sistema dello Stato membro di origine.

    2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana con succursali stabilite in altri Stati membri, il sistema di garanzia cui la banca aderisce:

    a) impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato membro ai fini del rimborso;

    b) fornisce senza indugio al sistema di garanzia dello Stato membro i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti.

    3. I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i sistemi di garanzia degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le informazioni acquisite nell’ambito della propria attivita’ istituzionale. Ai dati ricevuti si applica l’articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2.

    4. I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di cooperazione, che tengono conto dei requisiti di cui all’articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. L’assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti. Gli accordi sono trasmessi alla Banca d’Italia, che ne informa l’ABE. In mancanza di un accordo o se vi e’ una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di garanzia puo’ deferire la questione all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia puo’ fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri.”

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  • Articolo 96 quinquies del T.U.B.

    Articolo 96 quinquies del T.U.B.

    Art. 96 quinquies T.U.B. Liquidazione ordinaria.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. Le banche informano tempestivamente la Banca d’Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della societa’. La Banca d’Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

    2. Non si puo’ dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa’ se non consti l’accertamento di cui al comma 1.

    3. L’iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall’autorizzazione all’attivita’ bancaria a decorrere dal termine fissato dalla Banca d’Italia nell’accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d’Italia, la prosecuzione di attivita’ ai sensi dell’articolo 2487 del codice civile.

    4. Nei confronti della societa’ in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita’ creditizie previsti nel presente decreto.”

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  • Articolo 96 ter del T.U.B.

    Articolo 96 ter del T.U.B.

    Art. 96 ter T.U.B. Poteri della Banca d’Italia.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

    a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

    b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d’Italia, l’articolo 54, comma 1;

    c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche di Stato terzo sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all’articolo 96, comma 3;

    d) definisce le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all’adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

    e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l’istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;

    f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l’attivazione del sistema;

    g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.

    2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.”

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  • Articolo 97 del T.U.B.

    Articolo 97 del T.U.B.

    Art. 97 T.U.B. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita’ o con speditezza, la Banca d’Italia puo’ disporre la sostituzione dei liquidatori, nonche’ dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della societa’ (1).

    2. Il provvedimento di sostituzione e’ pubblicato secondo le modalita’ previste dall’art. 81, comma 2.

    3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.”

    (1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 43 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Art. 14 Codice Civile — Atto costitutivo

    Art. 14 Codice Civile — Atto costitutivo

    Art. 14 c.c. Atto costitutivo

    In vigore

    Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico La fondazione può essere disposta anche con testamento.

  • Articolo 97 bis del T.U.B.

    Articolo 97 bis del T.U.B.

    Art. 97 bis T.U.B. Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    Nota:NdR: da annotare in partizione l’aggiunta della “Sezione V-bis – Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato”.

    “1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’ articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d’Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d’Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

    2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

    3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l’esecuzione dall’Autorità giudiziaria alla Banca d’Italia. A tale fine la Banca d’Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

    4. Le sanzioni interdittive indicate nell’ articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l’ articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .

    5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o di Stato terzo.”

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  • Art. 35 bis T.U.IVA — Eredi del contribuente

    Art. 35 bis T.U.IVA — Eredi del contribuente

    Art. 35 bis T.U.IVA – Eredi del contribuente

    In vigore dal 01/01/1999 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 11

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all’art. 12, DLG n. 241/97.”Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi,
    ancorche’ i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della
    data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.
    Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni
    effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi
    dell’imprenditore.”

    Commento del professionista
    Inquadramento della norma

    La morte di un soggetto passivo IVA — imprenditore, artista o professionista — non estingue automaticamente le obbligazioni tributarie sorte durante l’attività. Queste si trasmettono agli eredi, i quali si trovano a dover gestire una situazione spesso complessa: adempimenti del defunto rimasti in sospeso, operazioni ancora da fatturare o da registrare, e talvolta un’azienda da liquidare o proseguire.

    L’art. 35-bis del D.P.R. 633/1972, introdotto nel 1979 e modificato nel 1997, fornisce la disciplina di riferimento per questi casi. Il testo è volutamente sintetico — appena due commi — ma le implicazioni operative sono tutt’altro che banali. Vale segnalare che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’intero D.P.R. 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10): i riferimenti normativi si intenderanno trasferiti alle disposizioni corrispondenti del nuovo testo.

    La norma si articola intorno a due situazioni distinte che è fondamentale non confondere: le operazioni effettuate dal contribuente deceduto prima della morte (disciplinate dal comma 1) e le operazioni effettuate dagli eredi dopo il decesso (disciplinate dal comma 2).

    1. Il comma 1: adempimenti sulle operazioni del defunto

    Il primo comma stabilisce una regola di grande importanza pratica: gli obblighi IVA derivanti dalle operazioni già effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi entro sei mesi dalla data della morte. La proroga opera anche quando i relativi termini ordinari siano già scaduti, purché non siano scaduti da più di quattro mesi prima del decesso.

    In altri termini, la norma costruisce una finestra temporale con due confini:

    sul fronte del passato, copre tutti gli adempimenti i cui termini ordinari siano scaduti entro i quattro mesi precedenti il decesso (si tratta di una sorta di rimessione in termini, pensata per quei casi in cui il contribuente, già malato, non abbia potuto provvedere nei tempi ordinari);

    sul fronte del futuro, copre tutti gli adempimenti che scadono entro i sei mesi successivi al decesso.

    Gli adempimenti interessati da questa proroga sono tutti quelli tipici del ciclo IVA: la fatturazione delle operazioni già effettuate, la registrazione nei registri IVA, le liquidazioni periodiche con i relativi versamenti e la presentazione della dichiarazione annuale. Il termine speciale dei sei mesi assorbe quello ordinario, ma solo quando quest’ultimo sia più breve: se l’adempimento ordinario scadesse in un momento successivo ai sei mesi, prevarrebbe il termine ordinario.

    Un esempio chiarisce meglio: se il contribuente decede il 15 marzo, le fatture relative a prestazioni rese e incassate nei mesi di novembre-gennaio precedenti possono essere emesse dagli eredi fino al 15 settembre dello stesso anno (sei mesi dal decesso), anche se i termini ordinari di fatturazione sarebbero già scaduti. Entro lo stesso termine possono essere effettuate le registrazioni e le liquidazioni periodiche, senza applicazione di sanzioni.

    Se gli eredi non provvedono agli adempimenti omessi dal de cuius, non incorrono in sanzioni per effetto dell’art. 8 del D.Lgs. 472/1997 (che esclude la trasmissibilità delle sanzioni agli eredi), ma il debito d’imposta rimane e si trasferisce all’eredità: l’Erario potrà agire nei confronti degli eredi per recuperare l’imposta dovuta.

    2. Il nodo cruciale per i professionisti: quando si può chiudere la partita IVA?

    La disciplina degli eredi del contribuente professionista — avvocato, commercialista, medico, consulente — presenta aspetti di particolare delicatezza che la prassi amministrativa ha progressivamente chiarito, non senza qualche complicazione.

    Il punto di partenza è il principio ormai consolidato, affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 8059/2016), secondo cui il fatto generatore dell’IVA nelle prestazioni di servizi è la materiale esecuzione della prestazione, non il momento del pagamento. Quest’ultimo identifica solo l’esigibilità dell’imposta — e quindi il momento in cui va emessa la fattura — ma non sposta la rilevanza fiscale dell’operazione.

    Ne consegue che le prestazioni eseguite dal professionista prima della morte rimangono pienamente soggette a IVA anche se non ancora fatturate o incassate al momento del decesso. Gli eredi che ricevono il pagamento di quelle prestazioni hanno l’obbligo di fatturare non in nome proprio, ma in nome del de cuius, avvalendosi della sua partita IVA.

    Questo principio, confermato dall’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 785 del 19 novembre 2021 e, da ultimo, risposta a interpello n. 118 del 22 aprile 2025), comporta una conseguenza pratica di rilievo: gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto finché esistano prestazioni già eseguite ma ancora da fatturare o da incassare, il cui incasso sia ragionevolmente possibile.

    Se la partita IVA è già stata chiusa nel frattempo, l’Agenzia impone la riapertura: l’erede deve richiedere il ripristino della posizione fiscale del de cuius e procedere alla fatturazione. Solo quando l’erede rimanga inerte — e quindi la partita IVA non possa essere riaperta — scattano meccanismi alternativi: ad esempio, nel caso di pagamento da parte di una curatela fallimentare, il compenso dovrà essere corrisposto all’erede al lordo dell’IVA, il quale avrà l’onere di riaprire la partita IVA del de cuius per assolvere i relativi obblighi; solo in caso di persistente inerzia dell’erede la curatela dovrà effettuare la comunicazione dell’irregolarità all’Agenzia delle Entrate (come chiarito dalla risposta a interpello n. 118/2025, che ha parzialmente superato le indicazioni della risposta n. 52/2020 alla luce delle modifiche all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997).

    3. Adempimenti da assolvere entro 30 giorni: la comunicazione agli uffici

    Indipendentemente dalla scelta di proseguire o meno l’attività, gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate — entro trenta giorni dal decesso — la dichiarazione di variazione dati o di cessazione dell’attività prevista dall’art. 35, commi 3 e 4, del D.P.R. 633/1972.

    Le modalità operative dipendono dalla situazione concreta.

    Se l’erede non intende proseguire l’attività e non residuano operazioni da compiere, deve presentare la dichiarazione di cessazione attività compilando il quadro E del modello, indicando se stesso come rappresentante del contribuente nel quadro D. Questa comunicazione determina l’automatica estinzione della partita IVA del defunto.

    Se invece esistono operazioni ancora pendenti — prestazioni da fatturare, crediti da riscuotere, un’azienda da liquidare — la partita IVA non può essere chiusa. In questo caso la comunicazione deve indicare la data del decesso come data di variazione, senza compilare il quadro E.

    4. Il comma 2: le operazioni effettuate dagli eredi dopo il decesso

    Mentre il comma 1 guarda al passato (le operazioni del defunto), il comma 2 guarda al futuro: disciplina le operazioni che gli eredi compiono in proprio dopo il decesso, in particolare ai fini della liquidazione dell’azienda ereditata.

    Per queste operazioni non si applica alcuna proroga: gli eredi devono rispettare i termini ordinari previsti dalla disciplina IVA, esattamente come qualsiasi altro soggetto passivo. La dichiarazione annuale che presenteranno dovrà comprendere sia le operazioni effettuate in proprio dagli eredi sia quelle precedentemente compiute dal de cuius nel corso dello stesso anno d’imposta: non è richiesta una dichiarazione separata per le operazioni dell’anno che vanno dall’1 gennaio alla data del decesso.

    La Cassazione (sent. n. 9464/2018) ha precisato che, in caso di impresa individuale, fino a quando gli eredi non manifestino — in modo espresso o tacito — la volontà di proseguire l’attività imprenditoriale, la gestione dell’azienda rimane soggetta alle regole della comunione ereditaria. Durante questo periodo, tutte le operazioni effettuate ai fini della liquidazione dell’azienda sono soggette a IVA ai sensi del comma 2 dell’art. 35-bis, con piena applicazione della disciplina ordinaria del tributo.

    5. Il trattamento degli eredi del professionista: un’estensione interpretativa

    La norma, nel suo testo letterale, fa espresso riferimento agli “eredi dell’imprenditore” nel comma 2, senza menzionare esplicitamente i professionisti. Questo ha generato un dibattito interpretativo.

    L’orientamento oggi prevalente — sostenuto dall’Agenzia delle Entrate (ris. n. 34/2019) e dalla dottrina maggioritaria — è che il comma 2 si applichi per analogia sistematica anche agli eredi del professionista: una lettura sistematica dell’articolo consente di estendere la disciplina, evitando un’ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse categorie di soggetti passivi. Ne consegue che anche gli eredi del professionista devono adempiere in proprio agli obblighi IVA per le operazioni che eventualmente continuino a porre in essere dopo il decesso, nei termini ordinari.

    6. La dichiarazione annuale: un caso pratico

    Un aspetto che in pratica crea spesso incertezza riguarda la presentazione della dichiarazione IVA annuale da parte degli eredi.

    Le istruzioni per la dichiarazione IVA chiariscono che gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso — inclusa la presentazione della dichiarazione annuale — possono essere adempiuti dagli eredi entro i sei mesi successivi al decesso. Se il contribuente decede tra il 1° gennaio e la data ordinaria di presentazione della dichiarazione, la dichiarazione relativa all’anno precedente può essere presentata entro i sei mesi dal decesso, anziché entro la scadenza ordinaria. Gli eredi dovranno poi presentare anche la dichiarazione relativa all’anno del decesso, per i mesi in cui l’attività è stata esercitata.

    Conclusione

    L’art. 35-bis è una norma che il professionista o il consulente deve avere ben presente ogni volta che si trova a gestire la successione di un soggetto passivo IVA. La distinzione tra operazioni del defunto e operazioni degli eredi è il primo nodo da sciogliere; la questione della partita IVA aperta in presenza di crediti non ancora fatturati o incassati è il secondo, spesso sottovalutato. In entrambi i casi, un’analisi puntuale della situazione — con riferimento ai principi chiariti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate — è indispensabile per evitare errori con conseguenze sia economiche che sanzionatorie a carico degli eredi.

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  • Articolo 98 del T.U.B.

    Articolo 98 del T.U.B.

    Art. 98 T.U.B. Amministrazione straordinaria.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo italiana di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

    2. L’amministrazione straordinaria della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall’art. 70, può essere disposta quando:

    a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 61, comma 4;

    b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento , del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della risoluzione dell’amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o da altro Stato dell’Unione europea, nonché quando sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo .

    3. L’amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d’Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d’Italia, anche più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell’articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

    5. I commissari straordinari possono richiedere l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

    6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

    7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall’art. 74, i cui termini sono triplicati.

    8. La Banca d’Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell’avvenuto deposito del bilancio previsto dall’art. 75, comma 2.

    8-bis. Il presente articolo si applica anche alle società indicate all’articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell’Unione europea.

    8-ter. I commi 1, 2, lettera b), 3, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle società italiane indicate all’articolo 69.1.”

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  • Articolo 98 bis del T.U.B.

    Articolo 98 bis del T.U.B.

    Art. 98 bis T.U.B. Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

    In vigore dal 27/06/2015 al 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.

    2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

    3. Resta salva la possibilita’ in ogni momento di disporre l’amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all’articolo 98, secondo le modalita’ e con gli effetti previsti dal presente capo.”

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  • Articolo 99 del T.U.B.

    Articolo 99 del T.U.B.

    Art. 99 T.U.B. Liquidazione coatta amministrativa. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.32 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo italiana si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

    2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall’art. 80, puo’ essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attivita’ prevista dall’art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravita’.

    3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l’ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa’ del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione e’ accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d’Italia puo’ prescrivere speciali forme di pubblicita’ per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione.

    4. Si applicano le disposizioni dell’art. 98, commi 5 e 6.

    5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza nei confronti di altre societa’ del gruppo. L’azione puo’ essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

    5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle societa’ italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle societa’ da esse controllate e, nel caso delle societa’ indicate all’articolo 69.2, alle altre societa’ soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell’Unione europea.”

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