Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 49/2014 – Valutazione ambientale e commercio su aree pubbliche in Veneto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della Regione Veneto: una che escludeva dalla valutazione ambientale alcune varianti urbanistiche e una in materia di commercio su aree pubbliche. Inammissibile invece la censura su un’altra disposizione regionale in materia ambientale.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 4 e 16 della legge regionale Veneto n. 55 del 2012 (procedure urbanistiche semplificate) e l’art. 5 della legge regionale n. 8 del 2013 (commercio su aree pubbliche), ritenendoli invasivi di competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente. Una delle norme era collegata a una disciplina già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 58 del 2013.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato le questioni lamentando la violazione dell’art. 117 della Costituzione, in particolare del secondo comma, lettera s), che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale ed europea in materia ambientale e di concorrenza.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge regionale n. 55 del 2012 e dell’art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 8 del 2013. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 4 della legge regionale n. 55 del 2012, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, comprese le regole sulla valutazione ambientale, è competenza esclusiva dello Stato: la Regione non può introdurre esclusioni o deroghe che incidano su tale materia trasversale, né comprimere la disciplina nazionale del commercio su aree pubbliche.

    Domande e risposte

    Quali norme venete sono state cancellate?

    L’art. 16 della legge regionale n. 55 del 2012 e l’art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 8 del 2013 in materia di commercio su aree pubbliche.

    Perché sono state dichiarate illegittime?

    Perché invadevano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, garantita dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    La Corte ha accolto tutte le censure del Governo?

    No: la questione sull’art. 4 della legge regionale n. 55 del 2012 è stata dichiarata inammissibile.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni; la lettera s) del secondo comma riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
  • Corte cost. n. 48/2014 – Astensione del giudice di pace e compenso «a cottimo»

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata da un giudice di pace che lamentava di non poter essere imparziale perché retribuito «a cottimo». La prospettazione era contraddittoria e chiedeva alla Corte un intervento creativo riservato al legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile disciplina l’astensione del giudice. Il Giudice di pace di Milano sosteneva che il proprio trattamento economico «a cottimo» (un compenso per ogni procedimento definito, ai sensi della legge n. 374 del 1991) ne pregiudicasse l’imparzialità e chiedeva di poter astenersi senza l’autorizzazione del capo dell’ufficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui l’art. 51 cod. proc. civ. non consente al giudice di astenersi senza autorizzazione quando ritenga compromessa la propria imparzialità per ragioni legate al compenso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, già respinta in un caso sostanzialmente identico (ordinanza n. 128 del 2013). Ha rilevato la contraddittorietà della prospettazione — perché anche l’astensione sarebbe condizionata dallo stesso interesse economico — la genericità delle censure sugli artt. 3 e 54 Cost. e il fatto che si chiedeva un intervento additivo creativo, riservato al legislatore.

    Il principio

    In materia di disciplina del processo, caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa, la Corte non può essere chiamata a un intervento additivo creativo non costituzionalmente obbligato; una questione fondata su una prospettazione contraddittoria e generica è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice di pace?

    Di poter astenersi dal processo senza l’autorizzazione del capo dell’ufficio, sostenendo che il compenso «a cottimo» ne minacciasse l’imparzialità.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché la Corte l’ha giudicata manifestamente inammissibile: la prospettazione era contraddittoria e chiedeva un intervento creativo riservato al legislatore.

    Era la prima volta che si poneva il problema?

    No: la Corte aveva già dichiarato manifestamente inammissibile una questione sostanzialmente identica dello stesso giudice con l’ordinanza n. 128 del 2013.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 47/2014 – Niente sospensione condizionale della pena nei reati del giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha ritenuto legittima l’esclusione della sospensione condizionale della pena per i reati di competenza del giudice di pace. Il sistema sanzionatorio davanti al giudice di pace, fondato su pene non detentive e sull’effettività della sanzione, giustifica ragionevolmente la disparità rispetto al processo ordinario.

    Di cosa si tratta

    L’art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000, che disciplina la competenza penale del giudice di pace, non consente di applicare la sospensione condizionale della pena (artt. 163 e seguenti del codice penale) nei casi di condanna a pena pecuniaria, neppure quando il beneficio sia richiesto dalla difesa. Il Tribunale di Grosseto ha dubitato della legittimità di questa esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Grosseto ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione: l’art. 3 per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai reati di competenza del tribunale monocratico puniti con pena pecuniaria; l’art. 76 per eccesso di delega, mancando nella legge di delegazione ogni riferimento alla sospensione condizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione in rapporto a entrambi i parametri. Ha osservato che la scelta legislativa di privilegiare l’effettività della pena nel sistema del giudice di pace è ragionevolmente coerente, e che la delega non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la cui ampiezza dipende dal grado di specificità dei criteri della legge delega.

    Il principio

    Il sistema sanzionatorio del giudice di pace, ispirato all’effettività della pena e a finalità conciliative e riparatorie, costituisce un microsistema autonomo: l’esclusione della sospensione condizionale è coerente con questa logica e non viola né il principio di uguaglianza né i limiti della delega legislativa.

    Domande e risposte

    Si può ottenere la sospensione condizionale davanti al giudice di pace?

    No: l’art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000 la esclude per i reati di competenza del giudice di pace, anche in caso di condanna a pena pecuniaria, e la Corte ha confermato la legittimità di tale esclusione.

    Perché non è una disparità ingiustificata?

    Perché il sistema del giudice di pace ha una sua logica autonoma, fondata su pene non detentive e sull’effettività della sanzione, che rende ragionevole il diverso trattamento rispetto al processo ordinario.

    C’era un eccesso di delega?

    No: la Corte ha ricordato che la delega legislativa non esclude la discrezionalità del legislatore delegato, tanto più ampia quanto meno specifici sono i criteri della legge delega.

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  • Corte cost. n. 46/2014 – «Piano casa» della Sardegna e deroghe agli strumenti urbanistici

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    La Corte costituzionale ha salvato la norma sarda del cosiddetto «piano casa» che consentiva ampliamenti volumetrici degli edifici entro il 20 per cento, anche superando gli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici. La questione, sollevata in un processo penale edilizio, è stata dichiarata non fondata.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2 della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 4 del 2009 permetteva l’ampliamento dei fabbricati residenziali, dei servizi connessi alla residenza e degli edifici produttivi entro il limite del 20 per cento della volumetria esistente, «anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità» previsti dai piani urbanistici comunali. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, in un procedimento penale edilizio, ne ha dubitato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP di Oristano ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 25, 117 e 118 della Costituzione e all’art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948), ritenendo che la deroga generalizzata agli strumenti urbanistici contrastasse con il sistema della pianificazione e con il ruolo dei Comuni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione in rapporto a tutti i parametri evocati, escludendo che la norma regionale — collocata in un intervento straordinario e temporaneo di sostegno al settore edilizio — violasse i limiti statutari e costituzionali invocati.

    Il principio

    Una normativa regionale straordinaria di rilancio dell’edilizia può consentire, entro limiti percentuali definiti, ampliamenti volumetrici anche in deroga agli indici degli strumenti urbanistici, senza per questo violare il sistema della pianificazione né le competenze costituzionali, purché resti nei confini fissati dallo Statuto e dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa permetteva il «piano casa» sardo?

    Consentiva di ampliare gli edifici esistenti entro il 20 per cento della volumetria, anche superando gli indici massimi di edificabilità previsti dai piani urbanistici comunali.

    Perché la questione è nata in un processo penale?

    Perché il dubbio di costituzionalità è sorto davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, in un procedimento penale di natura edilizia.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione non fondata in relazione a tutti i parametri, ritenendo legittima la deroga prevista dalla legge regionale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
    • Art. 117 della Costituzione — riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia di governo del territorio.
    • Art. 118 della Costituzione — principi di sussidiarietà e adeguatezza nell’attribuzione delle funzioni amministrative, qui sul ruolo dei Comuni nella pianificazione.
  • Corte cost. n. 45/2014 – Tossicodipendenti e custodia cautelare nei reati associativi sugli stupefacenti

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    La Corte costituzionale ha giudicato legittima la norma che esclude il regime cautelare di favore per i tossicodipendenti (arresti domiciliari finalizzati al recupero) quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il legislatore può ragionevolmente riservare un trattamento più rigoroso ai reati associativi più gravi.

    Di cosa si tratta

    L’art. 89, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti) prevede che il regime agevolato dei commi 1 e 2 — pensato per consentire al tossicodipendente di curarsi anziché restare in carcere — non si applichi quando si procede per il delitto associativo di cui all’art. 74 dello stesso testo unico. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha dubitato della costituzionalità di questa esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione, lamentando una tutela ridotta del diritto alla salute del tossicodipendente imputato di reato associativo e un’ingiustificata disparità rispetto ai tossicodipendenti imputati di altri reati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione in rapporto a tutti i parametri invocati. Ha osservato che, dopo precedenti declaratorie di illegittimità del regime cautelare obbligatorio, il giudice può comunque valorizzare le caratteristiche del singolo caso, e che il legislatore, nella sua discrezionalità e salvo il limite della ragionevolezza, può escludere da un regime di favore i soggetti imputati di reati di particolare gravità.

    Il principio

    Rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della ragionevolezza, modulare il regime cautelare in funzione della gravità del reato; escludere i reati associativi sugli stupefacenti dal trattamento di favore previsto per i tossicodipendenti non viola il diritto alla salute né il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 89 del Testo unico stupefacenti?

    Consente, in linea generale, al tossicodipendente in custodia cautelare di accedere agli arresti domiciliari per seguire un programma terapeutico di recupero, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

    Perché questo regime non si applica ai reati associativi?

    Perché il comma 4 lo esclude per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74): la Corte ha ritenuto ragionevole questa scelta vista la maggiore gravità del reato.

    La norma viola il diritto alla salute?

    No: secondo la Corte il diritto alla salute resta tutelato e la diversificazione del trattamento rientra nella discrezionalità non irragionevole del legislatore.

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  • Corte cost. n. 44/2014 – Unioni obbligatorie dei piccoli Comuni e autonomia locale

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    La Corte costituzionale ha salvato l’obbligo, per i Comuni con meno di 1.000 abitanti, di gestire in forma associata funzioni e servizi tramite unione, ma ha cancellato alcune regole di dettaglio che comprimevano l’autonomia organizzativa degli enti locali, in particolare quelle sulle maggioranze e sulla composizione degli organi dell’unione.

    Di cosa si tratta

    La normativa nazionale (art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, poi modificato dall’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012) imponeva ai Comuni più piccoli di esercitare insieme, in forma di unione, funzioni e servizi, per ragioni di contenimento della spesa e coordinamento della finanza pubblica. Numerose Regioni (Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia e Sardegna) hanno impugnato la disciplina ritenendola lesiva dell’autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti hanno contestato l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 e le norme che lo hanno sostituito, lamentando la violazione — tra gli altri parametri — degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, sotto il profilo della compressione dell’autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale dei Comuni e delle competenze regionali.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune previsioni di dettaglio: in particolare le parole che imponevano determinate maggioranze («a maggioranza dei componenti», «a maggioranza assoluta dei propri componenti») e la garanzia che uno dei due revisori appartenesse alle opposizioni. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere su gran parte dei commi dell’art. 16, ritenendo l’impianto dell’obbligo associativo non in contrasto con la Costituzione.

    Il principio

    L’obbligo di gestione associata per i piccoli Comuni risponde a esigenze di coordinamento della finanza pubblica e non viola di per sé l’autonomia locale; tuttavia il legislatore statale non può spingersi a disciplinare nel dettaglio le maggioranze interne e la composizione degli organi dell’unione, scelte che rientrano nell’autonomia organizzativa degli enti.

    Domande e risposte

    I piccoli Comuni sono obbligati a gestire i servizi in forma associata?

    Sì: la Corte ha confermato la legittimità dell’obbligo, per i Comuni sotto una certa soglia di abitanti, di esercitare funzioni e servizi tramite unione, in nome del coordinamento della finanza pubblica.

    Che cosa ha cancellato la Corte?

    Ha dichiarato illegittime alcune regole di dettaglio sulle maggioranze necessarie per le decisioni degli organi dell’unione e sulla composizione dell’organo di revisione, perché invadevano l’autonomia organizzativa degli enti locali.

    Perché molte Regioni hanno impugnato la norma?

    Perché ritenevano che la disciplina statale comprimesse l’autonomia costituzionale dei Comuni e le competenze regionali in materia di ordinamento degli enti locali.

    Norme collegate

    • Art. 114 della Costituzione — riconosce e garantisce l’autonomia di Comuni, Province e Città metropolitane come enti costitutivi della Repubblica.
    • Art. 117 della Costituzione — riparte la potestà legislativa tra Stato e Regioni, qui invocato sul coordinamento della finanza pubblica e sull’ordinamento degli enti locali.
    • Art. 118 della Costituzione — disciplina l’attribuzione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  • Corte cost. n. 238/2015 – Concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica

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    Decidendo i ricorsi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome contro le norme della legge di stabilità 2014 sul concorso alla finanza pubblica, la Corte dichiara estinti alcuni processi per rinuncia, cessata la materia del contendere per altri e in parte inammissibili o non fondate le residue questioni, riservando le restanti a separate pronunce.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2014 imponeva alle autonomie speciali (Regioni a statuto speciale e Province autonome) un concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Le diverse autonomie hanno impugnato le relative disposizioni a tutela delle proprie prerogative statutarie e finanziarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 499, 500, 502 e 504, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), promossi in via principale dalle Regioni autonome Valle d’Aosta, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Regione siciliana, con vari parametri statutari e costituzionali, tra cui gli artt. 81, 97 e 119 Cost.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, la Corte, con questa pronuncia, ha dichiarato estinti i processi per le questioni promosse da Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e Trento e Regione Trentino-Alto Adige (rinunce ai ricorsi); ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 1, comma 499, per la Valle d’Aosta; ha dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni della Regione siciliana sull’art. 1, comma 499.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale sul concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, la rinuncia ai ricorsi determina l’estinzione del processo, mentre la sopravvenienza di accordi o modifiche può far cessare la materia del contendere; le residue censure vanno valutate caso per caso.

    Domande e risposte

    Che cosa imponeva la norma impugnata?

    Un concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, previsto dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 499 e seguenti, della legge n. 147 del 2013).

    Perché molti processi sono stati dichiarati estinti?

    Perché diverse autonomie hanno rinunciato ai propri ricorsi: la rinuncia, nei limiti indicati, determina l’estinzione del processo.

    La Corte ha deciso tutto in questa sentenza?

    No: ha riservato a separate pronunce la decisione di ulteriori questioni, definendo qui solo una parte dei profili sollevati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2015 – Patrocinio a spese dello Stato e limiti di reddito differenziati

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    La Corte dichiara non fondata la questione sul diverso calcolo dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato: l’aumento del limite per ogni familiare convivente, previsto solo per il processo penale, è frutto di una scelta discrezionale non irragionevole del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino straniero, escluso da una graduatoria per l’assegnazione di alloggio pubblico, si era visto negare il patrocinio a spese dello Stato per superamento del limite di reddito. Lamentava che, solo per il processo penale, i limiti reddituali sono aumentati per ciascun familiare convivente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del d.lgs. n. 113 del 2002 (riprodotti nel d.P.R. n. 115 del 2002), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, solo per il processo penale, l’aumento del limite di reddito di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente. La questione era sollevata dal TRGA di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è da sempre differenziata tra processo penale e altri tipi di giudizio: l’istituto nacque per il processo penale, in coerenza con il modello accusatorio, e solo successivamente fu esteso agli altri processi. La diversa modalità di calcolo dei limiti di reddito per il processo penale non è quindi una scelta priva di giustificazione, ma rientra nella discrezionalità non irragionevole del legislatore.

    Il principio

    La differenziazione dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tra processo penale e altri giudizi rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola il diritto di difesa dei non abbienti.

    Domande e risposte

    Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    È l’istituto che consente alle persone non abbienti di difendersi in giudizio con un difensore retribuito dallo Stato, al ricorrere di determinati limiti di reddito.

    Perché per il penale i limiti sono più favorevoli?

    Perché, storicamente, l’istituto nacque per il processo penale in coerenza con il modello accusatorio; la Corte ritiene non irragionevole un regime differenziato rispetto agli altri processi.

    La differenza viola il diritto di difesa?

    No: la Corte ha escluso la violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., ricollegando la diversità alla discrezionalità del legislatore e alla diversa natura dei processi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2015 – Sospensione degli amministratori locali per condanna non definitiva

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla sospensione di diritto degli amministratori locali condannati in via non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione: la misura ha natura cautelare e non sanzionatoria, e la sua applicazione immediata non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il sindaco di Napoli, condannato in primo grado per abuso d’ufficio, era stato sospeso di diritto dalla carica. Il TAR Campania dubitava della norma che dispone la sospensione automatica degli amministratori locali condannati in via non definitiva, anche per fatti e mandati anteriori alla sua entrata in vigore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in relazione all’art. 10, comma 1, lettera c), in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal TAR Campania, sezione prima, sul presupposto della natura sanzionatoria e retroattiva della sospensione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La sospensione di diritto non ha natura sanzionatoria ma cautelare: di fronte a una condanna non definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, risponde all’esigenza di evitare un «inquinamento» dell’amministrazione e di tutelarne la credibilità presso i cittadini. La sua applicazione immediata, anche a chi sia stato eletto prima dell’entrata in vigore della norma, costituisce un ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco e non viola il diritto di elettorato passivo.

    Il principio

    La sospensione dalla carica degli amministratori locali condannati in via non definitiva ha natura cautelare e non sanzionatoria: la sua applicazione immediata, anche ai mandati in corso, è un ragionevole bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo e la tutela del buon andamento e della credibilità dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    La sospensione è una pena?

    No: la Corte ha chiarito che ha natura cautelare, non sanzionatoria; serve a tutelare temporaneamente l’amministrazione, non a punire l’amministratore.

    Perché si applica anche ai mandati già in corso?

    Perché le esigenze di tutela della credibilità e del buon andamento dell’amministrazione sarebbero vanificate se la misura valesse solo per i mandati futuri; l’applicazione immediata non è irragionevole.

    Quali reati fanno scattare la sospensione?

    Nel caso, una condanna non definitiva per abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e, più in generale, per i delitti indicati dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 235/2015 – Conflitto tra Regione e Corte dei conti sui poteri istruttori

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    In un conflitto di attribuzione tra enti, la Corte definisce i limiti dei poteri della Corte dei conti verso la Regione Emilia-Romagna: annulla la nota che invitava al recupero amministrativo di somme e la trasmissione di una deliberazione, ma riconosce legittimi gli atti di citazione per responsabilità erariale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna lamentava che la Corte dei conti avesse invaso la propria sfera di autonomia con una serie di atti: la trasmissione alla Procura contabile di una deliberazione, una nota di invito al recupero di somme spese irregolarmente e gli atti istruttori e di citazione per responsabilità erariale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di due ricorsi per conflitto di attribuzione tra enti, promossi dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato (sezione regionale di controllo e Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna), con invocazione, tra l’altro, dell’autonomia organizzativa della Regione e della guarentigia dei consiglieri regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto in parte i ricorsi. Ha dichiarato che non spettava allo Stato trasmettere alla Procura contabile la nota di trasmissione della deliberazione n. 249 del 2013, annullandola; ha dichiarato che non spettava alla Procura regionale adottare la nota di invito al recupero amministrativo di somme, annullandola, perché il potere istruttorio (art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934) consente di chiedere atti già in possesso dell’amministrazione, non di esigere un’ulteriore attività di acquisizione o di recupero. Ha invece respinto il ricorso per il resto, riconoscendo che spettava alla Procura adottare i tredici atti di citazione; ha dichiarato inammissibili alcuni motivi.

    Il principio

    Il potere istruttorio della Procura della Corte dei conti consente di chiedere atti e documenti già in possesso dell’amministrazione, ma non di imporre alla Regione un’ulteriore attività di acquisizione di dati o di recupero amministrativo di somme; restano legittimi gli atti di citazione per responsabilità erariale.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale decide a chi spettava il potere di compiere un determinato atto, quando Stato e Regione rivendicano competenze contrapposte.

    Quali atti sono stati annullati?

    La nota con cui la sezione di controllo aveva trasmesso alla Procura una deliberazione e la nota con cui la Procura aveva invitato la Regione al recupero amministrativo di somme spese irregolarmente.

    Perché gli atti di citazione sono rimasti validi?

    Perché rientrano nelle ordinarie funzioni della Procura contabile: la Corte ha riconosciuto che spettava ad essa adottare i tredici atti di citazione per responsabilità erariale.

  • Corte cost. n. 234/2015 – Divieto di riabilitazione del notaio destituito per condanna penale

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    La Corte dichiara non fondata la questione sul divieto di riabilitare il notaio destituito a seguito di condanna per determinati reati: il divieto riguarda la riabilitazione e non la sanzione disciplinare, che resta graduabile in un autonomo procedimento.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio notarile di Milano aveva respinto l’istanza di riabilitazione di un notaio destituito dopo una condanna per uno dei reati indicati dalla legge notarile. La Corte d’appello, competente per l’omologazione, dubitava del divieto di riabilitazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (ordinamento del notariato), come sostituito dal d.lgs. n. 249 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, perché introdurrebbe un automatismo che vieta in ogni caso la riabilitazione del notaio già destituito per certi reati. La questione era sollevata dalla Corte d’appello di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La giurisprudenza che impone di graduare la sanzione disciplinare in modo proporzionato riguarda l’irrogazione della destituzione, non la successiva riabilitazione. Con la riforma del 2006 la destituzione del notaio non è più un effetto automatico della condanna, ma viene decisa in un autonomo procedimento disciplinare con possibilità di sanzioni graduate: il divieto di riabilitazione per i casi più gravi non risulta quindi irragionevole né lesivo della funzione rieducativa.

    Il principio

    Il divieto di riabilitazione del notaio destituito per determinati reati non è incostituzionale: la proporzionalità va assicurata nel procedimento disciplinare che decide la destituzione, non nella fase successiva della riabilitazione.

    Domande e risposte

    Che cosa è la riabilitazione del notaio?

    È il provvedimento che rimuove gli effetti della destituzione e consente, in determinati casi, un nuovo accesso alla professione; la legge la esclude per chi sia stato destituito a seguito di condanna per certi reati.

    Perché la Corte ha ritenuto legittimo il divieto?

    Perché la destituzione non è più automatica: dopo la riforma del 2006 viene decisa in un procedimento disciplinare con sanzioni graduabili, e la proporzionalità è già garantita in quella sede.

    Il divieto contrasta con la funzione rieducativa della pena?

    La Corte ha escluso il contrasto: il divieto riguarda l’accesso alla professione notarile, non la pena, e si inserisce in un sistema già rispettoso della proporzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 233/2015 – Legge urbanistica toscana, opere edilizie abusive risalenti e competenze statali

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    La Corte dichiara incostituzionali due norme della legge toscana sul governo del territorio che disciplinavano gli effetti delle opere edilizie abusive risalenti; dichiara invece inammissibili le censure sulle strutture di vendita.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana sul governo del territorio interveniva, da un lato, sulla pianificazione delle grandi strutture di vendita e, dall’altro, sugli effetti delle opere edilizie realizzate senza titolo o in difformità prima di certe date (1967 e 1985), differenziandone il trattamento sanzionatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 25, 26 e 27 (strutture di vendita) e gli artt. 207 e 208 (effetti delle opere edilizie risalenti) della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, in riferimento all’art. 117, primo comma, secondo comma (lettere e ed l) e terzo comma, della Costituzione. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 207 e 208 della legge regionale, che disciplinavano le conseguenze delle opere edilizie abusive risalenti invadendo ambiti riservati allo Stato. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 25, 26 e 27 in materia di strutture di vendita, perché censurate in modo cumulativo e indistinto.

    Il principio

    La Regione non può disciplinare gli effetti civili e sanzionatori delle opere edilizie abusive risalenti in modo invasivo delle competenze statali; le censure su una pluralità di norme devono essere specifiche, pena l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Quali norme toscane sono state annullate?

    Gli artt. 207 e 208 della legge regionale n. 65 del 2014, che disciplinavano gli effetti delle opere edilizie eseguite senza titolo o in difformità prima del 1967 e del 1985.

    Perché le norme sulle strutture di vendita non sono state esaminate nel merito?

    Perché gli artt. 25, 26 e 27 erano stati censurati congiuntamente e in modo indistinto: le relative questioni sono state dichiarate inammissibili.

    Che cosa prevedevano gli articoli annullati?

    Differenziavano il trattamento delle opere abusive risalenti a seconda della loro collocazione e della data, fino a considerarne alcune «consistenze legittime».

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, in particolare in materia di ordinamento civile e governo del territorio