Autore: Andrea Marton

  • Equity e lending crowdfunding: raccogliere capitale

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    Il crowdfunding permette a un’impresa di raccogliere capitale online da un numero ampio di sostenitori, anziché da un singolo finanziatore. Per chi cerca risorse esistono due forme principali e diverse fra loro: l’equity crowdfunding, in cui l’azienda cede quote o azioni in cambio del capitale, e il lending crowdfunding, in cui riceve un prestito da restituire con interessi. La scelta dipende da quanto controllo si vuole mantenere, dal profilo di rischio e dalla capacità di rimborso.

    Questa guida è pensata per l’imprenditore che vuole raccogliere fondi (PMI, startup, microimprese), non per chi investe. Vediamo come funzionano i due modelli, il quadro normativo europeo del Regolamento ECSP, il ruolo della Consob, la fiscalità, i costi dei portali e i rischi da valutare prima di lanciare una campagna.

    Le forme di crowdfunding: equity, lending, reward

    Capire le differenze è il primo passo, perché cambiano la natura giuridica del rapporto e gli obblighi a carico dell’impresa.

    • Equity crowdfunding: l’impresa raccoglie capitale di rischio cedendo quote (per le S.r.l.) o azioni (per le S.p.A.). Chi investe diventa socio e partecipa a utili e perdite. Non c’è obbligo di rimborso, ma si subisce una diluizione della compagine sociale.
    • Lending crowdfunding (o social lending / prestito): l’impresa riceve un finanziamento da restituire a scadenza con gli interessi pattuiti. Non cede quote né controllo, ma assume un debito da onorare anche in caso di difficoltà.
    • Reward e donation crowdfunding: il sostenitore versa denaro in cambio di una ricompensa non finanziaria (un prodotto, un riconoscimento) o per pura liberalità. Sono modelli utili per testare il mercato o per progetti benefici, ma non servono a raccogliere capitale d’impresa in senso proprio e seguono regole diverse; qui li citiamo soltanto.
    Caratteristica Equity Lending Reward / Donation
    Cosa riceve chi versa Quote o azioni Restituzione + interessi Ricompensa o nulla
    Natura per l’impresa Capitale di rischio Debito Anticipo / liberalità
    Obbligo di rimborso No No
    Diluizione soci No No
    Adatto a Startup, PMI in crescita Imprese con cash flow Progetti, lancio prodotto

    Il quadro normativo: Regolamento ECSP e ruolo della Consob

    Dal Regolamento (UE) 2020/1503, noto come Regolamento ECSP (European Crowdfunding Service Providers), è nato un quadro armonizzato a livello europeo per equity e lending crowdfunding rivolto alle imprese. Il regolamento, applicabile dal novembre 2023, ha sostituito i precedenti regimi nazionali per questi due modelli e ha introdotto un’autorizzazione unica: un portale autorizzato in uno Stato membro può operare anche negli altri Paesi dell’Unione (passaporto europeo), ampliando la platea di potenziali investitori a cui l’impresa può rivolgersi.

    La soglia rilevante per chi raccoglie è il tetto massimo dell’offerta per singolo titolare di progetto. Secondo il regolamento, le offerte di crowdfunding disciplinate dall’ECSP non possono superare un importo complessivo, calcolato su un periodo di 12 mesi, indicato in 5.000.000 di euro. Oltre questa soglia l’operazione esce dal perimetro semplificato dell’ECSP e ricade nelle regole ordinarie sull’offerta al pubblico (con obblighi documentali più onerosi). Verifica sempre l’importo aggiornato sulle fonti ufficiali prima di dimensionare la raccolta.

    In Italia le autorità competenti sono la Consob e la Banca d’Italia, con una ripartizione dei compiti: alla Consob fanno capo soprattutto trasparenza e correttezza dei comportamenti verso gli investitori, mentre alla Banca d’Italia spettano profili di stabilità e gestione del rischio dei fornitori. I portali devono essere autorizzati ai sensi del Regolamento ECSP e iscritti nell’apposito registro tenuto a livello europeo (ESMA), oltre che nei registri nazionali. Per l’impresa questo significa una garanzia: operare solo con piattaforme regolarmente autorizzate riduce il rischio di incorrere in soggetti non vigilati.

    Chi può raccogliere e su quali portali

    Possono lanciare una campagna soprattutto società di capitali: startup innovative, PMI e PMI innovative, ma più in generale le imprese che rientrano nel perimetro del titolare di progetto previsto dal Regolamento ECSP. L’impresa deve avere una forma giuridica idonea a cedere quote/azioni (per l’equity) e una struttura informativa adeguata: bilanci, business plan, scheda informativa sull’investimento richiesta dal portale.

    I portali autorizzati svolgono una funzione di selezione e due diligence: valutano il progetto, predispongono la documentazione informativa e gestiscono la raccolta. Per individuarli si possono consultare i registri pubblici delle autorità competenti (in Italia il registro Consob e l’elenco ESMA dei fornitori autorizzati).

    Fiscalità per chi raccoglie e incentivi per gli investitori

    Dal lato dell’impresa che raccoglie, le somme conferite in equity costituiscono capitale di rischio e confluiscono nel patrimonio netto, senza generare un ricavo imponibile come tale; nel lending, invece, gli interessi corrisposti seguono le regole ordinarie e gli oneri finanziari possono essere deducibili nei limiti di legge. È sempre opportuno verificare il trattamento specifico con un professionista abilitato, perché dipende dalla forma societaria e dalla struttura dell’operazione.

    Storicamente, una leva importante per attrarre capitale è stata l’agevolazione fiscale a favore di chi investe in startup e PMI innovative: una detrazione IRPEF per le persone fisiche e una deduzione IRES per i soggetti societari, calcolate in percentuale sull’importo investito e subordinate al mantenimento dell’investimento per un periodo minimo (holding period). Esistono inoltre forme potenziate in regime de minimis. Queste agevolazioni hanno avuto nel tempo aliquote, tetti e condizioni variabili e soggetti a proroghe e ad autorizzazioni europee sugli aiuti di Stato: per questo motivo aliquote precise (ad esempio percentuali di detrazione/deduzione), massimali e l’effettiva vigenza nell’anno in corso vanno verificati sulle fonti ufficiali aggiornate prima di comunicarli in campagna. Pubblicizzare un beneficio non più operativo o con aliquota diversa è un rischio reputazionale concreto.

    Vantaggi, costi e rischi

    Il crowdfunding offre vantaggi che vanno oltre il capitale: validazione del mercato, visibilità, costruzione di una community di sostenitori. Allo stesso tempo comporta impegni e rischi da valutare con realismo.

    • Costi del portale: le piattaforme applicano in genere una commissione di successo (success fee) sulla somma raccolta, talvolta con costi di set-up iniziali e spese accessorie (predisposizione documenti, marketing). Le percentuali variano sensibilmente da portale a portale: vanno chieste e messe per iscritto prima di firmare.
    • Sotto-sottoscrizione: molte campagne prevedono una soglia minima (target) sotto la quale la raccolta non si perfeziona e le somme vengono restituite. Non raggiungere l’obiettivo significa tempo ed energie investiti senza risultato, oltre a un possibile effetto reputazionale.
    • Diluizione (solo equity): cedere quote riduce la percentuale dei soci storici e può complicare le decisioni future; vanno definiti con cura governance, diritti dei nuovi soci ed eventuali clausole.
    • Illiquidità: per chi investe in equity non esiste un mercato secondario facile, e questo influisce sull’appetibilità dell’offerta; va comunicato con trasparenza.
    • Onere informativo continuativo: una base allargata di soci o finanziatori comporta obblighi di comunicazione e rendicontazione nel tempo.

    Come scegliere il portale

    La scelta della piattaforma incide sull’esito della raccolta. Alcuni criteri pratici:

    • Autorizzazione: verifica che il portale sia autorizzato ai sensi del Regolamento ECSP e presente nei registri ufficiali (Consob / ESMA). È il filtro non negoziabile.
    • Track record: numero di campagne concluse con successo, importi medi raccolti, settori serviti. Un portale specializzato nel tuo ambito porta investitori più in target.
    • Struttura delle fee: confronta success fee, costi fissi e spese accessorie; chiedi un preventivo dettagliato e scritto.
    • Supporto e due diligence: valuta quanto la piattaforma assiste nella predisposizione dei documenti e nella promozione della campagna.
    • Modello compatibile: assicurati che il portale operi sul modello (equity o lending) adatto alla tua esigenza.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra equity e lending crowdfunding?

    Nell’equity crowdfunding l’impresa cede quote o azioni e raccoglie capitale di rischio, senza obbligo di rimborso ma con diluizione dei soci. Nel lending crowdfunding riceve un prestito da restituire con interessi, mantenendo intatta la compagine sociale ma assumendo un debito.

    Qual è il tetto massimo che un’impresa può raccogliere?

    Il Regolamento ECSP fissa una soglia massima per le offerte da esso disciplinate, calcolata su un periodo di 12 mesi per ciascun titolare di progetto. L’importo comunemente indicato è 5 milioni di euro; trattandosi di un dato normativo, conviene verificarlo sulle fonti ufficiali (EUR-Lex, Consob) prima di pianificare la raccolta.

    Chi vigila sui portali di crowdfunding in Italia?

    In Italia le autorità competenti sono la Consob e la Banca d’Italia, con compiti ripartiti tra trasparenza/correttezza verso gli investitori e stabilità/gestione del rischio dei fornitori. I portali devono essere autorizzati secondo il Regolamento ECSP e iscritti nei registri ufficiali.

    Esistono agevolazioni fiscali per chi investe nella mia startup?

    Sono previsti incentivi a favore di chi investe in startup e PMI innovative, sotto forma di detrazione IRPEF e deduzione IRES, oltre a regimi de minimis. Aliquote, massimali e vigenza nell’anno in corso variano nel tempo: vanno verificati sulle fonti ufficiali aggiornate prima di indicarli nella campagna.

    Quanto costa lanciare una campagna?

    I portali applicano in genere una commissione di successo sulla somma raccolta, a volte con costi di set-up e spese accessorie. Le percentuali variano molto: è essenziale farsi indicare per iscritto tutti i costi prima di avviare la raccolta.

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  • Corte cost. n. 405/2002 – Valutazione prove cautelari e dichiarazioni coartate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Catanzaro sugli artt. 273, comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, del c.p.p., che impongono la ricerca di riscontri esterni alle dichiarazioni di persone indagate in procedimenti connessi ai fini delle misure cautelari. Non vi è alcuna disparità irragionevole rispetto alla fase dibattimentale: in entrambe le fasi le stesse regole di valutazione si applicano.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catanzaro era chiamato a pronunciarsi sul riesame di una misura cautelare in un procedimento per estorsione. La persona offesa aveva reso iniziali dichiarazioni accusatorie ritenute attendibili, poi ritrattate in modo inverosimile a seguito di accertata minaccia. Le norme impugnate imponevano la ricerca di “riscontri esterni individualizzanti” per valutare le dichiarazioni rese da persone qualificate come indagate di reato collegato, rendendo necessario — secondo il rimettente — revocare la misura cautelare nonostante le dichiarazioni iniziali attendibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catanzaro ha impugnato gli artt. 273, comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedevano che, in caso di accertata sottoposizione a minaccia della persona informata dei fatti, il giudice potesse valutare le dichiarazioni precedentemente rese senza applicare le regole sui riscontri, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il rimettente fondava la presunta disparità su un fraintendimento della portata dell’art. 500, comma 4, c.p.p.: tale norma consente di acquisire al dibattimento dichiarazioni rese fuori contraddittorio in caso di condotta illecita sul testimone, ma non esonera tali dichiarazioni dall’applicazione delle regole di valutazione dell’art. 192, commi 3 e 4. Il medesimo regime di valutazione si applica dunque in entrambe le fasi, escludendo qualsiasi disparità.

    Il principio

    Le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti qualificabili come indagati in procedimenti connessi o per reati collegati devono essere valutate “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” ai sensi dell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., sia nella fase delle indagini per le misure cautelari sia nella fase dibattimentale: l’art. 500, comma 4, c.p.p. non crea un regime “privilegiato” in dibattimento che esoneri dalla regola dei riscontri.

    Domande e risposte

    Perché il giudice rimettente riteneva che l’art. 500, comma 4, creasse una disparità?

    Il rimettente credeva erroneamente che l’art. 500, comma 4, c.p.p. consentisse in dibattimento di condannare sulla base delle sole dichiarazioni accusatorie iniziali, senza riscontri, quando il testimone era stato minacciato. La Corte ha chiarito che invece anche in dibattimento le dichiarazioni acquisite ai sensi del comma 4 restano soggette alle regole di valutazione dell’art. 192, commi 3 e 4.

    Qual è la differenza tra acquisizione e valutazione della prova nel processo penale?

    L’acquisizione riguarda la possibilità di inserire nel fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese fuori contraddittorio. La valutazione riguarda il peso probatorio che il giudice può attribuire a tali dichiarazioni. L’art. 500, comma 4, rimuove l’ostacolo all’acquisizione ma non modifica le regole di valutazione.

    Come si applica la regola dei riscontri alle dichiarazioni di un testimone minacciato?

    Se il dichiarante viene qualificato come indagato di reato collegato (ad es. favoreggiamento), le sue dichiarazioni — anche se rese prima della minaccia e ritenute intrinsecamente attendibili — devono comunque trovare conferma in elementi di prova esterni che ne confermino l’attendibilità, sia ai fini cautelari sia in dibattimento.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la presunta disparità di trattamento tra fase cautelare e fase dibattimentale nella valutazione delle dichiarazioni coartate
  • Corte cost. n. 404/2002 – Incompatibilità sindaco per lite pendente restituzione atti

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Rimini, perché sopraggiunta — nel corso del giudizio costituzionale — una modifica legislativa della norma oggetto della questione. Il Tribunale deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo testo dell’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267/2000 sull’incompatibilità del sindaco per lite pendente.

    Di cosa si tratta

    Attori popolari avevano chiesto al Tribunale di Rimini la decadenza del Sindaco di Rimini per incompatibilità derivante dalla pendenza di una lite tra lo stesso Sindaco e il Comune — lite promossa dagli stessi attori in via di azione popolare per il recupero degli emolumenti percepiti nel precedente mandato. Nel corso del giudizio costituzionale, il d.l. n. 13/2002, convertito dalla legge n. 75/2002, aveva modificato la disposizione impugnata prevedendo esplicitamente che la lite promossa ai sensi dell’art. 9 del testo unico (azione popolare) non determina incompatibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Rimini aveva impugnato l’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento agli artt. 24, 51 e 97 della Costituzione, sostenendo che la previsione dell’incompatibilità per lite pendente — senza possibilità di valutare la fondatezza o la pretestuosità della lite — pregiudicasse il diritto di accedere agli uffici pubblici, consentisse in sostanza la destituzione ad nutum del sindaco e limitasse il diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Rimini per la nuova valutazione della rilevanza. La legge n. 75/2002 aveva introdotto nel testo dell’art. 63 la precisazione che la lite promossa ai sensi dell’art. 9 del testo unico (azione popolare) non determina incompatibilità. Tale modifica — applicabile anche ai procedimenti in corso — poteva incidere sulla rilevanza della questione originariamente sollevata, che il Tribunale doveva autonomamente rivalutare.

    Il principio

    Quando, nel corso di un giudizio di costituzionalità, sopravviene una modifica legislativa della norma oggetto della questione, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se la questione rimanga rilevante alla luce del nuovo quadro normativo. Spetta al giudice remittente — non alla Corte — compiere questa valutazione di rilevanza sulla norma sopravvenuta.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267/2000 sull’incompatibilità per lite pendente?

    La norma originaria prevedeva l’incompatibilità tra la carica di sindaco e la pendenza di una lite tra il sindaco e il Comune. Il nuovo testo introdotto dalla legge n. 75/2002 ha precisato che la lite tributaria e la lite promossa in via di azione popolare ex art. 9 del testo unico non determinano incompatibilità.

    Perché la modifica è rilevante per la questione in esame?

    Perché la lite che si contestava al Sindaco di Rimini era stata promossa dagli stessi attori popolari ex art. 9 del testo unico. Se la nuova norma esclude che tale tipo di lite determini incompatibilità, il giudice a quo potrebbe chiudere il giudizio in base alla nuova disciplina, rendendo irrilevante la questione originaria.

    Cosa significa “restituzione degli atti” al giudice a quo?

    La Corte non decide nel merito la questione né la dichiara inammissibile: restituisce il fascicolo al giudice rimettente perché valuti, alla luce della norma sopravvenuta, se la questione costituzionale rimanga necessaria per la definizione del giudizio o se il giudizio possa essere deciso diversamente.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, invocato per la limitazione delle possibilità difensive del sindaco nel contenzioso elettorale
    • Art. 51 della Costituzione — Diritto di accedere agli uffici pubblici, invocato per il pregiudizio alla carica di sindaco
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento dell’amministrazione, invocato per il rischio di destabilizzazione dell’azione del Comune
  • Corte cost. n. 403/2002 – Esercizio abusivo professione odontoiatra

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Savona relativa all’esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Il rimettente non aveva spiegato in che modo le norme impugnate — relative alla facoltà di opzione per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri riservata ai laureati in medicina ante 1985 — incidessero sulla norma incriminatrice dell’art. 348 c.p., determinando un difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Un imputato era accusato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra (art. 348 c.p.) per aver effettuato prestazioni odontoiatriche senza essere iscritto al relativo albo. L’imputato aveva chiesto l’iscrizione all’albo nel 1993 ricevendone un diniego non impugnato. Il rimettente aveva cercato di costruire una questione di legittimità costituzionale sul combinato disposto di più norme relative alla disciplina transitoria dell’accesso alla professione odontoiatrica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, ha impugnato il combinato disposto dell’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di professione), dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386 (disciplina della professione di odontoiatra), e dell’art. unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (opzione per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri per laureati in medicina), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il rimettente non spiegava come le norme transitorie impugnate — relative alla facoltà di opzione già riconosciuta inapplicabile per contrasto con il diritto comunitario e al mantenimento dell’iscrizione per chi aveva già beneficiato di quella facoltà — incidessero sulla fattispecie di reato dell’art. 348 c.p. nel giudizio a quo, dove l’imputato non aveva mai ottenuto l’iscrizione all’albo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di un “combinato disposto” è inammissibile quando il rimettente non spiega in modo adeguato in che modo ciascuna delle norme impugnate incida sulla definizione del giudizio a quo, limitandosi ad affiancare disposizioni prive di una connessione chiara con la fattispecie concreta da decidere.

    Domande e risposte

    Perché la legge n. 471/1988 sulla facoltà di opzione era stata ritenuta inapplicabile?

    Perché riconosceva ai laureati in medicina iscritti entro l’anno accademico 1984-85 la facoltà di optare per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri senza superare una prova attitudinale, in contrasto con gli obblighi dell’Italia derivanti dal diritto comunitario (direttive europee sul riconoscimento dei titoli professionali).

    Cosa prevedeva il d.lgs. n. 386/1998 per i laureati che avevano già usufruito della facoltà di opzione?

    L’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 386/1998 consentiva solo a chi aveva già ottenuto l’iscrizione all’albo in base alla legge n. 471/1988 di mantenerla provvisoriamente in attesa di sostenere la prova attitudinale. Non consentiva nuove iscrizioni ex novo.

    Perché il diniego di iscrizione del 1993 non era rilevante?

    Perché l’imputato aveva ricevuto un diniego di iscrizione all’albo nel 1993 che non aveva mai impugnato davanti al giudice competente. Questa circostanza era estranea al giudizio penale per esercizio abusivo, la cui definizione dipendeva dalla sola verifica dell’assenza di iscrizione, indipendentemente dalle norme impugnate.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la presunta disparità di trattamento tra laureati in medicina con e senza facoltà di opzione
  • Corte cost. n. 402/2002 – Trattenimento stranieri nei CPT per indisponibilità vettore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) relativa al trattenimento nei centri di permanenza temporanea. Le ordinanze di rimessione del Tribunale di Milano non descrivevano le concrete fattispecie e non chiarivano per quale dei motivi previsti dalla legge era stato disposto il trattenimento, determinando un difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano, chiamato a convalidare i provvedimenti di trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT) disposti dal questore nei confronti di stranieri destinatari di decreto di espulsione, aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui consente il trattenimento anche per la sola indisponibilità di vettore o mezzo di trasporto, un evento accidentale non addebitabile allo straniero.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha impugnato, con due ordinanze, l’art. 14, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei CPT quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità (riunendo i due giudizi), conformemente a precedenti decisioni (ordinanze n. 188, 181 del 2002 e n. 386 del 2001). L’art. 14, comma 1, prevede una pluralità di motivi di trattenimento; le ordinanze non specificavano per quale di essi era stato disposto il trattenimento nei casi concreti. In presenza di una norma che prevede più ipotesi distinte, l’omessa descrizione della fattispecie concreta determina un difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    Quando la norma impugnata prevede una pluralità di presupposti applicativi, ciascuno dei quali può costituire autonoma base del provvedimento, il giudice rimettente deve specificare per quale presupposto concretamente la norma è applicabile nel giudizio a quo. L’omessa descrizione della fattispecie concreta in presenza di più ipotesi legali distinte comporta un difetto di motivazione sulla rilevanza che determina l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Quali sono i motivi per cui il questore può disporre il trattenimento nel CPT secondo l’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998?

    L’art. 14, comma 1, prevede il trattenimento quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione per: necessità di soccorso allo straniero, accertamenti supplementari sull’identità o nazionalità, acquisizione di documenti di viaggio, indisponibilità di vettore o mezzo di trasporto idoneo.

    La Corte ha già dichiarato costituzionale il trattenimento per indisponibilità di vettore?

    Sì. Con la sentenza n. 105 del 2001, la Corte aveva affermato la conformità a Costituzione dell’art. 14, comma 1, nel suo complesso, ritenendolo modellato sul dettato dell’art. 13, terzo comma, della Costituzione che consente misure restrittive della libertà personale adottate dall’autorità di pubblica sicurezza con successivo controllo giurisdizionale.

    Perché è importante che il giudice specifichi il presupposto del trattenimento?

    Perché la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dipende dall’applicabilità della norma al caso concreto. Se il trattenimento è giustificato da un motivo non censurato (ad esempio gli accertamenti sull’identità), la questione sulla sola indisponibilità del vettore è irrilevante per quel caso specifico.

    Norme collegate

    • Art. 13 della Costituzione — Libertà personale: inviolabile, con garanzie procedurali per qualsiasi misura restrittiva disposta dall’autorità di pubblica sicurezza
  • Corte cost. n. 435/2002 – Insindacabilità parlamentare Lo Porto-Gozzo

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP del Tribunale di Caltanissetta: le dichiarazioni rese all’agenzia ANSA dal deputato Guido Lo Porto contro il sostituto procuratore Domenico Gozzo non erano espressione di funzioni parlamentari e non erano pertanto coperte dall’insindacabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Guido Lo Porto aveva reso il 15 giugno 2000 alcune dichiarazioni all’agenzia ANSA in cui aveva gravemente offeso il sostituto procuratore della Repubblica di Palermo Domenico Gozzo, che nella sua requisitoria aveva fatto affermazioni sul parlamentare. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni. Il GIP del Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2001 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Lo Porto in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spetta alla Camera deliberare l’insindacabilità, e ha annullato la deliberazione. Le dichiarazioni di Lo Porto non presentavano il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare: erano state rese in un contesto extraparlamentare, erano dettate da ragioni personali (reazione alle critiche contenute nella requisitoria di Gozzo nei confronti del partito di Lo Porto), e non erano sostanzialmente riproducibili con atti parlamentari tipici. I nove atti parlamentari citati dalla Camera per dimostrare il nesso erano in gran parte di altri parlamentari.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. non copre dichiarazioni rese in contesto extraparlamentare per ragioni personali o di polemica politica generica, anche se il parlamentare si richiami alla sua attività istituzionale o vi siano atti parlamentari di terzi inerenti agli stessi temi: è necessario che le dichiarazioni siano sostanzialmente riproduttive di atti parlamentari tipici o compiute nell’esercizio diretto della funzione.

    Domande e risposte

    La presenza di atti parlamentari su un tema basta a rendere insindacabili le dichiarazioni extraparlamentari del deputato?

    No. La Corte ha chiarito che anche la sussistenza di interrogazioni, interpellanze o altri atti tipici non basta se le dichiarazioni non costituiscono una riproduzione sostanziale di quegli atti. Occorre un nesso diretto e non solo tematico o di contesto tra la dichiarazione e l’attività parlamentare.

    Le dichiarazioni rese a un’agenzia stampa possono godere dell’insindacabilità?

    Sì, ma solo se sono sostanzialmente riproducibili con atti parlamentari tipici o se sono rese nell’esercizio diretto di funzioni parlamentari. Non è sufficiente che il parlamentare stia commentando temi di interesse politico: il nesso funzionale deve essere stretto e concreto.

    Cosa succede dopo che la Corte annulla la delibera di insindacabilità?

    Il giudizio penale riprende il suo corso normale: il GIP o il tribunale possono procedere nei confronti del parlamentare per le dichiarazioni che non godono dell’immunità dell’art. 68 Cost., applicando le normali regole del diritto penale sulla diffamazione o sulle offese all’onore.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, parametro diretto del conflitto di attribuzioni
  • Corte cost. n. 401/2002 – Riduzione indennità esproprio al valore ICI dichiarato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, che prevede la riduzione dell’indennità di esproprio di aree fabbricabili al valore dichiarato ai fini ICI qualora questo sia inferiore all’indennità determinata secondo le regole ordinarie. Il meccanismo è già stato ritenuto non irragionevole dalla Corte con la sentenza n. 351 del 2000.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al prezzo di cessione volontaria di terreni in area esproprianda, il Tribunale di Palmi aveva dubitato della legittimità della norma che riduce l’indennità di esproprio al valore dichiarato ai fini ICI quando questo è inferiore al valore determinato con i criteri ordinari. Il meccanismo serve a scoraggiare le sottodichiarazioni ICI.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palmi ha impugnato l’art. 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sostenendo che la norma discriminasse tra proprietari in base alla correttezza delle loro dichiarazioni ICI e fissasse un’indennità del tutto avulsa dal valore reale del bene.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la propria sentenza n. 351 del 2000 (e la successiva ordinanza n. 539 del 2000). Il meccanismo di collegamento tra indennità di esproprio e valore dichiarato ai fini ICI non è manifestamente irragionevole: incentiva la corretta dichiarazione dei valori immobiliari. La diversità di trattamento rispetto alle aree agricole è giustificata dalla diversa natura e determinazione del valore imponibile.

    Il principio

    Il collegamento tra l’indennità di esproprio e il valore dichiarato ai fini ICI per le aree fabbricabili è tutt’altro che manifestamente irragionevole o palesemente arbitrario. Il meccanismo crea un incentivo alla corretta dichiarazione del valore ai fini fiscali, disincentivando le sottodichiarazioni. Le aree agricole non sono omogenee alle aree fabbricabili e non costituiscono un valido termine di comparazione.

    Domande e risposte

    Come funziona il meccanismo di riduzione dell’indennità al valore ICI?

    Se il proprietario ha dichiarato ai fini ICI un valore per l’area fabbricabile inferiore all’indennità di esproprio determinata secondo i criteri ordinari, l’indennità viene ridotta al valore ICI dichiarato. In sostanza, il proprietario non può beneficiare di un’indennità superiore al valore che lui stesso ha attribuito al bene in sede fiscale.

    La norma si applica anche alle aree agricole?

    No. La norma si applica solo alle aree fabbricabili. Il Tribunale rimettente aveva dedotto una discriminazione rispetto ai suoli agricoli, ma la Corte ha ritenuto che le due categorie non siano omogenee: l’ICI sulle aree agricole ha parametri di determinazione del valore diversi da quelli delle aree edificabili.

    Questa norma è ancora in vigore?

    La questione è stata esaminata nel 2002 con riferimento all’art. 16 del d.lgs. n. 504/1992. La disciplina espropriativa è stata poi riordinata con il d.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 434/2002 – Rivalutazione contributiva amianto pensionati esclusi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’esclusione dei lavoratori già pensionati al momento dell’entrata in vigore della legge sull’amianto (1992) dal beneficio della rivalutazione contributiva. L’esclusione è ragionevole perché il beneficio ha finalità di sostegno all’esodo lavorativo, non di indennizzo del danno da esposizione.

    Di cosa si tratta

    Due ex lavoratori della Compagnia portuale di Ravenna, in possesso di attestazione INAIL di esposizione all’amianto per oltre un decennio ma già pensionati dal 1 maggio 1987 — cioè prima dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 — avevano chiesto all’INPS il beneficio della rivalutazione contributiva (moltiplicazione per 1,5 del periodo di esposizione ai fini pensionistici) previsto dall’art. 13, comma 8, della stessa legge. Il Tribunale di Ravenna ha sollevato questione di legittimità costituzionale lamentando che la norma escludesse i già pensionati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ravenna ha censurato l’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e l’art. 80, comma 25, della legge n. 388 del 2000 in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, lamentando la discriminazione tra lavoratori esposti all’amianto già pensionati e quelli ancora attivi alla data di entrata in vigore della legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La finalità del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, non è risarcitoria o indennitaria del danno da esposizione all’amianto, ma è volta a sostenere l’esodo dei lavoratori ancora attivi nel settore e a facilitarne il conseguimento del diritto a pensione. I lavoratori già pensionati si trovano in una situazione oggettivamente diversa e la loro esclusione è giustificata dalla ratio della norma. Non sussiste né violazione dell’art. 3 né dell’art. 38, secondo comma, Cost.

    Il principio

    L’estensione di un beneficio previdenziale eccezionale a categorie di soggetti non contemplate dalla norma è costituzionalmente necessitata solo quando la situazione di tali soggetti sia pienamente omogenea a quella dei beneficiari e la ratio della disciplina lo esiga: in mancanza di tale omogeneità oggettiva, la discrezionalità legislativa nella delimitazione della platea dei beneficiari non è sindacabile.

    Domande e risposte

    Il beneficio della rivalutazione contributiva per l’amianto spetta a chi è già in pensione?

    No, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza e secondo questa sentenza. Il beneficio dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 spetta ai lavoratori che erano ancora inseriti nel mercato del lavoro alla data di entrata in vigore della legge (28 aprile 1992), non a chi era già in pensione a quella data.

    Perché chi è già pensionato non ha diritto alla rivalutazione?

    Perché la ratio del beneficio è facilitare l’uscita dal lavoro di chi è ancora attivo nel settore dell’amianto e aiutarlo a maturare il diritto a pensione. Chi è già pensionato non è nella stessa posizione: ha già lasciato il mercato del lavoro, e il beneficio non avrebbe la stessa funzione nei suoi confronti.

    Cosa prevede l’art. 80, comma 25, della legge finanziaria 2001 in materia di amianto?

    L’art. 80, comma 25, della legge n. 388 del 2000 stabilisce che, in caso di rinuncia all’azione da parte di soggetti già pensionati che avessero promosso giudizi per ottenere il beneficio, i giudizi si estinguono e le somme eventualmente percepite non vanno restituite. La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione su questa norma, essendo fondata sull’errato presupposto dell’illegittimità della prima.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra lavoratori esposti all’amianto pensionati e non
    • Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale, invocato in relazione alla sufficienza del trattamento pensionistico
  • Corte cost. n. 400/2002 – Norme transitorie processo tributario e delega legislativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 79, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, che consentiva nei giudizi già pendenti in appello alla data di insediamento delle Commissioni tributarie la proposizione di eccezioni in deroga al divieto di nuovi motivi in appello. La norma transitoria era necessaria per evitare che preclusioni processuali introdotte dalla riforma si applicassero retroattivamente a giudizi già incardinati.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale di Venezia, nell’ambito di un giudizio di appello promosso dall’Amministrazione finanziaria contro una decisione di rimborso ILOR, si era chiesta se l’eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso (sollevata per la prima volta in appello) fosse ammissibile. L’art. 79 del d.lgs. n. 546/1992, norma transitoria, consentiva tale eccezione nei giudizi pendenti alla data del 1° aprile 1996.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale di Venezia ha impugnato l’art. 79, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, sostenendo che la norma transitoria non trovasse fondamento nella legge delega (art. 30, comma 1, lett. u, della legge n. 413/1991) e fosse quindi in eccesso di delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Una norma che vieta nuove eccezioni in appello non può applicarsi quando il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la vigenza di norme diverse, che consentivano la proposizione di quell’eccezione. La norma transitoria era costituzionalmente doverosa per evitare un’applicazione retroattiva irragionevole delle preclusioni. La legge delega, interpretata conformemente a Costituzione e in relazione all’obiettivo di adeguamento alle norme del processo civile, consentiva tale norma transitoria.

    Il principio

    Le norme processuali che introducono preclusioni o decadenze non possono applicarsi retroattivamente ai giudizi già esauriti in primo grado sotto la vigenza di norme diverse. Il legislatore delegato è tenuto a prevedere norme transitorie che garantiscano la coerenza del sistema processuale e impediscano che le nuove regole operino come trappole per le parti che avevano già espletato il primo grado nel rispetto delle regole allora vigenti.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992?

    Vietava la proposizione in appello di nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio che non fossero state sollevate in primo grado. L’art. 79, comma 1, in via transitoria, escludeva questo divieto per i giudizi già pendenti in appello alla data del 1° aprile 1996 (data di insediamento delle nuove Commissioni tributarie).

    Perché la Corte ha ritenuto la norma transitoria non in eccesso di delega?

    Perché la legge delega prevedeva l’adeguamento della procedura tributaria alle norme del processo civile. Una norma transitoria che impedisce l’applicazione retroattiva di nuove preclusioni processuali è un corollario logico di qualsiasi riforma processuale e trova copertura nell’obiettivo generale della delega.

    L’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso ILOR è rilevabile d’ufficio?

    Il giudice rimettente la riteneva rientrante nella disponibilità delle parti e quindi non rilevabile d’ufficio. La Corte ha osservato che questa è una questione interpretativa autonoma del giudice a quo, estranea al contenuto della norma transitoria impugnata.

    Norme collegate

    • Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa: il legislatore delegato non può andare oltre i principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento
  • Corte cost. n. 399/2002 – ICIAP insediamenti produttivi in più comuni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’ICIAP (imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni) dovuta separatamente a ciascun Comune quando l’insediamento produttivo si estende su più Comuni. Il sistema tariffario basato sulla superficie non è manifestamente irragionevole, anche se può determinare una tassazione complessiva superiore rispetto a un insediamento in un solo Comune.

    Di cosa si tratta

    La società T.M.T. Manenti s.r.l. aveva impugnato gli avvisi di liquidazione ICIAP emessi dal Comune di Bioglio, sostenendo che la norma creasse una disparità di trattamento tra insediamenti produttivi ricadenti su un solo Comune e quelli ricadenti su più Comuni, potendo questi ultimi pagare complessivamente di più. La Commissione tributaria provinciale di Biella aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Biella ha impugnato l’art. 1, comma 5, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con legge n. 144/1989, come modificato dal d.l. n. 332/1989 e dal d.l. n. 90/1990, nella parte in cui stabilisce che il tributo sia dovuto in misura unica a ciascun Comune in base alla superficie nel territorio di quell’ente, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la propria precedente ordinanza n. 61 del 2001. Il sistema tariffario per classi di superficie, anche quando applicato separatamente per ciascun Comune, non è manifestamente irragionevole: ciascun Comune è tenuto a fornire i propri servizi per la parte di insediamento nel proprio territorio e può legittimamente pretendere la corrispondente tassazione. Un sistema a classi fisse comporta inevitabilmente che in alcuni casi la tassazione totale sia inferiore e in altri superiore rispetto a un insediamento unitario.

    Il principio

    Un sistema di tassazione per classi di superficie (come l’ICIAP), correlato agli oneri dei servizi comunali, non deve necessariamente considerare tutte le differenze che possono prodursi per effetto di unificazione o separazione della tassazione tra Comuni. È sufficiente che nel complesso il sistema non sia manifestamente irragionevole né discriminatorio in modo palesemente arbitrario, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema di tassazione degli insediamenti pluricomunali.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’ICIAP?

    L’ICIAP (imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni) era un’imposta locale basata sull’attività esercitata e sulla superficie dell’insediamento produttivo, dovuta a ciascun Comune nel cui territorio l’impresa operava. È stata successivamente abolita.

    Perché un insediamento su più Comuni può pagare più di uno su un solo Comune?

    Perché la tariffa è calcolata per classi di superficie: la stessa metratura, divisa tra due Comuni, può ricadere in scaglioni tariffari che sommati danno un importo superiore a quello che risulterebbe dall’applicazione della classe corrispondente alla superficie complessiva in un solo Comune.

    La precedente questione di inammissibilità era stata dichiarata per gli stessi motivi?

    No. La prima questione (ordinanza di rimessione del 1998, dichiarata inammissibile con ord. n. 242/2000) era stata inammissibile per erronea individuazione delle norme e mancata considerazione delle modifiche normative successive. La seconda questione (2001) aveva correttamente identificato le norme applicabili ed è stata esaminata nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la presunta disparità tra insediamenti mono e pluricomunali
    • Art. 53 della Costituzione — Capacità contributiva, invocata per la presunta maggiorazione di imposta priva di giustificazione
  • Corte cost. n. 433/2002 – Sospensione notaio per azione penale incostituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che imponeva la sospensione obbligatoria dell’iscrizione nel ruolo dei notai al solo esercizio dell’azione penale per reati non colposi puniti con pena minima di sei mesi, senza previsione di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione sulle concrete esigenze cautelari.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (ordinamento del notariato), come modificato dalla legge n. 328 del 1995, prevedeva che il mero esercizio dell’azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi comportasse automaticamente la sospensione dell’iscrizione nel ruolo dei notai, senza limite temporale diverso dal definitivo proscioglimento o dalla declaratoria di estinzione del reato. Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio promosso da un candidato risultato vincitore del concorso notarile ma escluso dal diritto di scelta della sede per effetto della norma impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha censurato l’art. 5, primo comma, n. 3, della legge n. 89 del 1913 in riferimento agli artt. 3, 35, 41, 51 e 97 della Costituzione, sostenendo che la misura cautelare obbligatoria e a durata indeterminata non rispettasse un ragionevole bilanciamento tra esigenze cautelari e diritti del soggetto sottoposto a giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione. La sospensione obbligatoria risulta incostituzionale sotto due profili concorrenti: l’ampiezza ed eterogeneità dei reati presupposto (qualsiasi reato non colposo con pena minima di sei mesi) e la durata indeterminata fino al definitivo giudicato penale. La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione sia adottato dall’Amministrazione previa valutazione della ricorrenza di concrete esigenze cautelari. Con la discrezionalità dell’Amministrazione viene meno anche la necessità di un limite temporale fisso, poiché la misura è in ogni momento revocabile.

    Il principio

    Il legislatore può prevedere misure cautelari obbligatorie solo per ipotesi circoscritte nelle quali l’esigenza cautelare sia apprezzata in via generale e astratta dalla legge e la misura sia contenuta nei limiti di durata strettamente indispensabili. Una sospensione cautelare obbligatoria a tempo indeterminato per una categoria ampia ed eterogenea di reati viola il criterio di proporzionalità riconducibile all’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Un notaio indagato viene automaticamente sospeso dall’esercizio della professione?

    A seguito di questa sentenza, no: l’Amministrazione deve valutare in concreto le esigenze cautelari prima di adottare il provvedimento di sospensione. La misura non è più automatica al semplice esercizio dell’azione penale, ma richiede un giudizio caso per caso.

    La sospensione cautelare discrezionale ha un termine massimo di durata?

    No, secondo la Corte. Per le misure sospensive a carattere discrezionale non è necessario un limite temporale fisso perché esse sono in ogni momento revocabili al venir meno delle esigenze cautelari. L’esigenza di un termine fisso riguarda solo le misure obbligatorie.

    Questa sentenza si applica solo ai candidati notai o anche ai notai già iscritti?

    La questione era stata sollevata in relazione a un candidato vincitore del concorso ma non ancora iscritto al ruolo. La sentenza ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non prevedeva la discrezionalità dell’Amministrazione, con effetti sul regime cautelare in generale per tutti coloro cui la norma si applicava.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di proporzionalità e ragionevolezza, parametro principale che fonda l’illegittimità della misura cautelare obbligatoria a tempo indeterminato
    • Art. 51 della Costituzione — diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, invocato per il candidato notaio
  • Corte cost. n. 432/2002 – Fondazioni bancarie autonomia e vigilanza

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Lazio per la rivalutazione della questione di legittimità costituzionale relativa ai poteri di indirizzo dell’Autorità di vigilanza sugli organi delle fondazioni bancarie, in ragione di uno ius superveniens che aveva modificato il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    Cinquantaquattro fondazioni bancarie e l’Associazione fra le Casse di risparmio italiane (ACRI) avevano impugnato davanti al TAR del Lazio gli atti di indirizzo del Ministro dell’economia con cui si era preteso di incidere sulla scelta degli organi delle fondazioni stesse. Il TAR aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lett. g), e 10, comma 3, lett. e), del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 sulle fondazioni bancarie, contestando il potere di indirizzo ministeriale come incompatibile con l’autonomia privata delle fondazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha censurato artt. 4, comma 1, lett. g), e 10, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 153 del 1999 in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione, contestando il potere ministeriale di indirizzo sugli organi delle fondazioni bancarie come violazione dell’autonomia statutaria e della libertà di associazione.

    La decisione della Corte

    Nelle more del giudizio costituzionale era intervenuto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, il cui art. 5, comma 1, aveva modificato il quadro normativo di riferimento per le fondazioni bancarie, ribadendo il loro regime giuridico privatistico. La Corte, prendendo atto di questo ius superveniens, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo affinché rivalutasse la questione alla luce della nuova normativa.

    Il principio

    Quando sopravviene una modifica normativa rilevante per la questione di legittimità costituzionale pendente davanti alla Corte, quest’ultima può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa sono le fondazioni bancarie e perché la loro autonomia è costituzionalmente rilevante?

    Le fondazioni bancarie sono enti privati originatisi dalla riforma del sistema bancario degli anni ’90 (legge Amato del 1990 e d.lgs. n. 153 del 1999). La questione della loro autonomia è rilevante perché si tratta di persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale che operano in settori di pubblica utilità, e che perciò si trovano all’intersezione tra libertà privata e interesse pubblico.

    Cosa si intende per “ius superveniens” in un giudizio costituzionale?

    Lo ius superveniens è una normativa sopravvenuta che modifica il quadro giuridico rilevante per la questione di legittimità costituzionale dopo che questa è stata sollevata. La Corte, quando rileva tale sopravvenienza, restituisce di regola gli atti al rimettente affinché rivaluti se la questione mantenga la sua rilevanza e la sua configurazione originaria.

    Il potere di indirizzo ministeriale sulle fondazioni bancarie è compatibile con la loro autonomia privata?

    La questione è rimasta aperta con questa pronuncia. Successivamente la Corte si sarebbe pronunciata sulla questione con la sentenza n. 300 del 2003, che ha riconosciuto la natura privata delle fondazioni bancarie e ha delimitato i poteri pubblici di vigilanza su di esse.

    Norme collegate

    • Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, invocata per tutelare l’autonomia gestionale delle fondazioni bancarie
    • Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa, invocato per contestare le norme del d.lgs. n. 153 del 1999