Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 220/2015 – Omesso assegno divorzile: procedibilità d’ufficio legittima

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    La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la procedibilità d’ufficio del reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile, anche se per reati simili commessi in famiglia è prevista la querela. La scelta del regime di procedibilità rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 12-sexies della legge sul divorzio (898/1970) punisce, con le pene dell’art. 570 c.p., chi non versa l’assegno stabilito dal giudice. Per giurisprudenza consolidata, questo reato è procedibile d’ufficio: nel caso, l’ex coniuge che aveva sporto querela l’aveva poi rimessa, ma la remissione era irrilevante. Il giudice riteneva irragionevole questa differenza rispetto ad altri reati familiari, perseguibili a querela.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Verona dubitava della legittimità dell’art. 12-sexies della legge 898/1970 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela, denunciando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto a reati ritenuti analoghi e più gravi (artt. 388 c.p., 6 della legge 154/2001, 570 c.p.), perseguibili a querela.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La scelta del regime di procedibilità rientra nella discrezionalità del legislatore ed è sindacabile solo per manifesta irrazionalità. Le fattispecie indicate come termini di paragone presentano elementi differenziali (interessi tutelati, struttura della condotta) che impediscono un utile raffronto: in particolare il reato in esame richiede l’inosservanza di uno specifico provvedimento del giudice sull’assegno. Il sistema dei reati familiari resta frammentario, ma la sua ricomposizione spetta al legislatore.

    Il principio

    La scelta del regime di procedibilità dei reati (d’ufficio o a querela) coinvolge la politica criminale e resta affidata alla discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per manifesta irrazionalità. Il modo di perseguibilità non è necessariamente legato alla gravità del reato, e la querela non presuppone la natura puramente privatistica dell’interesse offeso.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il reato è procedibile d’ufficio?

    Significa che l’azione penale prosegue indipendentemente dalla volontà della persona offesa: l’eventuale remissione della querela è irrilevante e il procedimento va avanti comunque.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché la scelta tra procedibilità d’ufficio e a querela spetta al legislatore ed è censurabile solo se manifestamente irragionevole; qui i reati posti a confronto presentano differenze che escludono una disparità irragionevole.

    Perché l’assegno divorzile ha una tutela penale rafforzata?

    Perché il reato dell’art. 12-sexies sanziona specificamente l’inosservanza di un provvedimento del giudice che impone il versamento dell’assegno, a tutela del coniuge più debole e dei figli.

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  • Corte cost. n. 219/2015 – Piani forestali e VAS in Calabria: questioni respinte

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sulla legge della Regione Calabria che esentava dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale nelle aree della Rete Natura 2000. Interpretata correttamente, la norma si limita a richiamare l’esenzione già prevista dalla legge statale e non amplia i casi di esclusione dalla VAS.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva stabilito che, nelle aree della Rete Natura 2000, i piani di gestione forestale non vanno assoggettati a VIA o VAS. Lo Stato riteneva che la norma allargasse i casi sottratti alla VAS rispetto alla disciplina statale, che esenta solo i piani di livello locale redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava l’art. 3, comma 1, lettera d), della legge reg. Calabria 20/2014 in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, ritenendo che l’esenzione dalla VAS contrastasse con l’art. 6, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e con la direttiva europea 2001/42/CE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La VAS rientra nella materia «tutela dell’ambiente», riservata allo Stato, e la Regione non può ampliare i casi di esenzione. Tuttavia la norma calabrese, per il suo stesso tenore letterale, disponeva l’esenzione «a norma» dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. 152/2006: l’unica interpretazione possibile è che essa coincida con quella statale, senza ampliare i casi sottratti a VAS. Non vi era quindi violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, Cost.

    Il principio

    La valutazione ambientale strategica appartiene alla materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», riservata allo Stato; la Regione può intervenire solo a fini procedimentali, senza sottrarre alla VAS piani che vi sono soggetti per la legge statale. Quando il tenore di una norma regionale rinvia espressamente alla disciplina statale, va interpretata in modo coerente con essa e non risulta illegittima.

    Domande e risposte

    Cos’è la VAS?

    È la valutazione ambientale strategica, la procedura che verifica gli effetti sull’ambiente di piani e programmi prima della loro approvazione; rientra nella tutela dell’ambiente di competenza statale.

    Perché la legge calabrese è stata salvata?

    Perché disponeva l’esenzione dalla VAS espressamente «a norma» della legge statale: l’unica interpretazione possibile è che si limitasse a richiamarla, senza ampliare i casi di esclusione, quindi senza invadere la competenza statale.

    Cos’è la Rete Natura 2000?

    È la rete ecologica europea composta dalle zone speciali di conservazione e dalle zone di protezione speciale, istituita per preservare gli habitat naturali e le specie, in attuazione delle direttive europee sugli habitat e sugli uccelli.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (secondo comma, lettera s) e vincoli europei (primo comma), parametri su cui si fonda il rigetto
  • Corte cost. n. 13/2014 – Illegittimità della legge campana sugli impianti eolici

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    La Corte ha dichiarato integralmente incostituzionale la legge della Regione Campania n. 11 del 2011 in materia di impianti eolici. La disciplina regionale invadeva ambiti riservati alla competenza statale e ai principi fondamentali in materia di energia e ambiente.

    Di cosa si tratta

    La realizzazione di impianti eolici tocca più interessi: produzione di energia, tutela del paesaggio e dell’ambiente. La Regione Campania aveva adottato una legge con «disposizioni urgenti» sugli impianti eolici, che è stata contestata davanti al giudice amministrativo e poi portata alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Campania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Campania n. 11 del 2011 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), nell’ambito di un giudizio amministrativo relativo all’autorizzazione di tali impianti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Campania n. 11 del 2011, ritenendo che la disciplina regionale travalicasse i limiti delle competenze regionali nel settore degli impianti da fonti rinnovabili.

    Il principio

    Anche nelle materie che la coinvolgono, la Regione non può introdurre una disciplina degli impianti da fonti rinnovabili che si discosti dai principi fondamentali e dagli ambiti riservati allo Stato: il bilanciamento tra promozione delle energie rinnovabili e tutela del territorio è affidato in primo luogo alla cornice statale.

    Domande e risposte

    La legge campana sugli impianti eolici è ancora in vigore?

    No. La Corte ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per intero, con effetto caducatorio della disciplina regionale impugnata.

    Perché la Regione non poteva dettare quella disciplina?

    Perché la materia degli impianti da fonti rinnovabili incrocia ambiti riservati allo Stato e principi fondamentali statali, che la legge regionale non rispettava.

    La decisione riguarda solo una parte della legge?

    No. L’illegittimità dichiarata dalla Corte ha colpito l’intera legge regionale n. 11 del 2011.

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  • Corte cost. n. 218/2015 – Limiti alle assunzioni negli enti locali: norma legittima

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    La Corte costituzionale ha salvato la norma statale che fissa, in percentuale, i limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per Regioni ed enti locali. Si tratta di un principio di coordinamento della finanza pubblica, che non invade l’autonomia regionale. Le censure su eguaglianza e buon andamento sono state dichiarate inammissibili.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 ha riformato il regime del turn over negli enti territoriali, consentendo assunzioni entro una percentuale crescente della spesa per il personale cessato (60% nel 2014-2015, fino al 100% dal 2018), e abrogando la precedente disciplina. La Regione Veneto lamentava che la nuova norma fosse troppo di dettaglio e discriminatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto censurava l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione: la norma sarebbe stata una disciplina di dettaglio invasiva della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e avrebbe creato una disparità tra enti virtuosi e non virtuosi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sugli artt. 3 e 97, perché la Regione non aveva spiegato come l’asserita disparità ridondasse sulle proprie competenze. Nel merito, ha dichiarato non fondata la censura sull’art. 117: la norma fissa limiti percentuali alla spesa di personale, lasciando alle Regioni la scelta delle modalità per raggiungere l’obiettivo, ha carattere transitorio ed è quindi un legittimo principio di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Le norme statali che pongono limiti alla spesa di Regioni ed enti locali costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica quando fissano obiettivi di riequilibrio, anche di transitorio contenimento della spesa corrente, senza imporre in modo esaustivo strumenti e modalità. La spesa per il personale, voce rilevante del disavanzo, può legittimamente essere contenuta in questi termini.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma sulle assunzioni?

    Che Regioni ed enti locali soggetti al patto di stabilità possano assumere a tempo indeterminato entro una percentuale della spesa relativa al personale cessato l’anno precedente, percentuale crescente fino al 100% dal 2018.

    Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?

    Perché fissa solo un obiettivo di contenimento della spesa di personale, lasciando alle Regioni la scelta delle modalità, ha carattere transitorio e rientra quindi nei principi di coordinamento della finanza pubblica spettanti allo Stato.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché la Regione, nel denunciare la violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento, non aveva spiegato in che modo tale lesione si traducesse in una compromissione delle proprie competenze costituzionali.

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    • Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (terzo comma), parametro su cui si fonda il rigetto
  • Corte cost. n. 217/2015 – Discipline bionaturali in Umbria: legge regionale illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Umbria sulle discipline bionaturali, perché istituiva di fatto una nuova figura professionale (l’operatore in discipline bionaturali) con tanto di elenco regionale, in un ambito riservato allo Stato. L’illegittimità è stata estesa all’intera legge.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva disciplinato le «discipline bionaturali» (attività volte al benessere della persona), rinviando alla Giunta l’individuazione delle pratiche e istituendo un elenco regionale degli operatori. Norme analoghe di altre Regioni erano già state dichiarate incostituzionali, perché spetta allo Stato individuare le figure professionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge reg. Umbria 19/2014 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente «professioni» e «tutela della salute», perché individuavano una figura professionale non prevista dalla legge statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione: le norme impugnate identificavano una nuova professione, ignota alla legge statale, e la previsione di un apposito elenco era di per sé sintomatica della creazione di una figura professionale. Trattandosi di materia concorrente in cui l’individuazione delle figure spetta allo Stato, la Regione aveva ecceduto le sue competenze. L’illegittimità è stata estesa, per inscindibile connessione, all’intera legge regionale.

    Il principio

    Nella materia concorrente delle «professioni» l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario. Le Regioni non possono creare nuove professioni: anche la sola istituzione di un elenco o registro degli operatori ha funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le discipline bionaturali?

    Secondo la legge regionale, attività e pratiche volte al mantenimento o recupero del benessere della persona stimolando le risorse vitali con metodi ed elementi naturali, dichiaratamente prive di carattere di prestazione sanitaria.

    Perché la legge umbra è stata bocciata?

    Perché istituiva di fatto una nuova figura professionale, con un elenco regionale degli operatori, in un ambito (l’individuazione delle professioni) riservato allo Stato: la Regione ha così ecceduto le proprie competenze.

    Perché è stata annullata tutta la legge e non solo due articoli?

    Perché le restanti disposizioni avevano un legame funzionale inscindibile con quelle impugnate: senza queste ultime restavano prive di autonoma portata normativa, e l’illegittimità si è estesa all’intero testo.

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  • Corte cost. n. 12/2014 – Inammissibilità del referendum sulla revisione della geografia giudiziaria

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum abrogativo della riforma sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie (chiusura di tribunali e uffici dei giudici di pace). Si trattava di un giudizio di ammissibilità referendaria, non sul merito della riforma.

    Di cosa si tratta

    Periodicamente lo Stato rivede la «geografia giudiziaria», cioè la distribuzione sul territorio di tribunali e uffici dei giudici di pace, accorpando le sedi più piccole. Contro questa riforma era stato promosso un referendum abrogativo, su cui la Corte deve verificare l’ammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo dell’art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, sulla nuova organizzazione dei tribunali e degli uffici dei giudici di pace, richiesta dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare. Si tratta di una valutazione sull’ammissibilità del quesito referendario, distinta dal giudizio di legittimità costituzionale delle norme.

    Il principio

    Non tutte le leggi possono essere sottoposte a referendum abrogativo: la Corte verifica che il quesito rispetti i limiti, anche impliciti, ricavabili dalla Costituzione e dalla natura delle norme coinvolte; in questo caso il quesito è stato giudicato inammissibile.

    Domande e risposte

    Su cosa si pronuncia la Corte in questo tipo di giudizio?

    Sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo: verifica se il quesito può essere sottoposto al voto popolare, non se la legge sia di per sé costituzionale.

    La riforma della geografia giudiziaria è stata confermata?

    La Corte non si è pronunciata sul merito della riforma: ha solo dichiarato inammissibile il referendum, per cui le norme sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie non sono state sottoposte ad abrogazione popolare.

    Chi aveva dichiarato legittima la richiesta di referendum?

    L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione; la valutazione di ammissibilità spetta poi alla Corte costituzionale, che qui l’ha negata.

  • Corte cost. n. 11/2014 – Semplificazione regionale e disciplina dell’energia in Toscana

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    La Corte ha parzialmente accolto le censure del Governo contro la legge di semplificazione della Regione Toscana: incostituzionali alcune norme in materia di energia, mentre altre disposizioni sono state ritenute legittime o le relative questioni inammissibili.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni adottano leggi di semplificazione che ritoccano molte discipline preesistenti. La Toscana, con la legge n. 69 del 2012, era intervenuta anche in materia di energia, ambito di competenza concorrente in cui lo Stato fissa i principi fondamentali: il Governo ha contestato diverse di queste modifiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della legge della Regione Toscana n. 69 del 2012, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, tra cui la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 e dell’art. 37 (nella parte in cui modificava l’art. 17, comma 2, lettere a, b ed f, della l.r. n. 39 del 2005 sull’energia); ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 35 e non fondate quelle sugli artt. 1, 2 e 3 e su altre parti dell’art. 37.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente, come l’energia, la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale: le norme regionali che se ne discostano violano l’art. 117, terzo comma, Cost., mentre quelle coerenti con tali principi restano legittime.

    Domande e risposte

    La legge di semplificazione toscana è stata annullata per intero?

    No. La Corte ha annullato solo alcune disposizioni in materia di energia (art. 17 e parte dell’art. 37), mentre altre norme sono state ritenute legittime o le questioni dichiarate inammissibili.

    Perché le norme sull’energia sono state colpite?

    Perché l’energia è materia di competenza concorrente: la Regione può legiferare ma nel rispetto dei principi fondamentali statali, che alcune disposizioni toscane non rispettavano (art. 117, terzo comma, Cost.).

    Cosa significa che alcune questioni erano «non fondate»?

    Che le norme impugnate (come gli artt. 1, 2 e 3) sono state ritenute coerenti con i principi statali e quindi legittime: la Corte non le ha annullate.

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  • Corte cost. n. 216/2015 – Prescrizione anticipata delle lire: norma illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che, per ridurre il debito pubblico, aveva disposto la prescrizione immediata delle banconote e monete in lire ancora in circolazione, anticipando di quasi tre mesi la scadenza del termine per la conversione in euro. La previsione violava l’affidamento dei cittadini, tutelato dall’art. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Dopo l’introduzione dell’euro, la legge consentiva di convertire le lire in euro presso la Banca d’Italia fino al 28 febbraio 2012. L’art. 26 del d.l. 201/2011 (decreto «Salva Italia») aveva invece disposto la prescrizione immediata delle lire residue, versandone il controvalore al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Alcuni cittadini, respinti dalla Banca d’Italia, avevano fatto causa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano dubitava della legittimità dell’art. 26 del d.l. 201/2011 in riferimento agli artt. 3, 97, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU), per lesione dell’affidamento, irragionevolezza e natura sostanzialmente espropriativa della misura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., assorbendo gli altri profili. La posizione dei possessori di lire era ormai consolidata; l’estinzione immediata del diritto, senza alcun margine temporale residuo, non era proporzionata all’obiettivo di ridurre il debito e mancava ogni bilanciamento con gli interessi dei privati.

    Il principio

    Il legislatore può modificare in senso sfavorevole rapporti giuridici, anche relativi a diritti perfetti, ma non può frustrare l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello Stato di diritto. L’intervento deve restare nei limiti della proporzionalità: estinguere di colpo un diritto consolidato, senza lasciare alcun termine per esercitarlo, è irragionevole e lesivo dell’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa aveva stabilito la norma bocciata?

    Che le lire ancora in circolazione si prescrivevano immediatamente a favore dell’Erario, con il versamento del controvalore al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, anticipando di quasi tre mesi la scadenza prevista per la conversione in euro.

    Perché la Corte l’ha ritenuta illegittima?

    Perché ledeva l’affidamento dei cittadini: chi possedeva ancora lire confidava ragionevolmente di poterle convertire fino al termine fissato. L’estinzione immediata, senza alcun margine residuo, era sproporzionata e irragionevole.

    L’obiettivo di ridurre il debito pubblico non bastava a giustificarla?

    No: secondo la Corte la riduzione del debito può giustificare sacrifici, ma sempre nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità e con un equilibrato bilanciamento, qui del tutto mancato, con gli interessi dei privati.

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  • Corte cost. n. 10/2014 – Calcolo delle pensioni dei lavoratori rientrati dalla Svizzera

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul calcolo delle pensioni dei lavoratori che avevano prestato attività in Svizzera, già decisa con la sentenza n. 264 del 2012. La norma interpretativa che disciplina la riliquidazione dei trattamenti pensionistici è stata confermata.

    Di cosa si tratta

    I lavoratori che hanno versato contributi in Svizzera e poi li hanno trasferiti in Italia chiedevano che la pensione fosse calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita, e non su quella ricostruita dall’INPS con l’aliquota italiana, più alta. Una legge del 2006 aveva chiarito in senso a loro sfavorevole il criterio di calcolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Venezia aveva sollevato questione sull’art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Maggio e altri contro Italia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, perché identica a quella già decisa con la sentenza n. 264 del 2012; il giudice rimettente non aveva dedotto argomenti nuovi. Sono state respinte anche le richieste di ampliamento del thema decidendum e di rinvio pregiudiziale.

    Il principio

    Quando una questione è identica a una già decisa e non vengono prospettati argomenti nuovi, la Corte ne dichiara la manifesta infondatezza richiamando il precedente: nel bilanciamento tra la garanzia CEDU e gli altri valori costituzionali, la norma interpretativa sul calcolo delle pensioni resta legittima.

    Domande e risposte

    La pensione viene calcolata sui contributi versati in Svizzera?

    No. Secondo la disciplina confermata dalla Corte, il trattamento è calcolato con un meccanismo che fa riferimento all’aliquota contributiva italiana, e non sulla retribuzione effettivamente percepita in Svizzera.

    Che ruolo aveva la sentenza CEDU sul caso Maggio?

    Il giudice rimettente la richiamava per sostenere l’illegittimità della norma; la Corte ha però ritenuto la questione già risolta con la propria sentenza n. 264 del 2012, dichiarandola manifestamente infondata.

    Perché non è stato disposto il rinvio alla Corte di giustizia UE?

    Perché l’ampliamento ai parametri europei era stato prospettato tardivamente e l’ordinanza mancava degli elementi necessari; la valutazione sul rinvio è rimessa al giudice del processo principale.

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  • Corte cost. n. 215/2015 – Elettrodotti e VIA in Veneto: illegittima l’esenzione automatica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Veneto che esentava dall’autorizzazione le piccole varianti di tracciato degli elettrodotti (inferiori a 500 metri), perché così le sottraeva automaticamente anche alla valutazione di impatto ambientale (VIA), materia di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva modificato la propria legge sulle linee elettriche fino a 150.000 volt, escludendo dall’obbligo di autorizzazione le varianti di tracciato inferiori a 500 metri. Poiché la VIA è un sub-procedimento che si innesta in quello autorizzatorio, rendere «libere» quelle opere significava sottrarle anche alla valutazione ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava l’art. 1, comma 1, della legge reg. Veneto 30/2014 sotto due profili: violazione dell’art. 1-sexies del d.l. 239/2003 sugli elettrodotti della rete nazionale, e violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la prima censura, per mancata o erronea individuazione del parametro costituzionale collegato alla norma statale interposta. Ha invece accolto la seconda: la legge veneta, esentando in modo generalizzato le varianti sotto i 500 metri a prescindere dal loro impatto, sottraeva automaticamente le opere alla VIA, violando la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente. La norma è stata dichiarata illegittima limitatamente a quelle parole.

    Il principio

    La valutazione di impatto ambientale rientra nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», riservata in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), e rappresenta un livello di protezione uniforme su tutto il territorio. La Regione non può rendere «libere» opere che, sottratte all’autorizzazione, finirebbero per essere escluse anche dalla valutazione ambientale richiesta caso per caso.

    Domande e risposte

    Cos’è la VIA?

    È la valutazione di impatto ambientale, la procedura che verifica gli effetti di un’opera sull’ambiente prima della sua autorizzazione; per la Corte costituisce un livello uniforme di tutela su tutto il territorio nazionale.

    Perché la legge veneta è stata bocciata?

    Perché esentava in modo generalizzato dall’autorizzazione le varianti di tracciato sotto i 500 metri, sottraendole automaticamente anche alla valutazione ambientale, senza considerare il loro concreto impatto: così invadeva la competenza statale sull’ambiente.

    Perché una delle censure è stata dichiarata inammissibile?

    Perché nel denunciare la violazione di una norma statale sugli elettrodotti nazionali lo Stato non aveva indicato la competenza costituzionale di cui quella norma era espressione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (secondo comma, lettera s), fondamento dell’illegittimità
  • Corte cost. n. 214/2015 – Aumento del contributo unificato e Province autonome: processi estinti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinti i processi avviati dalle Province autonome di Bolzano e Trento contro la norma che destinava allo Stato il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato. Entrambe le ricorrenti avevano rinunciato dopo un accordo in materia di finanza pubblica con il Governo.

    Di cosa si tratta

    Per finanziare misure sulla giustizia, l’art. 53, comma 1, del d.l. 90/2014 aveva aumentato gli importi del contributo unificato (la tassa per accedere alla giustizia) e riservato allo Stato il relativo maggior gettito. Le Province autonome contestavano la riserva all’erario, ritenendola lesiva delle proprie prerogative finanziarie statutarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi in via principale delle Province autonome di Bolzano e Trento censuravano l’art. 53, comma 1, del d.l. 90/2014 in riferimento alle norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato l’estinzione dei processi. Entrambe le Province autonome avevano rinunciato all’impugnativa a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014, e il Presidente del Consiglio dei ministri aveva accettato le rinunce, con conseguente estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    L’accettazione della rinuncia al ricorso da parte di tutte le parti costituite estingue il processo costituzionale. Anche in questo caso l’esito riflette la composizione in sede politica, mediante accordo Stato-autonomie, di un contenzioso sulle competenze finanziarie.

    Domande e risposte

    Cos’è il contributo unificato?

    È il tributo che si versa per avviare un procedimento giudiziario; l’importo varia in base al valore e al tipo di causa. La norma impugnata ne aveva aumentato gli importi destinando allo Stato il maggior gettito.

    Perché i processi si sono estinti?

    Perché le Province autonome hanno rinunciato ai ricorsi dopo un accordo con il Governo in materia di finanza pubblica, e tali rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio.

    Cosa contestavano le Province?

    Ritenevano che mancassero i presupposti per riservare allo Stato il maggior gettito del contributo unificato, in violazione delle loro competenze finanziarie statutarie e dei parametri costituzionali sull’autonomia finanziaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 9/2014 – Sanzioni per i cartelli pubblicitari difformi dall’autorizzazione

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulle sanzioni del Codice della strada per i cartelli pubblicitari collocati in modo difforme dall’autorizzazione. Il giudice rimettente non aveva individuato il termine di paragone né valutato l’intero quadro sanzionatorio.

    Di cosa si tratta

    Il Codice della strada sanziona la collocazione di cartelli pubblicitari abusivi o difformi dall’autorizzazione. Il caso riguardava una società sanzionata per aver installato un cartello in modo non conforme al titolo autorizzativo, con una sanzione che il giudice riteneva più gravosa rispetto a chi installa cartelli senza alcuna autorizzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Verona aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione sull’art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), denunciando l’irragionevole disparità di trattamento tra chi viola in parte l’autorizzazione e chi installa cartelli del tutto privo di titolo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: l’ordinanza di rimessione non indicava il termine di paragone (tertium comparationis) e ometteva una valutazione completa del quadro sanzionatorio, comprese altre ipotesi del Codice della strada e la possibilità di concorso tra illeciti.

    Il principio

    Quando si lamenta una disparità di trattamento occorre individuare con precisione il termine di paragone e considerare l’intero quadro normativo di riferimento: in mancanza, la questione è inammissibile e la Corte non può pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la sanzione fosse ingiusta?

    No. Non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione inammissibile per carenze nell’ordinanza del giudice, senza valutare la ragionevolezza della sanzione.

    Cos’è il «tertium comparationis»?

    È il termine di paragone, cioè la norma rispetto alla quale si misura la presunta disparità di trattamento: senza la sua chiara individuazione la censura ex art. 3 Cost. è inammissibile.

    Perché il quadro sanzionatorio andava valutato per intero?

    Perché il Codice della strada prevede più ipotesi sanzionatorie e possibili concorsi di illeciti: trascurarle rende incompleta la motivazione della questione di legittimità.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro evocato per la presunta disparità di trattamento sanzionatorio.