Autore: Andrea Marton

  • Articolo 105 bis del T.U.B.

    Articolo 105 bis del T.U.B.

    Art. 105 ter T.U.B. Commissari in temporaneo affiancamento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all’articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.”

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  • Art. 16 Codice Civile — Atto costitutivo e statuto

    Art. 16 Codice Civile — Atto costitutivo e statuto

    Art. 16 c.c. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

    In vigore

    L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. […] (1)

  • Art. 35 ter T.U.IVA — Identificazione ai fini I

    Art. 35 ter T.U.IVA — Identificazione ai fini I

    Art. 35 ter T.U.IVA – Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente

    In vigore dal 20/02/2010 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

    2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

    a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata;

    b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

    c) l’ufficio dell’amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull’attivita’ del dichiarante, nonche’ il numero di identificazione all’imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;

    d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ esercitata nello Stato estero di stabilimento;

    e) l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione richiedente;

    f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.

    3. L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.

    4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita’ al modello stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

    5. Possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita’ di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita’ europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.

    6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell’articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.”

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  • Articolo 105 ter del T.U.B.

    Articolo 105 ter del T.U.B.

    Art. 105 bis T.U.B. Cooperazione tra autorita’.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia informa l’ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l’amministrazione straordinaria nei confronti:

    a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell’Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;

    b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell’autorità competente di un altro Stato dell’Unione europea;

    b-bis) di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 .

    2. La Banca d’Italia, se consultata sull’adozione di una misura di intervento precoce o dell’amministrazione straordinaria da parte dell’autorità competente per la vigilanza di una banca dell’Unione europea appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.

    3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d’Italia tenendo conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate in altri Stati dell’Unione europea, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e all’ABE.

    4. L’applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti in diversi Stati dell’Unione europea è disposta dalla Banca d’Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. Qualora l’accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell’autorità competente, la Banca d’Italia può adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all’ABE ai sensi del comma 5.

    5. La Banca d’Italia può, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, richiedere l’assistenza dell’ABE o rinviare all’ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all’ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l’accordo fra le autorità, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.”

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  • Articolo 109 del T.U.B.

    Articolo 109 del T.U.B.

    Art. 109 T.U.B. Vigilanza consolidata.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, delle banche di Stato terzo e dalle società finanziarie come definite dall’articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l’intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

    2. La Banca d’Italia può esercitare i poteri previsti dal presente articolo, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

    a) intermediari finanziari e società bancarie e finanziarie partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;

    b) intermediari finanziari e società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;

    c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo;

    c-bis) società che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario;

    c-ter) società, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia .

    3. Al fine dell’esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia:

    a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell’articolo 108, comma 1. L’articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter). La Banca d’Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

    b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) e c-bis), le informazioni utili per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata;

    c) può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nel comma 2 e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali .

    3-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.

    3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.”

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  • Articolo 110 del T.U.B.

    Articolo 110 del T.U.B.

    Art. 110 T.U.B. Rinvio.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia.

    1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

    1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in intermediari finanziari si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.”

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  • Articolo 111 del T.U.B.

    Articolo 111 del T.U.B.

    Art. 111 T.U.B. Microcredito.

    In vigore dal 01/01/2022

    Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1

    “1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa’ di persone o societa’ a responsabilita’ limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o societa’ cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attivita’ di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

    a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

    b) (lettera abrogata dall’articolo 1, comma 914, lettera b), della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022));

    c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

    1-bis. I soggetti iscritti nell’apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a societa’ a responsabilita’ limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00.

    2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e’ subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

    a) forma di societa’ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita’ limitata e cooperativa;

    b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

    c) requisiti di onorabilita’ dei soci di controllo o rilevanti, nonche’ di onorabilita’ e professionalita’ degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;

    d) oggetto sociale limitato alle sole attivita’ di cui al comma 1, nonche’ alle attivita’ accessorie e strumentali;

    e) presentazione di un programma di attivita’.

    3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita’ economica o sociale, purche’ i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu’ favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

    3-bis. Nel caso di esercizio dell’attivita’ di cui al comma 3, questa attivita’ e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

    4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche’ dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l’attivita’ indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

    a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;

    b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita’, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale;

    c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

    d) le informazioni da fornire alla clientela.

    5-bis. L’utilizzo del sostantivo microcredito e’ subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3. (1)”

    —————

    (1) Articolo modificato dall’articolo 1, comma 914, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

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  • Articolo 111 bis del T.U.B.

    Articolo 111 bis del T.U.B.

    Art. 111 bis T.U.B. Finanza etica e sostenibile.

    In vigore dal 01/01/2017

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    “1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attivita’ ai seguenti principi:

    a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale;

    b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

    c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalita’ giuridica, come definite dalla normativa vigente;

    d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attivita’;

    e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

    f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non puo’ superare il valore di 5.

    2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall’anno 2017.

    4. L’agevolazione di cui al presente articolo e’ riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.”

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  • Articolo 112 del T.U.B.

    Articolo 112 del T.U.B.

    Art. 112 T.U.B. Altri soggetti operanti nell’attivita’ di concessione di finanziamenti.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attivita’ previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all’articolo 111.

    1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis.

    2. L’iscrizione e’ subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche’ al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita’ stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita’ finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita’ finanziaria. In deroga all’articolo 106, per l’iscrizione nell’albo i confidi possono adottare la forma di societa’ consortile a responsabilita’ limitata.

    4. I confidi iscritti nell’albo esercitano in via prevalente l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi.

    5. I confidi iscritti nell’albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita’:

    a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

    b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

    c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

    6. Fermo restando l’esercizio prevalente dell’attivita’ di garanzia, i confidi iscritti nell’albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’articolo 106, comma 1.

    7. I soggetti diversi dalle banche, gia’ operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita’, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita’ operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attivita’, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, gli enti e le societa’ cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, gia’ iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (1)(2)(3), possono continuare a svolgere la propria attivita’, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, le societa’ cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

    a)non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

    b)il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

    c) l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

    d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu’ favorevoli di quelli presenti sul mercato.

    8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall’articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell’articolo 106. La Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni per escludere l’applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente capo.”

    (1) Termine prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 176 legge 27 dicembre 2013 n. 147 come modificato dall’art. 10, comma 4-bis decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11

    (2) Termine prorogato al 31/12/2024 ai sensi del comma 8, articolo 3, Decreto legge 30/12/2023 n. 215, pubblicato in GU 30/12/2023 n. 303.

    (3) Vedasi quanto disposto dal comma 9, articolo 3, Decreto legge 30/12/2023 n. 215, pubblicato in GU 30/12/2023 n. 303.

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  • Art. 17 Codice Civile — Acquisto di immobili e accettazione di

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    Art. 17 c.c. [Acquisto di immobili e accettazione di

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    donazioni, eredità e legati] (1) […]