Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 232/2015 – Concordato preventivo e infalcidiabilità del credito IVA

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul divieto di falcidiare l’IVA nel concordato preventivo, ribadendo quanto già deciso con la sentenza n. 225 del 2014: per l’IVA il concordato può prevedere solo la dilazione, non la riduzione del debito.

    Di cosa si tratta

    Nel concordato preventivo, secondo il diritto vivente, la proposta del debitore poteva prevedere, per l’IVA, soltanto la dilazione del pagamento e non la sua riduzione (falcidia). Il Tribunale di Verona riteneva questo trattamento penalizzante per l’amministrazione finanziaria rispetto agli altri creditori privilegiati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 160 e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, per l’IVA, consentono soltanto la dilazione del pagamento. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Le stesse disposizioni, con gli stessi parametri e i medesimi argomenti, erano già state esaminate con la sentenza n. 225 del 2014, che le aveva ritenute non fondate. Il rimettente non aveva prospettato profili nuovi idonei a indurre a una diversa decisione: di qui la manifesta infondatezza.

    Il principio

    Il divieto di falcidiare il credito IVA nel concordato preventivo, già ritenuto non incostituzionale dalla sentenza n. 225 del 2014, resta legittimo in assenza di argomenti nuovi: la riproposizione della stessa questione è manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Si può ridurre il debito IVA nel concordato preventivo?

    No: secondo il diritto vivente recepito dalla Corte, per l’IVA la proposta di concordato può prevedere solo la dilazione del pagamento, non la sua riduzione.

    Perché la decisione è di «manifesta infondatezza»?

    Perché la stessa questione era già stata decisa con la sentenza n. 225 del 2014 e il giudice non aveva indicato motivi nuovi per arrivare a una conclusione diversa.

    Che cosa lamentava il Tribunale di Verona?

    Che l’amministrazione finanziaria, non potendo accettare una riduzione dell’IVA, riceveva un trattamento deteriore rispetto agli altri creditori privilegiati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2015 – Fondi immobiliari, tassazione per trasparenza e imposta sostitutiva

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibili le questioni sulla tassazione «per trasparenza» dei fondi immobiliari e sull’imposta sostitutiva del 5 per cento: la norma sul regime a regime non era applicabile ai casi, e l’annullamento della norma transitoria avrebbe prodotto effetti irragionevoli non costituzionalmente obbligati.

    Di cosa si tratta

    Due Commissioni tributarie giudicavano su domande di rimborso di contribuenti titolari di quote «qualificate» (oltre il 5 per cento) di fondi comuni di investimento immobiliare, assoggettati a un nuovo regime fiscale «per trasparenza» e a un’imposta sostitutiva una tantum del 5 per cento sul valore medio delle quote possedute nel 2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 32, commi 3-bis e 4-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 (come modificato dal d.l. n. 70 del 2011), in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. Le questioni erano sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali di Torino e di Nuoro.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato tutte le questioni inammissibili. Il comma 3-bis, sulla tassazione «per trasparenza» a regime, non era applicabile nei giudizi a quibus, dove si discuteva del rimborso dell’imposta sostitutiva: difettava quindi la rilevanza. Il comma 4-bis, di natura transitoria, non poteva essere annullato perché il suo venir meno avrebbe reso definitivamente esenti i redditi pregressi non distribuiti, con un esito manipolativo non costituzionalmente obbligato in un ambito di ampia discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale la questione deve riguardare una norma che il giudice deve effettivamente applicare; e la Corte non può annullare una norma transitoria quando ciò produrrebbe un esito manipolativo non costituzionalmente obbligato, riservato alla discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Che cosa significa tassazione «per trasparenza»?

    Significa che i redditi prodotti dal fondo sono imputati direttamente ai partecipanti qualificati, in proporzione alle quote, anche se non distribuiti, e concorrono al loro reddito complessivo.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per il comma 3-bis mancava la rilevanza, perché non doveva essere applicato nei giudizi sul rimborso; per il comma 4-bis l’annullamento avrebbe prodotto effetti irragionevoli, riservati alla scelta del legislatore.

    La Corte ha detto se la norma fosse giusta o sbagliata?

    No: si è fermata a un giudizio di inammissibilità processuale, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del regime fiscale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 230/2015 – Provvidenze per sordi agli stranieri e requisito della carta di soggiorno

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale il requisito della carta di soggiorno per concedere agli stranieri regolarmente soggiornanti la pensione di invalidità civile per sordi e l’indennità di comunicazione, in linea con una lunga serie di precedenti.

    Di cosa si tratta

    La legge subordinava alcune provvidenze assistenziali per gli stranieri al possesso della carta di soggiorno (oggi permesso UE di lungo periodo), che richiede una permanenza di almeno cinque anni. Un cittadino straniero riconosciuto sordo si era visto negare le prestazioni per la mancanza di tale titolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordinava al possesso della carta di soggiorno la pensione di invalidità civile per sordi e l’indennità di comunicazione, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32 e 38 della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Richiamando i numerosi precedenti che avevano già rimosso analoghe limitazioni per altre provvidenze, ha ritenuto irragionevole e discriminatorio subordinare prestazioni dirette a fronteggiare bisogni primari di persone fortemente invalide a un requisito meramente temporale, in contrasto con i principi di solidarietà, uguaglianza sostanziale, tutela della salute e protezione sociale. La Corte ha auspicato un intervento organico del legislatore.

    Il principio

    Le provvidenze assistenziali destinate a fronteggiare bisogni primari di persone gravemente invalide non possono essere negate agli stranieri regolarmente soggiornanti per la sola mancanza della carta di soggiorno: si tratterebbe di una discriminazione irragionevole.

    Domande e risposte

    Chi può beneficiare di queste prestazioni dopo la sentenza?

    Gli stranieri extracomunitari regolarmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia, anche senza permesso UE di lungo periodo, purché sussistano gli altri requisiti previsti per il beneficio.

    Perché il requisito della carta di soggiorno era irragionevole?

    Perché legava prestazioni dirette a bisogni primari indifferibili a un criterio meramente temporale (cinque anni di permanenza), estraneo alle condizioni di bisogno della persona.

    La Corte aveva già deciso casi simili?

    Sì: la sentenza richiama una lunga serie di precedenti (tra cui le sentt. n. 306 del 2008, n. 187 del 2010, n. 40 del 2013, n. 22 del 2015) su analoghe provvidenze.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 229/2015 – Procreazione assistita, selezione degli embrioni e divieto di soppressione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale il reato di selezione degli embrioni quando questa serve solo a evitare l’impianto di embrioni affetti da gravi malattie genetiche; dichiara invece non fondata la questione sul divieto penale di soppressione degli embrioni.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale a carico di alcuni sanitari, il Tribunale di Napoli ha messo in discussione due divieti penali della legge sulla procreazione medicalmente assistita: quello sulla selezione degli embrioni a scopo eugenetico e quello sulla soppressione degli embrioni soprannumerari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 13, commi 3, lettera b), e 4, e l’art. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 della CEDU. Il giudice rimettente era il Tribunale ordinario di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la prima questione e respinto la seconda. Ha dichiarato illegittimo l’art. 13, commi 3, lettera b), e 4, nella parte in cui puniva la condotta selettiva del sanitario volta solo a evitare l’impianto di embrioni affetti da gravi malattie genetiche trasmissibili (già resa lecita dalla sent. n. 96 del 2015): per il principio di non contraddizione ciò che è lecito non può restare penalmente rilevante. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 14, commi 1 e 6: il divieto di soppressione dell’embrione, anche malato, tutela la sua dignità e non comporta l’impianto coattivo, perché resta la crioconservazione.

    Il principio

    La diagnosi preimpianto finalizzata a non trasferire embrioni affetti da gravi malattie genetiche non può essere punita; resta invece legittimo il divieto penale di soppressione degli embrioni, a tutela della loro dignità, dato che essi possono essere crioconservati.

    Domande e risposte

    Che cosa diventa lecito dopo questa sentenza?

    La condotta del medico che seleziona gli embrioni al solo fine di non impiantare quelli affetti da gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da strutture pubbliche, non è più reato.

    Resta vietato sopprimere gli embrioni malati?

    Sì: la Corte ha ritenuto non fondata la questione sul divieto di soppressione, perché l’embrione, anche malformato, ha una dignità da tutelare e può essere crioconservato.

    Il divieto di soppressione obbliga la donna all’impianto?

    No: la Corte chiarisce che il divieto di soppressione non comporta l’impianto coattivo dell’embrione nell’utero, perché resta la procedura di crioconservazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 228/2015 – Collegio dei revisori dei conti regionali e scelta da parte dell’Assemblea

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale la norma calabrese che, nel comporre il collegio dei revisori dei conti regionali, consentiva all’Assemblea legislativa di scegliere tra i candidati estratti a sorte, in contrasto con il principio statale che impone l’estrazione casuale.

    Di cosa si tratta

    La legge statale impone alle Regioni di istituire un collegio dei revisori dei conti i cui componenti siano scelti per estrazione a sorte da un elenco di soggetti qualificati, a garanzia della terzietà dell’organo di controllo della finanza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, norma interposta di coordinamento della finanza pubblica. La questione era sollevata dal TAR Calabria, sede di Catanzaro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. La disposizione statale, che prevede la scelta dei revisori «mediante estrazione» da un elenco, esprime un principio fondamentale volto a garantire la terzietà dell’organo. La norma calabrese, prevedendo invece una scelta dell’Assemblea regionale tra i nominativi estratti a sorte, violava tale principio. Lo ius superveniens regionale non aveva inciso sulla norma applicabile al caso, deciso ratione temporis.

    Il principio

    L’estrazione a sorte dei componenti del collegio dei revisori dei conti regionali è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, posto a garanzia della terzietà dell’organo: la Regione non può introdurre margini di scelta discrezionale.

    Domande e risposte

    Perché i revisori si scelgono a sorte?

    Per garantire la terzietà e l’indipendenza dell’organo di controllo, evitando che gli organi politici regionali possano influenzarne la composizione.

    Che cosa prevedeva la norma calabrese?

    Che l’Assemblea legislativa scegliesse i revisori, con voto limitato, all’interno di un elenco di nove nominativi estratti a sorte: introduceva così un potere di scelta vietato.

    La modifica successiva della legge regionale ha sanato la questione?

    No: la legge regionale n. 15 del 2014 ha cambiato la disciplina per il futuro, ma il caso andava deciso in base al testo originario applicabile al momento dei fatti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 227/2015 – Sanità calabrese, piano di rientro e poteri del commissario ad acta

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale la legge calabrese che modificava la disciplina delle autorizzazioni e degli accreditamenti sanitari durante il piano di rientro dal disavanzo, interferendo con le funzioni del commissario ad acta nominato dal Governo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria, sottoposta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario e a un commissario ad acta statale, aveva approvato una legge che semplificava la cessione delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e ridefiniva le ipotesi di decadenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica) e dell’art. 120, secondo comma, Cost. (potere sostitutivo statale), oltre che dell’art. 117, secondo comma, lettere g) e l), Cost. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale. Durante un piano di rientro, le funzioni del commissario ad acta devono restare al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, anche solo potenziale e anche se esercitata per via legislativa. La legge calabrese, modificando proprio la materia oggetto del mandato commissariale, integrava tale interferenza, con violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

    Il principio

    Nelle Regioni sottoposte a piano di rientro sanitario, la legge regionale che interferisce, anche solo potenzialmente, con le funzioni del commissario ad acta viola l’art. 120, secondo comma, e i principi di coordinamento della finanza pubblica dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è il commissario ad acta?

    È un organo nominato dal Governo per attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario quando la Regione resta inerte; ha funzioni amministrative che devono restare al riparo da interferenze regionali.

    Perché basta un’interferenza solo «potenziale»?

    Perché la Corte ha chiarito che l’illegittimità sussiste anche quando l’interferenza con i poteri commissariali è meramente potenziale, a prescindere da un contrasto diretto.

    Che cosa faceva la legge calabrese?

    Semplificava la cessione delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e ridefiniva le ipotesi di decadenza, intervenendo su materia rientrante nel mandato del commissario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2015 – Incarichi dirigenziali ai funzionari delle Agenzie fiscali e carenza di oggetto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni per sopravvenuta carenza di oggetto: la norma che consentiva di affidare incarichi dirigenziali a funzionari senza concorso era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 37 del 2015.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria di Campobasso, giudicando su avvisi di accertamento firmati da funzionari privi della qualifica dirigenziale, dubitava della norma che permetteva alle Agenzie fiscali di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con contratti a termine, nell’attesa dei concorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era censurato l’art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 (convertito dalla legge n. 44 del 2012), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto consentirebbe l’accesso a funzioni dirigenziali senza concorso pubblico. Le questioni erano sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto. Con la precedente sentenza n. 37 del 2015 la stessa norma era già stata dichiarata illegittima, con efficacia ex tunc, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.: essendo già stata rimossa dall’ordinamento, non poteva più essere oggetto di un nuovo giudizio.

    Il principio

    Se la norma censurata è già stata dichiarata incostituzionale, con effetto retroattivo, da una precedente pronuncia, la nuova questione che la riguarda è manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha riesaminato la norma?

    Perché era già stata annullata dalla sentenza n. 37 del 2015, con efficacia retroattiva: non c’era più nulla da giudicare.

    Che cosa significa «efficacia ex tunc»?

    Significa che la dichiarazione di illegittimità opera fin dall’origine, come se la norma non fosse mai esistita.

    Su che cosa si fondava il dubbio del giudice?

    Sul fatto che la norma consentiva di affidare incarichi dirigenziali a funzionari senza concorso, in contrasto con il principio del pubblico concorso e dell’imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 225/2015 – Patteggiamento nei reati tributari e restituzione degli atti per ius superveniens

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte restituisce gli atti al giudice perché, dopo l’ordinanza di rimessione, è cambiata la legge che subordinava il patteggiamento nei reati tributari al pagamento del debito fiscale. Il giudice dovrà valutare di nuovo la questione alla luce della nuova disciplina.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale per reati tributari, una norma consentiva il «patteggiamento» (applicazione della pena su richiesta) solo se l’imputato avesse prima estinto i debiti con il fisco. Il giudice di Torino ha ritenuto questa condizione lesiva di numerosi principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, che condizionava l’accesso al patteggiamento al previo pagamento dei debiti tributari. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino lo riteneva in contrasto con gli artt. 3, 10, 24, 77, 101, 104, 111, 112 e 113 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo l’ordinanza di rimessione, il d.lgs. n. 158 del 2015 ha riscritto la disciplina, trasferendo la regola sul patteggiamento nel nuovo art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, con un contenuto non identico al precedente. Spetta quindi al giudice rivalutare rilevanza e fondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, sopravviene una nuova legge che modifica la norma censurata (ius superveniens), la Corte restituisce gli atti al giudice, che deve verificare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Che cos’è la «restituzione degli atti»?

    È una decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, senza deciderla nel merito, perché nel frattempo è mutato il contesto normativo.

    Perché la Corte non ha deciso subito?

    Perché la legge censurata era stata modificata: la nuova norma sul patteggiamento, ora nell’art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non era identica alla precedente.

    Che cosa dovrà fare ora il giudice?

    Dovrà verificare se la questione conserva rilevanza nel suo processo e se resta non manifestamente infondata, riformulandola eventualmente sulla nuova disciplina.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 224/2015 – Rinuncia al ricorso e estinzione del processo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo quando le parti rinunciano al ricorso e la controparte costituita accetta la rinuncia. Nel caso, le Province autonome di Bolzano e Trento avevano rinunciato ai loro ricorsi, accettati dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Le Province autonome di Bolzano e Trento avevano impugnato in via principale alcune norme statali del decreto-legge n. 91 del 2014 in materia agricola, ambientale ed energetica, ritenendole lesive delle proprie competenze statutarie. Prima della decisione nel merito, entrambe le Province hanno deciso di ritirare i ricorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate le lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge n. 116 del 2014), denunciate per contrasto con gli artt. 81, 117, 118, 119, 120 e 136 della Costituzione e con lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. I giudizi erano stati promossi in via principale dalle due Province autonome.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le Province autonome avevano rinunciato ai rispettivi ricorsi e il Presidente del Consiglio dei ministri aveva accettato le rinunce: ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, quando è accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo costituzionale: la Corte non esamina il merito della questione e chiude il giudizio.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che il processo è «estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito: la Corte non si pronuncia se la norma sia o meno costituzionale, perché le parti hanno deciso di non proseguire.

    Perché le Province autonome hanno rinunciato?

    Il testo della decisione registra la rinuncia ma non ne indica le ragioni: le due Province hanno depositato atti di rinuncia, poi accettati dal Governo.

    La rinuncia da sola basta a chiudere il processo?

    In un giudizio in via principale con controparte costituita serve anche l’accettazione della rinuncia da parte di quest’ultima, come avvenuto in questo caso.

  • Corte cost. n. 223/2015 – Immunità per i reati patrimoniali in famiglia: questione inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 649 del codice penale, che esclude la punibilità per molti reati contro il patrimonio commessi tra familiari più stretti. Pur riconoscendo l’anacronismo della norma rispetto all’attuale realtà familiare, la Corte ha rilevato che spetta al legislatore aggiornarla, esistendo più soluzioni possibili.

    Di cosa si tratta

    L’art. 649, primo comma, c.p. rende non punibile chi commette delitti contro il patrimonio (truffa, appropriazione, ecc., esclusi i fatti con violenza alla persona) in danno del coniuge non separato o di altri congiunti stretti. Nel caso, un funzionario di banca era imputato di gravi illeciti patrimoniali ai danni della moglie convivente, per i quali avrebbe potuto beneficiare di questa causa di non punibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Parma dubitava della legittimità dell’art. 649, primo comma, c.p. in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, ritenendo anacronistica e irragionevole l’immunità concessa ai familiari rispetto agli estranei che commettano la stessa condotta, e lesivo il sacrificio della tutela dei «soggetti deboli».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Pur riconoscendo che la causa di non punibilità, concepita in un contesto familiare oggi mutato, è divenuta manifestamente irragionevole alla luce dell’attuale realtà sociale, ha rilevato che esistono più soluzioni costituzionalmente compatibili (ad esempio la procedibilità a querela anziché la totale abolizione). La scelta tra queste alternative spetta al legislatore, non alla Corte, in un settore di ampia discrezionalità. Le censure sugli artt. 3, secondo comma, e 24 erano inoltre generiche.

    Il principio

    La ragionevolezza di una disciplina derogatoria può essere valutata anche secondo un criterio di anacronismo, alla luce della mutata realtà sociale. Tuttavia, quando al vizio rilevato non corrisponde un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma una pluralità di alternative, la scelta spetta al legislatore: la Corte non può sostituirsi a lui nelle opzioni di politica criminale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 649 del codice penale?

    Esclude la punibilità di chi commette molti reati contro il patrimonio (esclusi quelli con violenza alla persona) ai danni del coniuge non separato o di altri congiunti stretti, a tutela dell’unità e coesione della famiglia.

    Perché la Corte non ha annullato la norma pur ritenendola anacronistica?

    Perché al vizio rilevato non corrispondeva un’unica soluzione obbligata: si poteva abolire l’immunità oppure prevedere la procedibilità a querela o altre opzioni. La scelta tra queste spetta al legislatore, non alla Corte.

    Cosa significa valutare una norma secondo il criterio di anacronismo?

    Significa verificarne la ragionevolezza alla luce della mutata realtà sociale: una disciplina ragionevole in passato può diventare irragionevole se le condizioni di fatto e di diritto in cui opera sono profondamente cambiate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 222/2015 – Riduzione delle ferie dei magistrati: questione inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla riduzione delle ferie dei magistrati e del periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente perché dovesse applicare quelle norme nel giudizio in corso.

    Di cosa si tratta

    L’art. 16 del d.l. 132/2014 ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e il congedo ordinario dei magistrati (da quarantacinque a trenta giorni), per smaltire l’arretrato giudiziario. Il Tribunale di Ragusa, avendo fissato un’udienza in una data che prima sarebbe ricaduta nel periodo feriale, dubitava della legittimità di quelle disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ragusa censurava l’art. 16 del d.l. 132/2014 in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione: difetto dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge (le norme avevano efficacia solo dal 2015) e irragionevole parificazione delle ferie dei magistrati a quelle degli altri impiegati dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice non aveva spiegato perché fosse obbligato a fissare l’udienza in quella data né, soprattutto, perché dovesse applicare la norma sulla riduzione del congedo ordinario dei magistrati (profilo distinto dalla sospensione dei termini). La pretesa unitarietà di ratio delle due previsioni non basta a dimostrarne la congiunta applicazione al caso concreto.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve motivare adeguatamente la rilevanza, cioè spiegare perché il giudice debba applicare la norma censurata per definire il giudizio pendente. La sospensione feriale dei termini processuali (a garanzia della difesa) e il congedo ordinario dei magistrati rispondono a esigenze diverse: la loro pretesa ratio comune non dimostra la necessaria applicazione congiunta.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma censurata?

    La riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e del congedo ordinario dei magistrati, da quarantacinque a trenta giorni, con l’obiettivo di smaltire l’arretrato giudiziario e accrescere la produttività degli uffici.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice non aveva motivato adeguatamente la rilevanza: non aveva spiegato perché dovesse applicare quelle norme, in particolare quella sul congedo dei magistrati, per proseguire il giudizio penale in corso.

    Cos’è la sospensione feriale dei termini?

    È il periodo estivo durante il quale i termini dei procedimenti restano sospesi, previsto principalmente per garantire un periodo di riposo agli avvocati e tutelare così il diritto di difesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 221/2015 – Rettificazione di sesso senza obbligo di intervento chirurgico

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha stabilito che la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso non richiede necessariamente un intervento chirurgico sui caratteri sessuali. La legge 164/1982, interpretata alla luce dei diritti della persona, non impone il trattamento chirurgico, che resta solo una delle possibili modalità del percorso di transizione.

    Di cosa si tratta

    La legge 164/1982 prevede che la rettificazione di sesso avvenga «a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali». Una persona, intenzionata a ottenere il riconoscimento dell’identità maschile senza sottoporsi all’intervento chirurgico, si era vista opporre dal giudice la necessità di quella modifica. Da qui il dubbio sulla compatibilità di tale obbligo con i diritti fondamentali della persona.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trento dubitava della legittimità dell’art. 1, comma 1, della legge 164/1982 in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU), nella parte in cui subordinerebbe la rettificazione anagrafica alla previa modificazione dei caratteri sessuali primari mediante trattamenti invasivi e pericolosi per la salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata nei sensi di cui in motivazione, adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata. La legge non richiede testualmente alcuna specifica modalità (chirurgica, ormonale o congenita) di modificazione: l’intervento chirurgico è quindi solo eventuale, autorizzabile come strumento di tutela della salute quando serva a raggiungere un equilibrio psicofisico, ma non è un prerequisito per accedere alla rettificazione. Resta necessario un rigoroso accertamento giudiziale del mutamento e del suo carattere definitivo.

    Il principio

    Il diritto all’identità di genere è espressione del diritto all’identità personale e rientra tra i diritti fondamentali (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU). Spetta al singolo, con l’assistenza del medico, scegliere le modalità del proprio percorso di transizione: l’intervento chirurgico è un mezzo eventuale, funzionale al diritto alla salute, e non un presupposto necessario della rettificazione anagrafica.

    Domande e risposte

    La rettificazione di sesso richiede l’intervento chirurgico?

    No: secondo la Corte la legge non impone alcuna specifica modalità di modificazione dei caratteri sessuali. L’intervento chirurgico è solo una delle possibili strade e non un presupposto necessario per ottenere la rettificazione anagrafica.

    Su quali principi si fonda la decisione?

    Sul diritto all’identità di genere come espressione del diritto all’identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) e sul diritto alla salute (art. 32 Cost.), che impongono di rimettere alla persona la scelta sul proprio percorso di transizione.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la Corte non annulla la norma ma ne fornisce l’interpretazione conforme a Costituzione: la disposizione è legittima a condizione di essere letta nel senso indicato, qui escludendo l’obbligo di intervento chirurgico.

    Norme collegate