Autore: Andrea Marton

  • Articolo 99 bis del T.U.B.

    Articolo 99 bis del T.U.B.

    Art. 99 bis T.U.B. Liquidazione ordinaria

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le capogruppo italiane informano tempestivamente la Banca d’Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della societa’. La Banca d’Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

    2. Non si puo’ dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa’ se non consti l’accertamento di cui al comma 1.

    3. L’iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall’autorizzazione all’attivita’ di capogruppo a decorrere dal termine fissato dalla Banca d’Italia nell’accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d’Italia, la prosecuzione di attivita’ ai sensi dell’articolo 2487 del codice civile.

    4. Nei confronti della societa’ in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita’ creditizie previsti nel presente decreto.

    5. Alla procedura di liquidazione disciplinata dal presente articolo si applica l’articolo 97.

    6. Il presente articolo si applica anche alle societa’ italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2.”

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  • Articolo 100 del T.U.B.

    Articolo 100 del T.U.B.

    Art. 100 T.U.B. Amministrazione straordinaria. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.33 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L’amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell’Unione europea, dai corrispondenti organi.

    2. Quando presso una società del gruppo sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la relativa procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell’amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

    3. Quando le società del gruppo da sottoporre all’amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l’autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

    4. La durata dell’amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell’art. 98, comma 8.

    5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d’intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall’art. 74, i cui termini sono triplicati.”

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  • Art. 15 Codice Civile — Revoca dell’atto costitutivo della fondazione

    Art. 15 Codice Civile — Revoca dell’atto costitutivo della fondazione

    Art. 15 c.c. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

    In vigore

    L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

  • Articolo 101 del T.U.B.

    Articolo 101 del T.U.B.

    Art. 101 T.U.B. Liquidazione coatta amministrativa.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle societa’ del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta puo’ essere richiesta alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell’Unione europea, dai corrispondenti organi.

    2. Quando presso societa’ del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza gia’ operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa’ e’ soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita’ stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

    3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall’art. 99, comma 5.”

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  • Art. 35 quater T.U.IVA — Pubblicita’ in materia di partita IVA

    Art. 35 quater T.U.IVA — Pubblicita’ in materia di partita IVA

    Art. 35 quater T.U.IVA – Pubblicita’ in materia di partita IVA.

    In vigore dal 29/04/2012 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 8

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita’ di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita’ del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell’articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita’ della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.”

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  • Articolo 102 del T.U.B.

    Articolo 102 del T.U.B.

    Art. 102 T.U.B. Procedure proprie delle singole societa’.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le societa’ del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili, fermo restando l’articolo 102-bis. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d’Italia a cura dell’autorita’ amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorita’ amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d’Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.”

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  • Articolo 102 bis del T.U.B.

    Articolo 102 bis del T.U.B.

    Art. 102 bis T.U.B. Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, puo’ disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole societa’ italiane del gruppo, diverse dalle societa’ strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all’articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.”

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  • Articolo 103 del T.U.B.

    Articolo 103 del T.U.B.

    Art. 103 T.U.B. Organi delle procedure.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societa’ appartenenti allo stesso gruppo, quando cio’ sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
    2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della societa’, a cagione della propria qualita’ di commissario di altra societa’ del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonche’ al comitato di sorveglianza e alla Banca d’Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo’ prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all’operazione, dell’inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facolta’ di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca  d’Italia puo’ impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
    3. Le indennita’ spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle societa’. Le indennita’ sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.”

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  • Articolo 104 del T.U.B.

    Articolo 104 del T.U.B.

    Art. 104 T.U.B. Competenze giurisdizionali.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Quando la capogruppo italiana sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’art. 99, comma 5, nonche’ per tutte le controversie fra le societa’ del gruppo e’ competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo ha il centro degli interessi principali.

    2. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 46, lett. b) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).”

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  • Articolo 105 del T.U.B.

    Articolo 105 del T.U.B.

    Art. 105 T.U.B. Gruppi e societa’ non iscritti all’albo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle societa’ per i quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo previsto dall’art. 64 o dall’articolo 69.2, comma 3.”

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