Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 8/2014 – Addizionale regionale IRPEF e principio di progressività

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    La Corte ha respinto le questioni sull’addizionale regionale IRPEF della Regione Puglia. La progressività (art. 53 Cost.) riguarda l’intero sistema tributario, non il singolo tributo: la Regione non era obbligata a differenziare l’aliquota su tutti gli scaglioni statali. Inammissibili invece le censure prive di motivazione.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni possono aumentare o ridurre l’addizionale regionale all’IRPEF entro certi limiti. La Puglia aveva fissato un’unica aliquota maggiorata (0,5%) per una fascia ampia di redditi, dai 28 mila euro in su, applicandola già dal 2013: il Governo ha contestato sia la progressività sia il rispetto degli scaglioni statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, terzo comma, della Costituzione (anche in relazione all’art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011), lamentando la violazione della progressività e l’applicazione anticipata rispetto ai termini statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 3 e 97 Cost., per assenza di motivazione, e non fondate quelle riferite agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost. La norma regionale, anche dopo le modifiche sopravvenute, è stata ritenuta legittima.

    Il principio

    La progressività di cui all’art. 53 Cost. deve informare il sistema tributario nel suo complesso e non ogni singolo tributo: le modeste addizionali regionali non compromettono la progressività assicurata dall’IRPEF statale. La norma statale interposta vieta solo addizionali disallineate dagli scaglioni erariali, non impone di differenziarle su tutti.

    Domande e risposte

    La Regione doveva differenziare l’aliquota su tutti gli scaglioni statali?

    No. La Corte chiarisce che l’art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 vieta solo aliquote disallineate dagli scaglioni statali, ma non impone di prevedere un’addizionale differenziata per ciascuno scaglione.

    Un’aliquota unica sull’addizionale viola la progressività?

    No. La progressività riguarda il sistema tributario nel suo insieme: è già l’IRPEF a essere progressiva, e le modeste addizionali regionali non ne intaccano il principio.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché il ricorso si limitava a richiamare gli artt. 3 e 97 Cost. senza spiegare in che modo la norma li violasse: la mancanza di motivazione rende la questione inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2015 – Stabilizzazione finanziaria e Province autonome: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo ai ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige contro alcune norme di stabilizzazione finanziaria. Le ricorrenti avevano rinunciato all’impugnazione dopo un accordo con il Governo, e la rinuncia era stata accettata.

    Di cosa si tratta

    Le autonomie speciali del Trentino-Alto Adige avevano impugnato l’art. 2, commi 3 e 36, del d.l. 138/2011 (misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo), ritenendolo lesivo delle proprie competenze statutarie in materia di finanza. Dopo l’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, avevano però rinunciato ai ricorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi, proposti in via principale dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige, censuravano l’art. 2, commi 3 e 36, del d.l. 138/2011 in riferimento alle norme dello statuto speciale (d.P.R. 670/1972) e relative norme di attuazione, nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i ricorsi e, preso atto della rinuncia delle ricorrenti e dell’accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, quando è accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo costituzionale. È un esito frequente quando Stato e autonomie territoriali compongono in via politica, con un accordo, le controversie sulle competenze finanziarie.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché le Province e la Regione ricorrenti hanno rinunciato all’impugnazione, dopo un accordo con il Governo, e il Presidente del Consiglio ha accettato la rinuncia: ciò comporta l’estinzione del giudizio.

    Cosa contestavano le autonomie?

    Ritenevano che le norme di stabilizzazione finanziaria del 2011 invadessero le loro competenze statutarie in materia di finanza regionale e provinciale, in violazione dello statuto speciale e del principio di leale collaborazione.

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, perché è venuto meno l’interesse a proseguire, qui per effetto della rinuncia accettata.

  • Corte cost. n. 7/2014 – Misure di contenimento sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici

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    La Corte ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le questioni sulle misure di contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici previste dal decreto-legge n. 78 del 2010. Le riduzioni e i blocchi delle retribuzioni superiori a determinate soglie non sono stati ritenuti incostituzionali.

    Di cosa si tratta

    Per far fronte alla crisi, il d.l. n. 78 del 2010 aveva introdotto misure di stabilizzazione finanziaria che incidevano sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici, con riduzioni e blocchi delle retribuzioni più elevate. Alcuni dipendenti hanno contestato queste misure davanti al giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio, con tre ordinanze poi riunite, aveva sollevato questioni sugli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 9, comma 2, e 12, commi 7 e 10, e quelle sull’art. 9, commi 1 e 21, rispetto a diversi parametri; ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 9, commi 1 e 21, in riferimento all’art. 3 Cost. Le misure di contenimento sono state quindi confermate.

    Il principio

    Le misure temporanee di contenimento della spesa che incidono sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici, calibrate su soglie retributive, non sono di per sé irragionevoli né lesive del principio di eguaglianza, rientrando nelle scelte di politica finanziaria del legislatore di fronte a esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

    Domande e risposte

    Le riduzioni delle retribuzioni pubbliche sono state annullate?

    No. La Corte ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate: le misure di contenimento del d.l. n. 78 del 2010 sono rimaste in vigore.

    Perché molte censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché ritenute non sufficientemente argomentate o non correttamente prospettate rispetto ai parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente.

    Le misure violavano il principio di eguaglianza?

    Secondo la Corte no: le riduzioni, riferite alle retribuzioni superiori a determinate soglie, sono state ritenute non irragionevoli rispetto all’art. 3 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 212/2015 – Revoca della patente per reati di droga: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla revoca della patente per chi era stato condannato per reati in materia di stupefacenti. La norma censurata, nella parte applicabile al caso, era già stata caducata da una precedente pronuncia della Corte.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trieste doveva decidere su alcuni ricorsi contro provvedimenti di revoca della patente, adottati nei confronti di soggetti condannati per reati di droga con sentenze di patteggiamento divenute definitive prima dell’entrata in vigore della norma. Si trattava dell’art. 120 del Codice della strada, come modificato dalla legge 94/2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trieste dubitava della legittimità dell’art. 120 del Codice della strada (d.lgs. 285/1992), nella parte in cui prevedeva la revoca automatica della patente per chi fosse stato condannato per reati di droga, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per irragionevolezza e lesione del diritto di difesa derivanti dalla presunzione assoluta di carenza dei requisiti morali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità. La norma, nel profilo applicativo rilevante per i giudizi a quibus (revoca su sentenze di patteggiamento anteriori alla legge 94/2009), era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 281 del 2013. Le ulteriori censure, formulate genericamente, riguardavano situazioni estranee al caso da decidere.

    Il principio

    Quando la disposizione censurata, nel profilo rilevante per il giudizio principale, è già stata caducata da una precedente pronuncia di illegittimità costituzionale, la nuova questione perde rilevanza e va dichiarata inammissibile. Le censure su profili applicativi estranei al thema decidendum del giudice rimettente non possono essere esaminate.

    Domande e risposte

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché la norma, nella parte che interessava i casi del Tribunale di Trieste, era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 281 del 2013: non c’era più nulla da decidere su quel profilo.

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 281 del 2013?

    Aveva dichiarato illegittimo l’art. 120 del Codice della strada nella parte in cui si applicava anche a sentenze di patteggiamento pronunciate prima dell’entrata in vigore della legge 94 del 2009.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 e 24 della Costituzione: irragionevolezza della revoca automatica e lesione del diritto di difesa per la presunzione assoluta di mancanza dei requisiti morali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 211/2015 – Insindacabilità del senatore Garraffa: conflitto improcedibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Palermo contro il Senato, in tema di insindacabilità delle opinioni del senatore Costantino Garraffa. Il ricorso era stato depositato oltre il termine perentorio previsto, con conseguente decadenza.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di una causa civile di risarcimento danni, il Senato aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., alcune dichiarazioni del senatore Garraffa nei confronti del dott. Stapino Greco. La Corte d’appello di Palermo aveva sollevato conflitto di attribuzione, ritenendo che mancasse il nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava l’art. 68, primo comma, della Costituzione, sull’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni. La Corte d’appello contestava la delibera con cui il Senato aveva coperto con tale guarentigia le dichiarazioni del senatore, ritenute estranee all’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte non è entrata nel merito: il deposito degli atti notificati era avvenuto oltre il termine perentorio di trenta giorni stabilito dalle norme integrative. Trattandosi di termine a pena di decadenza, da cui decorre l’intera catena dei successivi adempimenti, la fase di merito non poteva proseguire e il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

    Il principio

    I termini per la notificazione e il deposito degli atti nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato hanno carattere perentorio e vanno osservati a pena di decadenza. Il loro mancato rispetto impedisce lo svolgimento della fase di merito, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni dedotte.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia, prevista dall’art. 68 Cost., per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni; richiede però un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

    Perché gli atti notificati sono stati depositati oltre il termine perentorio di trenta giorni: il mancato rispetto comporta decadenza e impedisce alla Corte di esaminare il merito.

    Cosa significa «termine perentorio»?

    È un termine che deve essere rispettato a pena di decadenza: superarlo fa perdere la possibilità di compiere l’atto, senza che il giudice possa valutarne le ragioni di merito.

  • Corte cost. n. 6/2014 – Sistema del «prezzo-valore» per gli immobili acquistati all’asta

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    La Corte ha esteso il sistema del «prezzo-valore» agli acquisti di immobili abitativi all’asta o in sede di espropriazione forzata. Anche chi compra all’incanto, e non agisce nell’esercizio di attività d’impresa o professionali, può chiedere che le imposte siano calcolate sul valore catastale e non sul prezzo.

    Di cosa si tratta

    Quando si compra una casa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale possono essere calcolate sul valore catastale (rivalutato) anziché sul prezzo: è il meccanismo del «prezzo-valore», vantaggioso per l’acquirente. La legge però non lo prevedeva per chi acquista all’asta o tramite espropriazione forzata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Grosseto aveva sollevato la questione sull’art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui non estendeva il sistema del prezzo-valore agli acquisti in sede di espropriazione forzata o di pubblico incanto da parte di privati non imprenditori né professionisti, denunciando la disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili abitativi acquisiti all’asta o in espropriazione forzata, e che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che la base imponibile sia determinata sul valore catastale.

    Il principio

    Non è ragionevole escludere chi acquista all’asta dal beneficio del prezzo-valore riconosciuto agli altri acquirenti privati: la diversità di trattamento, a parità di posizione sostanziale dell’acquirente privato, viola il principio di eguaglianza, salva l’applicazione dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria.

    Domande e risposte

    Chi compra casa all’asta può usare il prezzo-valore?

    Sì. Dopo questa sentenza, l’acquirente privato di un immobile abitativo all’asta o in espropriazione forzata può chiedere che le imposte siano calcolate sul valore catastale.

    Vale anche per imprese e professionisti?

    No. Il beneficio riguarda chi non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, in linea con la disciplina generale del prezzo-valore.

    L’amministrazione finanziaria perde ogni potere di controllo?

    No. Resta salva l’applicazione dei poteri di accertamento previsti dalla normativa sulle imposte sui redditi richiamata dalla stessa decisione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, fondamento del giudizio sulla irragionevole disparità di trattamento.
  • Corte cost. n. 5/2014 – Riviviscenza del divieto delle associazioni di carattere militare

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    La Corte ha dichiarato incostituzionali, per eccesso di delega, le norme che avevano abrogato il decreto legislativo n. 43 del 1948 sul divieto delle associazioni di carattere militare. Per effetto della decisione quel divieto torna in vigore: i decreti di riordino non potevano abrogare una disciplina di attuazione di principi costituzionali.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 43 del 1948 vieta le associazioni di carattere militare, in attuazione del principio costituzionale che proibisce le organizzazioni paramilitari. Nel riordinare la legislazione, due decreti legislativi avevano però abrogato quella disciplina; in un processo penale si poneva il problema della conseguente abolitio criminis.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona aveva sollevato questioni, in riferimento agli artt. 76, 18 e 25, secondo comma, della Costituzione, sull’art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) e sull’art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, nella parte in cui abrogavano il d.lgs. n. 43 del 1948 sul divieto delle associazioni di carattere militare.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che avevano espunto e abrogato il d.lgs. n. 43 del 1948. La conseguenza è la riviviscenza del divieto: torna applicabile la disciplina che vieta le associazioni di carattere militare.

    Il principio

    Il legislatore delegato, chiamato a riordinare e mantenere in vigore la normativa anteriore, non poteva eccedere i limiti della delega abrogando una disciplina che dà attuazione a principi costituzionali: l’abrogazione del divieto delle associazioni militari, disposta oltre i confini della delega, viola l’art. 76 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa accade al divieto delle associazioni di carattere militare?

    Torna in vigore. Annullando le norme che lo avevano abrogato, la Corte fa rivivere il d.lgs. n. 43 del 1948 che vieta tali associazioni (riviviscenza).

    Perché le norme abrogatrici erano incostituzionali?

    Per eccesso di delega: i decreti legislativi di riordino non potevano spingersi fino ad abrogare una disciplina di attuazione di principi costituzionali, violando così l’art. 76 Cost.

    Quali principi costituzionali erano in gioco?

    Il divieto di associazioni paramilitari e i limiti alla libertà di associazione, oltre al principio di legalità penale, evocati attraverso gli artt. 18 e 25, secondo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 210/2015 – Limiti di pubblicità più severi per le TV a pagamento: questione respinta

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    La Corte costituzionale ha salvato la norma che impone alle emittenti televisive a pagamento limiti di affollamento pubblicitario più restrittivi rispetto alle TV in chiaro. La questione è stata dichiarata inammissibile in riferimento all’art. 3 e non fondata in riferimento agli artt. 76 e 41 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 38, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (d.lgs. 177/2005) fissa per le TV a pagamento, come Sky, tetti orari di spot pubblicitari più bassi di quelli previsti per le emittenti in chiaro. Sky, sanzionata dall’AGCOM per averli superati, aveva impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, che ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio dubitava della legittimità dell’art. 38, comma 5, del d.lgs. 177/2005 in riferimento agli artt. 3, 41 e 76 della Costituzione: eccesso di delega (art. 76), irragionevole disparità di trattamento tra emittenti a pagamento e in chiaro (art. 3) e lesione della libertà di iniziativa economica (art. 41).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura sull’art. 3, perché il semplice annullamento del comma 5 non avrebbe equiparato i regimi, risultato perseguibile solo dal legislatore. Ha respinto come non fondate le censure sugli artt. 76 e 41: la direttiva europea consente agli Stati norme più rigorose e la Corte di giustizia (sentenza 18 luglio 2013, causa C-234/12) aveva già ritenuto legittima la differenziazione, giustificata dalla diversa posizione finanziaria delle due categorie di emittenti.

    Il principio

    Nell’attuazione di una direttiva europea i principi di quest’ultima si aggiungono a quelli della legge delega e possono giustificare l’intervento del legislatore delegato. La tutela equilibrata degli interessi dei telespettatori-consumatori e delle emittenti costituisce quella «finalità sociale» che legittima, ai sensi dell’art. 41 Cost., una ragionevole limitazione della libertà di iniziativa economica.

    Domande e risposte

    Perché le TV a pagamento hanno limiti più severi?

    Perché si finanziano anche con gli abbonamenti, mentre le TV in chiaro dipendono soprattutto dalla pubblicità: la diversa situazione finanziaria giustifica, secondo la Corte e la Corte di giustizia UE, un trattamento differenziato dei tetti pubblicitari.

    Cosa decise la Corte di giustizia europea?

    Con la sentenza del 18 luglio 2013 (causa C-234/12) aveva stabilito che limiti orari più bassi per le emittenti a pagamento sono conformi al diritto dell’Unione, purché sia rispettato il principio di proporzionalità.

    Perché la censura sull’art. 3 è stata dichiarata inammissibile?

    Perché annullando solo il comma 5 non si sarebbe ottenuta la parità di trattamento voluta dal giudice: l’equiparazione dei limiti può derivare solo da una nuova scelta del legislatore, non dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 4/2014 – Obbligo di copertura finanziaria delle leggi regionali (art. 81 Cost.)

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia che riconosceva un compenso ai direttori generali sanitari decaduti, senza indicarne la copertura finanziaria. Ogni legge, anche regionale, che comporti nuovi oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte.

    Di cosa si tratta

    Quando una legge prevede una spesa, deve dire da dove arrivano i soldi per coprirla: è il principio di copertura finanziaria. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva riconosciuto ai direttori generali decaduti un compenso onnicomprensivo, in contrasto con la regola statale secondo cui in questi casi nulla è dovuto, senza prevedere la relativa copertura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8, comma 2, della legge della Regione FVG n. 25 del 2012, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. La norma, peraltro, era stata abrogata e poi fatta rivivere (reviviscenza) da successivi interventi regionali, restando quindi in vigore e oggetto di giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.; ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 97 (non indicato nella delibera di impugnazione) e assorbito l’art. 117, terzo comma. L’assenza di qualunque indicazione sulla copertura della spesa rendeva la norma incostituzionale.

    Il principio

    Il principio della previa copertura della spesa è inderogabile e vincola anche il legislatore regionale: l’art. 81, quarto comma, Cost. opera come clausola generale capace di invalidare ogni norma che preveda oneri senza indicarne i mezzi di finanziamento.

    Domande e risposte

    Una legge regionale può prevedere una spesa senza indicarne la copertura?

    No. La Corte ribadisce che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare le fonti di copertura; in mancanza, viola l’art. 81 Cost. ed è incostituzionale.

    Cosa significa che la norma era «rivissuta»?

    La norma impugnata era stata abrogata e poi un’ulteriore legge aveva abrogato la norma abrogatrice: si tratta di reviviscenza, per cui la disposizione originaria torna in vigore e può essere giudicata.

    Perché la censura sull’art. 97 non è stata esaminata?

    Perché l’art. 97 non era indicato nella delibera con cui il Governo aveva deciso di impugnare la legge: nei giudizi in via principale ciò preclude l’esame nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 209/2015 – Trasferimento del personale ex ANAS senza concorso: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul trasferimento, nei ruoli ministeriali, del personale ex ANAS in servizio presso l’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA), senza pubblico concorso. I giudici rimettenti non avevano ricostruito in modo completo il quadro normativo né chiarito se quel personale fosse stato assunto a suo tempo per concorso.

    Di cosa si tratta

    Alcuni dirigenti già dipendenti di ANAS spa, addetti all’ufficio IVCA, erano stati trasferiti per legge prima a una nuova Agenzia statale e poi a una struttura del Ministero delle infrastrutture, senza superare un pubblico concorso. Impugnando questi atti, il TAR Lazio e la Corte d’appello di Roma avevano sollevato dubbi di costituzionalità sulle norme (artt. 36 del d.l. 98/2011, 11 del d.l. 216/2011 e 12 del d.l. 95/2012) che avevano disposto il passaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti censuravano le norme che trasferivano il personale ex IVCA nei ruoli ministeriali senza concorso, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ossia ai principi di eguaglianza, accesso ai pubblici impieghi mediante concorso e buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. La sollevazione veniva dal TAR Lazio e dalla Corte d’appello di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione non avevano valutato se ad ANAS spa fosse applicabile l’art. 31 del d.lgs. 165/2001 (trasferimento di azienda con passaggio automatico del personale), né avevano chiarito se i dipendenti fossero stati originariamente assunti tramite concorso: carenze nella ricostruzione del quadro normativo e della fattispecie che hanno impedito l’esame nel merito.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: il giudice che dubita della legittimità di una norma deve ricostruire compiutamente il quadro normativo e i fatti rilevanti. La mancata ponderazione di profili pregiudiziali (qui l’applicabilità dell’art. 31 d.lgs. 165/2001 e l’eventuale precedente concorso) rende la questione inammissibile, e tale carenza non è sanabile attraverso le difese delle parti.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché le ordinanze dei giudici non avevano ricostruito in modo completo il quadro normativo e i fatti: in particolare non avevano valutato se al caso si applicasse la disciplina del trasferimento d’azienda nel pubblico impiego, né se i dipendenti fossero stati assunti per concorso.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione: eguaglianza, accesso ai pubblici impieghi mediante concorso e buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    È una decisione con cui la Corte non entra nel merito della questione perché mancano i presupposti per esaminarla, ad esempio per carenze nella motivazione o nella ricostruzione del caso da parte del giudice che l’ha sollevata.

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  • Corte cost. n. 3/2014 – Incompatibilità tra professione di avvocato e impiego pubblico part-time

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’impiego pubblico a tempo parziale, prevista dalla legge n. 339 del 2003. Si trattava di questioni già decise in senso negativo dalla Corte, senza nuovi argomenti da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 339 del 2003 ha reintrodotto il divieto, per i dipendenti pubblici part-time, di esercitare contemporaneamente la professione di avvocato, prevedendo un regime transitorio per chi aveva già ottenuto l’iscrizione all’albo. Un dipendente pubblico che si era visto revocare l’autorizzazione ha contestato questa disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva sollevato questioni sugli artt. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, lamentando la lesione dell’affidamento di chi aveva già avviato la professione forense in regime di part-time pubblico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando la propria sentenza n. 166 del 2012 che aveva già esaminato questioni sostanzialmente identiche. Il giudice rimettente non aveva prospettato profili nuovi: le argomentazioni della precedente pronuncia di non fondatezza dovevano essere integralmente confermate.

    Il principio

    La scelta del legislatore di rendere incompatibili impiego pubblico part-time e professione forense non è irragionevole: il regime transitorio (trentasei mesi per la scelta, più un ulteriore quinquennio di ius poenitendi) tutela adeguatamente l’affidamento di chi già esercitava entrambe le attività, evitando di mantenere «ad esaurimento» situazioni contrarie al sistema.

    Domande e risposte

    Un dipendente pubblico part-time può fare l’avvocato?

    No. La legge n. 339 del 2003, ritenuta legittima dalla Corte, vieta il contemporaneo esercizio della professione forense e dell’impiego pubblico, anche a tempo parziale.

    Chi già svolgeva entrambe le attività come era tutelato?

    Con un regime transitorio: trentasei mesi per scegliere a quale attività dedicarsi e un ulteriore quinquennio di ripensamento, con diritto al rientro a tempo pieno nel pubblico impiego.

    Perché le questioni sono state respinte così rapidamente?

    Perché la Corte aveva già deciso questioni identiche con la sentenza n. 166 del 2012 e il giudice non aveva introdotto argomenti nuovi: da qui la manifesta infondatezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 2/2014 – Proroga dei contratti di trasporto pubblico locale e tutela della concorrenza

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Toscana che consentiva agli enti locali di reiterare, anche oltre il primo biennio e senza un termine finale, la proroga dei contratti di trasporto pubblico locale su gomma. Le proroghe automatiche senza limiti di tempo invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Il trasporto pubblico locale è affidato tramite contratti che, alla scadenza, dovrebbero essere rimessi a gara. La Regione Toscana, in un quadro di tagli ai trasferimenti statali, aveva introdotto una norma che permetteva di prorogare ripetutamente i contratti in essere «anche oltre il primo biennio», in attesa della gara per il gestore unico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2012 (che inseriva il comma 1-bis nell’art. 82 della l.r. n. 65 del 2010), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 5 del Regolamento CE n. 1370 del 2007, che limita a due anni i contratti prorogati con provvedimenti d’emergenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., assorbita la censura relativa al primo comma. La disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rientra nella «tutela della concorrenza», materia di competenza esclusiva statale.

    Il principio

    Il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni, senza un termine finale, alza barriere all’ingresso di nuovi operatori e altera la concorrenza: spetta solo al legislatore statale, nell’ambito della tutela della concorrenza, disciplinare eventuali misure emergenziali. La gara pubblica resta lo strumento per garantire apertura del mercato e parità di trattamento.

    Domande e risposte

    Una Regione può prorogare a tempo indeterminato i contratti di trasporto pubblico?

    No. Secondo la Corte, proroghe automatiche e senza termine finale invadono la competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza e contrastano con i principi di temporaneità e apertura al mercato.

    L’emergenza finanziaria giustificava la deroga?

    No. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di tutela della concorrenza, è solo il legislatore statale a doversi fare carico di eventuali problemi emergenziali, anche alla luce del Regolamento CE n. 1370 del 2007.

    Perché il trasporto pubblico locale rientra nella tutela della concorrenza?

    Perché la disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica incide direttamente sul mercato ed è funzionale alla gestione unitaria del servizio, secondo la costante giurisprudenza costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il secondo comma, lettera e), riserva allo Stato la tutela della concorrenza, parametro che fonda la decisione.