Autore: Andrea Marton

  • Articolo 114.8 del T.U.B. Principi generali.

    Articolo 114.8 del T.U.B. Principi generali.

    Art. 114.8 T.U.B. Principi generali.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:

    a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;

    b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;

    c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;

    d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.”

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  • Articolo 114.9 del T.U.B. Operatività transfrontaliera

    Articolo 114.9 del T.U.B. Operatività transfrontaliera

    Art. 114.9 T.U.B. Operativita’ transfrontaliera.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell’Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia e delle disposizioni del presente capo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in vigore nello Stato dell’Unione europea in cui e’ prestata l’attivita’.

    2. I gestori di crediti dell’Unione europea possono svolgere le attivita’ per le quali sono autorizzati nello Stato di origine nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, nei limiti e alle condizioni previste, in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, per l’esercizio di dette attivita’ da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani. L’avvio dell’operativita’ e’ preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorita’ competente dello Stato di origine del gestore di crediti in sofferenza.

    3. I gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi del comma 2 possono detenere fondi dei debitori a condizione che siano a cio’ autorizzati nello Stato di origine e nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 114.7. Essi possono rinegoziare termini e condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che cio’ non costituisca attivita’ di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106.

    4. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono stabilire succursali o svolgere l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.”

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  • Art. 20 Codice Civile — Convocazione dell’assemblea delle

    Art. 20 Codice Civile — Convocazione dell’assemblea delle

    Art. 20 c.c. Convocazione dell'assemblea delle

    In vigore

    associazioni L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

  • Articolo 114 bis del T.U.B.

    Articolo 114 bis del T.U.B.

    Art. 114 bis T.U.B. Emissione di moneta elettronica.

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 4 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45.

    “1. L’emissione di moneta elettronica e’ riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

    2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche’ Poste Italiane.

    3. L’emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.”

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  • Art. 114 decies T.U.B. — Operatività transfrontaliera

    Art. 114 decies T.U.B. — Operatività transfrontaliera

    Art. 114 decies T.U.B. – Operatività transfrontaliera

    In vigore dal 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

    2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di origine.

    3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

    4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di origine.

    4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 2 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all’emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l’esercizio di tale attivita’ e’ subordinato al rilascio dell’autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 114-novies.

    5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l’impiego di agenti.”

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  • Art. 114 duodecies T.U.B. — Conti di pagamento e forme di tutela

    Art. 114 duodecies T.U.B. — Conti di pagamento e forme di tutela

    Art. 114 duodecies T.U.B. – Conti di pagamento e forme di tutela

    In vigore dal 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.

    1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1 a 6, tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto al comma 2.

    2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia, in attivita’ che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di pagamento o nell’interesse degli stessi, ne’ quelle dei creditori dell’eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute dagli utenti di servizi di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’istituto di pagamento.

    3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.”

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  • Art. 114 novies T.U.B. — Autorizzazione

    Art. 114 novies T.U.B. — Autorizzazione

    Art. 114 novies T.U.B. – Autorizzazione

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

    b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell’attività avente a oggetto servizi di pagamento;

    c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;

    d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

    e) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

    e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114-undecies;

    f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

    1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi.

    2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

    3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività.

    4. La Banca d’Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:

    a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

    b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall’articolo 114-terdecies;

    c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l’articolo 114-undecies, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio .

    5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d’Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di prestazione dei servizi di pagamento.

    5-bis. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 114 octies T.U.B. — Attivita’ esercitabili

    Art. 114 octies T.U.B. — Attivita’ esercitabili

    Art. 114 octies T.U.B. – Attivita’ esercitabili

    In vigore dal 14/09/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 05/09/2024 n. 129 Articolo 38

    “1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:

    a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia;

    b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

    c) gestire sistemi di pagamento.

    2. La Banca d’Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito.

    2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token collegati ad attivita’ ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita’ ai sensi dell’articolo 63 del medesimo regolamento, nonche’ le attivita’ connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attivita’ imprenditoriali ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4.”

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  • Art. 114 quater T.U.B. — Istituti di moneta elettronica

    Art. 114 quater T.U.B. — Istituti di moneta elettronica

    Art. 114 quater T.U.B. – Istituti di moneta elettronica

    In vigore dal 14/09/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 05/09/2024 n. 129 Articolo 38

    “1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresi’ iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia.

    1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nell’albo e ogni relativa modifica, nonche’, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.

    2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.

    3. Gli istituti di moneta elettronica possono:

    a) prestare servizi di pagamento e le relative attivita’ accessorie ai sensi dell’articolo 114-octies senza necessita’ di apposita autorizzazione ai sensi dell’articolo 114-novies;

    b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica.

    b-bis) emettere token collegati ad attivita’ ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita’ diversi da quelli di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonche’ le attivita’ connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attivita’ imprenditoriali ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4.”

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  • Art. 21 Codice Civile — Deliberazioni dell’assemblea

    Art. 21 Codice Civile — Deliberazioni dell’assemblea

    Art. 21 c.c. Deliberazioni dell'assemblea

    In vigore

    Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.