In sintesi: dal 2026 il vantaggio fiscale sui beni strumentali 4.0 (e 5.0) non è più un credito d’imposta da usare in F24, ma un nuovo iperammortamento: una maggiorazione figurativa del costo del bene che aumenta gli ammortamenti e i canoni di leasing deducibili dalle imposte sui redditi (IRES/IRPEF, non IRAP). La maggiorazione arriva fino al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, scende al 100% e poi al 50% sugli scaglioni superiori. Per accedere all’agevolazione l’impresa deve trasmettere comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma del GSE.
Cosa cambia nel 2026: dal credito d’imposta al nuovo iperammortamento
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 commi 427-436) ha introdotto un nuovo iperammortamento per i beni strumentali 4.0 e 5.0, che sostituisce il precedente credito d’imposta. È un cambio di logica importante, non solo di importo.
Con il vecchio meccanismo, l’impresa maturava un credito d’imposta pari a una percentuale dell’investimento, che poteva essere compensato in F24 (quindi utilizzabile anche a fronte di altri tributi e contributi). Era un beneficio “monetario” e in parte indipendente dal reddito prodotto.
Con il nuovo iperammortamento, invece, il beneficio è una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del bene. In pratica, ai soli fini fiscali, il costo del bene viene considerato più alto del costo effettivamente sostenuto. Questo maggior valore non genera un credito: rileva esclusivamente per il calcolo degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili dalle imposte sui redditi.
Due conseguenze pratiche da tenere a mente:
- Il beneficio incide su IRES e IRPEF, ma non rileva ai fini IRAP.
- Il vantaggio si traduce in minori imposte sul reddito distribuite negli anni di ammortamento del bene, non in un importo immediatamente compensabile in F24.
Questo significa che un’impresa con redditi imponibili capienti sfrutta pienamente la maggiorazione, mentre una in perdita o con base imponibile ridotta vede il vantaggio diluirsi o slittare nel tempo (compatibilmente con le regole ordinarie sul riporto delle perdite).
Le maggiorazioni e gli scaglioni: la tabella 180% / 100% / 50%
La maggiorazione del costo non è unica, ma decresce per scaglioni in funzione dell’entità dell’investimento. Gli scaglioni si applicano in modo progressivo, cioè ogni fascia di importo riceve la propria percentuale.
| Quota di investimento |
Maggiorazione del costo |
| Fino a 2,5 milioni di euro |
180% |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro |
100% |
| Da 10 a 20 milioni di euro |
50% |
Il meccanismo è a scaglioni: un investimento da 12 milioni di euro non riceve il 50% su tutto, ma il 180% sulla prima fascia (fino a 2,5 milioni), il 100% sulla fascia successiva (da 2,5 a 10 milioni) e il 50% solo sulla quota eccedente i 10 milioni. La parte di investimento eventualmente oltre i 20 milioni di euro non beneficia della maggiorazione.
Attenzione al significato della percentuale. Una maggiorazione del 180% vuol dire che, ai fini fiscali, si può dedurre un costo pari al 100% effettivo più un ulteriore 180% figurativo: in totale si ammortizza il 280% del costo sostenuto su quella fascia. Non si tratta quindi di un’aliquota di credito, ma di un moltiplicatore della base ammortizzabile.
L’obbligo di comunicazione al GSE
Per accedere all’iperammortamento, l’impresa deve trasmettere comunicazioni e certificazioni su modelli standardizzati tramite una piattaforma del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), relative agli investimenti ammissibili. Questo passaggio è condizione di accesso al beneficio, non una semplice formalità successiva.
La logica ricalca quella già sperimentata con i piani Transizione, dove erano previste:
- una comunicazione legata all’avvio dell’investimento, di tipo preventivo, per “prenotare” o annunciare l’intervento;
- una comunicazione di completamento, da inviare a investimento concluso, accompagnata dalle certificazioni richieste.
Il consiglio operativo è di impostare fin da subito un fascicolo dell’investimento che raccolga ordini, contratti, fatture, documentazione tecnica e le certificazioni necessarie, così da non trovarsi impreparati al momento delle comunicazioni al GSE. I dettagli procedurali esatti (modulistica, scadenze precise di ciascuna comunicazione, soggetti certificatori) vanno verificati sui provvedimenti attuativi e sulla piattaforma ufficiale del GSE prima di muoversi.
Cosa rientra: beni 4.0 e software
L’iperammortamento si applica ai beni strumentali 4.0 (e, nel perimetro 5.0, agli investimenti collegati al risparmio energetico secondo le regole specifiche). In linea generale rientrano i beni materiali tecnologicamente avanzati interconnessi al sistema aziendale, tipici dell’industria 4.0.
Tra i beni agevolabili figura anche il software 4.0, in base alla tabella allegata alla L. 199/2025. La categoria del software va però confermata con prudenza caso per caso: non tutti i programmi gestionali rientrano automaticamente, e in genere il software deve essere funzionale a un bene 4.0 e dotato dei requisiti previsti.
Per ogni investimento è quindi opportuno verificare in concreto:
- che il bene rispetti i requisiti tecnici 4.0 (tra cui l’interconnessione);
- che il software sia effettivamente incluso nella categoria agevolabile;
- che esista una perizia o certificazione tecnica a supporto.
Il regime transitorio del credito 2024-2025
Il passaggio dal credito d’imposta all’iperammortamento apre una zona di sovrapposizione che va gestita con attenzione. Gli investimenti in beni 4.0 effettuati con la precedente disciplina (2024-2025) possono restare validi come credito d’imposta se l’interconnessione del bene avviene entro il 30 giugno 2026.
In altre parole, chi ha avviato un investimento sotto il vecchio regime non perde necessariamente il credito già impostato, a condizione di completare l’interconnessione entro quel termine e di rispettare le regole originarie. È un punto delicato: la condizione esatta (data di “effettuazione” dell’investimento, eventuale prenotazione con acconto, momento dell’interconnessione) va verificata sul testo normativo e sui chiarimenti ufficiali prima di decidere.
La scelta tra restare nel vecchio credito o confluire nel nuovo iperammortamento non è banale e dipende dal profilo dell’impresa: capienza fiscale, tempistiche di interconnessione, importo dell’investimento. Vale la pena fare una simulazione su entrambi gli scenari.
Un esempio per fissare la differenza di logica: la Beta Lavorazioni S.r.l. (impresa di fantasia) ha ordinato nel 2025 un macchinario 4.0 ma lo riceve e lo mette in funzione nei primi mesi del 2026. Se completa l’interconnessione entro il 30 giugno 2026 e rispetta le condizioni della vecchia disciplina, può restare nel binario del credito d’imposta, con il relativo utilizzo in compensazione. Se invece l’interconnessione slitta oltre quel termine, l’investimento potrebbe dover essere valutato con le regole del nuovo iperammortamento. Da qui l’importanza di pianificare le date di consegna, collaudo e interconnessione, perché poche settimane di ritardo possono cambiare il regime applicabile.
Errori da evitare
- Confondere credito e deduzione. L’iperammortamento non si compensa in F24: non aspettarsi liquidità immediata, ma un risparmio d’imposta distribuito negli anni.
- Dimenticare l’IRAP. La maggiorazione non riduce la base IRAP: chi ragiona solo sull’aliquota complessiva può sovrastimare il beneficio.
- Saltare la comunicazione al GSE. Senza le comunicazioni e certificazioni richieste sulla piattaforma, l’agevolazione può non essere riconosciuta.
- Trascurare l’interconnessione entro il 30/6/2026 per gli investimenti del vecchio regime, perdendo così il credito d’imposta già maturabile.
- Dare per scontato il software. Non ogni programma rientra: serve verificare la categoria e i requisiti.
- Non documentare. Perizie, certificazioni e fatture devono essere coerenti e conservate: sono la base di ogni controllo.
Caso pratico con numeri d’esempio
I dati che seguono sono un esempio illustrativo, costruito per mostrare il meccanismo a scaglioni; non sostituiscono una verifica puntuale.
La Alfa Meccanica S.r.l. (impresa di fantasia) investe nel 2026 in un impianto 4.0 per un costo di 3.000.000 di euro. La maggiorazione figurativa si calcola per scaglioni:
| Scaglione |
Importo |
Maggiorazione |
Maggior costo figurativo |
| Fino a 2,5 mln |
2.500.000 € |
180% |
4.500.000 € |
| Da 2,5 a 10 mln (quota) |
500.000 € |
100% |
500.000 € |
| Totale maggiorazione |
3.000.000 € |
— |
5.000.000 € |
Sul costo effettivo di 3.000.000 di euro, l’impresa beneficia quindi di una maggiorazione figurativa complessiva di 5.000.000 di euro. Ai fini fiscali la base ammortizzabile diventa 3.000.000 (costo reale) + 5.000.000 (maggiorazione) = 8.000.000 di euro.
Questi 5.000.000 di euro di maggiorazione si traducono in maggiori ammortamenti deducibili distribuiti lungo la vita utile del bene, riducendo l’IRES (e l’eventuale IRPEF, per i soggetti che vi sono assoggettati) negli anni di ammortamento. Il risparmio d’imposta dipenderà dall’aliquota applicabile e dalla capienza del reddito: per questo, prima di decidere, conviene simulare l’effetto anno per anno e confrontarlo con l’eventuale alternativa del vecchio credito d’imposta nel regime transitorio.
Resta inteso che, perché il beneficio sia riconosciuto, Alfa Meccanica dovrà rispettare i requisiti tecnici 4.0, completare l’interconnessione e trasmettere le comunicazioni e certificazioni previste tramite la piattaforma del GSE.