Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 387/2002 – Ausiliaria Polizia di Stato e uguaglianza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/1997, nella parte in cui riserva il collocamento in ausiliaria al personale militare, escludendone il personale della Polizia di Stato. La differenziazione normativa è giustificata dalla natura non militare della Polizia di Stato e non viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un ispettore superiore della Polizia di Stato, collocato in congedo per raggiunti limiti di età, aveva chiesto al Ministro dell’interno di essere trattenuto in ausiliaria sino al compimento del 65° anno di età, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/1997. Il Ministro aveva rigettato la domanda rilevando che l’ausiliaria è un istituto riservato al personale militare, non a quello delle Forze di polizia a ordinamento civile. Il TAR Sicilia – Catania ha dubitato della legittimità di questa esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/1997, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, pur avendo il medesimo decreto equiparato i limiti di età per la cessazione dal servizio di tutto il personale di cui all’art. 1, non include il personale della Polizia di Stato tra i beneficiari del collocamento in ausiliaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. L’esclusione del personale della Polizia di Stato dall’istituto dell’ausiliaria è giustificata dalla natura giuridica diversa delle Forze di polizia ad ordinamento civile rispetto a quelle ad ordinamento militare. L’equiparazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio non implica necessariamente l’identità di tutti gli istituti di quiescenza.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza non impone che situazioni analoghe siano disciplinate in modo assolutamente identico. La distinzione tra personale militare (beneficiario dell’ausiliaria) e personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (escluso) è giustificata da differenze strutturali rilevanti nell’ordinamento e non viola l’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il collocamento in ausiliaria?

    L’ausiliaria è uno stato giuridico del personale militare che, pur avendo raggiunto il limite di età per il congedo, può essere trattenuto in servizio in posizione di disponibilità per particolari esigenze operative o istituzionali, sino a un’età massima fissata per legge.

    La Polizia di Stato è un corpo militare?

    No. La Polizia di Stato è una Forza di polizia ad ordinamento civile, a differenza dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che hanno ordinamento militare. Questa differenza strutturale giustifica l’applicazione di istituti diversi in materia di quiescenza.

    L’equiparazione dei limiti di età prevista dal d.lgs. n. 165/1997 non implica parità di trattamento completa?

    No. La Corte ha chiarito che l’equiparazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio non significa che tutti gli istituti di quiescenza debbano essere identici. L’ordinamento può mantenere differenze negli istituti applicabili ai diversi corpi in ragione delle loro specificità istituzionali.

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  • Corte cost. n. 417/2002 – Giudice naturale camera di consiglio Corte dei conti

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dalla Corte dei conti (sezione Sicilia) sull’art. 26, commi quarto e quinto, della legge 1034/1971 e dell’art. 9, comma 3, della legge 205/2000, nella parte in cui consentono al giudice della camera di consiglio di decidere il merito in via sommaria. La norma rispettava il principio del giudice naturale precostituito per legge.

    Di cosa si tratta

    La legge 205/2000 sulla giustizia amministrativa, applicata anche al processo pensionistico davanti alla Corte dei conti, consente al giudice investito di un’istanza cautelare di decidere anche il merito della controversia con sentenza succintamente motivata, quando ravvisi la manifesta fondatezza o la manifesta irricevibilità della domanda. La Corte dei conti sezione Sicilia dubitava che ciò violasse il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’art. 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, in riferimento all’art. 25 della Costituzione, nella parte in cui consentono al giudice della camera di consiglio per l’esame dell’istanza cautelare di definire anche il merito con sentenza sommaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando i propri precedenti (ordinanze n. 124/2002 e n. 343/2001). Il principio del giudice naturale precostituito per legge è rispettato quando la composizione dell’organo giudicante avviene sulla base di regole generali, obiettive e predeterminate stabilite dalla legge. Non rileva che lo stesso giudice che esamina la cautela possa poi decidere il merito: ciò che conta è che la designazione avvenga secondo criteri obiettivi, non arbitrari.

    Il principio

    Il principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25, primo comma, Cost. è soddisfatto quando il giudice è designato secondo regole generali fissate dalla legge con criteri obiettivi e predeterminati. Non è violato dal fatto che il medesimo giudice che esamina l’istanza cautelare possa poi definire anche il merito con sentenza sommaria.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per giudice naturale precostituito per legge?

    Il giudice competente a conoscere di una controversia deve essere individuato da norme di legge preesistenti al fatto giuridico che dà origine al giudizio, secondo criteri oggettivi e generali, e non nominato in modo arbitrario o ad hoc.

    Perché la Corte dei conti aveva sollevato la questione?

    Perché nel processo pensionistico riteneva anomalo che il giudice designato per l’udienza cautelare potesse poi trasformare la camera di consiglio in udienza di merito, potenzialmente senza adeguato contraddittorio tra le parti.

    Come si è orientata la giurisprudenza successiva su questo tema?

    La Corte ha confermato il proprio orientamento: ciò che conta è la predeterminazione legale e obiettiva dei criteri di composizione dell’organo giudicante. Analoga questione relativa all’art. 5 della stessa legge 205/2000 era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 124/2002.

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  • Corte cost. n. 421/2002 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi-Olivato

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti della professoressa Loredana Olivato nel corso di trasmissioni televisive. La Corte ha stabilito che non esiste il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione e ha annullato la delibera.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di trasmissioni televisive andate in onda tra il 1994 e il 1995, il deputato Vittorio Sgarbi aveva espresso affermazioni ritenute gravemente offensive e diffamatorie nei confronti della professoressa Loredana Olivato, membro di una commissione d’esame universitario. La professoressa aveva quindi promosso un giudizio civile per il risarcimento del danno. La Camera dei deputati, nel 1998, aveva deliberato che le espressioni del parlamentare rientravano nell’immunità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni contestando quella delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto investe la deliberazione della Camera dei deputati del 18 marzo 1998 con cui l’Assemblea aveva dichiarato che le affermazioni rese da Sgarbi in televisione fossero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il rimettente è il Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti in questione concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e ha conseguentemente annullato la deliberazione. La Corte ha ribadito che la prerogativa dell’insindacabilità non copre tutte le opinioni del parlamentare, ma solo quelle legate da un nesso funzionale con l’attività svolta nella qualità di membro delle Camere: tale nesso non può ridursi a un semplice collegamento di argomento o di contesto, ma deve emergere come identificazione della dichiarazione quale espressione di attività parlamentare tipica.

    Il principio

    La prerogativa dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione tutela solo le opinioni che presentino un nesso funzionale con l’attività svolta nella qualità di membro delle Camere. Affermazioni rese in una trasmissione televisiva da un parlamentare che non agisce nella veste istituzionale non godono di tale protezione, anche se attinenti a temi di carattere generale.

    Domande e risposte

    Cosa significa “nesso funzionale” ai fini dell’insindacabilità parlamentare?

    Il nesso funzionale richiede che l’opinione espressa sia identificabile come espressione di attività parlamentare tipica: non basta un semplice collegamento di argomento o di contesto con temi discussi in Parlamento. L’affermazione deve risultare sostanzialmente riconducibile a un atto parlamentare o costituirne la riproduzione al di fuori del Parlamento.

    Un parlamentare è sempre protetto da ciò che dice in televisione?

    No. La Corte ha chiarito che le opinioni espresse fuori dall’attività parlamentare — come quelle rese da Sgarbi in qualità di conduttore televisivo — non godono dell’immunità dell’art. 68, primo comma, Cost. In tali casi si applica solo la garanzia generale della libertà di espressione dell’art. 21 Cost., comune a tutti i cittadini.

    Cosa accade quando la Camera delibera l’insindacabilità contro il parere della Giunta?

    La delibera dell’Assemblea che si discosti dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere non è per ciò solo incostituzionale, ma è comunque soggetta al controllo della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni. Se la Corte accerta l’assenza del nesso funzionale, annulla la delibera e ripristina le prerogative giurisdizionali del giudice.

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    • Art. 68 della Costituzione — disciplina l’insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni, parametro diretto del conflitto
  • Corte cost. n. 386/2002 – Vendite promozionali e riforma Titolo V

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    La Corte Costituzionale ha restituito gli atti al Giudice di pace di Foligno, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge regionale umbra n. 24/1999 sulle vendite promozionali. La restituzione è conseguita all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 che ha riformato il Titolo V della Costituzione, modificando radicalmente il parametro dell’art. 117 Cost. invocato nel giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Foligno, nell’ambito di un giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione irrogata a un commerciante per la gestione di vendite promozionali, aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge della Regione Umbria n. 24/1999 (in materia di commercio). Secondo il rimettente, la Regione avrebbe disciplinato le vendite promozionali pur non avendo tale competenza: il d.lgs. n. 114/1998 delegava alle Regioni la regolazione delle sole vendite di liquidazione e di fine stagione, non di quelle promozionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Foligno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge regionale Umbria n. 24/1999, in riferimento agli artt. 41 e 117 (vecchio testo) della Costituzione, ritenendo che la Regione avesse disciplinato una materia (le vendite promozionali) riservata alla competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché successivamente alla proposizione della questione è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost. Il giudice a quo deve pertanto rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro costituzionale.

    Il principio

    Quando sopravviene, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, una riforma costituzionale che modifica il parametro invocato, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione debba essere riformulata o risulti superata alla luce del nuovo assetto normativo.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato la riforma del Titolo V del 2001?

    La legge cost. n. 3/2001 ha riscritto l’art. 117 Cost., modificando profondamente il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. In particolare, è venuta meno la distinzione tra materie regionali «primarie» e «concorrenti» del vecchio Titolo V, ed è stato introdotto un elenco di materie di competenza esclusiva statale, di materie di legislazione concorrente e una clausola residuale in favore delle Regioni.

    Le vendite promozionali rientrano ora nella competenza regionale?

    Il commercio non è elencato né tra le materie di competenza esclusiva statale né tra quelle di legislazione concorrente nel nuovo art. 117 Cost., pertanto dopo la riforma del 2001 la disciplina del commercio, incluse le vendite promozionali, rientra nella competenza residuale delle Regioni.

    Cosa fa il giudice a quo dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente rivaluta se la questione di legittimità sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce del nuovo quadro normativo. Può sollevare una nuova questione con parametri aggiornati, oppure decidere che la questione è venuta meno e definire il giudizio principale.

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  • Corte cost. n. 416/2002 – Locazione farmacia sfratto autorizzazione comunale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Toscana sull’art. 35 della legge 253/1950 (locazioni di immobili urbani), nella parte in cui attribuisce al Comune il potere di autorizzare gli sfratti dai locali adibiti a farmacia senza limiti temporali. L’ordinanza di rimessione non conteneva alcuna motivazione specifica sulle ragioni delle asserite violazioni costituzionali.

    Di cosa si tratta

    La legge 253/1950 sulle locazioni urbane prevedeva che lo sfratto dai locali adibiti a farmacia richiedesse l’autorizzazione del Comune. Questo significa che il locatore, anche dopo la scadenza del contratto e l’emissione dell’ordinanza di rilascio, non poteva eseguire lo sfratto senza il benestare del Comune, che poteva negarla senza limiti di tempo. Il proprietario dell’immobile ricorreva al TAR Toscana, che sollevava la questione di costituzionalità invocando gli artt. 2, 24, 41, 42 e 113 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento agli artt. 2, 24, 41, 42 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale al provvedimento comunale negativo né un indennizzo per il locatore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione indicava i parametri costituzionali ma ometteva completamente di motivare le ragioni per cui ciascuno di essi si riteneva violato, come invece prescrive l’art. 23, primo comma, della legge 87/1953. La mancanza di motivazione specifica è vizio autonomamente sufficiente a determinare l’inammissibilità.

    Il principio

    Non è sufficiente indicare i parametri costituzionali che si ritengono violati: l’ordinanza di rimessione deve esporre le ragioni specifiche per cui ciascuna norma parametro risulta violata dalla disposizione censurata. L’omissione di tale motivazione determina la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente dalla plausibilità in astratto delle censure.

    Domande e risposte

    Perché la legge del 1950 richiedeva l’autorizzazione comunale per gli sfratti dalle farmacie?

    Si trattava di una misura di protezione del servizio farmaceutico, ritenuto di interesse pubblico: lo sfratto improvviso dal locale poteva interrompere l’erogazione del servizio ai cittadini. Il Comune doveva quindi valutare l’opportunità dello sfratto prima di consentirne l’esecuzione.

    Quali diritti del locatore erano compressi da questa norma?

    Il locatore non poteva rientrare in possesso del proprio immobile anche dopo la scadenza del contratto e l’emissione dell’ordinanza di rilascio, se il Comune negava l’autorizzazione senza limiti di tempo e senza prevedere un indennizzo. Ciò poteva comprimere il diritto di proprietà (art. 42 Cost.) e la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

    Quali requisiti deve avere un’ordinanza di rimessione per essere ammissibile?

    Deve indicare: il giudizio in corso e la sua rilevanza; la disposizione censurata; i parametri costituzionali; le ragioni per cui i parametri si ritengono violati. La mancanza anche di uno solo di questi elementi può determinare l’inammissibilità.

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  • Corte cost. n. 385/2002 – Inammissibilità pensione ENPALS tetto retribuzione

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 sull’ENPALS, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. dal Tribunale di Sanremo. La norma fissa il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile in lire 315.000, senza prevedere il meccanismo di quota aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori INPS.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore dello spettacolo aveva promosso una controversia previdenziale contro l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettivamente percepita. La normativa ENPALS fissava un tetto massimo di retribuzione pensionabile (lire 315.000 giornaliere) e non prevedeva la quota aggiuntiva in favore di chi percepiva una retribuzione superiore al tetto, come invece previsto dalla legge n. 67/1988 per i lavoratori INPS.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non riconosce ai lavoratori iscritti all’ENPALS la quota aggiuntiva di pensione per le retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile, analogamente a quanto previsto per i lavoratori assicurati col regime generale INPS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio pendente né chiarito se la retribuzione del lavoratore eccedesse effettivamente il tetto pensionabile, presupposto indispensabile perché la questione fosse rilevante ai fini della decisione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non abbia accertato e motivato in modo sufficiente la rilevanza della questione nel giudizio principale: è necessario che il testo dell’ordinanza di rimessione dimostri che la questione è effettivamente determinante per la decisione del caso concreto.

    Domande e risposte

    Cos’è l’ENPALS?

    L’ENPALS (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) era l’ente previdenziale dedicato ai lavoratori del settore dello spettacolo e dello sport professionistico. È stato successivamente incorporato nell’INPS.

    Cosa si intende per «tetto pensionabile»?

    Il tetto pensionabile è il limite massimo di retribuzione su cui viene calcolato il contributo pensionistico e su cui si basa il calcolo della pensione. Le retribuzioni eccedenti il tetto non concorrono, o concorrono in misura ridotta, alla determinazione dell’importo della pensione.

    Perché la manifesta inammissibilità non è una pronuncia nel merito?

    La manifesta inammissibilità indica che la Corte non ha valutato se la norma fosse o meno in contrasto con la Costituzione: si è limitata a rilevare che la questione non poteva essere esaminata per ragioni processuali (difetto di motivazione sulla rilevanza), lasciando impregiudicata ogni valutazione sul merito.

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    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra lavoratori di sistemi previdenziali diversi, parametro della questione
  • Corte cost. n. 415/2002 – Affido preadottivo adozione internazionale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila sugli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge 184/1983 (come modificata dalla legge 476/1998), nella parte in cui non prevedono per l’adozione internazionale l’affido preadottivo di un anno. La Corte ha ritenuto che la differenza di disciplina tra adozione nazionale e internazionale non fosse irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Per l’adozione nazionale italiana è previsto un periodo di affido preadottivo di almeno un anno, durante il quale il minore vive con i futuri genitori adottivi sotto la vigilanza del Tribunale. Per l’adozione internazionale (legge 476/1998 di ratifica della Convenzione dell’Aia del 1993), invece, non era previsto un analogo periodo obbligatorio di affido preadottivo in Italia. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila sollevava venti ordinanze identiche sostenendo che questa disparità violasse l’art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, con venti ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificati dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, nella parte in cui non prevedono per l’adozione internazionale l’affido preadottivo della durata di un anno, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Le due fattispecie — adozione nazionale e adozione internazionale — non sono omogenee: nell’adozione internazionale il minore ha già trascorso un periodo all’estero con i futuri genitori adottivi sotto il controllo dell’autorità straniera competente, e l’adozione si compie nel Paese d’origine del minore. Non è pertanto irragionevole che il legislatore abbia disciplinato diversamente le due tipologie.

    Il principio

    Le differenze di disciplina tra adozione nazionale e adozione internazionale non violano il principio di uguaglianza poiché le due fattispecie presentano caratteristiche strutturalmente diverse: nell’adozione internazionale esiste già un periodo di convivenza del minore con i futuri genitori all’estero, sotto la supervisione dell’autorità straniera competente, che assolve a una funzione analoga a quella dell’affido preadottivo nazionale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’affido preadottivo?

    È il periodo — di almeno un anno nell’adozione nazionale — durante il quale il minore viene inserito nella famiglia dei futuri genitori adottivi prima che il tribunale pronunci la sentenza di adozione definitiva, consentendo di verificare l’adattamento del minore al nuovo nucleo familiare.

    Cosa prevede la Convenzione dell’Aia del 1993 sull’adozione internazionale?

    La Convenzione disciplina la cooperazione tra gli Stati in materia di adozione internazionale, prevedendo che l’adozione sia pronunciata nello Stato d’origine del minore previa valutazione da parte dell’autorità competente di entrambi i Paesi. Il minore viene poi collocato nella famiglia adottiva nel Paese d’accoglienza.

    Come viene riconosciuta in Italia un’adozione pronunciata all’estero?

    Ai sensi dell’art. 35 della legge 184/1983, il Tribunale per i minorenni competente dichiara efficace in Italia la sentenza straniera di adozione, verificando che essa rispetti i requisiti previsti dalla Convenzione e dall’ordinamento italiano.

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  • Corte cost. n. 414/2002 – Ammissibilità conflitto Dell’Utri insindacabilità

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP del Tribunale di Roma contro la deliberazione della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni dell’on. Marcello Dell’Utri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli e altri magistrati. In questa fase la Corte ha solo verificato i requisiti di ammissibilità, rinviando la decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Marcello Dell’Utri aveva rilasciato dichiarazioni in un’intervista pubblicata su «Il Messaggero» il 10 marzo 1999, per le quali il Procuratore della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli e altri sostituti lo avevano querelato. Il GIP del Tribunale di Roma stava procedendo penalmente per diffamazione. La Camera dei deputati aveva però deliberato che quelle dichiarazioni erano insindacabili ex art. 68 Cost. Il GIP sollevava conflitto di attribuzioni, sostenendo che la delibera parlamentare aveva illegittimamente paralizzato il procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni contro la deliberazione della Camera dei deputati del 21 marzo 2000, con cui era stata ritenuta insindacabile l’opinione espressa dall’on. Dell’Utri nell’intervista del 10 marzo 1999, lamentando la lesione della propria sfera di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto. Ha verificato la sussistenza del requisito soggettivo (il GIP è un organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giurisdizionale) e del requisito oggettivo (la delibera della Camera lede concretamente la sfera di attribuzioni del giudice). Ha quindi disposto che il ricorso e l’ordinanza fossero notificati alla Camera dei deputati per consentire il contraddittorio, rinviando ogni decisione definitiva di merito.

    Il principio

    Il GIP, in quanto organo giurisdizionale che esercita funzioni in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati che abbia deliberato la insindacabilità delle opinioni di un parlamentare, qualora tale delibera incida sul procedimento penale in corso.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera o il Senato deliberano se una certa dichiarazione rientri nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con effetto vincolante sul giudice, salvo conflitto di attribuzioni.

    Perché il GIP ha contestato la delibera?

    Perché riteneva che le dichiarazioni dell’on. Dell’Utri non fossero state rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ma in un’intervista giornalistica su temi estranei all’attività parlamentare. La delibera di insindacabilità avrebbe quindi illegittimamente sottratto al giudice la cognizione di un fatto di reato.

    Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità del conflitto?

    La Corte notifica il ricorso alla Camera, che può costituirsi nel giudizio. Si apre il contraddittorio e la Corte decide nel merito se la delibera di insindacabilità è costituzionalmente legittima oppure no.

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  • Corte cost. n. 413/2002 – Gare gas naturale società affidatarie dirette

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal TAR Liguria sull’art. 15, comma 10, del d.lgs. 164/2000 (mercato interno del gas naturale), nella parte in cui consente transitoriamente alle società affidatarie dirette di partecipare alle gare per il servizio di distribuzione del gas. La Corte ha ritenuto che la norma transitoria rispettasse i parametri degli artt. 3, 41 e 76 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. 164/2000, attuando la direttiva europea 98/30/CE, ha liberalizzato il mercato del gas naturale, rendendo obbligatorio il ricorso a gare per l’affidamento del servizio di distribuzione. A regime (art. 14), le società che gestiscono servizi pubblici locali tramite affidamento diretto sono escluse dalle gare. L’art. 15, comma 10, prevede però un regime transitorio che consente loro di partecipare «senza limitazioni» per un certo periodo. La società AMGA di Genova, esclusa a regime, sosteneva di essere legittimata a partecipare grazie alla norma transitoria, e il TAR Liguria dubitava della costituzionalità di quest’ultima.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 10, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. (irragionevole vantaggio concorrenziale delle società affidatarie dirette) e all’art. 76 Cost. (eccesso di delega per mancata eliminazione delle disparità tra operatori del gas).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Sul piano interpretativo, «senza limitazioni» nel testo della norma transitoria non significa senza limitazioni territoriali o funzionali, ma senza i limiti imposti dal divieto di cui all’art. 14, comma 5: in altri termini, la norma transitoria deroga solo al divieto di partecipazione, non alle altre regole di gara. Con questa lettura, i profili di incostituzionalità prospettati dal rimettente vengono meno.

    Il principio

    Una norma transitoria che deroga temporaneamente a un divieto di partecipazione alle gare pubbliche non è di per sé irragionevole se il mercato di riferimento è in fase di liberalizzazione e se la deroga è limitata nel tempo. L’interpretazione della norma va condotta in modo tale da salvaguardarne la conformità a Costituzione ove possibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il d.lgs. 164/2000 sulla distribuzione del gas?

    Il decreto, in attuazione della direttiva europea, ha introdotto l’obbligo di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai comuni. A regime, le società che già gestivano il servizio tramite affidamento diretto non potevano partecipare alle nuove gare, per garantire la parità tra i concorrenti.

    Perché la norma transitoria consentiva la partecipazione alle gare?

    Per permettere una transizione graduale al nuovo sistema di mercato concorrenziale, evitando di escludere bruscamente le società che operavano nel settore in regime di concessione, in attesa che si adeguassero al nuovo quadro normativo.

    Cosa si intende per «eccesso di delega» ex art. 76 Cost.?

    Si ha eccesso di delega quando il decreto legislativo supera i limiti fissati dalla legge delega nei suoi principi e criteri direttivi. Il rimettente sosteneva che la legge delega (l. 144/1999) imponesse di «eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori», mentre la norma transitoria creava una disparità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 384/2002 – Spese cautelari in corso di causa

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 669-septies, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa pronunciare sulle spese del procedimento cautelare quando la domanda cautelare sia stata rigettata o dichiarata incompetente nel corso del giudizio di merito. Non vi è disparità di trattamento ingiustificata rispetto ai procedimenti cautelari ante causam.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio civile, la parte attrice aveva presentato un’istanza cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che era stata rigettata per carenza dei presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora). Il Tribunale di Torino non poteva pronunciarsi sulle spese del procedimento cautelare, perché l’art. 669-septies, secondo comma, c.p.c. prevede tale possibilità solo per le istanze cautelari ante causam, non per quelle proposte nel corso del giudizio di merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 669-septies, secondo comma, c.p.c., in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere sulle spese nel caso di rigetto o dichiarazione di incompetenza sulla domanda cautelare proposta nel corso della causa di merito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La distinzione tra procedimento cautelare ante causam e procedimento cautelare in corso di causa è giustificata dalla diversa struttura processuale: nel secondo caso, la regolazione delle spese del procedimento cautelare può avvenire con la sentenza definitiva sul merito della causa, senza che si crei un vuoto di tutela.

    Il principio

    La diversa disciplina delle spese nelle istanze cautelari ante causam (dove è possibile una pronuncia immediata) e in quelle proposte nel corso del giudizio di merito (dove le spese possono essere regolate dalla sentenza finale) è razionalmente giustificata dalla diversa struttura processuale e non viola il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per procedimento cautelare ante causam?

    Un procedimento cautelare ante causam è quello proposto prima dell’instaurazione del giudizio di merito. In questo caso, il giudice che decide sull’istanza cautelare (rigettandola o dichiarandosi incompetente) può anche pronunciarsi sulle spese del procedimento, perché non esiste ancora un giudice del merito che possa provvedervi.

    Come vengono regolate le spese delle cautelari in corso di causa?

    Le spese del procedimento cautelare proposto nel corso del giudizio di merito vengono regolate con la sentenza finale che decide la causa principale. Il giudice, nella sentenza di merito, tiene conto dell’andamento complessivo del giudizio, incluse le istanze cautelari proposte.

    L’art. 669-septies c.p.c. è ancora vigente in questa formulazione?

    L’ordinanza riguarda la norma nel testo vigente nel 2001-2002. La disciplina processuale delle misure cautelari può aver subito modifiche successive; si raccomanda di verificare il testo vigente del codice di procedura civile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 412/2002 – Inammissibilità impianti Telecom legge idrica Calabria

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Calabria sull’art. 56, commi 1 e 6, della legge regionale calabrese n. 10/1997 (risorse idriche), in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 Cost. La norma regionale era stata nel frattempo modificata e il rimettente non aveva rivalutato la rilevanza della questione alla luce delle sopravvenienze.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale calabrese del 1997 sulla gestione delle risorse idriche conteneva disposizioni che il TAR Calabria riteneva applicabili anche agli impianti di telecomunicazioni (come un palo con antenna di Telecom Italia). La Corte aveva già ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente con ordinanza n. 553/2000 per una nuova valutazione della rilevanza alla luce di una legge regionale sopravvenuta. Il TAR aveva nuovamente sollevato la questione senza adeguata motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La Corte aveva già disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente con ordinanza n. 553/2000 affinché rivalutasse la rilevanza alla luce della legge regionale calabrese n. 14/1999, che aveva modificato le norme censurate (sopprimendo, tra l’altro, il riferimento alle «telecomunicazioni» nella norma). Il rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente a causa di sopravvenienze normative, il giudice deve rivalutare concretamente la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro normativo e motivare adeguatamente nella nuova ordinanza di rimessione. L’omissione di tale rivalutazione determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte «restituisce gli atti al giudice rimettente»?

    È un provvedimento con cui la Corte sospende il giudizio di costituzionalità e invita il giudice a quo a riesaminare la questione alla luce di una modifica normativa sopravvenuta, per verificare se la questione sia ancora rilevante e pertinente nel giudizio principale.

    Perché la modifica della legge regionale era rilevante?

    La legge regionale n. 14/1999 aveva modificato l’art. 56, eliminando il riferimento alle telecomunicazioni. Se quella parola non c’è più, la norma potrebbe non essere più applicabile alla controversia sugli impianti Telecom, facendo venir meno la rilevanza della questione.

    Cosa prevede l’art. 9 Cost. invocato dal rimettente?

    L’art. 9 Cost. tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione. Il rimettente lo invocava presumibilmente in relazione all’impatto ambientale e paesaggistico dell’installazione dell’antenna.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 383/2002 – Incompatibilità consiglieri regionali e assessori comunali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 65 del TUEL (incompatibilità tra carica di consigliere regionale e di assessore comunale) e manifestamente infondata quella relativa all’art. 4 della legge n. 154/1981. Il Tribunale di Roma aveva dubitato della legittimità di entrambe le norme in riferimento agli artt. 5, 76, 122 e 123 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio promosso dal primo degli eletti non risultato consigliere per ottenere la decadenza per incompatibilità di un consigliere della Regione Lazio — che era stato successivamente nominato assessore del Comune di Roma — il Tribunale di Roma ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme che disciplinano tale incompatibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 65 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) — ritenuto invasivo dell’autonomia regionale in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali — e dell’art. 4 della legge n. 154/1981 sulle stesse incompatibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: (a) la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 65 TUEL, perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio in corso; (b) la manifesta infondatezza della questione sull’art. 4 della legge n. 154/1981, che non viola i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere adeguatamente motivate quanto alla loro rilevanza nel giudizio principale; la mancanza o insufficienza di tale motivazione determina l’inammissibilità manifesta. L’art. 4 della legge n. 154/1981 sull’incompatibilità tra cariche regionali e cariche negli enti locali è compatibile con i parametri costituzionali invocati.

    Domande e risposte

    Un consigliere regionale può essere anche assessore comunale?

    No. Le norme sulle incompatibilità (sia il TUEL sia la legge n. 154/1981) prevedono l’incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di assessore di un Comune compreso nel territorio della stessa Regione. La sopravvenienza di tale incompatibilità determina la decadenza dalla carica.

    Cosa si intende per «manifesta inammissibilità»?

    La manifesta inammissibilità è una pronuncia con cui la Corte Costituzionale dichiara in forma semplificata (senza udienza pubblica) che una questione non può essere esaminata per ragioni processuali, ad esempio per difetto di rilevanza, difetto di motivazione o erronea prospettazione del thema decidendum.

    Perché il TUEL è stato ritenuto inammissibile invece che infondato?

    Il rimettente non aveva adeguatamente spiegato perché l’art. 65 TUEL fosse rilevante nel giudizio in corso: non era chiaro se quella norma si applicasse ai consiglieri regionali o solo a quelli degli enti locali. L’incertezza sulla rilevanza ha reso la questione inammissibile senza entrare nel merito.

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