Art. 114 quater T.U.B. – Istituti di moneta elettronica
In vigore dal 14/09/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 05/09/2024 n. 129 Articolo 38
“1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresi’ iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia.
1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nell’albo e ogni relativa modifica, nonche’, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative attivita’ accessorie ai sensi dell’articolo 114-octies senza necessita’ di apposita autorizzazione ai sensi dell’articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica.
b-bis) emettere token collegati ad attivita’ ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita’ diversi da quelli di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonche’ le attivita’ connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attivita’ imprenditoriali ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
Inquadramento: l’albo degli IMEL e il perimetro operativo degli istituti di moneta elettronica
L’articolo 114-quater del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), nella versione in vigore dal 14 settembre 2024 (D.Lgs. 129/2024, art. 38, di attuazione del Reg. UE 2023/1114 MiCA), disciplina due aspetti fondamentali degli istituti di moneta elettronica (IMEL): il registro pubblico (albo) che ne certifica l’autorizzazione e le attività consentite al di là della core activity di emissione di moneta elettronica.
L’albo degli IMEL (commi 1 e 1-bis)
Il comma 1 impone alla Banca d’Italia di iscrivere in un apposito albo gli IMEL autorizzati in Italia. L’albo assolve a una duplice funzione: pubblicità legale (chiunque voglia verificare se un emittente è regolarmente autorizzato può consultare l’albo sul sito della Banca d’Italia); vigilanza europea (il comma 1-bis obbliga la Banca d’Italia a comunicare senza indugio all’ABE/EBA le informazioni iscritte e ogni modifica, incluse le ragioni delle revoche). Sono altresi’ iscritte nell’albo le succursali italiane di IMEL di altri Stati UE, in coerenza con il regime del passaporto europeo che consente agli IMEL autorizzati in uno Stato membro di operare negli altri senza dover ottenere una nuova autorizzazione locale.
L’obbligo di trasformazione immediata dei fondi (comma 2)
Il comma 2 sancisce un obbligo operativo fondamentale: gli IMEL devono trasformare immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente. Questo principio esclude qualunque forma di intermediazione temporanea: l’IMEL non può mantenere i fondi in forma liquida, investirli o utilizzarli per scopi diversi prima della trasformazione. La ratio è duplice: preservare la distinzione tra IMEL e banche (che raccolgono depositi e concedono credito); proteggere il detentore garantendo che al momento della richiesta di rimborso esista sempre un valore corrispondente.
Le attività consentite agli IMEL (comma 3)
Il comma 3 enumera le attività che gli IMEL possono svolgere in aggiunta all’emissione di moneta elettronica, senza necessità di ulteriori autorizzazioni settoriali: lett. a) Servizi di pagamento: gli IMEL possono prestare i servizi elencati nell’art. 114-octies TUB (allegato I PSD2) e le relative attività accessorie, senza dover ottenere una separata autorizzazione come istituto di pagamento ex art. 114-novies TUB, evitando duplicazioni autorizzative; lett. b) Servizi operativi e accessori strettamente connessi all’emissione di e-money (supporto tecnico, gestione infrastrutture, customer care); lett. b-bis) Token collegati ad attività e cripto-servizi (MiCA): novità introdotta dal D.Lgs. 129/2024. Gli IMEL possono emettere asset-referenced token (ART) ai sensi dell’art. 21 MiCA e prestare servizi per le cripto-attività diversi da quelli riservati ai CASP ex art. 60, par. 4 MiCA. Questa facoltà è esclusa per gli IMEL ibridi ex art. 114-quinquies, comma 4 TUB.
L’integrazione con MiCA e il quadro normativo europeo
Il D.Lgs. 129/2024 ha aggiornato l’art. 114-quater TUB per recepire il Reg. UE 2023/1114 MiCA, che ha creato un sistema di licenze europee per le cripto-attività. MiCA distingue: EMT (e-money token): token ancorati a una sola valuta ufficiale, soggetti alla disciplina EMD2/TUB; ART (asset-referenced token): token ancorati a un paniere di attività, disciplinati dal Titolo III MiCA; altri token (utility token ecc.), disciplinati dal Titolo II MiCA. L’estensione delle facoltà degli IMEL agli ART e ai cripto-servizi risponde all’esigenza di evitare arbitraggi regolatori tra emittenti di e-money tradizionale e nuovi operatori cripto, garantendo parità di condizioni (level playing field) nel mercato europeo dei pagamenti digitali. Il quadro normativo primario di riferimento include: Dir. 2009/110/CE EMD2 (recepita con D.Lgs. 45/2012); D.Lgs. 11/2010 (servizi di pagamento); Dir. 2015/2366/UE PSD2 (recepita con D.Lgs. 218/2017); Reg. UE 2023/1114 MiCA (attuato con D.Lgs. 129/2024); Reg. UE 575/2013 CRR (applicabile in via indiretta per i requisiti patrimoniali).
Domande frequenti