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La Corte non ha deciso nel merito la questione con cui la Regione Veneto contestava la nuova formulazione dell’art. 80 dello statuto del Trentino-Alto Adige: la questione è stata dichiarata inammissibile.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 518, della Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) sostituiva l’art. 80 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), attribuendo alle Province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale, con la possibilità di istituire e disciplinare tributi locali anche in deroga alla legge statale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto impugnava l’art. 1, comma 518, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, contestando l’ampliamento della competenza tributaria delle Province autonome.
La decisione della Corte
La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 518, senza esaminarne il merito.
Il principio
L’inammissibilità chiude il giudizio su un profilo processuale: la Corte non si pronuncia sulla legittimità dell’ampliamento della competenza delle Province autonome in materia di finanza locale, né sull’ammissibilità delle censure di una Regione ordinaria rispetto a norme che riguardano l’assetto di altre autonomie.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la norma impugnata?
La sostituzione dell’art. 80 dello statuto del Trentino-Alto Adige, attribuendo alle Province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale e la possibilità di istituire tributi locali anche in deroga alla legge statale.
Chi aveva sollevato la questione?
La Regione Veneto, con ricorso in via principale.
Come si è conclusa?
Con una dichiarazione di inammissibilità: la Corte non ha esaminato il merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 23 della Costituzione — parametro sulla riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, parametro sul rispetto dei vincoli costituzionali nell’esercizio della potestà legislativa.
- Art. 120 della Costituzione — parametro richiamato sui limiti all’autonomia regionale.