Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 251/2015 – Competenza in materia di finanza locale delle Province autonome (art. 80 statuto TAA)

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    La Corte non ha deciso nel merito la questione con cui la Regione Veneto contestava la nuova formulazione dell’art. 80 dello statuto del Trentino-Alto Adige: la questione è stata dichiarata inammissibile.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 518, della Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) sostituiva l’art. 80 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), attribuendo alle Province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale, con la possibilità di istituire e disciplinare tributi locali anche in deroga alla legge statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto impugnava l’art. 1, comma 518, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, contestando l’ampliamento della competenza tributaria delle Province autonome.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 518, senza esaminarne il merito.

    Il principio

    L’inammissibilità chiude il giudizio su un profilo processuale: la Corte non si pronuncia sulla legittimità dell’ampliamento della competenza delle Province autonome in materia di finanza locale, né sull’ammissibilità delle censure di una Regione ordinaria rispetto a norme che riguardano l’assetto di altre autonomie.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma impugnata?

    La sostituzione dell’art. 80 dello statuto del Trentino-Alto Adige, attribuendo alle Province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale e la possibilità di istituire tributi locali anche in deroga alla legge statale.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Regione Veneto, con ricorso in via principale.

    Come si è conclusa?

    Con una dichiarazione di inammissibilità: la Corte non ha esaminato il merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 250/2015 – Riparto dei tetti di spesa tra Regioni e leale collaborazione (Legge di stabilità 2014)

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    La Corte ha respinto in parte e dichiarato in parte inammissibili le censure della Regione Puglia sul nuovo meccanismo di riparto dei tetti di spesa tra le Regioni a statuto ordinario previsto dalla Legge di stabilità 2014.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) ridefiniva i tetti massimi di spesa delle Regioni a statuto ordinario e le modalità di ripartizione della complessiva dotazione assegnata al comparto, modificando il precedente sistema che rimetteva il riparto a un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia impugnava l’art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, della Costituzione, nonché ai principi di razionalità, ragionevolezza e leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa ai commi 496, lettere b) e c), e 497 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, e ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 497 sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. e agli ulteriori parametri. Il nuovo meccanismo di riparto è stato quindi ritenuto legittimo.

    Il principio

    La definizione legislativa dei tetti di spesa e dei criteri di riparto della dotazione assegnata al comparto delle Regioni a statuto ordinario rientra nel coordinamento della finanza pubblica e non viola, di per sé, l’autonomia finanziaria regionale né il principio di leale collaborazione, anche quando sostituisce un precedente sistema basato sull’accordo.

    Domande e risposte

    Che cosa modificava la norma impugnata?

    Il meccanismo di riparto tra le Regioni a statuto ordinario della complessiva dotazione di spesa assegnata al comparto, sostituendo il precedente sistema fondato su un accordo in Conferenza Stato-Regioni.

    Quale Regione aveva impugnato?

    La Regione Puglia, con ricorso in via principale.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni, confermando la legittimità del nuovo meccanismo di riparto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2015 – Concorso al fabbisogno del SSN e autonomie speciali (Legge di stabilità 2014)

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    La Corte non ha deciso nel merito le questioni sul concorso delle autonomie speciali alla riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale: processi in parte estinti per rinuncia e in parte chiusi per cessazione della materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 481, della Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) imponeva anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome un concorso alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, mediante le procedure dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione siciliana impugnavano l’art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013 in riferimento ai rispettivi statuti speciali e agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi promossi da Friuli-Venezia Giulia, Trento e Bolzano e cessata la materia del contendere sulle questioni promosse dalla Valle d’Aosta, senza decisione sul merito.

    Il principio

    Anche quando la questione attiene a rilevanti profili di autonomia finanziaria, il giudizio costituzionale si chiude in via processuale — con estinzione o cessazione della materia del contendere — se le ricorrenti rinunciano o se le sopravvenienze normative fanno venir meno l’interesse alla decisione.

    Domande e risposte

    Che cosa imponeva il comma 481?

    Un concorso delle autonomie speciali alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, secondo le procedure dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009.

    Perché non c’è stata una decisione di merito?

    Perché i processi sono stati in parte estinti per rinuncia e in parte chiusi per cessazione della materia del contendere.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli statuti speciali e gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, sull’autonomia finanziaria.

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  • Corte cost. n. 248/2015 – Pignorabilità dello stipendio e minimo vitale (art. 545 c.p.c.)

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    La Corte ha ritenuto legittima la disciplina sulla pignorabilità parziale della retribuzione: l’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile non viola la Costituzione là dove non prevede l’impignorabilità assoluta della parte di stipendio necessaria al minimo vitale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile consente il pignoramento dello stipendio nel limite di un quinto. Il giudice rimettente chiedeva che fosse dichiarata l’impignorabilità assoluta della quota di retribuzione indispensabile a garantire al lavoratore i mezzi minimi di vita, anche per allineare la disciplina a quella prevista in materia di crediti tributari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Viterbo, giudice dell’esecuzione, dubitava della legittimità dell’art. 545, quarto comma, c.p.c. in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria alle esigenze di vita, e in via subordinata in relazione al regime più favorevole previsto per i crediti tributari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 della Costituzione e non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. La disciplina della pignorabilità parziale dello stipendio è stata quindi ritenuta conforme a Costituzione.

    Il principio

    La scelta di consentire il pignoramento di una quota della retribuzione, senza prevedere l’impignorabilità assoluta del minimo vitale, rientra nella discrezionalità del legislatore e realizza un bilanciamento ragionevole tra la tutela del lavoratore-debitore e l’interesse del creditore alla soddisfazione del proprio diritto.

    Domande e risposte

    Quanto può essere pignorato dello stipendio?

    Secondo l’art. 545, quarto comma, c.p.c., la retribuzione è pignorabile nei limiti di un quinto, salve le specifiche regole per crediti particolari.

    Che cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Che fosse riconosciuta l’impignorabilità assoluta della parte di stipendio necessaria a garantire al lavoratore il minimo vitale.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, confermando la legittimità della pignorabilità parziale.

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  • Corte cost. n. 247/2015 – Poteri AGCOM sul commercio elettronico e libertà di manifestazione del pensiero

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    La Corte non ha deciso nel merito le questioni sui poteri dell’AGCOM in materia di servizi della società dell’informazione e commercio elettronico: le ha dichiarate inammissibili.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 70 del 2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, e il Testo unico dei servizi di media (d.lgs. n. 177 del 2005) attribuiscono all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) poteri di vigilanza che possono incidere sulla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, anche in via d’urgenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Lazio dubitava della legittimità degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del d.lgs. n. 70 del 2003 e dell’art. 32-bis, comma 3, del d.lgs. n. 177 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 21, 24, 25, primo comma, e 41 della Costituzione, in quanto avrebbero consentito all’AGCOM di limitare con propri regolamenti la circolazione dei servizi online.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sul merito dei poteri dell’AGCOM.

    Il principio

    La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di valutare nel merito la compatibilità delle norme con i parametri invocati, tra cui la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di iniziativa economica: la pronuncia si arresta a un profilo processuale.

    Domande e risposte

    Quali poteri erano in discussione?

    I poteri di vigilanza e regolamentari dell’AGCOM in materia di servizi della società dell’informazione e commercio elettronico, potenzialmente idonei a limitare la circolazione dei contenuti online.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 2, 21, 24, 25, primo comma, e 41 della Costituzione.

    Come si è conclusa la decisione?

    Con una pronuncia di inammissibilità: la Corte non ha esaminato il merito delle questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 246/2015 – Riserva allo Stato del maggior gettito da contrasto all’evasione (autonomie speciali)

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della Legge di stabilità 2014 che riservavano allo Stato il maggior gettito derivante dal contrasto all’evasione fiscale anche per entrate spettanti alla Regione siciliana, in violazione del suo statuto speciale finanziario.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1 della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), ai commi 179 e da 431 a 435, destinava a fondi statali risorse derivanti, tra l’altro, dal maggior gettito di tributi riscossi sul territorio e dal contrasto all’evasione fiscale. Le autonomie speciali contestavano l’incidenza di tale riserva sulle entrate ad esse spettanti in base ai propri statuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento e la Regione siciliana impugnavano i commi 157, 179 e da 431 a 435 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli statuti speciali (per la Sicilia, il r.d.lgs. n. 455 del 1946) e ai parametri costituzionali sull’autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 179, e dei commi da 431 a 435 della legge n. 147 del 2013 nella parte in cui si applicano alla Regione siciliana, riservando allo Stato il maggior gettito da contrasto all’evasione di entrate non nominativamente riservate allo Stato e riscosse nel territorio della Regione. Ha inoltre dichiarato estinti i processi relativi ad alcune questioni promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, per intervenuta rinuncia.

    Il principio

    Lo Stato non può riservarsi unilateralmente il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all’evasione quando si tratta di entrate spettanti, in base allo statuto speciale, alla Regione: una simile riserva viola l’autonomia finanziaria garantita dall’ordinamento finanziario speciale.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state dichiarate illegittime?

    L’art. 1, comma 179, e i commi da 431 a 435 della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui si applicano alla Regione siciliana.

    Qual era il vizio?

    La riserva allo Stato del maggior gettito da contrasto all’evasione di entrate non nominativamente riservate allo Stato, ma spettanti alla Regione in base allo statuto speciale.

    Che fine hanno fatto le questioni delle Province autonome?

    Alcune sono state dichiarate estinte per rinuncia ai ricorsi.

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  • Corte cost. n. 245/2015 – Rinnovo dei contratti di locazione della PA e nulla osta dell’Agenzia del demanio

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in parte, della norma che subordinava il rinnovo dei contratti di locazione delle amministrazioni al nulla osta dell’Agenzia del demanio: il silenzio dell’Agenzia non poteva impedire il rinnovo, dovendo invece valere come assenso e richiedendo un diniego espresso.

    Di cosa si tratta

    Per contenere la spesa pubblica, l’art. 1, comma 388, della Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) prevedeva che i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni pubbliche non potessero essere rinnovati se l’Agenzia del demanio non avesse espresso il nulla osta entro sessanta giorni; i contratti stipulati in violazione erano nulli.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto dubitava della legittimità dell’art. 1, comma 388, della legge n. 147 del 2013 in riferimento agli artt. 3, 42, 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso il diniego di nulla osta»: in pratica il mero silenzio dell’Agenzia non può bloccare il rinnovo, occorrendo un diniego espresso. Ha invece dichiarato non fondate le restanti censure proposte in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.

    Il principio

    Una norma di contenimento della spesa non può far derivare dal mero silenzio dell’amministrazione un effetto preclusivo così grave come l’impossibilità di rinnovare il contratto di locazione: occorre un atto espresso di diniego, in coerenza con i principi di ragionevolezza dell’azione amministrativa.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma impugnata?

    Che i contratti di locazione delle amministrazioni non potessero essere rinnovati se l’Agenzia del demanio non avesse espresso il nulla osta entro sessanta giorni.

    Che cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato l’illegittimità parziale: il rinnovo non può essere impedito dal semplice silenzio dell’Agenzia, ma richiede un diniego espresso del nulla osta.

    Le altre censure della Regione sono state accolte?

    No: le questioni proposte in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione sono state dichiarate non fondate.

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  • Corte cost. n. 244/2015 – Estinzione del processo per rinuncia (autonomie speciali, Legge di stabilità 2014)

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    La Corte ha dichiarato estinto il processo sulle questioni promosse da Provincia autonoma di Trento e Regione Trentino-Alto Adige contro la Legge di stabilità 2014: alla rinuncia ai ricorsi, accettata dallo Stato, è seguita l’estinzione, senza decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige avevano impugnato l’art. 1, comma 388, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), nell’ambito di ricorsi in via principale a tutela delle proprie competenze e dell’ordinamento finanziario speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni riguardavano l’art. 1, comma 388, della legge n. 147 del 2013, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché alle norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo: vi era stata rinuncia ai ricorsi da parte della Provincia e della Regione, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con conseguente estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, quando è accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo costituzionale: la Corte ne prende atto e chiude il giudizio senza esaminare il merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché le ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi e lo Stato, costituito in giudizio, ha accettato la rinuncia.

    Quale norma disciplina questo effetto?

    L’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo cui la rinuncia accettata determina l’estinzione del processo.

    La Corte ha valutato la legittimità della norma?

    No: con l’estinzione del processo la Corte non si pronuncia sul merito della questione.

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  • Corte cost. n. 243/2015 – Cessazione della materia del contendere su norma della Legge di stabilità 2014

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    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione promossa dalla Regione Veneto contro l’art. 1, comma 557, della Legge di stabilità 2014: la controversia si è chiusa in via processuale, senza decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 1, comma 557, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), nell’ambito di un più ampio ricorso in via principale contro varie disposizioni statali ritenute lesive delle competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguardava l’art. 1, comma 557, della legge n. 147 del 2013, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con ricorso in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa al comma 557, non pronunciandosi sul merito.

    Il principio

    Quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’oggetto della controversia — tipicamente perché la norma impugnata è stata modificata o ha esaurito i propri effetti soddisfacendo la pretesa della ricorrente — la Corte dichiara cessata la materia del contendere, chiudendo il giudizio senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la norma?

    La Regione Veneto, con ricorso in via principale contro l’art. 1, comma 557, della Legge di stabilità 2014.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    Perché non c’è stata una decisione di merito?

    Perché è cessata la materia del contendere: l’evoluzione normativa ha fatto venir meno l’interesse alla decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 276/2015 – Riserva all’erario e autonomia di Trento: estinzione del processo

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    Con l’ordinanza n. 276 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo relativo alla questione promossa dalla Provincia autonoma di Trento sulla riserva all’erario di maggiori entrate, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato in via principale, in modo «cautelativo», una norma del d.l. n. 66 del 2014 che disponeva l’utilizzo di maggiori entrate e minori spese a compensazione degli oneri del decreto, temendo che vi rientrassero anche le quote di gettito riservate alla Provincia dallo statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso censurava l’art. 50, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 2014, per violazione di numerose norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme di attuazione, nonché degli artt. 117, sesto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    Dopo l’approvazione dell’Accordo in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014 tra Governo, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e Province autonome, la Provincia autonoma di Trento ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, riservando a separate pronunce le altre questioni.

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia all’impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    La chiusura del giudizio senza decisione sul merito: la Corte non si pronuncia sulla legittimità o illegittimità della norma impugnata.

    Perché il ricorso era «cautelativo»?

    Perché la Provincia riteneva possibile un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma e aveva impugnato in via prudenziale, per evitare che le maggiori entrate riservate allo Stato comprendessero anche le quote di sua spettanza statutaria.

    Che cosa ha determinato l’estinzione?

    La rinuncia al ricorso da parte della Provincia, conseguente all’Accordo sulla finanza pubblica del 15 ottobre 2014, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — evocato (sesto comma) sul riparto della potestà regolamentare, in combinato disposto con la clausola di maggior favore dell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001
    • Art. 120 della Costituzione — richiamato a tutela delle competenze dell’ente ad autonomia speciale
  • Corte cost. n. 275/2015 – Rito Fornero: stesso giudice nella fase sommaria e nell’opposizione

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    Con l’ordinanza n. 275 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul cosiddetto «rito Fornero», relativa alla possibilità che lo stesso giudice tratti sia la fase sommaria sia quella di opposizione del giudizio sui licenziamenti. La soluzione non viola l’imparzialità del giudice.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento per giusta causa, il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, si trovava a decidere la fase di opposizione dopo aver già deciso, come medesima persona fisica, la precedente fase sommaria del rito speciale introdotto dalla riforma del lavoro del 2012 (cosiddetto rito Fornero). La sua richiesta di astensione era stata respinta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sondrio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità (o l’astensione obbligatoria) del medesimo giudice a trattare sia la fase sommaria sia quella di opposizione, con lesione dell’imparzialità del giudice.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Con la sentenza n. 78 del 2015 aveva già dichiarato non fondata una questione sostanzialmente identica, osservando che la trattazione di entrambe le fasi da parte dello stesso magistrato non confligge con il principio di terzietà e si rivela funzionale al giusto processo sotto il profilo della ragionevole durata, a vantaggio anche del lavoratore. Il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi rispetto a quella pronuncia.

    Il principio

    Il fatto che la fase sommaria e quella di opposizione del rito sui licenziamenti possano essere svolte dallo stesso giudice non viola il principio di terzietà e imparzialità: anzi, favorisce la ragionevole durata del processo, a beneficio del lavoratore.

    Domande e risposte

    Che cos’è il «rito Fornero»?

    È il rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti introdotto dalla legge n. 92 del 2012, articolato in una fase sommaria iniziale e in una successiva, eventuale, fase di opposizione a cognizione piena.

    Perché si dubitava dell’imparzialità del giudice?

    Perché lo stesso giudice persona fisica poteva decidere prima la fase sommaria e poi quella di opposizione, che il rimettente riteneva avere carattere impugnatorio della prima.

    Perché la Corte ha ritenuto compatibile questa soluzione?

    Perché, come già chiarito nella sentenza n. 78 del 2015, le due fasi appartengono al medesimo grado di giudizio e la loro trattazione da parte dello stesso magistrato non lede la terzietà, ma favorisce la ragionevole durata del processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 242/2015 – Risarcimento del danno da microlesioni e accertamento strumentale (RC auto)

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    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione sul risarcimento delle lesioni di lieve entità nella RC auto: il richiesto riscontro medico-legale, anche strumentale per i postumi permanenti, è ragionevole e bilancia l’interesse del danneggiato con quello generale alla sostenibilità dei premi assicurativi.

    Di cosa si tratta

    Nel sistema della responsabilità civile da circolazione stradale, l’art. 32, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 1 del 2012 e l’art. 139, comma 2, del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209 del 2005) hanno introdotto criteri più rigorosi per il risarcimento delle lesioni di lieve entità (cosiddetto colpo di frusta e microlesioni), richiedendo un accertamento medico-legale che, per i postumi permanenti, deve fondarsi su riscontri diagnostici adeguati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Reggio Emilia dubitava della legittimità del combinato disposto dell’art. 139, comma 2, del Codice delle assicurazioni e dell’art. 32, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, richiamando la sentenza n. 235 del 2014: la «necessità» del riscontro strumentale non riguarda il danno temporaneo (accertabile anche visivamente) ma solo i postumi permanenti, e tale limitazione è ragionevole nel bilanciamento tra l’interesse risarcitorio del singolo e quello, generale e sociale, degli assicurati alla sostenibilità dei premi.

    Il principio

    Nella RC auto la legge può ragionevolmente subordinare il risarcimento dei postumi permanenti da lesioni di lieve entità a un accertamento medico-legale rigoroso: ciò non viola i diritti del danneggiato perché realizza un bilanciamento con l’interesse generale a contenere il rischio di postumi inesistenti o enfatizzati e a mantenere sostenibili i premi assicurativi.

    Domande e risposte

    Quali lesioni riguarda la decisione?

    Le lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione stradale, come il cosiddetto colpo di frusta e le microlesioni.

    Serve sempre un esame strumentale?

    No: secondo la Corte il riscontro strumentale è richiesto per i postumi permanenti, mentre il danno temporaneo può essere accertato anche solo visivamente con corretta metodologia medico-legale.

    Perché la questione è infondata?

    Perché la disciplina realizza un ragionevole bilanciamento tra l’interesse al risarcimento del danneggiato e l’interesse generale degli assicurati alla sostenibilità dei premi, già affermato dalla sentenza n. 235 del 2014.

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