Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 411/2002 – Fallimento dichiarazione d’ufficio legge fallimentare

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Saluzzo sugli artt. 6 e 8 della legge fallimentare (r.d. 267/1942), nella parte in cui consentono la dichiarazione di fallimento d’ufficio. Il rimettente censurava la violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost. (giusto processo), ma la questione non era correttamente formulata rispetto alla fattispecie concreta.

    Di cosa si tratta

    La legge fallimentare del 1942 prevedeva che il fallimento potesse essere dichiarato dal tribunale anche d’ufficio (art. 6) e che il giudice civile dovesse riferire al tribunale fallimentare dell’insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile (art. 8). Il Tribunale di Saluzzo riteneva che ciò violasse il principio del giusto processo, poiché il tribunale agiva insieme come «accusa» e come giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Saluzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all’espressione «oppure d’ufficio», e 8 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consentono la dichiarazione di fallimento d’ufficio e l’obbligo di relazione del giudice civile al tribunale fallimentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il procedimento nel quale era stata sollevata la questione non vedeva la dichiarazione di fallimento d’ufficio, ma un procedimento prefallimentare avviato su relazione del giudice civile ai sensi dell’art. 8. Il rimettente non aveva dimostrato in modo adeguato la rilevanza della questione relativa all’art. 6 nel procedimento concreto.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere dimostrata concretamente dal rimettente: non è sufficiente sollevare in astratto dubbi su una norma se il giudizio principale non dipende effettivamente dall’applicazione di quella specifica disposizione.

    Domande e risposte

    Cosa significa dichiarare il fallimento «d’ufficio»?

    Significa che il tribunale, venuto a conoscenza dello stato di insolvenza di un imprenditore nel corso di un giudizio civile, può avviare la procedura fallimentare di propria iniziativa, senza che vi sia istanza del creditore, del debitore o del pubblico ministero.

    Qual era la preoccupazione costituzionale del rimettente?

    Il Tribunale di Saluzzo riteneva che il sistema della dichiarazione d’ufficio violasse il principio nulla jurisdictio sine actione e la terzietà del giudice, poiché lo stesso organo che avvia la procedura è poi chiamato a decidere sul fallimento, in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost.

    La legge fallimentare del 1942 è stata poi riformata su questo punto?

    Sì: il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha successivamente eliminato la dichiarazione di fallimento d’ufficio, prevedendo che il fallimento possa essere dichiarato solo su istanza del debitore, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 382/2002 – Estinzione conflitto Trentino pubblico impiego

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige per il mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi statali in materia di pubblico impiego derivanti dalla legge n. 421/1992 e dal d.lgs. n. 29/1993.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto ricorso chiedendo che la Corte Costituzionale accertasse il mancato adeguamento della legislazione regionale del Trentino-Alto Adige ai principi statali in materia di pubblico impiego introdotti dalla cosiddetta «privatizzazione» del rapporto di lavoro pubblico. Un precedente ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla Corte (sentenza n. 256/1994) per genericità della delibera del Consiglio dei ministri, che non specificava le disposizioni regionali oggetto di censura né i principi statali di riferimento. Anche il secondo ricorso è poi risultato privo di esito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992 (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 4 e 8, n. 1, del d.P.R. n. 670/1972, per numerose norme della legislazione regionale non adeguate ai principi in materia di pubblico impiego.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito del conflitto.

    Il principio

    L’estinzione del processo per conflitto di attribuzioni interviene quando sopravvengono fatti che eliminano la materia del contendere o l’interesse al giudizio, anche in presenza di controversie che riguardano competenze costituzionalmente garantite a enti speciali come le Regioni e le Province autonome.

    Domande e risposte

    Come si svolge il giudizio per «mancato adeguamento» della normativa regionale speciale?

    Il d.lgs. n. 266/1992 prevede che quando lo Stato emana una legge contenente principi fondamentali che incidono sulle materie di competenza della Regione Trentino-Alto Adige o delle Province autonome, la normativa regionale o provinciale deve essere adeguata entro un anno. Se non avviene, il Governo può proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale.

    Perché il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile?

    La sentenza n. 256/1994 della Corte aveva giudicato inammissibile il precedente ricorso per genericità della delibera del Consiglio dei ministri che non indicava né le disposizioni regionali oggetto di censura né i principi statali violati. Ciò è un requisito essenziale di specificità del ricorso.

    Il mancato adeguamento della Regione ai principi statali è un automatismo?

    No. Perché i principi statali si applichino direttamente alla Regione speciale in assenza di adeguamento, è necessario che i principi siano chiari e che il Governo abbia proposto formalmente il conflitto di attribuzioni. Non vi è un meccanismo automatico di sostituzione della normativa regionale.

  • Corte cost. n. 410/2002 – Rimborso imposta di bollo ricorso gerarchico

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Genova sull’art. 33 del d.P.R. 642/1972 (imposta di bollo), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. La norma era già stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte con sentenza n. 406/1993, e la questione non teneva conto di quell’intervento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, disciplina il procedimento per ottenere il rimborso dell’imposta di bollo indebitamente versata. La norma prevedeva che, prima di adire il giudice ordinario, il contribuente dovesse esperire il ricorso gerarchico al Ministero delle finanze. La Corte d’appello di Genova dubitava della sua legittimità costituzionale, ignorando che la Corte aveva già dichiarato illegittima quella parte della norma con sentenza n. 406 del 1993.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Genova, I sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui condiziona l’accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria in materia di rimborsi d’imposta al previo esperimento del ricorso gerarchico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La sentenza n. 406 del 1993 aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 33 del d.P.R. n. 642/1972 nella parte in cui non prevedeva, in materia di rimborsi d’imposta, la esperibilità dell’azione giudiziaria ordinaria senza il previo ricorso gerarchico. Il rimettente non aveva tenuto conto di tale pronuncia, rendendo la questione priva di oggetto attuale.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non considera una precedente pronuncia della Corte che ha già inciso sulla norma censurata, rendendo la questione priva di oggetto o comunque non correttamente formulata rispetto al testo normativo vigente.

    Domande e risposte

    Cos’è il ricorso gerarchico in materia fiscale?

    È un rimedio amministrativo con cui il contribuente si rivolge all’autorità gerarchicamente superiore (nel caso: il Ministero delle finanze) contestando un atto dell’ufficio inferiore. La sua obbligatorietà prima di agire in giudizio veniva contestata come limitazione del diritto di difesa.

    Cosa aveva già deciso la Corte nel 1993 sulla stessa norma?

    Con sentenza n. 406/1993 la Corte aveva dichiarato illegittimo l’art. 33 d.P.R. 642/1972 nella parte in cui non consentiva al contribuente di agire direttamente in giudizio per ottenere il rimborso dell’imposta di bollo, senza dover prima esperire il ricorso gerarchico.

    Perché la questione del 2002 è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente chiedeva alla Corte di pronunciarsi su una norma che era già stata parzialmente espunta dall’ordinamento con una sentenza di accoglimento del 1993. Non aveva quindi correttamente individuato il testo normativo vigente da impugnare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 381/2002 – Difesa personale del laureato in giurisprudenza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Tribunale di Parma. La norma, che non consente al laureato in giurisprudenza non avvocato di difendersi personalmente quando il suo interesse confligge con quello della categoria forense, non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio civile promosso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parma contro una società che gestiva un servizio telefonico di consulenza legale («Avvocato in linea»), uno dei laureati in giurisprudenza convenuti non si era costituito con il ministero di un difensore e aveva eccepito l’illegittimità dell’art. 82 c.p.c. nella parte in cui non consente la difesa personale al laureato in giurisprudenza portatore di un interesse in conflitto con quello della categoria degli avvocati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 82, secondo e terzo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente al laureato in giurisprudenza privo del titolo di avvocato di difendersi personalmente nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell’intera categoria forense.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il legislatore può legittimamente riservare la difesa tecnica agli avvocati, e la posizione del laureato in giurisprudenza non iscritto all’albo non è paragonabile a quella dell’avvocato che si difende personalmente: tra le due categorie sussistono differenze giuridicamente rilevanti tali da escludere la violazione dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    L’obbligo di farsi assistere da un difensore abilitato non viola il principio di uguaglianza anche quando la parte è un laureato in giurisprudenza in conflitto di interessi con la categoria degli avvocati: il possesso della laurea in giurisprudenza non equivale al titolo professionale di avvocato, e le due posizioni non sono comparabili ai fini dell’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Un laureato in giurisprudenza può mai difendersi personalmente in giudizio?

    In linea generale no, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (ad es. nelle controversie di valore molto modesto davanti al giudice di pace). L’art. 82 c.p.c. richiede il patrocinio di un avvocato. Solo l’avvocato iscritto all’albo può difendersi personalmente nelle cause che lo riguardano.

    Perché il conflitto di interessi con la categoria forense non basta a giustificare un’eccezione?

    La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa di richiedere comunque la difesa tecnica sia razionale: tutela il corretto svolgimento del processo e non può essere superata dal solo fatto del conflitto di interessi, che rimane una situazione soggettiva non idonea a derogare a una regola processuale di ordine generale.

    Cosa prevede esattamente l’art. 82 c.p.c.?

    L’art. 82 c.p.c. stabilisce che davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti devono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente. Solo in casi tassativamente previsti dalla legge la parte può stare in giudizio personalmente.

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  • Corte cost. n. 380/2002 – Conflitto pubblico impiego Trentino-Alto Adige

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige riguardo a una deliberazione della Giunta regionale in materia di contrattazione collettiva del personale non dirigente regionale, adottata senza adeguare la disciplina regionale ai nuovi principi statali sul pubblico impiego.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, contestando la deliberazione della Giunta regionale del 27 ottobre 1994, n. 2327, con cui erano stati recepiti gli accordi sindacali per il personale non dirigente della Regione e delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano. Il Governo sosteneva che la delibera fosse incompatibile con la normativa statale sul pubblico impiego (d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche), non essendo stata preceduta dall’adeguamento della legislazione regionale ai nuovi principi statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 2327/1994, in riferimento agli artt. 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 470/1993 (disposizioni correttive del d.lgs. n. 29/1993 sul pubblico impiego), chiedendone l’annullamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’estinzione è conseguita alla sopravvenienza di circostanze che hanno eliminato l’interesse al giudizio o determinato la cessazione della materia del contendere, senza che la Corte si pronunciasse nel merito delle attribuzioni contese.

    Il principio

    Il processo davanti alla Corte Costituzionale in un conflitto di attribuzioni si estingue quando viene meno la materia del contendere, ad esempio per effetto di accordi tra le parti o per sopravvenuta risoluzione della controversia sulle competenze.

    Domande e risposte

    Le Regioni e Province a statuto speciale devono adeguarsi alla legislazione statale sul pubblico impiego?

    Sì, ma secondo modalità particolari. Il d.lgs. n. 266/1992 (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) prevede che la normativa regionale debba essere adeguata ai principi della legislazione statale entro un anno dalla loro emanazione; in caso contrario, le leggi statali operano direttamente anche nel territorio della regione speciale.

    Cosa si intende per «contrattazione collettiva» nel pubblico impiego?

    Con la privatizzazione del rapporto di lavoro avviata dal d.lgs. n. 29/1993, le condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici sono determinate da contratti collettivi stipulati tra le rappresentanze datoriali pubbliche (ARAN) e i sindacati, analogamente a quanto avviene nel settore privato. Le Regioni speciali hanno proprie procedure, ma devono rispettare i principi fondamentali statali.

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzioni e ricorso in via principale?

    Il ricorso in via principale riguarda leggi o atti aventi forza di legge e verifica la loro legittimità costituzionale. Il conflitto di attribuzioni riguarda invece atti amministrativi (come delibere di giunta) e verifica se l’ente che li ha adottati ha invaso le competenze di un altro soggetto costituzionale.

  • Corte cost. n. 379/2002 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi Arlacchi

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni pronunciate dall’on. Vittorio Sgarbi durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 13 gennaio 1996, nei riguardi di Giuseppe (Pino) Arlacchi. Il merito del conflitto è stato rimesso alla Camera perché notificasse il ricorso.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione, la Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni dell’on. Sgarbi nel corso di una trasmissione televisiva — in cui Pino Arlacchi era stato descritto come un «mercante della giustizia» che avrebbe tratto vantaggi anche economici dall’attività contro la criminalità organizzata — costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Roma, chiamata a decidere sull’appello proposto da Arlacchi, ha proposto conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma, sezione I civile, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 17 gennaio 2001, con cui la Camera aveva esteso la garanzia dell’insindacabilità parlamentare a dichiarazioni rese in sede extraparlamentare (trasmissione televisiva).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ha disposto che la cancelleria comunicasse immediatamente l’ordinanza alla Corte d’appello ricorrente e che il ricorso e l’ordinanza fossero notificati alla Camera dei deputati a cura della ricorrente, così aprendo la fase del giudizio nel merito del conflitto.

    Il principio

    Il giudice ordinario che sia stato privato del proprio potere di giudicare per effetto di una delibera parlamentare di insindacabilità è legittimato a proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, la quale in questa fase valuta solo l’ammissibilità del ricorso, rinviando al merito il giudizio sulla corretta estensione della prerogativa parlamentare.

    Domande e risposte

    Cosa significa «insindacabilità parlamentare»?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera o il Senato possono deliberare che determinate dichiarazioni extraparlamentari siano comunque riconducibili a tale garanzia.

    Perché la Corte ha dichiarato il conflitto solo «ammissibile» e non si è pronunciata nel merito?

    Il procedimento per conflitto di attribuzioni si svolge in due fasi: nella prima la Corte valuta solo se il ricorso è formalmente ammissibile (se la situazione prospettata integra un conflitto di attribuzioni). Solo in caso di risposta positiva si apre la fase del merito, in cui la Corte giudica se l’attribuzione è stata effettivamente lesa.

    In quali casi le dichiarazioni extraparlamentari sono coperte da insindacabilità?

    Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, le dichiarazioni rese fuori dall’aula parlamentare sono coperte da insindacabilità solo se sussiste un «nesso funzionale» con l’attività parlamentare in senso stretto, ossia se le dichiarazioni costituiscono la divulgazione esterna di un’attività svolta in sede parlamentare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 409/2002 – Interpretazione autentica contratto di trasporto

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Torino sull’art. 3 del d.l. 256/2001 (trasporti), convertito dalla legge 334/2001. La norma di interpretazione autentica sui contratti di trasporto era stata censurata in riferimento agli artt. 3 e 77 Cost., ma la Corte ha rilevato vizi di irrilevanza e di motivazione insufficiente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 26 della legge 298/1974, come modificato, prevedeva l’obbligo di annotare sulla copia del contratto di trasporto i dati relativi all’iscrizione all’albo e all’autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi, disponendo la nullità del contratto privo di tali annotazioni. La norma impugnata forniva un’interpretazione autentica precisando che tale obbligo non comporta la forma scritta obbligatoria del contratto, ma rileva solo quando le parti abbiano scelto la forma scritta. Il Tribunale di Torino ne dubitava la costituzionalità per irragionevolezza e per carenza dei presupposti del decreto-legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice onorario aggregato del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, rispettivamente per irragionevole disparità di trattamento e per carenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili. Per il parametro dell’art. 3 Cost., la motivazione dell’ordinanza di rimessione appariva insufficiente a illustrare la disparità di trattamento lamentata. Per il parametro dell’art. 77 Cost., non emergeva in modo chiaro la fattispecie concreta né la rilevanza della questione nel procedimento principale.

    Il principio

    Le ordinanze di rimessione devono illustrare con sufficiente precisione sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo, sia le ragioni per cui le norme parametro si ritengono violate. La mancanza di motivazione adeguata su questi profili determina la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cos’è una norma di interpretazione autentica?

    È una disposizione con cui il legislatore chiarisce ufficialmente il significato di una norma preesistente, con effetto retroattivo. La norma interpretata e quella interpretante si fondono in un’unica disposizione.

    Quali sono i presupposti costituzionali del decreto-legge ex art. 77 Cost.?

    Il decreto-legge può essere adottato solo in «casi straordinari di necessità e urgenza». Se tali presupposti mancano, il decreto è costituzionalmente illegittimo; la verifica spetta sia al Governo sia al Parlamento in sede di conversione, con controllo residuale della Corte.

    Perché il Tribunale di Torino aveva sollevato la questione?

    Il giudice rimettente stava decidendo una controversia tra un vettore e un committente in cui era in gioco la validità del contratto di trasporto in forma orale; la norma di interpretazione autentica impugnata incideva direttamente sull’esito di tale giudizio.

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  • Corte cost. n. 378/2002 – Conflitto frequenze radiotelevisive Trento

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinti per rinuncia i processi relativi ai conflitti di attribuzioni proposti dalla Provincia autonoma di Trento contro il Presidente del Consiglio dei ministri in merito al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive approvato dall’AGCOM nel 1998 e a provvedimenti ad esso connessi.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva proposto due conflitti di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, contestando il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera n. 68 del 30 ottobre 1998 e un successivo provvedimento ministeriale. La Provincia sosteneva che quei provvedimenti violassero le proprie competenze statutarie in materia di usi locali, minoranze linguistiche (ladina) e istituzioni culturali provinciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 2, 4, 8 nn. 4-6, 16 e 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972) e al principio di leale cooperazione, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati per mancata intesa con la Provincia nella localizzazione degli impianti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti per rinuncia i processi relativi ai ricorsi indicati in epigrafe. La rinuncia della Provincia ricorrente ha determinato la cessazione della materia del contendere, senza che la Corte si pronunciasse nel merito delle questioni.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte della parte ricorrente in un conflitto di attribuzioni determina l’estinzione del processo, anche quando il conflitto riguardava competenze costituzionalmente garantite di Province o Regioni speciali.

    Domande e risposte

    Cosa è un conflitto di attribuzioni?

    Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte Costituzionale in cui uno Stato o un ente (Regione, Provincia autonoma) sostiene che un atto di un altro soggetto pubblico ha invaso le proprie competenze costituzionalmente garantite. Non è un giudizio di legittimità di una legge, ma di una rivendicazione di poteri.

    Perché la Provincia ha rinunciato?

    Il testo non indica le ragioni della rinuncia, che potrebbe essere riconducibile a successive intese o accordi tra la Provincia e le autorità statali competenti, ovvero alla sopravvenienza di nuovi provvedimenti che abbiano soddisfatto le pretese provinciali.

    La Provincia autonoma di Trento ha competenze particolari sulle frequenze radiotelevisive?

    Sì, in base allo statuto speciale la Corte aveva già riconosciuto alla Provincia particolari garanzie in questa materia (sentenze nn. 21 del 1991 e 6 del 1993), imponendo l’intesa tra Stato e Provincia per la localizzazione degli impianti nel piano di assegnazione delle frequenze.

  • Corte cost. n. 408/2002 – Conflitto Bolzano formazione sanitaria

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il rinvio governativo di una legge provinciale in materia di formazione sanitaria. La riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001), abolendo il procedimento di rinvio governativo, ha reso il conflitto privo di oggetto.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato una delibera legislativa riguardante modifiche in materia di formazione sanitaria e norme socio-sanitarie. Il Governo aveva deliberato il rinvio per nuovo esame, ritenendo la legge contraria a disposizioni statali. La Provincia aveva allora sollevato conflitto di attribuzione, contestando la legittimità del rinvio. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato l’art. 127 Cost. eliminando il procedimento di rinvio governativo delle leggi regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, lamentando che il rinvio governativo della delibera legislativa provinciale n. 5/99-ter (formazione sanitaria e norme socio-sanitarie) avrebbe leso le sue attribuzioni legislative garantite dagli artt. 8-10 dello statuto speciale e il potere di promulgazione del Presidente della Provincia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso è entrata in vigore la legge costituzionale n. 3/2001, il cui art. 8 ha sostituito l’art. 127 Cost. eliminando il procedimento di rinvio governativo e il controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali. Il nuovo art. 10 della stessa legge costituzionale ha esteso tali disposizioni alle Province autonome per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie. Ne consegue che il conflitto ha perso il proprio oggetto.

    Il principio

    La riforma del Titolo V operata dalla legge costituzionale n. 3/2001 ha abolito il procedimento di rinvio governativo delle leggi regionali e provinciali, rendendo cessata la materia del contendere in tutti i conflitti di attribuzione pendenti fondati su tale istituto.

    Domande e risposte

    Cos’è il «rinvio governativo» di una legge regionale?

    Era un istituto previsto dal vecchio art. 127 Cost. che consentiva al Governo di rinviare al Consiglio regionale (o provinciale) una legge già approvata per un nuovo esame, contestandone la legittimità costituzionale o il contrasto con l’interesse nazionale.

    Perché il conflitto è diventato privo di oggetto?

    La legge cost. n. 3/2001 ha eliminato il rinvio governativo, sostituendolo con la sola impugnazione diretta alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Non essendo più configurabile il potere di rinvio, il conflitto non aveva più un atto lesivo da contestare.

    Le Province autonome come Bolzano sono soggette alla riforma del Titolo V?

    Sì, nei limiti in cui la riforma prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dallo statuto speciale, come stabilisce l’art. 10 della legge cost. n. 3/2001, in attesa dell’adeguamento degli statuti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 377/2002 – Valle d’Aosta pensione ex combattenti

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la delibera legislativa della Regione autonoma Valle d’Aosta che riconosceva un assegno integrativo regionale agli ex combattenti residenti in regione. Il ricorso è diventato improcedibile perché la delibera impugnata è stata riapprovata dal Consiglio regionale dopo il rinvio dell’organo di controllo.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato una delibera legislativa che attribuisce agli ex combattenti residenti in Valle d’Aosta un assegno integrativo reversibile regionale mensile, pari alla maggiorazione del trattamento pensionistico già prevista dall’art. 6 della legge n. 140 del 1985. La Commissione di coordinamento per la Valle d’Aosta aveva rinviato la delibera segnalando possibili profili di violazione dell’art. 3 Cost. (parità di trattamento tra ex combattenti residenti in regioni diverse). Il Consiglio regionale ha riapprovato la delibera e il Governo ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo che il beneficio regionale creasse una disparità di trattamento tra ex combattenti residenti in regioni diverse d’Italia, a fronte di meriti militari identici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. Ciò in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa era stata riapprovata — e tale riapprovazione aveva privato il ricorso del suo oggetto, determinando la cessazione della materia del contendere nei termini propri del giudizio in via principale.

    Il principio

    Quando la Regione riapprova una delibera legislativa precedentemente rinviata dall’organo di controllo e il Governo ha già proposto ricorso alla Corte, sopravviene l’improcedibilità del giudizio se l’oggetto del contendere viene meno per effetto della nuova deliberazione regionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il ricorso è «improcedibile»?

    Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché è venuto meno il presupposto processuale per farlo. In questo caso il ricorso aveva perso il suo oggetto a seguito della riapprovazione della delibera da parte del Consiglio regionale.

    Gli ex combattenti valdostani mantengono il beneficio?

    La dichiarazione di improcedibilità non afferma né nega la legittimità della delibera: la questione di merito non è stata esaminata. Il beneficio dipende dall’entrata in vigore della legge regionale.

    La Regione Valle d’Aosta può integrare trattamenti pensionistici statali?

    La Regione ha competenza integrativo-attuativa in materia di previdenza ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. h) dello statuto speciale e del d.lgs. n. 430/1989. L’estensione concreta di tale potere dipende dalla compatibilità con i principi costituzionali, questione che nel caso di specie non è stata decisa nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 407/2002 – Rischio incidenti rilevanti regione Lombardia

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Lombardia n. 19/2001 sulle attività a rischio di incidenti rilevanti. La disciplina rientra in materie di competenza concorrente regionale (tutela della salute, governo del territorio) e la Regione poteva adottare standard più rigorosi di quelli statali.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale lombarda n. 19/2001 imponeva alle aziende a rischio di incidenti rilevanti obblighi più stringenti rispetto alla disciplina statale (d.lgs. 334/1999 di attuazione della direttiva «Seveso II»): soglie più basse per l’obbligo di redigere il rapporto preliminare di sicurezza, elementi aggiuntivi del rapporto e obblighi di scheda valutativa anche per modifiche senza aggravio di rischio. Il Governo impugnò la legge regionale per invasione della competenza statale esclusiva in materia di «sicurezza» e «tutela dell’ambiente».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, e 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e s), della Costituzione, assumendo che la disciplina delle attività a rischio di incidenti rilevanti appartenga alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il ricorso non fondato. La materia non rientra nella «sicurezza pubblica» ex art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., che ha significato restrittivo (prevenzione dei reati e ordine pubblico). Essa afferisce invece alla «tutela dell’ambiente» (lett. s)), che però è una competenza trasversale che si intreccia con materie di competenza regionale concorrente (tutela della salute, governo del territorio, protezione civile). Ne consegue che la Regione poteva legittimamente adottare una disciplina più rigorosa nell’ambito delle proprie competenze concorrenti, purché nel rispetto dei principi fondamentali statali.

    Il principio

    La «tutela dell’ambiente» ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. è una competenza trasversale dello Stato che non esclude interventi regionali nelle materie concorrenti funzionalmente collegate (salute, governo del territorio). Le Regioni possono pertanto adottare standard di sicurezza più elevati di quelli statali in ambiti che incidono su loro competenze concorrenti, senza che ciò si traduca in violazione della riserva statale.

    Domande e risposte

    La Regione può fissare limiti più severi dello Stato in materia ambientale?

    Sì, quando la disciplina incide su materie di competenza regionale concorrente (salute, governo del territorio) la Regione può prevedere standard più rigorosi, purché non contraddica i principi fondamentali della legislazione statale.

    Cosa si intende per competenza «trasversale» in materia ambientale?

    La tutela dell’ambiente non costituisce una materia in senso tecnico con confini netti, ma un valore che si intreccia con altre competenze (salute, urbanistica, lavoro). Lo Stato fissa gli standard uniformi nazionali, ma le Regioni possono intervenire nei profili che attengono alle loro materie.

    Cosa dice la direttiva «Seveso II» citata nella sentenza?

    La direttiva 96/82/CE (c.d. «Seveso II»), attuata dal d.lgs. 334/1999, disciplina la prevenzione degli incidenti rilevanti in stabilimenti che trattano sostanze pericolose, imponendo obblighi di notifica, rapporti di sicurezza e piani di emergenza per proteggere la salute e l’ambiente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 406/2002 – Incompatibilità GIP udienza preliminare

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal GIP del Tribunale militare di Verona sull’art. 34, commi 2-ter e 2-quater, c.p.p. Il giudice rimettente chiedeva di estendere le eccezioni alla regola di incompatibilità anche alla mera fissazione dell’interrogatorio ex art. 289 c.p.p. non seguita dalla sua esecuzione, ma la Corte ha ritenuto la questione priva di base comparativa idonea.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice per le indagini preliminari (GIP) ha già adottato atti nel corso di un procedimento, la legge in via generale lo dichiara incompatibile a presiedere poi l’udienza preliminare nello stesso caso. Il codice di procedura penale prevede però alcune eccezioni tassative (art. 34, commi 2-ter e 2-quater) per atti considerati privi di forza pregiudicante. Il GIP del Tribunale militare di Verona chiedeva di aggiungere a queste eccezioni la mera fissazione dell’interrogatorio di garanzia ex art. 289, comma 2, c.p.p., quando l’atto non era poi stato concretamente eseguito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, commi 2-ter e 2-quater, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’inapplicabilità della regola di incompatibilità anche per il giudice che abbia soltanto fissato l’interrogatorio preventivo ex art. 289, comma 2, c.p.p., senza poi averlo concretamente celebrato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Le eccezioni alla incompatibilità previste nei commi 2-ter e 2-quater dell’art. 34 c.p.p. hanno carattere eccezionale e tassativo. Per poter operare un raffronto con la fattispecie proposta dal rimettente (fissazione senza esecuzione dell’interrogatorio), avrebbe dovuto esistere una identità sostanziale tra le figure poste in comparazione: identità che non solo era da escludere, ma neppure era stata prospettata dal giudice a quo, che si era limitato a far leva su un ipotetico carattere di maggiore o minore «forza pregiudicante».

    Il principio

    Le eccezioni tassative alla regola di incompatibilità del GIP a tenere l’udienza preliminare non possono essere estese per analogia a fattispecie non previste, in assenza di una identità sostanziale tra gli atti posti in comparazione. La mera invocazione di un ipotetico minor «effetto pregiudicante» non è sufficiente a fondare un vizio di irragionevolezza ex art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce la regola generale sull’incompatibilità del GIP?

    L’art. 34, comma 2-bis, c.p.p. prevede che il giudice che abbia svolto funzioni di GIP nello stesso procedimento non possa tenere l’udienza preliminare, per garantire l’imparzialità della decisione.

    Esistono eccezioni a questa regola?

    Sì: i commi 2-ter e 2-quater dell’art. 34 c.p.p. elencano in modo tassativo le ipotesi in cui la regola di incompatibilità non si applica, ossia quando gli atti compiuti dal GIP sono privi di forza pregiudicante rispetto alle decisioni dell’udienza preliminare.

    Perché la Corte ha rigettato la questione?

    Perché le eccezioni hanno carattere eccezionale e non possono essere estese in via analogica. Per invocare la disparità di trattamento ex art. 3 Cost. occorre che le situazioni poste a confronto siano sostanzialmente identiche, condizione che il rimettente non aveva dimostrato.

    Norme collegate