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La Corte non ha deciso nel merito le questioni sui poteri dell’AGCOM in materia di servizi della società dell’informazione e commercio elettronico: le ha dichiarate inammissibili.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 70 del 2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, e il Testo unico dei servizi di media (d.lgs. n. 177 del 2005) attribuiscono all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) poteri di vigilanza che possono incidere sulla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, anche in via d’urgenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per il Lazio dubitava della legittimità degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del d.lgs. n. 70 del 2003 e dell’art. 32-bis, comma 3, del d.lgs. n. 177 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 21, 24, 25, primo comma, e 41 della Costituzione, in quanto avrebbero consentito all’AGCOM di limitare con propri regolamenti la circolazione dei servizi online.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sul merito dei poteri dell’AGCOM.
Il principio
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di valutare nel merito la compatibilità delle norme con i parametri invocati, tra cui la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di iniziativa economica: la pronuncia si arresta a un profilo processuale.
Domande e risposte
Quali poteri erano in discussione?
I poteri di vigilanza e regolamentari dell’AGCOM in materia di servizi della società dell’informazione e commercio elettronico, potenzialmente idonei a limitare la circolazione dei contenuti online.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 2, 21, 24, 25, primo comma, e 41 della Costituzione.
Come si è conclusa la decisione?
Con una pronuncia di inammissibilità: la Corte non ha esaminato il merito delle questioni.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — parametro sui diritti inviolabili della persona.
- Art. 21 della Costituzione — parametro sulla libertà di manifestazione del pensiero.
- Art. 24 della Costituzione — parametro sul diritto di difesa.
- Art. 41 della Costituzione — parametro sulla libertà di iniziativa economica privata.
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