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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha ritenuto legittima la disciplina sulla pignorabilità parziale della retribuzione: l’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile non viola la Costituzione là dove non prevede l’impignorabilità assoluta della parte di stipendio necessaria al minimo vitale.

Di cosa si tratta

L’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile consente il pignoramento dello stipendio nel limite di un quinto. Il giudice rimettente chiedeva che fosse dichiarata l’impignorabilità assoluta della quota di retribuzione indispensabile a garantire al lavoratore i mezzi minimi di vita, anche per allineare la disciplina a quella prevista in materia di crediti tributari.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Viterbo, giudice dell’esecuzione, dubitava della legittimità dell’art. 545, quarto comma, c.p.c. in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria alle esigenze di vita, e in via subordinata in relazione al regime più favorevole previsto per i crediti tributari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 della Costituzione e non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. La disciplina della pignorabilità parziale dello stipendio è stata quindi ritenuta conforme a Costituzione.

Il principio

La scelta di consentire il pignoramento di una quota della retribuzione, senza prevedere l’impignorabilità assoluta del minimo vitale, rientra nella discrezionalità del legislatore e realizza un bilanciamento ragionevole tra la tutela del lavoratore-debitore e l’interesse del creditore alla soddisfazione del proprio diritto.

Domande e risposte

Quanto può essere pignorato dello stipendio?

Secondo l’art. 545, quarto comma, c.p.c., la retribuzione è pignorabile nei limiti di un quinto, salve le specifiche regole per crediti particolari.

Che cosa chiedeva il giudice rimettente?

Che fosse riconosciuta l’impignorabilità assoluta della parte di stipendio necessaria a garantire al lavoratore il minimo vitale.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, confermando la legittimità della pignorabilità parziale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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