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Con l’ordinanza n. 276 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo relativo alla questione promossa dalla Provincia autonoma di Trento sulla riserva all’erario di maggiori entrate, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dallo Stato.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato in via principale, in modo «cautelativo», una norma del d.l. n. 66 del 2014 che disponeva l’utilizzo di maggiori entrate e minori spese a compensazione degli oneri del decreto, temendo che vi rientrassero anche le quote di gettito riservate alla Provincia dallo statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso censurava l’art. 50, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 2014, per violazione di numerose norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme di attuazione, nonché degli artt. 117, sesto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
La decisione della Corte
Dopo l’approvazione dell’Accordo in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014 tra Governo, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e Province autonome, la Provincia autonoma di Trento ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, riservando a separate pronunce le altre questioni.
Il principio
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia all’impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo.
Domande e risposte
Cosa comporta l’estinzione del processo?
La chiusura del giudizio senza decisione sul merito: la Corte non si pronuncia sulla legittimità o illegittimità della norma impugnata.
Perché il ricorso era «cautelativo»?
Perché la Provincia riteneva possibile un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma e aveva impugnato in via prudenziale, per evitare che le maggiori entrate riservate allo Stato comprendessero anche le quote di sua spettanza statutaria.
Che cosa ha determinato l’estinzione?
La rinuncia al ricorso da parte della Provincia, conseguente all’Accordo sulla finanza pubblica del 15 ottobre 2014, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — evocato (sesto comma) sul riparto della potestà regolamentare, in combinato disposto con la clausola di maggior favore dell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001
- Art. 120 della Costituzione — richiamato a tutela delle competenze dell’ente ad autonomia speciale
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