Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1237 Codice Civile: Restituzione volontaria del titolo

    Articolo 1237 Codice Civile: Restituzione volontaria del titolo

    Art. 1237 c.c. – Restituzioni volontaria del titolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

    Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

  • Articolo 1238 Codice Civile: Rinunzia alle garanzie

    Articolo 1238 Codice Civile: Rinunzia alle garanzie

    Art. 1238 c.c. – Rinunzia alle garanzie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

  • Articolo 1239 Codice Civile: Fideiussori

    Articolo 1239 Codice Civile: Fideiussori

    Art. 1239 c.c. – Fideiussori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

    La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.

  • Art. 1240 c.c.: Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

    Art. 1240 c.c.: Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

    Art. 1240 c.c. – Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione.

  • Articolo 1241 Codice Civile: Estinzione per compensazione

    Articolo 1241 Codice Civile: Estinzione per compensazione

    Art. 1241 c.c. – Estinzione per compensazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

  • Articolo 1242 Codice Civile: Effetti della compensazione

    Articolo 1242 Codice Civile: Effetti della compensazione

    Art. 1242 c.c. – Effetti della compensazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio.

    La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

  • Articolo 1243 Codice Civile: Compensazione legale e giudiziale

    Articolo 1243 Codice Civile: Compensazione legale e giudiziale

    Art. 1243 c.c. Compensazione legale e giudiziale

    In vigore

    La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.

  • Art. 1244 Codice Civile: Dilazione

    Art. 1244 Codice Civile: Dilazione

    Art. 1244 c.c. – Dilazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.

  • Articolo 1245 Codice Civile: Debiti non pagabili nello stesso luogo

    Articolo 1245 Codice Civile: Debiti non pagabili nello stesso luogo

    Art. 1245 c.c. – Debiti non pagabili nello stesso luogo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.

  • Art. 1246 c.c.: Casi in cui la compensazione non si verifica

    Art. 1246 c.c.: Casi in cui la compensazione non si verifica

    Art. 1246 c.c. Casi in cui la compensazione non si verifica

    In vigore

    La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi: 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; 3) di credito dichiarato impignorabile; 4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore; 5) di divieto stabilito dalla legge.

  • Articolo 1247 Codice Civile: Compensazione opposta da terzi garanti

    Articolo 1247 Codice Civile: Compensazione opposta da terzi garanti

    Art. 1247 c.c. – Compensazione opposta da terzi garanti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

    Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca o un pegno.

  • Articolo 1248 Codice Civile: Inopponibilità della compensazione

    Articolo 1248 Codice Civile: Inopponibilità della compensazione

    Art. 1248 c.c. – Inopponibilità della compensazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

    La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.