Autore: Andrea Marton

  • Articolo 15 Codice di Procedura Civile – Cause relative a beni immobili

    Articolo 15 Codice di Procedura Civile – Cause relative a beni immobili

    Art. 15 c.p.c. – Cause relative a beni immobili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all’usufrutto, all’uso, all’abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell’enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

    Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

    Se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

    Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.

  • Art. 14 c.p.c. Cause relative a somme di

    Art. 14 c.p.c. Cause relative a somme di

    Art. 14 c.p.c. – Cause relative a somme di danaro e a beni mobili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

    Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

    Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

  • Art. 13 c.p.c.: Cause relative a prestazioni alimentari e a rend

    Art. 13 c.p.c.: Cause relative a prestazioni alimentari e a rend

    Art. 13 c.p.c. – Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni.

    Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

    Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

  • Art. 12 c.p.c.: Cause relative a rapporti obbligatori, a locazio

    Art. 12 c.p.c.: Cause relative a rapporti obbligatori, a locazio

    Art. 12 c.p.c. – Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

    Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

  • Art. 11 c.p.c.: Cause relative a quote di obbligazione tra più p

    Art. 11 c.p.c.: Cause relative a quote di obbligazione tra più p

    Art. 11 c.p.c. – Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.

  • Articolo 10 Codice di Procedura Civile: Determinazione del valore

    Articolo 10 Codice di Procedura Civile: Determinazione del valore

    Art. 10 c.p.c. – Determinazione del valore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

    A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

  • Articolo 9 Codice di Procedura Civile: Competenza del tribunale

    Articolo 9 Codice di Procedura Civile: Competenza del tribunale

    Art. 9 c.p.c. – Competenza del tribunale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

    Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata , per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

  • Articolo 8 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 8 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 8 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 7 Codice di Procedura Civile: Competenza del giudice di pace

    Articolo 7 Codice di Procedura Civile: Competenza del giudice di pace

    Art. 7 c.p.c. – Competenza del giudice di pace

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

    Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro.

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.

    È competente qualunque ne sia il valore:

    1) per le cause relative ad apposizione di termini;

    .

    2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile;

    3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilità;

    3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

    3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;

    .

    3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;

    .

    3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;

    .

    3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;

    .

    3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;

    .

    3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;

    .

    3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;

    .

    3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;

    .

    3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.

    4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.

    Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell’articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:

    1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;

    2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;

    3) per le cause in materia di accessione;

    4) per le cause in materia di superficie .

    .

    Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un’altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinchè siano decise nello stesso processo .

  • Art. 6 c.p.c.: Inderogabilità convenzionale della competenza

    Art. 6 c.p.c.: Inderogabilità convenzionale della competenza

    Art. 6 c.p.c. – Inderogabilità convenzionale della competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

  • Art. 5 c.p.c.: Momento determinante della giurisdizione e della

    Art. 5 c.p.c.: Momento determinante della giurisdizione e della

    Art. 5 c.p.c. – Momento determinante della giurisdizione e della competenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

  • Articolo 4 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 4 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 4 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.