Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1225 Codice Civile: Prevedibilità del danno

    Articolo 1225 Codice Civile: Prevedibilità del danno

    Art. 1225 c.c. – Prevedibilità del danno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.

  • Articolo 1226 Codice Civile: Valutazione equitativa del danno

    Articolo 1226 Codice Civile: Valutazione equitativa del danno

    Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

    Spiegazione

    Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Non significa che il giudice possa decidere a piacere: l’equità interviene solo per quantificare un danno la cui esistenza è certa, ma il cui importo esatto non è dimostrabile.

    Come funziona e quando si applica

    È uno strumento di chiusura applicabile sia in materia contrattuale sia extracontrattuale (richiamato dall’art. 2056). Presuppone che il danneggiato abbia provato l’esistenza del danno e l’impossibilità o estrema difficoltà di provarne l’esatto importo.

    Esempio pratico

    Provata la perdita di clientela per un illecito concorrenziale, ma non quantificabile con esattezza, il giudice ne liquida l’importo in via equitativa.

    Domande frequenti

    Cosa succede se non riesco a provare l’importo esatto del danno?

    Il giudice lo liquida con valutazione equitativa, purché l’esistenza del danno sia certa e il preciso ammontare non sia dimostrabile.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1227 Codice Civile: Concorso del fatto colposo del creditore

    Articolo 1227 Codice Civile: Concorso del fatto colposo del creditore

    Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

    Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

  • Articolo 1228 Codice Civile: Responsabilità per fatto degli ausiliari

    Articolo 1228 Codice Civile: Responsabilità per fatto degli ausiliari

    Art. 1228 c.c. – Responsabilità per fatto degli ausiliari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

  • Articolo 1229 Codice Civile: Clausole di esonero da responsabilità

    Articolo 1229 Codice Civile: Clausole di esonero da responsabilità

    Art. 1229 c.c. – Clausole di esonero da responsabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.

    È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

    Spiegazione

    È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. È nullo anche l’esonero preventivo per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

    Come funziona e quando si applica

    Le clausole di esonero o limitazione della responsabilità sono ammesse solo per la colpa lieve e nei limiti di legge; non possono mai coprire condotte dolose o gravemente colpose. Si combina con la disciplina delle clausole vessatorie (art. 1341).

    Esempio pratico

    Una clausola del tipo «il fornitore non risponde in alcun caso dei danni» non vale per il dolo o la colpa grave: per quei casi è nulla.

    Domande frequenti

    Una clausola che esclude la responsabilità è valida?

    Non per dolo o colpa grave (è nulla, art. 1229); può valere solo per la colpa lieve, nei limiti previsti dalla legge.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1230 Codice Civile: Novazione oggettiva

    Articolo 1230 Codice Civile: Novazione oggettiva

    Art. 1230 c.c. – Novazione oggettiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

    La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

  • Articolo 1231 Codice Civile: Modalità che non importano novazione

    Articolo 1231 Codice Civile: Modalità che non importano novazione

    Art. 1231 c.c. – Modalità che non importano novazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione.

  • Articolo 1232 Codice Civile: Privilegi, pegno e ipoteche

    Articolo 1232 Codice Civile: Privilegi, pegno e ipoteche

    Art. 1232 c.c. – Privilegi, pegno e ipoteche

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

  • Art. 1233 c.c.: Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solida

    Art. 1233 c.c.: Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solida

    Art. 1233 c.c. – Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

  • Articolo 1234 Codice Civile: Inefficacia della novazione

    Articolo 1234 Codice Civile: Inefficacia della novazione

    Art. 1234 c.c. – Inefficacia della novazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La novazione è senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria.

    Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

  • Articolo 1235 Codice Civile: Novazione soggettiva

    Articolo 1235 Codice Civile: Novazione soggettiva

    Art. 1235 c.c. – Novazione soggettiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.

  • Articolo 1236 Codice Civile: Dichiarazione di remissione del debito

    Articolo 1236 Codice Civile: Dichiarazione di remissione del debito

    Art. 1236 c.c. – Dichiarazione di remissione del debito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.